La riforma non basta a smaltire l'arretrato dei Tribunali: serve amnistia, indulto e taglio dei reat
di Riccardo Polidoro
Il Riformista, 4 agosto 2021
Il neo-presidente del Tribunale di Napoli Nord ha reso pubblico, in una recente intervista, il tragico dato, noto agli addetti ai lavori, in base al quale il suo ufficio sta fissando le prime udienze penali al 30 dicembre 2025, cioè di qui a oltre quattro anni. Ciò vuol dire in pratica che i fatti sottoposti alla valutazione del Collegio o del Giudice monocratico sono accaduti almeno, in media, sei o sette anni fa, se non ancora prima.
I tempi del rinvio a giudizio o della richiesta di rinvio a giudizio a opera della Procura di quel Tribunale sono, infatti, di almeno due o tre anni, se non ancora più lunghi. Facendo un esempio pratico ma reale, per una querela depositata nel novembre del 2019, ove venga disposto ora il rinvio a giudizio (cosa niente affatto scontata), l'inizio del processo avverrebbe dopo oltre sei anni. Immaginate la tensione psicologica, nel corso di quest'arco temporale, per l'imputato/i e la persona/e offesa/e e il livello qualitativo dell'attività dibattimentale, dove i testi dovranno riferire su avvenimenti che avranno ormai dimenticato o, comunque, riposti in un angolo remoto della corteccia cerebrale, con il risultato che il loro recupero sarà parziale e probabilmente non fedele a quanto visto.
Tutto ciò accade in un Tribunale istituito solo otto anni fa, nel 2013. Il giovane ufficio giudiziario, pertanto, può essere portato a esempio per comprendere lo stato comatoso del processo penale perché, se gli "adolescenti" stanno male, figuriamoci gli "anziani".
E invero la Corte di appello di Napoli - nel cui distretto figurano, oltre Aversa, i Tribunali di Avellino, Benevento, Nola, Santa Maria Capua Vetere e Torre Annunziata - ha una pendenza di oltre 57mila fascicoli. In che modo l'annunciata e ormai prossima riforma del processo penale potrà incidere su questo "oceano di carte", all'interno delle quali restano sospesi i diritti e le aspettative di tantissime persone? Come potrà velocizzare i nuovi processi e allo stesso tempo porre fine ai vecchi?
Il titolo del disegno di legge "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti di appello" lascerebbe ben sperare, nonostante l'atto sia stato assegnato alla II Commissione Giustizia della Camera dei deputati, in sede referente, il 24 aprile 2020 e l'esame sia cominciato il successivo 25 giugno. La svolta vi è stata con il cambio di passo del governo Draghi, in carica dal 13 febbraio 2021, e in particolare con la nuova ministra della Giustizia Marta Cartabia che, seppur nei limiti consentiti dall'ampio (fin troppo) arco parlamentare, ha predisposto un percorso lungo la strada maestra indicata dalla Costituzione e non attraverso "sentieri sterrati e bui". Il governo Draghi è riuscito, poi, a trovare l'accordo nella maggioranza con l'obiettivo di concludere i lavori alla Camera prima della pausa estiva, per poi portare in Senato il provvedimento a settembre.
Tra le novità più rilevanti spicca l'improcedibilità per il superamento dei termini di durata massima del giudizio in Corte di appello e in Cassazione. Per l'appello, il termine viene fissato in due anni; per la Cassazione, invece, un solo anno. Con ordinanza motivata, tale termine potrà essere prorogato per un periodo non superiore a un anno nel giudizio di appello e a sei mesi in Cassazione. Previste ulteriori proroghe quando si procede per particolari delitti, come quelli relativi a organizzazioni criminali. Vengono costituiti il Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria e il Comitato tecnico-scientifico per la digitalizzazione del processo, con funzioni di consulenza e supporto per le decisioni tecniche da adottare. Va immediatamente chiarito che la riorganizzazione del settore coinvolge unicamente i procedimenti per reati commessi da gennaio 2020 e non entrerà subito in vigore per consentire agli uffici giudiziari di avere le annunciate nuove risorse finanziarie e umane che dovrebbero portare all'auspicata accelerazione della procedura. Un futuro, dunque, che si prospetta
in parte roseo, ma che non tiene conto di almeno due circostanze fondamentali che potrebbero rappresentare un campo minato, pronto a esplodere su quella strada maestra che prima abbiamo indicato. Innanzitutto che la maggior parte dei procedimenti si ferma nella fase delle indagini preliminari e non solo ad Aversa, come nel caso indicato in precedenza. L'aver previsto, in riforma, la citazione a giudizio solo in presenza di una ragionevole probabilità di condanna, non è certo una novità, perché l'articolo 425 del codice di procedura penale vigente già impone il non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio. Resta, poi, l'enorme arretrato da smaltire che continuerà a ingolfare Tribunali e Corti e ben poco potrà fare il Comitato tecnico-scientifico appena istituito. Lo ripetiamo ancora una volta: la strada maestra va ripulita con l'amnistia e con l'indulto e l'avvenuto cambio di passo sarà effettivamente veloce con un'ampia depenalizzazione.
