di Rinaldo Romanelli*
Il Riformista, 16 gennaio 2021
A rafforzarlo ancora non sarebbe certo la pdl delle Camere penali. Le nostre proposte vanno oltre la separazione delle carriere, perché non dibattere laicamente delle idee dei penalisti?
Sulle pagine di questo giornale il Dott. Alberto Cisterna, commentando l'intervista del 12 gennaio del Presidente di Anm, Dott. Giuseppe Santalucia, in merito al tema della separazione delle carriere dei magistrati, e quella "in risposta" del giorno successivo del Presidente dell'Ucpi Gian Domenico Caiazza, ha fatto affermazioni condivisibili ed altre che meritano, invece, una riflessione critica.
Partiamo dalle prime, selezionando unicamente quelle di maggior rilievo. L'attuale relazione tra Giudice e Pubblico Ministero "appare a molti del tutto insoddisfacente poiché fortemente marcata da una sorta di prepotere processuale - tendenzialmente onnivoro rispetto alle cadenze formali dell'indagine preliminare - e da una esibita prepotenza mediatica della funzione inquirente". Difficile esprimersi con parole più adeguate.
Ancora, a proposito del punctum dolens: "Il nuovo codice - e anche i meccanismi della carriera e della responsabilità civile dei magistrati - hanno incentivato una sorta di innaturale compartecipazione e, in molti casi, di vera e propria cogestione delle indagini preliminari tra pubblico ministero e gip".
Ed infine: "Dall'istituzione del cosiddetto Tribunale della libertà (1982) in poi è stato tutto un continuo dilatarsi della presenza giurisdizionale nelle istruttorie (sino al 1989) e nelle indagini (a oggi) curate dagli inquirenti, con risultati del tutto insoddisfacenti se si guarda all'esito di molti dibattimenti e alle messe di assoluzioni che intervengono dopo lunghe carcerazioni e straripanti intercettazioni". Oggettivamente innegabile.
La soluzione della separazione delle carriere proposta dall'Ucpi non sarebbe però corretta, perché porterebbe all'ergersi formale di un "quarto potere" rappresentato dal Pubblico Ministero, ormai svincolato dal giudice, un'enclave chiuso insieme a migliaia di uomini della polizia giudiziaria posti alle sue dipendenze. Si creerebbe, secondo il Dott. Cisterna, una condizione unica in tutte le democrazie occidentali.
Ipotizza, quindi, di sciogliere il connubio tra giudice e pm, sostanzialmente eliminando la presenza del giudice nella fase delle indagini, di modo che torni ad essere un soggetto indifferente rispetto all'esito delle stesse. Indagini brevi, limitazione delle misure cautelari e delle intercettazioni e restituzione al pm i poteri previsti da codice di rito previgente; "Certo, ovvio, limitandone oltremodo i poteri coercitivi".
Qualche rilievo critico. Il primo e più scontato è che il pm rappresenta già, a tutti gli effetti, "un quarto potere" (come autorevolmente affermato dalle pagine di questo giornale dal Prof. Sabino Cassese), che esercita discrezionalmente l'azione penale, disponendo della polizia giudiziaria, in indagini prive di limiti, che consegnano alla gogna mediatica la "verità" della pubblica accusa, destinata a restare tale, in alcuni casi, perfino dopo le sentenze assolutorie che giungono dopo anni. Indagini rispetto alle quali anche i giudici, che pervengano ad esiti assolutori, risultano delegittimati di fronte all'opinione pubblica. È difficile immaginare una qualunque modifica costituzionale che possa ulteriormente aumentare il potere di cui dispone oggi il Pubblico Ministero.
Quanto alla condizione unica rispetto alle altre democrazie occidentali, come rilevato anche dalla Commissione Europea per le Democrazie del Consiglio d'Europa: "In numerosi paesi la polizia giudiziaria è, in linea di principio subordinata alle direttive del pubblico ministero" (Rapporto sulle norme europee in materia di dipendenza del sistema giudiziario: parte II - Il pubblico ministero, Venezia - 17-18 dicembre 2010).
Né il quadro muta considerando che negli altri stati, normalmente, il pm risponde al potere esecutivo, poiché come rilevato dalla già ricordata Commissione "in alcuni paesi, la subordinazione del pubblico ministero al potere esecutivo è più una questione di principio che una realtà, dal momento che l'esecutivo si dimostra in realtà particolarmente attento a non intervenire nei singoli procedimenti". Non può dirsi, quindi, come fa il Dott. Cisterna che gli altri "sistemi che tollerano una radicale separazione di carriere tra inquirenti e giudici lo fanno solo a patto di una totale indipendenza della polizia giudiziaria dai pubblici ministeri e di una completa e assoluta soggezione degli stessi pm alle prescrizioni di politica criminale provenienti dal governo".
Si immagina qualcosa che (fortunatamente) non esiste e non potrebbe esistere nel quadro normativo europeo e Cedu. E si aggiunga che nessuno "tollera" la separazione tra giudici e pm, questa è semplicemente la regola in ogni sistema a democrazia evoluta, mentre l'unitarietà è propria dei sistemi illiberali e meno "inclini" al rispetto delle garanzie e dei diritti umani.
Non a caso in Europa il sistema è unitario, oltre che in Italia (ed in Francia, ove vige però ancora il codice inquisitorio ed in ogni caso il Consiglio Superiore ha due sezioni diversamente composte per giudici e pm): in Turchia, Romania e Bulgaria. Non esattamente modelli di democrazia a cui tendere. Non pare, quindi, ragionevole preoccuparsi di una minaccia che già è realtà, o di creare un sistema che costituisce la regola in tutte le democrazie evolute (pur con assetti diversi da quello proposto dall'Ucpi, rispetto alla dipendenza, spesso solo formale, del pm dall'esecutivo).
Deve aggiungersi però, a questo punto, a fronte di una critica mossa dal Presidente di Anm secondo cui la legge sulla separazione delle carriere stenta ad andare avanti "perché sconta una pericolosa incompletezza del disegno ricostruttivo", che per giudicare il disegno bisognerebbe guardarlo tutto e non solo un pezzo, per poi concludere che è monco.
La proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare dell'Unione non si basa esclusivamente sulla separazione delle carriere e al contempo non compone, da sola, l'immagine della magistratura che vorremmo. Si propone, infatti, per migliorare la qualità della giurisdizione e contrastare, almeno in parte, l'autoreferenzialità corporativa della magistratura, che la legge possa prevedere la nomina di avvocati e professori a tutti livelli della magistratura giudicante.
