di Giorgia Rizzo
La Nuova Calabria, 14 aprile 2020
Che misure prendere nelle carceri in un momento di emergenza sanitaria come questa affinché i luoghi di detenzione non diventino dei veri e propri focolai e lazzaretti in cui il virus si espande senza argini? È una questione che sta facendo discutere. Davanti alle rivolte dei detenuti avvenute in tutta Italia nello scorso mese c'è chi ha invocato misure repressive e chi ha proposto, in maniera analoga ad altre nazioni, l'allentamento delle misure restrittive per i soggetti più deboli, al fine di tutelarne il diritto alla salute.
di Patrizia Pallara
rassegna.it, 14 aprile 2020
Dopo le rivolte iniziali si è allentata la tensione tra i detenuti ma i problemi sono ancora tanti, a cominciare dal sovraffollamento. E per i lavoratori la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari resta un'utopia. Diminuisce il numero dei detenuti in Italia dopo le rivolte nelle carceri agli inizi dell'emergenza Coronavirus, e si allenta la pressione causata dal sovraffollamento. Secondo i dati forniti dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, le presenze sono passate da 61.230 del 29 febbraio ai 57.137 del 6 aprile. Un calo di oltre 4 mila carcerati, che sono usciti dagli istituti di pena nel giro di un mese, da quando è scoppiata la crisi sanitaria. Ma ancora non basta.
di Antonio Lomonaco*
zoom24.it, 14 aprile 2020
Il problema sicurezza della comunità carceraria è un tema, non più differibile, che deve stare a cuore soprattutto al Legislatore. Apprezzo molto quanto recentemente deliberato dall'Onorevole Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Catanzaro, che nel denunciare l'assoluta carenza di misure idonee di contenimento e di prevenzione del Covid-19 negli istituti penitenziari, ha invitato le Autorità competenti ad intervenire tempestivamente in aderenza a quanto prescritto dal Ministero della Salute.
Detto deliberato, evidentemente, stride con il contenuto di una recente uscita pubblica di un autorevole rappresentante del parlamento italiano, che nella sua qualità di segretario della Commissione parlamentare antimafia, stigmatizza la decisione dell'Autorità Giudiziaria che recentemente ha posto ai domiciliari un soggetto ritenuto "mafioso". Strumentalizzare una "scarcerazione" di un essere umano è inaccettabile, qualunque sia il fine perseguito. L'illustre Onorevole evidentemente non sa, o fa finta di non sapere, che tali decisioni dovrebbero essere incentivate, giacché occorre scongiurare il serio e concreto rischio di un contagio da Covid-19, che avrebbe senz'altro un impatto letale in soggetti "deboli".
Come segnalato da stimati esperti del settore, le malattie infettive sono infatti un problema rilevante in tutte le comunità chiuse, soprattutto nelle comunità penitenziarie in cui si verificano situazioni abitative, alimentari e comportamentali che ne facilitano la diffusione e l'acquisizione.
L'analisi delle patologie infettive più frequentemente segnalate in carcere, indicano che queste sono prevalentemente acquisite per trasmissione persona-persona a seguito dell'ingresso nel sistema di un soggetto infetto. Inoltre, le probabilità di trasmissione di microrganismi potenzialmente patogeni aumentano con l'affollamento, con i ritardi nella valutazione medica e del trattamento, con l'accesso razionato al sapone, all'acqua e alla biancheria pulita, con l'insufficiente competenza del controllo delle infezioni.
Il trasferimento brusco di detenuti da un luogo all'altro complica ulteriormente la diagnosi di un'infezione, l'interruzione della trasmissione, il riconoscimento di un focolaio e l'eradicazione della malattia.
A titolo di esempio, si segnala come la maggior parte della preparazione dei cibi viene eseguita dai detenuti, così come i detenuti comunemente lavano i propri vestiti con acqua e sapone in un lavandino, in un secchiello o in un sacchetto di plastica e sono sempre i detenuti a svolgere la maggior parte dei tagli di capelli nelle carceri.
È dato di fatto che molte sopracitate azioni avvengano in condizioni igieniche quanto meno "discutibili".
