Il Dubbio, 1 giugno 2020
La Cassazione: "Afflizione inutile". L'ergastolano Mario De Sena era stato escluso dalle attività in comune. I giudici: "Il mero saluto non costituisce uno scambio di informazioni". Era stato escluso dalle attività in comune per aver augurato la buonanotte ai detenuti appartenenti ad un diverso gruppo di socialità.
Un'inutile afflizione, "non prevista e quindi non consentita, nei confronti del detenuto", secondo la Cassazione, che ha respinto il ricorso avanzato dal ministero della Giustizia contro il Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila. Il magistrato di sorveglianza, il 2 aprile scorso, aveva infatti rigettato il reclamo proposto dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria contro la decisione di revocare il provvedimento disciplinare inflitto a Mario De Sena, che all'epoca dell'Nco era il referente di Raffaele Cutolo nella zona di Acerra, escluso dalle attività per avere salutato (augurando la "buonanotte") detenuti appartenenti a un diverso gruppo di socialità̀.
Il reclamo del Dap si fondava su quanto disposto dall'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario, che prevede l'impossibilità di comunicare tra detenuti di diversi gruppi di socialità̀ e che vieta quindi ogni forma di dialogo e comunicazione tra loro, sottolineando che "la comunicazione può anche essere non verbale". Una constatazione contestata dal Tribunale di Sorveglianza, secondo cui quel divieto di comunicazione, finalizzato ad evitare uno scambio di notizie, doveva pertanto "essere costituito da uno scambio di contenuti". Il semplice saluto, ha dunque evidenziato il Tribunale di Sorveglianza era, invece, "una forma espressiva neutra, dalla quale non poteva evincersi quale tipo di informazione potesse essere scambiata".
Una posizione contestata dal ministero della Giustizia, nel cui ricorso ha avanzato la tesi di una erronea applicazione di legge, sostenendo che l'azione disciplinare "non aveva addotto alcun pregiudizio al diritto del detenuto di comunicare, il quale era garantito dal gruppo di socialità̀ di assegnazione, mentre il divieto in oggetto era finalizzato a impedire contatti con propri sodali". Nelle motivazioni del ricorso, il ministero ha contestato al Tribunale di Sorveglianza un'interpretazione della norma "che superava un limite imposto espressamente, e sostanzialmente aveva configurato come diritto la facoltà̀ di procedere allo scambio comunicativo, poiché́ il termine "comunicazione" doveva intendersi quale comprensivo di ogni forma di contatto, il quale può̀ rivelarsi anche nel saluto, nel gesto, nelle movenze e in ogni scambio alternativo all'ordinario che può̀ definire un ruolo e un messaggio occulto".
Lo stesso procuratore generale della Cassazione ha però chiesto il rigetto del ricorso, in quanto, così come rilevato dal Tribunale di Sorveglianza, "il mero saluto non poteva essere assimilato ad una trasmissione verbale di contenuti ed informazioni, vietata appunto dalla normativa specifica".
L'articolo 41 bis, comma 2, evidenziano i giudici di Cassazione, stabilisce che quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, "il ministro della Giustizia possa disporre, nei confronti di detenuti o internati per gravi reati in materia di terrorismo o di criminalità̀ organizzata, la sospensione, in tutto o in parte, delle regole del trattamento che possano porsi in contrasto con le esigenze di ordine e sicurezza, al fine di impedire i collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva". Tuttavia, "non può̀ non rilevarsi che per "comunicazione" si intende il processo e le modalità̀ di trasmissione di una informazione da un individuo a un altro attraverso lo scambio di un messaggio connotato da un determinato significato: il concetto di comunicazione comporta la presenza di un'interazione tra soggetti diversi, nell'ambito della quale due o più̀ individui costruiscono insieme una realtà̀ e una verità̀ condivisa", si legge nelle motivazioni della decisione presa dalla Cassazione. Secondo cui, nel caso specifico, "correttamente il Tribunale di Sorveglianza rilevava che la mera dichiarazione di saluto doveva considerarsi di natura neutra, nel senso che non vi era modo di cogliere una particolare informazione trasmessa in quel modo: in definitiva, un atto privo di un vero e proprio intento comunicativo (o almeno, diverso da quello evidente)". La sanzione, dunque, rappresenta "una inutile afflizione, non prevista e quindi non consentita, nei confronti del detenuto, essendo stata invece rispettata la finalità̀ della norma".
