di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 17 giugno 2021
La ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 23290 depositata oggi. Nel caso di truffa aggravata ai danni dell'Inps, la sospensione condizionale della pena non può essere subordinata alla restituzione dell'importo indebitamente riscosso - nel caso oltre 8mila euro -, se l'istituto di previdenza non si è costituito parte civile. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 23290 depositata oggi annullando (senza rinvio perché il reato si è prescritto) la decisione della Corte di appello di Salerno che aveva condannato la ricorrente a quattro mesi di reclusione e ancorato la sospensione alle restituzioni.
La giurisprudenza prevalente, spiegano i giudici di Piazza Cavour, contrariamente all'opinione della Corte di merito, è infatti ferma nel ritenere che il giudice non può subordinare la sospensione condizionale della pena, in difetto della costituzione di parte civile, all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni di beni conseguiti per effetto del reato, "perché queste, come il risarcimento, riguardano solo il danno civile e non anche il danno criminale, che si identifica con le conseguenze di tipo pubblicistico che ineriscono alla lesione o alla messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma penale e che assumono rilievo, a norma dell'art. 165 cod. pen., solo se i loro effetti non sono ancora cessati" (n. 3958/2013).
Si è dunque chiarito, prosegue il ragionamento della Seconda Sezione penale, quali siano i rapporti che intercorrono fra l'obbligo restitutorio di cui all'art. 165 c.p., comma I, prima parte, e l'obbligo di eliminare le conseguenze dannose o pericolose di cui all'art. 165 c.p., comma I, seconda parte, che, invece, può essere imposto d'ufficio dal giudice anche in assenza di costituzione di parte civile. Si è infatti evidenziato, con riguardo al tenore letterale della disposizione, che la locuzione "risarcimento danni e obbligo di restituzioni" si trova invariabilmente abbinata alle pretese della parte civile (artt.74, 538 e 578 c.p.p.) mentre con l'espressione "eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato", introdotta con la L. n. 689 del 1981, il legislatore ha inteso tutelare il bene giuridico protetto dalla norma penale violata mediante la riparazione del "danno criminale".
Del resto, prosegue la Corte, la differenza fra danno criminale e danno civilistico mentre è di immediata percezione per alcune tipologie di reati, in altri casi, come ad esempio con riguardo ai reati contro il patrimonio, può essere "più sfuggente". Ma è, comunque concettualmente enucleabile ove si consideri che la norma, facendo riferimento "all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato" ha, evidentemente inteso riferirsi agli effetti del reato che si protraggono nonostante il suo perfezionamento e che il reo ha la possibilità di far cessare".
Pertanto, mentre gli obblighi della restituzione e del risarcimento del danno di cui all'art. 165 c.p., comma 1, prima parte, devono essere riferiti al solo danno civilistico, con la conseguenza che, indipendentemente dalla natura giuridica del reato commesso, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento degli stessi solo ed esclusivamente nelle ipotesi in cui vi sia stata costituzione di parte civile e questa abbia formulato espressa domanda al riguardo, l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato di cui all'art. 165 c.p., comma I, seconda parte, concerne il danno criminale e la subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena all'assolvimento del relativo obbligo può essere disposta dal giudice anche ove non vi sia costituzione di parte Civile, sempre che si tratti di reati permanenti o di reati che, benché consumati abbiano provocato un danno criminale che continua a perpetuarsi anche dopo la consumazione (come nei reati istantanei ad effetti permanenti) e che l'imputato ha la possibilità di eliminare.
Appare dunque impropria la riconduzione dell'obbligo di restituzione all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato e non condivisibile l'orientamento minoritario fatto proprio dalla sentenza impugnata (n. 1324/2014). In conclusione, in aderenza alla giurisprudenza dominante, "deve ritenersi che l'imposizione dell'obbligo delle restituzioni o del risarcimento del danno sia inscindibile dall'accertamento in sede penale di un credito del danneggiato che postula, nel sistema vigente, l'introduzione e la positiva delibazione nel processo della relativa domanda civile mediante l'atto di costituzione di parte civile".
di Giulia Merlo
Il Domani, 17 giugno 2021
Per la prima volta in Italia, un giudice ha imposto ad una Asl di verificare la sussistenza delle condizioni enucleate dalla Corte costituzionale per poter accedere al suicidio assistito. Un malato di 43 anni residente in un paesino delle Marche potrebbe ottenere per la prima volta in Italia il diritto all'eutanasia, in applicazione della sentenza Cappato della Corte costituzionale.