Dopo tutto questo, si può, quindi, affermare che il carcere è un rischio per la salute del detenuto e della comunità, giacché la salute di quest'ultimi è meno buona rispetto a quella della popolazione generale. Ed allora, attendiamo fiduciosi la decisione che verrà presto assunta dalla Corte Europea di Strasburgo, sollecitata, sul punto, dai difensori di un detenuto che si è visto inspiegabilmente negare la concessione degli arresti domiciliari.
Nel frattempo, si metta da parte ogni sterile polemica dall'amaro sapore propagandistico, e si impegni il Legislatore ad individuare soluzioni efficaci e tempestive, per il bene delle comunità carcerarie, magari riflettendo sull'opportunità di concedere, in questo periodo emergenziale, ed entro rigorosi parametri connessi allo stato di salute del richiedente, una misura meno afflittiva in via temporanea, senza preclusioni vincolate dal titolo di reato. Alla luce di quanto recentemente accaduto in un istituto di pena, dove un cittadino ristretto da pochi mesi ha perso la vita a causa del contagio da Covid-19, l'auspicata soluzione non è più procrastinabile.
*Avvocato
di Simona Musco
Il Dubbio, 14 aprile 2020
L'Ucpi contro la smaterializzazione del processo. Il rischio - già denunciato - è che in nome dell'emergenza i diritti siano minati una volta e per sempre. Con la compressione, in particolare, del diritto di difesa. Ed è per questo motivo che la giunta dell'Unione delle Camere penali italiane ha deciso di riunirsi in assemblea permanente, per un'analisi costante dei rischi legati alla smaterializzazione del processo.
A preoccupare i penalisti sono le previsioni relative alle udienze da remoto, così come previsto dal decreto "Cura Italia". Una disciplina, affermano i componenti della giunta, "incompatibile con i principi di oralità e immediatezza" del processo, al punto da impedire l'instaurarsi di un vero contraddittorio davanti ad un giudice terzo, base fondamentale del rito accusatorio. "Sul piano delle fonti - denunciano i penalisti - è addirittura incredibile che si sia inteso riservare - con norma processuale sostanzialmente in bianco - le modalità di gestione delle tecniche di esame e controesame ad un'autorità amministrativa inserita nel Ministero della Giustizia".
Le udienze da remoto nascondono, per gli avvocati, diverse insidie, a partire dalla possibilità di gestire l'intervento delle parti e le opposizioni alle domande suggestive o nocive. E per il presidente dell'Ucpi, Gian Domenico Caiazza, nascondono un fatto ben più grave: "un'idea autoritaria del processo, perché sistematicamente orientata a marginalizzare tutto ciò che è invece irrinunciabile per il concreto esercizio del diritto di difesa". Vengono meno, per Caiazza, la pubblicità dell'udienza, il controllo emotivo della testimonianza, l'inviolabile segretezza delle conversazioni tra difensore ed assistito durante l'udienza nonché la forza e l'efficacia del controesame difensivo.
Il sospetto è che superata l'emergenza "questa farsa grottesca e francamente anche un po' miserabile del processo dentro i quadratini di un computer, con la linea che va e che viene e tutti in mutande a casa nostra, non passerà". Un modo, secondo i penalisti, per ridurre le garanzie passando quasi inosservati, ammantando tutto dietro una comprensibile ed evidente emergenza sanitaria.
Un'emergenza che, oltretutto, riguarderebbe, per legge, l'incolumità della sola magistratura. L'Ucpi, infatti, pone l'accento sugli "obblighi impropri che nascerebbero intorno alla figura del difensore, obblighi che nulla hanno a che vedere con la declinazione professionale delle garanzie ma che anzi, sul piano delle previsioni astratte, pongono il difensore e l'imputato nella condizione di non poter rispettare le regole di distanziamento sociale".
Mentre verrebbe meno anche la segretezza "quasi sacra" della camera di consiglio: la norma appena approvata dal Senato, infatti, non garantisce il principio di collegialità, in quanto i giudici partecipano alla stessa ognuno da casa propria e "le piattaforme indicate per lo svolgimento dell'udienza da remoto sono fuori da ogni controllo di giurisdizione e non garantiscono la regolarità del trattamento dei dati sensibili".
