di Valentina Stella
Il Dubbio, 5 agosto 2021
Arriva in Consiglio dei Ministri il testo che attua la Direttiva Ue sulla presunzione d'innocenza: obblighi di rettifica per Pm e Gip. Dopo l'approvazione del ddl penale alla Camera, un altro passo avanti nella direzione di un sistema ispirato ai principi costituzionali si sta per compiere oggi in Consiglio dei ministri, dove sarà discusso il decreto legislativo per l'attuazione della direttiva Ue 2016/ 343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, recepita lo scorso 30 marzo, con voto pressoché unanime, nella legge di delegazione europea.
Si tratta di uno degli obiettivi elencati dalla ministra Marta Cartabia nelle proprie linee programmatiche, e che arriva con cinque anni di ritardo rispetto al dettato comunitario. Lo schema prevede innanzitutto che le autorità, magistrati inclusi, non potranno indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini o l'imputato, fino a quando la colpevolezza non sarà stata accertata con sentenza irrevocabile.
Qualora tale principio fosse violato, "ferma l'applicazione delle eventuali sanzioni penali e disciplinari, nonché l'obbligo di risarcimento del danno, l'interessato ha diritto di richiedere all'autorità pubblica la rettifica della dichiarazione". Se l'autorità condivide, deve procedere alla rettifica entro 48 ore, garantendo la medesima diffusione e rilievo della dichiarazione oggetto di modifica. Se l'autorità rigetta, l'interessato si può rivolgere al Tribunale.
Si prevede poi una modifica al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 ("Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero") incentrata sulla comunicazione alla stampa: "La diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre rilevanti ragioni di interesse pubblico. Le informazioni sui procedimenti in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende, e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili".
In questi casi sarà il procuratore della Repubblica a poter "autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria a fornire, tramite comunicati ufficiali oppure tramite conferenze stampa, informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato". In pratica non tutto sarà considerato notiziabile, come accade adesso, ma solo i fatti di grande rilevanza: si tratta di un passaggio importante perché la Procura sarà chiamata a motivare le ragioni di interesse pubblico della comunicazione. In più, se prima sulle conferenze stampa vigeva una sorta di deregulation, con il recepimento effettivo della direttiva, in assenza di autorizzazione, i vertici di polizia e carabinieri non potranno tenere alcuna conferenza stampa con i loro ben noti video di arresti autocelebrativi. E, secondo una possibile interpretazione della norma, il giochetto delle conferenze stampa sarà tolto dalle mani dei sostituti procuratori per impedire eccessi di protagonismo e di personalizzazione nell'esercizio delle funzioni requirenti.
Lo schema di decreto legislativo prevede anche una modifica al codice di procedura penale laddove si prevede un 115-bis ("Garanzia della presunzione di innocenza") secondo cui "nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato, la persona sottoposta a indagini o l'imputato non possono essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili". Se così non fosse "l'interessato può, a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi alla conoscenza del provvedimento, richiederne la correzione, quando è necessario per salvaguardare la presunzione di innocenza nel processo".
I provvedimenti a cui si fa riferimento potrebbero essere le richieste di misure cautelari, le successive ordinanze dei gip ma persino le proroghe che il giudice dovrà richiedere per portare a termine processi complessi, come previsto dal nuovo istituto dell'improcedibilità. Sta di fatto che entrambe le modifiche incidono soprattutto quando la gogna mediatica imperversa, ossia nella fase delle indagini preliminari, la cui dimensione garantista è stata rafforzata nella riforma appena approvata.
Secondo il responsabile Giustizia di Azione Enrico Costa, che per primo indicò il tema come prioritario nell'agenda di politica giudiziaria, "si tratta di un testo di partenza che può essere considerato già un passo avanti: se il Cdm lo licenzierà farà molto meglio del passato. Ora sarà fondamentale il lavoro delle commissioni parlamentari che dovranno fornire gli altri elementi per rafforzarlo". Quelli delle commissioni non sono pareri vincolanti, ma un governo che ha fatto del dialogo una prerogativa importante sarà sicuramente aperto ai correttivi.
In linea generale siamo nella stessa condizione della riforma penale: come per il testo della "mediazione Cartabia", anche questo schema non è l'optimum ma rappresenta sicuramente un discreto punto di partenza per rafforzare la cultura garantista e lanciare un messaggio a certa magistratura requirente impegnata troppo spesso a cercare le luci della ribalta mediatica a scapito della presunzione di non colpevolezza.
di Giuseppe Gargani
Il Dubbio, 5 agosto 2021
Sono testimone dei tentativi fatti in Parlamento dagli anni 70 in poi per fare una qualche riforma della giustizia o per adeguare alcune norme dei codici alle nuove realtà che in questi anni sono maturate. Quasi tutti i tentativi sono andati a vuoto perché la magistratura che in quegli anni si è imposta come potere lo ha impedito.
La prevalenza del potere giudiziario ha avvilito la politica e ha reso inerte il potere legislativo fino a "costringerlo" a modificare l'art. 68 della Costituzione che prevedeva guarentigie adeguate per il Parlamento e per i parlamentari, i quali furono assaliti da un "complesso di colpa" irrazionale. Il Parlamento in quella occasione ha rinunziato alla sua indipendenza e alla sua sovranità ed è appena il caso di ripetere che il Parlamento votò a stragrande maggioranza escluso 5 deputati tra cui il sottoscritto!
Negli anni successivi la maggioranza formata dalla Lega e dal Movimento 5stelle ha peggiorato a tal punto la situazione da approvare norme non degne di uno stato di diritto, come la eliminazione della prescrizione per creare la figura dell'imputato a vita: una sorta di punizione reclamata da una società non più solidale ma rancorosa e ostile. La cosa strana è che i leghisti che hanno consentito l'approvazione di quelle norme punitive mostrano di essere pentiti soltanto per l'opposizione che ora fanno ai 5Stelle. Questi ultimi, capeggiati da un professore che dovrebbe conoscere l'evoluzione del diritto nell'epoca moderna e dovrebbe pur essere a conoscenza non della procedura penale ma di un po' di filosofia del diritto leggendo Kelsen o Benedetto Croce, si vantano di aver difeso fino all'ultimo la "prescrizione eterna" insieme a magistrati che la difendono per rendere più consistente il loro potere.
