di Anna Lisa Antonucci
L'Osservatore Romano, 23 aprile 2021
La figura del Garante nazionale delle persone private della libertà, di breve istituzione in Italia, nasce dall'esigenza di "vedere" all'interno di una realtà chiusa com'è quella del carcere. "Un mondo troppo spesso chiuso in sé stesso, visibile solo al suo interno e opaco all'esterno, perché questa è ancora la logica che ne governa regole, ritmi e quotidianità, anche nelle situazioni migliori".
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 23 aprile 2021
Il 30 aprile scadranno le misure "deflattive" per il carcere ai tempi del Covid. Parliamo di quei provvedimenti previsti dal decreto legge numero 7 del 2021 che finora non sono risultati sufficienti. Il sovraffollamento ancora persiste e con tutte le criticità che ne conseguono. Non a caso il deputato di Italia Viva Roberto Giachetti ha depositato un ordine del giorno sulla liberazione anticipata speciale. Ricordiamo che è in discussione alla Camera il disegno di legge di conversione del decreto 13 marzo 2021, n. 30. Ed è lì che sono contemplate anche le misure per quanto riguarda il carcere.
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 23 aprile 2021
Lo ha detto in Antimafia il segretario Uilpa De Fazio e la Consulta nel 1997 ha ribadito che i ricorsi al 41bis devono essere "concretamente giustificati".
Si ricorre troppo spesso al 41bis, con il rischio di rinchiudere anche persone che dovrebbero stare in alta sicurezza. Il rischio? "Paradossalmente, inflazionando l'assegnazione ai predetti circuiti si finisca per immettervi soggetti estranei alla criminalità organizzata e che, da un lato, potrebbero essere da quest'ultima "arruolati", dall'altro, sviliscano lo scopo di ridurre i contatti e le possibilità di comunicazione dei boss". A dirlo innanzi alla commissione nazionale Antimafia è Gennarino De Fazio, Segretario Generale della Uil-pa Polizia Penitenziaria. Ciò che ha osservato in commissione il segretario della Uil-pa è di particolare rilievo.
di Ermes Antonucci
Il Foglio, 23 aprile 2021
Tempi certi e controlli forti per evitare indagini eterne. Svolta garantista nel Recovery. Riduzione dei tempi dei processi penali (in particolare con la definizione di tempi certi per le indagini preliminari), riduzione del numero dei procedimenti, miglioramento dell'organizzazione dell'attività degli uffici giudiziari (con una maggiore responsabilizzazione dei dirigenti), riforma del sistema elettorale e del funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.
Sono i quattro punti principali della riforma della giustizia contenuta nel Piano nazionale di ripresa e resilienza elaborato dal governo (Pnrr), che il Foglio è in grado di anticipare. Il Pnrr sarà varato nelle prossime ore dal Consiglio dei ministri, per poi essere presentato in parlamento la prossima settimana ed essere inviato a Bruxelles entro il 30 aprile.
La riforma, predisposta dalla Guardasigilli Marta Cartabia, si pone come primo obiettivo quello di ridurre i tempi (spesso biblici) della giustizia penale italiana, da tempo al centro di preoccupazioni delle istituzioni europee e "condannata" da statistiche che evidenziano una durata dei processi nel nostro Paese di molto superiore alla media europea. "Una eccessiva durata del processo reca pregiudizio sia alle garanzie delle persone coinvolte - indagato, imputato e vittima/persona offesa - sia all'interesse dell'ordinamento all'accertamento e alla persecuzione dei reati": è questa la considerazione di partenza della riforma, che mira a "rendere più efficiente il processo penale e ad accelerarne i tempi di definizione".
Accanto a interventi in settori ormai "classici" (come la semplificazione e la razionalizzazione del sistema degli atti processuali e delle notificazioni, in particolare con "l'adozione e diffusione di uno strumento telematico", e l'ampliamento della possibilità di ricorrere ai riti alternativi), spicca la previsione di misure volte a garantire tempi certi alla fase delle indagini preliminari, quella in cui notoriamente si consuma maggiormente il fallimento della giustizia italiana (circa il 60 per cento dei procedimenti finisce in prescrizione prima del dibattimento).
A tal proposito, il piano prevede la rimodulazione dei termini di durata e della scansione termini, il controllo giurisdizionale sulla data di iscrizione della notizia di reato e l'adozione di misure per promuovere organizzazione, trasparenza e responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nell'attività di indagine. Insomma, tempi certi e controlli rigorosi per evitare che le indagini durino in eterno.
Nel testo vengono poi definiti interventi tesi a ridurre il numero dei procedimenti, in particolare intervenendo sulla procedibilità dei reati, sulla possibilità di estinguere alcune tipologie di reato mediante condotte riparatorie a tutela delle vittime, e sull'ampliamento dell'applicazione dell'istituto della particolare tenuità del fatto. In questo ambito, specifica la riforma, vengono prese in considerazione eventuali iniziative concernenti la prescrizione del reato, inserite in una cornice razionalizzata e resa più efficiente, dove la prescrizione non rappresenti più l'unico rimedio di cui si munisce l'ordinamento nel caso in cui i tempi del processo si protraggano irragionevolmente.