Sono queste, dunque, le prime obiezioni possibili, da tradurre, nel corso di un qualsiasi processo, in eccezioni di legittimità costituzionale e che rappresentano le osservazioni formulate dalle Camere penali al governo. Al quale i penalisti hanno intenzione di sottoporre una serie di regole alternative per quanto riguarda la gestione della cosiddetta "fase 2" dell'emergenza, dall'11 maggio fino al prossimo 30 giugno.
"La premessa è che i costi sociali e di impegno che richiede il processo democratico non possono cedere a semplificazioni giustizialiste, oggi in nome del rischio di contagio, domani in nome di una delle tante gridate emergenze sollevate dai populisti e dai propugnatori dell'odio sociale", sottolinea l'Ucpi.
Secondo cui "la straordinarietà della situazione non può giustificare l'oscuramento del rito accusatorio - si legge in una nota - le soluzioni dunque non debbono implicare la contrazione dei diritti, ma possono innanzitutto riguardare i criteri per l'individuazione dei processi da trattare e le modalità di chiamata delle cause, che dovrà avvenire ad orari predefiniti (prioritariamente potrebbero svolgersi i processi per i quali è già stata conclusa l'attività istruttoria)". Fondamentale è l'accesso telematico del difensore agli sportelli di segreteria e alle cancellerie per il deposito di istanze, liste testi, memorie e impugnazioni e con la possibilità di procedere con lo stesso mezzo alla richiesta e al ritiro delle copie degli atti processuali.
E tra le proposte c'è anche quella di individuare criteri per la selezione di processi già fissati in unica udienza, "per stabilire quale parte possa essere effettivamente trattata e quale possa essere invece oggetto di rinvio a data successiva all'emergenza".
Proposte che hanno lo scopo di individuare "possibili meccanismi di semplificazione di alcuni passaggi processuali, sempre governati dal difensore, unico soggetto legittimato alla valutazione e al bilanciamento delle garanzie e delle concrete modalità di esercizio delle prerogative della difesa".
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 14 aprile 2020
Corte di cassazione - Sezioni unite -Sentenza 9 aprile 2020 n. 11803. Il detenuto o la persona sottoposta a misure che limitano la sua libertà di partecipare all'udienza camerale ha diritto di essere presente solo se lo chiede, anche attraverso il difensore, con l'istanza di riesame.
Le Sezioni unite della Cassazione (sentenza 11803) mettono fine ai dubbi sulla tempestività della domanda, che aveva spaccato la giurisprudenza, tra i sostenitori della necessità fare l'istanza nella richiesta di riesame, o se fosse sufficiente arrivare in tempo per consentire la tempestiva traduzione del detenuto per il regolare svolgimento del procedimento.
Le Sezioni unite, scelgono la via più restrittiva, dimostrando come sia in realtà quella più "garantista" anche per la parte e in linea con la giurisprudenza della Consulta e con quella di Strasburgo. La questione si è posta dopo le modifiche apportate dalla legge 47/2015 all'articolo 309 del Codice di rito penale - sul riesame delle ordinanze che dispongono misure cautelari personali - che ha affermato il diritto a comparire del detenuto a prescindere dal luogo in cui si trova.
Per i giudici la scelta, adottata nel rispetto del tenore letterale della norma, si impone per consentire ai giudici del riesame di programmare il proprio lavoro - al riparo da variabili rimesse all'amministrazione penitenziaria o da eventuali tecniche dilatorie delle parti - oltre che nel rispetto dei rigidi termini che connotano l'iter del riesame. Una soluzione che non va letta come adesione ad una prospettiva di semplice efficienza organizzativa a scapito dei diritti della difesa. Il bilanciamento dei diritti non è, infatti, più rimesso al giudice, ma alla legge. A garanzia dell'imputato c'è la celerità del procedimento con tempi certi per la decisione. La richiesta di comparizione è poi fissata in un momento in cui la difesa è al corrente degli atti a sostegno della misura e in grado di confrontarsi con l'accusa.