di Liana Milella
La Repubblica, 4 agosto 2021
Il presidente dell'Anm interviene sul prossimo decreto legislativo di via Arenula. Andrà in Cdm questa settimana e limita le conferenze stampa ai soli procuratori e solo per le inchieste importanti. I singoli pm non potranno più parlare. "La direttiva europea sulla presunzione d'innocenza esiste, e bisogna tenerne conto. Ma non credo che le conferenze stampa potranno essere abolite perché sarebbe un danno al diritto all'informazione".
Il presidente dell'Anm Giuseppe Santalucia, a caldo, e senza aver letto il testo di via Arenula (come lui stesso precisa), commenta la notizia pubblicata da Repubblica e dice: "Il processo consegna un colpevole nel momento in cui si conclude con una condanna definitiva. Ciò non significa che prima che questo accada non si possa e non si debba parlare di ciò che avviene nel processo".
Presidente Santalucia ha letto Repubblica con la notizia di una prossima stretta di via Arenula sulla comunicazione delle procure?
"Sì, ho letto che il ministero della Giustizia si accinge ad attuare la direttiva europea sul rafforzamento della presunzione d'innocenza. Questo principio era proprio nella legge di delegazione europea e c'era da spettarsi che il governo avrebbe lavorato in questa direzione".
E come giudica la strada intrapresa?
"Premetto che non conosco il testo e che giudizi in queste materie non possono essere dati se non dopo aver letto l'articolato perché il dettaglio in questi casi è essenziale..."
Però l'obiettivo è chiaro, permettere al solo procuratore della Repubblica le comunicazioni con la stampa...
"Sì, certo, l'obiettivo è chiaro ed è noto da tempo, cioè assicurare l'effettività del principio, contenuto anche nella nostra Costituzione, della presunzione di non colpevolezza. E già oggi, la legge Mastella del 2006 sull'ordinamento giudiziario, incarica il procuratore di tenere i contatti con la stampa, responsabilizzando il dirigente della procura sulla delicatezza di queste incombenze".
Però qui si fa un passo in avanti in una duplice direzione. Da una parte i pm non potranno più parlare, e dall'altra il procuratore potrà ricorrere alla conferenza solo se ha in mano un'inchiesta di particolare rilievo. E questa, giornalisticamente, si può definire come una stretta...
"Ripeto che non conosco il testo. Ma non credo che le conferenze stampa saranno abolite perché ciò sarebbe un danno al diritto all'informazione che riguarda anche ciò che avviene nella fase delle indagini. Altro è il discorso sul richiamo a determinati principi che devono essere ben presenti anche quando si fa una conferenza stampa e cioè che l'indagato o l'imputato non sono per ciò stesso dei colpevoli".
Ma non ritiene che un simile passo del governo, in questo momento, si possa leggere comunque come un invito a stare zitti il più possibile?
"Sarebbe un errore, a prescindere dal momento, se le nuove norme alterassero un delicato equilibrio tra diritti all'informazione e diritti dell'indagato o dell'imputato. Spero che ciò non avvenga, perché sui principi siamo tutti d'accordo. Il processo consegna un colpevole nel momento in cui si conclude con una condanna definitiva. Ciò non significa che prima che questo accada non si possa e non si debba parlare di ciò che avviene nel processo. Ma lo si deve fare tenendo presente la regola fondamentale della Costituzione sulla presunzione di non colpevolezza".
di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 4 agosto 2021
La Corte di cassazione, sentenza n. 30129 depositata oggi, stabilisce "l'esatto confine" rispetto al reato di atti persecutori. Il più grave delitto di maltrattamenti in famiglia, rispetto a quello di atti persecutori, si estende anche alle ipotesi di cessata convivenza o divorzio purché permangano rapporti solidi e frequenti all'interno del nucleo familiare. La Corte di cassazione, sentenza n. 30129 depositata oggi, nel respingere il ricorso di un "ex" condannato per "maltrattamenti" nonostante la vita in comune fosse cessata ormai da molti anni traccia "l'esatto confine" tra i due reati.