Il caso - L'uomo, tetraplegico e con altre patologie da 10 anni dopo un incidente stradale che gli ha provocato la frattura della colonna vertebrale, versa in condizioni mediche irreversibili. Il 28 agosto del 2020 ha chiesto alla struttura sanitaria di riferimento di verificare se nel suo caso sono presenti le condizioni fissate dalla Corte costituzionale per poter accedere al suicidio assistito.
A ottobre gli viene comunicato il parere negativo, senza tuttavia che siano state attivate le procedure previste, ovvero la verifica delle quattro condizioni fissate dai giudici costituzionali: il fatto di essere tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale; la presenza di una patologia irreversibile e fonte di intollerabili sofferenze; la piena capacità di prendere decisioni libere e consapevoli. La Asl, nel suo diniego, non ha nemmeno attivato le procedure di verifica, che dovrebbero essere effettuate da parte di una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente.
Per questo l'uomo, assistito dai legali dell'associazione Luca Coscioni, ha presentato un ricorso di urgenza al tribunale di Ancona. Il primo esito è stato di conferma della decisione della Asl, perché, anche se "il paziente ha i requisiti previsti dalla Corte Costituzionale", non sussistono motivi per ritenere che "la Corte abbia fondato anche il diritto del paziente, ove ricorrano tali ipotesi, ad ottenere la collaborazione dei sanitari nell'attuare la sua decisione di porre fine alla propria esistenza; né può ritenersi che il riconoscimento dell' invocato diritto sia diretta conseguenza dell'individuazione della nuova ipotesi di non punibilità, tenuto conto della natura polifunzionale delle scriminanti non sempre strumentali all'esercizio di un diritto".
La pronuncia favorevole - Dopo la prima ordinanza di diniego e il successivo reclamo, il tribunale di Ancona ha modificato la sua cesione e ha stabilito di ordinare all'azienda sanitaria delle Marche di provvedere, previa acquisizione del relativo parere del Comitato etico territorialmente competente, ad accertare:
a) se reclamante sia persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che egli reputa intollerabili;
b) se lo stesso sia pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli;
c) se le modalità, la metodica e il farmaco prescelti siano idonei a garantirgli la morte più rapida, indolore e dignitosa possibile (rispetto all'alternativa del rifiuto delle cure con sedazione profonda continuativa, e ad ogni altra soluzione in concreto praticabile, compresa la somministrazione di un farmaco diverso)
La decisione del tribunale non permette ancora al malato di ricorrere all'eutanasia, ma riconosce il suo diritto a che gli accertamenti previsti dalla Consulta vengano svolti. Una procedura, questa, che una volta eseguita con esito favorevole alla richiesta del malato, farà sì che chiunque lo aiuti nell'eutanasia non sia imputabile del reato di aiuto al suicidio, come è successo invece a Marco Cappato. L'Avvocato Filomena Gallo, Segretario dell'Associazione Luca Coscioni e coordinatore del collegio difensivo ha spiegato: "Sono serviti 10 mesi passando per 2 udienze e 2 sentenze per vedere rispettato un suo diritto, nelle sue condizioni. Non è possibile costringere gli italiani a una simile doppia agonia. Occorre una legge".
Manca la legge - La Corte costituzionale, infatti, aveva chiarito che serviva una legge per regolare la pratica del fine vita. Il parlamento, però, non ha ancora preso iniziative univoche in tal senso, dunque a fare fede a livello giurisprudenziale è solo la sentenza dei giudici di palazzo della Consulta. Di fronte a questa inerzia del legislatore, l'associazione Luca Coscioni insieme al partito radicale, Più Europa e altre sigle sta promuovendo un referendum per l'eutanasia legale, che propone l'abrogazione di una parte dell'articolo 579 del codice penale, prevedendo che il reato avvenga solo se il suicidio assistito avviene contro una persona minore degli anni diciotto; contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti; contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.
di Martino Liva e Giuliano Pisapia
Corriere della Sera, 17 giugno 2021
Il prossimo 22 giugno è prevista l'udienza della Corte Costituzionale per discutere il tema, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo ha condannato l'Italia nell'ultimo quindicennio ben quattro volte.