Corriere di Siena, 1 giugno 2020
Dopo il caso di un detenuto che si è tolto la vita all'interno del carcere di Santo Spirito, dove si trovava in isolamento per i protocolli legati al Coronavirus, il garante regionale Giuseppe Fanfani ha deciso di andare a fondo della questione, tuonando che "il suicidio soprattutto si manifesta nelle persone psichicamente più fragili come appare fosse questo giovane", poi ha promesso "un'attenta interlocuzione al fine di evitare che drammi di questo genere possano ripetersi".
Dalle parole è passato ai fatti, come conferma il direttore dell'istituto senese, Sergio La Montagna. "Ho parlato con il garante dei detenuti - spiega - ed è in atto una richiesta da parte dell'autorità giudiziaria. Questo mi impedisce di parlare, dunque la mia non è reticenza. Posso soltanto dire che abbiamo approntato tutte le misure prescritte dall'ordinamento giudiziario e dalla situazione legata all'emergenza sanitaria. Questa persona era affetta da Covid-19, e la situazione attuale, purtroppo, ci impone di adottare il provvedimento dell'isolamento".
Anche Claudio Benzo, segretario provinciale del Sindacato autonomo agenti di polizia penitenziaria, conferma: "Difficile capire i motivi di un gesto così tremendo. Le disposizioni impongono che chiunque venga portato in carcere passi i primi quindici giorni di detenzione in isolamento, per precauzione, a prescindere che sia contagiato o no. È la prassi. Oltretutto lui presentava anche qualche linea di febbre".
di Annamaria Piacentini
Libero, 1 giugno 2020
La conduttrice torna con "Storie maledette": "In carcere scopro cose che i pm non sanno". La giornalista Franca Leosini torna al timone di Storie maledette, il programma di Raitre che, da sempre, vanta "innumerevoli tentativi di imitazione" e conquista milioni di telespettatori.
Ideato e condotto con professionalità ed eleganza dal lontano 1997, ha cambiato il modo di fare inchieste puntando su interviste fatte ai protagonisti dei più efferati delitti. Dal prossimo 7 giugno la rivedremo su piccolo schermo in prime time (ore 21,20) con due nuove puntate.
Franca, il 7 giugno torna con il suo storico programma. Perché solo due puntate?
"Con il Coronavirus entrare nelle carceri è praticamente impossibile. Stiamo aspettando, dovremmo registrarne altre due appena sarà possibile. Intanto volto pagina con una nuova serie dedicata ai mandanti dei delitti".
I "signori" che ufficialmente non si sporcano le mani? Cosa si intitolerà la prima puntata?
"Lo scotch che sigilla un mistero. Protagonista Franco Rocca, che nel 2008 aveva 38 armi, ed era un medico dentista in Barbagia. Dopo un lungo e complicato percorso di indagini è stato condannato all'ergastolo".
Mandante di quale delitto?
"Quello della moglie Lina Dore di 37 anni. La storia è davvero molto forte, mi ha colpito".
Ce la racconta?
"Dina Dore è stata uccisa nel garage sotto casa, a Gavoi. La porta era chiusa e non era riuscita ad uscire con la macchina perché non ha trovato le chiavi. Gli inquirenti, dopo la scoperta del corpo hanno prestato molta attenzione a tutto ciò che poteva essere utile alle indagini, che all'inizio apparivano come un tentativo di sequestro finito male".
Invece?
"Era un depistaggio. È stata la cocaina a sostituire l'epoca dei processi per sequestro in Barbagia".
Torniamo a Dina Dore. Come è stata uccisa?
"Gli è toccata una morte orribile, valutata in 7-8 minuti di grande sofferenza. È stata incaprettata (una corda parte dal collo ed arriva fino alle gambe che vengono sollevate. Quando i muscoli cedono si muore soffocati ndr). È stata trovata così".
Perché l'ergastolo al marito?
"L'accusa è stata fondata sul fatto che si era innamorato della segretaria che lavorava nel suo studio. Ha avuto una storia con lei. Ma questa donna non è mai entrata nelle indagini, gli inquirenti hanno preso le distanze. L'esecutore materiale è stato trovato e condannato, era un minorenne, di 17 armi. Gli inquirenti sono convinti che ad aiutarlo ci sia stato un altro ragazzo di cui non si conosce il nome. Mettere in atto tutto da solo, sarebbe stato impossibile. La sentenza definitiva è arrivata dopo otto anni".
Si dichiarava innocente?
"Continua a dichiararsi innocente. Gli inquirenti dopo la morte della moglie tenevano d'occhio Rocca. Risultavano agli atti una lettera anonima e alcuni messaggi. Le prove diventavano sempre più concrete per chi indagava".
Ha incontrato Francesco Rocca, cosa ne pensa?
