di Giorgio Gori*, Valentina Lanfranchi** e Teresa Mazzotta***
Il Domani, 15 gennaio 2021
Egregio commissario straordinario dottor Domenico Arcuri, ci preme scriverle, confidando nella sua attenzione, per sottoporle il problema della vaccinazione delle persone private della libertà personale e degli operatori penitenziari del nostro paese. Le carceri italiane risentono storicamente di grandi e ben noti problemi di sovraffollamento: il rischio di esplosione pandemica, in questa fase in cui il numero di positivi al Covid-19 è purtroppo in ripresa nonostante i controlli e le attenzioni del personale sanitario e penitenziario, è quindi più che mai concreto.
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 15 gennaio 2021
I dati della diffusione del Covid 19 in carcere, sono da aggiornare. Scoppiano nuovi focolai negli istituti penitenziari. L'ultimo in ordine cronologico si è registrato ieri al carcere siciliano del Pagliarelli con 31 casi di detenuti postivi. Lo ha reso noto la direttrice del penitenziario, Francesca Vazzana. La scoperta è stata fatta mercoledì dopo che uno dei carcerati ha accusato sintomi febbrili. Il tampone ha confermato il sospetto.
di Gianluca Biccini
L'Osservatore Romano, 15 gennaio 2021
I penitenziari sono "lo specchio rovesciato di una società, lo spazio in cui emergono le contraddizioni e le sofferenze" di una realtà "malata": basterebbe quest'intuizione del cardinale Carlo Maria Martini a spiegare l'importanza della pastorale carceraria, che negli ultimi anni ha assunto un ruolo sempre maggiore tra le priorità dei Papi.
Un rapporto, quello tra i vescovi di Roma e i detenuti, che si è fatto sempre più prossimità, ascolto e attenzione reciproci, in un crescendo culminato con il pontificato di Francesco, durante il quale solo per elencare le visite ai reclusi e gli appelli per la loro dignità e per un segno di clemenza nei loro confronti servirebbero diverse pagine del nostro giornale.
Limitandosi al 2020 che si è appena concluso, con un'attività pubblica fortemente ridotta a causa del covid-19, si potrebbe ricordare che Papa Bergoglio ha dedicato al mondo dei "ristretti" più di una delle messe celebrate in diretta streaming a Santa Marta ogni mattina durante il lockdown e che ha deciso di affidare le meditazioni per la Via crucis del venerdì santo - tenutasi in piazza San Pietro e non come da tradizione al Colosseo - alla comunità del Due Ponti di Padova; fino a giungere alla recente udienza generale di un mese e mezzo fa, era il 2 dicembre, quando ha confidato commosso che gli tornano spesso in "mente quelle tante volte" in cui in Argentina vedeva "mamme in fila per entrare e vedere il loro figlio carcerato".
Un'attenzione privilegiata la sua, fatta anche di gesti concreti, come il dono di termo scanner per i detenuti di Panamá, inviati nell'agosto scorso in piena pandemia, e che ha trovato espressione magisteriale anche nell'enciclica Fratelli tutti, in cui Francesco esorta a non vedere la pena come una vendetta, ma come parte di un processo di guarigione e di reinserimento sociale, e a migliorare le condizioni delle carceri, nel rispetto della dignità umana di chi le abita, anche con il fermo convincimento che l'ergastolo sia "una pena di morte nascosta" (263-269).
Questa predilezione risale all'episcopato a Buenos Aires ed è stata mantenuta viva dopo l'elezione alla sede di Pietro, manifestandosi con tanti gesti di prossimità: dalle telefonate domenicali ai detenuti argentini con cui è rimasto in contatto, alle soste nei penitenziari durante i viaggi internazionali (soprattutto quelli nella sua America latina) e in Italia; o nel tradizionale rito della lavanda dei piedi del Giovedì santo, quasi sempre riservato proprio ai carcerati: a cominciare dai minori dell'Istituto penale romano di Casal del Marmo, passando poi per Rebibbia (2015), Paliano (2017), Regina Coeli (2018) e Velletri (2019).
"Perché loro e non io?": l'interrogativo che Francesco ripete spesso quando parla di questo tema è risuonato anche durante l'udienza del 7 febbraio 2019, in quel caso riservata al personale della storica casa circondariale di Trastevere. Ed è proprio a Regina Coeli, con i famosi "tre scalini" cari al folklore popolare romano, che è in qualche modo iniziata la tradizione "contemporanea" delle visite dei Papi a quei luoghi di sofferenza in cui donne e uomini pagano i conti in sospeso con la giustizia. Da Giovanni xxiii a Paolo VI, da Giovanni Paolo ii a Benedetto XVI, tutti hanno voluto testimoniare la loro prossimità a quella porzione di umanità che vive dietro le sbarre, in obbedienza al comando evangelico "ero in carcere e mi avete visitato".
Erano le 8.05 del 26 dicembre 1958, festa di santo Stefano, quando Roncalli, eletto appena due mesi prima, attraversò l'ingresso di via della Lungara, inaugurando di fatto il Pontificato con un'opera di misericordia. Anche il suo successore, Montini, ne varcò la soglia il 9 aprile 1964 per celebrare la messa al centro della rotonda e invitare i presenti a non cedere alla disperazione. Da parte sua Wojtyla, che nel 1980 si era recato a Casal del Marmo e nel 1983 a Rebibbia per incontrare Alì Agca, andò a Regina Coeli durante il grande giubileo del 2000, così come fece in varie carceri d'Italia e del mondo. Infine Ratzinger non mancò di incontrare i detenuti di Casal del Marmo (il 18 marzo 2007) e di Rebibbia (il 18 dicembre 2011).
