Massimo Malpica
Il Giornale, 23 marzo 2021
Il radicale: ai politici purtroppo manca il coraggio. "Per Pannella la partitocrazia impediva ai cittadini di farsi classe dirigente. Nella magistratura la correntocrazia impedisce al singolo magistrato estraneo al sistema di porsi sullo stesso piano del magistrato che ne fa parte". Il responsabile della commissione Giustizia del partito Radicale, Giuseppe Rossodivita, riassume così la grande distorsione del sistema giustizia, sul quale l'organismo (composto da 110 avvocati iscritti al partito, tra gli altri anche Tullio Padovani, e che conta sulla collaborazione di Palamara) sta per far uscire un "libro giallo".
"Sarà un libro di denuncia continua Rossodivita - sulle condizioni in cui versa la giustizia italiana. Se e quando la pandemia lo consentirà, faremo un tour di presentazione per sensibilizzare l'opinione pubblica, che proprio grazie al libro di Sallusti e Palamara si è avvicinata a un tema ostico e poco conosciuto. In buona parte a causa della disinformazione determinata dalla collusione di parte della stampa con le procure.
Per questo il libro "Il Sistema", pur raccontando cose che gli addetti ai lavori conoscevano già, ha il grande valore aggiunto di aver reso queste dinamiche leggibili, raccontando cose complicate in modo semplice per tutti. E quel libro per noi è anche uno strumento di lotta politica".
Da esplicitare in che modo?
"Vorremmo, anche dialogando con altre forze politiche, arrivare a una stagione referendaria. La politica ha dimostrato di non sapere o di non volere prendere il toro per le corna, quindi la giustizia in Italia si può riformare solo a colpi di referendum: magari non otterremo i migliori risultati possibili, ma daremo la possibilità alla gente di far sentire la propria voce".
E i magistrati?
"La magistratura associata deve rendersi conto che così non si può andare avanti: la Costituzione voleva un ordine indipendente a potere diffuso tra i 9mila magistrati, che avrebbero dovuto proiettare i propri eletti al Csm senza intermediazione, per garantire l'autonomia e l'indipendenza sia della magistratura che del singolo magistrato. Mentre oggi, grazie alla interposizione di Anm e alle correnti, abbiamo imbuti e poteri verticistici. Il problema è che nessuno in Italia vuole 9mila magistrati sottoposti soltanto alla legge. Meglio avere otto capicorrente con i quali si cerca di governare".
di Valentina Errante
Il Messaggero, 23 marzo 2021
Magistrati più preparati, sottoposti a verifiche periodiche, e processi veloci che "neutralizzino" il nodo gordiano della prescrizione che, per ragioni politiche, non potrà essere reciso. Il tavolo di lavoro sulla riforma penale, presieduto dall'ex presidente della Consulta Giorgio Lattanzi, sta mettendo a punto gli emendamenti che il Guardasigilli Marta Cartabia dovrebbe presentare ai testi già incardinati alla fine di aprile. Si cerca la mediazione su molti punti, a partire dalla "revisione" della prescrizione, che può avvenire solo nell'ambito di una riorganizzazione dei processi. Ma Cartabia, come ha sottolineato in commissione Giustizia alla Camera, punta molto anche sulla formazione dei magistrati. Oggi intanto, la ministra parteciperà al plenum del Csm presieduto dal presidente Mattarella, che approverà l'istituzione della Procura europea.
L'idea annunciata dal vice presidente del Csm David Ermini, proprio sul Messaggero di domenica scorsa, di valutare le toghe è all'esame dei giuristi di via Arenula, che stanno studiando anche la riforma del Csm. Ma sembra escluso che le "pagelle" si basino su risultati concreti, come l'esito delle inchieste per i pm. La ministra sembra infatti più orientata a una periodica valutazione sulla formazione dei candidati o di chi già svolga ruoli direttivi e semi-direttivi degli uffici giudiziari. Cartabia lo ha detto con chiarezza in commissione Giustizia alla Camera, esponendo le linee guida del suo programma. Il Guardasigilli ipotizza infatti corsi obbligatori più lunghi di quelli attuali, che riguardino anche i profili organizzativi dell'amministrazione della giustizia e coinvolgano anche docenti "e testimoni esterni al circuito giudiziario".
Sessioni di studio che si concluderanno con una valutazione seria del profilo attitudinale dei partecipanti. E non è escluso che nei consigli giudiziari, attualmente costituiti presso ciascun distretto di Corte d'Appello (il numero dei componenti varia a seconda di quello magistrati in servizio nel distretto) possa proporzionalmente crescere il peso dei laici, docenti di diritto e avvocati, rispetto a quello dei togati, chiamati a valutare la professionalità dei colleghi.
Il punto di equilibrio tra le diverse scuole di pensiero sulla prescrizione passa sicuramente dalla revisione globale dei processi, che avverranno in tempi più rapidi, rendendo eccezionale la chiusura dei procedimenti a causa dei ritardi. Nelle more si valutano tre ipotesi che comunque dovranno trovare l'accordo di tutti i partiti. La prima è quella di ancorare la prescrizione ai diversi gradi di giudizio. Ossia dare un tempo limite, per ogni step, per impugnazioni e celebrazione. Ma si valuta anche di spostare il congelamento della prescrizione, eliminata dalla riforma Bonafede, alla Cassazione. Ipotesi ancora allo studio, la soluzione finale potrebbe essere varata attraverso un'ampia legge delega.
Ampliare l'accesso ai riti alternativi, incrementare il ricorso a condotte riparatorie, sospendendo i procedimenti penali con la messa alla prova dell'imputato, e allargare lo spettro della non punibilità per particolare tenuità del fatto, passa attraverso questi passaggi la cura del processo penale. Ma Cartabia ritiene che la principale innovazione sia "l'ufficio del processo", già avviata in fase sperimentale.
"Un modello organizzativo - ha spiegato - che rafforza la capacità decisionale del giudice inserendo nello staff gli assistenti - sul modello dei clerks anglosassoni - incaricati della classificazione dei casi, della ricerca dei precedenti giurisprudenziali e dei contributi dottrinali pertinenti e della predisposizione di bozze di provvedimenti". Una squadra che supporterebbe il giudice nella fase organizzativa e preliminare del giudizio.
In Commissione Giustizia, la ministra ha spiegato che non bisogna nutrire "l'illusoria rappresentazione che un intervento sul sistema elettorale del Consiglio possa di per sé offrire una definitiva soluzione alle criticità che stanno interessando la magistratura italiana", perché nessuna legge può sovvertire un sostrato comportamentale e culturale. Così la riforma elettorale del Csm potrebbe prevedere un rinnovo parziale ogni due anni che riguardi metà dei laici e metà dei togati. In quest'ottica la continuità sarebbe mantenuta mentre potrebbero essere scoraggiate logiche spartitorie.
di Lucrezia Ricchiuti
Il Manifesto, 23 marzo 2021
A chi interessano i morti di mafia, i cui nomi ancora qualche giorno fa Luigi Ciotti ha rievocato? E, soprattutto, alla politica di oggi interessa combattere seriamente le mafie? La parola mafia manca completamente dal lessico del discorso programmatico di Mario Draghi e - per la verità - è assente anche dai discorsi di tutti gli esponenti parlamentari.
"Pio La Torre, chi era costui? E Mattarella? E gli altri cento, quelli che un giornale progressista elencava ieri come anonimi e trascurabili "sindacalisti, politici locali, funzionari", nessuno, insomma? E gli altri ancora, i morti quotidiani in Sicilia, a Napoli, dappertutto? Sempre nessuno". Così scriveva Luigi Pintor sul manifesto del 5 settembre 1982, all'indomani dell'eccidio di via Carini a Palermo, in cui persero la vita Carlo Alberto Dalla Chiesa ed Emanuela Setti Carraro.
Mi sembrano parole atrocemente attuali, a 40 anni di distanza. A chi interessano i morti di mafia, i cui nomi ancora qualche giorno fa Luigi Ciotti ha rievocato? E, soprattutto, alla politica di oggi interessa combattere seriamente le mafie?