Un inciso che sembra finalizzato soprattutto a rassicurare la compagine grillina, sensibile al tema della prescrizione e contraria a qualsiasi ipotesi di revisione della legge Bonafede (con processi rapidi non ci sarà bisogno di toccare la legge, sembra essere la logica di fondo della riforma). Il piano mira anche a migliorare l'organizzazione dell'attività degli uffici giudiziari. Due sono le principali novità.
Da un lato, l'estensione, anche al settore penale, dei programmi di gestione volti a ridurre la durata dei procedimenti e definire gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, e che impongono il rispetto dei criteri di priorità, stabiliti secondo specifiche linee guida definite dal Consiglio superiore della magistratura (punto quest'ultimo di grande rilevanza, che punta a superare la situazione attuale in cui, nella sostanza, ogni procura individua in modo diverso i propri criteri di priorità nell'azione penale). Dall'altro lato, si prevede una maggiore responsabilizzazione del dirigente dell'ufficio giudiziario, al quale spetterà il compito di monitorare costantemente l'andamento delle pendenze e di intervenire per garantire l'efficienza dell'ufficio.
A tal fine si prevede anche una riforma del procedimento di selezione e di conferma dei dirigenti degli uffici e delle sezioni, per consentire che questi siano effettivamente diretti da magistrati dotati delle migliori capacità e delle professionalità necessarie.
Prevista, infine, anche una riforma del meccanismo di elezione dei componenti del Csm e una rimodulazione dell'organizzazione interna dell'organo. Su questo, la riforma si limita per il momento a stabilire l'obiettivo generale dell'intervento: "Garantire un autogoverno improntato ai soli valori costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità della giurisdizione". Il ricordo dello scandalo delle cosiddette nomine pilotate al Csm è ancora vivo.
di Giulia Merlo e Filippo Teoldi
Il Domani, 23 aprile 2021
In quindici anni il numero di procedimenti prescritti è calato progressivamente. Il nodo rimane quello delle corti d'appello. In maggioranza è scontro per riscrivere la legge Bonafede.
La riforma penale è la prima vera sfida in materia di giustizia per il governo Draghi. Il disegno di legge al momento è fermo in commissione Giustizia alla Camera, il testo è quello elaborato dal precedente esecutivo e, oltre agli emendamenti dei membri della commissione, verranno proposte modifiche dalla commissione ministeriale di esperti individuati dalla ministra Marta Cartabia.
Il termine per la presentazione degli emendamenti è nuovamente slittato a martedì prossimo, perché i gruppi sono ancora al lavoro per la stesura degli emendamenti. Segno che il numero sarà consistente. All'interno del disegno di legge, il nodo politico più controverso rimane quello sulla prescrizione, ovvero la norma che prevede l'estinzione del reato a fronte dello scorrere del tempo senza che si sia giunti a sentenza definitiva. L'istituto è stato modificato dalla riforma Bonafede, approvata durante il governo Conte I ed entrata in vigore a gennaio 2020, che ha previsto lo stop alla prescrizione dopo il primo grado di giudizio, sia per gli assolti che per i condannati. È certo però che questa previsione verrà modificata nel ddl. Come, è ancora tutto da capire. La previsione nel testo base è quella prodotta dall'accordo tra Partito democratico, Leu e Movimento 5 stelle e separa le strade di condannati e assolti, disponendo che la prescrizione riprenda il suo corso nel caso di assoluzione dell'imputato.
Pd e Leu puntano ad aggiungere anche un meccanismo di prescrizione processuale, con autonomi emendamenti. L'intenzione è quella di proporre una modifica che non sconfessi interamente il progetto di Bonafede ma che ne corregga alcuni effetti, offrendo garanzie maggiori agli assolti. Obiettivo: "smitizzare" la prescrizione riducendo la durata media dei processi.
La prescrizione per fasi processuali riguarderebbe l'appello, con l'ipotesi di sconti di pena in caso di processo con durata superiore ai due anni previsti. Sul fronte opposto, invece, il centrodestra, Azione e Italia viva puntano a cancellare del tutto la riforma Bonafede. Tutti, però, guardano a via Arenula: quando si è insediata, la ministra Cartabia ha chiesto la fiducia dei partiti caricandosi della responsabilità di trovare una sintesi per modificare la norma. E il metodo scelto è quello di diluire la politicità del tema, intervenendo prima di tutto sulla durata dei processi, con l'obiettivo di evitare che il tema della prescrizione - considerato patologia processuale - si ponga.
I dati - I dati forniti dal ministero della Giustizia, tuttavia, aiutano a mettere a fuoco come la prescrizione ha inciso fino a oggi nei procedimenti penali. Ma soprattutto se l'istituto è davvero un punto chiave nell'ordinamento oppure se il tema è diventato un punto di scontro più politico che concreto.