Nei secoli passati le cronache ricordano altri simili gesti di attenzione da parte dei Pontefici: sia Innocenzo X (nel 1650) sia Clemente xi (nel 1704) visitarono i cantieri per la costruzione delle carceri di via Giulia e di Porta Portese, preoccupandosi di far garantire condizioni più umane agli ospiti. E a inizio Ottocento (nel 1824 e nel 1827) Leone xii si recò sia a via Giulia sia nel carcere minorile di via del Gonfalone. E Pio IX, prima dell'annessione di Roma al regno d'Italia, visitò i reclusi del bagno penale di Civitavecchia e i detenuti politici nelle prigioni cittadine. Dopo Mastai Ferretti, però, questa pia pratica si era interrotta a motivo della "questione romana" con i Papi che si consideravano a loro volta "prigionieri" e non uscivano mai dal Vaticano.
di Angela Stella
Il Riformista, 15 gennaio 2021
"Fiducia nel controllo dei giudici di fronte allo strapotere della pubblica accusa? Caro Santalucia, le cose stanno esattamente all'opposto. E le toghe devono rispondere delle proprie scelte".
L'avvocato Francesco Petrelli, già Segretario dell'Ucpi e attualmente direttore della rivista Diritto di Difesa, torna a discutere dei temi più attuali di politica giudiziaria che hanno interessato il Paese in questo ultimo anno.
La rivista da Lei diretta si pone l'obiettivo di essere un luogo di incontro e confronto tra avvocatura, accademia e magistratura. In questo clima, con il nuovo presidente Anm, è possibile riaprire un vero dialogo? E su quali basi e a partire da quali condizioni?
La crisi pandemica con i suoi rimedi emergenziali non ha solo messo in tensione tutti i valori fondamentali del giusto processo ma è anche venuta a cadere in un momento di difficoltà sistemica per la giustizia penale e di crisi profonda per la magistratura e la sua rappresentanza (Csm e Anm) e questo ha reso difficile il dialogo per tutti. Noi crediamo che la crisi possa essere una opportunità di cambiamento e di modernizzazione del processo e fare della tecnologia uno strumento a favore delle garanzie. E su queste basi il confronto fra avvocatura, accademia, politica e magistratura è aperto. La condizione è che non si confonda l'opportunità con l'opportunismo e non si approfitti dell'emergenza per stabilizzare quelli che sono rimedi straordinari facendo retrocedere il nostro sistema di valori e di garanzie.
Secondo Lei è stato fatto abbastanza dalla magistratura per rispondere adeguatamente allo scandalo Palamara? A qualcuno non piace che venga definito "capro espiatorio". L'Anm rivendica di aver fatto molto per colpire il sistema. È d'accordo?
Mi pare che di recente il Presidente di Anm abbia proprio fatto riferimento alla necessità di evitare di fare del dott. Palamara il capro espiatorio di una degenerazione che ha cause ben più profonde e strutturali e che non possono certo essere ascritte né a deviazioni etiche di tipo personale e neppure ad una deriva del sistema correntizio. Penso che il sistema delle carriere dirigenziali sia piuttosto una delle cause più importanti della degenerazione delle correnti che hanno avuto una nobilissima storia e sono state piegate ad interessi spartitori. Preso atto che la vicenda Palamara è solo un sintomo occorre comprendere come si intende affrontare la patologia e, per rimanere nella metafora, quale sia per il dott. Santalucia il "vaccino". Occorrono riforme radicali separando la giurisdizione dall'amministrazione e riequilibrando il potere dei vertici delle procure. Mi pare che il dott. Santalucia sia d'accordo con la separazione dell'amministrazione dalla giurisdizione. È d'accordo anche sulla necessità di operare un riequilibrio del potere dei vertici delle procure?
Su questo giornale abbiamo ospitato due interviste a Caiazza (Ucpi) e Santalucia (Anm): un tema divisivo è quello della separazione delle carriere. Il punto di rottura ricade sempre sul destino del pm. Secondo Lei chi usa questo argomento è in malafede o ignaro della proposta dell'Ucpi?
L'Ucpi con la sua proposta di riforma costituzionale di iniziativa popolare ha dato un contributo fondamentale nel "laicizzare" questo tema sottraendolo a strumentalizzazioni politiche nelle quali in passato era rimasto incagliato. Ora i tempi sono maturi per liberarci anche da tali paradigmi dialettici obsoleti. Il luogo comune secondo il quale separare le due carriere significa sottoporre il Pm all'esecutivo è divenuto un alibi per non affrontare la questione nel merito. Il destino del Pm è scritto in quella proposta: due carriere separate e due distinti Csm, uno per i giudici ed uno per i Pm. Sta alla serietà delle parti dire a questo punto se si tratta di una soluzione sufficiente a garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'organo dell'accusa dal potere politico. L'assetto attuale non garantisce di certo né la terzietà dei giudici né l'autonomia dalla politica. E questo non è luogo comune...
Legato a questo tema c'è quello che per qualcuno è uno "strapotere" dei pm. Per Santalucia basta avere fiducia nel controllo dei giudici. Basta davvero?
Le democrazie moderne si salvano se garantiscono gli equilibri fondamentali fra i diversi poteri dello Stato. vi è dubbio che l'esercizio discrezionale e non regolato dell'azione penale, coniugato con gli attuali assetti ordinamentali, consegna alle Procure una capacità di incidere in tutti i settori determinanti della vita del Paese: amministrativi, politici, economici. Ma questo strapotere è ovviamente il risultato della mancanza di un bilanciamento reale che provenga dalla giurisdizione. I Pm sono gli autori veri della giustizia, al giudice spetta solo la vidimazione delle loro scelte e il giudice che assolve è un giudice che sbaglia. Il risultato è quello del giudice delegittimato. A ben vedere la questione si pone in termini esattamente opposti a quel che dice il Presidente Santalucia ....