La parola mafia manca completamente dal lessico del discorso programmatico di Mario Draghi e - per la verità - è assente anche dai discorsi di tutti gli esponenti parlamentari. Tutti, purtroppo, compresi quelli dell'arcipelago della sinistra che alla tradizione di Placido Rizzotto, Momo Li Causi e Pio La Torre si dovrebbero ispirare.
Il dibattito sull'ordine pubblico resta purtroppo monopolizzato in modo strumentale dal tema dell'immigrazione, soprattutto per sviare l'attenzione da un fattore indiscutibile: il principale problema di ordine pubblico in Italia sono le mafie, altrimenti il processo Rinascita-Scott a Lametia non richiederebbe le eccezionali misure di protezione che sono state messe in atto (vedi Presa diretta di Riccardo Iacona sulla 'ndrangheta di qualche giorno fa).
Così come la discussione sulla giustizia è tutta concentrata sulla falsa e pelosa diatriba giustizialisti contro garantisti. Facciamo un paio di esempi: Dana Lauriola, militante NO Tav è stata condannata a una pena pesante per le manifestazioni in Val di Susa. I garantisti nostrani non hanno fatto una piega. Viceversa sul fatto che i mafiosi al 41bis non possano vedere i figli minori in ragione del regime carcerario cui sono sottoposti fa scandalo, al punto che si pronuncerà la Corte costituzionale. Due pesi e due misure.
Lo sguardo deformato delle élites politiche e dell'opinione pubblica sui problemi dell'ordine pubblico e della giustizia produce una sub-cultura funzionale agli interessi mafiosi. Eccone i capisaldi.
Primo: i diritti costituzionali spettano in egual misura e nella stessa intensità ai criminali mafiosi quanto alle loro vittime. Lo Stato deve essere sostanzialmente neutrale. Quindi tutte le misure immaginate da La Torre, prima, e da Falcone e Borsellino poi, per stroncare le relazioni mafiose (carcere duro, sequestri e confische) sono perciò stesso illegittime.
Secondo: i giornalisti e gli attivisti che si impegnano quotidianamente in inchieste e iniziative per denunciare i soprusi delle consorterie mafiose presenti in tutta Italia sono in errore, perché si ostinano a sottolineare le differenze profonde tra i reati mafiosi e quelli relativi ad altri ambiti della devianza. In definitiva, persone come, per esempio, Marco Omizzolo, Lirio Abbate e Paolo Borrometi sono sotto tutela o scorta perché sbagliano a capire, non perché denunciano la verità.
Terzo: vedere mafia dappertutto, specialmente nell'economia, è un comodo alibi per non affrontare i nodi strutturali della crisi economica e non "fare le riforme". Mettere limiti al contante, rafforzare i meccanismi di controllo dei flussi finanziari e di segnalazione delle operazioni sospette e - soprattutto - applicare efficacemente il codice degli appalti, danneggia lo sviluppo economico perché crea troppa burocrazia.
Questi assunti sono tanto menzogneri quanto consolidati in una vera e propria ideologia, cui purtroppo anche le formazioni politiche del fu centrosinistra si vanno adeguando.
Val la pena allora ricordare che non c'è proprio nulla di costituzionalmente dovuto nell'ammorbidimento delle misure antimafia. La Corte costituzionale ha stabilito decine di volte che la collettività ha il dovere di difendersi dagli attacchi violenti e sovvertitori; e che la Corte europea dei diritti di Strasburgo ha a più riprese stabilito che lo Stato ha il dovere di proteggere le vittime dei reati e di non permettere troppo facilmente la prescrizione dei reati.
Occorre rammentare che Peppino Impastato, Mauro Rostagno e Giancarlo Siani (per fare solo alcuni esempi) non erano sprovveduti che prendevano per estorsioni e faide da traffico di stupefacenti meri furtarelli o liti per corna. E non si può dimenticare - mai - che le mafie sono un gigantesco potere economico-finanziario, che muove enormi affari e interessi, dall'America Latina all'Italia e all'Europa tutta. Ogni vittoria della mafia è un danno politico e sociale. E anche economico.
di Valentina Stella
Il Dubbio, 23 marzo 2021
Valutare i magistrati? Intervista a Giuseppe di Federico, professore emerito di Ordinamento giudiziario dell'Università di Bologna.
Dalle pagine del Messaggero si torna a discutere di valutazione professionale dei magistrati. Il primo a parlare è stato il vice presidente del Csm, David Ermini: "sono dell'avviso che nel valutare la professionalità di un magistrato via sia anche un controllo sulla qualità e sulla tenuta dei suoi provvedimenti". Poi è stato Carlo Nordio con un suo editoriale a plaudire l'iniziativa di Ermini. Critico invece si è mostrato, questa volta dalle pagine di Repubblica, il Presidente dell'Anm, Giuseppe Santalucia, che ha detto: "In questi termini così radicali non posso che esprimere un fermo dissenso. [...] I magistrati devono poter agire certamente senza un'aspirazione a vantaggi personali di carriera, ma anche senza il timore di ripercussioni sulle loro carriere". Di tutto questo ne discutiamo con Giuseppe di Federico, professore emerito di Ordinamento giudiziario dell'Università di Bologna. È stato Presidente dell'European Research Network on Judicial Systems e componente del Consiglio Superiore della Magistratura.
Professore cosa ne pensa di quanto detto dal vice presidente Ermini?
Se me lo avesse detto personalmente, avrei ricordato ad Ermini che già adesso i nostri criteri di valutazione dei magistrati sono i più stringenti, i più analitici, i più penetranti di quelli di tutti i sistemi europei che hanno un reclutamento di tipo burocratico come il nostro. Ciononostante, i dati delle ricerche da me condotte analizzando i verbali del Csm a partire dagli anni 1960 mostrano che la percentuale dei magistrati valutati positivamente ha variato, nei vari periodi, tra il 99,1% ed il 99,5%. Quindi negli ultimi 60 anni il Csm ha deciso di sua iniziativa di promuovere tutti i magistrati fino al vertice della carriera in base all'anzianità, fatta eccezione per i casi di grave e documentato demerito (come le più elevate sanzioni disciplinari o condanne penali). Anche i pochissimi magistrati bocciati di solito poi sono promossi con due o tre anni di ritardo. Quindi se non funzionano i criteri che già esistono, è ridicolo pensare ad altri criteri: l'attuale Csm, quello che lui stesso presiede, non effettua da tempo le valutazioni di professionalità ai fini dell'avanzamento in carriera. È di fatto una violazione dell'articolo 105 della Costituzione, che assegna espressamente al Consiglio il compito di effettuare le "promozioni" dei magistrati, salvo a non voler ritenere che il nostro Costituente volesse dare al termine "promozioni" un significato diverso da quello che ha nella lingua italiana.
Nordio sostiene che il discorso di Ermini è rivoluzionario perché tocca essenzialmente i pm. Pensiamo solo al caso di Nicola Gratteri e ai tanti pm mediatici le cui inchieste poi vengono smontate nei vari gradi di giudizio. Per l'opinione pubblica invece la tesi dell'accusa è quella che rappresenta la verità. Quindi fa bene l'Unione delle Camere Penali a sollevare questo dibattito...
Come faccio a non dichiararmi d'accordo con Nordio e con le Camere penali sul fatto che la proposta fatta dal V. Presidente del Csm avrebbe effetti positivi sia per la protezione dei diritti dei cittadini nell'ambito processuale sia per le casse dello Stato. Queste cose le ripeto da quarant'anni, anche nel lungo periodo in cui il dirlo era considerato sovversivo e avversato non solo dai magistrati ma anche nell'ambito universitario. E a nulla valeva ricordare le soluzioni ordinamentali che in vario modo trovavano applicazione negli altri Paesi democratici. E ha ragione Nordio nel ricordare che negli Stati Uniti i pubblici ministeri vengono considerati inadatti a svolgere le loro funzioni, e anche licenziati, se ricorrentemente portato dinanzi al giudice cause che si dimostrano prive di fondamento.
