di Daniele Negri*
La Stampa, 17 luglio 2020
Ruolo straripante dei magistrati, emarginazione degli studiosi e cortocircuito del sistema. Dei problemi della giustizia penale si sta occupando chiunque tranne coloro che vi dedicano l'impegno della ricerca scientifica. Il caso dei magistrati è clamoroso. Sotto ogni maggioranza parlamentare hanno conquistato i vertici dei dicasteri, degli uffici legislativi e delle commissioni ministeriali di riforma dell'ordinamento penale. Costanti le apparizioni sui media.
Magistrati ovunque, insomma, con la giustificazione delle elevate capacità professionali e dell'importanza sociale del ruolo. Gli studiosi universitari sono stati emarginati con uno slogan suggestivo: sono soltanto dei teorici che non conoscono la fatica dell'indagare e del sentenziare; i loro insegnamenti vengono dimenticati perché inadatti ad affrontare la realtà. Il contributo degli avvocati è a sua volta disprezzato poiché "inquinato" dagli interessi di clienti magari malfamati. Il magistrato coniuga invece molteplici qualità: la competenza del giurista, la dimestichezza con la pratica giudiziaria, la purezza derivante dallo status.
Viene tuttavia il momento di rendere il conto del proprio operato. Che l'ora fatale sia giunta è dimostrato dalle vicende riguardanti la magistratura associata al centro in questi mesi delle cronache. Quanti e quali benefici ha tratto l'organizzazione della giustizia penale da decenni di supremazia della magistratura? Con ogni evidenza, nessuno. Non si scorge l'ombra del processo giusto e di durata ragionevole, voluto dalla Carta costituzionale.
Predomina piuttosto il rumore assordante delle indagini infinite, lo sferragliare della lotta alla criminalità nella quale il giudice è immischiato al pari del pubblico ministero, perdendo l'imparzialità. Il dramma è che la vantata esperienza nel condurre inchieste e processi spinosi si risolve spesso nella elusione delle regole prescritte dalla legge e nell'aperta sconfessione dei princìpi costituzionali. Il codice di rito è stato deturpato da modifiche che l'hanno reso illeggibile, moltiplicando le eccezioni legate all'accertamento dei delitti di criminalità organizzata, e neutralizzato da interpretazioni giurisprudenziali orientate al massimo risultato per le istanze punitive.
Ma non è bastato. Non sapendo come giustificare il fallimento, alcuni pensano di convincere il popolo cresciuto leggendo "I Promessi sposi", anziché la "Storia della colonna infame": gli avvocati cavillano come l'azzeccagarbugli del romanzo; profittano dell'eccesso di garanzie che ingolfa il sistema; trovano nelle norme, scritte da astuti delinquenti camuffati da legislatori, vie oblique per guadagnare l'impunità ai loro assistiti. Possibile che in tanti anni al servizio delle istituzioni i magistrati non siano riusciti a cambiare le cose?
Qualche ostacolo deve avere di certo impedito di completare l'opera intrapresa: sbarazzarsi di un codice di procedura penale - questo pensano in molti - concepito a vantaggio dei colpevoli, così da impersonare essi stessi la regola. Parte della magistratura ha contribuito a diffondere parole d'ordine velenose.
Qualcuno si è addirittura specializzato in un genere prossimo all'avanspettacolo, ripetendo battute penose: l'argenteria trovata nelle tasche dell'ospite dal vicino di casa, che l'aveva invitato a cena, è circostanza sufficiente a bandire il colpevole dal consorzio civile. Mentre la presunzione di innocenza, scolpita nella Costituzione, esige un accertamento della responsabilità penale che verifichi nel contraddittorio il punto di vista del testimone, fosse pure la polizia che procede all'arresto in flagranza di reato, scongiurando l'errore e smascherando la menzogna. Concetti elementari che sono andati smarriti.
Così un alto magistrato può mettere da parte con disdegno le questioni giuridiche e proclamare che, della scarcerazione degli imputati, importa "come la leggono i cittadini"; anziché spiegare con pazienza che la Costituzione pretende termini massimi di durata della custodia in carcere prima della condanna. Il ragionamento è infatti complesso e non va tralasciato. L'inosservanza delle regole da parte dei pubblici ministeri, spesso tollerata dai giudici di merito, ha un costo elevato per il sistema.
Gli studenti del corso di procedura penale sapevano da anni - ad esempio - che la contestazione dell'aggravante mafiosa alle consorterie romane era mossa arrischiata, con formidabili effetti immediati per l'accusa, ma di improbabile conferma all'esito del processo. Così come sanno che l'ostinazione a trattenere presso un determinato ufficio procedimenti penali destinati ad altro giudice, violando le norme sulla competenza, porterà all'annullamento in Cassazione, con inutile perdita di tempo.