E arriviamo al tema della responsabilità professionale dei magistrati: Albamonte, segretario di Area, ha detto che la proposta dell'Ucpi è una "baggianata pazzesca". Qual è il suo commento?
Nel nostro Paese la questione è ancora assoggettata alla cosiddetta "etica dei principi" (se mi comporto per il bene della collettività non posso rispondere degli esiti pur negativi delle mie scelte) e non a quella della responsabilità secondo la quale ognuno deve risponNon dere delle proprie scelte specie quando incidono sulle vite dei cittadini e sono il risultato di un potere così esteso e così spaventoso come quello giudiziario. Non può esistere un sistema nel quale la magistratura è di fatto sottratta ad ogni tipo di seria valutazione professionale, disciplinare e civile al tempo stesso.
A suo parere il processo penale può ancora raggiungere i suoi scopi se la comunità in cui si celebra non ne condivide le regole ed i valori fondanti? Mi riferisco al fatto che oggi è in atto uno scontro tra il populismo penale e una concezione garantista del diritto e della pena...
Certamente no. Soffriamo di un handicap culturale che ha radici più antiche del populismo penale, e che lega il processo penale ad una base etica in una visione che una moderna democrazia liberale non dovrebbe mai condividere. Scontiamo un sentimento popolare che spesso confonde il reato con il peccato ed una formazione autoritaria del fascismo che fa - come scriveva Grandi - di ogni magistrato un sacerdote.
Dice Armando Spataro: "Bisogna spiegare ai magistrati come "non si comunica". Il compito del magistrato non è quello di formulare ipotesi affascinanti, ma di mettere a nudo la verità con prove inconfutabili". Pensando però ad alcuni magistrati requirenti sembra che invece ci sia una gran voglia di andare in tv e reclamare attenzione mediatica. Che ne pensa?
Il dott. Spataro ha ragione ma non è solo questo. Ancora di recente ho sentito dire a un noto PM che scopo di un processo da lui istruito era quello di ricostruire un determinato fenomeno criminale. Il problema è ricondurre il processo alla cultura liberale della giurisdizione e convincerci che il suo scopo non è quello di combattere fenomeni criminali e tanto meno quello di farne la storia ma di accertare le responsabilità dei singoli. La vicenda del processo per la cosiddetta Trattativa stato mafia mi pare paradigmatica di questa deviazione clamorosa.
Tema carcere: si è persa, durante la pandemia, un'altra occasione per ripensare il carcere?
Quello del carcere è nel nostro Paese uno scandalo permanente oggetto di una costante rimozione. Dalle condanne Cedu nulla è cambiato. La timida ripresa della riforma partorita dagli Stati generali del Ministro Orlando stenta a farsi strada. La politica ha mostrato in quel passaggio tutta la sua incapacità di riaffermare i principi costituzionali formando l'opinione pubblica e non facendosi condizionare da un pubblico privo di opinioni e vittima del risentimento sociale. Insegnare che la sicurezza passa attraverso la riabilitazione ed il riconoscimento della dignità radicale dell'individuo e non la carcerizzazione.
Secondo Lei dinanzi agli episodi di presunti pestaggi nei confronti dei detenuti sarebbe utile una qualsiasi presa di posizione del Ministro Bonafede che non sia il silenzio?
Il Ministro Bonafede ha sempre aderito a parole alla necessità di tutelare i diritti dei detenuti ma nei momenti di crisi non ha mai agito di conseguenza. Il mondo della detenzione è pensato come mondo chiuso e di fatto consegnato solo alla retribuzione.
di Viviana Lanza
Il Riformista, 15 gennaio 2021
Nella Commissione per l'architettura penitenziaria, istituita martedì con decreto del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, ci sono anche il magistrato Gemma Tuccillo, capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria minorile, e Marella Santangelo, architetto e docente universitaria.
Sono due donne, entrambe napoletane, impegnate nel rispetto dei principi costituzionali nel mondo della giustizia e del carcere. Nel corso della sua carriera Gemma Tuccillo è stata giudice presso il Tribunale per i minorenni di Napoli e, alla fine degli Ottanta, magistrato di Sorveglianza presso l'Ufficio di Santa Maria Capua Vetere, oltre che vicecapo di Gabinetto al Ministero e consigliere presso la Corte di Cassazione, nonché presidente del Tribunale per i minorenni di Potenza.
Marella Santangelo è professoressa presso il Dipartimento di Architettura dell'università Federico II di Napoli e responsabile del polo universitario penitenziario della Campania nonché membro del Consiglio direttivo della Conferenza nazionale dei delegati dei rettori per i poli universitari penitenziari ed ex componente del tavolo 1 degli Stati generali dell'esecuzione penale. Parteciperanno ai lavori della nuova Commissione che entro giugno dovrà elaborare un format di riqualificazione delle strutture carcerarie per allineare i luoghi dell'esecuzione penale alla funzione costituzionale di responsabilizzazione del detenuto.
La Commissione è presieduta da Luca Zevi, architetto e urbanista. Ne fanno parte anche il garante nazionale dei detenuti Mauro Palma, il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria Bernardo Petralia, il presidente della Cassa delle ammende Gherardo Colombo, il presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna Antonietta Fiorillo e di Trieste Giovanni Maria Pavarin, il direttore generale dei detenuti e del trattamento del Dap Gianfranco De Gesu, il direttore generale del personale e delle risorse del Dap Massimo Parisi, il dirigente della direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione Paola Giannarelli, l'architetto e docente presso il Politecnico di Torino Paolo Mellano, l'architetto Mario Pittalis, l'esperto di Edilizia Penitenziaria Cesare Burdese.