A leggere la relazione annuale del Presidente della Corte Costituzionale del 13 maggio scorso e il relativo Annuario 2020, tra i molti dati riportati ve n'è uno di particolare interesse. Si tratta dell'aumento (da 20 a 25) dei moniti della Corte al Legislatore. Una tecnica con cui i giudici costituzionali non si pronunciano sull'incostituzionalità di una norma ma, allo stesso tempo, incoraggiano il Parlamento a intervenire per cambiarla.
Troppe dichiarazioni di incostituzionalità, infatti, lasciano "buchi" nel sistema normativo. Così, saggiamente, sono nate negli anni le sentenze additive, ablative e interpretative. Si rende incostituzionale una norma senza cancellarla ma semplicemente aggiungendone o togliendone alcune parti in via interpretativa. Esistono casi, però, in cui l'operazione non è possibile perché non esiste nel tessuto normativo un'unica soluzione interpretativa capace di rimuovere il problema di incostituzionalità.
Così la Corte talvolta si limita a sospendere il giudizio, rimettendosi alla discrezionalità del Parlamento, unico interprete della volontà collettiva, mandando inviti e moniti. Spesso, per la verità, disattesi. Oggi ne pendono 25, tra cui si annovera un caso in "incostituzionalità prospettata". Che significa? È una novità introdotta con l'ordinanza 207/2018 (cd. caso Cappato sull'aiuto al suicidio). La Corte non dichiara subito l'incostituzionalità di una norma - pur facendola intendere - ma rinvia di un anno l'udienza di trattazione nel merito dando così tempo al Parlamento di disciplinare la materia, che richiede quella discrezionalità nel contemperare i diversi diritti coinvolti che solo il legislatore può esercitare.
Poi però il giorno dell'udienza arriva e, con essa, se la norma non è mutata, la declaratoria di incostituzionalità. Il meccanismo è stato replicato lo scorso anno con l'ordinanza 132/2020, che ha innescato una clessidra di un anno per il Parlamento, ora giunta quasi al termine. Il prossimo 22 giugno è infatti prevista l'udienza per discutere il tema dell'incostituzionalità del carcere ai giornalisti per il delitto di diffamazione (art. 595, comma 3, cod. penale).
L'antefatto è noto: la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo ha condannato l'Italia nell'ultimo quindicennio ben quattro volte (l'ultima, è il caso Sallusti vs Italia) per la non compatibilità delle pene detentive per i reati di diffamazione a mezzo stampa con la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Una sproporzione tra pena e comportamento che è arrivata anche agli occhi della Corte Costituzionale grazie ai Tribunali di Salerno e Bari che hanno sollevato la questione direttamente sulla norma "sospetta" del codice penale.
E la Consulta ha già fatto capire come la pensa. Si legge nell'ordinanza 132/2020 che il "bilanciamento è divenuto ormai inadeguato" e che è importante "non dissuadere, per effetto del timore della sanzione privativa della libertà personale, la generalità dei giornalisti dall'esercitare la propria cruciale funzione di controllo sull'operato dei pubblici poteri". L'incostituzionalità ora è solo "prospettata" ma con ogni probabilità diverrà effettiva il prossimo 22 giugno.
E il Parlamento? Purtroppo è probabile che farà scadere il timer senza agire. Il ddl Caliendo - testo criticato dalle associazioni di settore (FNSI e FIEG) - pende in Commissione Giustizia del Senato, lontano dall'approvazione e, soprattutto, non pare in grado di rispondere puntualmente a tutti i richiami della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
Sarà dunque la Corte Costituzionale a dover eliminare il pericoloso residuo del "carcere per i giornalisti", a dimostrazione del difficile e delicato rapporto tra la giustizia costituzionale e il legislatore. Ma alla sentenza si dovrebbe aggiungere un nuovo monito. Un nuovo sforzo legislativo. Serve che i diritti "contesi" della garanzia della libertà giornalista e la tutela della reputazione di chi da questa libertà viene leso siano bilanciati dalla legge. E, possibilmente, al più presto.
di Erika Pontini
La Nazione, 17 giugno 2021
Intervista a Giuseppe Caforio eletto, dall'Assemblea legislativa Garante dei diritti dei detenuti. "Il grado di civiltà di un Paese si misura anche dallo stato di salute delle prigioni".
Nel carcere di Perugia ci sono 120-150 detenuti con problemi psichiatrici su una popolazione di 380400 persone. È uno degli aspetti che creano maggiori problema. È un tema in agenda?