Per la VI Sezione penale infatti deve essere affermato il principio di diritto secondo il quale: "le condotte vessatorie realizzate in caso di cessazione della convivenza con la vittima, sia nel caso di separazione legale o di divorzio, sia nel caso di interruzione della convivenza allorché si tratti di relazione di fatto, integrano il reato di maltrattamenti in famiglia e non anche quello di atti persecutori, allorché i vincoli di solidarietà derivanti dal precedente rapporto intercorso tra le parti non più conviventi, nascenti dal coniugio, dalla relazione more uxorio o dalla filiazione, permangano integri o comunque solidi ed abituali nonostante il venir meno della convivenza".
Confermata dunque la condanna comminata in Appello ad un "ex" che invece lamentava il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale ravvisato la sussistenza del delitto di maltrattamenti nell'intero arco temporale "dal 1991 sino alla primavera del 2015, sebbene la convivenza more uxorio fra l'imputato e la presunta persona offesa sia cessata nel 2008, dovendo pertanto ravvisarsi, a partire da tale anno, il delitto di atti persecutori".
II reato di maltrattamenti, spiega la Corte, è un reato contro la famiglia (segnatamente contro l'assistenza familiare) ed il bene giuridico protetto è costituito dai congiunti interessi dello Stato alla tutela della famiglia da comportamenti vessatori e violenti e dell'interesse delle persone alla difesa della propria incolumità fisica e psichica. L'ambito applicativo dell'incriminazione pertanto dipende dall'estensione di rapporti basati sui vincoli familiari, "intendendosi per famiglia ogni gruppo di persone tra le quali, per le strette relazioni e consuetudini di vita, si siano instaurati rapporti di assistenza e solidarietà reciproche, senza la necessità della convivenza o di una stabile coabitazione".
Al di là della lettera della norma incriminatrice ("chiunque") il reato di maltrattamenti familiari dunque è un reato proprio, potendo essere commesso soltanto da chi ricopra un "ruolo" nel contesto della famiglia (coniuge, genitore, figlio) o una posizione di "autorità" o peculiare "affidamento" nelle aggregazioni comunitarie assimilate alla famiglia dall'articolo 572 cod. pen. (organismi di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, professione o arte), in danno di un soggetto che faccia parte di tali aggregazioni familiari o assimilate.
Il reato di atti persecutori è invece un reato contro la persona, e in particolare contro la libertà morale, che può essere commesso da chiunque con atti di minaccia o molestia "reiterati" (integrando appunto un reato abituale) e che non presuppone l'esistenza di relazioni interpersonali specifiche.
Tirando le fila delle considerazioni che precedono, "il delitto di maltrattamenti in famiglia - scrive la Suprema corte - può essere ravvisato in tutti i casi in cui, nonostante l'interruzione della relazione di convivenza, eventualmente anche attestata da un provvedimento formale di separazione legale o di divorzio, residuino comunque dei rapporti di stabile frequentazione e di solidarietà determinati dalla pregressa esistenza del rapporto familiare, soprattutto allorchè dovuti alle comuni esigenze di accudimento e di educazione dei figli, atteso che in tale caso può ancora parlarsi di fatti commessi nel contesto di una relazione familiare".
È di contro ravvisabile il delitto di atti persecutori aggravato allorchè la relazione qualificata o di fatto e la convivenza sussistenti in passato siano ormai cessate e i rapporti tra gli ex coniugi o conviventi o partner siano definitivamente interrotti, sì da non potersi parlare - né in senso tecnico e formale, né in senso atecnico ed informale - di "famiglia".