Scrive il ministro Alfonso Bonafede in premessa: "Occorre avviare un percorso di studio, approfondimento e proposte sull'architettura penitenziaria valorizzando la correlazione esistente tra la qualità dello spazio di esecuzione della pena e la sua funzione riabilitativa in un'ottica di dignità degli ambienti e rafforzamento della responsabilità delle persone detenute, quali obiettivi convergenti dello Stato di diritto e della società civile".
Nel decreto firmato martedì scrive anche che "la progettazione di un formato costruttivo e logistico è necessaria per orientare le future scelte in materia di edilizia penitenziaria per potenziare l'offerta trattamentale in chiave moderna, distante da connotazioni esclusivamente affettive e contenitive".
Finalmente, viene da dire leggendo il decreto e pensando alle condizioni di tante carceri, in primis quelle della Campania, pensando ai detenuti costretti a vivere anche in dieci e più in stanze concepite per ospitarne meno della metà, pensando ai bambini che trascorrono i primi anni della loro vita dietro le sbarre solo perché non ci sono abbastanza spazi alternativi al carcere per ospitare le detenute madri con figli al seguito. Pensando alle attività trattamentali che negli istituti di pena sono insufficienti non solo per le carenze di personale ma anche di spazi.
E pensando a come spazi più vivibili, tanto più in una condizione di reclusione, diventano fondamentali per la garanzia dei più elementari diritti umani. Nel decreto il ministro Bonafede fa riferimento pure agli Stati generali dell'esecuzione penale, esperienza che avrebbe dovuto portare a una nuova fisionomia della condizione detentiva e invece è rimasta un progetto sospeso e sacrificato a consensi politici orientati su altri temi. Questa nuova Commissione sull'architettura penitenziaria avrà sei mesi di tempo per presentare un progetto per una diversa e più umana idea di carcere. E la speranza è che questa volta non lo si lasci solo sulla carta.
di Errico Novi
Il Dubbio, 15 gennaio 2021
Follie dell'appello cartolare: in teoria è possibile per tutti i reati. Cos'è la "trattazione cartolare" del processo penale? È la celebrazione di un giudizio con uno scambio di atti depositati telematicamente. In pratica, con una discussione svolta non con la toga indosso e gli occhi dei giudici che fissano l'imputato, ma con dei messaggi: sostanzialmente, con delle semplici mail. Ebbene, tra i paradossi della giustizia virtuale introdotta in tempo di Covid c'è pure il rischio, sì astratto ma in teoria possibile, che persino un processo in corte d'assise d'appello per un reato da ergastolo, che può annullare la vita dell'imputato, si svolga così, a colpi di clic.
Anche se in concreto l'ipotesi è al limite dell'implausibile, fa riflettere il fatto stesso che non debba essere lo Stato a provvedere affinché, di fronte al rischio di una condanna così grave, la trattazione cartolare sia esclusa. Deve essere l'avvocato a chiedere, entro termini perentori, la discussione orale, o l'imputato a manifestare la "volontà di comparire". Come se il processo vero fosse una gentile concessione del sovrano elargita su richiesta. È un'ipotesi astratta, certo. I processi penali d'appello si "celebrano" per via cartolare, come stabilisce il famigerato decreto Ristori bis, ma non se l'avvocato chiede lo svolgimento della discussione in presenza o l'imputato manifesta la "volontà di comparire". Quindi la persona accusata e il suo difensore possono scongiurare l'assurdo di una vita decisa con un semplice scambio di mail.
O meglio, di atti depositati per via telematica, a voler essere precisi, che però sono pur sempre una forma di comunicazione elettronica. È così dal 9 novembre, giorno in cui è stato emanato il secondo decreto "Ristori", che è il 149 del 2020. È in ogni caso una sclerosi della civiltà giuridica. E il Covid non basterà mai a giustificarla. Perché, in astratto, nessuno può garantire che in un caso estremo, per carità remotissimo, di un processo per un reato grave, punito con l'ergastolo, in cui è dunque in gioco la vita dell'imputato, il difensore ometta per qualsivoglia motivo di presentare l'istanza con cui chiede che la discussione si svolga dal vivo. E che l'imputato stesso, magari già detenuto, non conosca la norma, non sappia di avere diritto a un giudizio in aula, se lo chiede. È un'ipotesi ai limiti del plausibile, certo. Ma in anche in linea teorica, è davvero pensabile che la vita di un essere umano, il rischio di doverla trascorrere tutta in prigione, debbano dipendere dalla richiesta di procedere con le modalità del processo vero? È davvero privo di significato il fatto che la norma sull'appello cartolare non abbia escluso i reati più gravi, quelli che possono essere puniti con il fine pena mai?
Eccezioni per i reati gravi solo contro l'imputato - Il quesito è legittimo se si considera che in molti casi i reati più gravi, punti con le pene più alte, sono causa di esclusione dai benefici, per esempio nell'ordinamento penitenziario. Così come la gravità di alcune fattispecie consente il ricorso a strumenti investigativi particolari, ad esempio quando si tratta di intercettazioni via trojan e della loro utilizzabilità anche in procedimenti diversi da quello per il quale erano state autorizzate. Ebbene, se la gravità dell'accusa o del reato è così rilevante, nella procedura, perché non deve esserlo anche nel senso di tutelare l'imputato in circostanze che possono costargli la vita? Rispetto a una persona processata per omicidio, che sa di poter essere anche condannata all'ergastolo, perché non è stato escluso in ogni caso il ricorso alla trattazione cartolare dell'appello? Com'è possibile che si sia lasciata la possibilità di celebrare un giudizio dinanzi a una corte d'assise d'appello con il mero deposito di atti scritti, senza che i giudici possano decidere se condannare o meno l'imputato quanto meno dopo averlo visto in carne e ossa?