Contrario alla proposta di Ermini si è espresso su Repubblica il Presidente dell'Anm, Giuseppe Santalucia...
Io ho fatto ricerche sugli assetti e il funzionamento del pubblico ministero in numerosi Paesi democratici. Non dico che non esistano problemi che possono intimidire il pubblico ministero allorquando si valuta il suo operato. Questo è sempre possibile ma a fronte di questo c'è spesso il problema di evitare che cittadini innocenti vengano gravemente danneggiati sotto il profilo sociale, politico, economico, familiare e della stessa salute a causa di una azione penale irresponsabile. Quindi un equilibrio tra indipendenza e responsabilità va ricercato - anche se a parer mio in Italia non si farà nulla. A nulla vale ricordare che vigendo formalmente il principio dell'obbligatorietà dell'azione qualsiasi azione del PM, per discrezionale che sia, diventa "un atto dovuto", il pm può sempre affermare che in regime di obbligatorietà non poteva agire diversamente.
Secondo il professore Tullio Padovani "le indagini preliminari non sono coperte dal dovere che si pretende di ritrovare nell'articolo 112 della Costituzione. L'obbligatorietà dell'azione penale non si riferisce espressamente alle indagini preliminari"...
Queste sono elaborazioni teoriche che, per quanto corrette e interessanti, di per sé non producono effetti. Io sono uno studioso empirico. Il problema è che il cittadino viene danneggiato ricorrentemente da iniziative ingiustificate che dinanzi al giudice cadono con una frequenza elevata.
E all'origine c'è un pm in cerca di notorietà e carriera...
È inevitabile. Il nostro pubblico ministero dirige in via esclusiva la polizia nella fase delle indagini ed in tale contesto è di fatto un poliziotto indipendente. In un Paese democratico un poliziotto indipendente dovrebbe essere una figura inconcepibile. Da noi in Italia questo non viene considerato un problema degno di attenzione. Poi c'è un altro aspetto da rilevare nell'articolo di Nordio.
Prego...
Lui dice: "Tralascio di citare i Paesi dove il pm, come in Francia, dipende dal potere esecutivo". La Francia la questione dell'indipendenza dal Ministro l'ha risolta in maniera conforme ai Paesi anglosassoni: il pubblico ministero quando compie le sue scelte di natura discrezionale sta effettuando scelte di politica criminale. Ora, tutte le scelte di politiche pubbliche in un Paese democratico dovrebbero essere inquadrate in un sistema di responsabilità politica. Nel 1997 il Presidente Chirac creò una commissione per la riforma del processo penale e chiese di considerare la possibilità di distaccare il pm dalla dipendenza del Ministro. Al tempo anche a me fu chiesto un parere da parte di Robert Badinter (già Ministro della Giustizia, ndr). Cosa venne risposto a Chirac da parte della commissione presieduta dal presidente della Corte di Cassazione francese, ma composta per la gran parte da non magistrati? Che siccome non tutte le violazioni penali possono essere perseguite, il pm deve fare delle scelte che sono di fatto scelte di politica criminale, e che tali scelte non possono essere fatte se non nell'ambito del processo democratico. Che quindi non era possibile sottrarre il pm dalla dipendenza gerarchica dal Ministro della giustizia. Alla stessa conclusione è giunta la Corte costituzionale francese decidendo su una questione sollevata dal sindacato della magistratura di quel Paese.
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 23 marzo 2021
La notizia dei detenuti positivi al Covid al 41bis di Parma è stata confermata dal garante locale dei detenuti Roberto Cavalieri. Covid al 41bis di Parma. Per ora risultano 4 detenuti reclusi al carcere duro ad essere positivi, di cui uno è sintomatico. A confermare a Il Dubbio la vicenda è il garante locale dei detenuti Roberto Cavalieri.
Risultano infetti almeno 16 agenti dei Gom, il gruppo operativo mobile specializzato al servizio di custodia dei detenuti sottoposti al regime differenziato. C'è enorme preoccupazione, anche perché il 41bis del carcere parmense è pieno di persone vecchie e con pluri patologie. Ricordiamo che fino a poco tempo fa era recluso Raffaele Cutolo, gravemente malato, poi deceduto. Proprio a lui, nel mese di maggio, il magistrato di sorveglianza gli rigettò l'istanza per la detenzione domiciliare. Tra le motivazioni del rigetto, anche la mancanza di rischio contagio.
Al 41bis di Opera c'è scappato il morto - In realtà, i fatti dimostrano che anche il 41bis non è immune dal virus. Lo abbiamo a novembre scorso con i casi di Covid nei 41bis del carcere milanese di Opera. Ricordiamo che c'è scappato anche il morto. A dicembre è morto 78enne Salvatore Genovese, detenuto al 41bis a Opera e ricoverato in ospedale per complicazioni dovuto dal Covid 19. Era cardiopatico, già operato di tumore e con i polmoni malandati. Come ci raccontò il suo avvocato Paolo Di Fresco, circa 10 giorni prima che ha contratto il virus, si è visto respingere l'istanza per la detenzione domiciliare. Per il giudice stava al sicuro, curato e non esposto al contagio visto il regime di isolamento. I fatti hanno smentito tutto ciò.
Ma com'è possibile che il Covid entri al 41bis? - Lo aveva spiegato molto bene il giudice di sorveglianza di Sassari Riccardo De Vito, quando in un provvedimento lungo otto pagine aveva disposto la detenzione domiciliare per Pasquale Zagaria, malato di tumore al 41bis, sottolineando tra le altre cose che "sotto questo profilo occorre rilevare che benché il detenuto sia sottoposto a regime differenziato e dunque allocato in cella singola, ben potrebbe essere esposto a contagio in tutti i casi di contatto con personale della polizia penitenziaria e degli staff civili che ogni giorno entrano ed escono dal carcere".
Al 41bis di Parma 49 detenuti si 62 sono a rischio - Ma ora tocca ai 41bis del carcere di Parma, dove la tensione è massima. La situazione sanitaria, infatti, è complessa perché su 62 detenuti al 41bis ben 49 sono da considerare a rischio per l'età e le numerose patologie (neoplasie, trapianti d'organo, cardiopatie severe e diabete). La popolazione detenuta a Parma si caratterizza anche per altri dati importanti che connotano la struttura come complessa e critica: 36 detenuti sono costretti all'uso della carrozzina per deambulare e 50 sono non autosufficienti. Per ciascun detenuto recluso a Parma sono state diagnosticate in media dalle 4 o alle 5 patologie. L'incidenza maggiore è al carcere duro, dove oramai Covid al 41bis di Parma è riuscito a varcare le porte blindate.
24emilia.com, 23 marzo 2021
I familiari di Chouchane Hafedh, uno dei detenuti morti durante la rivolta scoppiata nel marzo del 2020 dentro la casa circondariale modenese Sant'Anna, si sono opposti alla richiesta di archiviazione presentata dalla procura di Modena sulla vicenda. Secondo la magistratura modenese, infatti, otto dei nove decessi (tra cui appunto anche quello di Hafedh) sarebbero sopraggiunti per overdose di metadone e benzodiazepine dopo che i detenuti avevano saccheggiato la farmacia del carcere emiliano.
Per l'avvocato Luca Sebastiani, che assiste la famiglia di Hafedh, "è un atto complesso, frutto di un lavoro lungo e copioso dove abbiamo avuto modo di affrontare ogni singolo aspetto che la procura non ha considerato. Siamo fiduciosi che le nostre perplessità, che sono tante e anche molto rilevanti, possano essere considerate dal giudice per le indagini preliminari".