Sbaglierebbe chi pensasse che a questi fenomeni siano estranei l'assetto della magistratura, il rapporto tra giudici e pubblici ministeri, la formazione dei magistrati e la guida delle riforme della giustizia penale. Come uscirne? Il discorso è a sua volta complicato, ma ha un presupposto irrinunciabile. Occorre lasciarsi alle spalle le scorciatoie tentate in questi anni, all'insegna di un'efficienza della giustizia perseguita senza il sostegno del pensiero scientifico.
Il rispetto dei vincoli costituzionali e la cogenza delle norme previste dal codice di procedura penale - quello lineare e uniforme delle origini - sono i due capisaldi dai quali ripartire, poiché entrambi esprimono valori non improvvisati o in balia delle correnti.
*Ordinario di Diritto processuale penale e direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara
di Vincenzo M. Siniscalchi
Il Mattino, 17 luglio 2020
Nell'autentico marasma che caratterizza questa fase dell'avvio, annunziato tra grandi perplessità, ad una nuova dichiarazione dello stato di emergenza (peraltro messa in discussione nella sua fondatezza costituzionale dalle lucide osservazioni di Sabino Cassese) può apparire inutile occuparsi di giustizia e, in particolare di giustizia penale.
di Riccardo Polidoro*
Il Riformista, 17 luglio 2020
Ignorato o comunque dimenticato, il carcere in Italia continua a essere un luogo di morte. La "pena capitale" colpisce i più deboli nel corpo e nella mente. Ad oggi, nel 2020, di cui abbiamo da poco superato la metà, i decessi sono già 82, mentre nel 2019 erano stati in tutto 143 e nel 2018, 148. Se non si arresta questa atroce tendenza, a fine anno supereremo i 160 morti, con una media di una dipartita ogni due giorni circa.
di Paolo Maninchedda
ilsussidiario.net, 17 luglio 2020
Si vuole l'esecuzione politica di Palamara, orchestrata dal Csm, per lasciare tutto com'è. Ci vorrebbe invece una commissione di inchiesta. Quando Craxi definì Mario Chiesa un "mariuolo" commise uno degli errori politici - e umani - più gravi della sua storia. Chi ritiene oggi di amnistiare la magistratura italiana condannando il solo Palamara percorre lo stesso sentiero, con maggiori rischi.
Chiesa infatti terremotò la Repubblica pur essendo solo un ufficiale del sistema politico milanese; Palamara è un generale dell'apparato italico. La sua fustigazione e decapitazione pubblica può avvenire senza danni per l'ordine cui lui stesso appartiene, solo costringendolo al silenzio o attenuandone la voce fino a flebile suono. La potente e novella mordacchia è l'imminente processo, dei custodi sul custode, dinanzi alla sezione disciplinare del Csm; l'efficace trasparenza, invece, sarebbe la pubblica azione di una commissione parlamentare di inchiesta.
Quel che resta della grande costruzione ideologica che si chiama Italia, dinanzi a questo possibile bivio dovrebbe chiedersi di che cosa abbia realmente bisogno: di un'esecuzione o di una profonda comprensione? Mani Pulite cercò la punizione delle colpe prima che l'intelligenza degli eventi. E infatti le cose continuarono ad andare come prima, con la sola imprevista sostituzione degli attori giustiziati con interpreti diversi da quelli vaticinati.
Oggi, si vorrebbe fare la riforma del Csm prima di aver capito, di aver scavato, di aver illuminato. Si vuol far vendetta piuttosto che giustizia. Oggi si vorrebbe chiudere la falla di verità che si è aperta con le 99mila pagine del dossier Palamara, espellendo dalla magistratura il suo ex leader, riducendo allo stato laicale una dozzina di magistrati e trasferendone altrettanti.
Il correntismo, il gruppettarismo della magistratura, la sua specifica politicizzazione sono solo alcune parti del problema ed è proprio sulle altre che si vuol stendere un velo omertoso. Non si vuole far luce sul potere e sugli errori della polizia giudiziaria.
Non si vuole dire che troppo spesso il magistrato, preoccupato di far procedere la sua tabella, prende per buono anche l'inverosimile presente nei rapporti della Pg, semplicemente perché non li legge e analizza con cura. Non si vuole far luce sull'abuso dell'imputazione di "associazione a delinquere" per poter spiare senza garanzie gli indagati; non si vuole far luce sull'abitudine impunita di inviare gli avvisi di garanzia non quando realmente si inizia a indagare, o dopo i primi tre mesi, ma in occasione degli arresti o del "fine indagini".