"È un problema reale e attuale che peraltro si scontra con una quotidianità da cui emerge che persone mentalmente instabili non possono essere ricollocate all'interno della società in maniera affrettata, attesi i fatti di cronaca sotto gli occhi di tutti".
Nel recente passato anche i sindacati di polizia hanno denunciato l'invio massiccio di reclusi con problematiche proprio a Capanne...
"Una ridistribuzione sul territorio nazionale è la soluzione migliore. Per quanto riguarda l'Umbria in tutte e quattro le carceri - Perugia in particolare - c'è una carenza di personale notevole, anche specializzato per le persone psichiatricamente deboli e questo mal si concilia con questa concentrazione che, in percentuale, è abnorme".
Cosa serve ai detenuti e alle carceri umbre, a suo avviso?
"Sotto il profilo strutturale l'Umbria è in salute mentre uno dei obiettivi principali che perseguirò nel mio mandato è quello di cercare di riequilibrare il rapporto tra risorse e presenze, in particolare di persone con fragilità".
L'Umbria sconta un'altra grande carenza: manca una Rems e spesso i detenuti restano in carcere solo perché non c'è un altro posto...
"Fermo restando che la principale funzione del carcere è riabilitativa - e quando serve anche terapica - per i detenuti con problemi psichiatrici è ormai indifferibile la creazione di una Rems che possa rendere la regione autonoma. Questo credo debba rientrare nei programmi di accordo tra il ministero di Giustizia e la Regione. Quando sarà formalizzato il mio incarico sarà tra i primi obiettivi in agenda".
Era un problema che già conosceva...
"Ho già avuto un primo scambio su tanti temi compreso questo con la presidente Tesei con la quale c'è un'ottima sintonia. Dell'argomento ho parlato anche con il rettore (Maurizio Oliviero): ho ottenuto il coinvolgimento dell'Università sui tanti temi della detenzione e anche su questo aspetto specifico. Ricordo che all'interno dell'Università abbiamo eccellenze, anche in campo sanitario, che possono essere utilizzate sinergicamente per la soluzione di problematiche delicate".
Presto dovrebbe vedere la luce il repartino-detentivo dentro l'ospedale di Perugia ma resta il nodo del personale...
"La carenza di personale è una delle ragioni principali delle tensioni dentro il carcere. La polizia penitenziaria svolge ruolo difficilissimo, spesso in situazione non accettabili che vanno ben oltre le funzioni e quindi riequilibrare questo rapporto significa ridare serenità all'interno del carcere. Mi sono riproposto di visitare i 4 istituti per avere piena conoscenza della situazione. Nella mia professione mi sono trovato a visitare detenuti in condizioni quasi idilliache e, altri costretti a vivere in contesti di inciviltà".
Perché si è candidato a questo ruolo delicato?
"Un paese civile si misura anche sulle carceri, oltre che su sanità e cimiteri. Ma tutt'ora ci sono diverse criticità: se riusciamo a risolverle potremmo fare un vero salto di qualità sul grado di civiltà della nostra comunità. Fermo il principio della certezza della pena dobbiamo dare l'opportunità a quanti pagano per quanto commesso di riabilitarsi".
di Paola Rossi
Il Sole 24 Ore, 17 giugno 2021
Il differimento che sospende il decorso della prescrizione non è contingentabile entro i 60 giorni previsti per l'impossibilità fisica a presenziare. Non viola il diritto dell'imputato a una ragionevole durata del processo, la sospensione del processo e del decorso della prescrizione dovuta all'adesione dei difensori all'astensione dalle udienze regolarmente proclamata dalla categoria.
E non viola i diritti dell'imputato la sospensione per un periodo - pari al differimento delle udienze - del decorso della prescrizione. La Corte di cassazione, su tale ultimo punto, ha respinto le argomentazioni del ricorrente relative a una lamentata illegittimità costituzionale del regime della prescrizione e in particolare dei casi di sospensione del suo decorso. In particolare il ricorso faceva rilevare come incongruo un diverso regime in caso di astensione rispetto a quello previsto per i casi di legittimo impedimento di cui è stabilito esplicitamente il termine di durata: l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni.
Ma la richiesta di rinvio dell'avvocato a causa dello sciopero della categoria non è fondato sull'assoluta impossibilità a partecipare all'attività difensiva. La sentenza n. 23293/2021 nel respingere il ricorso ha così precisato le differenze ontologiche tra il legittimo impedimento del difensore e la sua volontaria astensione dalle udienze nell'esercizio del proprio peculiare diritto di "sciopero". Dice la Cassazione che il legittimo impedimento rappresenta l'impossibilità fisica di presenziare in udienza determinando il diritto del difensore (ma anche delle parti) a ottenere la sospensione del processo.