E il giudice di merito, conclude la decisione, ha fatto "ineccepibile" applicazione di tali principi, là dove ha dato conto del fatto che il ricorrente ha posto in essere le condotte aggressive e violente in danno della ex convivente more uxorio, in una situazione nella quale il vincolo familiare ed affettivo con la persona non era cessato, persistendo anzi un'intensa relazione conseguente dagli obblighi derivanti dall'esercizio congiunto della potestà genitoriale verso le loro figlie (tanto che il ricorrente aveva tenuto le chiavi di casa e frequentava ogni giorno l'alloggio per vedere le figlie), persistenza del legame "familiare" con la ex convivente attestato, anche, dalla circostanza - non irragionevolmente valorizzata dalla Corte distrettuale - che l'imputato e la vittima continuassero ad avere rapporti sessuali.
quotidianogiuridico.it
Cassazione penale, Sez. III, sentenza 22 luglio 2021, n. 28441. Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso l' ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva confermato il provvedimento con cui il GIP aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, avanzata dall'indagato sul presupposto che la propria convivente, madre del figlio minore, era anch'ella detenuta, la Corte di Cassazione penale, Sez. III, con la sentenza 22 luglio 2021, n. 28441 - nel disattendere la tesi difensiva secondo cui trovava applicazione nel caso di specie l'art. 275, comma 4, c.p.p., che prevede il divieto di custodia cautelare, in quanto egli è padre di un minore di sei anni con la madre detenuta che pertanto non poteva fornire al ragazzo l'assistenza necessaria - ha invece ribadito il principio secondo cui in tema di provvedimenti coercitivi, il divieto di disporre la custodia cautelare in carcere, previsto dall'art. 275, comma 4, c.p.p., costituendo norma eccezionale, non è applicabile estensivamente ad altre ipotesi non espressamente contemplate, conseguendone, pertanto, la legittimità del provvedimento con il quale era stata respinta la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, avanzata da parte dell'indagato sul presupposto della detenzione anche della moglie con il figlio minore di anni sei.
di Giuliano Foschini
La Repubblica, 4 agosto 2021
Le parole pronunciate in commissione Giustizia della Camera erano state nette: "La riforma della prescrizione mina la sicurezza del Paese". A renderle poi ancora più importanti, era il peso di chi le aveva pronunciate: il procuratore nazionale antimafia, Federico Cafiero de Raho. Non è un caso, dunque, che proprio quelle parole siano state una delle principali leve per le modifiche poi approvate al testo che il ministro della Giustizia, Marta Cartabia, ha fatto approvare in Consiglio dei ministri.
Procuratore De Raho, è soddisfatto di come la riforma è stata modificata?
"C'è stato un passo avanti molto importante. Direi decisivo. E credo che la norma, in questo momento, ci aiuti a raggiungere i due obiettivi principali che il legislatore si era posto: avere una giustizia giusta. E dei processi che si celebrino in tempi corretti e ragionevoli. Ma, appunto, è necessario che i processi si celebrino. Ora, almeno per quelli sui reati più importanti, sappiamo che non potranno esserci scorciatoie".
Cosa le ha fatto cambiare giudizio?
"La norma è diversa. Ora c'è la certezza che processi per reati gravi, come mafia e terrorismo si celebreranno. E dunque si arriverà a una sentenza, in tutti i casi. E questo è fondamentale: perché esiste evidentemente un'esigenza di giustizia che rende imprescindibile determinare una pronuncia definitiva. La questione è importante perché attiene alla fiducia che i cittadini hanno, e devono avere, nei confronti della giustizia. E il dovere di verità che abbiamo nei confronti delle vittime dei reati e anche di chi entra nelle aule di giustizia in veste di imputato. Oggi, troppo spesso, questo non accade per via di processi oggettivamente troppo lunghi. Determinati però quasi sempre da problemi strutturali".
Qualcuno, tra i suoi colleghi, ha detto che il problema di questa riforma della giustizia è la prospettiva: per accorciare i processi, obiettivo inderogabile, non bisogna cancellarli con la prescrizione. Ma fare in modo che vengano espletati più velocemente. È d'accordo?
"Certo. Ma infatti nella riforma la prescrizione è soltanto una delle leve che viene presa in considerazione. Si parla di un rafforzamento dell'organico, sia per quanto riguarda i magistrati sia del personale amministrativo, ugualmente importante. L'idea per esempio di avere un nucleo di personale sul quale può fare affidamento un giudice per le questioni burocratiche, è fondamentale. C'è spazio per quelle innovazioni telematiche che dovrebbero dare maggiore rapidità ad alcuni passaggi del processo. Si mettono poi anche regole chiare alla fase delle indagini preliminari. Affidando l'applicazione dei principi al controllo del giudice. Ma riconoscendo anche al pubblico ministero il ruolo di primo garante dell'osservanza delle leggi. Mi sembrano scelte sagge, a fronte della necessità di una riforma e vista l'esigenza, improcrastinabile, che arrivava da Bruxelles di avere una giustizia più rapida".