di Iuri Maria Prado
Il Riformista, 14 aprile 2020
Il giornalismo che offre tanto spazio agli influencer della magistratura militante è doppiamente responsabile del clima di svacco che ha contaminato ormai irrimediabilmente il dibattito pubblico italiano: perché non solo lascia che quegli apostoli della giustizia piombata si abbandonino alla loro ciarla nella rigorosa assenza di qualsiasi contraddittorio, ma ancora consente che facciano lezione sopra ogni argomento del vivere civile e della vicenda politica. Non gli offrono la scena affinché spieghino qualcosa che vagamente appartenga alle loro improbabili competenze: tipo cos'è una prova, come funziona un processo, o magari per cimentarsi nel coraggioso tentativo di chiarire al Dj in parentesi ministeriale la differenza tra colpa e dolo. Macché.
Li piazzano davanti alle telecamere o gli riservano ettari di interviste e quelli giù a far dottrina sulla legge elettorale, sulla politica dei redditi, sulle tossicodipendenze, sul sistema tributario e via di questo passo, naturalmente con puntuale siparietto sulla necessità di impreziosire il territorio trasformandolo in una fungaia di nuove carceri visto che quelle esistenti non bastano a contenere tutti gli innocenti in attesa di giudizio. Dice: ma anche i magistrati sono cittadini, e hanno il diritto di manifestare il proprio pensiero. No, bello mio. Innanzitutto perché i magistrati non sono cittadini come gli altri, visto che hanno il potere di ficcarti in galera, e poi perché se tu li metti in quel modo sulla tribuna non lo fai per far sapere quel che loro pensano (che tra parentesi chissenefrega), ma per insegnare quel che bisogna pensare: che fuor di parentesi vorremmo deciderlo per conto nostro.
Perché fino a prova contraria un funzionario incaricato di fare indagini e processi non ha titoli speciali per impartire insegnamenti su come si dovrebbe gestire la faccenda pubblica: nemmeno in campo giudiziario e anzi tanto meno in quel campo, salvo credere che sia importante uniformarsi al parere del boia quando si discute di pena di morte.
Questa pratica è più violentemente disinibita presso certi organi dell'informazione italianona, tipo Telecinquestelle (ovvero La7), o prevedibilmente sul giornale di Marco Travaglio, dove gli amici magistrati del direttore si affrettano a illustrare all'uditorio più reazionario del Paese la magnificenza delle riforme del ministro Bonafede sotto la lungimirante guida dell'avvocato del popolo, l'unico che non considerano un mascalzone colluso coi delinquenti che la fanno franca grazie ai suoi trucchetti.
Ma è una pratica ben insinuata anche altrove, e di fatto non c'è sede della stampa cartacea o televisiva in cui non trovi spazio l'intemerata magistratesca su qualsiasi questione dell'attualità politica, coi giornalisti professionalissimi nella consegna del silenzio davanti ai più discutibili spropositi sgranati dal togato di turno. A esser clementi bisognerebbe dire che questi poveretti non si accorgono di legittimare in tal modo il movimento in direzione decisamente autoritaria di questo andazzo balordo. Non sospettano nemmeno vagamente che una ragione di cautela pubblica, di saggezza comunitaria, di ordine democratico vuole che chi rappresenta un potere sia pur legittimamente repressivo (un militare, un giudice) se ne spogli prima di prendere parte attiva nella vicenda civile: perché se non lo fa le sue idee tendono ad accreditarsi in forza della capacità intimidatrice di quel potere.
E non sanno dunque che dare ai rappresentanti di quel potere la panca del comizio significa lasciare che il loro ruolo si perverta nel tentativo di fare stato sulla società che quel potere ha sì attribuito, ma a condizione che fosse subordinato alla legge. La società dell'ordinamento democratico, almeno. Ma sono appunto cavillose minuzie, comprensibilmente estranee al panorama di cognizione civile del giornalismo procuratorio.
di Pino Nano
primapaginanews.it, 14 aprile 2020
"I silenzi sono indegni di un Paese democratico". Le 10 domande dei penalisti italiani al Presidente del Consiglio, al Ministro della Giustizia, al Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed al Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.