Non si vuole indagare sul mercimonio degli encomi nelle forze dell'ordine, con profluvio tanto più abbondante quanto più clamorosi sono gli arresti. Non si vuole far luce sull'arcaico segreto di polizia.
Non si vuole far luce sulla pessima abitudine di iscrivere le persone al registro degli indagati e poi non archiviare, in mancanza di prove, ma lasciare i dossier sulle sedie ad aspettare che prima o poi l'interessato commetta un passo falso, per ricongiungere il tutto e giustificare il dispendio di risorse realizzato e mascherare la persecuzione attuata come una nobilissima e annosa indagine.
Le probabilità, dunque, di una vera stagione di riforme sono proporzionali al grado di trasparenza e di discussione che si raggiungerà sulle carte di Palamara. Per capire e svelare si dovrebbe essere disposti a giungere con lui ad un accordo quale quelli che si sono stipulati con i collaboratori di giustizia: garanzie sul futuro personale in cambio di dettagliate e circostanziate testimonianze.
Invece, come al solito, è iniziata la trattativa con i media e con i loro azionisti per oscurare o depotenziare le sue parole e le sue ragioni, in modo da limitare i danni. In cambio di questo depistaggio storico e civico, si offrono circoscritte riabilitazioni, parziali attenuazioni, limitati riassetti di potere. È una sorta di piccola strategia giubilare: liberare due o tre prigionieri, punire un boia e far dimenticare per un giorno il volto feroce del tiranno e il sangue delle sue vittime, rivolante e raggrumato nelle diverse regioni d'Italia.
Ecco, fermiamoci qui, per adesso, con una certezza: se i tecnici delle luci metteranno al buio il teatro, che siamo noi, al riaccendersi delle lampadine mercenarie troveremo il teatro (cioè lo Stato) tale e quale, Palamara smembrato e un bello spettacolo di varietà sul palcoscenico, o una partita di Champions, per l'oblio. Siamo tutti legittimati a divenire elettricisti per la libertà delle generazioni che verranno.
di Giovanni Bianconi
Corriere della Sera, 17 luglio 2020
La difesa: illegittime. Il neo-procuratore di Perugia Raffaele Cantone contrario a rinvii: tutto regolare, possono essere utilizzate. Caduta per Palamara l'accusa sui soldi. La prima mossa del neo procuratore di Perugia Raffaele Cantone nel "caso Palamara" è contro il rinvio dell'udienza-stralcio per decidere quali intercettazioni utilizzare nel processo e quali no.
Il magistrato indagato per corruzione voleva prendere tempo in attesa di ciò che sarà deciso, sullo stesso argomento, nel procedimento disciplinare davanti al Consiglio superiore della magistratura, ma Cantone è intervenuto davanti al giudice dell'indagine preliminare per spiegare che l'inchiesta penale non può frenare davanti a quella amministrativa.
E il gip gli ha dato ragione: "La richiesta di rinvio non può trovare accoglimento", ha stabilito al termine dell'udienza di ieri; né "si ravvisa la necessità" di concedere altro tempo a Palamara e ai suoi difensori per ascoltare i files delle registrazioni "secondarie" o "non rilevanti", così definiti dalla ditta che ha realizzato le intercettazioni tramite il trojan inoculato nel telefono dell'ex pm romano.
Il contenzioso sulle registrazioni - "Sembra emergere chiaramente", sostiene il gip dopo aver acquisito le spiegazioni della ditta, che si tratta di files "privi di contenuto o che si identificano in messaggi contenenti informazioni di carattere tecnico (collegamento alla rete, tipologia di rete utilizzata per la connessione, ecc.)" che nulla hanno a che vedere con l'indagine.
Nessuna registrazione occultata, quindi. Il procedimento può andare avanti e l'udienza sulle intercettazioni da trascrivere è stata aggiornata al prossimo 30 luglio. In queste due settimane, se lo vorranno, Palamara e i suoi avvocati potranno ascoltare anche i files "privi di contenuto" e fare ulteriori istanze.
I dialoghi con Ferri e Lotti - Si tratta di questioni tecnico-giuridiche apparentemente secondarie che in realtà ne nascondono una molto importante: l'utilizzabilità delle intercettazioni in cui Palamara parla con i deputati Cosimo Ferri (giudice in aspettativa, anche lui sotto procedimento disciplinare) e Luca Lotti, protetti dall'immunità parlamentare: sono intercettazioni "casuali", quindi utilizzabili contro chi non gode di alcuna immunità (Palamara), oppure dal contenuto delle altre telefonate era prevedibile che il magistrato indagato avrebbe incontrato i deputati, e dunque il microfono nascosto nel suo cellulare andava staccato, secondo le disposizioni impartite dai pm di Perugia agli investigatori della Guardia di finanza? In sostanza: quelle intercettazioni furono legittime o "in violazione della Costituzione", come ribadito ieri da uno dei difensori di Palamara, l'avvocato Benedetto Buratti?