Si tratta del cosiddetto "reclutamento laterale", finalizzato a portare in magistratura le esperienze professionali di altri operatori o studiosi del diritto. Nei paesi ove vi sono magistrature burocratiche come la nostra (alla quale si accede per concorso), attingere ad altre risorse è la norma. In Francia, ad esempio, questo fenomeno negli ultimi anni è molto cresciuto ed ora circa il 30% del corpo magistratuale è costituito da "professionisti in riconversione": avvocati, funzionari pubblici, professori, ma non solo, anche rappresentanti di associazioni dei consumatori, amministratori di aziende, amministratori pubblici.
La Scuola Superiore della Magistratura Francese, recluta circa cinquecento allievi all'anno, dei quali la metà appartiene alle categorie sopra indicate, realizzando così una magistratura aperta, multiculturale e, al contempo, specializzata. Con questi presupposti, un percorso di formazione comune, tra giudici, magistrati d'accusa e avvocati, che crei una comune cultura della legalità, è certamente auspicabile. Va chiarito poi che separazione delle carriere e delle funzioni sono concetti distinti e come tali andrebbero trattati.
Una volta creati due diversi sistemi ordinamentali autonomi, uno dal quale dipendono i giudici e uno dal quale dipendono i pm (alimentati anche con il "reclutamento laterale"), nulla vieta che si possa transitare, magari per concorso, ma non necessariamente, da un sistema all'altro e dunque, da una funzione all'altra; anzi sarebbe auspicabile, in particolare, che il giudice arricchisse con la sua cultura e la sua esperienza la funzione di magistrato d'accusa. Anche in questo caso, nella maggior parte degli altri paesi si tratta di dinamiche assolutamente usuali.
Si propone poi di riequilibrare la componente laica all'interno del Csm, pur mantenendo la maggioranza di togati, poiché l'esperienza ha dimostrato, anche alla luce dell'emersione della vicenda Palamara, che rapporti tra politica e magistratura esistono e, se non sono gestiti in piena trasparenza nelle sedi istituzionali, scorrono come fiumi carsici nelle sale degli alberghi.
Si vorrebbe introdurre un correttivo all'obbligatorietà dell'azione penale, nel senso che la stessa, pur obbligatoria, debba essere esercitata nei casi e nei modi previsti dalla legge, posto che ad oggi questo rappresenta uno dei punti più dolenti del sistema, poiché la scelta resta consegnata all'arbitrio del pm (privo di qualunque controllo e responsabilità a riguardo). Ma la proposta di modifica costituzionale non esaurisce, appunto, il quadro. L'Unione immagina che si debbano limitare i contatti tra magistrati e politica.
Come osservato dal Prof. Cassese dalle pagine del Riformista non si comprende perché i magistrati "occupano il Ministero della giustizia, che è parte in un diverso potere dello Stato, quello esecutivo". Vi sarebbe da aggiungere che occupano anche altri ministeri e non solo. Riteniamo poi, come ricordato dal Presidente Gian Domenico Caiazza, che sia indispensabile tornare ad un sistema effettivo ed affidabile di valutazione e di "promozione" (di questo parla l'art. 105 della Costituzione), poiché in nessun altro paese al mondo il 99,9% delle valutazioni di professionalità danno esito positivo, con l'effetto che tutti i magistrati, una volta superato il concorso, possono essere certi che arriveranno al massimo livello di carriera possibile, con l'effetto che essendo tutti ugualmente "eccezionali", quando si tratta di assegnare incarichi direttivi e semi-direttivi si apre la via all'arbitrio e all'influsso delle correnti di Anm. Infine, per venire ai rimedi prospettati dal Dott. Cisterna, far scomparire il giudice dalle indagini forse lo allontanerebbe un poco dall'abbraccio del pm, ma consegnerebbe definitivamente a quest'ultimo quella che è divenuta la fase centrale e più incisiva del procedimento, senza nessuna garanzia neppure rispetto ad un'eventuale riduzione dei tempi dell'indagine stessa, che in teoria è condivisibile, ma in pratica non sarebbe attuabile.
Al contrario, il nostro disegno lo immagineremmo così: un giudice terzo e dunque libero da ogni condizionamento interno, autorevole, arricchito dal reclutamento laterale e da una formazione comune agli altri attori del processo, professionalmente effettivamente valutato e selezionato nella progressione di carriera, che rappresenta il limite all'enorme potere del pm, controllando realmente i tempi delle indagini (attraverso la retrodatazione dell'iscrizione della notizia di reato, con la sanzione dell'inutilizzabilità degli atti compiuti fuori termine) e le richieste limitative della libertà personale dell'indagato (prime tra tutte: misure cautelari e intercettazioni).
Un pm autonomo, ma non chiuso e autoreferenziale, né per accesso, né per formazione e magari se questo non basta a garantire da un potere così temibile (quale già ora è), con un Csm dei magistrati di accusa che sia composto, per la parte togata, non solo da pm (come da noi proposto), ma anche da giudici. Certo possiamo sbagliare e ogni proposta è perfettibile, però ci piacerebbe che si cominciasse laicamente a parlare di quello che gli avvocati penalisti propongono, guardando tutto il quadro, magari per renderlo più bello, piuttosto che rappresentare la necessaria unitarietà delle carriere come le colonne d'Ercole, limite ultimo delle terre conosciute, oltre il quale si celano l'ignoto e inimmaginabili insidie.
*Responsabile dell'Osservatorio Ordinamento Giudiziario dell'Unione camere penali
di Simona Musco
Il Dubbio, 16 gennaio 2021
Appello cartolare salvo richiesta delle parti, recita la norma. Ma solo in teoria, almeno nel caso di Roberta De Leo, penalista milanese che martedì scorso è stata interrotta dall'accusa - e poi dal presidente della Corte d'Appello - durante la sua arringa. Rimasta, dunque, sospesa, al punto che il processo si è concluso senza la discussione della difesa. Ciò nonostante pg e parte civile avessero, invece, discusso normalmente. E ciò in nome di un'emergenza sanitaria che, in casi come questo, sembra valere solo quando è il diritto di difesa quello in gioco, l'unico a cui - questa l'impressione della penalista - sembra si possa rinunciare.
Questa storia si può vedere come una rappresentazione plastica delle storture della giustizia in tempo di Covid. Perché se è vero che la salute viene prima di tutto, è vero anche che è il legislatore l'unico titolato a stabilire quale diritto salvaguardare quando la quotidianità è stravolta da cose straordinarie come una pandemia. E capita che tale bilanciamento dei diritti sembri venir meno all'atto pratico e sulla base di scelte discrezionali, che finiscono per penalizzare solo una delle parti del processo: la difesa.