Non si spiega diversamente la circostanza che un magistrato di alto livello come il procuratore nazionale antimafia stimato da tanti è stato costretto a dire che la riforma del governo Draghi "mette in pericolo la sicurezza nazionale"; e che l'ex magistrato Giancarlo Caselli abbia detto che la scelta di Bonafede era di "buon senso" e non un "mostrum" perché basata sul presupposto che "dopo la sentenza di primo grado non era possibile che i palazzi di giustizia cessassero del tutto di funzionare" e quindi la "prescrizione eterna" non avrebbe impedito le pronte sentenze di secondo di terzo grado". Oggi Caselli dice che il termine di 2 o 3 anni dopo il primo grado "porta tutto in fumo" perché i palazzi di giustizia non funzionano più!
Ognuno può fare le sue valutazioni. Orbene al di là della valutazione sulle singole norme, alcune molto innovative, per le quali ci sarà tempo per fare commenti adeguati, altre più discutibili, sta di fatto che per la prima volta è stata votata dal Parlamento per iniziativa del governo una riforma senza il consenso dell'Anm e del Csm. Un governo che non risponde a nessuna "formula politica" come stabilito dal Presidente della Repubblica impone il primato della politica e del legislativo in presenza di partiti e movimenti timidi e impacciati e con un Pd il quale aveva votato la "riforma" del ministro Bonafede, dimenticando di essere... "democratico".
Non vi è dunque solo discontinuità con il governo precedente ma anche con i governi dagli anni 90 in poi sempre succubi delle pretese della magistratura politicizzata. Se però ci attardiamo solo per un attimo sul merito delle norme è necessario, e doveroso precisare che le modifiche pretese soprattutto dai 5Stelle sono fasulle e sono servite per dare l'illusione a Conte e a Salvini di avere "costretto" il governo a "mettere in sicurezza il Paese" consentendo l'allungamento dei termini per i reati di mafia. Come si può immaginare che i 5Stelle vogliano combattere la mafia e il governo no?; quale cittadino in buona fede può credere a queste infantile è stupida propaganda? A questo punto mi piace citare direttamente un valoroso penalista come l'avvocato Gaetano Pecorella, il quale ha spiegato che: "la durata della prescrizione, per i reati di mafia, è secondo la regola generale, pari al massimo della pena edittale stabilita dalla legge, e quindi, per i procuratori, i dirigenti e gli organizzatori, è di anni 18. Altra regola generale che è una serie di atti processuali (interrogatorio misure cautelari, sentenze, ecc.) interrompono la prescrizione, che ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione: sennonché l'aumento non può essere superiore di un quarto del tempo necessario a prescrivere.
Parrebbe, perciò, che i reati di mafia si prescrivono in 22 anni e mezzo (il che, per celebrare un processo non sarebbe poca cosa). Ma non è così: l'art. 161 del codice penale stabilisce che questo calcolo non si applica, tra gli altri, ai reati di mafia (e di terrorismo). Ciò fa sì che ogni atto interruttivo fa decorrere nuovamente un tempo pari al massimo della pena, e cioè 18 anni. La prescrizione, perciò, sarà 18 anni + 18 anni, ecc. Perché il reato di mafia si prescriva dovrebbe però decorrere 18 anni dall'ultimo atto interruttivo senza che intervenga uno di quegli atti che fanno nuovamente decorrere la prescrizione da zero. È una discussione sul nulla, una finzione escogitata per far dire al governo che è stato aperto alle richieste della maggioranza, e ai cinque stelle che è vincente nel confronto con il governo". Questa lunga citazione non ha bisogno di altri commenti anche se si tratta di rilievi tecnici molto sofisticati!
Ho detto che le norme proposte dal ministro di Giustizia e approvate dal Parlamento responsabilizzano per la prima volta i magistrati e i giudici i quali sono tenuti a dare giustizia e nei termini indicati, ma costituiscono solo l'inizio di una riforma complessiva che si completerà con il referendum. Questo dimostra e spiega la crisi dei partiti dei movimenti senza alcuna qualifica e "indistinti", che sono interessati solo ad una propaganda di giornata con l'illusione di catturare consensi che peraltro non arrivano, e che sono estranei alle grandi questioni del diritto e della democrazia. Con il voto al referendum del prossimo anno gli elettori diventeranno protagonisti per completare le riforme: surclasseranno i partiti che ahimè! sono inerti e senza riferimenti territoriali, e dunque risulterà che il governo centrale ha cominciato a riformare la giustizia senza l'assenso della magistratura, che era la più interessata in questo momento di delegittimazione a volere un cambiamento, e gli elettori completeranno l'operazione in qualche modo contro i partiti o senza i partiti.
di Vincenzo Scalia
studiquestionecriminale.wordpress.com, 5 agosto 2021
Nel 1985, il criminologo critico di origine sudafricana Stanley Cohen, pubblicava Visions of Social Control (TransactIon: Trenton, NJ, 1985), un lavoro destinato a fare da spartiacque all'interno della disciplina. Infatti, se prima della sua uscita si dava per scontata la bontà delle misure di diversion, ovvero di tutti quei provvedimenti alternativi alla detenzione, da quel momento in poi, una punta di scetticismo, quantomeno, cominciò a diffondersi tra gli addetti ai lavori. Analizzando le misure alternative alla detenzione, nonché quelle di intervento sui gruppi sociali cosiddetti "a rischio", Cohen approdava alla conclusione che, per una paradossale eterogenesi dei fini, la diversion sortiva l'effetto di ampliare il raggio di criminalizzazione.