Cosa manca?
"La sfida è riempire di contenuti pratici questi principi. Mi spiego: serve il personale promesso. Serve un tavolo tecnico che in ciascun distretto effettui un monitoraggio effettivo sui carichi di lavoro. E che stabilisca quali sono i processi che hanno una priorità: la legge ha messo davanti, giustamente, quelli per mafia e terrorismo. Dando anche tempi più lunghi a quelli con reati di concorso esterno. Ritengo però che una corsia privilegiata debbano averli anche i processi per corruzione: il danno sociale è troppo grave per poter permettere un'impunità".
Così si rischia però che non vadano a processo giudizi dove ci sono vittime che chiedono verità...
"Per me quello è l'altro canale di priorità: il processo deve soddisfare l'esigenza di giustizia di chi ha subito un torto. In questo senso credo sia importantissima la scelta del governo di desecretare quegli atti, su Gladio e la Massoneria, che contribuiranno a fare chiarezza su alcuni dei fatti più dolorosi della storia del nostro Paese".
di Simona Musco
Il Dubbio, 4 agosto 2021
Intervista a Gian Luigi Gatta, consigliere di via Arenula. "Il diritto e la procedura penale sono materie ad elevato tasso di politicità: la ministra ha il merito di una delicata e complessa opera di mediazione". "La ministra Cartabia ha il merito di essere riuscita a compiere una delicata e complessa opera di mediazione, trovando punti di equilibrio che nel complesso hanno portato al miglior risultato possibile".
A dirlo è Gian Luigi Gatta, ordinario di diritto penale all'Università di Milano, nonché consigliere della ministra della Giustizia, componente del Comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura e direttore di "Sistema penale". E sull'improcedibilità spiega: "Serve a dare un ritmo al processo e un impulso a chi ne detta i tempi, attivando pratiche organizzative virtuose".
Come giudica la versione finale di questa riforma?
Il mio giudizio è molto positivo. L'attenzione mediatica si è concentrata per lo più sul tema della prescrizione e dell'improcedibilità. In realtà si tratta di una riforma molto articolata e di sistema. Gli interventi sono numerosi e attraversano l'intero procedimento penale. Ed è una riforma che ha due anime strettamente connesse: oltre a quella processuale vi è, non meno importante, quella per così dire sostanziale, relativa al sistema sanzionatorio. Le disposizioni in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi, di pene pecuniarie, di messa alla prova, di giustizia riparativa e di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto promettono, in sede di attuazione della delega, una riforma del sistema sanzionatorio di ampio ed elevato respiro, ispirata al principio secondo cui, alla luce dell'articolo 27 della Costituzione, il carcere non è e non può essere l'unica risposta al reato. È un'idea- guida fondamentale, che la ministra Cartabia ha espresso sin dal suo primo discorso in Parlamento, allorché ha illustrato le sue linee programmatiche.
Era il miglior risultato possibile, considerato il contesto generale?
Considerati i tempi ristretti e il contesto, da lei evocato, non esito a dire di sì. Il diritto e la procedura penale sono materie ad elevato tasso di politicità: riflettono nel loro assetto, come poche altre materie, precise visioni e scelte politiche. È evidente allora la difficoltà di mettere a punto una riforma che, pur muovendo da una prospettiva tecnico- giuridica, ispirata ai principi costituzionali e sovranazionali, nonché alle migliori prassi e agli obiettivi dell'efficienza del sistema, contemperi le sensibilità e le visioni di cui sono portatrici le assai diverse forze politiche che compongono l'ampia maggioranza che sostiene il Governo Draghi. La ministra Cartabia ha il merito di essere riuscita a compiere una delicata e complessa opera di mediazione, trovando punti di equilibrio che nel complesso hanno portato, appunto, al miglior risultato possibile. Non dimentichiamo che sulla riforma della giustizia penale è caduto il precedente Governo e che si trattava di scriverne un'altra, assai diversa, partendo dal testo del disegno di legge presentato dal precedente ministro della Giustizia, appartenente a una forza politica che tutt'ora compone la maggioranza.
Alcune cose rispetto alla formulazione iniziale sono rimaste fuori, come l'archiviazione meritata e il rafforzamento delle sanzioni pecuniarie al posto delle sanzioni detentive. Quanto pesano rinunce del genere?