I paradossi infiniti del "penale virtuale" - È un altro interrogativo posto dal processo virtuale. L'Anm ha chiesto mercoledì scorso a Bonafede di prorogare il ricorso alle udienze da remoto, e ai processi cartolari, almeno fino ad aprile. Dei paradossi determinati dalla remotizzazione del processo si è parlato su queste pagine martedì scorso a proposito del caso dell'avvocata Simona Giannetti, del Foro di Milano, che nel pieno di una serrata discussione col pm ha visto il proprio microfono virtuale silenziato dal giudice. Una censura materiale che in un'aula fisica non potrebbe mai verificarsi. E proprio l'avvocata Giannetti ci sottopone un altro caso che rientra perfettamente nel paradosso appena evocato a proposito di condanne all'ergastolo inflitte "per via cartolare".
"È necessario parlarne anche perché", ricorda l'avvocata, "la stessa camera di consiglio può tenersi con una banale videochiamata, se la discussione finale non si svolge in presenza. Lo stabilisce il combinato disposto fra le norme emanate col decreto Ristori bis e quelle del primo decreto Ristori, in base alle quali le camere di consiglio possono tenersi appunto con un collegamento da remoto. Una norma, quest'ultima, inapplicabile solo nei casi in cui la discussione finale si sia svolta in presenza.
Premesso che noi penalisti riteniamo intollerabile la trattazione cartolare", osserva Giannetti, "lo è allo stesso modo lo svolgimento in call conference della camera di consiglio". Il presidente dell'Unione Camere penali Gian Domenico Caiazza lo ha segnalato al guardasigilli Alfonso Bonafede in una lettera datata 30 novembre. "Spiegò, il nostro presidente, un possibile paradosso legato all'incrocio dei decreti Ristori", ricorda l'avvocata Giannetti.
In teoria un penalista potrebbe chiedere la discussione orale dell'appello anche in quei casi in cui le circostanze non sembrano imporlo, pur di evitare che il collegio decida con una videochat, col rischio dunque che solo il relatore possa davvero accedere alle carte, vista la lontananza dalla cancelleria. "Si immagini cosa voglia dire una camera di consiglio da remoto quando si è in corte d'assise d'appello", dice Giannetti, "quando cioè la maggioranza dei componenti del collegio è composta da non togati.
Immaginate cosa significhi in termini di riservatezza e di possibili condizionamenti. Mentre sei lì", fa notare la penalista milanese, "tu, giudice popolare, che nella vita ti occupi in genere di tutt'altro, e devi magari decidere in un processo per omicidio, che può costare l'ergastolo all'imputato, potresti ricevere messaggi sul telefonino da chiunque, senza che neppure il presidente del collegio possa rendersene conto. E soprattutto, potresti condannare una persona al carcere a vita senza guardarla mai. Vi pare possibile?".
Il diritto di difesa sospeso a un'istanza - Giannetti difende un uomo accusato di omicidio con l'aggravante dell'occultamento di cadavere davanti alla corte d'assise d'appello di Milano. Il suo assistito si professa innocente da sette anni, da quando è stato arrestato. Lei, la professionista del Foro di Milano, ha chiesto ovviamente la discussione in presenza. E ha così evitato che potesse svolgersi in forma "immateriale" anche la camera di consiglio.
"Ma è rispettoso della dignità umana", chiede, "che debba essere un uomo sempre professatosi innocente, condannato a 22 anni in primo grado e per il quale il pm insiste nel chiedere l'ergastolo, a dire, tramite il proprio difensore, "almeno giudicatemi dopo avermi guardato negli occhi?". È assurdo che lo si debba chiedere. E questa degli appelli in corte d'assise è un'altra questione da affrontare. Non possiamo banalizzare il processo penale e trasformarlo nella sbrigativa liquidazione di vite umane ritenute di scarto.
forogiurisprudenzacptp.blogspot.com, 15 gennaio 2021
La Cassazione conferma che l'Italia non ha prigionieri di guerra. Pare utile segnalare la pronuncia della Corte pen. Sez. V n. 36884/2020 per la sua portata interpretativa dell'art. 275 IV co. C.p.p., ma soprattutto per avere implicitamente ricordato che nelle carceri italiane non vi sono prigionieri di guerra, per quanto gravi possano essere i delitti agli stessi ascritti.
Procediamo con ordine: la Suprema Corte è investita del ricorso di un indagato avverso il provvedimento dei Giudici territoriali che avevano respinto la sua istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.
Sin dalle prime righe della sentenza di legittimità si evince la rilevanza degli interessi in gioco: infatti, per quanto le esigenze cautelari non erano state ritenute di eccezionale rilevanza, è pur vero che il detenuto, già gravato da precedenti penali, è allo stato indagato per il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso e per più episodi di traffico di sostanze stupefacenti. Inoltre egli avrebbe partecipato anche a dei summit per la spartizione dei proventi derivanti da estorsioni e gli sarebbe stato commissionato un omicidio, poi non portato a termine. Per quanto si tratti di mere accuse, esse non sono certamente di poco momento.
Tuttavia l'indagato è padre di un minore di cinque anni affetto da un grave disturbo dello spettro autistico con compromissione intellettiva e del linguaggio (il piccolo utilizza esclusivamente la parola mamma in maniera indifferenziata), associata a disregolazione emotiva e atteggiamento oppositivo, con disturbi del sonno, eteroaggressività e tendenza all'autolesionismo.
La necessità di coadiuvare la moglie nel problematico accudimento del minore è stata invocata quale motivo dell'invocata sostituzione della misura.
Orbene è evidente che la fondatezza dell'istanza dipende dall'esegesi dell'art. 275 c.p.p., comma 4, a mente del quale il padre di prole di età inferiore ad anni sei non può essere sottoposto alla custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole.