Cohen evidenziava come gli operatori del diritto, ovvero magistrati, poliziotti e assistenti sociali, nel seguire sul territorio i casi penali sottratti all'ambito penitenziario, finivano per individuare nuove tipologie di devianza, per esempio venendo a conoscenza della situazione di parenti, colleghi, amici e vicini dei loro utenti. La diversion finiva quindi per riverberarsi in un processo di net widening, ovvero di allargamento della rete, laddove i casi che fino a prima della diversion non erano conosciuti all'apparato di controllo sociale finivano per ricadere nella sua orbita. A fondamento del processo di net widening, Cohen individuava i cosiddetti depositi di potere. In altre parole, gli operatori del diritto, oltre ad essere investiti di prerogative decisionali, erano formati dai loro colleghi più anziani, che trasmettevano loro tutta l'impronta contenitiva. Inoltre, la possibilità di fare leva, in ultima istanza, sulla risorsa penale, costituiva per magistrati, assistenti sociali e poliziotti un dispositivo relazionale che, se da un lato assicurava loro la possibilità di imporre le loro decisioni, dall'altro lato devitalizzava la portata reintegrativa del loro intervento, coi loro utenti pronti ad assicurare un'adesione formale alle loro proposte pur di evitare il carcere. Infine, la precarietà economica e sociale dilagante, trasformava la diversion in un bacino di marginalità permanente, all'interno del quale collocare individui e gruppi giudicati "a rischio" per monitorarli e intervenire su di loro.
La riforma della giustizia elaborata dalla guardasigilli Marta Cartabia, sembra ricalcare, trentasei anni dopo, le linee tracciate da Stanley Cohen. Per quanto molti, addetti ai lavori e non, la qualifichino come una riforma garantista, tanto da attirarle gli strali di Travaglio & co., rimaniamo convinti che si tratti esattamente dell'opposto. Innanzitutto, fin dagli anni novanta del secolo scorso, studiosi del calibro di Luigi Ferrajoli e Massimo Pavarini, spiegano come il problema si collochi ab origine. Per mettere in pratica un'impostazione garantista, non si tratta di varare e implementare misure alternative. Bisogna semmai intervenire sull'impianto legislativo criminogeno, che ha prodotto, sin dall'inizio degli anni novanta, l'espansione ipertrofica della penalità in Italia.
La legislazione antidroga, dalla Jervolino-Vassalli alla Fini-Giovanardi, ha creato una simbiosi mortale tra consumo di stupefacenti e detenzione, fino a portare ad un terzo il numero dei detenuti tossicodipendenti. Un altro filone legislativo criminogeno è quello della legislazione che regolamenta, anzi restringe, l'immigrazione. La Turco-Napolitano, la Bossi-Fini, hanno creato un bacino di clandestinità, il cui sbocco inevitabile è quello delle economie illegali, quindi dell'intervento contenitivo da parte della sfera penale. È grazie a queste leggi che i 25.000 detenuti del 1990 sono diventati 67.000 nel 2006, salvo scendere ai 60.000 attuali per ragioni di gestione del penale quotidiano.
In secondo luogo, la riforma Cartabia, più che in direzione dell'implementazione dei diritti dei detenuti, ci sembra votata a garantire l'efficienza del sistema giudiziario penale. Pene alternative, multe, mediazione penale, braccialetti elettronici, marciano nella direzione di garantire l'efficienza del sistema penale, come succede già in altri contesti, come quello inglese, in cui le pene alternative riguardano 300.000 persone, contro i 90.000 in stato detentivo. Il dato interessante del contesto inglese, è rappresentato dall'età media dei detenuti, che si rivela tra le più alte d'Europe (www.gov.uk). A leggere questo dato con attenzione, se ne deduce che il carcere diventa la collocazione naturale per una fascia di popolazione a rischio, che ha galleggiato all'interno della penalità alternativa per anni, senza trovare uno sbocco reintegrativo all'interno di un contesto socio-economico sempre più precario.
Inoltre, gli afrocaraibici continuano a rappresentare quasi un terzo dell'utenza penitenziaria anglo-gallese (Scozia e Irlanda del Nord hanno il loro sistema giudiziario-penale), che riflette la loro marginalità sociale endemica. Se simili tendenze dovessero aver luogo anche in Italia, tra dieci anni dovremmo trovarci un'utenza detentiva sempre più anziana e sempre più migrante, dal momento che quest'ultimo gruppo sociale si connota per la sua carenza strutturale di risorse materiali e relazionali. Questo è il terzo limite della riforma Cartabia che ci preme sottolineare. Per quanto tenti di garantire una certa efficienza di sistema, non si pone minimamente il problema della disparità dell'accesso alle risorse. Di conseguenza, migranti e rifugiati, privi di residenza permanente, di reti familiari e amicali, di un'occupazione su cui fare leva, di disponibilità finanziarie per assicurarsi una difesa adeguata, finiranno per ingrossare ulteriormente le schiere della detenzione.
Infine, la riforma Cartabia non considera la possibilità di irrogare provvedimenti clemenziali, come l'amnistia o l'indulto. D'altronde, in seguito alla riforma del 1992, per vararla sono necessari i voti di due terzi dei parlamentari, una maggioranza qualificata che, in un Parlamento a misura di Grillo, Salvini e Meloni, è impossibile raggiungere. Eppure, una riforma imperniata sui diritti dei detenuti e degli imputati, avrebbe dovuto andare controcorrente, e lavorare in questa direzione. Così, invece, ci troveremo di fronte ad una sfera penale sempre più allargata, pronta ad espandersi nei periodi più acuti di crisi politiche e sociali.
A chi giova la riforma Cartabia? Sicuramente, seguendo l'impostazione di Stanley Cohen, serve ad estendere la rete del controllo sociale, evitando disfunzionalità al sistema giudiziario-penale. La pandemia ha provocato un malessere sociale diffuso, che si è manifestato sia fuori che dentro le carceri, come mostrano i casi di Modena e Santa Maria Capua Vetere. La creazione di un'area intermedia tra carcere e società, che permette di deflazionare la sfera carceraria e allo stesso tempo di monitorare individui e gruppi sociali "a rischio", si connota come una scelta ottimale per una società neo-liberista, che non vuole invertire la rotta delle politiche sociali, né vuole mettere in soffitta l'utilizzo della penalità come collante politico.