Il legale, che comunque ha spiegato di condividere le risultanze investigative sulla causa della morte individuata dai pm modenesi, ci sono però altre questioni: "Oltre al tema della responsabilità omissiva, che andava esplorato con maggiore dovizia come avviene ogni giorno quando tragedie come queste accadono in posti di lavoro, in ospedali o in altre strutture, vi è un tema molto rilevante relativo al ritardo nei soccorsi, così come segnalato dal nostro consulente medico legale specializzato proprio in tossicologia".
di Fabrizio Ventimiglia e Giorgia Conconi*
Il Sole 24 Ore, 23 marzo 2021
Cass. Pen., Sez. VI, 1° marzo 2021, 8057. Con la sentenza in commento la Suprema Corte individua i casi in cui può essere integrato il reato di abuso d'ufficio, con riferimento alle modifiche introdotte dal d.l. 76/2020. Nello specifico, la Corte ha chiarito che il reato, dopo l'intervento riformatore del legislatore, è configurabile non solo in presenza di una trasgressione avente "ad oggetto una specifica regola di condotta connessa all'esercizio di un potere già in origine previsto da una norma come del tutto vincolato", ma anche in ipotesi di violazione "di una regola di condotta collegata allo svolgimento di un potere che, astrattamente previsto dalla legge come discrezionale, sia divenuto in concreto vincolato per le scelte fatte dal pubblico agente prima dell'adozione dell'atto in cui si sostanza l'abuso d'ufficio".
Questa in sintesi la vicenda processuale. La Corte di appello di Cagliari confermava la pronuncia di primo grado che aveva condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 323 c.p., avendo egli, in qualità di responsabile della polizia municipale, affidato una procedura diretta e senza determinazione della giunta municipale ad un ente, procurando a questo un ingiusto vantaggio patrimoniale e un danno alla pubblica amministrazione. Contro l'impugnata sentenza l'imputato deduce due motivi di ricorso, ritenendo in primo luogo che non sarebbe stata violata la disciplina in materia di appalti, in quanto trattavasi di affidamento c.d. "sotto soglia". In secondo luogo, secondo l'assunto difensivo, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto integrato il reato in contestazione, nonostante non fosse emersa la prova del dolo di favorire l'ente e di danneggiare la pubblica amministrazione.
La Cassazione rigetta il ricorso, affermando, in riferimento al primo motivo, che il fatto contestato è previsto dalla legge come reato anche in seguito all'introduzione della disciplina prevista dal d.l. 76/2020, poiché, sebbene il delitto sia configurabile, in vista di tali modifiche, solo nei casi in cui "la violazione da parte dell'agente pubblico abbia avuto ad oggetto specifiche regole di condotta e non anche regole di carattere generale", nel caso di specie il ricorrente si rendeva responsabile della violazione di una regola di condotta che può essere ritenuta specifica, prevista dal codice degli appalti. Detta disposizione prevede, infatti, i criteri tecnici che vincolano la stazione appaltante all'adozione di una scelta parametrata sulla base del risultato dell'accertamento, effettuato dal pubblico agente, in riferimento alla soglia di valore dell'appalto, non permettendo al funzionario di operare una scelta discrezionale nel caso in cui tale soglia sia stata superata. I Giudici di legittimità hanno ritenuto corretta la ricostruzione della Corte d'appello, secondo cui l'imputato aveva volontariamente sottostimato il valore dell'appalto di servizi al solo scopo di utilizzare un metodo di affidamento diretto, evitando di utilizzare quello del bando di gara, non osservando, pertanto, le prescrizioni di legge.
Anche in relazione al secondo motivo, la Suprema Corte dichiara l'infondatezza del ricorso, affermando che la Corte distrettuale aveva correttamente dimostrato la prova della 'doppia ingiustizia' nel reato di abuso d'ufficio, per la quale, secondo la Cassazione, è sufficiente la lapalissiana illegittimità dell'atto che permette di desumere l'intento dell'agente di conseguire un vantaggio patrimoniale o cagionare un danno. Pertanto, precisa la Corte, il nuovo delitto di abuso d'ufficio, deve ritenersi configurabile non solo nei casi in cui venga violata una specifica regola di condotta che non preveda alcuna discrezionalità da parte del soggetto agente, ma anche se non venga osservata una disposizione che vincola un potere, in altri casi discrezionale, in presenza di determinate condizioni che impongono una particolare modalità di adozione dell'atto da parte del pubblico agente.
di Marco Letizi e Gianni Falco
Il Sole 24 Ore, 23 marzo 2021
Dallo scorso dicembre 2020, il regolamento (UE) 2020/1998, relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani, impone agli operatori economici e finanziari europei di condurre, in via preliminare, uno screening più approfondito delle proprie controparti a livello globale.
Il 9 dicembre 2019, in occasione del Consiglio affari esteri, l'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha annunciato l'avvio dei lavori preparatori finalizzati all'istituzione di un regime sanzionatorio europeo per violazioni e abusi in materia di diritti umani. Nell'occasione, i ministri degli affari esteri hanno anticipato il nuovo piano d'azione europeo per i diritti umani e la democrazia (2020-2024), successivamente presentato il 25 marzo 2020 dall'alto rappresentante e dalla Commissione europea e approvato dal Consiglio dell'Unione europea il 18 novembre 2020.
Il nuovo piano d'azione europeo individuerà le priorità d'intervento attorno a cinque linee d'azione: tutelare e responsabilizzare le persone; creare società resilienti, inclusive e democratiche; promuovere un sistema mondiale per i diritti umani e la democrazia; cogliere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e affrontare le relative sfide; conseguire risultati attraverso la collaborazione.
Il piano d'azione stabilirà il quadro che consentirà alle delegazioni e agli uffici dell'Unione, nonché alle ambasciate degli Stati membri, di disporre misure operative specifiche a livello nazionale, regionale e multilaterale, tenendo conto delle circostanze e delle specificità locali. Il nuovo sistema sanzionatorio globale europeo in materia di diritti umani. Il 7 dicembre 2020, il Consiglio ha approvato, prima con la decisione (PESC) 2020/1999 e poi con il regolamento (UE) 2020/1998, il primo regime globale europeo di sanzioni in materia di violazioni e abusi dei diritti umani. Il regolamento (UE) 2020/1998 e la decisione (PESC) 2020/1999 istituiscono un quadro relativo a misure restrittive volte a contrastare gravi violazioni e abusi dei diritti umani nel mondo. Il regolamento (UE) all'articolo 2, paragrafo 1, definisce l'ambito applicativo che include quattro tipologie di violazioni: genocidio; crimini contro l'umanità; gravi violazioni dei seguenti diritti umani: tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti; riduzione in schiavitù; uccisioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie; sparizioni forzate; arresti o detenzioni arbitrari; altre violazioni dei diritti umani, purché abbiano carattere diffuso e sistematico, tra cui la tratta di esseri umani, la violenza sessuale e di genere, le violazioni della libertà di riunione e associazione, opinione ed espressione, religione o credo.
La norma, al paragrafo 3, statuisce che i destinatari del nuovo regime sanzionatorio globale sono le "persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi" che possono comprendere "soggetti statali", "altri soggetti che esercitino un controllo o un'autorità effettivi su un territorio" e "altri soggetti non statali". L'articolo 1, paragrafo 4, della decisione (PESC) 2020/1999, precisa che il Consiglio dell'Unione europea valuta l'inserimento degli attori non statali nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 3 del regolamento (Allegato I al Regolamento), tenendo conto degli obiettivi di politica estera e di sicurezza comune previsti dall'articolo 21 del Trattato sull'Unione europea e della gravità e/o incidenza degli abusi. Nell'Allegato I al regolamento vengono inserite le persone fisiche o giuridiche, entità od organismi che, con coscienza e consapevolezza, e indipendentemente dalla loro nazionalità o dal luogo in cui sono commesse le violazioni: a) si sono resi responsabili delle violazioni indicate all'articolo 2, paragrafo 1; b) forniscono sostegno finanziario, tecnico o materiale per la commissione di dette violazioni o che sono altrimenti coinvolti in tali atti, anche pianificandoli, dirigendoli, ordinandoli, assistendoli, preparandoli, agevolandoli o incoraggiandoli; c) sono associati alle persone fisiche o giuridiche, entità od organismi di cui alle lettere a) e b).