La vicenda costituisce l'atto finale di un delicato processo per bancarotta fraudolenta, che in primo grado aveva richiesto circa tre anni per arrivare a conclusione. "Io e il collega avevamo scritto un appello corposo e abbiamo quindi chiesto, quando è stata introdotta la novità della cartolarità in appello, che venisse trattato in presenza - spiega De Leo al Dubbio -. Quel giorno c'erano effettivamente dei disagi, tra mascherine, microfoni non funzionanti e porte aperte per garantire il ricircolo dell'aria. Ed essendo la Corte d'Appello al primo piano, si sentivano molti rumori, senza contare il freddo".
Insomma, una giornata complicata per tutti, accusa, difesa e giudici. La prima ad intervenire è stata la procura generale, che ha concluso velocemente la propria requisitoria passando la palla alla parte civile, che in 20 minuti ha concluso il proprio intervento. Infine toccava all'avvocata De Leo e al collega. "Ho iniziato esponendo tre questioni procedurali di legittimità, senza entrare nel merito del procedimento. Ho parlato per circa 15 minuti, fino a quando ho annunciato di voler affrontare le questioni relative ai capi d'imputazione, che erano ben sette", racconta ancora. A quel punto, però, è intervenuta la procura generale, che interrompendo l'arringa ha chiesto al presidente della Corte d'Appello di togliere la parola alla difesa. "Mi ha detto "scusi se interrompo", tanto che ho pensato ci fosse qualche allarme in tribunale, perché, francamente, non mi era mai successo in 25 anni d'attività che qualcuno interrompesse l'arringa - spiega -. A quel punto mi sono fermata e la pg ha sottolineato che faceva freddo, che i microfoni non funzionavano, che sembravamo dei matti con quelle mascherine e che non si capiva niente.
Ma non solo: ha anche detto che il mio "dotto appello" lo avevano già letto, motivo per cui potevo chiudere lì. Così ha invitato la Corte ad intervenire per fermarmi, sottolineando che il diritto alla salute è prevalente sul diritto di difesa". De Leo si è dunque rivolta alla presidente, credendo di poter continuare la propria arringa così come prevede la norma. Sperando di trovare conforto, anche. Ma così non è stato.
"La presidente ha rincarato la dose, confermando che sì, c'è il covid", sottolinea ancora De Leo. Che non ha potuto fare a meno di notare che per le altre parti tale questione non è stata posta, così che l'unico diritto compresso è stato quello alla difesa. "Non solo - aggiunge -, questo giudizio di bilanciamento tra due diritti costituzionalmente sanciti deve essere operato dal legislatore ed in effetti l'ha fatto, laddove ha previsto che ci fosse la cartolarità come principio generale del giudizio d'appello. Un principio che già, di per sé, è un mostro, ma che lascia la possibilità, per i processi più complessi, com'era il mio, di richiedere il giudizio in presenza. In questo caso il legislatore ritiene che sia prevalente il diritto di difesa - continua -, non è qualcosa che può essere stabilito, di volta in volta, dal giudice. Questo meccanismo è un'aberrazione, ma è ciò che il legislatore ha previsto".
Il processo si è concluso così, con una riduzione di pena di tre mesi per gli imputati e una difesa, di fatto, esposta soltanto nei motivi d'appello e per iscritto. Un brutto messaggio, per De Leo, per tutto il mondo della giustizia. L'avvocata ha dunque annunciato di voler presentare un esposto all'ordine degli avvocati. "Anche perché continuo a sentire storie veramente raccapriccianti anche dai miei colleghi - conclude - e sembra che sia stata sdoganata l'idea che si possa dare sfogo alle manifestazioni di autorità. Una situazione aggravata dal fatto che, con i processi a porte chiuse, la stampa non ha libero accesso alle aule, il che fa passare nel silenzio storie come questa".
di Errico Novi
Il Dubbio, 16 gennaio 2021
Pronto l'emendamento al ddl penale che congela la norma cara ai 5S: "Il Pd difenda la riforma Orlando, ora fase nuova sulla giustizia". Cosa succederà con la prescrizione? Che ci si andrà a sbattere subito. La giustizia è il primo innesco, il primo ponte minato, la prima questione su cui si materializzerà, in Parlamento, la rottura di Matteo Renzi. La data è già cerchiata di rosso: giovedì 21 gennaio. Quel giorno scadono i termini per presentare gli emendamenti alla riforma del processo penale.
E arriverà, nel pacchetto delle modifiche renziane, l'arma fin du monde della guerra sulla giustizia: il lodo Annibali. Contenuto: congelare l'efficacia del blocca- prescrizione di Bonafede. In vista di un tagliando alla riforma Orlando, approvata nell'estate 2017 e superata, prima che potesse dispiegare i propri effetti sui nuovi reati, dalla norma cara ai 5 stelle (in vigore dal 1° gennaio 2020). Si tratta di un ricorso storico. Perché il lodo Annibali era già stato causa di tensioni fortissime un anno fa, proprio in questo periodo del calendario, quando ancora non era alle viste la tragedia del covid. Renzi lanciò l'offensiva contro il blocca- prescrizione di Bonafede, poi la pandemia impose ben altre priorità.
Il lodo Annibali "sarà presentato nelle prossime ore", conferma al Dubbio Cosimo Ferri, il parlamentare- magistrato che rappresenta Iv in commissione Giustizia alla Camera, con la stessa Lucia Annibali e Catello Vitiello. Arbitro della partita, il presidente della commissione Mario Perantoni, dei 5 stelle. È consapevole che dovrà essere di parte. Non lo è stato certo nella conduzione dei lavori: ha accolto lui la richiesta, presentata da Italia viva a dicembre, di prorogare di una settimana il termine degli emendamenti, in vista di un'intesa sulla prescrizione con Bonafede. La mediazione tra i renziani e il ministro è fallita, com'era prevedibile.
Perantoni ha già spiegato, anche con un'intervista al Dubbio, che se davvero la commissione Giustizia da lui presieduta si troverà a votare sul lodo Annibali, lui si esprimerà ovviamente contro, "anche se non mi auguro che il mio voto diventi decisivo". Eppure lo sarà: la commissione Giustizia di Montecitorio è composta da 46 deputati, senza Perantoni la maggioranza può contare su appena 22 voti sicuri. In caso di votazione pari, il lodo non passerebbe. Il quadro è abbastanza confuso da non incoraggiare pronostici, in ogni caso.
Ferri chiama il Pd - "È chiaro che fra le variabili c'è quella del Pd", ricorda Ferri, sottosegretario alla Giustizia quando ministro era Andrea Orlando. "Noi presenteremo il lodo Annibali proprio con lo spirito di chi vuol difendere la riforma Orlando, che non è mai stata messa alla prova. Ricordo che quella modifica aveva molto esteso il tempo di prescrizione, con uno stop al cronometro di complessivi tre anni. Ci siamo sempre meravigliati dell'atteggiamento rinunciatario assunto dal Pd sulla prescrizione: era stato il loro attuale vicesegretario a riformarla appena 4 anni fa", nota il deputato di Iv.