Ci voleva la Via Crucis del Papa, in diretta in tutto il mondo, per riaprire la domenica di Pasqua il problema cruciale delle carceri in Italia, e della situazione esplosiva che si registra negli istituti di pena di tutto il Paese dopo l'esplosione della pandemia da coronavirus. Ma appena il giorno prima che il Papa si caricasse sulle spalle la croce del grande e tristissimo pianeta-carcere, la Giunta e l'Osservatorio Carcere dell'Unione delle Camere Penali Italiane, di fronte alle notizie sempre più allarmanti provenienti dal pianeta carcere in ordine al rischio di diffusione dell'epidemia negli istituti penitenziari italiani, registravano e denunciavano "la ostinata cortina di silenzi, reticenze e disinformazione che continua ad essere mantenuta in ordine alle seguenti 10 questioni, il cui chiarimento non è più oltre rinviabile". Oggi domenica di Pasqua, giorno in cui la Chiesa tradizionalmente perdona tutti, e prega per i più soli e per gli emarginati del mondo, noi vogliamo fare nostre le domande e gli interrogativi che i penalisti italiani hanno rivolto qualche giorno al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, perché dentro queste dieci domande, a cui nessuno però ha ancora mai risposto, c'è per intero il dramma smisurato e incontenibile di migliaia e migliaia di uomini e donne che oggi trascorreranno la Pasqua rinchiusi in carcere.
1. È mai stato fatto un calcolo probabilistico del numero dei detenuti che dovrebbero lasciare le carceri in forza dei provvedimenti adottati con il Decreto Cura Italia, e dei tempi in cui ciò dovrebbe avvenire, al netto delle scarcerazioni alle quali stanno provvedendo da settimane -indipendentemente dal Decreto - numerosi Tribunali di Sorveglianza in applicazione delle leggi già vigenti?
2. Quanti sono, alla data di oggi e poi in date successive e precisamente individuate, i braccialetti elettronici materialmente e certamente disponibili, al netto dei 2.600 già da anni in dotazione ma tutti già impegnati per le custodie cautelari domiciliari?
3. Oltre al numero dei contagiati, quanti sono i detenuti certamente entrati in contatto con questi, e quali misure conseguenti sono state adottate per la loro quarantena?
4. Quanti sono i detenuti entrati in contatto con gli agenti di polizia penitenziaria ad oggi risultati contagiati, e quali misure conseguenti sono state adottate per la loro quarantena?
5. Il numero dei detenuti contagiati, ad oggi indicati in 21, è calcolato sui sintomatici? Ed in tal caso, vi è una ragione per la quale si sia ritenuto di non procedere ad uno screening dell'intera popolazione carceraria, date le condizioni sanitarie e materiali di potenzialità epidemica?
6. Gli agenti di Polizia penitenziaria ed il personale amministrativo sono stati tutti sottoposti a tampone?
7. È possibile sapere, senza reticenze o vuoti giri di parole indegni di un Paese democratico, se i reparti di isolamento per i contagiati o sospetti di contagio siano tecnicamente e sanitariamente tali, vale a dire celle singole con bagni e docce riservati? Quanti sono - visto che ci si ostina a non comunicarne il dettaglio - tra i 21 detenuti contagiati, quelli posti in stanze di isolamento singole, e quanti in stanze di due o tre letti, ed in quali carceri?
8. Quante mascherine e sistemi di protezione sono stati distribuiti tra i detenuti, e quanti tra gli agenti di Polizia penitenziaria ed il personale amministrativo delle carceri?
9. In caso di trasferimento del detenuto, viene effettuato il tampone all'interessato ed alla scorta?
10. La vigilanza sanitaria ed il governo medico sui rischi di contagio nelle e dalle carceri sono affidati ad una equipe di epidemiologi, o sono affidati alle singole direzioni sanitarie di ciascun penitenziario, ed in tal caso con quale livello di specializzazione?
