di Cecco Bellosi* e Andrea Di Stefano**
altreconomia.it, 17 novembre 2021
Il sistema penitenziario non appartiene alla categoria della giustizia ma a quella della vendetta. Per questo motivo va superato. Nel frattempo è necessario "bonificare" il sistema attraverso interventi mirati. L'editoriale di Cecco Bellosi e Andrea Di Stefano della comunità "Il Gabbiano" che supporta i detenuti in misura alternativa.
di Sarah Grieco
Il Manifesto, 17 novembre 2021
Il carcere di Udine si appresta ad affrontare non una semplice ristrutturazione, ma la riconversione di un'istituzione con l'ambizione di diventare un modello di vita e di relazioni, per il reinserimento sociale. Un modello che ci auguriamo possa essere esportato e riprodotto nelle tantissime realtà carcerarie italiane dove, ad eccezione di sporadici casi, edifici insensibili accolgono persone inanimate, o quanto meno considerate tali, visto che non sono previsti ambienti e strutture per i bisogni umani. Infatti l'ambiente in carcere diventa essenziale per la dignità stessa della pena: luoghi e spazi inadeguati sono destinati a tramutarsi in pochi diritti.
di Michele Passione e Maria Brucale
Il Dubbio, 17 novembre 2021
La legge con cui la Camera pensa di recepire lo stop della corte al "fine pena mai" contiene paletti ispirati a un'idea di irredimibilità. A sei mesi dall'ordinanza n. 97 del 2021 con cui la Corte Costituzionale aveva chiesto al Parlamento di intervenire in materia di concessione di misure alternative alle persone condannate per i reati di cui all'art. 4 bis O. p., constatata l'incostituzionalità della disciplina vigente, la commissione Giustizia della Camera si accinge ad adottare un testo base che fa strame del Diritto alla speranza, stravolgendo i propositi di modifica normativa, prospettati dapprima dalla Cedu e, successivamente, dalla Consulta, delle norme di ordinamento penitenziario che prevedono preclusioni assolute all'accesso ai benefici premiali e alle misure alternative al carcere per i detenuti per determinati reati che non collaborino con la giustizia.
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 17 novembre 2021
"Il personale della Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, sarà munito di una nuova dotazione individuale con un forte potere di arresto non lesivo". E poi: "Malgrado il notevole e costante aumento delle aggressioni registrate nelle strutture carcerarie italiane, ancora una volta dobbiamo registrare l'esclusione del personale di Polizia Penitenziaria da provvedimenti che riguardano la generalità delle altre forze di polizia". Tradotto: si richiede che anche la polizia penitenziaria abbia il Taser come le altre forze dell'ordine. A dirlo, rivolto con una lettera alla ministra della Giustizia, è la Fp Cgil penitenziaria.
Quindi non un sindacato di destra, ma progressista come appunto la Cgil. Eppure il sistema penitenziario non si può governare con le armi. L'introduzione della pistola elettrica nelle carceri andrebbe in contrasto con l'articolo 41 dell'ordinamento penitenziario, in base al quale gli agenti in servizio nell'interno degli istituti non possono portare armi se non nei casi eccezionali in cui ciò venga ordinato dal direttore.
Il Taser, secondo la ricerca condotta da Apm Reports negli Stati Uniti nel 2019 sui Dipartimenti di Polizia di dodici grandi città americane - messa in risalto dal Garante nazionale delle persone private della libertà personale nella sua Relazione al Parlamento del 2020 -, è stato infatti efficace solo circa nel 60% dei casi e, tra il 2015 e il 2017 per 250 volte, al suo impiego non efficace è seguita una sparatoria; in 106 casi, inoltre, il suo utilizzo ha determinato un aumento della reazione violenta della persona che si voleva ridurre all'impotenza.