La strategia di Italia Viva - Il punto è: il lodo Annibali rischia di essere un atto di bandiera, con prospettive di approvazione nulle? Sulla carta i numeri, seppur di un soffio, sembrano dire questo. Nelle scorse settimane, d'altra parte, il Pd non ha mancato di esprimere riservatamente cautela sui reali effetti del ddl penale. Che non pare in grado di accelerare a tal punto i processi da rendere irrilevante il blocco della prescrizione, introdotto con la spazza corrotti e in vigore da un anno. In pratica, la norma Bonafede, pur stemperata dal "lodo Conte bis" (contenuto proprio nel ddl penale) rischierebbe di esporre una percentuale di imputati a un giudizio d'appello lunghissimo, perché appunto privo di barriere temporali. Ma è chiaro che schierarsi coi renziani sul punto, per i dem, vorrebbe dire uccidere il Conte ter nella culla, ammesso che riesca a nascere.
"La nostra posizione è nota", spiega Ferri, "abbiamo segnalato già nelle nostre osservazioni al Recovery i limiti, anzi le omissioni sul processo penale. Al guardasigilli Bonafede avevamo proposto un'alternativa: possiamo mettere da parte il lodo Annibali, era il nostro discorso, ma a condizione che tu istituisca subito la commissione ministeriale sulla prescrizione, da noi sollecitata già in primavera". Quella, per intenderci, che Renzi avrebbe voluto far presiedere da Gian Domenico Caiazza, leader dell'Unione Camere penali e più fiero avversario del blocca- prescrizine. "Esatto. Il punto", osserva Ferri, "è che Bonafede non ha risposto alla nostra sollecitazione. Quindi il lodo Annibali lo presentiamo. Prevede di sospendere l'efficacia del blocca- prescrizione di Bonafede, in modo da poter sottoporre la riforma Orlando a un tagliando".
"Una giustizia nuova" - A pensarci, dovrebbe venire incontro alle perplessità dello stesso Pd. Anche se in una fase politica così tellurica, i dem non compiranno gesti clamorosi. "Ma se si deve parlare di una fase politica nuova", dice Ferri, "lo si deve fare anche con una giustizia penale giusta, più efficace, più attenta ai diritti e alle garanzie. Lo abbiamo sempre detto quando eravamo in maggioranza. Figuratevi se smetteremo di dirlo ora".
di Simona Musco
Il Dubbio, 16 gennaio 2021
Norme emergenziali prorogate fino al 30 aprile 2021 anche per la Giustizia. Ovvero non solo per i processi amministrativi, così come stabilito dal Mille Proroghe, ma anche per penale e civile, così come chiesto dall'Associazione nazionale magistrati al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, che giorno 13 aveva garantito "un intervento che tenga conto della necessità di mantenere la vigenza della normativa emergenziale". Detto, fatto: la proroga è contenuta nel decreto legge che proroga l'emergenza sanitaria, stabilendo uno slittamento dei termini previsti all'articolo 1, comma 1, del decreto legge numero 19, del 25 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 35 del 22 maggio 2020, che aveva fissato la fine dell'emergenza al prossimo 31 gennaio, termine valido anche per la giustizia.
Il Sole 24 Ore, 16 gennaio 2021
Il favor rei opera solo nel caso di over-ruling sfavorevole all'imputato, ma anche totalmente imprevedibile. L'applicazione da parte del giudice di merito della nuova interpretazione nomofilattica delle Sezioni Unite che decide la legittimità di un orientamento giurisprudenziale rispetto a un altro non è impedita dal principio del favor rei in quanto non caratterizzata da imprevedibilità. Non contrasta cioè con l'articolo 7 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo che vieta l'overruling dell'interpretazione sfavorevole all'imputato, ma solo se la "nuova" regola giurisprudenziale si connota per la sua imprevedibilità. La Corte di cassazione con la sentenza n. 1731/2021 ha escluso in radice la non prevedibilità di una data interpretazione nomofilattica se questa era stata già espressa seppur in maniera fortemente minoritaria.
Nel caso di specie si trattava dell'interpretazione delle nuove regole del processo in assenza relativamente alla decorrenza del termine per appellare la sentenza pronunciata a seguito di giudizio abbreviato. I ricorrenti escludevano di aver impugnato tardivamente la decisione di primo grado in quanto avevano rispettato il termine calcolato a decorrere dalla notifica della sentenza.
Al contrario la Cassazione fa rilevare la legittimità della decisione di inammissibilità dell'appello in quanto i giudici di merito avevano applicato l'intervenuta decisione delle sezioni unite del 2019 che escludeva la notifica dell'estratto della sentenza all'imputato non comparso in giudizio abbreviato. E ha definito come irrilevante - ai fini del computo dell'inizio del decorso del termine a impugnare in appello - la circostanza dell'avvenuta notifica della sentenza emessa nel caso concreto. A nulla rileva che la cancelleria del giudice abbia fatto un adempimento non richiesto dalla legge. Vale quindi la regola della non dovuta notifica con il conseguente effetto sfavorevole per i ricorrenti.
Il Manifesto, 16 gennaio 2021
Processo d'appello. Ilaria Cucchi: "Di fronte a fatti del genere non possono esistere attenuanti, non c'è nulla che possa giustificare tanta violenza gratuita". Nel processo d'appello per l'omicidio di Stefano Cucchi il procuratore generale di Roma Roberto Cavallone ha chiesto di aumentare le condanne dei carabinieri coinvolti, escludendo le attenuanti generiche riconosciute in primo grado. Da 12 a 13 anni di reclusione per gli agenti Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro, ritenuti responsabili di omicidio preterintenzionale. Da 3 anni e mezzo a 4 e mezzo per Roberto Mandolini, l'allora comandante della stazione Appia che secondo i giudici falsificò il verbale d'arresto del ragazzo.
Nei confronti del militare Francesco Tedesco, invece, Cavallone ha chiesto l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato. Quest'ultimo aveva assistito al pestaggio avvenuto nella caserma di via Casilina, decidendo nel 2018 di rompere il silenzio e testimoniare contro i suoi colleghi. Grazie alle sue dichiarazioni è stato possibile fare luce su ciò che è accaduto.
Cucchi morì a 31 anni nel reparto detenuti dell'ospedale Sandro Pertini, a Roma. Era il 22 ottobre 2009 e il ragazzo si trovava in custodia cautelare dopo l'arresto avvenuto una settimana prima per possesso di piccole quantità di stupefacenti. Era stato violentemente picchiato dai carabinieri.