Il trojan e le intercettazioni "casuali" - Anche su questo punto, sottoscrivendo la memoria trasmessa al gip, il neo-procuratore Cantone ha dato la sua risposta schierandosi al fianco e a sostegno del lavoro svolto dai sostituti procuratori Gemma Milano e Mario Formisano, prima del suo arrivo: nessuna violazione delle regole, e tantomeno della Costituzione. Le intercettazioni degli incontri con Ferri e Lotti furono "casuali", non programmate né programmabili secondo il funzionamento del trojan.
Ne consegue che quei colloqui registrati - a cominciare dalla famosa riunione notturna dell'hotel Champagne, tra l'8 e il 9 maggio 2019, nella quale si pianificavano le strategie per le nomina del procuratore di Roma e altre questioni - sono pienamente utilizzabili, sebbene non sia lì la prova della corruzione contestata all'ex componente del Csm; quell'incontro è un dettaglio che serve a comprendere come si muoveva Palamara, e ciò su cui poteva incidere: la "messa disposizione della funzione" in favore dell'imprenditore Fabrizio Centofanti è dimostrata - secondo i pm - dai viaggi pagati e altri indizi raccolti.
Caduta l'accusa di aver intascato soldi - Per Luca Palamara, invece, i viaggi sembrano essere il problema minore; lui, già soddisfatto perché è caduta l'accusa di aver intascato 40.000 euro per pilotare una nomina, è convinto di poter dimostrare di non aver mai fatto nulla che non fosse la "semplice" spartizione di poltrone e promozioni. Ma intanto, in attesa della richiesta di rinvio a giudizio e dell'udienza per decidere l'eventuale processo, la battaglia legale appena cominciata è sulle intercettazioni da utilizzare.
di Laura Ambrosi e Antonio Iorio
Il Sole 24 Ore, 17 luglio 2020
In caso di fatture soggettivamente inesistenti l'amministrazione deve dimostrare, anche in via indiziaria, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario della partecipazione alla frode. A tal fine l'ufficio sulla base di elementi oggettivi e specifici deve provare che il contribuente sapeva, o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza che l'operazione si inseriva in un'evasione fiscale, o almeno che possedeva indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto, della sostanziale inesistenza del contraente.
A confermare questo importante principio è la Cassazione con l'ordinanza 15005/2020. Una società attiva nella commercializzazione di autovetture era coinvolta in una cosiddetta frode carosello perpetrata a mezzo di emissione di fatture soggettivamente inesistenti. Impugnava l'accertamento con cui l'ufficio contestava la deducibilità delle imposte sui redditi e l'indetraibilità dell'Iva. La competente Ctp accoglieva il ricorso ma in appello confermava la rettifica anche se solo ai fini Iva.
La Ctr riteneva indetraibile l'Iva relativa a fatture non intestate all'effettivo venditore, in quanto l'operatore è tenuto a verificare con attenzione la provenienza delle merci soprattutto quando provengono da soggetti evanescenti e sospetti dediti ad altre attività. La società ricorreva per cassazione eccependo, in buona sostanza, che la Ctrf non illustrava le ragioni per ritenere gli acquisti riconducibili a operazioni soggettivamente inesistenti e soprattutto i motivi della propria consapevolezza rispetto alla frode.
La Cassazione ha accolto il ricorso. I giudici hanno evidenziato che se l'amministrazione contesta fatturazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno in una frode carosello, deve provare anche solo in via indiziaria, non soltanto la oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione di imposta.
La prova della consapevolezza dell'evasione richiede la dimostrazione, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente sapeva, o avrebbe dovuto sapere con l'ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l'operazione si inseriva in una evasione fiscale ossia che egli disponeva di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediante esperto, della sostanziale inesistenza del contraente.
A questo punto il contribuente deve provare di aver agito in assenza di consapevolezza rispetto alla frode e di aver adoperato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità in relazione al caso concreto. Nella specie la Ctr si era limitata a confermare la contestazione dell'ufficio senza spiegare per quali elementi poteva ritenersi provato il ruolo di cartiera dei fornitori e soprattutto la consapevolezza della società nella frode Iva.