Il punto di partenza è che il numero delle prescrizioni in Italia è sistematicamente calato nel corso degli anni, con un più che dimezzamento nel corso degli ultimi quindici anni. Centrale è poi individuare la fase in cui i reati si prescrivono: l'andamento nel corso degli ultimi dieci anni evidenzia come siano progressivamente aumentate le prescrizioni nel grado di appello e si siano invece progressivamente quelle nella fase delle indagini preliminari. Tuttavia, la maggior parte delle prescrizioni avvengono comunque tra la fase delle indagini preliminari e il primo grado. Dunque - prendendo in considerazione i dati del 2020 - l'incidenza della legge Bonafede per come è oggi (che sospende la prescrizione dopo la sentenza di primo grado) riguarderebbe circa un quarto delle prescrizioni che si verificano in totale. La prescrizione è una patologia processuale. La ragione per cui si verifica è che lo stato, titolare dell'azione penale, non è riuscito a esercitarla nei tempi previsti e dunque, in virtù del principio della ragionevole durata del processo, la sua pretesa punitiva deve venire meno a causa di un eccessivo trascorrere del tempo. Tra le cause della prescrizione c'è la carenza di organico negli uffici giudiziari, soprattutto nel grado di appello dove il giudizio è sempre collegiale: per un reato che in primo grado è stato giudicato da un giudice solo, in appello ne vanno individuati tre. Per questo è significativo individuare e interpretare, a livello territoriale, dove avviene il maggior numero di prescrizioni in appello.
Prendendo in considerazione i dati dei 26 distretti, la mappa dell'Italia si presenta a macchia di leopardo e mostra come il numero delle prescrizioni non abbia correlazione né con la dimensione delle corti, né con la collocazione geografica.
Inefficienze - Nel 2020, la media nazionale di incidenza delle prescrizioni in grado d'appello sul totale dei procedimenti definitivi è stata del 26 per cento. I distretti con le maggiori difficoltà sono Roma (49 per cento), Reggio Calabria (48) e Venezia (45). Proprio questo dato è significativo perché si tratta di tre corti diversissime: Roma è la più grande d'Italia con oltre 10mila procedimenti definiti l'anno; Reggio Calabria invece, con poco più di 1100 procedimenti, è omologabile a Caltanissetta che ha invece solo il 3 per cento di prescrizioni; infine Venezia, che conta circa 4.000 procedimenti. Sopra la media nazionale ci sono poi Napoli (39 per cento, su 9 mila procedimenti), Catania e Bologna (33, rispettivamente su 3mila e 6500) e Catanzaro (29 per cento su 2900).
Efficienti, invece, sono le corti d'appello medio-grandi come Milano e Palermo (6 per cento di prescrizioni su, rispettivamente, 5.700 e 5.000 procedimenti) e buoni risultati si hanno in tutte le procure siciliane, dove spicca il dato negativo di Catania, mentre le altre tre oscillano tra il 3 e il 6 per cento di prescrizione. La prescrizione come patologia di sistema dunque è un fenomeno "localizzabile", la cui soluzione - che si traduce in una riduzione dei tempi del contenzioso - potrebbe partire proprio da un'analisi del funzionamento delle singole corti e soprattutto dalle scoperture di organico.
di Monica Musso
Il Dubbio, 23 aprile 2021
Oggi in Consiglio dei ministri le linee guida del piano. Tra le sei missioni anche una riforma della Pubblica Amministrazione. Eccessiva durata dei processi e forte peso degli arretrati giudiziari: sono questi i due nodi critici inseriti nel Recovery Plan per quanto riguarda la Giustizia, la cui riforma, si legge nelle linee guida che verranno analizzate oggi a Palazzo Chigi, opera principalmente attraverso due leve: digitalizzazione e riorganizzazione e revisione del quadro normativo e procedurale. Per quanto riguarda la prima linea d'azione, il governo punta ad assunzioni mirate e temporanee per eliminare il carico di arretrati e casi pendenti, nonché per la completa digitalizzazione degli archivi, nonché al rafforzamento dell'Ufficio del processo. Nel secondo caso l'obiettivo è un aumento del ricorso a procedure di mediazione, con la valorizzazione delle procedure alternative di risoluzione delle dispute e interventi di semplificazione sui diversi gradi del processo.
Le sei missioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza prevedono anche una riforma della Pubblica amministrazione. Nel documento vengono citate altre riforme giudicate 'abilitanti', come le semplificazioni per la concessione di permessi e autorizzazioni e interventi sul codice degli appalti. Sono 39 gli assi su cui sviluppare gli interventi, a loro volta suddivisi in 135 investimenti e sette riforme. Tra queste tre riguardano la pubblica amministrazione (trasformazione, accesso e competenze), poi c'è la riforma del sistema della proprietà industriale, quella della formazione obbligatoria per la scuola, le politiche attive del lavoro e la riforma della medicina territoriale.
Il monitoraggio è nelle mani del ministero dell'Economia. È prevista la "responsabilità diretta delle strutture operative coinvolte: ministeri ed enti locali e territoriali per la realizzazione degli investimenti e delle riforme entro i tempi concordati e la gestione regolare corretta ed efficace delle risorse", si legge nella bozza di presentazione del Piano. "Monitoraggio, rendicontazione e trasparenza - continua la bozza- incentrate al ministero dell'Economia che monitora e controlla il progresso dell'attuazione di riforme e investimenti e funge da punto di contatto unico per le comunicazioni con la Commissione Ue".