Nell'Allegato I devono essere indicati i motivi dell'inserimento e le informazioni necessarie per l'identificazione delle persone fisiche o giuridiche, entità od organismi inseriti, nonché le informazioni sufficienti alla loro identificazione.
Il Consiglio, peraltro, comunica ai soggetti designati la decisione dell'inserimento, incluse le relative motivazioni; i soggetti inseriti possono produrre nuove prove sostanziali in base alle quali il Consiglio riesamina la posizione e comunica, a sua volta, le decisioni assunte alla parte. L'elenco dell'Allegato I viene riesaminato periodicamente, almeno una volta all'anno.
I soggetti inseriti nell'Allegato I possono presentare ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea avverso i provvedimenti sanzionatori.
Il quadro globale sanzionatorio adottato dall'Unione europea include: il divieto di ingresso o il transito nel territorio dell'Unione dei soggetti inseriti nell'Allegato I al regolamento; il congelamento di fondi e risorse economiche; il divieto per gli operatori economici e finanziari europei di mettere fondi e altre risorse economiche a disposizione dei soggetti parimenti inseriti nel richiamato Allegato I.
L'articolo 3 del regolamento prevede il congelamento di tutti i fondi e di tutte le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dai soggetti indicati nell'Allegato I al regolamento. Il congelamento deve essere inteso come il divieto, a qualsiasi titolo, di disporre delle risorse economiche in precedenza nella disponibilità dei soggetti destinatari delle restrizioni.
Con riferimento ai fondi, intesi come attività e benefici finanziari di qualsiasi natura, il congelamento prevede il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso a essi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio.
Il regolamento autorizza le autorità competenti degli Stati membri di svincolare, in particolari situazioni, taluni fondi o risorse economiche congelati come nel caso della "deroga umanitaria", prevista dall'articolo 5, che consente alle competenti autorità europee di sbloccare determinati fondi o risorse per fornire aiuti umanitari (assistenza medica o alimentare, trasferimento di operatori umanitari, evacuazione della popolazione ecc.). Si ritiene che il congelamento dei fondi e delle risorse economiche, ai sensi del regolamento (UE) 2020/1998, debba fare riferimento alla direttiva 2014/42/UE, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e proventi da reato nell'Unione Europea e al più recente regolamento (UE) 2017/1805, relativo al reciproco riconoscimento dei provvedimenti di congelamento e di confisca.
In aggiunta alle misure restrittive in precedenza esaminate, il legislatore europeo, all'articolo 16, rimanda agli Stati membri la competenza di stabilire sanzioni - effettive, proporzionate e dissuasive - applicabili, a livello nazionale, alle violazioni delle disposizioni previste nel regolamento (UE) 2020/1998.
Il regolamento impone alla Commissione e agli Stati membri di scambiarsi tutte le informazioni rispetto all'adozione di misure restrittive in materia di gravi violazioni e abusi di diritti umani e, in particolare, di quelle riguardanti il congelamento delle risorse economiche o dei fondi, l'eventuale svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati ed eventuali criticità afferenti alla violazione e applicazione delle norme, alle sentenze degli organi giurisdizionali nazionali, nonché tutte le informazioni che possano pregiudicare l'effettiva attuazione del regolamento.
L'articolo 19 stabilisce, infine, che il regolamento si applica: nel territorio dell'Unione, compreso lo spazio aereo; a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro; a qualsiasi persona fisica cittadina di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione; a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione e sia registrata o costituita conformemente al diritto di uno Stato membro; a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all'interno dell'Unione.
Punti di forza e di debolezza del nuovo sistema sanzionatorio globale europeo.
Analizziamo ora i punti di forza e di debolezza del nuovo sistema globale sanzionatorio europeo in tema di gravi violazioni e abusi dei diritti umani.
Anzitutto, un limite è stato rilevato con riferimento alla designazione dei soggetti da inserire nell'Allegato I per la quale viene richiesto un significativo livello di consenso; invero, in ambito PESC, il Consiglio può procedere solo all'unanimità (salvo rare eccezioni). Al riguardo, la proposta dei Paesi Bassi di adottare il voto a maggioranza qualificata è stata respinta. Un ulteriore limite è stato rilevato sul piano sostanziale, in quanto tra le violazioni sanzionabili non figura la corruzione, né è prevista la partecipazione delle organizzazioni di società civile che, diversamente da quanto avviene nel modello statunitense, non possono raccomandare l'adozione di sanzioni.
Con riferimento allo scambio delle informazioni tra Commissione e Stati membri, sarebbe auspicabile che venga costituita una piattaforma unica europea sulla stessa stregua di quelle istituite nel comparto antiriciclaggio e di scambio automatico obbligatorio di informazioni in ambito fiscale.
A tal proposito, nell'articolo "Interconnessioni tra disciplina fiscale e normativa antiriciclaggio in ambito fiscale e il dispositivo europeo sulla condivisione delle informazioni ", pubblicato su Il Sole24ore Norme e Tributi plus del 22 febbraio 2021, al fine di un'efficace operatività dello scambio di informazioni a livello unionale, avevamo auspicato che potesse realizzarsi una piattaforma unica europea, pensata come single point access, nella quale potessero essere ospitati tutti i databases centrali dei diversi comparti tra di loro interoperabili. In tal senso, tale piattaforma unica europea potrebbe contenere anche le informazioni in materia di gravi violazioni e abusi di diritti umani.
Tra i punti di forza del nuovo regime globale sanzionatorio si evidenzia il superamento dei limiti dell'attuale sistema, imperniato sull'irrogazione di sanzioni connesse a determinati contesti geografici o specifici conflitti, che impongono alle istituzioni europee di stabilire, di volta in volta, un quadro giuridico ad hoc per ogni singolo caso, limitandone la capacità di reazione rispetto a nuove crisi o violazioni dei diritti umani. Invero, il nuovo regime prescinde dal legame di appartenenza tra l'autore di una violazione e il suo paese d'origine, consentendo alle istituzioni europee di irrogare le sanzioni, evitando di innescare conflitti politico- economici su larga scala con i paesi terzi.
Inoltre, il nuovo regime sanzionatorio europeo intende responsabilizzare anche gli operatori economici e finanziari europei, che dovranno, in via preliminare, condurre uno screening più approfondito delle proprie controparti a livello globale. Il nuovo sistema - che introduce importanti novità con particolare riferimento ai soggetti destinatari delle restrizioni, alle violazioni dei diritti umani sanzionabili e alle tipologie dei provvedimenti che possono essere imposte - integra l'attuale sistema sanzionatorio per così dire "georeferenziato" e gli altri strumenti unionali di dialogo politico, di condizionalità nei trattati commerciali e di cooperazione allo sviluppo, sviluppati anche nell'ambito della promozione dei diritti umani. In definitiva, il nuovo regime supera l'approccio frammentario dell'attuale sistema e ha le potenzialità per conferire maggiore flessibilità, efficacia e rapidità alla reazione europea rispetto a casi di gravi violazioni dei diritti umani, contribuendo a sviluppare il diritto europeo e internazionale e a rafforzare il ruolo di maggiore incisività e autonomia, a livello globale, dell'Unione, anche in tema di diritti umani, così come già accaduto per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Nuovi obblighi in materia di diritti umani nell'Unione.
Gli operatori economici e finanziari europei, ma anche gli attori statali, dovranno condurre, in via preliminare, uno screening di controparte più approfondito, a livello globale, per evitare di poter essere coinvolti nelle misure restrittive previste dal regolamento. Al di là della valutazione del profilo soggettivo della specifica condotta - che per essere integrata presuppone la coscienza e volontà in capo al soggetto di commettere la violazione - imprenditori, professionisti e consulenti dovranno comunque evitare di fornire sostegno finanziario, tecnico o materiale ai soggetti attivi delle violazioni previste nel regolamento o essere altrimenti coinvolti anche tramite la prestazione di attività di tipo consulenziale, in favore dei soggetti responsabili, volte alla pianificazione, direzione, assistenza, coordinamento o ancora agevolare, incoraggiare, preparare tali illecite condotte. In tal senso, appare di estrema importanza una preventiva attività di due diligence sulle controparti.