"Se siete in grado di dire che senza quel pestaggio Cucchi non sarebbe morto, allora il reato di omicidio preterintenzionale non c'è. Ma io non credo che siate in grado di dirlo", ha sostenuto il procuratore. E ha aggiunto: "In questa storia abbiamo perso tutti. Nessuno ha fatto una bella figura. Stefano Cucchi quel giorno doveva andare in ospedale e non in carcere. Credo che nel nostro lavoro serva più attenzione alle persone piuttosto che alle carte che abbiamo davanti. Dietro le carte c'è la vita delle persone. Quanta violenza siamo disposti a nascondere ai nostri occhi da parte dello Stato senza farci problemi di coscienza? Quanto è giustificabile l'uso della forza in certe condizioni?".
Durante la requisitoria d'accusa Cavallone ha anche ricordato Federico Aldrovandi, studente ucciso ad appena 18 anni durante un fermo di polizia il 25 settembre 2005 a Ferrara. Ilaria Cucchi, l'instancabile sorella di Stefano che dal giorno dell'omicidio del fratello non ha smesso di battersi per ottenere giustizia, ha commentato così: "È stata una giornata molto emozionante, commovente. Io credo che di fronte a fatti del genere non possano esistere attenuanti, non c'è nulla che possa giustificare tanta violenza gratuita". L'udienza in Corte d'assise è stata aggiornata al 22 gennaio prossimo. In quella sede ci saranno gli interventi delle parti civili.
di Aldo Torchiaro
Il Riformista, 16 gennaio 2021
La trasmissione ha rilanciato Riggio, pentito le cui parole erano state già screditate. E anche l'infondata suggestione di una mano eversiva dietro l'omicidio di Piersanti Mattarella: bastava verificare. La trasmissione "Report" di lunedì 4 sulla presunta "Trattativa Stato-mafia" ha suscitato, oltre allo scetticismo degli addetti ai lavori, la protesta di conoscitori della materia tra i quali i legali Francesco Romito e Basilio Milio.
Abbiamo ricostruito con loro alcuni dei passaggi chiave delle principali vicende: distorsioni, interpretazioni e dimenticanze rendono incomprensibile la scivolata della trasmissione di Rai Tre. Partiamo oggi dalle dichiarazioni di Pietro Riggio, collaboratore di giustizia. Voce narrante nel montaggio di Report: "Passiamo a Pietro Riggio, membro della famiglia mafiosa di Caltanissetta che da due anni racconta fatti inediti sulle stragi. Nel 1994 Riggio raccoglie le confidenze del mafioso Vincenzo Ferrara". Dicono si sia riferito a Marcello Dell'Utri.
Riggio: "Quello che mi fece capire è che l'indicatore dei luoghi dove erano avvenute le stragi fosse stato Marcello Dell'Utri. Parlo della strage dei Georgofili, di via Palestro, di San Giovanni al Velabro, di San Giovanni in Laterano e mi ricordo che vi fu un'espressione colorita dicendo: "ma tu t'immagini Totò Riina che dovesse dire o indicare via Palestro. Ma che sa Totò Riina di via Palestro o di via dei Georgofili. Cioè quello è un ignorante, altre cose sa fare". Qua dice: "La mente è lui" (minuti 18.45 e seguenti).
Le dichiarazioni di Riggio sono state riportate senza far emergere una circostanza di fondamentale importanza, affermata dal medesimo Riggio, il quale ha dichiarato che il Ferrara tutto quanto riferitogli su Dell'Utri per averlo appreso dal boss mafioso Giuseppe "Piddu" Madonia, con il quale era imparentato avendo il Ferrara "sposato una sorella della moglie del Madonia" (Esame Ferrara 26 ottobre 2020, p. 72).
Va detto che le telecamere di Report erano presenti all'udienza nella quale il Riggio accreditava quel rapporto di "parentela" tra Ferrara e Madonia. Gli accertamenti anagrafici, fatti dalla difesa dei Carabinieri ed illustrati all'udienza del 18 dicembre 2020, hanno dimostrato che l'unica "sorella della moglie del Madonia" non è mai stata sposata ed è ancora nubile. Ma Report ha "dimenticato" quella parte. Romito e Basilio chiosano: "Si ritiene che il servizio pubblico abbia il dovere di informare i telespettatori di tali circostanze non certo secondarie ed agevolmente acquisibili o, ascoltandole udienze registrate da Radio Radicale o - vista l'attenzione per l'audizione del Riggio - se si fossero interpellati gli scriventi difensori". La disponibilità del collegio di difesa, comunicata a Sigfrido Ranucci con lettera Raccomandata, non è stata presa in considerazione. Ne avrebbe guadagnato in correttezza l'informazione pubblica qualora si fosse divulgato in trasmissione che, tra l'altro, Riggio ha affermato di aver saputo dai marescialli del Ros Parrella e Del Vecchio (detenuti per un periodo insieme a lui a S. Maria Capua Vetere), presenti a Mezzojuso la mattina del 30 ottobre 1995 quando il Ros non fece scattare il blitz per prendere Provenzano, che fu Mori a non dare l'ordine. Ma Parrella e Del Vecchio erano in servizio alla Dia, all'epoca, e non erano presenti a Mezzojuso, come risulta dai documenti.
Riggio ha affermato che i predetti due marescialli sono stati condannati a oltre 20 anni di carcere per calunnia ai danni del generale Mori per aver rivelato la circostanza di cui al punto che precede; ma Parrella e Del Vecchio sono stati condannati a pene molto elevate, vicine ai 20 anni, per traffico di stupefacenti, come emerso dalle sentenze prodotte dalla difesa dei Carabinieri. Dettagli, si dirà a Saxa Rubra.
Certo. Come quello per cui Riggio ha deciso di raccontare certi fatti dichiarando di averlo fatto "per aver seguito il processo sulla cosiddetta trattativa". Non proprio secondario è che lo stesso Riggio ha raccontato di aver incontrato in uno studio legale di Latina il professor Nicolò Pollari che gli avrebbe consigliato di non fare certe rivelazioni. Ma su tale circostanza è arrivata una completa smentita dallo stesso Pollari, così come dall'avvocato dello studio legale dove sarebbe avvenuto l'incontro, come risulta da recentissima inchiesta di Rainews curata dal giornalista Rai Pino Finocchiaro, che i conduttori di Report avrebbero dovuto conoscere e far conoscere.