L'ordinanza è di sicuro interesse anche perché si spera che ora gli uffici abbandonino la prassi, purtroppo diffusa, in presenza di un fornitore sospetto, di contestare la fittizietà soggettiva dell'operazione pretendendo l'Iva dall'acquirente. Spesso, peraltro, la frode del fornitore emerge a seguito di complesse indagini svolte con gli strumenti e i poteri dell'amministrazione che il contribuente (acquirente) non ha, per cui mal si comprende come avrebbe potuto insospettirsi.
di Paola Rossi
Il Sole 24 Ore, 17 luglio 2020
Corte di giustizia dell'Unione europea - Grande Sezione - Sentenza 16 luglio 2020 - Causa C-129/19. Gli Stati membri devono riconoscere un indennizzo a tutte le vittime di reati intenzionali violenti, anche a quelle residenti nel territorio degli Stati stessi.
L'indennizzo non deve necessariamente corrispondere al ristoro integrale dei danni, ma il suo importo non può essere puramente simbolico. Così si esprime la Grande sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza Presidenza del Consiglio dei Ministri (C 129/19), pronunciata oggi, dichiarando, che scatta il regime della responsabilità extracontrattuale dello Stato membro per il danno causato dalla mancata trasposizione in tempo utile della direttiva 2004/80 nei confronti di vittime residenti in detto Stato membro. Inoltre, la Corte ha statuito che la previsione nazionale di un indennizzo forfettario alle vittime di reati intenzionali violenti, concesso in caso di stupro, non può ritenersi "equo ed adeguato" se fissato senza tenere conto della gravità delle conseguenze non rappresentando quindi un appropriato contributo al ristoro del danno materiale e morale subito.
La vicenda a quo - Una cittadina italiana residente in Italia, è stata vittima di violenza sessuale commessa nel territorio di tale Stato membro nel 2005. La somma di 50.000 euro che gli autori della violenza erano stati condannati a pagarle a titolo di risarcimento danni non le è stata però versata in quanto essi si sono resi latitanti. Nel febbraio del 2009, la donna ha citato in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per ottenere il risarcimento del danno che essa affermava di avere subito in conseguenza della mancata trasposizione, in tempo utile, da parte dell'Italia, della direttiva 2004/80. Nel corso di tale procedimento, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata condannata in primo grado a versare alla vittima della violenza sessuale la somma di 90.000 euro, ridotta in appello a 50mila.
Il rinvio pregiudiziale - Chiamato a pronunciarsi su un ricorso per cassazione proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il giudice del rinvio si interrogava, da un lato, sulla possibile applicazione del regime della responsabilità extracontrattuale di uno Stato membro a causa della trasposizione tardiva della direttiva 2004/80, nei confronti di vittime di reati intenzionali violenti che non si trovino in una situazione transfrontaliera. Dall'altro, tale giudice nutriva un dubbio in ordine al carattere "equo ed adeguato", ai sensi della direttiva 2004/80, della somma forfettaria di 4.800 euro prevista dalla normativa italiana per l'indennizzo delle vittime di violenza sessuale.
Responsabilità extracontrattuale per il ritardo statale - Per quanto riguarda la prima questione, la Corte ha anzitutto ricordato le condizioni che consentono di accertare la responsabilità degli Stati membri per i danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell'Unione, ossia l'esistenza di una norma di diritto dell'Unione violata preordinata a conferire diritti ai singoli; una violazione sufficientemente qualificata di tale norma e un nesso di causalità tra tale violazione e il danno subito dai singoli.
Nel caso di specie, tenuto conto del tenore letterale della direttiva 2004/80, del suo contesto e dei suoi scopi, la Corte ha segnatamente rilevato che, con tale disposizione, il legislatore dell'Unione aveva optato non per l'istituzione, da parte di ciascuno Stato membro, di un sistema di indennizzo specifico, limitato soltanto alle vittime di reati internazionali violenti che si trovano in una situazione transfrontaliera, bensì per l'applicazione, a favore di tali vittime, dei sistemi di indennizzo nazionali delle vittime dei predetti reati commessi nei rispettivi territori degli Stati membri. In esito alla sua analisi, essa ha considerato che la direttiva 2004/80 impone a ogni Stato membro l'obbligo di dotarsi di un sistema di indennizzo che ricomprenda tutte le vittime di reati intenzionali violenti commessi nel proprio territorio, e non soltanto le vittime che si trovano in una situazione transfrontaliera.