Ma oggi che è domenica di Pasqua vogliamo fare nostro anche l'appello finale che le Camere Penali d'Italia hanno rivolto, ma senza nessun risultato, al Presidente Conte e al Ministro Alfonso Bonafede: "Lo ripetiamo: il rischio di epidemia nelle carceri riguarda i detenuti, la polizia penitenziaria ed il personale amministrativo e civile che in esse opera, ma riguarda ovviamente anche la intera comunità sociale, per la ovvia, catastrofica ricaduta sulle strutture sanitarie pubbliche di un eventuale contagio di massa.
Rispondano a questi dieci quesiti, ciascuno per le proprie responsabilità, il Presidente del Consiglio, il Ministro della Giustizia, il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Non vi è più spazio per silenzi e reticenze". E a quanti oggi sono in carcere, sperando che il coronavirus resti fuori dalle celle di ognuno, diciamo soltanto e semplicemente "Buona Pasqua fratelli".
di Marco Cafiero*
progettouomo.net, 14 aprile 2020
Ci troviamo in una situazione davvero difficile, una situazione che il nostro mondo occidentale non ha mai provato. Fino a questo momento ci siamo sentiti immuni perché convinti di aver raggiunto un grado di progresso tale da consentirci di debellare le epidemie. L'Aids, che ha afflitto l'ultima parte del secolo scorso, è stato contenuto grazie all'informazione e alla ricerca.
Ora ci troviamo di fronte ad una realtà che sta distruggendo i rapporti economici e sociali.
I mezzi di informazione sono concentrati sul fenomeno e tralasciano qualunque altro tipo di notizia, tuttavia la criminalità ha subito una decisa flessione.
Resta sospeso il pianeta carcere quello che racchiude un universo fragile ancora più separato dal resto della collettività.
I contatti tra detenuti e familiari sono soltanto virtuali, il personale che agisce all'interno degli istituti penitenziari opera nel disagio e nella paura. I Magistrati di Sorveglianza sono costretti a concedere benefici che non rispondono alla logica della riabilitazione sociale bensì alla tutela della salute pubblica.
Se la detenzione rappresenta una risposta alla sicurezza sociale, ora rischia di esprimere una polveriera ancora silente.
È venuto il momento di riflettere anche su questo problema. Da anni predichiamo che il carcere debba rappresentare l'ultima e più grave risposta alla commissione di un delitto; non ritengo utile ribadire come la misura alternativa offra opportunità più efficaci di riduzione del fenomeno criminale se gestita con attenzione e competenza.
I provvedimenti di clemenza, fino a questo momento, esprimevano la difficoltà del mondo giudiziario a rispondere adeguatamente attraverso la sanzione. Difficoltà che emerge anche legge sulla prescrizione, sintomo dell'inadeguatezza del sistema a reagire in modo rapido assicurando la certezza della pena.
Ora di fronte alla crisi globale della società, investita dallo tsunami virale, è utile che il governo, sia pure oberato da decreti e provvedimenti a tutela della salute pubblica, pensi ai detenuti come parte di questa società, ed ipotizzi di varare un provvedimento di clemenza che fronteggi sia il virus che il sistema giudiziario il quale, tra pochi mesi, esploderà a causa della paralisi degli uffici per i continui ed estenuanti rinvii dei processi.
Questi si accumuleranno e le risorse economiche per fare fronte al fenomeno si ridurranno sensibilmente.
Per questo motivo un provvedimento di clemenza, pur rispondendo ancora una volta ad esigenze organizzative, potrebbe introdurre il valore aggiunto della pacificazione sociale e vanificare l'aggravamento della componente afflittiva della pena, a favore della parte educativa che tutti auspichiamo da tempo.
Gli italiani hanno dimostrato di sapersi adattare, di stringersi, pur mantenendo le dovute distanze, e combattere.
Proviamo a capire e sperare che anche la parte più fragile della nostra società sia in grado di lottare per un domani migliore anche se questo domani sembra lontanissimo.
Manteniamo le distanze fisiche ed accorciamo quelle sociali attraverso un'amnistia che non viene varata da trent'anni o un indulto che latita da quattordici.
In questo modo potremmo aiutare anche gli operatori della giustizia a rivalutare la propria funzione sociale e a fornire risposte che coniughino sicurezza ed efficienza.