Ciò posto, dalla lettura della sentenza di legittimità si coglie che il Tribunale del riesame aveva rigettato la prefata istanza, considerando che:
1) la rilevanza del ruolo paterno nell'ambito delle ipotesi di cui all'art. 275 c.p.p., comma 4 risulta ancora circoscritta all'ambito di una mera supplenza, onde l'incompatibilità con il carcere sorge per il padre esclusivamente ove la madre sia in condizioni fisiche, psicologiche od esistenziali, tali da non poter prestare assistenza ai minori, condizioni che non ricorrevano nel caso di specie;
2) la madre comunque potrebbe ricorrere a figure private o strutture pubbliche di sostegno, per provvedere alle esigenze del figlio;
3) in ogni caso sarebbe incongruente una soluzione che affidasse alla discrezionalità del giudice penale l'apprezzamento, caso per caso, della particolare condizione del minore, derivando da essa l'incoerente condizione di un giudice chiamato ad applicare una misura nei confronti di un imputato sulla base di valutazioni relative non già a quest'ultimo, ma ad un soggetto terzo (il minore) estraneo al processo.
Tuttavia la Corte di cassazione sembra aver dato luogo ad un cambio di paradigma nell'interpretare il disposto di legge: il focus per cogliere la ricorrenza della richiamata "impossibilità" materna non è costituito dalle condizioni della genitrice, ma da quelle del minore.
Al riguardo la Corte regolatrice ha ritenuto che interpretare la nozione di assoluta impossibilità della madre di accudire la prole sulla scorta della sola idoneità fisica, psicologica od esistenziale della genitrice, senza avere riguardo alle concrete condizioni del minore, sia non aderente alla ratio della norma ed ai valori costituzionali che l'hanno ispirata.
In tale nuovo paradigma "l'assoluta impossibilità" di cui all'art. 275 si apprezza soprattutto in considerazione del rischio in concreto derivante per il minore dal "deficit" assistenziale, dovuto alla mancata, valida ed efficace presenza di entrambi i genitori. Al riguardo i Giudici hanno precisato che "se la ratio dei divieti di cui all'art. 275 c.p.p., comma 4 è da ravvisarsi nella necessità di salvaguardare l'integrità psicofisica di soggetti diversi dalla persona da assoggettare a custodia in carcere, nella consapevolezza dei gravi effetti che le mutazioni del rapporto affettivo possono provocare su soggetti in tenera età, occorre effettivamente porre al centro del perimetro valutativo del giudice, anche nell'analisi dell'"assoluta impossibilità" della madre ad occuparsi della prole, proprio l'integrità psico-fisica del minore da accudire, in relazione alla necessità di assistenza da parte dei genitori in un momento particolarmente significativo e qualificante per la formazione fisica e, soprattutto psichica, qual è quella fino ai sei anni di età".
Né la Corte ha mancato di rilevare che ciò che il Giudice della cautela deve valutare è proprio la "situazione concreta nella sua interezza su cui la custodia cautelare in carcere del padre di prole di età inferiore a sei anni va incidere". All'esito del suo scrutinio la Corte ha annullato il provvedimento, onerando i Giudici di merito, in sede di rinvio, di verificare, in concreto, la sussistenza per il minore di un "deficit" assistenziale, sotto il profilo della irreversibile compromissione del processo evolutivo-educativo per la mancata, valida ed efficace presenza di entrambi i genitori. La sentenza conferma che l'Italia non ha prigionieri di guerra e che vi sono dei Giudici a ricordarcelo.
di Alberto Cisterna*
Il Dubbio, 15 gennaio 2021
Il processo penale non consuma vendette né pubbliche né private. Meglio. Non dovrebbe consumarne e, soprattutto, non dovrebbe essere percepito come il luogo in cui chi ha subito un torto vede necessariamente affermate le proprie ragioni con le manette ai polsi del colpevole.
Per il ristoro delle vittime esistono i tribunali civili ove, in tutto il mondo, chi ha subito un danno qualunque trascina il responsabile per ottenere un equo risarcimento a prescindere da ogni condanna penale. Come non ricordare il caso di O.J. Simpson, assolto dall'accusa di aver ucciso la moglie e un amico di questa, eppure obbligato in sede civile a risarcire con otto milioni di dollari i parenti dell'uomo.
Era il 5 febbraio 1997 quando una giuria civile riconobbe ai parenti di Ronald Goldman, trucidato assieme a Nicole Brown Simpson il 12 giugno 1994, l'enorme somma di denaro. "Giustizia è finalmente fatta" ebbe a dichiarare come riportano le agenzie del tempo - "con la voce spezzata dal pianto il padre di Ronald Goldman". Un contegno impensabile nel nostro paese in cui è lecito immaginare piuttosto il risentimento e la rabbia dei parenti per l'assoluzione di un presunto colpevole che avrebbero avuto le prime pagine dei giornali, delle news e dei talk show.
Tenere distanti e distinte le vittime dei delitti dal processo penale è una scelta di civiltà che il nostro ordinamento non ha mai voluto operare e che troppi casi di cronaca ci consegnano come probabilmente necessaria. La parte civile partecipa al processo penale aspirando, non solo al giusto risarcimento dei danni subiti, ma anche alla condanna dell'imputato, meglio se esemplare. È una posizione che, da sempre, è stata considerata ambigua e fonte di incertezze. Esponenti di primo piano della scienza giuridica processuale sono stati accaniti oppositori della presenza della parte civile nei giudizi penali.