Non solo. Pensiamo al carcere. Il medesimo studio mette fortemente in dubbio che l'arma a impulsi elettrici possa essere considerata quasi totalmente efficace, soprattutto se utilizzata in scenari operativi di un certo tipo (per esempio, in spazi ristretti) o anche nei confronti di persone con disagio psichico che, potrebbero avere una reazione acuta in termini di sproporzione e di aggressività, controllabile invece con altri mezzi, e tale da indurre gli operatori di Polizia all'uso di armi tradizionali con conseguenze anche fatali. Il garante nazionale Mauro Palma, ha quindi ribadito che come già espresso da organi di controllo internazionali, che il Taser non può trovare applicazione in determinati contesti, quali gli ambienti chiusi e in particolare gli Istituti di pena.
di Astolfo Di Amato
Il Riformista, 17 novembre 2021
L'iniziativa di Giorgia Meloni che vuole modificare questo punto della Costituzione ha "il merito" di riaccendere l'attenzione su uno dei principi più importanti ma meno rispettati. Disegna un sistema assai diverso da quello attuato. Giorgia Meloni ha avuto il merito, si fa per dire, di richiamare l'attenzione sull'art. 27 Cost.: ne ha proposto la modifica per impedire che, restando ferma l'attuale formulazione, la Corte costituzionale, alla scadenza del mese di maggio ed in assenza di un intervento legislativo, possa rendere definitivo il divieto del carcere ostativo.
Fa specie che si chieda la modifica di uno dei precetti meno rispettati della Carta costituzionale, nel momento stesso in cui vi è il timore che possa finalmente trovare una, seppur parziale, attuazione. L'art. 27 disegna, in effetti, un sistema penale molto diverso da quello che ha, sinora, trovato attuazione in Italia. A parte il divieto della pena di morte, che fortunatamente non è messo in discussione, enuncia tre principi fondamentali: la responsabilità penale è personale, l'imputato è presunto innocente, le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Il primo principio implica che il giudizio sulla responsabilità penale sia fortemente individualizzato, sulla base di una valutazione di colpevolezza, che vada a sondare fino in fondo quale sia stato l'atteggiamento psicologico di chi ha violato la legge. Esso rende, perciò, necessario un giudizio sulla colpevolezza centrato sulla specifica persona e che non si muova secondo stereotipi. Su quale sia la situazione effettiva rispetto all'applicazione di questo principio basta una considerazione. Di fronte ad un sistema che registra la presenza di un numero inverosimile di incriminazioni, che secondo alcuni supera le seicentomila, il giudizio di colpevolezza è spesso una mera finzione per l'impossibilità di qualsiasi cittadino di avere effettiva contezza di tutti i divieti sanzionati penalmente esistenti.
Ciò tanto più ove si consideri che spesso si tratta di incriminazioni artificiali, nel senso che non corrispondono ad esigenze avvertite nel sentire comune, ma frutto di valutazioni politiche contingenti. Se, poi, a questo si aggiunge che il numero delle incriminazioni di anno in anno sta crescendo ulteriormente, si comprende che il giudizio di colpevolezza non ha sovente alcun effettivo riscontro in una reale volontà di violare la norma. Sulla presunzione di innocenza, la violazione di tale principio è sotto gli occhi di tutti.
Pur lasciando da parte il tema di che uso ne facciano le Procure della Repubblica e i media, tema su cui è intervenuto un recente decreto legislativo di attuazione di una direttiva dell'Unione Europea, basta considerare che il primo a disattenderlo è il legislatore. Un esempio emblematico è offerto dalla cd. legge Severino, di cui i referendum sulla giustizia chiedono l'abrogazione. La legge, come noto, ha introdotto un sistema di decadenze e di sospensioni dalle cariche elettive, che, almeno in parte, è applicabile anche nel caso di sentenze non definitive.
A questo deve aggiungersi che, nell'ambito sia dei rapporti con la pubblica amministrazione e sia delle società rispetto alle quali è richiesto un requisito di onorabilità a coloro che rivestono cariche amministrative o di controllo, la condanna anche non definitiva per determinati reati ha effetti preclusivi. Con buona pace della presunzione di innocenza, che dovrebbe, viceversa, essere operante sino alla definitività della condanna. Sull'ultimo principio, infine, le violazioni sono, se possibile, ancora più manifeste.