È vero, ed è il prezzo pagato alla mediazione politica e al contesto generale di cui dicevamo. Ma guardiamo a quel che resta dei lavori della Commissione Lattanzi, di cui ho avuto l'onore di essere vice presidente, insieme a Ernesto Lupo. Tante sono le commissioni ministeriali, composte come la nostra da autorevoli professori, avvocati e magistrati, che hanno prodotto mirabili relazioni, che però sono rimaste negli archivi di via Arenula. In questo caso non è andata così. È vero che si è perso qualche pezzo, ma molto dell'impianto di fondo della relazione finale della Commissione Lattanzi è stato recepito nelle proposte emendative presentate dalla ministra Cartabia al Consiglio dei ministri ed è oggi tradotto in un ddl approvato da un ramo del Parlamento. Cito solo alcuni esempi: l'intervento del gip per indurre il pm a prendere le sue determinazioni, scaduti i termini delle indagini; la disciplina del processo in assenza; la riforma dell'udienza preliminare e la previsione di un'udienza filtro davanti al giudice monocratico; l'inclusione delle pene accessorie e della confisca facoltativa nel patteggiamento allargato; l'inammissibilità dell'appello per aspecificità dei motivi; gli interventi sul giudizio di legittimità, compreso il nuovo mezzo di impugnazione straordinario per dare esecuzione alle sentenze della Cedu; l'estensione dell'area della procedibilità a querela; gli interventi per restituire effettività alla pena pecuniaria; la riforma organica delle pene sostitutive; la riforma della pena pecuniaria sostitutiva, con innalzamento da sei mesi a un anno del limite di pena detentiva sostituibile e la modifica al ribasso del criterio di ragguaglio; l'ampliamento dell'ambito di applicazione della tenuità del fatto e della messa alla prova; l'introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa e la definizione del concetto di vittima del reato. Non è poco, e potrei continuare.
Il rafforzamento della regola del rinvio a giudizio implica una ragionevole prognosi della colpevolezza dell'imputato. Quanto è tassativa quella norma per il giudice?
Quella regola di giudizio riflette un principio cardine del sistema: l'imputato deve essere portato a giudizio solo se l'accusa, durante le indagini preliminari, ha raccolto elementi che consentono una "ragionevole previsione di condanna". Il giudice deve formulare una prognosi - di condanna - sulla base di una diagnosi, relativa agli elementi già acquisiti nel corso delle indagini. Oggi la regola di giudizio fa riferimento alla idoneità degli elementi raccolti dal pm a sostenere l'accusa in giudizio. Quel che spesso accade nella prassi è che questi elementi siano valutati in rapporto alla capacità di andare a consolidarsi e a prendere meglio forma e colore nel dibattimento, assieme ad elementi ulteriori raccolti nell'istruttoria dibattimentale. Così facendo, però, si rischia di portare a giudizio imputati in assenza di elementi che possono fondare una condanna. E lo dimostra l'elevata percentuale di assoluzioni in primo grado. Una modifica era necessaria, anche per veicolare un preciso messaggio culturale. La prassi ci dirà se e come questa nuova regola sarà effettivamente recepita.
Quali saranno gli effetti pratici della retrodatazione dell'iscrizione sul registro degli indagati?
La retrodatazione sarà possibile in caso di ingiustificato e inequivocabile ritardo. Avrà l'effetto di rendere inutilizzabile gli elementi acquisiti dal pm dopo il termine di scadenza delle indagini. È una delle misure che sottolineano l'attenzione della riforma per la ragionevole durata del processo, fin dalla fase delle indagini preliminari. A testimonianza ulteriore di come sia una riforma che riflette un disegno organico e unitario, che va letto nel suo insieme.
In tema di prescrizione, la prima ipotesi della Commissione Lattanzi era un ritorno alla Orlando. Cosa ne pensa della rinuncia a percorrere questa strada, anche alla luce del dibattito sulla improcedibilità?