La digitalizzazione prevede una spesa di oltre 40 miliardi, su un totale di 221,5 miliardi: 191,5 inquadrati nel Recovery fund e 30 derivanti dal fondo complementare. Il Governo propone "un approccio integrato" tra Piano nazionale e fondo, con "medesimi obiettivi e condizioni" u. L'Unica differenza rilevante, continua la bozza, è che non è previsto "nessun obbligo di rendicontazione a Bruxelles e possibilità di scadenze più lunghe rispetto al 2026 in alcuni casi". Sei le missioni: a digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, vanno 42,5 miliardi; a rivoluzione verde e transizione ecologica vanno 57 miliardi; 25,3 miliardi vanno a infrastrutture per la mobilità sostenibile con 25,3 mld; 31, 9 miliardi a istruzione e ricerca; 19,1 miliardi a inclusione e coesione e poi salute con 15,6 mld.
Alla riunione della cabina di regia di ieri mattina, il Pd ha chiesto "attenzione alle clausole per l'occupazione delle donne e dei giovani, al Mezzogiorno, al contrasto del lavoro nero, il potenziamento del progetto per l'autosufficienza, la garanzia sulla sicurezza per il cloud dei dati pubblici, la richiesta di chiarimento sulla strategia per la rete unica". Da Forza Italia, invece, la richiesta di puntare sulla Riforma della Pa, sul Sud, infrastrutture e grandi opere. L'attenzione, all'interno di FI, è massima inoltre sui temi del welfare per le famiglie; la montagna e le aree interne, l'occupazione giovanile e il lavoro delle donne. Infine, viene rimarcata la necessità di coinvolgere le Regioni e gli enti locali nell'attuazione del Recovery. Alla sanità arriveranno in totale 19,72 miliardi di euro: 15,6 dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, 1,71 dal React Eu per la politica di coesione e 2,39 dal Fondo complementare. Lunedì e martedì il premier Mario Draghi illustrerà il piano alle Camere, che si esprimeranno con un voto dopo la sua informativa. Solo dopo, tra il 28 e il 29 aprile, dovrebbe esserci il secondo Consiglio dei ministri, per l'esame e il voto finale del Pnrr, prima dell'invio alla Commissione europea, in programma per il 30 aprile.
Le misure valgono 3 punti di Pil. Previsti investimenti in infrastrutture green, economia circolare e mobilità sostenibile ma anche banda larga oltreché sulla sanità e il rifinanziamento del Superbonus. Per Paolo Gentiloni, commissario europeo per la fiscalità e l'unione doganale, gli audit e la lotta antifrode dal 2019, "è l'inizio di una nuova fase per ricostruire meglio la nostra economia".
di Alessandro Parrotta*
Il Dubbio, 23 aprile 2021
Presunzione d'innocenza, l'idea di Costa. Come intervenire quando a violare la presunzione d'innocenza, nelle dichiarazioni alla stampa, è lo stesso pm titolare dell'indagine? Si tratta della principale sfida posta dalla direttiva Ue sulla presunzione d'innocenza, che l'Italia ha finalmente recepito. Il deputato di Azione Enrico Costa propone la "remissione" del fascicolo ad altro ufficio. Ma la naturale solidarietà fra magistrati rischia di vanificare il rimedio.
Circa un mese fa, su queste stesse pagine, il collega avvocato, deputato di Azione ed ex viceministro della Giustizia Enrico Costa sollevava il problema del mancato rispetto della presunzione d'innocenza all'interno degli assetti giudiziari. Secondo l'onorevole Costa, il principio della presunzione d'innocenza verrebbe costantemente e sistematicamente compresso nonché, per certi versi, violato ogni qual volta venga strumentalizzata, quale oggetto di mediatizzazione, l'azione penale, anche tramite l'anticipazione di atti d'indagine o lo svolgimento di simulazione di processi in tv, esponendo inevitabilmente alla pubblica gogna persone innocenti, rectius, indiscutibilmente innocenti fino alla conclusione dei tre gradi di giudizio o della cosiddetta sentenza passata in giudicato.. O, almeno, così dovrebbe essere ai sensi dei codici sostanziale e di rito.
Nota è nel nostro Paese la tendenza a rendere i processi dei veri e propri spettacoli, lanciati in pasto alle opinioni della massa, a consulenti e periti che operano plastiche ricostruzioni e fingono conclusioni, calpestando ogni forma di diritto alla presunzione di innocenza. Ma simili violazioni avvengono in primis, e in maniera più distruttiva per la vita dell'indagato, quando il pubblico ministero tende a mediatizzare il procedimento di sua competenza, allorquando le parole spese dal medesimo dinanzi i microfoni attengono a tempi verbali propri dell'indicativo, più che del congiuntivo o condizionale. "Sono colpevoli di..." in luogo di "pare che siano colpevoli di...". È vero che chi parla è un magistrato, ma non è il giudicante, viceversa una parte processuale che siede al lato opposto dell'avvocato, la difesa privata.
Il rimedio ipotizzato da Costa: la remissione del procedimento - Costa evidenzia un problema, insomma, di cui non si può non condividere l'assunto. In particolare, nella summenzionata intervista, il deputato di Azione propone di introdurre un istituto, che egli stesso definisce "remissione", con il quale il procedimento passa dal magistrato inquirente macchiatosi di eccessiva eco mediatica a un nuovo ufficio. L'istituto così definito è figlio di un legittimo spirito garantista che, come si evidenziava sopra, viene spesso calpestato. A questo punto però è necessario chiedersi come una cosiddetta "remissione" del magistrato inquirente possa funzionare e se, in concreto, siffatto istituto possa rivelarsi utile per l'indagato. A tal fine procederemo per step secondo quelli che sono i maggiori interrogativi che una simile riforma comporta. La remissione interverrebbe solo nel caso di mediatizzazione del processo o ogniqualvolta ci sia un "calpestamento" della presunzione di innocenza?