Il tema del sovraffollamento delle carceri, tale da non consentire che i detenuti abbiano quel minimo di spazio vitale, affinché non sia del tutto mortificata la loro dignità umana, si è già espressa, con una condanna dell'Italia, la Corte di Strasburgo. Si tratta, peraltro, di una violazione che continua ad essere perpetrata, nonostante le continue denunce di Rita Bernardini e delle associazioni radicali. Sulla palese illegittimità dell'ergastolo ostativo si è pronunciata la Corte costituzionale. Ma vi sono anche altri aspetti del principio, che restano inevasi.
Il primo, e più importante, è quello secondo cui le pene dovrebbero tendere alla rieducazione del condannato. Basta, al riguardo, considerare la prospettiva meramente punitiva, che ha guidato il legislatore italiano soprattutto a partire dalla vicenda di Mani Pulite, per essere consapevoli di quanto quel precetto sia disatteso. Del resto, perfettamente coerente con quella prospettiva è la circostanza che uno dei punti più deboli del sistema carcerario è l'attività volta a favorire la risocializzazione ed il reinserimento nel mondo del lavoro per chi sia detenuto.
La funzione risocializzatrice è, difatti, oggi delegata esclusivamente alle misure punitive alternative al carcere. Per chi entra in carcere, viceversa, non vi sono, troppo spesso, percorsi di riabilitazione. L'altro aspetto, del principio della necessaria finalità rieducativa della pena, che è completamente pretermesso attiene al tempo tra la commissione dell'illecito e l'applicazione della sanzione. Il tema è completamente trascurato da chi (essenzialmente 5Stelle e Partito Democratico) invoca una punibilità illimitata nel tempo di chi abbia commesso reati.
Ma una tale prospettiva presuppone che la persona resti la medesima pur nel trascorrere del tempo. E tutti sanno che non è così. Il fluire del tempo e le esperienze che sì assommano determinano spesso cambiamenti profondi nella personalità. Che, dopo molto tempo, è di regola mutata al punto di essere divenuta significativamente diversa da quella esistente al momento della commissione del reato. In definitiva, l'art. 27 della Costituzione traccia le linee di un sistema repressivo penale radicalmente diverso da quello concretamente attuato. Costituisce un versante particolarmente importante di mancata attuazione della "Costituzione più bella del mondo".
Ed è davvero singolare che chi strenuamente opera affinché la situazione delle carceri non cambi è tra chi con più violenza si oppone a che la Costituzione sia cambiata. Un'ultima notazione. Chiedere di modificare l'art. 27 per impedire che vi sia quella parziale attuazione della norma, che sarebbe costituita dalla dichiarazione di illegittimità dell'ergastolo ostativo, è espressione di una visione rozza e primitiva della società e dello strumento penale. Non deve, allora, stupire se le candidature espresse da questa visione della società siano apparse, nelle recenti elezioni amministrative, del tutto inadeguate.
di Angela Stella
Il Riformista, 17 novembre 2021
Oggi il voto in Commissione giustizia alla Camera. Critica la dem Bruno Bossio: "Per i benefici requisiti di fatto impraticabili. Si va contro la Consulta?". Sarà votato oggi in Commissione Giustizia della Camera il testo base della legge richiesta dalla Corte Costituzionale per superare l'ergastolo ostativo. Da quanto abbiamo appurato, la proposta, elaborata da un Comitato ristretto all'interno della Commissione, dovrebbe essere approvata da tutta la maggioranza.
Ma si tratterebbe solo di un primo passo in quanto il presidente della Commissione, l'onorevole 5S Mario Perantoni, ha chiesto ieri ai gruppi di far pervenire entro giovedì delle proposte di nomi per ulteriori audizioni da tenere a partire dal testo base. Seguirà il lavoro emendativo su cui i partiti contano per perfezionare il testo. Come ci ha detto il deputato dem Walter Verini "il testo base è un buon punto di partenza a cui ha lavorato per noi nel Comitato l'onorevole Miceli.