Un diritto fondato sull'avvenuta certificazione della circostanza impeditiva insormontabile, mentre l'astensione rappresenta l'esercizio di una libertà costituzionalmente garantita. Trattandosi di liberi professionisti tale libertà non è un'articolazione del diritto di sciopero garantito dalla nostra Carta all'articolo 40 bensì una declinazione della libertà di associazione prevista dall'articolo 18 della Costituzione.
Presupposto di un corretto esercizio di tale libertà è la legittima proclamazione della forma di protesta lanciata dalle rappresentanze della categoria e il rispetto delle regole di pubblicità e diffusione in tempi certi della notizia dell'astensione. Sui limiti perciò - ammette la Cassazione - l'astensione è vincolata ai medesimi adempimenti previsti per lo sciopero nell'ambito dei servizi pubblici essenziali. Il giudice valutata la sussistenza dei presupposti di legge per una legittima astensione del difensore conseguentemente differisce l'udienza, ma senza i limiti temporali previsti dall'articolo 159 del Codice penale in caso di legittimo impedimento.
Infine, la sentenza, ripercorrendo diversi precedenti di giurisprudenza di legittimità, ha testualmente recitato: "l'astensione dall'attività difensionale proclamata dall'Unione delle Camere non si configura come diritto di sciopero e non ricade sotto la specifica protezione dell'art. 40 Cost. trattandosi invece di libertà riconducibile al diverso ambito del diritto di associazione (art. 18 Cost.)". Il diritto del difensore all'astensione non è assimilabile al legittimo impedimento neanche sotto il profilo delle fonti normative, mentre quest'ultimo è contemplato dal Codice lo "sciopero" degli avvocati è regolato da una legge speciale e dal relativo codice di autoregolamentazione dell'Avvocatura. Non è quindi la norma del codice, che espressamente prevede la sospensione della prescrizione nel caso del legittimo impedimento del difensore o delle parti, a poter regolare l'astensione e i tempi di durata del differimento che incide sullo svolgimento del processo. L'udienza può quindi essere differita anche oltre i sessanta giorni - in caso di astensione - con la parallela sospensione del termine di prescrizione pari a tutta la durata del differimento.
di Giovanni Pisano
Il Riformista, 17 giugno 2021
Chiesto il rinvio a giudizio per dieci agenti della polizia penitenziaria e due medici in servizio tra il 2018 e il 2019 nel carcere fiorentino di Sollicciano per i presunti pestaggi ai danni dei detenuti. La richiesta arriva da Christine Von Borries, sostituto procuratore della procura del capoluogo toscano. Le accuse, contestate a vario titolo, sono quelle di tortura e falso in atto pubblico.
Secondo la procura fiorentina, i due sanitari avrebbero redatto falsi certificati in relazione alle condizioni dei detenuti vittime delle presunte violenze da parte degli agenti. Lo scorso gennaio tre agenti penitenziari, tra i quali un'ispettrice, sono finiti ai domiciliari, mentre per altri sei è stata disposta la misura cautelare dell'interdizione dall'incarico per un anno e dell'obbligo di dimora nel comune di residenza.
Stando a quanto emerso nelle indagini, nell'ufficio dell'ispettrice 50enne sarebbero avvenuti almeno due episodi di pestaggi ai danni di altrettanti detenuti. L'episodio più violento, datato il 27 aprile 2019, sarebbe avvenuto nell'ufficio della donna ai danni di un uomo di origini marocchine che aveva insultato un agente in segno di protesta. "Ti massacriamo" avrebbero reagito gli agenti con il detenuto portato nell'ufficio dell'ispettrice e pestato con pugni e calci. Non contenti, gli agenti avrebbe portato l'uomo in un'altra stanza, lasciandolo nudo per diversi minuti prima di condurlo in infermeria.
"Ecco - gli avrebbe detto uno degli agenti - la fine di chi vuole fare il duro". A seguito dell'episodio il detenuto ha riportato 20 giorni di prognosi per la frattura di due costole. Sempre secondo le ricostruzioni del pm, per coprire il pestaggio avvenuto davanti a lei nel suo ufficio, l'ispettrice avrebbe redatto una relazione in cui dichiarava che i colleghi erano stati costretti a intervenire perché il marocchino aveva cercato di aggredirla sessualmente.