"Non sono un magistrato, non posso giudicare, ma mi faccio sempre un'idea. In questi casi mi auguro che un condannato all'ergastolo sia colpevole. È inaccettabile pensare che un innocente sconti questo tipo di pena. La considero una tragedia umana".
La seconda puntata?
"Racconta la storia di Sonia Bracciale condannata a 21 anni per il pestaggio che ha portato alla morte il marito. È considerata la mandante, quella che voleva la sua morte avvenuta poi nel 2012 in un ospedale emiliano dopo essere caduto sotto le sprangate. Mi ha raccontato molte cose. A volte, quando vado nelle carceri per fare le interviste e mi confidano momenti che non hanno detto neanche ai magistrati, io non tradisco".
So che prima di fare le interviste non c'è niente di concordato, giusto?
"Assolutamente no! Non so mai cosa possono dirmi i miei interlocutori e non accetto interferenze. Tutto deve essere spontaneo. Nella scorsa serie ho rifiutato un'intervista".
di Andrea Gianni
Il Giorno, 1 giugno 2020
Dopo una frenata, c'è una ripartenza. In momenti di crisi, quando tutto sembra immobile, nascono occasioni di crescita. Detenuti delle carceri milanesi in regime di semilibertà o ex detenuti in libertà condizionale hanno ottenuto l'incarico di distribuire cibo a famiglie disagiate a Rozzano e Peschiera Borromeo, riuscendo a garantirsi uno stipendio minimo nei mesi dell'emergenza sanitaria. Un'occasione di incontro tra persone che stanno cercando di ricostruirsi una vita fuori dal carcere e famiglie fragili, che rischiano di finire ai margini.
Un risultato del Gruppo della Trasgressione, iniziativa creata 22 anni fa dallo psicologo Angelo Aparo per il recupero di detenuti attraverso l'auto-percezione delle proprie responsabilità, attiva nelle carceri di Opera, Bollate e San Vittore. Oltre all'aggiudicazione dei bandi per la distribuzione di cibo nei due Comuni dell'hinterland milanese, il Gruppo ha ottenuto una nuova sede a Milano grazie al bando di Palazzo Marino "Valori in gioco". Si tratta di un appartamento in via Sant'Abbondio, zona Chiesa Rossa, che diventerà una base per le iniziative anti-degrado nel quartiere.
"Dopo decenni di sudore, paradossalmente, in un periodo terribile per tutti, il nostro gruppo raccoglie frutti sui quali avevamo quasi perso le speranze", spiega Angelo Aparo, fondatore del progetto che all'epoca contò tra i primi partecipanti il manager Sergio Cusani, in cella per la maxi-tangente Enimont, e ha offerto un percorso di recupero anche a persone condannate per omicidi e associazione mafiosa. Percorsi fatti anche di incontri con le vittime di reati e di lavoro in aziende partner e nella cooperativa sociale Trasgressione.net, che vende e distribuisce frutta e verdura. "Con l'emergenza coronavirus il lavoro della cooperativa si è fermato - spiega Aparo - e per fortuna abbiamo ottenuto gli incarichi a Rozzano e Peschiera che ci permettono di sostenerci anche economicamente. In questo periodo non possiamo più lavorare nelle carceri: abbiamo avviato iniziative alternative online come un cineforum sulla "banalità del male" che coinvolge detenuti, magistrati, studenti e vittime di reati, in attesa di riprendere i percorsi".
di Guido Camera
Il Sole 24 Ore, 1 giugno 2020
L'articolo 221 del decreto Rilancio (Dl 34/2020) prevede che il termine per la proposizione della querela sia sospeso con efficacia retroattiva dal 9 marzo all'11 maggio 2020. È l'ultima delle novità dagli effetti controversi innestate dalla normativa emergenziale sulla materia penale.
Prescrizione - L'articolo 83 del decreto cura Italia (Dl 18/2020) ha sospeso la prescrizione del reato per il periodo di stop delle attività processuali, con il limite massimo del 31 luglio. La norma riguarda tutti i procedimenti pendenti, non solo quelli per fatti successivi all'entrata in vigore del decreto. Ma la disciplina della prescrizione, incidendo sulla punibilità della persona, è soggetta in modo inderogabile al divieto di applicazione retroattiva previsto dall'articolo 25, comma 2, della Costituzione: il principio è pacifico nella giurisprudenza della Cassazione (sentenza 31877/2017) e della Corte costituzionale (ordinanza 24/2017). Tanto che, proprio per queste ragioni, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 83 è già stata sollevata dai Tribunali di Siena (si veda Il Sole 24 Ore del 27 maggio) e di Spoleto. La regola deve valere anche per i procedimenti la cui celebrazione durante il periodo di sospensione è condizionata alla richiesta dell'imputato o del difensore, perché si tratta di un motivo di congelamento della prescrizione comunque sopravvenuto e diverso da quelli ordinari previsti dall'articolo 159 del Codice penale. Per lo stesso motivo la Consulta, in un caso analogo, ha sancito il divieto di applicazione retroattiva della causa di sospensione della prescrizione consistente nell'adesione del difensore allo sciopero dalle udienze (sentenza 114/1994).