Grazie alle audizioni e agli emendamenti lo miglioreremo. I principi da tenere in considerazione e da rispettare sono due: sentenza della Corte Costituzionale e garanzia che siano le direzioni distrettuali e la direzione nazionale antimafia a dare dei pareri che escludano la possibilità che il detenuto torni a delinquere". Anche per l'onorevole di Italia Viva Lucia Annibali "resta fermo il fatto che faremo successivi emendamenti al testo perché vogliamo essere certi che si legiferi nella direzione indicata dalla Corte Costituzionale e non come reazione ad essa".
Infatti il nodo della questione è proprio questo: evitare che alla fine si arrivi ad una legge che, come vuole il M5s, riproponga un nuovo ergastolo ostativo togliendo ogni speranza di libertà ai detenuti ostativi non collaboranti né usufruenti della collaborazione impossibile o inesigibile. Abbiamo avuto modo di leggere in anteprima la bozza del testo oggi in votazione, che in teoria dovrebbe essere un puzzle delle tre attuali proposte in discussione a firma della dem Bruno Bossio, del grillino Ferraresi e dell'onorevole di Fd'I Delmastro delle Vedove.
All'art. 4-bis della legge sull'ordinamento penitenziario verrebbe apportata una modifica per cui i benefici ai detenuti 'ostativi' potranno essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia, purché loro "oltre alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione al percorso rieducativo, dimostrino l'integrale adempimento delle obbligazioni civili e delle riparazioni pecuniarie derivanti dal reato o l'assoluta impossibilità di tale adempimento nonché, a seguito di specifica allegazione da parte del condannato, si accertino congrui e specifici elementi concreti, diversi e ulteriori rispetto alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere con certezza l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali".
Qui sono due i punti critici, come emerso anche dalle precedenti audizioni: come è possibile escludere con "certezza" non tanto di eventuali collegamenti attuali quanto possibili legami futuri con la criminalità? Inoltre graverà sul detenuto non collaborante l'onere di provare l'assenza dell'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata.
Ma proprio il presidente dell'Anm Giuseppe Santalucia aveva detto in audizione che, per rispettare anche il dettato costituzionale, l'onere della prova non deve gravare mai sul soggetto, semmai sull'autorità pubblica. Manca dai requisiti per accedere ai benefici "il contributo alla realizzazione del diritto alla verità spettante alle vittime, ai loro familiari e all'intera collettività", come teorizzato nella proposta della Fondazione Falcone.
Sempre secondo la bozza che abbiamo potuto vedere, i magistrati di sorveglianza per decidere sulla richiesta di benefici dovranno chiedere "il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado" e del Procuratore nazionale antimafia, e acquisire informazioni dalle direzioni degli istituti ove l'istante è detenuto. I pareri sono resi entro trenta giorni dalla richiesta. Il termine può essere prorogato di ulteriori trenta giorni in ragione della complessità degli accertamenti.
"Decorso il termine, il giudice decide anche in assenza dei pareri e delle informazioni richiesti". Dunque, come questa volta previsto dalla Fondazione Falcone, si è escluso che le Procure esprimano pareri vincolanti, salvaguardando il libero convincimento del giudice di sorveglianza. L'onorevole Bruno Bossio si mostra però insoddisfatta del testo base: "infarcisce di requisiti ridondanti e equivoci la possibilità di accedere ai benefici rendendoli di fatto impraticabili. Se il senso è bloccare a priori l'accesso alle misure alternative lo si dica chiaramente nella consapevolezza che si confligge con le indicazioni giurisprudenziali europee e nazionali".
di Marco Belli
gnewsonline.it, 17 novembre 2021
Continua il trend al rialzo, seppure in misura contenuta, dei contagi da Covid-19 all'interno degli istituti penitenziari italiani. Rispetto alla scorsa settimana, il monitoraggio effettuato dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria registra 103 detenuti positivi (17 in più), a fronte di una popolazione reclusa di 53.777 effettivamente presenti nei 190 istituti. Rimane invariato sia il numero dei sintomatici (3) sia quello dei ricoverati presso strutture ospedaliere (2).