Ulteriori obblighi in materia di diritti umani in Italia: la dichiarazione individuale di carattere non finanziario. Oltre agli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2020/1998 e dalla decisione (PESC) 2020/1999, in Italia esistono ulteriori obblighi in capo agli "enti di interesse pubblico" di rendere pubbliche le informazioni sulle politiche adottate e i risultati ottenuti in materia ambientale e sociale, nonché quelle attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione, sia attiva che passiva.
È quanto prevede il D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 che ha recepito la direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica alla Direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni. Il D.Lgs. n. 254/16 impone agli enti di interesse pubblico - indicati all'articolo 16, comma 1, del D.Lgs. n. 39/10 che hanno avuto "in media, durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a 500 e il cui bilancio consolidato soddisfi almeno uno dei seguenti criteri: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale superiore a 20.000.000 di euro; 2) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiore a 40.000.000 di euro" - di redigere per ogni esercizio finanziario una "dichiarazione individuale di carattere non finanziario".
Le imprese che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 254/16 devono fornire informazioni relative al proprio modello aziendale di gestione e organizzazione, alle politiche adottate in materia socio- ambientale, afferenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione, ai principali rischi ad esse correlati, nonché agli indicatori di performance rappresentativi dei risultati (key performance indicators).
La dichiarazione individuale di carattere non finanziario, indipendentemente dagli standards adottati, deve contenere almeno le seguenti informazioni: l'utilizzo di risorse energetiche, distinguendo fra quelle prodotte da fonti rinnovabili e non rinnovabili e l'impiego di risorse idriche; le emissioni di gas a effetto serra e le emissioni inquinanti in atmosfera; l'impatto, ove possibile sulla base di ipotesi o scenari realistici anche a medio termine, sull'ambiente nonché sulla salute e la sicurezza, associato ai fattori di rischio o ad altri rilevanti fattori di rischio ambientale e sanitario; aspetti sociali e attinenti alla gestione del personale, incluse le azioni poste in essere per garantire la parità di genere, le misure volte ad attuare le convenzioni di organizzazioni internazionali e sovranazionali in materia e le modalità con cui è realizzato il dialogo con le parti sociali; rispetto dei diritti umani, le misure adottate per prevenirne le violazioni, nonché le azioni poste in essere per impedire atteggiamenti e azioni comunque discriminatori; lotta contro la corruzione sia attiva che passiva, con indicazione degli strumenti a tal fine adottati.
Trattandosi di standards minimi di reporting, viene lasciata alle imprese la libertà di estendere eventualmente il perimetro di rendicontazione. Il D.Lgs. n. 254/16 prevede la possibilità per tutte le altre imprese non obbligate di presentare comunque una dichiarazione di carattere non finanziario, in forma volontaria, prevedendo per le PMI forme semplificate. Alle imprese che non applicano politiche su uno o più degli aspetti per cui è prevista la divulgazione di queste informazioni, la direttiva chiede di esplicitare le motivazioni di questa scelta secondo il principio del "comply or explain". La dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario, in vigore dal 1 gennaio 2017, è oggetto di revisione indipendente e può essere contenuta nella relazione sulla gestione oppure costituire una relazione distinta contrassegnata dal riferimento al D.Lgs. n. 254/16.
Il legislatore nazionale attribuisce alla Consob il potere di stabilire con un apposito regolamento: le modalità di trasmissione diretta della dichiarazione di carattere non finanziario alla stessa Consob; le eventuali modalità di pubblicazione della dichiarazione di carattere non finanziario ulteriori rispetto al deposito presso il registro delle imprese; le modalità e i termini per il controllo della Consob e i principi di comportamento e le modalità di svolgimento dell'incarico di verifica della conformità delle informazioni da parte dei revisori. Dall'esame del documento di consultazione di Consob del 21 luglio 2017, in tema di disposizioni attuative del D.Lgs. n. 254/16, si deducono i seguenti elementi: la dichiarazione non finanziaria, ancorché possa assimilarsi a una documentazione pre-assembleare, non è soggetta al voto dell'assemblea; il sistema di competenze e controlli delineato nel decreto risulta analogo alle regole e ai principi generali che disciplinano la ripartizione delle attribuzioni tra l'organo di amministrazione (art. 2381bis c.c.) e l'organo di controllo interno (art. 2403 c.c. e art. 149 del TUF per le società con azioni quotate).
Il decreto specifica come il rispetto degli obblighi previsti dal decreto spetti agli amministratori, i quali, tramite delibera, approvano la dichiarazione non finanziaria, mentre il collegio sindacale vigila sull'osservanza delle disposizioni, nell'ambito delle funzioni a esso attribuite dall'ordinamento e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea.
Importanza dell'attività di due diligence. L'integrazione delle informazioni di carattere finanziario - come previsto dalla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese - con nuovi standards minimi di reporting in materia ambientale, sociale e di governance (ESG), evidenzia l'importanza attribuita dall'Unione europea all'introduzione e al rafforzamento di comportamenti virtuosi nelle imprese di grandi dimensioni.
L'obiettivo del reporting ESG introdotto dal legislatore europeo è quello di incrementare: il livello di trasparenza nella comunicazione di informazioni di carattere non finanziario; la fiducia degli investitori (soprattutto istituzionali come i fondi pensione, le banche, le assicurazioni e le fondazioni, maggiormente orientati verso investimenti poco rischiosi di medio- lungo periodo, per i quali la valutazione socio- ambientale rappresenta uno strumento di gestione del rischio, sia economico-finanziario che reputazionale) e degli stakeholders; il livello qualitativo dell'analisi dei rischi e delle opportunità di investimento e la valutazione della capacità delle imprese di creare valore nel medio-lungo periodo. Proprio in tema di valutazione dei rischi, il decreto statuisce che la dichiarazione di carattere non finanziario deve descrivere, tra l'altro, "i principali rischi, generati o subiti, connessi alle più volte richiamate tematiche e che derivano dalle attività dell'impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse, ove rilevanti, le catene di fornitura e subappalto".
L'attenzione del legislatore europeo e nazionale dedicata alla due diligence adottata dall'impresa in tema di supply chain - al fine di individuare, prevenire e mitigare le ripercussioni negative esistenti e potenziali - è un elemento estremamente interessante affrontato dal decreto, in quanto estende, seppur indirettamente, l'assessment all'intero indotto e, attraverso le iniziative attuate dall'impresa di grandi dimensioni, può avere l'effetto di sollecitare le imprese fornitrici, che spesso sono PMI, ad adottare standards socio- ambientali più elevati.
La necessità di ricorrere alla consulenza di un esperto indipendente, che supporti l'organo amministrativo dell'impresa di grandi dimensioni nella valutazione della correttezza e completezza della dichiarazione di carattere non finanziario, è stigmatizzato non solo dal legislatore europeo e nazionale ma anche dal principio 11 dei "Principi Guida su Imprese e Diritti Umani", in attuazione del Quadro dell'ONU "Proteggere, rispettare, rimediare", in tema di responsabilità dell'impresa di rispettare i diritti umani. Proprio in tema di violazione dei diritti umani, il processo di due diligence deve essere esteso alla valutazione del cosiddetto risk of diversion ovvero di come i prodotti aziendali possano essere utilizzati, in violazione dei diritti umani, da un soggetto terzo o, in generale, dai fruitori finali.