In secondo luogo, negli ultimi anni, tra le pieghe del terzo settore, si è formata una pluralità di saperi e professionalità, che fa della gestione della marginalità e del rischio la propria ragione d'essere, per i quali la penalità alternativa rappresenta un'importante occasione occupazionale. Che finisce per alimentare da una parte quella retorica della solidarietà che permette a settori del centro-sinistra e del mondo cattolico di accreditarsi come i paladini del reinserimento sociale. Dall'altro lato, alimenta la retorica della legge e dell'ordine, riproducendo un gioco delle parti cinico, giocato sulla pelle di imputati e detenuti. Sì, aveva ragione Cohen: bisogna smantellare i depositi di potere.
di Giorgio Cremaschi
micromega.net, 5 agosto 2021
Una riforma che nasce dal mondo degli affari e non da quello del diritto, e che ripristina la più pura giustizia di classe. Naturalmente il mio è un giudizio di indirizzo politico, quello tecnico giuridico lo matureranno gli esperti dopo una attenta disamina di tutti gli articoli della riforma della giustizia votata dal Parlamento. Questo giudizio però è netto: siamo di fronte ad una classica controriforma liberista, come tutte le "riforme" che da decenni vengono chieste o imposte al nostro paese nel nome del profitto, del mercato e degli affari.
Che lo scopo della legge sia economico prima che giuridico lo ha detto chiaramente la ministra della giustizia Cartabia. Che ha affermato che ora arriveranno più investimenti esteri nel nostro paese. Ma che c'entrano gli affari delle multinazionali con la giustizia? C'entrano, c'entrano, tanto è vero che Stati Uniti ed Unione Europea da anni stanno provando a realizzare il TTIP, cioè un trattato che garantisca una sostanziale franchigia giuridica per le multinazionali, che vogliono che ovunque sia applicata la loro legge, e non quelle dei paesi ove investono, o delocalizzano.
Se la nuova giustizia italiana, per vanto dello stesso governo, sarà ben accolta dai padroni del mondo, beh state sicuri che è perché ne troveranno dei vantaggi, per loro non per noi. D'altra parte, è stata la stessa UE a legare la concessione degli aiuti del Recovery alla riforma della giustizia. E anche qui sorge spontanea la domanda: che c'entra la concessione di un prestito finanziario con la durata dei processi per disastro ambientale o strage sul lavoro? Beh, la connessione è così evidente, per quanto maliziosa, che non c'è bisogno di aggiungere altro.
La riforma Cartabia nasce dal mondo degli affari e non da quello del diritto. Non che le ragioni per cambiare la giustizia in Italia non ci siano. Ce ne sono eccome, ne sanno qualcosa le persone normali che finiscono in un processo senza poter fruire del sostegno dei soldi e del potere. Ma queste ragioni di vera giustizia sono totalmente ignorate dalla nuova legge, che invece si occupa della tutela di quei potenti, di cui a volte l'azione della magistratura ha messo in discussione privilegi ed impunità.
È la cosiddetta giustizia giusta chiesta quarant'anni fa da Craxi, poi da Berlusconi e ora ritornata in campo con Renzi e Salvini. Sì, proprio quel capo leghista che quando sono imputati dei migranti usa dire: buttate la chiave; proprio Salvini ora s'improvvisa garantista. E non è in contraddizione, perché le sue garanzie per gli imputati si fermano nel perimetro della casta politica e di quella imprenditoriale.
Da quando una parte della magistratura, sull'onda delle lotte sociali, civili e democratiche degli anni Settanta, decise di credere davvero ai principi costituzionali di eguaglianza e cominciò a guardare in alto, nella classe dirigente, e non solo sempre in basso come fino ad allora si era fatto, padroni e politici di palazzo si impegnarono a fermare l'intrusione della legge nei loro affari e nel loro potere.
Negli anni Ottanta cominciò la FIAT, come sempre avanguardia nelle restaurazioni sociali e politiche in Italia, con gli Agnelli ed i loro manager denunciò lo strapotere di quelli che vennero definiti "pretori d'assalto". Cioè quei magistrati che avevano cominciato ad applicare davvero lo Statuto dei lavoratori e a condannare quei padroni che lo violavano. Poi vennero democristiani e craxiani a dire basta con le interferenze dei giudici sulla vita politica. Con tangentopoli persero, ma adesso hanno vinto, perché si sono messi nella scia della libertà d'impresa. Questa è anche la ragione della sconfitta finale dei cinque stelle. Il loro giustizialismo non solo era incompatibile con la permanenza al governo, alternativa per essi improponibile, ma soprattutto era distorto e limitato.
I cinque stelle non hanno mai avuto nel loro bagaglio culturale la consapevolezza che la giustizia è prima di tutto una questione di eguaglianza e non di legalità. Il padrone della FIAT ed il suo operaio non sono mai realmente eguali di fronte alla legge e la giustizia esiste solo se si attrezza per superare questa disuguaglianza di fatto. Lo dice l'articolo 3 della Costituzione, il più citato ed inapplicato della Repubblica.
Rifiutando ogni analisi sociale, e limitandosi alla ridicola dialettica tra onesti e disonesti, i cinque stelle hanno aperto la via alla restaurazione della giustizia per i ricchi e i potenti. La loro assurda pretesa di far durare quasi in eterno il processo, sia per chi avesse rubato al supermercato, sia per chi avesse violato le leggi sul lavoro e l'ambiente, ha prodotto il risultato esattamente opposto. Ora chi ha i soldi per pagarsi avvocati di grido e potere per influire sulla opinione pubblica, potrà rallentare i processi e finire prescritto. Chi invece potrà permettersi solo l'avvocato d'ufficio, probabilmente finirà per subire tutti i gradi di giudizio. Si ripristina così la più pura giustizia di classe, la riforma Cartabia è il Jobs act della giustizia.
A correttivo del meccanismo salva potenti dovrebbe stare poi il nuovo ruolo assunto dal Parlamento nell'amministrazione della legge. Spetterà infatti alle Camere definire quali siano i reati socialmente più urgenti e pericolosi, sui quali la magistratura dovrebbe concentrare il proprio impegno per evitare prescrizioni. A parte che questo obbrobrio afferma il principio incostituzionale che sia la maggioranza di governo a stabilire cosa debbano fare i giudici, resta anche una obiezione concreta. Vi immaginate il Parlamento della Repubblica che vota una mozione ove si impegni la magistratura ad agire prioritariamente contro la violazione delle norme sulla sicurezza e la salute del lavoro? O contro i reati ambientali? Io proprio no, ritengo ben più probabile che le camere chiedano ai giudici di darsi più da fare contro i migranti, i poveri, i ribelli. Ci voleva l'Europa, come sempre, per aiutare le classi dirigenti economiche e politiche italiane ad ottenere ciò che da esse facevano fatica ad imporre da sole. Ora, grazie anche al Recovery, padroni e politici potranno di nuovo ripetere la frase che più esprime la loro anima: io sono io e voi non siete un c... Il Marchese del Grillo è la vera fonte del diritto per Draghi, Cartabia e compagnia.