Analoga tendenza al rialzo fra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, che salgono a 133 (+14 rispetto alla scorsa rilevazione), pressoché tutti a casa e nessuno ricoverato in ospedale. Salgono a 11 (+2) anche i contagi fra il personale amministrativo e dirigenziale dell'Amministrazione, tutti presso il proprio domicilio.
Sul fronte delle vaccinazioni alla popolazione detenuta, con le 423 dosi di questa settimana, sale a 82.583 il totale delle somministrazioni. Piccoli aggiustamenti invece nei numeri relativi al personale a cui l'Amministrazione ha offerto l'opportunità di sottoporsi al vaccino in postazioni collocate all'esterno degli istituti o in altre sedi concordate con le ASL, che rimane comunque stabile: sono rispettivamente 24.824 gli avviati alla vaccinazione fra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria e 2.797 quelli del comparto delle Funzioni Centrali. Dati ai quali occorre aggiungere il numero di quanti hanno scelto altre modalità per vaccinarsi.
Poche variazioni anche sul fronte dei cosiddetti assenti ingiustificati, previsti dal decreto-legge n. 127 del 21 settembre 2021 sulle 'Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening': alla data di ieri erano 11 fra la Polizia Penitenziaria e 9 fra il personale amministrativo e dirigenziale dell'Amministrazione.
di Giulia Merlo
Il Domani, 17 novembre 2021
Le nomine delicate di Roma, Milano e della direzione nazionale Antimafia saranno le ultime con le attuali regole, prima delle novità "anti-carrierismo" previste dal ddl di riforma dell'ordinamento giudiziario. Si tratta di un gioco a incastri, perché i candidati in queste procure sono gli stessi e le tre nomine rischiano di avvenire una a ridosso dell'altra. Questo, però, non sarà più possibile sulla base della riforma. La proposta contenuta nella relazione dei tecnici e che il ministero della Giustizia dovrebbe a breve trasporre in un maxi-emendamento da presentare in commissione, infatti, prevede cambiamenti significativi nelle regole irrigidendo i criteri di nomina.
È tempo di nomine al Consiglio superiore della magistratura, e tutte spinose. I posti di chiave da riempire sono tre: sono vacanti la procura di Roma, ancora immersa nei postumi del caso Palamara, e la procura di Milano, orfana di Francesco Greco ed epicentro dello scontro all'ombra del processo Eni; il vertice della procura nazionale Antimafia, invece, sarà lasciato a febbraio 2022 da Federico Cafiero de Raho. Tre nomine di peso, strettamente connesse una con l'altra e che producono conseguenze a seconda di chi verrà nominato, liberando altre caselle delicate come la procura di Napoli, quella di Catanzaro e quella di Palermo.
Il gioco a incastri - La nomina del procuratore capo di Roma è la più impellente perché sospesa da molti mesi, dopo che il Consiglio di Stato ha confermato l'annullamento della nomina di Michele Prestipino, attualmente rimasto al vertice della procura come facente funzioni. I due ricorsi accolti sono quelli del procuratore di Palermo, Francesco Lo Voi e del procuratore generale di Firenze, Marcello Viola e ora i curriculum dei tre sono di nuovo al vaglio del consiglio. La quinta commissione per gli incarichi direttivi sta rimandando la decisione da settimane: si è riunita sia lunedì che ieri ma si è limitata a un dibattito sulle questioni amministrative.
La decisione potrebbe arrivare giovedì 18 novembre ma la questione è delicata. Secondo pronostico, la commissione (che nel frattempo è stata rinnovata nei suoi membri) è così divisa: Viola avrebbe il sostegno dei due togati Antonio D'Amato di Magistratura Indipendente e di Sebastiano Ardita di Autonomia e Indipendenza e del laico di Forza Italia, Alessio Lanzi. Lo Voi, invece, quello dei togati Alessandra Dal Moro di Area e Michele Ciambellini di Unicost. Incerto, invece, il voto del laico Fulvio Gigliotti. Se anche solo un voto andasse a Prestipino, tutti e tre i nomi arriverebbero davanti all'assemblea del plenum, che deciderà definitivamente a chi assegnare la procura più importante d'Italia e potrebbe disattendere il giudizio dei giudici amministrativi.