In Italia, la valutazione del rischio reputazionale, operativo e di compliance sta evidenziando sempre più la centralità della cosiddetta due diligence sulle controparti. La necessità di costituire per le imprese di grandi dimensioni un efficace presidio del rischio correlato alla gestione delle proprie controparti trova un significativo riscontro anche negli standards ISO. Si pensi, ad esempio, alla ISO 37001 "Anti-bribery management system", che individua nella due diligence delle controparti un ormai irrinunciabile processo di gestione del rischio, ai fini della prevenzione della corruzione; ancora, la ISO 45001 "Occupational health and safety management systems" si focalizza nella gestione dei rapporti con i fornitori e, in particolare, nelle attività affidate in outsourcing. In un contesto globale sempre più dinamico, caratterizzato da un significativo numero di interazioni con interlocutori diversi, sono sempre più numerosi i processi aziendali che necessitano di una scrupolosa attività di risk management derivante da controparti, con elementi di rischio che variano in ragione del settore di operatività, delle caratteristiche e del funzionamento dell'organizzazione.
reggiosera.it, 23 marzo 2021
Per altre venti persone si attende l'esito del tampone: chiusi sei reparti su otto. La situazione epidemiologica nel carcere di Reggio Emilia, oggetto nei giorni scorsi di una denuncia dei sindacati, registra oggi 10 detenuti positivi, di cui cinque con sintomi leggeri. Per altre 20 persone si attende l'esito dei tamponi. I contagiati tra gli agenti penitenziari sono invece 10 (di cui due ricoverati nel reparto infettivi), a cui si aggiungono 24 operatori in quarantena fiduciaria. È l'aggiornamento fornito ieri in Consiglio comunale dall'assessore al Welfare Daniele Marchi. "Dal 13 marzo c'è stato un positivo tra i detenuti e ora la situazione è piu' complicata rispetto ad un mese fa, ma è nel complesso gestita, perché il focolaio appare contenuto", spiega Marchi.
È chiaro che "siccome il carcere è una comunita' chiusa, la situazione va monitorata con attenzione", aggiunge l'assessore. In via precauzionale sono stati chiusi tutti i reparti (sei) tranne due, che hanno sede in edifici separati. Solo in questi, quindi, i detenuti possono uscire dalle celle. A tutti sono comunque garantiti i colloqui con avvocati e parenti, che si svolgono in videoconferenza.
Tra oggi e domani, infine, dovrebbe riprendere la campagna di vaccinazione per gli operatori. Accelerarla è l'auspicio del Consiglio comunale, che ha votato all'unanimita' un ordine del giorno urgente proposto da Cinzia Ruozzi (Pd). Una riunione della commissione speciale Covid sul carcere, informa la presidente Palmina Perri, sara' convocata "a brevissimo".
di Chiara Severgnini
Corriere della Sera, 23 marzo 2021
Stalking, abusi domestici, molestie, femminicidi: la violenza di genere ha tanti volti. Per raccontarla, i giornali usano termini, sensibilità, approcci differenti. Ma guardando alla copertura mediatica nel suo insieme emergono alcuni trend preoccupanti. La rappresentazione della violenza di genere sembra ancora influenzata, in molti casi, da preconcetti più o meno sottili, ma pericolosi. Stereotipi che filtrano nel linguaggio dei media sotto forma di tic lessicali e omissioni magari inconsapevoli, ma ricorrenti. È quanto emerge dai dati che l'Università della Tuscia, in partnership con Differenza Donna, ha raccolto nell'ambito del Progetto STEP, finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità. Si tratta di una ricerca che ha richiesto due anni di lavoro e che ha permesso di analizzare 16.715 articoli di quindici diverse testate, pubblicati tra 2017 e 2019.
I risultati mostrano come la tendenza prevalente sia quella di descrivere la violenza di genere come un fatto privato ed episodico. Come una "tragedia familiare", legata a una situazione contingente, e non come la conseguenza di una concezione malata del rapporto tra i sessi. Spesso, inoltre, sui media si indugia più sulla vittima della violenza che sul suo artefice. Ma se le vite delle donne vengono passate al setaccio più di quelle degli uomini, si finisce col mettere in secondo piano i colpevoli, come se la brutalità - paradossalmente - non li riguardasse. Quanto alla violenza in sé, talvolta viene ancora raccontata come un "raptus" oppure associata alla "gelosia": il carnefice, in questi casi, ne esce quasi deresponsabilizzato.
Così la lingua rinforza gli stereotipi di genere (e legittima la violenza) - Secondo Flaminia Saccà, docente di Sociologia dei Fenomeni Politici e responsabile scientifica del progetto STEP, raccontando la violenza di genere in questo modo, anche senza alcun intento di per sé negativo, si contribuisce a rinforzare pericolosi stereotipi. Con conseguenze reali e drammatiche. "Secondo Weber", ricorda la docente, "ogni azione individuale è un'azione sociale, perché ha al proprio interno la cultura che l'ha prodotta". E dunque? "Se qualcuno commette una violenza è perché ha appreso che è un comportamento legittimo: evidentemente la nostra cultura legittima ancora, in certi casi, la violenza". Nel 2019, un Report dell'Istat sui ruoli di genere ha rilevato come il 7,4% degli italiani - maschi e femmine - consideri "accettabile" che un ragazzo schiaffeggi la fidanzata perché ha flirtato con un altro uomo. Stupri e dei femminicidi sono commessi soprattutto da partner o ex.
Ma spesso nel lessico della stampa, gli uomini scompaiono - Nello stesso report si trovano anche altre statistiche che raccontano quanto siano ancora radicati alcuni stereotipi: il 24% dei cittadini è convinto che le donne possano provocare una violenza sessuale con il modo di vestire, il 39% che una donna sia in grado di sottrarsi a un rapporto sessuale "se davvero non lo vuole", il 15% che una donna che è stata stuprata quando era ubriaca o sotto l'effetto di droghe sia da considerare, almeno in parte, responsabile. Dati che vanno letti accanto alle statistiche sulla violenza di genere. Nel nostro Paese, sempre secondo Istat, il 31,5% delle donne subisce, nel corso della vita, una qualche forma di violenza fisica o sessuale. I carnefici sono, molto spesso, partner o ex partner, responsabili di oltre 6 stupri su 10 e del 54% dei femminicidi (Istat).
Una realtà drammatica, che però non sempre riesce a filtrare nel racconto mediatico, come hanno rilevato i ricercatori del progetto Step scavando nel lessico degli articoli. "Abbiamo conteggiato tutte le parole usate negli oltre 16mila articoli sulla violenza di genere che abbiamo raccolto", spiega la docente, "e abbiamo creato una "word cloud" che mostra a colpo d'occhio quali sono i termini più utilizzati. L'abbiamo intitolata "Trova il colpevole", perché l'uomo, almeno a prima vista, non c'è". La mappa visiva mostra le parole più usate in un carattere grande, quelle meno ricorrenti in un carattere piccolo. "Donna", "donne, "violenza" e "anni" sono bene in vista, "marito", "uomo" e "compagno" sono minuscoli.
La "vittimizzazione secondaria" - La ricerca ha messo in evidenza anche altri trend. "Troppo spesso i titoli danno risalto prima di tutto al comportamento di lei", commenta la professoressa. Un approccio che, avverte, rischia di innescare una vittimizzazione secondaria delle donne, ovvero "una rappresentazione di quello che è accaduto che assegna alla vittima una parte della colpa o tende a mettere chi ha subìto violenza in una luce negativa, contestandogli alcuni comportamenti o scelte". L'ubriachezza, spiega Saccà, è un esempio classico: se una donna ha fatto uso di alcol prima di essere abusata, non di rado questo dato viene richiamato nel titolo, con un effetto stigmatizzante. "È come se la stampa, inconsapevolmente, se la prendesse con la donna", commenta la docente. Ma di esempi ce ne potrebbero essere molti altri. "Me ne viene in mente uno", prosegue Saccà, "piuttosto recente: un titolo, poi ritirato, in cui veniva data voce alla suocera di una donna che era stata uccisa dal compagno. La signora giustificava il comportamento del figlio, dipingendo la nuora come una moglie carente. Un meccanismo che attiva nel lettore una forma di empatia verso l'uomo violento".