P.S.: Naturalmente la feroce legislazione antiterrorismo che ci ha visti condannati dalla Corte internazionale dei diritti umani e il cui uso e abuso continua ancora, beh quella resta tutta e non si prescrive.
di Cataldo Intrieri
Il Dubbio, 5 agosto 2021
Giudicare il ddl penale per la sola norma sull'improcedibilità? È il solito vizio italiano: si guarda con snobistico disgusto ai passi avanti riformisti. Una volta approvata la riforma Cartabia, sia per quanto riguarda la parte immediatamente esecutiva (tra cui le cause di improcedibilità dell'azione penale per decorso dei termini temporali ex articolo 344 bis cpp), sia la parte ben più nutrita oggetto di delega al governo, restano strascichi polemici e divisioni, anche nel campo dell'avvocatura. Il problema fondamentale per tutti, giustizialisti e garantisti, magistrati e avvocati, studiosi e orecchianti del diritto, è uno solo: la famigerata improcedibilità che uno dei tanti articoli "bis" introdurrà nel sistema.
Su di essa si è formata e ormai radicata una insospettata e inimmaginabile santa alleanza che vede riuniti inveterati, imbarazzanti forcaioli e raffinati garantisti di antico conio. Come nelle antiche crociate dove sotto i vessilli della fede si raggruppavano santi e peccatori, mistici e canaglia assortita.
Così accade ad esempio che procedano affiancati Giuseppe Conte e Massimo Giannini, direttore della Stampa, che ci informa essere laureato in Giurisprudenza con tesi in Diritto costituzionale (in effetti non lo avremmo mai sospettato). Giannini nonostante le feroci critiche a colui che sprezzantemente, più volte ha definito "l'avvocato di Volturara Appula", in uno dei suoi ultimi editoriali e malgrado la laurea in Legge, sulla riforma Cartabia ne condivide, oltre che le critiche, pure gli strafalcioni, lamentando che con le nuove regole rischierebbero l'estinzione i processi ai colpevoli della morte di Stefano Cucchi e della tragedia del ponte Morandi, laddove la nuova normativa, peraltro sospesa sino al 2024, comunque si applica ai reati consumati dopo il 30 gennaio 2020, data di entrata in vigore della "Spazza-corrotti", creazione di un altro insigne giurista, Alfonso Bonafede, evidentemente apprezzato ben oltre le critiche ufficialmente mossegli.
Infatti dopo la sua riforma la magistratura è rimasta in religioso silenzio, senza distinzione tra destra e sinistra, progressisti e conservatori, laddove di fronte al lavoro di Marta Cartabia, Giorgio Lattanzi e altri insigni giuristi è insorta unanime. Con lei, duole dirlo, si è mossa una parte non irrilevante dell'accademia e della stessa avvocatura che, pur sollecitata da ben altre prospettive, ha finito per ritenere iniqua una legge che secondo la critica giustizialista avrebbe provocato guasti irreparabili per il solo fatto di impedire la vergogna del "fine processo mai".
Ovviamente nel caso di insigni giuristi come Ennio Amodio, Paolo Ferrua, Adolfo Scalfati e Giorgio Spangher le motivazioni alle critiche sono ben più raffinate delle rozze allarmistiche critiche della solita compagnia dell'anti-mafia militante in servizio effettivo, ma il paradosso di ritrovarsi in una tale imbarazzante compagnia a mio parere richiederebbe una qualche ulteriore riflessione, oltre quella strettamente scientifica.
Certamente ha ragione Paolo Ferrua a sostenere la neutralità dello studioso e la sua indifferenza al dibattito politico in nome del valore della scienza: la lezione di Julien Benda nel suo "tradimento dei chierici" era quella di non rinunciare mai ai valori ultimi della cultura e dello spirito in favore della faziosità politica. Eppure io credo che dovremmo chiederci, proprio sulle pagine di questo giornale, se ciò sia sufficiente, in un momento in cui, come non mai, la cultura liberale, la comune matrice di ogni giurista democratico è concretamente a rischio.
Osserva Giorgio Spangher sulle pagine del Dubbio come a suo avviso il governo che ha pilotato il compromesso "al ribasso" sul tema della prescrizione sia incorso in un abbaglio cognitivo che definisce "fallacia realista", l'illusione che rinunciare ai valori di fondo in nome di piccoli passi avanti possa realmente servire a migliorare le cose. Mi permetto di dire che forse a loro volta i critici "garantisti" incorrano in un'altra e più classica fallacia, studiata dai grandi psicologi cognitivisti Kanheman e Tverskij, quella della rappresentatività: abbiano cioè erroneamente elevato un particolare, un singolo tratto della complessiva riforma, a simbolo del tutto. Vanamente Cartabia si è affannata a sottolineare come debba essere giudicata la riforma nel suo complesso e non per un piccolo segmento: i risvolti pavloviani prevalgono, il drappo rosso della prescrizione oscura tutto.
Proviamo a cambiare prospettiva e spostare l'ago della bilancia sul lato riformista del provvedimento, quello che punta a smaltire il carico di processi con soluzioni alternative a quelle del circuito indagine-custodia cautelare, processo, pena, e a introdurre un meccanismo innovatore come la giustizia riparativa. Come già era avvenuto per la riforma dell'esecuzione penale, il solito lavoro di sabotaggio degli adoratori del carcere ha impedito l'adozione di misure più coraggiose come l'allargamento dei riti alternativi, ma qualcosa è sopravvissuto.
L'errore di chi si ferma sulla soglia dell'improcedibilità è la rinuncia a far funzionare i pochi meccanismi di novità positive che la riforma si porta appresso. La riforma non funzionerà se i processi si estingueranno per improcedibilità, ma se si riuscirà a farli esaurire in tempi ragionevoli, perché in quel caso vorrà dire che ce ne saranno meno, che le carceri saranno meno affollate, che le ragioni delle vittime non si fermeranno alla richiesta di vendetta, che il futuro dei condannati riserverà una speranza fuori dal carcere.