Querela - Lo stop del termine per presentare la querela non opera durante la sospensione feriale dei termini, ma non è una novità per le situazioni di calamità, come fu il sisma aquilano del 2009. Anche durante l'epidemia doveva essere previsto: la limitazione alla libertà di circolazione ha reso quasi impossibile per la persona offesa andare dall'avvocato o presso una stazione di polizia per sporgere la querela. Ma bisognava farlo all'inizio dell'emergenza, in modo che la sospensione si potesse applicare a tutti i fatti commessi in seguito.
L'inserimento del congelamento del termine con efficacia per il passato non si concilia con il divieto costituzionale di applicazione retroattiva di una norma penale di sfavore. La Cassazione ha precisato che il termine per proporre la querela ha natura sostanziale, e non processuale, perché attiene alla punibilità di un fatto precedente all'inizio del procedimento (sentenza 23281/2010). La sospensione del termine, che si traduce in un suo allungamento di circa due mesi, non può dunque riguardare i fatti commessi prima del 19 maggio, data di entrata in vigore del decreto Rilancio: poiché riguarda solo il periodo dal 9 marzo al 12 maggio, la fragilità costituzionale dell'articolo 221 appare evidente.
Misure cautelari personali - L'articolo 83 del decreto legge 18/2020 ha congelato i termini di durata delle misure coercitive e interdittive personali per i procedimenti sospesi. Si tratta di una norma processuale: il problema di applicazione ai procedimenti in corso non dovrebbe porsi. Ma l'allungamento del periodo di limitazione cautelare della libertà non dipende da una responsabilità dell'imputato, o da un'esigenza istruttoria, ma dall'impossibilità di celebrare il processo in condizioni di sicurezza sanitaria: ciò comporta una penalizzazione sproporzionata della libertà personale, che rischia per assurdo di determinare un periodo di detenzione preventiva superiore alla pena irrogata. Senza considerare la lesione alla presunzione di innocenza e al diritto di difesa, dato che il maggior periodo di privazione della libertà personale serve solo a consentire uno slittamento insindacabile del processo di diversi mesi.
Il Resto del Carlino, 1 giugno 2020
Le materie prime sono state donate alla casa circondariale dall'associazione Gens Nova. Mascherine confezionate dai detenuti, frutto dell'attività benefica svolta dall'Associazione Gens Nova Odv rivolta ai penitenziari d'Emilia. Dopo gli Istituti Penali di Reggio Emilia, dove è stato consegnato materiale certificato, frutto di donazioni di aziende e privati, con il quale i detenuti hanno confezionato mascherine, è la volta della Casa Circondariale Sant'Anna.
Anna Protopapa, socia Gens Nova, ha consegnato nei giorni scorsi al comandante dottor Mauro Pellegrino, dell'Istituto penitenziario modenese, materie prime donate dall'azienda reggiana Nuova Sapi di Casalgrande.
"Il fine di questa iniziativa rivolta alle carceri - dichiara il presidente nazionale dell'associazione Gens Nova, l'avvocato penalista Antonio Maria La Scala - non è solo fornire un sostegno concreto agli agenti penitenziari, al personale addetto alle strutture detentive e ai detenuti stessi che necessitano di dispositivi di protezione individuale, ma anche un intervento di recupero educativo e di opportunità per i detenuti di impegnare positivamente il loro tempo".
di Giuseppe Amato
Il Sole 24 Ore, 1 giugno 2020
Cassazione - Sezione VI penale - Sentenza 14 febbraio 2020 n. 5926. In tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra l'elemento materiale della violenza la condotta del soggetto che, per sfuggire all'intervento delle forze dell'ordine, si dia alla fuga, alla guida di un'autovettura, ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida pericolosa, l'incolumità personale degli altri utenti della strada. Lo ricorda la Cassazione con la sentenza 14 febbraio 2020 n. 5926.