La Commissione Lattanzi ha presentato due proposte alternative, diverse tra loro, entrambe valide e ciascuna con pro e contro. La proposta in tema di improcedibilità, tradotta nel disegno di legge ora approvato dalla Camera, sviluppa la seconda ipotesi della Commissione Lattanzi, limitandola ai giudizi di impugnazione. La scommessa su cui regge è che il sistema, con opportuni investimenti, sia in grado di celebrare i giudizi di appello e di Cassazione nei termini previsti, di ragionevole durata. Esattamente come già oggi avviene in Cassazione e in alcune Corti d'appello. L'improcedibilità è un rimedio che, se il sistema è efficiente, come deve essere, non opera. Serve però a dare un ritmo al processo e un impulso a chi ne detta i tempi, attivando pratiche organizzative virtuose. La prima proposta della Commissione Lattanzi è certamente più in linea con la tradizione e meno innovativa: evita la prescrizione quando è imminente ma non produce sostanziali effetti acceleratori, né stimola pratiche virtuose, quando la prescrizione è lontana dal maturare. Il nuovo contesto, che richiede di ridurre i tempi del processo - del 25% nei prossimi cinque anni, come da impegni del Governo con la Commissione europea - esige oggi soluzioni diverse e maggiormente innovative. È per questo, ritengo, che la soluzione dell'improcedibilità è stata preferita.
di Marzio Fatucchi
Corriere Fiorentino, 4 agosto 2021
La visita di progetto Firenze nel carcere, sempre sovraffollato. Ed è in arrivo un altro bebè. Sempre sovraffollato, un po' meno del solito, con un ospite in più: un bambino nato il 30 luglio. Questa è la situazione di Sollicciano, il carcere di Firenze, riscontrata dalla visita dell'associazione Progetto Firenze e di una delegazione di partiti e esponenti di sinistra guidata da Dmitrji Palagi di Sinistra Progetto Comune.
Il bambino e la madre sono ancora a Sollicciano, dove possono usare il nido presente nella struttura femminile. La donna, originaria di Roma, è stata arrestata poco prima del parto. Protesta Massimo Lensi di Progetto Firenze: "Siamo ancora in attesa di capire quando finirà la storia dell'Icam, cioè la tanto sbandierata struttura ad hoc per poter ospitare le detenute madri. È dai tempi del sindaco Renzi che si annuncia: "Saremo i primi ad avere una struttura per le madri in carcere". Ancora non c'è. Da 25 anni vado a Sollicciano, non una volta ho trovato un nido senza bambini". E potrebbe non essere l'ultima: un'altra donna carcerata è incinta al settimo mese.
La visita nel penitenziario, a cui hanno partecipato oltre a Lensi e Palagi Grazia Galli, Sandra Gesualdi, Donella Verdi, Emanuele Baciocchi e l'avvocato Massimiliano Chiuchiolo (Osservatorio carcere della Camera penale di Firenze) ha riscontrato che il reparto Covid è vuoto, i vaccinati (volontari) sono all'80%. Ma Sollicciano è ancora una struttura sovraffollata: 633 detenuti su una capienza regolamentare di 491 posti più 35 posti non disponibili. Di questi, 569 sono uomini, il resto donne. E, appunto, un neonato. Ma i partecipanti alla visita denunciano: "La direzione del carcere è ancora pro tempore, polizia penitenziaria, educatori e personale sanitario sono sotto organico: e i sanitari in parte precari".
ilsannioquotidiano.it, 4 agosto 2021
Amara scoperta del personale della Casa circondariale di Benevento a Capodimonte: rinvenuto il corpo senza vita di un detenuto di 30 anni originario della Romania. Dai primi rilievi sembra che l'uomo si sia tolto la vita, con un gesto estremo legato alle sue problematiche di tipo psichiatrico. Si sarebbe impiccato.
L'Unione Sarda, 4 agosto 2021
La Sardegna attende da dieci anni la nomina di un Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ma nonostante numerosi appelli pubblici e nonostante siano state raccolte 180 firme a sostegno della richiesta di nomina nulla è stato fatto.
A portare avanti la battaglia per sollecitare il Consiglio regionale a indicare il Garante è l'associazione Radicale "Diritti alla Follia" che ha depositato la petizione al Consiglio Regionale ed ha chiesto un incontro al presidente Michele Pais, rimasto senza riscontro. Su proposta di numerosi Consiglieri regionali che hanno fatto propria la petizione, la seconda e la sesta Commissione hanno approvato il 7 luglio, all'unanimità, una risoluzione con la quale propongono al Consiglio la presa in considerazione della petizione proposta, ai sensi dell'articolo 104 del regolamento consiliare sollecitando l'inserimento, senza indugio, all'ordine del giorno del Consiglio la nomina del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.