Ha poca importanza allora discutere di cosa accadrà dell'imputato assolto e delle parti civili appese all'improcedibilità: la scommessa vuol dire far funzionare la macchina, non scommettere sul suo inceppamento. O mi sbaglio, colleghi? A ben vedere ritorna anche in questo caso l'eterna parabola del riformismo italiano perennemente sconfitto dalla tenaglia del conservatorismo e dell'estremismo giacobino: due opposti che sono sempre andati sottobraccio nella storia politica del Paese e che hanno sempre ostacolato ogni possibilità di cambiamento, perché entrambi del cambiamento, soprattutto di quello progressivo e paziente, hanno avuto paura.
Anche nell'avvocatura penalista c'è chi teme il cambiamento e rinvia ogni riforma a un immaginario domani in cui non si sa come, un popolo di forcaioli scoprirà la bellezza della cultura garantista: un domani che non arriverà, ma proprio per questo bello e deresponsabilizzante, così attraente anche da giustificare l'innaturale alleanza con quelli che, a parole, sarebbero i nemici.
A settembre dopo un anno di stasi i penalisti si rincontreranno a Roma: essi daranno un ulteriore mandato a Gian Domenico Caiazza che con molto merito li ha guidati in questi anni iniziati con Bonafede al governo, dunque non sarà necessario parlare di poltrone, proviamo a discutere di politica e se oltre che liberale l'avvocatura penalista possa essere riformista, e quindi autenticamente rivoluzionaria.
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 5 agosto 2021
L'Articolo 17-ter differisce al 31 dicembre 2021 l'applicabilità del nuovo regime di attribuzione dell'indennità ai magistrati onorari in servizio, e al 31 ottobre 2025 l'applicabilità delle disposizioni in materia di processo civile telematico per i procedimenti introdotti dinnanzi al giudice di pace.
Nel decreto Pubblica amministrazione su cui il Governo ha messo la fiducia, mentre il voto si svolgerà giovedì pomeriggio, entra anche la proroga per i giudici onorari. L'Articolo 17-ter (Disposizioni in materia di magistratura onoraria), introdotto dal Senato, infatti, differisce al 31 dicembre 2021 l'applicabilità del nuovo regime di attribuzione dell'indennità ai magistrati onorari in servizio, e al 31 ottobre 2025 l'applicabilità delle disposizioni in materia di processo civile telematico per i procedimenti introdotti dinnanzi al giudice di pace.
Entrando nel dettaglio l'articolo 17-ter apporta una serie di modifiche al decreto legislativo n. 116 del 2017, recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio. Tale decreto in attuazione della delega conferita dalla legge n. 57 del 2016, ha proceduto ad una complessiva riforma della magistratura onoraria oggi però sottoposta a profonda revisione.
All'esame della Commissione giustizia del Senato vi sono infatti una serie di disegni di legge di modifica del decreto legislativo del 2017 (S.1516, S.1555, S.1582, S.1714 e S.1438). Inoltre con D.M. 23 aprile 2021è stata istituita una Commissione di studio per elaborare proposte di interventi in materia di magistratura onoraria, presieduta dal dottor Claudio Castelli, che ha concluso i propri lavori con l'elaborazione di una relazione finale, lo scorso 21 luglio. Le conclusioni sono ora al vaglio della Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, che effettuerà "le sue valutazioni e una sua sintesi".
"Nella conversione del Dl c'è la proroga che ci era stata annunciata del completamento della entrata in vigore della Legge Orlando - afferma Maria Flora De Giovanni, presidente Unagipa. "La stessa legge - prosegue - è stata però ritenuta discriminatoria ed oggetto di infrazione da parte della Commissione Europea". "La Ue ha concesso due mesi di tempo - a partire dal 15 luglio data della notifica della messa in mora contenente la contestazione dell'infrazione - allo Stato italiano per allinearsi e sanare i punti dell'infrazione". "Se il Governo - ammonisce De Giovanni - non depositerà il testo di legge sulla M.O., la Ue farà un parere motivato. Per questo la proroga non è in linea con le contestazioni della UE, poiché si proroga una normativa che nega le tutele alla M.O. oggetto dell'infrazione".
"Il governo - conclude De Giovanni - perdura nella violazione dello stato di diritto europeo e nazionale. E le violazioni dello stato di diritto proprio negli ambiti che riguardano il PNRR potrebbero comportare una contestazione degli altri stati europei sulla elargizione dei fondi del Recovery all'Italia".
È importante ricordare come sulla questione dell'inquadramento giuridico dell'attività del giudice di pace, e del corrispondente trattamento economico vi è stato un contributo di rilievo della giurisprudenza sia europea (quale la Sentenza della Corte di Lussemburgo C-658/18) che nazionale, anche costituzionale (quale la Sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2021).
Tornando al testo dell'articolo 17-ter, la lettera a) interviene sul comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 116, il quale nella sua formulazione vigente stabilisce che la disciplina relativa alla indennità spettante ai magistrati onorari in servizio "ante riforma" continui ad applicarsi sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo (e quindi fino al 15 agosto 2021). La disposizione in esame prevede invece che tale disciplina continui ad applicarsi fino al 31 dicembre 2021.
Mentre le lettere b) e c) modificano le disposizioni transitorie e finali di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 116. La lettera b) interviene sul comma 1 dell'articolo 32, il quale prevede che la riforma (Capi da I a IX del decreto legislativo) si applichi ai magistrati onorari immessi nel servizio onorario successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilendo nel contempo che fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso, le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari in servizio alla medesima data per quanto non previsto dalle disposizioni del capo XI. La disposizione in commento differisce anche in questo caso l'applicazione della riforma al 31 dicembre 2021.