Probabilmente, sarebbe auspicabile una restrizione dell'ambito di applicazione alla sola mediatizzazione del procedimento o a poche altre evidenti e tassative ipotesi. La ratio è lapalissiana: ampliare eccessivamente l'ambito oggettivo di applicazione della remissione rischia di compromettere il carico per le autorità giudiziarie, le quali, già sufficientemente stressate, si ritroverebbero molto probabilmente invase di richieste di remissione del magistrato inquirente.
Per ovviare a ciò pare necessario che i confini dell'istituto ivi ipotizzato siano definiti con precisione chirurgica, non solo per quanto detto poc'anzi, ma anche e soprattutto perché non bisogna dimenticare come il pm sia un magistrato con il compito di rinvenire elementi tanto a carico quanto a discarico del prevenuto (come la Costituzione insegna) e, ancor prima, la verità. Pertanto, così come un avvocato può essere convinto dell'innocenza del proprio assistito, parimenti il procuratore può essere altrettanto convinto della colpevolezza dello stesso, a volte innamorandosi del castello accusatorio al punto da poter manifestare in taluni ambiti simile convinzione, che, inevitabilmente, collide con la presunzione di innocenza.
Pertanto, è auspicabile che solo laddove la violazione del diritto alla presunzione di innocenza sia manifestamente palese e manifestamente lesiva per il soggetto indagato/imputato, intervenga l'istituto della remissione, e non già quando il pm eserciti l'azione penale senza aver realmente valutato tutte le circostanze.
Come potrebbe essere proposta ed esaminata l'istanza - A questo punto è necessario domandarsi chi abbia la facoltà di azionare l'istituto della remissione. È pacifico affermare, senza eccessive elucubrazioni, che l'istituto possa essere fatto valere dal soggetto che vede lesa la propria presunzione di innocenza, ossia la persona indagata/ imputata, la quale, si ipotizza, potrebbe presentare una istanza dinanzi l'autorità procedente affinché questa si esprima nel merito dell'asserita lesione. In ordine a quest'ultimo aspetto, al fine di non rallentare eccessivamente i procedimenti, è necessario che la questione attorno alla remissione si risolva in breve tempo, anche allo scopo di evitare distorsioni. A tal fine è possibile ipotizzare che, successivamente alla presentazione di una memoria ad hoc ad opera della difesa, l'organo giudicante procedente, esaminata la questione, si esprima sull'accoglibilità o meno, per poi rimandare eventualmente a una successiva udienza per la trattazione nel merito, sentendo le parti entro un termine di giorni dalla presentazione della richiesta.
Il vero interrogativo: a chi va trasferito il fascicolo? - In terzo luogo è necessario definire a chi il fascicolo debba tradursi. In ordine a quest'ultimo aspetto, infatti, le insidie non sono poche. Ipotizziamo infatti che, successivamente a un vittorioso esperimento di remissione, il fascicolo sia trasferito ad altro procuratore facente parte della stessa Procura, o della stessa area di competenza. Premesso che il trasferimento del fascicolo nell'ambito dello stesso Tribunale, e quindi Procura, è inevitabile e necessario, a maggior ragione se vi è già un giudice "precostituito per legge", siffatto rimedio potrebbe finire per risultare del tutto sterile.
Si immagini la traduzione di un fascicolo dall'ufficio del procuratore Tizio a quello del procuratore Caio, suo vicino di stanza all'interno dello stesso Palazzo di Giustizia. È evidente che simile trasferimento, in simili casi, rischia di essere sostanzialmente inutile, soprattutto in quei Tribunali di piccole dimensioni in cui il numero di magistrati inquirenti si conta sulle dita di una mano, e laddove un cambio di paternità del fascicolo non garantisce in nessun modo un cambio di atteggiamento nei confronti della causa, visti gli inevitabili legami tra magistrati inquirenti. Pertanto, è nella sostanza utile un cambio formale di paternità del fascicolo? A parere di chi scrive la risposta deve trovare segno negativo, non garantendo simile traduzione del procedimento, oltre tutto, il rispetto di garanzie di innocenza che, in ogni caso, risulterebbero già violate e non più ripristinabili in forza della remissione.
È possibile trarre qualche spunto da un istituto già presente nel nostro ordinamento, che è la ricusazione del giudice. La ricusazione interviene in quelle situazioni in cui la presenza del soggetto giudicante è in una posizione tale che ne inficia irrimediabilmente la sua neutralità. In un istituto come quello ipotizzato, invece, la remissione interverrebbe solo una volta dimostrata la violazione del diritto alla presunzione di innocenza da parte del magistrato inquirente, rendendo del tutto vana una traduzione del fascicolo che interverrebbe solo ex post il fatto lesivo.
Insomma, posta in questi termini la remissione appare più come una "punizione" per il pm, che un vero rimedio di salvaguardia delle garanzie processuali e non può dirsi uno strumento veramente utile a cui far ricorso, dovendosi le soluzioni ricercare altrove, a maggior ragione se si considera che la contropartita si risolverebbe in un inevitabile appesantimento dei processi e non semplice modifica del codice di rito.