È principio pacifico quello secondo cui, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra l'elemento materiale della violenza la condotta del soggetto che si dia alla fuga, alla guida di una autovettura, non limitandosi a cercare di sottrarsi all'inseguimento, ma ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida obiettivamente pericolosa, l'incolumità personale degli agenti inseguitori o degli altri utenti della strada (sezione VI, 20 maggio 2015, Farina, in una fattispecie in cui il reato è s tato ravvisato a carico di soggetto che, datosi alla fuga, aveva posto in essere manovre spericolate di guida pur avendo a bordo del proprio veicolo un neonato; nonché, sezione I, 4 luglio 2019, Foriglio).
Sul punto si è ancora più in dettaglio precisato che il reato di resistenza postula la "violenza" o la "minaccia" per opporsi all'atto di ufficio o di servizio, il che presuppone - quanto alla prima ipotesi - un vero e proprio impiego di forza da parte dell'agente e - quanto alla seconda ipotesi - l'attuazione di un comportamento percepibile come minaccioso, in entrambi i casi volto contrastare il compimento dell'atto del pubblico ufficiale. Per l'effetto, il delitto non è configurabile nel caso in cui l'agente ponga in essere una condotta di mera resistenza passiva, come nel caso in cui si dia semplicemente alla fuga, ovvero quando si limiti a divincolarsi come una reazione spontanea e istintiva al compimento dell'atto del pubblico ufficiale.
Dovendosi piuttosto solo precisare, quanto alla fuga, in linea con quanto sostenuto qui dalla Cassazione nella sentenza massimata, che integra l'elemento materiale della violenza rilevante ai fini della sussistenza della resistenza punibile, la condotta del soggetto che si dia alla fuga, alla guida di una autovettura, non limitandosi a cercare di sottrarsi all'inseguimento, ma ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida obiettivamente pericolosa, l'incolumità personale degli agenti inseguitori o degli altri utenti della strada (sezione VI, 2 febbraio 2017, Billè).
È interessante la peculiarità della fattispecie, caratterizzata dal fatto che la condotta di resistenza era stata posta in essere nei confronti di attività di controllo posta in essere da personale della polizia municipale, che aveva controllato il contravventore nel territorio di competenza, proseguendo l'inseguimento, dopo la fuga, in altro territorio comunale. La Corte, respingendo sul punto la doglianza della difesa, ha ritenuto applicabile il disposto dell'articolo 4, lettera b),della legge 7 marzo 1986 n. 65 [legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale], laddove è previsto che "le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza", in ragione proprio del fatto che l'inseguimento era iniziato nel territorio di competenza di quello specifico ufficio di Polizia municipale.
di Giuseppe Amato
Il Sole 24 Ore, 1 giugno 2020
Cassazione - Sezione VI penale - Sentenza 7 febbraio 2020 n. 5253. Sono legittime le videoregistrazioni aventi a oggetto comportamenti comunicativi e non comunicativi disposte dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari in luoghi non riconducibili al concetto di domicilio. Nel caso di specie per cui si è espressa la Cassazione con la sentenza 5253/2020le telecamere erano state allocate all'interno delle scale di un edificio e al di fuori del pianerottolo di un appartamento. Tali attività di captazione delle immagini - se eseguite in luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico per esigenze lavorative e non - sono qualificabili come prova atipica e quindi utilizzabili senza alcuna necessità di autorizzazione preventiva del giudice (la Corte ha precisato che il pianerottolo delle scale di un fabbricato in condominio costituisce un luogo aperto al pubblico, in quanto consente l'accesso a una indistinta categoria di persone e non soltanto ai condomini, che hanno la possibilità giuridica e pratica di accedervi senza legittima opposizione di chi su detto luogo esercita un potere di fatto o di diritto).
La giurisprudenza è pacifica nel senso che le scale di un condominio e i pianerottoli delle scale condominiali non sono luoghi privati, perché non assolvono alla funzione di consentire l'esplicazione della vita privata al riparo da sguardi indiscreti essendo destinati all'uso di un numero indeterminato di soggetti (tra le tante, Sezione II, 10 novembre 2006, Di Michele e altro; nonché, Sezione IV, 29 maggio 2018 Montagna e alti). In proposito, va ricordato, più in generale, che le videoregistrazioni in luoghi pubblici, ovvero aperti o esposti al pubblico, effettuate dalla polizia giudiziaria, devono essere annoverate tra le cosiddette "prove atipiche"; conseguendone l'inapplicabilità degli articoli 266 e seguenti del Cpp, che si applicano alle sole ipotesi di intercettazioni delle conversazioni telefoniche o ambientali e delle videoregistrazioni da effettuarsi mediante intrusione nella privata dimora o nel domicilio [cfr. sezione II, 24 aprile 2013, Bonasia].