La lettera c) modifica invece il comma 5 dell'articolo 32 differendo al 31 ottobre 2025 l'applicabilità delle disposizioni in materia di processo civile telematico per i procedimenti introdotti dinnanzi al giudice di pace. Da ultimo la lettera d) interviene sul comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 116 che prevede l'abrogazione a decorrere dalla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto della vigente disciplina relativa al trattamento economico dei giudici di pace e dei GOT e dei VPO. La disposizione in esame differisce anche in questo caso l'abrogazione prevedendo che essa decorra dal 1° gennaio 2022.
di Augusto Minzolini
Il Giornale, 5 agosto 2021
Il testo Cartabia non affronta funzionamento del Csm e separazione delle carriere. La politica non potrà fuggire. La battaglia politica sulla giustizia non si giocherà sulla riforma Cartabia. Giuseppe Conte non si sente abbastanza forte da contrastare Mario Draghi. Il compromesso sui reati di mafia in qualche modo c'è stato e questo serve a rassicurare gli ultimi elettori grillini sul "nulla è cambiato". È così che il disegno di legge, fondamentale per i progetti legati al Recovery Plan, è stato approvato senza sussulti alla Camera.
Ci sono stati un po' di franchi tiratori, ma anche questo in fondo fa parte del gioco. Non era possibile ottenere di più. Lo conferma anche Alfonso Bonafede. "Nessun trionfalismo per i risultati raggiunti: non è questo il testo che avremmo voluto. Però, grazie al M5s guidato da Giuseppe Conte, e all'ascolto della ministra Marta Cartabia, abbiamo messo in sicurezza centinaia di migliaia di processi visto che, per tutti i reati, quindi compresi anche corruzione e reati ambientali, fino a dicembre 2024, sono stati raddoppiati i termini di durata massima dell'appello che può arrivare fino a 4 anni. Per i reati con l'aggravante mafiosa abbiamo triplicato il termine massimo a 6 anni".
L'aspetto semmai da registrare è l'imbarazzo del Pd su questi temi. Non se ne parla. Il partito di Enrico Letta si è nascosto e si muove sotto coperta, come se la durata dei processi fosse solo una questione per le riviste di diritto. Nulla che smuove le coscienze, roba tecnica da cui la sinistra tradizionale preferisce stare lontana. Solo qualcuno, di tanto in tanto, sussurra che aver rimediato alle scorribande della legge Bonafede riporta un po' di senso giuridico nei tribunali. Sono però cose da dire a bassa voce, perché per il Pd la giustizia resta terreno minato, da non calpestare. La parola d'ordine è comunque non far diventare il rapporto tra partiti e magistratura un'arena di scontro politico. È per questo che la grande paura del Pd si riassume in una parola: referendum.
È lì che diventa difficile nascondersi. La Lega e i Radicali hanno portato in piazza i temi chiave della giustizia: custodia cautelare, separazione delle carriere, responsabilità civile dei magistrati, il divieto per giudici e pm di ricoprire cariche elettive e di governo, il funzionamento del Csm. Ci sono tutte le cose per cui per anni si è preferito glissare.
Il referendum apre la discussione sulla vera riforma della giustizia. Basta ascoltare le dichiarazioni dell'Anm. I magistrati parlano di inganno verso gli elettori, di quesiti poco chiari, di rischio democrazia. Il referendum, sostengono, è legittimo, ma ha il fragore di un'apocalisse. L'Anm esprime forte preoccupazione perfino sulla custodia cautelare, "presidio avanzato di tutela della sicurezza collettiva". È una strana forma di giustizia preventiva. Non si sa se l'imputato sia o meno colpevole, ma intanto per sicurezza lo sbatto in carcere. È come cancellare in un attimo la filosofia di Cesare Beccaria, il baluardo del diritto italiano e europeo.
quotidianogiuridico.it, 5 agosto 2021
Cassazione penale, Sez. III, sentenza 22 luglio 2021, n. 28441. Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso l' ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva confermato il provvedimento con cui il GIP aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, avanzata dall'indagato sul presupposto che la propria convivente, madre del figlio minore, era anch'ella detenuta, la Corte di Cassazione penale, Sez. III, con la sentenza 22 luglio 2021, n. 28441 - nel disattendere la tesi difensiva secondo cui trovava applicazione nel caso di specie l'art. 275, comma 4, c.p.p., che prevede il divieto di custodia cautelare, in quanto egli e? padre di un minore di sei anni con la madre detenuta che pertanto non poteva fornire al ragazzo l'assistenza necessaria - ha invece ribadito il principio secondo cui in tema di provvedimenti coercitivi, il divieto di disporre la custodia cautelare in carcere, previsto dall'art. 275, comma 4, c.p.p., costituendo norma eccezionale, non e? applicabile estensivamente ad altre ipotesi non espressamente contemplate, conseguendone, pertanto, la legittimità del provvedimento con il quale era stata respinta la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, avanzata da parte dell'indagato sul presupposto della detenzione anche della moglie con il figlio minore di anni sei.
nove.firenze.it, 5 agosto 2021
Dmitrij Palagi, Sinistra Progetto Comune: "Le promesse mancate del Comune di Firenze, a partire dall'ICAM". Ha avuto luogo ieri la visita della delegazione dell'Associazione Progetto Firenze, riportiamo in sintesi il quadro attuale della situazione nel carcere fiorentino di Sollicciano.
La delegazione era composta da: Grazia Galli, Sandra Gesualdi, Donella Verdi, Emanuele Baciocchi, Dmitrij Palagi (consigliere comunale), Massimo Lensi. Tra i partecipanti anche l'avvocato Massimiliano Chiuchiolo (Osservatorio Carcere della Camera Penale di Firenze). Il reparto Covid interno all'istituto è stato trovato senza pazienti. La campagna vaccinale, su base volontaria, della popolazione detenuta è avvenuta con una copertura di circa l'80% dei ristretti.
La direzione del carcere è ancora pro tempore; il corpo di Polizia Penitenziaria è sotto organico; l'area educatori è fortemente sotto organico: il personale sanitario è sotto organico e in parte precario. L'istituto è in sovraffollamento: 633 detenuti (su una capienza regolamentare di 491 posti più 35 posti non disponibili), 569 uomini (di cui 335 al giudiziario, in custodia cautelare), 64 donne (di cui 27 al giudiziario) e ancor un bambino (nato il 27 luglio, pochi giorni fa). In aumento i detenuti con patologie psichiatriche. Percentuale di sovraffollamento su capienza regolamentare: 128%. Percentuale di sovraffollamento su capienza reg. meno posti non disponibili: 138%. "Ai problemi nazionali legati agli istituti penitenziari si aggiungono le peculiarità di una pessima struttura e le promesse mancate del Comune di Firenze, a partire dall'ICAM".