*Avvocato, Direttore Ispeg
di Simona Musco
Il Dubbio, 23 aprile 2021
Secondo il plenum, il sistema elettorale previsto dal ddl Bonafede sostituirebbe il peso delle correnti con quello dei notabilati locali. I notabili locali al posto delle correnti. È questo il rischio insito al sistema elettorale previsto dalla riforma Bonafede, secondo il Consiglio superiore della magistratura, in quanto, riducendo i collegi elettorali, agevolerebbe le candidature individuali, garantendo la molteplicità delle provenienze territoriali dei componenti. E ciò senza avere, come esito, "una adeguata rappresentanza", in seno al Csm, delle funzioni di legittimità e merito, giudicanti e requirenti, bensì rafforzando "il collegamento territoriale tra elettori e eletti".
Il rischio, dunque, sarebbe quello di sostituire al peso delle correnti quello dei notabilati locali. Un parere pesante, quello approvato ieri a maggioranza (18 voti favorevoli, 2 contrari e un astenuto) dal plenum del Csm, che si è espresso sulla riforma nel merito del sistema elettorale dell'organo di autogoverno. Nel documento approvato (di cui è stato relatore il togato Sebastiano Ardita), Palazzo dei Marescialli ha evidenziato che uno dei potenziali vantaggi della riforma sarebbe quello di avvicinare i candidati agli elettori, favorendo la rappresentanza di genere e, infine, promuovendo candidature "non formalmente collegate alle correnti della magistratura".
Ma sarebbero diverse le criticità - ha evidenziato Ardita - che renderebbero tale sistema non idoneo allo scopo, "nonché foriero di effetti distorsivi". Il consigliere togato ha evidenziato come il sistema maggioritario uninominale, pur assicurando la governabilità, censuri la rappresentatività e il pluralismo, escludendo le minoranze. "Il sistema attuale prevede una composizione del Consiglio, per la parte togata, suddivisa in componenti eletti con funzioni di legittimità e di merito, questi ultimi ulteriormente distinti tra giudicanti e requirenti", si legge nella relazione. Il tutto allo scopo di garantire la rappresentanza dei diversi saperi ed esigenze della magistratura. Il sistema delineato dal ddl, invece, "prevede che questa suddivisione in categorie sia limitata al minimo, essendo prevista esclusivamente l'elezione di due componenti di legittimità e 18 componenti di merito, senza altre distinzioni".
Previsione fortemente criticata dall'avvocatura, soprattutto tra i penalisti. "Con una certa probabilità - ha sottolineato Ardita nella sua relazione - saranno i magistrati requirenti ad essere sovra rappresentati, per la notorietà e l'esposizione mediatica che spesso si accompagna allo svolgimento di determinate indagini". Ma non solo: nel parere viene definito "inadeguato" il collegamento tra il territorio e la componente consiliare. Se, da un lato, lo stesso favorisce la conoscenza delle diverse realtà territoriali, "patrimonio utile per lo svolgimento delle funzioni consiliari", dall'altro è necessario ricordare che il Consiglio "gestisce l'organizzazione della giurisdizione nella sua dimensione nazionale e deve necessariamente rifuggire alle pressioni e alle istanze localistiche". Motivo per cui, rafforzando il collegamento territoriale tra elettori ed eletti "si corre il serio rischio di sostituire, o peggio, di aggiungere, al peso di gruppi associativi anche quello dei notabilati locali, fenomeno deteriore anche più del correntismo in quanto caratterizzato da opacità di relazioni e da assenza di orizzonte culturale".
Nel corso della discussione di ieri, il togato Nino Di Matteo, ha manifestato la propria contrarietà alla parte della norma relativa al ricollocamento in ruolo dei magistrati che hanno fatto parte del Csm. Per quattro anni, stando al ddl, gli ex consiglieri non potrebbero ambire a ruoli direttivi o semidirettivi. Per Di Matteo si tratterebbe di una sorta di punizione, una norma "manifesto", che porrebbe magistrati d'esperienza di fronte ad un bivio: scegliere gli occupare una poltrona al Csm o la carriera. Ciò, ha evidenziato Di Matteo - col quale era d'accordo il laico Alessio Lanzi - produrrebbe un chiaro effetto: "Al Csm ambirebbero sempre di più giovani rampanti che hanno avuto già accesso a incarichi direttivi o semidirettivi" o giovani che avrebbero tempo di ambire a posti apicali, infine magistrati a fine carriera, che quindi dopo aver fatto parte del Csm potrebbero ben rassegnarsi a non fare domande per incarichi direttivi o semidirettivi, perché avrebbero terminato il loro impegno in magistratura.