Anche senza un Luca Palamara a gestire le convergenze tra correnti e candidati, le nomine rimangono però un gioco a incastri. I candidati, infatti, hanno presentato candidature multiple in questi ruoli, quindi ogni assegnazione condiziona le altre secondo gli equilibri che sono emersi in chiaroscuro negli ultimi mesi. A Milano, tra gli otto candidati ci sono il procuratore aggiunto di Milano Maurizio Romanelli e il procuratore di Bologna Giuseppe Amato. In pole position, però, c'è Maurizio Viola, nel caso in cui a Roma venisse alla fine nominato Francesco Lo Voi.
A Roma però la corsa è ancora aperta e l'unico candidato che sembra avere meno possibilità è proprio Viola. Per molti togati, nominarlo vorrebbe dire riavvolgere il nastro al maggio 2019 e dar ragione all'accordo dell'hotel Champagne e al metodo Palamara che proprio sul suo nome aveva trovato convergenza. Più semplice quindi sarebbe scegliere Lo Voi, che così libererebbe la procura di Palermo cui potrebbe ambire proprio Michele Prestipino. Quest'ultimo, però, non sembra del tutto fuori dai giochi: Lo Voi, infatti, ambirebbe preferibilmente a prendere il posto di Federico Cafiero De Raho come procuratore nazionale Antimafia. Per questo ruolo, tuttavia, oltre a lui i pretendenti sono molti: tra gli altri si sono candidati sempre Viola, ma anche il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri. Il candidato con più titoli per ambirvi sarebbe però Giovanni Melillo, attualmente procuratore capo di Napoli.
Destreggiarsi è complicato, anche perché questa tornata di nomine è anche probabilmente l'ultima a svolgersi con le attuali regole e chiuderà definitivamente un ciclo che è stato condizionato profondamente dai meccanismi correntizi. Il Csm - funestato dallo scandalo della loggia Ungheria e prima ancora del caso Palamara - verrà rieletto nel luglio del 2022 con una nuova legge elettorale, contenuta del ddl di riforma dell'ordinamento giudiziario.
La riforma del Csm - Sulla legge elettorale si stanno accapigliando le correnti della magistratura, ma nel disegno di legge che - secondo il Pnrr - dovrà essere approvato entro dicembre è contenuto anche un deciso irrigidimento dei criteri delle nomine.
La proposta contenuta nella relazione dei tecnici e che il ministero della Giustizia dovrebbe a breve trasporre in un maxi-emendamento da presentare in commissione, infatti, prevede cambiamenti significativi nelle regole. Sul piano formale, i procedimenti di nomina ai posti direttivi dovranno avvenire secondo un preciso criterio cronologico, con eventuali deroghe motivate. In questo modo si eviterà proprio quello che rischia di avvenire in questi mesi: che si accumulino nello stesso momento nomine di peso tutte con gli stessi candidati, che il Csm distribuisce con un gioco di specchi.
Sul piano del merito, invece, i criteri di valutazione dei candidati verranno cristallizzati in una legge di rango primario e quindi non più lasciati alle circolari interne del Consiglio. Secondo l'indirizzo, al Csm rimarrà un margine ragionevole di discrezionalità ma nell'alveo di indicatori, generali e specifici, prefissati dal legislatore per legge.
Proprio questa previsione è stata fortemente avversata nel dibattito dentro al Csm, sostenendo che questo limiti l'autogoverno dell'organo. Infine, per mettere fine al cosiddetto "carrierismo", il governo dovrebbe proporre una disciplina che renda poco favorevole l'abbandono di un incarico prima della scadenza per candidarsi ad un altro.