Carnelutti e Amodio, sopra tutti, a più riprese avevano messo in guardia dal pericolo che la presenza del danneggiato nel processo, come protagonista e parte, potesse alterare la rigorosa parità tra accusa e difesa che si deve realizzare innanzi a un giudice terzo e imparziale. Al punto da annotare che l'intervento della parte civile "provocherebbe uno sbilanciamento degli interessi in gioco a favore dell'accusa tale da potere compromettere la serenità del decidere, anche tenuto conto del fatto che il giudice potrebbe subire una pressione inconscia a rendere comunque giustizia alla vittima del reato costituita parte civile".
Naturalmente è una sintesi estrema e poco circostanziata che corre il rischio di riversare sul giudice il sospetto di un silente condizionamento "ambientale" a rimedio del quale il codice di procedura penale prevede, in effetti, qualche mezzo di tutela, sebbene largamente insufficiente: si pensi alla cd. remissione per legittima suspicione che può determinare la scelta di un tribunale diverso da quello previsto per legge a decidere del caso.
Se non fosse che, in una società multimediale e ipercomunicativa, non esiste alcun ambiente circoscritto e al riparo da influenze esterne; non esiste un mondo davvero distante da una scena del delitto moltiplicata all'infinito negli schermi delle televisioni. L'attenzione mediatica su un caso lo rende di per sé esposto al rischio di condizionamenti e pressioni con cui la macchina giudiziaria è chiamata a fare i conti. Due le questioni salienti. È evidente che il peso assegnato alle conclusioni del pubblico ministero - lo ha ben ricordato il professor Spangher su queste pagine - orienta pesantemente le aspettative di giustizia delle vittime dei reati. Il doloroso e inenarrabile calvario dei parenti trova un punto di approdo, un appiglio, forse anche una parziale mitigazione nelle convinzioni dell'accusa pubblica che addita un colpevole e lo esibisce, troppe volte, con voluttuosa prepotenza mediatica. Uno modo d'agire rispetto al quale, poi, non può certo criticarsi l'atteggiamento di chi, nella sofferenza, si muova in sintonia con quelle convinzioni e partecipi al giudizio nella assoluta certezza di avere alla sbarra il colpevole. Il pre- giudizio che il pubblico ministero esprime sulla colpevolezza del proprio imputato è certamente un fattore ineliminabile del processo penale che si muove proprio per la verifica di una tale ipotesi. Quel che agita polemiche e innesca devianze e distonie è l'accompagnare la doverosa iniziativa processuale con un circuito mediatico che, per un verso, gratifica la bravura degli inquirenti giunti alla scoperta del "colpevole" e, per altro, addita alle vittime come concluso il percorso di ricerca della verità. Proprio quando quel percorso deve ancora iniziare innanzi al giudice. Nessuno lo ammetterà mai, ma certo aprire le gabbie per colui che per mesi o per anni è stato indicato pubblicamente come il certo colpevole di un reato non deve essere semplice, né scontato.
Soprattutto se si corre il rischio di manifestazioni e urla di protesta dentro e fuori delle aule. La questione è complessa, ma a occhio e croce si può escludere che qualche giudice inserisca nel proprio percorso curriculare una clamorosa assoluzione. In genere fanno titolo le condanne, non le assoluzioni, per la carriera delle toghe. Il secondo punto è che, in una società pur fortemente secolarizzata, materialista e anche semi- scolarizzata, ha acquistato spazio la convinzione - invero tutta ideologica - che il processo penale, come la democrazia, sia "un gioco sempre truccato, dominato da una volontà occulta che impone di ascoltare sempre la voce di alcuni e mai degli altri" e, con essa, è cresciuta la "sensazione rabbiosa di essere condannati per principio ad essere sempre dalla parte del torto" (come scrive Ernesto Galli della Loggia sul Corriere del 13 gennaio).
E soprattutto quando una verità acquisita come immutabile e incontrovertibile trova l'ostacolo di una sentenza che la nega e la contraddice. Non si tratta, si badi bene, solo dei processi che vedono tante vittime innocenti, ma anche di quelli che - pompati mediaticamente - si infrangono infine sugli scranni di corti imparziali e libere. La folla di coreuti che sorregge le verità provvisorie di tanti indagini o, addirittura, di tante semplici suggestioni investigative e le alimenta irresponsabilmente additandole come i fatti oggettivi che inesplicati poteri oscuri intenderebbero negare o sovvertire non è altro che una componente di quel più vasto mondo di complottisti, terrapiattisti, ufologi e negazionisti che affollano social network e mezzi di telecomunicazione parlando di verità nascoste, occultate e negate.
Quando questa "sensazione rabbiosa" di impotenza investe il processo penale e si impadronisce di vittime innocenti la tentazione di dover dare una risposta a qualunque costo bussa alla porta del giudice e ignorarla non è solo un atteggiamento morale della singola toga, ma il risultato di oggettivi accorgimenti processuali che diano al dolore nelle aule di giustizia la giusta enfasi per decidere semmai dell'entità di una pena non una condanna.
*Magistrato del Tribunale di Roma
dire.it, 15 gennaio 2021
Intervento della Polizia Penitenziaria per riportare la calma. Protesta nel carcere romano di Rebibbia. I detenuti hanno chiesto maggiore sicurezza contro la diffusione del Covid all'interno del penitenziario. La polizia penitenziaria riferisce di una protesta "per niente pacifica" che si è svolta nel reparto G12 dell'istituto: "Prendendo a pretesto problematiche relative alla situazione pandemica dell'istituto penitenziario, i detenuti hanno inscenato una protesta che via via ha preso i connotati di una protesta violenta, con azioni tese a impedire l'apertura dei cancelli con stracci bagnati, allagando il corridoio, assembrandosi davanti al cancello d'ingresso della sezione in chiaro atteggiamento minaccioso e intimidatorio.