Una norma sbagliata, secondo Di Matteo, che disincentiverebbe le candidature e che sarebbe discriminatoria rispetto a quanto previsto per i magistrati eletti in politica, il cui "esilio" durerebbe solo due anni. Ma contro Di Matteo si è scagliato il togato Carmelo Celentano, che ha contestato i l'idea secondo cui i magistrati sarebbero titolari di un diritto a fare carriera. "Dobbiamo abituarci a pensare che non è necessariamente così - ha evidenziato -. Ho aderito a Unità per la Costituzione, moltissimi anni fa, perché nel documento fondativo del '79 c'era scritto che bisognerebbe combattere per modificare l'ordinamento giudiziario per prevedere che si possa ricoprire un ruolo apicale solo una volta nella vita. Oggi la degenerazione ci ha portati a questo ed io penso che immaginare una norma che ci aiuti a rompere in questo momento storico è accettabile, proprio per impedire che questa smania di carriera determini quei fenomeni di correntismo che ci troviamo tutti i giorni ad esaminare".
Secondo Lanzi, invece, si tratterebbe di un dato oggettivo: "Il Consiglio sarebbe, di fatto, vietato ad un over 60 che giustamente ritiene di voler usufruire nella sua vita anche di un incarico direttivo. Eliminare questa categoria significherebbe eliminare la possibilità di usufruire di magistrati capaci". Una scelta assurda, ha concluso. Ma l'emendamento non ha superato il vaglio della maggioranza.
di Giovanni M. Jacobazzi
Il Dubbio, 23 aprile 2021
Ok alla proposta della guardasigilli Marta Cartabia che aveva ventilato l'ipotesi di procedere con il rinnovo parziale dei componenti del Consiglio a metà consiliatura. "Il rinnovo parziale dei componenti del Consiglio superiore della magistratura potrebbe essere un buon compromesso", dichiara il professore Alessio Lanzi, laico in quota Forza Italia, a proposito dell'emendamento sul punto proposto ieri in Plenum durante la discussione del parere sul testo di riforma dell'organo di autogoverno delle toghe e che raccoglie la proposta formulata dalla ministra della Giustizia.
Marta Cartabia, nelle linee guida illustrate in Parlamento nei giorni scorsi, aveva ventilato l'ipotesi di procedere con il rinnovo parziale dei componenti del Consiglio a metà consiliatura, quindi ogni due anni. Diversi sarebbero i benefici del rinnovo parziale: maggiore continuità dell'istituzione, non dispersione delle competenze acquisite dai consiglieri in carica, fine delle logiche "spartitorie".
"Il Consiglio valuta positivamente questa proposta di riforma compatibile con l'attuale assetto costituzionale del Csm. Da essa tra l'altro discenderebbero effetti positivi sull'efficienza dell'istituzione sia per la mancata dispersione delle competenze acquisite dai consiglieri in carica sia per la mancata interruzione di operatività legata al rinnovo totale del consiglio", il testo dell'emendamento firmato dai consiglieri Emanuele Basile Alberto Benedetti, Stefano Cavanna, Michele Cerabona, Filippo Donati Alessio Lanzi e condiviso da Fulvio Gigliotti. L'emendamento è stato approvato con 13 voti a favore, 7 contrari e 5 astensioni.
L'emendamento è stato poi integrato da un'aggiunta in cui si chiarisce che il Consiglio "sottolinea la necessità di collegare il rinnovo parziale a una riforma del sistema elettorale tale da garantire il rispetto del pluralismo nella rappresentanza dei consiglieri togati". Il rischio, infatti, è che senza una modifica del sistema elettorale del Csm vengano premiati i candidati dei gruppi associativi più forti. Un rinnovo parziale dei componenti è già in essere alla Corte costituzionale. L'ultimo ostacolo riguarda l'interpretazione dei "quattro anni" di cui al penultimo comma dell'articolo 104 della Costituzione, se sia da riferirsi ai membri del Csm singolarmente considerati o all'organo nel suo complesso.
Con il rinnovo parziale Piercamillo Davigo sarebbe potuto rimanere al Consiglio? Decaduto lo scorso anno per sopraggiunti limiti di età, l'ex pm di Mani Pulite ha sempre sostenuto che la durata del mandato di consigliere del Csm fosse svincolata dal paletto anagrafico. Davigo si è ora rivolto al giudice ordinario dopo che il Consiglio di Stato, confermando la decisione del Tar del Lazio, aveva dichiarato la non competenza del giudice amministrativo sulla questione della decadenza.
Il Csm ha approvato questa settimana a maggioranza, con 5 astensioni, una delibera della Commissione verifica titoli che dà mandato all'Avvocatura dello Stato di costituirsi in giudizio. Non sussistono gli estremi "per reputare fondata la domanda volta ad ottenere l'accertamento del diritto alla conservazione della carica di consigliere elettivo del Csm, la condanna del Consiglio superiore della magistratura alla reintegrazione nell'incarico e la disapplicazione o l'annullamento del collocamento fuori ruolo del dottor Celentano (Carmelo, ndr)", subentrato a Davigo in rappresentanza dei giudici di legittimità. L'udienza al Tribunale di Roma è fissata il prossimo 12 maggio.
di Sabino Cassese
Corriere della Sera, 23 aprile 2021
Il Consiglio superiore della magistratura non riesce a intervenire ed è ormai diventato un "meccanismo para-parlamentare", la politica legifera continuamente sul tema moltiplica i reati e non riesce a introdurre sanzioni diverse dal carcere. "Se il pubblico vede i giudici come politici con la toga, la sua fiducia nelle corti e nella legalità può solo diminuire, riducendo il potere delle corti, incluso quello di agire come controllori degli altri poteri". "La legalità dipende dalla fiducia che le corti siano guidate da principi giuridici, non dalla politica".