Il giudice Giovanni Falcone e le indagini su Gladio - Durante la trasmissione il Procuratore Scarpinato, intervistato, ha dichiarato: "La vicenda di Giovanni Falcone subisce una svolta in occasione delle indagini sull'omicidio Mattarella, allievo di Moro, che aveva sostanzialmente ricreato in Sicilia una sorta di compromesso storico e che per la sua statura politica si avviava ad occupare posti di vertice nella Dc nazionale viene assassinato. Falcone giunge alla conclusione che non è stato ucciso da mafiosi ma è stato ucciso da due esponenti della destra eversiva, Cavallini e Fioravanti, gli stessi che sono coinvolti nella strage di Bologna. E da quel momento in poi comincia ad indirizzare la sua attenzione su Gladio". Voce narrante: "Successivamente alla morte di Falcone, Fioravanti e Cavallini furono assolti dall'accusa di omicidio del Presidente della Regione Siciliana Piersanti Mattarella, ma l'indagine su Gladio rimase aperta". (minuti 1.39.30 e seguenti)
Al riguardo, anziché lasciare dubbi o sospetti, sarebbe forse stato meglio informare i telespettatori sulla base di atti pubblici, acquisiti, peraltro, dal predetto Procuratore presso il Csm, precisando che le indagini su Gladio vennero svolte ed esclusero coinvolgimenti negli omicidi politici.
Il dottor Giuseppe Pignatone, sentito dal Csm il 30 luglio 1992, ha, infatti, dichiarato: "Alcuni passaggi fondamentali sul rapporto mafia-politica sono stati fatti vedere a Giovanni Falcone scritti a mano prima ancora di batterli a macchina da me e da Guido Lo Forte nelle riunioni in cui erano presenti Roberto Scarpinato e Giusto Sciacchitano, quindi la requisitoria Mattarella che è stata praticamente finita nella sua parte essenziale prima delle feste di Natale era perfettamente condivisa da Giovanni Falcone che poi l'ha letta tutta, dov'è che c'è il contrasto, perché dovevamo arrivare là, il contrasto avviene su Gladio perché? Perché in quell'epoca esplode la vicenda Gladio".
Torniamo al montaggio. "Noi" chi siamo? R: Giammanco, Sciacchitano, Scarpinato, Lo Forte ed io. D: Anche Scarpinato? R: Anche Scarpinato. Scarpinato, come al solito, era molto meno acceso nella discussione, Roberto è quello che è, però sostanzialmente era d'accordo su questa impostazione che partiva dal presupposto che l'indagine si dovesse fare (poi parlerò dei G.I. che erano i padroni del processo). L'indagine si doveva fare, però noi dovevamo farla soltanto con riferimento mirato ai singoli delitti, cioè verificare sulla base degli atti esistenti al Sismi e alla Presidenza del Consiglio e, peraltro già allora sequestrati dalla Procura di Roma, se ci fossero addentellati, e se comunque riportassero, ai delitti di cui ci occupavamo noi, che erano: Mattarella, La Torre, Reina (era una pura ipotesi, infatti le vicende di Reina sono diverse); spuntò anche Insalaco, perché spuntò un terrorista nero di Insalaco che parlò di Gladio, poi si rivelò tutta una bolla di sapone. Il problema fondamentale riguardava Mattarella e La Torre. Su questo punto il contrasto non si appianò, perché Giovanni rimase nella sua idea, noi nella nostra, di cui io sono tutt'ora convinto e il Procuratore della Repubblica in quel caso disse che aveva la responsabilità dell'ufficio, e questo è uno di quei casi in cui si giocano le scelte fondamentali dell'ufficio e quindi si doveva fare come diceva lui. Si andò al Sismi alla Presidenza del Consiglio, si chiese la collaborazione della Procura di Roma, sono tutte cose nella requisitoria Mattarella che avete. Si accertò che non c'era nessuna possibilità di collegamento fra Gladio e la Sicilia e i delitti politici. (Audizione al CSM 30.07.1992, p. 46-50). Report domanda: tutti chi?
Dichiarazioni sul Protocollo Farfalla - Anche tale vicenda è stata trattata dalla trasmissione, dando tali informazioni ai telespettatori con le parole di Sabella: "Praticamente con questo protocollo Farfalla il Dap apriva le sue porte ai Servizi". Premesso che all'epoca del c.d. protocollo Farfalla (2003-2004) la materia era regolata dalla Legge n. 801/1977 e non già dalla legge di riforma avvenuta con la legge n. 124/2007e che mai sono stati contestati reati agli uomini del Sisde (generale Mori o suoi dipendenti, ex ufficiali del Ros e non, interessati alla vicenda "Farfalla"), per una completa e corretta informazione sul punto, evitando di riproporre l'opaca immagine stereotipata di chi lavora presso strutture di intelligence, sarebbe bastato consultare la nota Relazione del Copasir, atto pubblico del quale hanno dato ampia contezza tutti i mezzi di informazione, che ha approfondito la vicenda nei seguenti termini.
Il Copasir ha accertato che "Nessun incontro tra gli agenti e i dirigenti del Dap - sulla base delle risultanze emerse - si sarebbe svolto all'interno delle carceri" (Ibidem) e, citando la testimonianza dell'allora Ministro dell'Interno Pisanu, ha rimarcato quali fossero gli interessi di tutela della Nazione sottesi a quell'attività: "In quegli anni vi era stata un'attività costante nel mondo carcerario con il fine di contrastare terrorismo, stragi, convergenza tra Brigate rosse e criminalità, collegamenti occulti in essere o rapporti con ambienti esterni".
Il Sole 24 Ore, 16 gennaio 2021
La valutazione sullo Stato di rimpatrio deve essere attuale e non può essere esclusa in base a diverse fasce di età del minorenne. Con la sentenza sulla causa C-441/19 la Corte di giustizia della Ue ha affermato che prima di emettere una decisione di rimpatrio nei confronti di un minore non accompagnato, uno Stato membro deve accertarsi che nello Stato di rimpatrio sia disponibile un'accoglienza adeguata per il minore. E precisa che, se al momento dell'allontanamento non è più garantita un'accoglienza adeguata, lo Stato membro non potrà eseguire la decisione di rimpatrio. La vicenda riguarda la legislazione belga che, tra l'altro, ritiene ininfluente tale verifica quando il minore ha già compiuto quindici anni lasciando che soggiorni in maniera irregolare fino al compimento della maggiore età per essere rimpatriato.
Al contrario, uno Stato membro che intenda adottare una decisione di rimpatrio nei confronti di un minore non accompagnato ai sensi della direttiva "rimpatri", esso deve, in ogni fase della procedura, prendere necessariamente in considerazione l'interesse superiore del bambino, il che implica una valutazione generale e approfondita della situazione di tale minore. Perciò se lo Stato membro adottasse una decisione di rimpatrio senza essersi previamente accertato dell'esistenza di un'accoglienza adeguata nello Stato di rimpatrio si determinerebbe la conseguenza che tale minore, nonostante la decisione di rimpatrio, non possa essere allontanato se siffatta accoglienza non sussiste.