L'immagine delle donne: "belle", "madri" e chiamate solo col nome proprio - Un altro elemento che colpisce ha a che fare con la rappresentazione della donna. In certi casi, sui giornali capita di leggere titoli che danno risalto al fatto che la vittima di un femminicidio fosse "giovane", "bella", oppure che era una madre o una futura madre. Non di rado, la donna uccisa viene chiamata solo per nome: in questo modo, però, secondo gli studiosi del progetto STEP, è come se venisse infantilizzata, inconsapevolmente, persino da chi magari cerca di raccontare la sua storia con il genuino intento di renderle giustizia.
"Da questo genere di narrazione emerge il ritratto di una donna che, agli occhi di una parte della nostra società, non è autonoma, non è portatrice di diritti, né capace di scelte proprie", commenta Saccà. Questo tipo di sguardo, peraltro, sembra fare la sua comparsa anche nelle aule dei tribunali (di questo tema la 27esima ora si era già occupata pochi giorni fa con un intervento della magistrata e scrittrice Paola Di Nicola Travaglini che si può leggere qui, ndr). Accanto al lessico degli articoli di giornale, i ricercatori di STEP hanno analizzato anche quello di 273 sentenze giudiziarie: "Abbiamo voluto vedere se ci fossero degli stereotipi, e li abbiamo trovati", spiega la responsabile scientifica del progetto, "nei casi più estremi nelle sentenze si trovano vere e proprie giustificazioni al comportamento del violento. Ma questo ha un impatto enorme, perché sottrae giustizia alle donne".
La cultura è "l'humus" della violenza - Considerando nel loro insieme i risultati della ricerca, ci si rende conto che alcuni pregiudizi sono ancora piuttosto radicati. Anche se dietro certi termini non c'è malizia, né un intento discriminatorio, queste scelte lessicali non sono prive di conseguenze, perché media e tribunali contribuiscono a plasmare la nostra cultura e la cultura - ammonisce Saccà - è "l'humus che consente un certo tipo di comportamenti". "Se gli stereotipi persistono e sono efficaci è perché non vengono riconosciuti come tali", prosegue la docente. E questo è proprio l'obiettivo del progetto STEP. "Bisogna analizzare i bias per comprenderli. Noi abbiamo il compito di capire dove filtrano e denunciarlo".
Gli studi sul "sessismo indiretto" - La linguistica è la disciplina per sua natura più adatta per questo delicato compito di sentinella del linguaggio. Chiara Zanchi, assegnista di ricerca in linguistica e docente a contratto all'Università di Pavia, spiega che gli studiosi si interrogano dagli Anni 70 sul modo in cui i pregiudizi sulle donne filtrano nel nostro modo di comunicare. "Dai pionieristici lavori di Robin Lakoff si sa che la lingua crea e rispecchia le disuguaglianze di genere", racconta. Talvolta, spiega la ricercatrice, il linguaggio fa da tramite - anche involontario - di quello che la studiosa Sara Mills ha chiamato "sessismo indiretto", ovvero "un insieme di strategie linguistiche implicite che rappresentano e riaffermano rapporti di potere asimmetrici tra uomini e donne". Un esempio classico sono le scelte lessicali che fanno riferimento alla violenza di genere come al frutto di un "raptus", oppure l'uso di parole come "fidanzatino" per definire chi si è macchiato di un femminicidio. Si tratta di parole già stigmatizzate nel "Manifesto per il rispetto e la parità di genere nell'informazione" elaborato dalla Federazione Nazionale Stampa italiana, Usigrai, associazione GiULiA e Sindacato giornalisti Veneto (noto anche come "Manifesto di Venezia").
Non solo lessico: gli studi sulla sintassi - L'approccio di ricerca più diffuso è quello che guarda alle parole: si valutano quelle usate più spesso e si cerca di capire se ci siano dei trend. Un po' come hanno fatto gli studiosi del progetto STEP. Ma ci sono anche altri filoni. Un buon esempio è offerto dal lavoro di un gruppo di ricercatori e ricercatrici di Words Matter, progetto nato in seno all'Università di Pavia nel 2018, e di cui Zanchi fa parte, che punta a usare la linguistica per spiegare come parole diverse possano generare opinioni anche opposte su temi di rilevanza pubblica. "Ci siamo chiesti se e come le costruzioni sintattiche influenzino in modo critico il significato", racconta Zanchi. Per mettere alla prova questa ipotesi, i ricercatori di Words Matter hanno raccolto 40 articoli della stampa locale dedicati a casi di femminicidio in cui il colpevole era già stato individuato con certezza, magari perché reo confesso, e hanno analizzato una per una tutte le costruzioni verbali che descrivevano la violenza.
Se il colpevole sembra "meno colpevole" - Il primo dato che è emerso è che nel campione utilizzato le costruzioni verbali che mettono l'artefice in secondo piano (come quelle passive, ad esempio "la donna è stata colpita") o che descrivono la violenza come un avvenimento spontaneo ("la tragedia si è verificata") erano frequenti. Ma Words Matter ha condotto anche un'indagine sperimentale: i ricercatori hanno costruito un articolo fittizio usando le stesse formule ritrovate nei pezzi di cronaca analizzati e lo hanno fatto leggere a 274 studenti, cui poi sono state poste quattro domande per indagare la loro interpretazione degli eventi. Risultato? "Quando nell'articolo si impiegano costruzioni passive e nominali, all'autore del reato viene assegnata meno responsabilità", risponde Zanchi. Sembra, insomma, che la sintassi abbia un effetto sul modo in cui gli eventi vengono interpretati: quando in un articolo abbondano le formule impersonali, o quando l'artefice della violenza viene messo di frequente in secondo piano (per esempio con verbi passivi), i lettori sembrano percepire il colpevole come meno colpevole.
La formazione come chiave per spezzare il circolo vizioso - Questa ricerca si basa su un numero di dati piuttosto ristretto, dunque non autorizza a trarre conclusioni, ma di certo indica la strada su cui continuare a indagare. E mette in luce come il linguaggio possa influenzare il nostro modo di leggere la realtà. Prestare attenzione al modo in cui la violenza viene rappresentata non può essere, però, solo un vezzo da ricercatori. "Il rischio è che una donna venga sottoposta a vittimizzazione tre volte", spiega la professoressa Saccà: "Prima quando subisce violenza, poi quando la stampa le assegna, più o meno consapevolmente, una parte della responsabilità e infine in tribunale, dove ogni suo comportamento viene passato al microscopio". Per spezzare questo circolo vizioso, occorre una riflessione collettiva che può passare anche attraverso la formazione. Per questo l'associazione Differenza Donna, partner dell'Università della Tuscia nel progetto Step, ha organizzato dei seminari rivolti a forze dell'ordine, avvocati, magistrati e giornalisti.
Nel 2019 anche Words Matter ha organizzato un corso di formazione per giornalisti in collaborazione con l'Osservatorio di Pavia (un centro di ricerca indipendente) e con l'Ordine dei Giornalisti della Lombardia. La posta in gioco è alta, perché il "sessismo indiretto" non fa male solo alle donne. Secondo la professoressa Saccà, i pregiudizi che affiorano nel linguaggio, e che il linguaggio contribuisce a far sopravvivere, "depotenziano la giustizia". Ed è un danno per tutti. "Se la giustizia viene meno", prosegue la docente, "si dà meno fiducia alle istituzioni. E la sfiducia alle istituzioni rende un paese democraticamente più fragile".
- Bari. Nel carcere si potrà celebrare il matrimonio civile
- Yemen, sei anni di guerra. L'appello degli operatori: "Il sistema sanitario è al collasso"
- Parma. "La tutela dei diritti fondamentali del detenuto oltre i luoghi comuni e gli stereotipi"
- Napoli. Le detenute di Pozzuoli e i diritti negati delle madri in carcere
- Bologna. Morto Sante Notarnicola, l'oste del Pratello che fece parte della banda Cavallero