Nel dicembre 2018 un altro detenuto, italiano, sarebbe stato immobilizzato da otto agenti nell'ufficio del capoposto e picchiato fino a perforargli un timpano. Qui entrano in gioco i medici, un 33enne straniero e residente a Siena, e una 62enne di Prato. Secondo l'accusa, entrambi, in due distinti episodi, hanno coperto gli autori dei pestaggi senza visitare i detenuti che venivano portati in infermeria dopo le violenze, certificando come lievi lesioni quelle che erano violenze pesanti.
di Manuela D'Alessandro
agi.it, 17 giugno 2021
Arriva alla Corte Europea dei diritti dell'Uomo di Strasburgo il caso di Luca Campanale, il 28enne che si impiccò a San Vittore. Nel 2014 per la prima volta ci furono delle condanne per i presunti responsabili di una morte in carcere, ma poi la sentenza venne ribaltata.
La famiglia prova l'ultima carta. È da 12 anni che il padre Michele e i fratelli Andrea e Vincenzo chiedono che sia fatta giustizia, dal loro punto di vista, sulla morte di Luca Campanale che si suicidò impiccandosi nel 2009 a 28 anni nel carcere di San Vittore dove era recluso per uno scippo. Ora, attraverso un ricorso firmato dall'avvocato Andrea Del Corno, la vicenda approda alla Corte europea dei diritti dell'uomo chiamata a dirimere un caso con esiti giudiziari 'storici' e controversi.
"Suicida perché gli fu tolta la sorveglianza a vista" - Nel 2014, in primo grado, una psicologa venne assolta mentre a una psichiatra furono inflitti otto mesi di reclusione per omicidio colposo. Inoltre, il Ministero della Giustizia fu condannato al pagamento di una provvisionale da 529mila euro. Fu, quella, la prima volta che un tribunale italiano riconobbe una responsabilità di questo tipo per un suicidio dietro le sbarre. Ma in appello, confermato dalla Cassazione, entrambe le imputate furono scagionate con la revoca delle statuizioni civili. Il ricorso punta su una "sequenza degli avvenimenti ritenuta di per sé esplicativa: Campanale si suicida il 12 agosto 2009 a mezzanotte e mezzo, dopo l'esecuzione del provvedimento di revoca della Sorveglianza a vista e della permanenza nella zona delle celle a rischio, quindi con declassamento del regime di controllo".
"Numerosi atti autolesionistici prima del suicidio" - Responsabili sarebbero state, nella lettura della parte civile, le dottoresse R.D.S., psicologa, e M.M., psichiatra, perché avrebbero sottovalutato il rischio che il giovane si suicidasse. In particolare, non avrebbero dato il giusto peso al fatto che Campanale fosse affetto da seri disturbi psichici e avesse compiuto "numerosi gesti autolesivi" nel carcere di Pavia dove era detenuto in precedenza.
Dalla ricostruzione di Del Corno emerge che il 30 luglio del 2009 la psicologa "aveva revocato la sorveglianza a vista e l'inserimento nelle celle a rischio", mentre la psichiatra "non aveva disposto alcun regime di sorveglianza ma aveva ridotto il presidio farmacologico sulla base di una non riscontrata alleanza terapeutica". Il 2 e il 4 agosto Campanale aveva compiuto "numerosi gesti autolesivi" senza che venisse cambiata la scelta di non sottoporlo a un'osservanza più stretta. In totale nel ricorso si citano nove episodi, documentati, di "reiterati gesti autolesionistici, aggressivi nei confronti di altri e tentativi di suicidio tra il maggio e l'agosto dell'anno in cui il giovane si tolse la vita.
di Maurizio Troccoli
umbria24.it, 17 giugno 2021
Dopo ritardi di ogni genere e rinvii legati non solo alla pandemia, forse questa è la volta buona per l'ospedale di Perugia per rendere attivo il servizio dell'unità degenza dei detenuti. Nelle prossime ore sarà effettuato un sopralluogo da personale sanitario e vertici di polizia Penitenziaria per individuare eventuali criticità legate anche alla inattività delle apparecchiature e procedere a individuare la data di attivazione di un servizio che servirà a rendere migliore la tutela degli altri pazienti e ottimizzerà i controlli della polizia per i detenuti ricoverati.