Infine la Corte precisa che l'età del minore non accompagnato costituisce soltanto uno dei vari elementi per verificare l'esistenza di un'accoglienza adeguata nello Stato di rimpatrio e determinare se l'interesse superiore del bambino debba condurre a non adottare una decisione di rimpatrio nei confronti di tale minore. Per cui è illegittima anche la distinzione tra i minori non accompagnati in base al solo criterio della loro età al fine di verificare l'esistenza di tale accoglienza. E, al contrario, nel caso in cui la verifica dei termini di accoglienza abbia dato esito positivo non è legittimo che dopo aver adottato una decisione di rimpatrio questa non venga eseguita lasciando in un incerto status giuridico il minore non accompagnato fino al compimento della maggiore età.
di Fabrizio Ventimiglia e Giorgia Conconi*
Il Sole 24 Ore, 16 gennaio 2021
Con la decisione in commento la Cassazione si pronuncia sui reati di contraffazione di marchi o brevetti e di introduzione e commercio di prodotti contraffatti, affermando che "l'interesse giuridico tutelato dagli artt. 473 e 474 c.p. è la pubblica fede in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione, e non l'affidamento del singolo, sicché, ai fini dell'integrazione dei reati non è necessaria la realizzazione di una situazione tale da indurre il cliente in errore sulla genuinità del prodotto; al contrario, in presenza di una contraffazione, i reati sono configurabili anche se il compratore sia stato messo a conoscenza dallo stesso venditore della non autenticità del marchio".
Questa in sintesi la vicenda processuale. Il Tribunale di Catanzaro rigettava il riesame proposto avverso un decreto di sequestro probatorio emesso nell'ambito di un procedimento penale avviato in relazione all'ipotesi di reato di contraffazione. Nello specifico, la Guardia di Finanza aveva proceduto ad eseguire nei confronti dell'indagato, titolare di una impresa di ricambi per automobili, un sequestro probatorio di numerosi pezzi di ricambio, indicanti marchi di case automobilistiche, esposti accanto a un cartello recante la dicitura "compatibili ma non originali".
Ebbene, il Tribunale di Catanzaro aveva ritenuto immune da vizi il provvedimento di sequestro nell'ambito del quale (benché succintamente) venivano indicate sia la fattispecie di reato in rilievo (rispetto al quale il Tribunale ne ravvisava anche il fumus) sia le finalità probatorie sottese all'applicazione della misura ablatoria.
L'indagato proponeva, pertanto, ricorso per Cassazione, deducendo, in primo luogo, difetto di motivazione del decreto di sequestro e, in secondo luogo, la violazione dell'art. 474 co. 2 c.p. in riferimento agli artt. 21 e 241 del Codice della proprietà industriale. In particolare, il ricorrente lamentava che il Tribunale non avesse replicato alla deduzione difensiva circa la natura descrittiva e non distintiva del logo sul prodotto, assumendo che, in caso contrario, si sarebbe potuta escludere - sulla base delle disposizioni del Codice della proprietà industriale - la possibilità che il cliente venisse indotto in errore tramite il collegamento tra i prodotti e i servizi del titolare del marchio e quelli del terzo fornitore. Sotto tale profilo aggiungeva, altresì, il ricorrente che la mancata apposizione sulle merci in questione di diciture quali "tipo", "modello", o "simile", dovesse essere intesa come una ulteriore circostanza atta ad escludere la volontà di generare equivoci sull'"originalità" del prodotto.
Ebbene, percorrendo l'iter motivazionale della sentenza, i Giudici di legittimità, nel dichiarare infondato il ricorso, giudicano immune da vizi il decreto di sequestro, correttamente motivato dal Pubblico Ministero in quanto funzionale alla necessità di prosecuzione delle indagini e al conseguente accertamento del reato oggetto di contestazione.
Relativamente al secondo motivo, la Corte, aderendo al consolidato e recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha chiarito che l'art. 474 c.p. "tutela non già la libera determinazione dell'acquirente, bensì la fede pubblica, a nulla rilevando che le condizioni di vendita del prodotto siano tali da escludere la possibilità per gli acquirenti di esser tratti in inganno". In merito, invece, alla possibilità di riprodurre fedelmente pezzi di ricambio destinati ad essere inseriti in prodotti complessi senza incorrere nella violazione dei diritti di proprietà industriale, la Cassazione ha precisato che "non sussiste la denunciata violazione dell'art. 241 del Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), poiché la liberalizzazione concessa dalla norma non consente automaticamente di riprodurre sui componenti di un prodotto complesso - coperto da un diritto di privativa - il marchio dell'impresa produttrice dei componenti originali".
Sulla base di quanto sopra esposto, la Suprema Corte ha, in conclusione, sostenuto l'infondatezza della tesi del ricorrente, dal momento che l'affissione di un cartello dichiarativo della non originalità dei beni in vendita non rappresenta un valido argomento per escludere la configurabilità del delitto di cui all'art. 474 c.p. Infatti, l'integrazione del reato di contraffazione prescinde dalla materiale creazione di una condizione di confusione circa la genuinità del prodotto in capo al cliente, essendo, invece, sufficiente la mera riproduzione di un marchio registrato su un prodotto industriale.
di Ambra Notari
Redattore Sociale, 16 gennaio 2021
Un convegno in Regione Emilia-Romagna per accelerare nel lavoro di individuazione di strutture idonee ad accogliere madri detenute con figli piccoli. Al 31 dicembre 2020 le donne detenute con figli in carcere erano 33: 20 nelle sezioni nido, le altre negli Icam.
Sono 10 le madri che nel 2020 hanno scontato periodi di detenzione - anche per oltre 30 giorni, mentre nel 2019 si è arrivati anche a 10 mesi - in strutture carcerarie dell'Emilia-Romagna con al seguito i propri bambini. A livello nazionale, il 29 febbraio 2020 negli istituti penitenziari italiani le mamme erano oltre 60 con altrettanti bambini sotto i 3 anni; a fine anno, complice il lavoro per alleggerire le carceri in pandemia, i numeri erano quasi dimezzati. "Si tratta comunque di numeri alti - rimarca Marcello Marighelli, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale dell'Emilia-Romagna.
Diventa fondamentale ricercare soluzioni alternative, è un obbligo etico, e diventa quindi centrale l'apporto della casa famiglia protetta, per fornire un contributo al benessere dei bambini e cancellare questa distorsione del sistema". La casa famiglia protetta, aggiunge Marighelli, "oltre che luogo di vita per le madri detenute e i loro figli può essere anche uno spazio che offre supporto alla genitorialità e che favorisce il reinserimento sociale".