Queste due frasi sono state pronunciate il 6 aprile scorso nell'Università di Harvard dal giudice della Corte suprema americana Stephen Breyer in una "Scalia Lecture" su "l'autorità della Corte e il pericolo della politica". Solo tre giorni dopo, il presidente Biden ha firmato un "Executive Order" con il quale ha istituito una commissione su quel "mostro sacro" che è la Corte suprema americana, suscitando reazioni positive e negative, specialmente da parte di coloro che temono che venga avviato quel "packing" della Corte suprema che aveva tentato, senza successo, negli anni 30 del secolo scorso, il grande presidente Franklin Delano Roosevelt.
Non è solo in Italia, quindi, che si discute dei rapporti tra politica e giustizia e non è solo in Italia che si conta su una commissione per studiarli. In Italia, nel luglio 2020 è stata presentata in Parlamento una proposta di legge istitutiva di una Commissione di inchiesta sull'uso politico della giustizia, sulla quale negli ultimi giorni si è riacceso il dibattito. È quindi utile fare qualche riflessione sia sulla legittimità, sia sull'opportunità di un'inchiesta parlamentare sulla giustizia.
L'articolo 82 della Costituzione prevede che ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse: non c'è dubbio che quella dei rapporti tra politica e giustizia sia tale. L'argomento che il Parlamento non possa indagare sulla giustizia, perché questa appartiene ad un altro potere, dimostra troppo. Se fosse corretto, i giudici, a loro volta, non potrebbero indagare né parlamentari, né amministratori pubblici, che sono parte, rispettivamente, del potere legislativo e di quello esecutivo. Aggiungo che il Parlamento, nell'esercizio del suo potere di inchiesta, non svolge una funzione legislativa, e che, se negli Stati Uniti, dove la separazione dei poteri è molto più forte che in Italia, il capo del potere esecutivo ha potuto nominare una commissione sul vertice del potere giudiziario, a maggior ragione ciò può essere fatto in Italia, dal Parlamento, sui rapporti tra politica e giustizia.
Infine, se il Consiglio superiore della magistratura non affronta il problema, è giusto che sia il Parlamento a interessarsene. Se è legittimo che il Parlamento avvii una inchiesta sui rapporti tra politica e giustizia, è anche opportuno farlo? La situazione della giustizia, oggi, in Italia è peculiare. Da un lato, si assiste a una dilatazione del ruolo dei giudici, dall'altro ad una crescente inefficacia della giustizia.
Molti osservatori concordano sul fatto che la magistratura sia diventata parte della "governance" nazionale; che vi sia una indebita invasione della magistratura nel campo della politica e dell'economia; che in qualche caso la magistratura cerchi persino di prendere il posto della politica, controllando anche i costumi, oltre ai reati, proponendosi finalità palingenetiche delle strutture sociali, stabilendo rapporti diretti con l'opinione pubblica e con i mezzi di comunicazione, con una presenza continua nello spazio pubblico.
Nella situazione ora descritta, un posto particolare hanno acquisito le procure, tanto che molti esperti parlano di una "Repubblica dei pm", divenuti un potere a parte, con mezzi propri, che si indirizzano direttamente all'opinione pubblica, rubando la scena mediatica, avvalendosi della "favola" dell'obbligatorietà dell'azione penale, utilizzando la cronaca giudiziaria come mezzo di lotta politica e trasformando l'Italia in una "Repubblica giudiziaria".
Dall'altra parte, mentre la magistratura continua la politica malthusiana di reclutamento e sta dando uno spettacolo penoso per frantumazione correntizia, protagonismo e autoreferenzialità, il processo è in crisi per la sua lentezza. La Commissione sull'efficacia della giustizia, del Consiglio d'Europa, ha valutato che per concludere un processo civile nei tre gradi sono necessari più di 7 anni e per un processo penale più di 3. Così si alimenta la fuga dalla giustizia e imprenditori italiani e stranieri non investono nel timore dell'incertezza del diritto.
Il Consiglio superiore della magistratura non riesce ad intervenire, perché ormai diventato "meccanismo para-parlamentare", che attribuisce i vertici degli uffici giudiziari, in molti casi, sulla base di criteri politici o correntizi, consente troppi incarichi extragiudiziari e permette che oltre 200 giudici svolgano compiti non giurisdizionali nella posizione di "fuori ruolo", molti persino nel Ministero della giustizia, che è parte del potere esecutivo. Inoltre, il Csm non contrasta una concezione proprietaria della funzione giudiziaria da parte della magistratura e non riesce a valutare i magistrati.
Il sistema politico, a sua volta, non è privo di colpe, perché legifera continuamente sulla giustizia, moltiplica i reati, non riesce a introdurre sanzioni diverse dal carcere, tollera mezzi di prova invasivi della vita privata delle persone, dilata l'uso del diritto penale e lascia il campo aperto alle procure; a corto di idee e programmi, ha delegato alla magistratura il controllo della virtù, sottoponendosi anch'esso a tale controllo e rinunciando alle immunità che i costituenti avevano introdotto. Conclusione: è consigliabile avviare una inchiesta parlamentare sul rapporto tra politica e giustizia.
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