Tale orientamento si ricollega alla nota decisione delle sezioni Unite 28 marzo 2006, Prisco. In tale occasione, tra l'altro, le sezioni Unite hanno affrontato anche la questione della legittimità e utilizzabilità a fini di prova delle riprese visive effettuate "in luoghi pubblici".
In proposito, la Corte si è espressa nel senso della piena utilizzabilità come prova delle immagini così ottenute, tanto nel caso di riprese effettuate "al di fuori del procedimento" (ad esempio, nell'ipotesi di registrazioni effettuate con impianti di videosorveglianza installati in pubblici esercizi o in quella di registrazioni delle immagini di episodi di violenze negli stadi; si veda, anzi, relativamente a tale ultimo esempio, il disposto dell'articolo 8, comma 1- ter della legge 13 dicembre 1989 n. 401, e successive modifiche, che ne fonda l'utilizzabilità anche ai fini dell'arresto in flagranza), quanto nel caso di riprese avvenute nell'ambito delle indagini di polizia giudiziaria (ad esempio, nell'ipotesi della captazione di immagini nell'ambito delle operazioni di osservazione e pedinamento).
Le prime, hanno osservato le sezioni Unite, possono essere introdotte nel processo come documenti e diventare quindi una prova documentale. Le altre, invece, effettuate nel corso delle indagini, costituiscono la documentazione dell'attività investigativa, e non documenti, cosicché sono suscettibili di utilizzazione probatoria se e in quanto riconducibili alla categoria delle cosiddette prove atipiche, con la conseguenza che sull'ammissibilità della prova derivante dalle videoregistrazioni dovrà pronunciarsi il giudice quando sarà richiesto della sua assunzione nel dibattimento (spettando poi sempre al giudice di individuare lo strumento - perizia o mera riproduzione - che dovrà essere utilizzato per conoscere e visionare le immagini acquisite).
di Giuseppe Sarcina
Corriere della Sera, 1 giugno 2020
Viaggio nell'epicentro della rivolta, sul fiume simbolo dell'America: voci (infondate) di raduni del Klan, l'assalto al banco dei pegni. La paura tra epidemia e devastazioni. La Guardia Nazionale sembra aver ripreso il controllo di Minneapolis.
Nella notte tra sabato e domenica ancora qualche scontro e pochi incendi. Ma niente di paragonabile alle devastazioni dei giorni scorsi. Così ieri mattina il governatore Tim Walz si è presentato in conferenza stampa per "ringraziare i cittadini" che hanno contribuito a isolare "i vandali".
Minneapolis vive sentimenti contrastanti. I commercianti hanno sprangato tutto, proteggendo le vetrine con pannelli di truciolato. Il centro è deserto, non si trova neanche un caffè aperto. La combinazione tra la paura delle devastazioni e il virus (ieri oltre 600 nuovi casi in Minnesota) pare aver ibernato questa metropoli di 3,6 milioni di abitanti se si comprende anche la "città gemella" di St. Paul, sull'altra riva del Mississippi.
Si torna a respirare - Ma è una sensazione sbagliata. In questa domenica Minneapolis torna a respirare, a vibrare ancora di indignazione per l'omicidio di George Floyd, afroamericano di 46 anni. Le tv trasmettono nuovi video che inchiodano alle loro responsabilità criminali l'ex poliziotto Derek Chauvin e i tre agenti che erano con lui di pattuglia lunedì 25 maggio, un giorno destinato a rimanere nella storia recente del Paese. Chauvin, 44 anni, è in carcere con l'accusa di omicidio colposo. L'avvocato della famiglia di George chiede alla Procura di prevedere l'imputazione più grave: omicidio premeditato.
Il momento della politica - All'incrocio tra la Chicago Avenue e la 38 esima Strada il pastore Curtis Farar tiene la predica all'aperto, davanti a persone sedute a distanza e con l'accompagnamento di una band soul. È un religioso molto popolare nel quartiere. Tiene insieme dolore e rabbia, a pochi metri dai fiori, dalle candele, dai palloncini, dai disegni per George. Poco più in là, invece, ecco, finalmente, la politica. Perché gli scontri e le proteste di Minneapolis e ormai dell'America intera, da New York a Los Angeles, pongono domande cui non possono rispondere né i soldati in assetto di guerra, né i "cani feroci" evocati due giorni fa da Donald Trump.
La poliziotta - Rina Morcen è una deputata del Parlamento del Minnesota e, soprattutto, la leader del gruppo (il caucus) afro-asiatico. È venuta con il senatore locale Jeff Hayden per promettere "la riforma del sistema giudiziario e di polizia". È il tema centrale su cui i vertici del partito democratico si stanno impegnando da anni. Senza risultati.