"In Sardegna la nomina del Il Consiglio regionale Garante attende "solo" da dieci anni ed è richiesta, oltre che dalle decine di cittadine e cittadini sardi che in pochi giorni hanno sottoscritto la petizione. anche dai quattro Garanti commisi! dl Oristano, Nuoro, Sassari e Tempio Pausania", evidenzia Cristina Paderi, segretaria di Diritti alla follia.
"Pensiamo che la mancata calendarizzazione della nomina del Garante regionale sia solo una dimenticanza e che il presidente e la sua maggioranza la porteranno in Consiglio subito dopo la pausa estiva. Ad ogni modo", conclude, "l'associazione "Diritti alla Follia" ha in previsione l'organizzazione di presidi in Consiglio Regionale a sostegno della petizione, anche per evitare che trascorrano altri anni inutilmente".
di Piero Ignazi
Il Domani, 4 agosto 2021
L'eccezionalità di un governo da Salvini a Speranza si giustifica solo per un breve periodo e per poche cose essenziali. Ora con l'approssimarsi dell'elezione del prossimo presidente della repubblica anche il tempo del governo è in questione. Contrariamente a una valutazione diffusa, l'anno prossimo la parola va riconsegnata agli elettori: sia che Draghi vada al Quirinale, sia che altri ascendano al Colle.
Le motivazioni addotte dal capo dello Stato Sergio Mattarella per non andare alle elezioni al momento della crisi del governo Conte 2 e insediare Mario Draghi a palazzo Chigi con una maggioranza tecnica e non politica sono state due: la gestione della pandemia e la presentazione del Recovery Plan. Due emergenze pressanti e cruciali. Non un governo di ordinaria amministrazione bensì "d'eccezione".
Tuttavia le emergenze che possono giustificare strappi o forzature devono avere un termine, quanto meno indicativo. Per quanto riguarda il Covid-19, anche se non è ancora domato, la strada è in discesa. Si tratta di insistere con la vaccinazione a tappeto. La quarta ondata in arrivo sarà ben diversa dalle precedenti per numero di ricoveri e decessi. E il governo avrà senz'altro provveduto a organizzare trasporti e logistica nelle scuole per lezioni in sicurezza. Se così non fosse, e obbligasse ancora a quell'abominio della Dad, la delusione sarebbe cocente: anche il governo dei migliori avrebbe fallito.
Pure il Pnrr è instradato sui binari giusti, quanto alla tempistica. Per i contenuti il discorso è diverso, ma non è qui la sede. il governo sta comunque ottemperando alla mission indicata dal capo dello stato, che si condensava nel presentare il piano a Bruxelles e delineare gli indirizzi generali. A questo punti sorge inevitabile un quesito: quando l'esecutivo attuale potrà dire di aver adempiuto al suo compito e lasciare il campo alla politica "normale". L'eccezionalità di un governo da Salvini a Speranza si giustifica solo per un breve periodo e per poche cose essenziali. Ora con l'approssimarsi dell'elezione del prossimo presidente della repubblica anche il tempo del governo è in questione.
Contrariamente a una valutazione diffusa, l'anno prossimo la parola va riconsegnata agli elettori: sia che Draghi vada al Quirinale, sia che altri ascendano al Colle (e qui la correttezza di Matterella rende fantapolitico un prolungamento della sua presidenza per arrivare alle elezioni del 2023). Troppi i cambiamenti occorsi in questi anni per lasciare ancora i cittadini senza possibilità di esprimersi.
Prolungare l'opera dell'attuale esecutivo - per quanto egregia sia la sua attività - incrina la relazione tra istituzioni e opinione pubblica, e favorisce un sentimento di estraneità, quasi di espropriazione del diritto dei cittadini a dare un indirizzo politico. A mantenere in carica Mario Draghi con la sua irrituale maggioranza quando le emergenze sono in via di risoluzione e non ci sono più gli impedimenti per non votare avanzati da Mattarella a gennaio, si rischia una nuova ondata populista che, a scadenza, alimenterà l'opposizione, ora incarnata da Fratelli d'Italia ma domani chissà, o si riverserà verso l'astensione. Esiti che possono essere mitigati se si ridà voce ai cittadini in tempi brevi. E se verrà un governo Meloni-Salvini, pazienza: il popolo è sovrano. Ci pensino la sinistra e i tanti indaffarati neocentristi a evitare un tale esito.