Dalle considerazioni che precedono, la Corte ha dedotto che la direttiva 2004/80 conferisce il diritto di ottenere un indennizzo equo e adeguato non solo alle vittime di tali reati che si trovano in una situazione siffatta, ma anche alle vittime che risiedono abitualmente nel territorio dello Stato membro nel quale il reato è stato commesso. Di conseguenza, purché risultino soddisfatte le altre due suddette condizioni, un singolo ha diritto al risarcimento dei danni causatigli dalla violazione, da parte di uno Stato membro, del suo obbligo derivante dalla direttiva 2004/80, e ciò indipendentemente dalla questione se tale singolo si trovasse o meno in una situazione transfrontaliera al momento in cui è stato vittima del reato di cui trattasi.
Adeguatezza dell'indennizzo - Per quanto attiene alla seconda questione, la Corte ha dichiarato che, in assenza, nella direttiva 2004/80, di una qualsivoglia indicazione in ordine all'importo dell'indennizzo che si presume "equo ed adeguato", tale disposizione riconosce agli Stati membri un margine di discrezionalità. Ciò nonostante, se è vero che tale indennizzo non deve necessariamente garantire un ristoro completo del danno materiale e morale subito dalle vittime di reati intenzionali violenti, esso non può tuttavia essere puramente simbolico o manifestamente insufficiente alla luce della gravità delle conseguenze del reato per tali vittime.
Secondo la Corte, l'indennizzo concesso alle vittime in forza di tale disposizione deve infatti compensare, in misura appropriata, le sofferenze alle quali esse sono state esposte. A tale proposito la Corte ha inoltre precisato che un indennizzo forfettario delle vittime può essere qualificato come "equo ed adeguato" purché la misura degli indennizzi sia sufficientemente dettagliata, così da evitare che l'indennizzo forfettario previsto per un determinato tipo di violenza possa rivelarsi, alla luce delle circostanze di un caso particolare, manifestamente insufficiente.
di Paola Rossi
Il Sole 24 Ore, 17 luglio 2020
Corte di cassazione - Sezione III penale - Sentenza 16 luglio 2020 n. 21163. La lieve entità della cessione e detenzione di hashish non può essere negata - a fronte di un quantitativo di stupefacente "sotto soglia" - per il motivo dello spaccio realizzato in ambito domestico che il giudice afferma essere sintomo di quella scaltrezza indice di una tendenza criminale dell'imputato. Così la Corte di cassazione - con la sentenza n. 21163depositata ieri - ha bocciato per incompletezza il ragionamento condotto dai giudici di merito al fine di escludere la fattispecie della lieve entità prevista dal comma 5 dell'articolo 73 del Dpr 309/1990.
L'orientamento - Spiega la Cassazione che la valutazione del giudice nell'ammettere o meno la lieve entità deve fondarsi, non solo sul dato quantitativo della droga e del contenuto stupefacente della stessa (tra l'altro irrisorio nel caso specifico), ma anche su altri indici di propensione alla commissione del reato e quindi di pericolosità del soggetto. E tale valutazione va fatta in via complessiva, anche se poi il giudizio di "gravità" della condotta può fondarsi sulla valorizzazione di uno solo degli indici per la sua esaustività.
Nel caso specifico appare apodittico da parte della sentenza di merito l'aver affermato che lo spaccio in ambito casalingo determini una maggiore pericolosità della condotta in quanto il reo meglio governa l'ambito e le relative vie d'accesso del luogo del crimine. Data la bassa percentuale di principio attivo e del numero delle dosi inferiori a 20 non si poteva negare de plano la lieve entità senza valutare anche il quantum relativo alla condotta incriminata valorizzando solo l'aspetto comportamentale del soggetto attraverso, tra l'altro, un sillogismo tra spaccio in casa e gravità, che la Cassazione appare bocciare.
di Alberto Cisterna
Il Riformista, 17 luglio 2020
Ritenere correi tutti i 133 testi chiamati dall'ex leader Anm è il modo migliore per affossare la difesa dell'incolpato: se le toghe scappassero dal processo darebbero un segnale terribile.
La scorciatoia è facile e c'è chi, reso scomposto dall'imbarazzo, l'ha già percorsa con qualche interessata sortita giornalistica. Alimentare il timore che la lunga lista di testimoni (133), predisposta dal dottor Palamara in vista del processo disciplinare, sia il prologo di una gigantesca chiamata in correità, è il modo migliore per tentare di affossare del tutto la difesa dell'incolpato e ridurla in cenere in quattro e quattr'otto.
Una bella pietra tombale sullo scabroso affaire su cui scolpire un epitaffio adeguato al caso, ad esempio "L'uomo che volle farsi re" (John Huston, 1975). Quale modo migliore per coalizzare in massa contro l'ex-presidente dell'Anm le principali istituzioni del Paese, i politici più avvezzi alle interlocuzioni con le toghe, i titolari dei più importanti uffici di procura (come si diceva, di giudici se ne vedono pochini in questa sciarada di carriere) che far credere loro di essere chiamati a rispondere di chissà quali malefatte commesse sulle note del reprobo pifferaio magico delle correnti.