È questo il cuore del convegno organizzato dai Garanti dell'Emilia-Romagna Marighelli e Clede Maria Garavini, Garante per l'infanzia, "Il problema dei bambini detenuti". Oltre i numeri, oltre le contingenze, oltre l'emergenza, l'obiettivo comune è uno solo: far comprendere la necessità di superare con urgenza le sezioni nido - che, per legge, dovrebbero essere presenti in ogni sezione femminile - e gli Icam per lavorare, congiuntamente e convintamente, per la diffusione delle case famiglie protette su tutto il territorio nazionale come unica possibilità di accoglienza per le madri detenute con figli. "Finalmente sentiamo attorno a noi partecipazione e adesione - sottolinea Marighelli -. Finalmente anche il Parlamento se ne è occupato".
Il riferimento è all'approvazione, il 19 dicembre 2020, dell'emendamento Siani della Legge di Bilancio: si tratta dell'istituzione di un fondo per l'accoglienza di genitori detenuti con i propri figli, al di fuori delle strutture carcerarie. Nello specifico con l'inserimento dell'articolo 56 - bis si crea una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio (2021-2023), per finanziare la predisposizione di case famiglia protette.
Nell'articolo che istituisce il fondo si legge: "Le case famiglia protette sono state previste dall'art. 4 della legge n. 62 del 2011 (legge che ha dettato disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori), quali luoghi nei quali consentire a donne incinta o madri di bambini di età non superiore a 6 anni di scontare la pena degli arresti domiciliari o la misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in istituto a custodia attenuata.
Attualmente, solo poche regioni sono dotate di strutture idonee a consentire l'applicazione di queste misure, con la conseguenza che detenute, con figli anche molto piccoli, restano in carcere. Entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di bilancio, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e sentita la Conferenza Unificata, provvede al riparto delle risorse tra le regioni". Due mesi: verso la metà di febbraio, dunque, si dovrebbe essere in grado di capire quanto spetterà a ciascuna regione.
Come detto, al 31 dicembre 2020 le donne detenute con figli con loro in carcere erano 33: 20 nelle sezioni nido, le altre negli Icam. I numeri li fornisce Giulia Mantovani, docente di diritto processuale penale dell'Università di Torino, che richiama le Regole di Bangkok delle Nazioni Unite sottoscritte nel luglio 2010, "primo strumento internazionale dedicato alla popolazione femminile detenuta che ha posto anche una particolare attenzione anche alle donne in gravidanze, alle madri, alle madri che allattano. Le Nazioni Unite, già allora, sottolineavano la necessità di implementare, in questi casi, misure alternative al carcere, favorendo, dove possibile, la dimensione della domiciliarietà - ma come noto molte di queste donne madri detenute non hanno un domicilio idoneo dove scontare la pena, spesso si tratta di persone di origine straniera senza una rete amicale né familiare - e, comunque, delle soluzioni extra-murarie".
La strategia, secondo Mantovani, dovrebbe essere quella di "sfruttare" le case protette già esistenti fino a ora destinate ad altre fragilità. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Sonia Specchia, segretario generale della Cassa delle ammende del Ministero della Giustizia: "Lavoriamo per favorire un reinserimento sociale che vada oltre il mero domicilio - sebbene imprescindibile -. È vero, manca un effettivo impegno pubblico. Ma, come Cassa delle ammende, assicuriamo il nostro impegno per il superamento degli Icam. Non penso all'individuazione di nuove case protette. Penso, invece, all'utilizzo di strutture adeguate già presenti sul territorio".
"Formalmente, a oggi in Italia gli Icam sono 5, di cui 4 attivi e solo uno effettivamente 'rivoluzionantè, quello di San Vittore. Gli altri sono carceri diversi, ma sempre strutture con una dinamica reclusiva-penitenziaria". La constatazione è di Bruno Mellano, Garante dei detenuti del Piemonte: "Non ci sono alternative, l'unica strada è quella di investire in case-famiglia protette". E proprio dell'Icam di San Vittore parla Gloria Manzelli, provveditore dell'amministrazione penitenziaria dell'Emilia-Romagna e Marche. "L'Icam di San Vittore è a qualche chilometro dal carcere. È un appartamento con caratteristiche strutturali non minimamente paragonabili a quelle di una struttura penitenziaria e, naturalmente, nessuno indossa la divisa. Ma è una situazione eccezionale. Ancora oggi ci sono carceri senza sezioni nido, Icam dentro il carcere.
Perché? Forse perché i numeri non sono alti? È relativo, perché siamo arrivati ad avere anche 60 bimbi dentro". Manzelli opera anche un distinguo: in passato nelle sezioni nido degli istituti penitenziari erano accolte madri per reati bagatellari, dal 2008 in avanti per reati anche gravi e dunque con condanne alte. Questo cosa significa? Che l'approccio si è trasformato. Prima era una specie di pronto soccorso delle prime ore, ora si tratta di una gestione a medio-lungo termine della diade mamma-bambino".
Come spiega Manzelli, i problemi sono tanti: chi porta i bambini a scuola? Chi al dopo scuola? "Tutto è insoluto e molto è a discrezionalità della magistratura, che spesso decide sulla base della posizione giuridica della madre, di fatto alimentando differenze. I bimbi della sezione nido vedono ciò che succede intorno, si chiedono: perché lui sì e io no? E noi cosa possiamo rispondere? Ben vengano, allora, le strutture sul territorio, idonee anche per superare queste disuguaglianze".
Strutture sul territorio che, come sottolinea la Garante Garavini, devono presentare caratteristiche adeguate: "Le esigenze relazionali e relative alla crescita dei bambini corrispondono a dei diritti e sono sancite da norme internazionali, che noi abbiamo l'obbligo di rispettare. La crescita di un bambino e la maternità sono incompatibili con il carcere.
La dimensione adeguata è quella di una casa protetta dove il bambino possa crescere in una quotidianità il più normale possibile, tra scuola, attività, libertà e fiducia, senza sensi di colpa né rigidità. Un impianto educativo complesso, un solido progetto di comunità e uno ritagliato sulle esigenze delle madri e dei bambini. La bussola è solo una: la tutela del superiore interesse del bambino".
Nei giorni scorsi Federico Amico, presidente della commissione regionale per la parità e per i diritti delle persone, ha presentato un atto rivolto al governo regionale con l'obiettivo di avviare un confronto con tutti gli istituti coinvolti per attivare programmi che consentano di evitare da subito la reclusione delle donne con bambini al seguito e rendere realmente praticabili le misure alternative. "Aria, apri, fuori: sono le prime parole pronunciate da alcuni bambini in carcere. Alcuni di loro non si muovono dalla camera detentiva se non c'è il loro agente di riferimento. Tutto questo non è più accettabile".
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