L'epoca della speranza era cominciata nel 2012 quando, per la prima volta, diventa capo del Dipartimento di Polizia una donna, Janeé Harteau. Si presenta dichiarando la sua omosessualità e assicurando che avrebbe cambiato da cima a fondo il comportamento degli agenti. Harteau contribuì ad arginare le prassi più violente. Ma nel 2016 la sua gestione viene tragicamente sconfessata dall'uccisione dell'afroamericano Philando Castile, inerme come George Floyd, durante un controllo stradale nei dintorni di Minneapolis. Il poliziotto coinvolto, Jeronimo Yanez, sarà poi assolto dal tribunale.
Il sindaco - Per tutta risposta i democratici sostituiscono Harteau con Medaria Arrondo, primo capo della Polizia afroamericano. Si mette di nuovo mano a codici e protocolli. Si stabilisce che la "tecnica" del ginocchio sul collo può essere usata solo in casi di estremo pericolo. Però resta nei codici e questo spiega la decisione del procuratore Mike Freeman di mandare a giudizio Derek Chauvin con l'accusa di omicidio colposo.
Come dire: ha usato impropriamente "una modalità di contenimento" non illegale. Sempre nel 2017 il sindaco Jacob Frey, anche lui democratico, vince le elezioni con una piattaforma di "riforme nel Dipartimento di Polizia".
E siamo a George, a questa domenica di parziale sollievo tra edifici ancora fumanti. Ma questo retroterra spiega la profondità della frustrazione afroamericana di Minneapolis. Ancora ieri gli attivisti che si passavano il microfono o l'altoparlante dicevano cose che sono allarmante richiamo per i vertici nazionali del partito, per il candidato Joe Biden. Uno di loro, Joseph Webb IV ci dice: "Non basta essere contro Trump. Non abbiamo bisogno di star o giocatori di basket. Vogliamo mettere mano alle regole, vogliamo la giustizia che nasce da buone leggi".
Tra anarchici e suprematisti - Ma le "giornate di Minneapolis" consegnano al Paese un altro problema, che si materializza ritornando sulla East Lake Street, l'epicentro della rivolta. Anche ieri la via è stata meta di un surreale pellegrinaggio, gente che curiosava, che faceva selfie o foto posate. Senza esagerare: uno scenario da post bombardamento. Il Terzo Distretto di Polizia, quello cui faceva capo Derek Chauvin, è stato il primo edificio dato alle fiamme. Ma quelli vicini sono stati spolpati dal fuoco. Le rovine di un ristorante etiope-asiatico-vegetariano sono ancora fumanti.
Un "Pawn shop" - banco dei pegni - è completamente sventrato. Una scia lunga quasi un chilometro. Qualcuno ha pianificato tutto questo? Il governatore Walz ha suggerito l'idea che "i suprematisti bianchi" si siano infiltrati e abbiano fomentato la furia dei manifestanti. Nella notte tra sabato e domenica una voce, poi risultata infondata, aveva segnalato persino un raduno del Ku Klux Klan in un parco. Da Washington il presidente Trump annuncia che "il gruppo della sinistra radicale Antifa verrà dichiarata organizzazione terroristica", perché "sta alimentando le rivolte nelle città americane".
A Minneapolis si discute di "anarchici venuti da fuori". La parlamentare Rina Morcen dice di non "aver mai sentito parlare di formazioni di questo tipo in Minnesota". Ma l'impressione è che investigatori e politici non abbiano le idee chiare. Le organizzazioni afroamericane, a cominciare da "Black lives matter" sono giustamente preoccupate. Tre donne sindaco, democratiche e "black", come Lori Lightfoot (Chicago), Muriel Bowser (Washington) e Keisha Lance Bottoms (Atlanta) hanno avuto parole durissime contro i violenti.
C'è la necessità politica di non macchiare la più grande e potente ondata di proteste. E c'è anche la voglia civica, spontanea di pulizia. Dentro questo stato d'animo ci stanno benissimo le scene che abbiamo visto nel fine settimana. Centinaia di ragazzi e di ragazze, molti giovanissimi, sono arrivati sulla East Lake Street con ramazze e rastrelli per spazzare via i detriti e distribuire gratuitamente la merce abbandonata nel supermercato Target.
di Luigi Manconi
La Repubblica, 1 giugno 2020
Non sono i disubbidienti, questi gilet arancioni: sono gli screanzati. Non sono gli obiettori di coscienza, ma il Partito di chi parcheggia in terza fila. È forte la tentazione di considerare le manifestazioni dei "gilet arancioni" come il dettaglio farsesco che inevitabilmente si palesa all'interno di una tragedia. Ovvero il particolare meschino e ridicolo che sembra sospendere, almeno per un attimo, il senso del dramma collettivo.