È certo una possibilità e, per qualcuno dei menzionati nella lista, forse anche un rischio effettivo. Ed è pure la tesi di persone sicuramente perbene ed esenti da qualunque interesse a celare la verità. Peppino Caldarola, già direttore de L'Unità, ha scritto di recente: "La vicenda Palamara è inquietante. L'elenco dei "famosi" che lui chiama in soccorso, o per complicità, sembra descrivere un'associazione che, se fosse stata di destra, avremmo chiamato con l'ennesimo numero accanto alla sigla P2".
È un giudizio che non si può condividere sino in fondo, perché tra quei nomi si scorgono quelli anche di vittime eccellenti del sistema spartitorio che hanno pagato la loro estraneità a quella razza padrona con torti e ingiustizie di vario genere. Per tentare una lettura un po' più elaborata di quella lista occorre partire da una premessa, forse didascalica e noiosa, ma inevitabile: ossia che si tratta di un atto processuale. Nel processo penale, sulle cui movenze è regolato quello disciplinare, la lista dei testimoni a discarico è il principale atto della difesa.
È il cuore della strategia difensiva. Il nocciolo duro e lo snodo di ogni possibilità di assoluzione. Su quei, in genere pochi, fogli di carta, spesso, si perde e si vince. Non serve, la lista, a consumare vendette o a mandare segnali, mira piuttosto a vincere seguendo un percorso, impostando la confutazione dell'incolpazione e delle prove portate dell'accusa.
Da questo punto di vista la mescolanza di carnefici e vittime del sistema spartitorio che il dottor Palamara vorrebbe squadernare innanzi alla Disciplinare pone una scelta drammatica per chi dovrà decidere: o si chiude la bocca all'incolpato non ascoltando neppure un testimone oppure diviene difficile setacciare tra nome e nome senza dare l'impressione che si voglia mantenere taluno esente da imbarazzi e scaraventare altri sul proscenio di un processo che sarà sotto gli occhi di tutti i media. Una sorta di vittimizzazione secondaria, così la chiamano gli esperti, difficile da digerire. Non solo l'ingiustizia patita, ma anche la probabile gogna della testimonianza pubblica con tutte le sue asperità e i suoi trabocchetti.
Un danno d'immagine non trascurabile. Due opzioni di cui la difesa del dottor Palamara avrà ben calcolato gli effetti: nel primo caso sa l'incolpato che sarà difficile pronunciare una sentenza di condanna che sia esente da censure da portare subito dopo innanzi alla Cassazione o alla giustizia europea per la compressione del diritto di difesa; nel secondo caso si sfrutterà il vantaggio di assumere la testimonianza di chi ha subito un torto per evocare la responsabilità dei correi assenti. Un vero e proprio processo contumaciale in danno di persone che, comunque, non avranno potuto esporre il proprio punto di vista o fornire la propria versione dei fatti.
Un vero incubo processuale che interpella la moralità e la professionalità dei giudici disciplinari al livello più alto, poiché certamente nessuno vorrà macchiarsi dell'accusa di aver celebrato un processo sommario, ma neanche qualcuno vorrà portare il fardello di una Norimberga delle toghe dai tempi imprevedibili e dagli esiti incalcolabili. L'accelerazione che la vicenda ha subito dopo la seconda - meno selettiva e interessata della prima - pubblicazione di chat lascia presagire un epilogo ravvicinato e rapido della vicenda.
Ma nulla è scontato. Al di là dei proclami al rinnovamento morale, alla palingenesi etica, al soprassalto deontologico (roba sostanzialmente inutile in un corpo lacero e infetto che attende cure da cavallo), il processo è la sede insostituibile e irrinunciabile per l'accertamento dei fatti da cui muovere per la conseguente riforma della magistratura italiana. Sarebbe una iattura terribile se proprio le toghe mandassero alla pubblica opinione anche solo un segnale di preoccupazione o, peggio ancora, di paura verso il processo Palamara.
Tra i testimoni si scorgono nomi di toghe che attraversano in lungo e in largo la penisola incitando i cittadini alla collaborazione con la giustizia, a testimoniare, a denunciare. Sarebbe curioso che, ora, chiamati al dovere di dire la verità assumessero atteggiamenti scomposti e riottosi, al limite dell'omertà. Già l'Anm - con ragioni formalmente corrette, ma rimaste poco comprensibili ai cittadini - ha negato al proprio ex-presidente di discolparsi prima di essere espulso.