Questo pacchetto di correttivi, oltre che un Consiglio rinnovato con una nuova legge elettorale che sembra essere orientata a un sistema proporzionale, dovrebbero essere la cura dopo gli scandali degli anni passati. Proprio queste modifiche, tuttavia, caricano più peso strategico l'attuale tornata di nomine, l'ultima guidata dalle logiche esistenti.
di Vanessa Ricciardi
Il Domani, 17 novembre 2021
Il governo ha introdotto un'alternativa all'interdittiva, quindi all'impossibilità di ricevere finanziamenti e appalti pubblici, in presenza di "agevolazione occasionale" della criminalità. La nuova norma non a caso si accompagna alle disposizioni per l'erogazione dei contributi milionari e a fondo perduto del Pnrr. L'obiettivo che si pone è ambizioso: "Attirare dalla parte dell'economia sana imprenditori che non sono mafiosi", spiega il procuratore nazionale Antimafia De Raho. Per Raffaele Cantone, ex presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, oggi procuratore di Perugia, riguardo all'incisività dell'azione antimafia di questo controllo prefettizio commenta: "Non la rafforza né la indebolisce, ma è una misura intelligente che rende più giuste e più corrette le misure". Funzionerà?
Il nuovo decreto per attuare il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha un'ultima parte che si pone un obiettivo ambizioso: "Attirare dalla parte dell'economia sana imprenditori che non sono mafiosi". Una "sanificazione mi verrebbe da dire in tempi di pandemia" spiega a Domani Federico Cafiero De Raho, il procuratore nazionale antimafia dopo aver letto il testo.
Il decreto, arrivato in gazzetta ufficiale lo scorso 6 novembre, per la prima volta introduce un'alternativa all'interdittiva tradizionale, strumento della prefettura che espelle dai cantieri pubblici le imprese "sospette", cioè a rischio condizionamento mafioso anche solo in presenza di "agevolazione occasionale" della criminalità.
L'annuncio lo ha dato il ministero dell'Interno all'indomani dell'approvazione del decreto, prima che il testo arrivasse in Gazzetta ufficiale: "Apportate importanti modifiche normative al Codice antimafia", particolarmente significativa è "la disposizione che riconosce al prefetto la possibilità di ricorrere, quando i tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, a misure amministrative di prevenzione collaborativa, in alternativa all'emanazione di un'interdittiva antimafia".
In altre parole: il prefetto potrà prescrivere all'impresa l'osservanza, per un periodo dai 6 ai 12 mesi, delle misure di "controllo "attivo", ovvero l'obbligo di comunicazione costante degli investimenti, delle assunzioni e di tutto quanto ruota attorno alla vita dell'impresa, per fare sì che continui a operare.
Il prefetto si può avvalere anche di un massimo di tre esperti da scegliere nell'albo nazionale degli amministratori giudiziari. Se dopo il controllo il prefetto accerta l'assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa può rilasciare un'informazione antimafia liberatoria. La nuova misura sarà applicabile da subito, anche ai procedimenti di valutazione in corso, iniziati con l'ipotesi di emanare un'interdittiva "tradizionale". L'altra novità è la previsione del principio del contraddittorio. L'impresa sotto indagine alla notifica dell'interdittiva o della nuova misura di prevenzione collaborativa, potrà richiedere di produrre memorie o farsi sentire. Il contraddittorio dovrà concludersi entro ottanta giorni. Il decreto introduce, poi, un ulteriore passaggio che serve a regolamentare il controllo giudiziario delle imprese colpite da interdittiva. Il tribunale nel disporlo deve sentire il prefetto che ha adottato il provvedimento.
L'illegalità - L'agevolazione occasionale è un concetto vago, contenitore dove può starci di tutto. Potrebbe essere l'imprenditore che si è avvalso di una falsa fattura emessa nel circuito illegale di imprese riconducibili a una cosca mafiosa, o quello in cui un'impresa paga il pizzo per ricevere un vantaggio, come partecipare a un subappalto: "Sono situazioni che vanno distinte, anche dal punto di vista penalistico cambia", dice De Raho, che aggiunge: "Fare oggi un'interpretazione certa delle valutazioni della norma è difficile. Quando la legge troverà applicazione verificheremo i risvolti". L'interdittiva, sottolinea il procuratore nazionale antimafia, spesso decade dopo il ricorso delle aziende. L'altro rischio è lasciare senza lavoro gli operai di quella ditta interdetta per mafia. Per questo, prosegue De Raho, "il nuovo meccanismo "utilizzato con parsimonia e con la diligenza propria dei prefetti" potrebbe intervenire a salvare questi casi.