Le due stanze con annesso lo spazio che monitorerà 24 ore su 24 tutto ciò che avviene al letto dei pazienti, si trovano al piano superiore al pronto soccorso, sono dotate di apparecchiature sofisticate sia per quanto attiene la sicurezza dei pazienti che i relativi controlli. Il progetto, che risale a più di cinque anni fa, è costato oltre 200 mila euro e fu voluto, in rispetto alla normativa riguardate l 'assistenza ospedaliera dei detenuti, dall'autorità penitenziaria, in accordo con gli organismi della Regione. Intoppi di carattere burocratico, carenza di personale e pandemia hanno rallentato l'apertura del servizio. A sollecitare l'esecuzione del progetto è stato direttamente l'assessore alla Salute Luca Coletto, che ha riconosciuto la validità dell'opera realizzata durante la gestione Duca. Ad occuparsi dell'assistenza, sarà il personale della clinica che prenderà in carico il paziente. Come detto l'attivazione della mini struttura dovrebbe avvenire entro un paio di settimane.
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 17 giugno 2021
"Caro Presidente, sono la pastora della Chiesa valdese di Torino e sento di doverle scrivere, anche a nome degli altri colleghi della chiesa valdese, e delle chiese battiste e luterana della nostra città, e a nome di molti membri delle nostre chiese, in merito al suicidio del giovane Moussa Balde, un ragazzo di 23 anni proveniente dalla Guinea, morto nel Cpr, Centro per il Rimpatrio, della mia citta".
Con queste parole la pastora Maria Bonafede apre una lunga lettera rivolta al presidente del Consiglio Mario Draghi, per ritornare sulla drammatica vicenda della morte nel Centro per il rimpatrio di Torino del giovane richiedente asilo Moussa Balde. "Sono giunta a Torino nell'estate del 2013 e una delle prime istituzioni che mi è capitato di visitare invitata da un piccolo gruppo di avvocati dell'associazione "LasciateCI Entrare" è stata quella che allora si chiamava Cie (Centro di Identificazione ed Espulsione) di corso Brunelleschi, oggi Cpr - prosegue la pastora Bonafede.
Non ho mai potuto dimenticare il senso di desolazione e di orrore che quel luogo ha lasciato in me. Molto superiore delle impressioni ricevute nelle molte carceri che ho conosciuto sul territorio italiano. Gli ' ospiti', come la direzione chiamava i reclusi, erano in casette che spuntavano nello sterrato polveroso e assolato, squallide e collocate, ciascuna, all'interno di enormi gabbie".
La pastora valdese, continua con la drammatica descrizione: "I reclusi vedendo passare il piccolo gruppo di visitatori e visitatrici che si interessavano alle Ioro condizioni di vita, si aggrappavano alle grate per parlare con noi. Nell'istituto non avevano assolutamente nulla da fare, non c'era una biblioteca, né una palestra, né alcuna attività prevista che potesse occuparli.
I loro panni erano stesi ad asciugare su corde improvvisate con le lenzuola arrotolate e precariamente tese tra la maniglia di una porta e due sedie all'esterno. L'impressione di essere di fronte a persone assolutamente smarrite e prive di diritti era palese. Forse anche per questo il suicidio del giovane Moussa Balde mi ha colpito tanto. Perché ho visto il luogo in cui è maturata la sua disperazione. Sulla questione è aperta un'inchiesta e non sta a me intervenire su un procedimento giudiziario che farà il suo corso".
La lettera prosegue ricordando la tragica concatenazione di eventi che ha portato Balde alla morte, dalla precarietà durata anni, al terribile pestaggio patito a Ventimiglia finito in tutte le nostre case perché filmato da un cittadino, fino alla chiusura forzata nel Cpr. Una persona fragile, che viveva nel terrore del rimpatrio in Guinea e che, mentre era sotto custodia da parte dello Stato italiano, non è stata protetta. "Nei giorni passati al Cpr Musa ha chiesto con insistenza perché, dopo essere stato malmenato e ferito, fosse stato rinchiuso in una struttura che lui percepiva come un carcere - continua Maria Bonafede - nessuno gli ha risposto adeguatamente e, nella solitudine della disperazione, si è tolto la vita. Qualche riga di cronaca, le consuete parole di circostanza e poi il caso è stato dimenticato".