Ora il Csm è vocato a una scelta complessa e per giunta nell'esercizio della sua funzione più alta, quella giurisdizionale visto che, si badi bene, le sentenze disciplinari sono pronunciate, tutte, in nome del Popolo italiano. E a quel popolo ogni decisione dovrà apparire, come sempre, legittima, equa, imparziale, priva di condizionamenti, presa nel solo interesse della verità. Si può lasciare l'incolpato a briglie sciolte, dandogli modo di spargere sale sulle ferite vive della corporazione e, così, di attentare alla carriera di teste coronate o alla memoria di ex satrapi.
Un rischio effettivamente incombente e non solo ipotetico. Oppure si può arginarne la frenesia locutoria fi no ai limiti della paralisi con il rischio di spingerlo al gesto eclatante di rinunciare a ogni testimonianza in nome di una verità che - si direbbe troppo facilmente - si vuole oscurare per tenebrose connivenze.
Nella solitudine della decisione ogni organo di giustizia è chiamato a operare scelte che siano rispettose della Costituzione secondo cui "la giustizia è amministrata in nome del popolo" (articolo 101) e di nessun altro interesse o soggetto. Nel farlo si dovrà evitare che vadano alla gogna persone che non possono difendersi o che testimoni siano costretti a deporre contra se (in spregio del divieto di porre domande autoincriminanti, art. 198, comma 2, c.p.p.), ma sarebbe tragico se la verità, ogni verità, bussasse invano al portone di palazzo dei Marescialli.
nove.firenze.it, 17 luglio 2020
Lavori al via nella primavera 2021, dureranno due anni. Di Puccio (Pd): "Su questo carcere si sono dette tante parole, è giunto il momento di passare ai fatti". In Commissione Territorio, urbanistica, infrastrutture e patrimonio si è svolta l'audizione del Garante dei Detenuti di Firenze Eros Cruccolini in merito agli interventi infrastrutturali sul carcere di Sollicciano.
Nel corso della seduta è stato illustrato il progetto di efficientamento energetico del carcere di Sollicciano (comprendente anche il Gozzini) promosso dalla Regione Toscana per un importo complessivo di 4 milioni di euro derivati dai fondi europei per lo sviluppo regionale (Por).
L'intervento consiste nel rifacimento della copertura, nella realizzazione di impianti fotovoltaici e di impianti solari per il riscaldamento dell'acqua sanitaria. Prevede inoltre il rifacimento degli infissi e la realizzazione di una nuova centrale termica oltre alla realizzazione di un nuovo impianto elettrico. Gli interventi voluti da Regione Toscana e Comune di Firenze, e realizzati dal Ministero delle Infrastrutture in accordo con il Ministero della Giustizia e con la Regione, inizieranno presumibilmente nella primavera del 2021 per poi concludersi entro due anni.
Si tratta di un primo risultato concreto volto non solo a rendere più sostenibile la vita dei detenuti ma anche di rendere più sostenibile, anche a livello gestionale e ambientale, tutto l'impianto del carcere. In commissione sono stati anche individuati nuovi filoni di approfondimento utili in previsione del prossimo Piano Operativo.
"Ho lavorato per lunghi anni a fianco di Franco Corleone, ex garante dei detenuti sia cittadino e che regionale e continuo a lavorare con Eros Cruccolini, attuale garante. Una soluzione per cercare di dare risposte al sovraffollamento di Sollicciano potrebbe essere la costruzione di un nuovo edificio tra il "Gozzini" e "Solliccianino" che possa essere utilizzato come carcere giudiziario.
Questo - spiega il consigliere del Partito Democratico Stefano Di Puccio, da anni impegnato su questi temi - alleggerirebbe Sollicciano di almeno due o trecento detenuti e renderebbe al carcere la sua reale vocazione. All'interno dell'istituto di pena troviamo, attualmente, detenuti che dovrebbero risiedere in carceri giudiziari e che sono posteggiati in attesa di giudizio. Così come da anni si parla di poter realizzare in un'altra parte della città una Casa della semilibertà ed un centro per le madri in carcere.
Anche in questo caso era stata individuata la zona di San Salvi, dove sono tuttora presenti edifici dismessi, e che potrebbero essere utilizzati come Casa della semilibertà. La Madonnina del Grappa aveva, invece, finanziato un progetto proprio per le madri in carcere. Vediamo di arrivare in fondo a questi progetti - conclude il consigliere PD Stefano Di Puccio - entro la fine di questo mandato amministrativo. Si sono dette tante parole, è giunto il momento di passare ai fatti".
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