Non rafforza e non indebolisce - Raffaele Cantone, ex presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, oggi procuratore di Perugia, sul nuovo strumento inserito nel decreto dice: "Non rafforza l'azione antimafia né la indebolisce, ma è una misura intelligente che rende più giuste e più corrette le misure". Cantone poi aggiunge: "Anche in una situazione meno pericolosa, dà la possibilità al prefetto di intervenire e andare a verificare il livello di infiltrazione.
La gradualità è assolutamente opportuna: l'interdittiva ha un effetto devastante sull'impresa, usiamo l'interdittiva per le cose realmente gravi". In questi casi "non possiamo muoverci con la logica del sospetto".
Il contraddittorio inoltre, secondo Cantone, la rende inattaccabile dal punto di vista del diritto europeo. Sei mesi di controllo basteranno a salvarle? "Piuttosto che pensare alle critiche - replica il procuratore - laddove c'è l'esigenza di intervento, penserei alla possibilità per i soggetti che si trovano in equilibrio instabile di essere recuperati nella legalità. Più strumenti abbiamo per salvare l'economia migliore sarà il risultato. Penso come gli uomini che credono nello stato, cioè che sia capace di esprimere valutazioni appropriate".
E conclude: "Va visto in che misura può essere applicata questa disciplina, ma ben venga un istituto come questo", soprattutto oggi "che abbiamo un rischio di infiltrazione mafiosa enorme e dobbiamo impedire alla mafia di espandersi". Se non c'è il contributo di tutti "la ricchezza della mafia rende impossibile lo sviluppo delle imprese sane, che non possono sostenere la concorrenza delle imprese mafiose. Per questo lo stato si sta impegnando tanto per aiutarle".
di Jacopo Della Porta
Gazzetta di Reggio, 17 novembre 2021
Dopo l'inchiesta la procura pronta a chiedere i rinvii a giudizio. I reati contestati sono danneggiamento, resistenza e lesioni. Venti detenuti indagati per la rivolta del carcere dell'8 marzo 2020. La procura di Reggio Emilia ha chiuso le indagini e ora si appresta a chiedere il rinvio a giudizio.
I reati contestati, a vario titolo, sono danneggiamento, in alcuni casi mediante incendio, e resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale. Tra le aggravanti in molti casi c'è quella di aver commesso il fatto nel corso di una manifestazione di protesta in un luogo aperto al pubblico (perché le celle e il carcere in generale sono considerati tali).
Molti degli indagati sono stati trasferiti dopo quegli episodi di violenza. Le persone che andranno a processo sono di varie nazionalità: si tratta di due italiani, sei tunisini, sei albanesi, due nigeriani, un gambiano, un moldavo, un georgiano e un uruguaiano. I disordini erano scoppiati nella IV sezione del carcere di via Settembrini, in un contesto di generale rivolta delle carceri italiane durante le fasi calde della pandemia.
I detenuti avevano fatto delle barricate con le brande di ferro e poi avevano incendiato materassi, lenzuoli e stracci. Per sedare le proteste erano intervenuti anche poliziotti e carabinieri, alcuni dei quali rimasero feriti (tra loro anche il vicequestore aggiunto Domenico De Iesu, che rimediò una prognosi di cinque giorni).
Ad accendere la miccia della rabbia dei reclusi era stata la decisione, entrata in vigore in tutta Italia, di sospendere le visite dei familiari, e non solo. Un provvedimento temporaneo, preso dal Ministero della Giustizia per motivi prettamente sanitari. A Reggio la protesta era partita con toni pacifici, ma con il passare delle ore era degenerata. Verso le 22 la situazione era diventata decisamente incandescente e gli agenti di polizia penitenziaria, inferiori per numero rispetto ai detenuti, avevano chiesto aiuto a carabinieri e polizia. Alcuni detenuti avevano desistito da ogni violenza, mentre altri avevano posto in atto resistenza.
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