Le azioni violente dei detenuti sono state sedate grazie al pronto intervento degli agenti di Polizia Penitenziaria, intervenuti in assetto operativo, che con grande determinazione hanno ripristinato l'ordine e la sicurezza interni, senza provocare feriti. È stato sufficiente dimostrare la fermezza con cui il personale sarebbe intervenuto per far desistere i facinorosi da ulteriori atti di resistenza ingiustificati e riportare la serenità nel reparto detentivo".
La Polizia penitenziaria, quindi, "non può che ribadire il valore e la necessità di equipaggiare adeguatamente gli agenti, al fine di prevenire ed eventualmente contenere azioni del genere che si manifestano di frequente nelle carceri italiane, ma soprattutto la necessità di avere un adeguato numero di agenti che possono essere impiegati nelle attività quotidiane di vigilanza e nelle operazioni di repressione nei casi in cui esse si verificano. Per questo ci si aspetta che il ministero della Giustizia e il Dap si facciano portavoce dell'esigenza, più volte rappresentata dall'Uspp, di coprire le carenze d'organico degli istituti in generale e di Rebibbia, in questa circostanza".
di Fabio Falbo e Giuseppe Perrone*
Il Riformista, 15 gennaio 2021
Anche a Rebibbia si lotta contro il Covid. È scoppiato un focolaio nel reparto G12 di alta sicurezza. Direzione e personale sono molto attenti, ma l'ansia ci logora. Governo e parlamento: non pervenuti. Il primo dell'anno ci siamo svegliati con un focolaio da Covid 19 nel reparto G12 di alta sicurezza. Nel momento in cui scriviamo la situazione è di 36 persone contagiate su 117 presenti nel reparto che è suddiviso in tre sezioni. In una sola sezione, i contagiati sono 29 su 40, mentre altri 7 sono nelle altre due sezioni. Dei 36 contagiati, 31 sono stati isolati nel reparto G9 destinato al Covid, gli altri 5 sono stati ricoverati in ospedale e non sappiamo le loro effettive condizioni di salute.
Le misure adottate nei confronti di chi non è stato contagiato sono stringenti. Tutte le attività sono state chiuse. Non entrano volontari, professori universitari o tutor, anche le funzioni religiose sono sospese. Praticamente siamo tutti in isolamento, chiusi in cella 24 ore su 24, usciamo solo per telefonare ai nostri cari e per la doccia. La spazzatura prodotta nelle celle viene ritirata in appositi contenitori monouso per rifiuti sanitari speciali, mentre i cartoni e le plastiche di imballaggio della spesa acquistata e distribuita vengono prima sanificati sui carrelli e poi portati fuori dal reparto.
Siamo ansiosi, stressati, preoccupati e in apprensione non solo per le sorti dei nostri compagni contagiati. L'ansia aumenta a ogni tampone perché si teme che altri di noi possano risultare positivi. In questa situazione di emergenza, la Direttrice Rosella Santoro ha subito attivato un dialogo con noi. Le abbiamo dato i nomi delle persone che a causa delle patologie conclamate, dell'età e, soprattutto, del focolaio in corso avrebbero bisogno di una sospensione della pena. Consapevole delle nostre preoccupazioni e di quelle delle nostre famiglie, la direzione ha aumentato le telefonate e le ha autorizzate anche nei giorni festivi, nei quali non venivano effettuate. Anche gli agenti di custodia hanno mostrato professionalità e attenzione alla situazione nella quale siamo tutti coinvolti. Un plauso va dato agli infermieri.
Abbiamo inviato una missiva al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte chiedendogli di intraprendere una politica che riconsideri le cose da fare, anche per il carcere. Lo abbiamo ringraziato per aver ricevuto Rita Bernardini, dal 7 gennaio di nuovo in sciopero della fame, e per la visita fatta a Regina Coeli. Tuttavia, la sua affermazione "per le carceri è tutto sotto controllo" per noi ha avuto il sapore dell'abbandono politico.
Prima del focolaio a Rebibbia, abbiamo inviato un reclamo - ai sensi dell'art. 35 dell'Ordinamento penitenziario - al Presidente della Repubblica, dal quale emerge chiaro un quadro delle preoccupazioni e degli interventi mancati nelle carceri della Repubblica da qualche decennio a questa parte. Avevamo fatto riferimento a un peggioramento della situazione che nella nostra struttura penitenziaria si è puntualmente verificato. All'evidente abbandono politico delle carceri dobbiamo registrare anche l'abbandono della Costituzione. Infatti, a oggi, nessun provvedimento serio di decongestionamento è stato preso da Governo e Parlamento. Ancora ad oggi non si è capita l'importanza dei laboratori "Spes contra spem" nelle carceri. Finalizzati al dialogo, alla nonviolenza e quindi alla consapevolezza di dover la persona assumere un comportamento responsabile, hanno contribuito a stemperare le tensioni alimentate dalla pandemia.
Noi che abbiamo fatto l'esperienza dei Laboratori di Nessuno tocchi Caino e la formazione giuridica e umanistica alle spalle, abbiamo aiutato diverse persone a preparare e inviare istanze di differimento pena, arresti o detenzione domiciliari. Siamo rimasti sbigottiti leggendo le motivazioni di rigetto delle istanze della prima ondata da Covid 19 che riguardavano persone allora non contagiate ma che ora lo sono. Mancano i riferimenti medico-scientifici e si paragona il carcere a qualunque altro luogo della società. Di chi è adesso la responsabilità se una delle persone a cui era stata rigettata l'istanza dovesse morire? Siamo resilienti in questa caverna di Rebibbia dove stiamo lottando contro questa pandemia e sperando che tutto presta finisca. Però, resta incomprensibile il silenzio del servizio pubblico sul focolaio scoppiato a Rebibbia. Evidentemente, la vita delle persone detenute in questa valle di lacrime vale meno di quelle libere.
*Detenuti nel carcere di Rebibbia
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