Ricordiamo che la morte di Moussa Baldi nel Cpr, il Centro per il rimpatrio di Torino, è l'ennesima ferita che certifica ancora una volta il fallimento delle politiche migratorie e di accoglienza, italiane ed europee. Era arrivato con un barcone nel 2017 e aveva subito presentato la domanda di asilo politico ad Imperia ed era ancora in attesa della convocazione di una Commissione territoriale che doveva valutare il suo caso.
Un tempo assurdamente lungo, si sentiva evidentemente in un limbo senza uscita. Balde aveva imparato l'italiano in pochi mesi e aveva raggiunto il diploma di terza media al centro di formazione territoriale per adulti di Imperia. Poi ancora il vuoto. Aveva anche tentato il passaggio in Francia, dalla frontiera di Ventimiglia, ma era stato respinto dalla polizia francese.
Avrebbe tentato ancora nella speranza di proseguire il proprio personale progetto di vita. Ma è stato pestato barbaramente da tre italiani all'uscita di un supermercato, come si vede fin troppo bene in un video girato da un cittadino. Per lui dopo le cure in ospedale è giunto il trasferimento al Cpr di Torino, senza spiegazioni, un carcere da cui sarebbe uscito solo per vedersi rispedire in Africa. La disperazione lo ha portato ha impiccarsi.
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 17 giugno 2021
Lunedì scorso, 14 giugno, una delegazione del Garante nazionale delle persone private della libertà, composta da Mauro Palma ed Emilia Rossi, rispettivamente presidente e componente del Collegio del Garante nazionale e da Elena Adamoli, componente dell'Ufficio, ha visitato il Centro di permanenza per i rimpatri di Torino.
Il Garante, in una nota, rende pubblico che, purtroppo, ha dovuto constatare che molte delle criticità rilevate negli anni precedenti all'interno del Centro permangono tuttora. Per esempio, l'area del cosiddetto Ospedaletto continua a essere una peculiarità gravemente problematica della struttura del capoluogo piemontese, sia per le degradate condizioni materiali in cui versa, sia per la posizione in cui si trova - in una condizione di separatezza e distanza dal resto della struttura - configurando una segregazione di fatto delle persone che vi si trovano.
"Va ricordato - si legge nella nota del Garante -, a questo proposito, che eventuali esigenze di separazione, di tutela delle vulnerabilità individuali non possono mai determinare situazioni di isolamento, peraltro senza alcuna garanzia in ordine alla durata di una simile collocazione e senza l'obbligatoria vigilanza medica".
Osserva che, in generale, la tutela della salute è apparsa gravemente deficitaria soprattutto per quanto riguarda l'assistenza delle persone affette da un disagio psichiatrico, le quali, anziché veder tempestivamente rivalutata la compatibilità delle loro condizioni individuali con la misura restrittiva imposta e, comunque, vedersi somministrata un'adeguata terapia, attendono settimane e anche mesi prima di essere visitate da un medico specialista.
"Nell'attesa - denuncia sempre il Garante nazionale -, la gestione di simili complessità viene affrontata solamente con l'allontanamento della persona che si trova a trascorrere la propria quotidianità in una condizione di segregazione e distanza dalla restante popolazione trattenuta e dal personale preposto all'erogazione dei servizi all'interno del Centro".
Sono molte altre le osservazioni che il Garante nazionale formulerà nel consueto Rapporto che invierà alle Autorità responsabili evidenziando ancora una volta come la custodia di una persona implichi enormi responsabilità per le figure istituzionali e i soggetti coinvolti a vario titolo nelle procedure di privazione della libertà e pertanto richieda un sistema tassativo di garanzie, regole e procedure uniformi a tutela della persona privata della libertà. "Attualmente, invece, il sistema è fortemente carente", rivela il Garante.
Inoltre, il Garante nazionale ha acquisito informazioni e documenti relativamente al recente suicidio di Moussa Balde, ospite del Centro. Successivamente alla visita, il Garante nazionale si è incontrato con la Procuratrice Capo di Torino, Anna Maria Loreto, per riferirle le proprie valutazioni in merito alla tragica vicenda.
Molte delle criticità rilevate a Torino sono comunque presenti anche negli altri Cpr del Paese, come il Garante avrà modo di illustrare nella Relazione annuale al Parlamento, che si terrà il prossimo 21 giugno alla Camera dei Deputati e nella quale il Garante nazionale sollecita i decisori politici a procedere a un ripensamento complessivo del sistema della detenzione amministrativa per persone migranti.
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