"Grazie all'Associazione Progetto Firenze siamo tornati all'interno della Casa Circondariale di Sollicciano, assieme anche all'Osservatorio Carcere della Camera Penale di Firenze, con una delegazione accompagnata dal cappellano dell'istituto. Purtroppo non abbiamo avuto modo di entrare nel giudiziario, a causa di una disinfestazione in corso per cimici, ma abbiamo trovato per l'ennesima volta una madre con il proprio figlio: che fine ha fatto il progetto dell'ICAM, di cui più volte abbiamo discusso in consiglio comunale, ricevendo rassicurazioni dalla Giunta e scadenze non rispettate?" commenta Dmitrij Palagi, Sinistra Progetto Comune.
"Inoltre quando riusciremo ad avere il Garante presente in aula per relazionare sulla situazione presente in un istituto penitenziario dove i problemi sono storici e acuiti dalla pandemia? L'assenza di personale, la qualità dell'edificio, i materassi, la mancanza di una reale connessione con il resto del territorio e della vita cittadina: sono alcune delle criticità ritrovate a distanza di pochi mesi dall'ultima visita". "Crea frustrazione misurare come tutto sembri restare uguale: in realtà peggiora l'assenza di un ruolo reale e concreto del Consiglio comunale. Anche perché in realtà alcuni aspetti peggiorano e si deteriorano. Come la salute mentale: fuori dal carcere si moltiplicano gli studi su come questo anno e mezzo abbia peggiorato significativamente le nostre vite in questo ambito. Dentro Sollicciano è più visibile il maturare di condizioni che causano la necessità di osservazione psichiatrica. Se si entra sani, in carcere, si rischia di uscirne devastati. Il contrario di quanto prevede la nostra Costituzione. Inoltre chi sta male non deve stare in prigione".
"Ringraziando il DAP e la direzione di Sollicciano confermiamo l'impegno a tornare nella seconda metà di settembre, quando le ferie estive non aggraveranno i problemi di personale che ci sono in struttura". "Intanto chiediamo al Sindaco, alla Giunta, alla Presidenza del Consiglio comunale e al Garante di Palazzo Vecchio di prevedere con la ripresa delle attività consiliari un momento di discussione, che dia un senso alle dichiarazioni di intento".
di Viviana Lanza
Il Riformista, 5 agosto 2021
Sarà la magistratura a indagare sulla morte di Francesco Palumbo, detenuto del carcere di Secondigliano spirato in ospedale il 30 giugno scorso. La figlia ventunenne dell'uomo ha presentato un esposto alla Procura di Napoli per sapere se la condizione di detenuto del padre abbia o meno rallentato i tempi della diagnosi e della terapia della sua malattia, determinandone la morte.
Francesco Palumbo, 55 anni, era in carcere da maggio 2013, stava scontando un cumulo di pene per un'estorsione e traffico di droga e tra poco più di un anno sarebbe tornato libero. In carcere stava seguendo un percorso di rieducazione, aveva conseguito il diploma, partecipato a corsi di teatro e nell'ultimo anno si era ammalato. Il decesso sembra sia stato causato da una setticemia dovuta all'infezione della massa che gli ostruiva la laringe rendendo sempre più difficile per lui parlare, mangiare, persino respirare.
"Ho visto le sue sofferenze aumentare di giorno in giorno", racconta la figlia nella denuncia in cui chiede ai magistrati di fare chiarezza su quanto si sia fatto nell'ultimo anno per diagnosticare e curare la malattia del padre, tenuto in carcere nonostante un quadro clinico che andava peggiorando. Palumbo aveva scoperto di avere una massa a livello della laringe più di un anno fa e la tac, eseguita il 2 aprile 2020, aveva confermato la necessità di ulteriori esami, in particolare di una fibrolaringoscopia che fu fatta soltanto il 19 maggio 2021, poche settimane prima che la salute di Palumbo precipitasse in maniera irreversibile. Nel frattempo, sempre secondo la ricostruzione esposta nella denuncia dei familiari del detenuto, il 30 ottobre 2020 il detenuto si era sottoposto a una seconda tac che aveva evidenziato una sensibile crescita della massa nonché la presenza di diverse formazioni nodulari.
E in tutti quei mesi le istanze alla Sorveglianza presentate dall'avvocato Raffaele Pucci, difensore di Palumbo, non portarono ad alcuna modifica della condizione di detenuto del 55enne, perché in mancanza dell'esito della fibrolaringoscopia i giudici ritennero che Palumbo fosse compatibile con il carcere. "Già le precedenti relazioni sanitarie - si legge nella denuncia dei familiari - sottolineavano come "la compatibilità col regime carcerario intramurali è compromessa sia dalla complessità clinica che affligge Palumbo sia dalla lentezza dell'espletamento delle consulenze specialistiche e/o diagnostiche territoriali che possono provocare ulteriore nocumento allo stato di salute di Palumbo".
"L'evoluzione negativa del quadro sanitario di mio padre - spiega la figlia Miriana - così come facilmente verificabile raffrontando gli esiti delle due tac effettuate il 2 aprile e il 30 ottobre 2020 evidenzia il grave ritardo della risposta sanitaria e il progressivo aggravarsi delle sue condizioni di salute". "La fribrolaringoscopia è stata eseguita a più di un anno dalla richiesta. E con non poche difficoltà perché l'ingrossamento della massa aveva reso difficoltoso l'inserimento del sondino nella laringe. Si ribadiva infatti la necessità di sottoporre mio padre a intervento chirurgico urgente ma nonostante ciò mio padre non veniva operato", denuncia la figlia di Palumbo, raccontando che l'intervento fu tentato come solo quando a inizio giugno suo padre fu portato d'urgenza in ospedale perché perdeva sangue dalla bocca. Da allora è passato dal coma farmacologico alla morte. Davvero c'è stata una relazione tra il tempo trascorso e l'aggravarsi della malattia di Palumbo? La magistratura dovrà dare fare chiarezza.
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