In effetti, quando al circo cade il trapezista, si fanno entrare i clown e, d'altra parte, nella storia di tutte le guerre c'è sempre un tratto di comicità involontaria che deforma il sentimento del dolore. Dunque, possiamo classificare i No Mask e i loro gilet simil-Anas come la componente caricaturale all'interno di una rappresentazione corale segnata dal lutto.
Ma i "gilet arancioni" non sono solo questo: a motivarli sono tre tendenze proprie del carattere nazionale degli italiani. Innanzitutto, uno spirito anarcoide privo di qualsiasi ispirazione culturale e ideologica, ma basato su una incoercibile insofferenza per le regole.
È l'atteggiamento di chi attraversa con il rosso e butta le cartacce per terra in base a un Assoluto filosofico che si riassume così: e perché non dovrei? Quindi non la contestazione razionale di un provvedimento ritenuto irrazionale e, tantomeno, l'obiezione nei confronti di un ordine ingiusto, bensì l'espressione di una ribalderia esistenziale che si compiace di sottrarsi a qualsiasi vincolo e limite.
Il rifiuto di indossare la mascherina equivale né più né meno che a quello di allacciare la cintura. Una sorta di sovranismo dei comportamenti e dei movimenti come affermazione prepotente dei propri comodi contro ogni richiamo alla corresponsabilità. Il carattere primitivo di questa rivolta del gesto si spiega con la natura altrettanto elementare dell'analisi da cui muove.
All'origine di tutto c'è la Grande Cospirazione. È una variante della sindrome del complotto che, in questo caso, riesce a ricomporre tutti gli elementi della trama universale, riassumendoli in un unico nemico. I Rothschild e i Rockfeller, Bill Gates e George Soros, Big Pharma e le diverse lobby mondialiste: tutti questi soggetti, in genere accusati di speculazioni finanziarie e manipolazioni di Borsa e mercato, oggi vengono ridotti ad agenti di una guerra batteriologica che nascerebbe in un laboratorio della regione cinese di Wuhan.
Qui, la paranoia del complotto rassomiglia, piuttosto, alla parodia delle grandi storie di spionaggio, che si trova nel film Casino Royale di John Houston, Peter Sellers e Woody Allen. Il terzo motivo ispiratore dell'azione dei "gilet arancioni" è costituito dal negazionismo antiscientifico. Chi si toglie la mascherina dice che non crede al Covid-19. Dice che non esiste alcun virus.
Ma da dove nasce questo rifiuto della realtà? Il pregiudizio antiscientifico è estremamente diffuso in Italia, risultato in primo luogo di una smaccata ignoranza delle cognizioni essenziali e di quello stesso ribellismo che rifiuta le regole della convivenza sociale. E, di conseguenza, le leggi della scienza e le sue evidenze.
Queste ultime appaiono arbitrarie, non esito di ricerca e sperimentazione, ma mero prodotto del potere. Dunque sottrarsi alle regole della scienza sarebbe un atto di libertà: tanto più che l'autorevolezza delle prescrizioni mediche e delle disposizioni sanitarie vengono lette come articolazioni di un dispotismo politico che piega ai propri voleri le competenze degli esperti, (i virologi e gli epidemiologi, in questo caso).
Ma, si potrebbe obiettare, stiamo parlando di un'irrisoria minoranza. Se non fosse che i "gilet arancioni" potrebbero giovarsi di altre imprevedibili coincidenze. Per il 2 giugno, festa della Repubblica, è prevista una serie di iniziative, promosse da Lega e Fratelli d'Italia. Innanzitutto la richiesta di collocare una corona di fiori sull'Altare della Patria e, poi, numerosi flash-mob in varie città.
La somma delle diverse manifestazioni risulta davvero scombiccherata: un'intenzionale offesa a quella idea di unità nazionale e di concordia sociale che, non questo o quel partito o quell'uomo di governo, bensì la permanenza della pandemia esige.
La piena espressione della libertà di critica nei confronti dell'esecutivo non è certo in discussione, ma l'unilateralità di un gesto di omaggio partitico ai caduti di tutte le guerre va ben oltre: e lacera un tessuto di solidarietà che dovrebbe essere patrimonio di tutti.
La destra, se vuole essere all'altezza di questa terribile crisi, deve trovare un suo ruolo e una sua fisionomia, evitando la subalternità nei confronti dei sovversivi da avanspettacolo e la pretesa settaria di rappresentare un'intera società che, oggi ferita e dolente, continua a essere fatta di molte culture e differenti identità.
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