*Avvocato penalista
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 14 aprile 2020
Scatta l'appropriazione indebita per il dipendente che sottrae dal computer aziendale i files contenenti dati informatici, provvedendo alla successiva cancellazione e alla restituzione del Pc formattato. La Corte di cassazione, con la sentenza 11959, respinge il ricorso contro la condanna per il reato, previsto dall'articolo 646 del Codice penale, a carico dell'imputato. Il ricorrente, dipendente di una società, aveva dato le sue dimissioni ed era stato assunto da una compagine, costituita di recente, che operava nello stesso settore del precedente datore di lavoro. Prima del congedo l'imputato aveva restituito il notebook aziendale, che gli era stato affidato nel corso del rapporto di lavoro, con l'hard disk formattato, senza traccia dei dati informatici che erano presenti in origine, che venivano poi ritrovati su compiute da lui utilizzati.
La difesa contestava il verdetto perché la Corte d'Appello aveva considerato, sbagliando, i dati informatici suscettibili di appropriazione indebita, mentre questi non potevano essere qualificati come cose mobili. La Cassazione, pur consapevole di orientamenti differenti, non è d'accordo con la lettura della difesa. La Suprema corte valorizza, infatti, la capacità dei file di essere trasferiti da un supporto informatico ad un altro, mantenendo le proprie caratteristiche strutturali, così come la possibilità che lo stesso dato viaggi attraverso la rete di internet per essere inviato da un sistema dispositivo ad un altro sistema, a distanze rilevanti. In più il file può essere custodito in ambienti virtuali, corrispondenti ai luoghi fisici in cui gli elaboratori conservano e trattano i dati informatici. Caratteristiche che confermano, precisano i giudici, il presupposto logico della possibilità di sottrarre o appropriarsi dei dati informatici. Per questo, anche in assenza, della apprensione materialmente percepibile del file in sé, questo va considerato una cosa mobile.
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 14 aprile 2020
Via libera al sequestro conservativo se c'è il fondato motivo per ritenere che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per adempiere alle sue obbligazioni. Mentre non serve che sia, al tempo stesso, configurabile un futuro depauperamento da parte del debitore. La Corte di cassazione, con la sentenza 11945 respinge il ricorso di uno dei dirigenti della Banca popolare di Vicenza contro la richiesta di riesame relativa al sequestro conservativo disposto dal Gup. La misura era stata adottata nell'ambito del processo a carico del manager e di altri dirigenti per i reati di aggiotaggio, falso in prospetto ed ostacolo alla vigilanza della Banca d'Italia e della banca centrale europea, in relazione all'operato della BpV negli anni 2012/2015. La difesa del ricorrente aveva sollevato in Cassazione dubbi di legittimità costituzionale sulla possibilità di applicare la misura cautelare in assenza del rischio di dispersione del patrimonio.
Un contrasto con la Carta che la Suprema corte nega, considerando sufficiente l'incapienza dei beni a soddisfare il debito. Per i giudici, infatti, le due ipotesi possono essere considerate rilevanti autonomamente. L'applicazione del sequestro conservativo presuppone, infatti, un giudizio prognostico che faccia fondatamente ritenere che le garanzie possano venire a mancare o essere disperse, sia per fatti indipendenti dalla volontà e quindi dal comportamento del debitore (garanzie che manchino) sia per comportamenti addebitabili a quest'ultimo (garanzie che si disperdano). Il legislatore, precisano i giudici di legittimità, ha così voluto coprire tutta la possibile gamma delle ipotesi che, in astratto, potrebbero portare alla perdita delle garanzie. Una scelta in linea con l'obiettivo prevalente di proteggere comunque il credito dell'erario o dei privati.
- Friuli Venezia Giulia. Il Covid‑19 arriva nelle celle
- Bancarotta documentale, non sempre configurabile reato per scritture contabili molto vecchie
- Tolmezzo (Ud). Positivi al virus in carcere, la protesta di Brollo e Mazzolini
- Verona. Bisogna fermare il contagio nel carcere di Montorio
- Udine. Coronavirus: medico del carcere si ammala, positivo anche un poliziotto










