di Rita Bernardini*
Il Riformista, 28 febbraio 2020
Dopo la condanna del 2013 della Cedu, sono stati introdotti indennizzi per chi vive la detenzione in condizioni degradanti. Invece di contrastare il sovraffollamento, il ministero contende sulla carta centimetri ai detenuti.
di Luigi Ferrarella
Corriere della Sera, 28 febbraio 2020
Il travagliato iter della nuova legge, passando da una proroga all'altra e sempre a colpi di fiducia, ha finito per produrre più dubbi di quanti volesse chiarire. Toccherà mettere sull'avviso la Treccani: può esistere qualcosa di indispensabile ("cosa assolutamente necessaria, di cui non si può fare a meno") e tuttavia di irrilevante. Almeno per il legislatore.
Nel decidere come regolare la possibilità di usare i risultati di una intercettazione in procedimenti diversi da quello nel quale era stata autorizzata, la nuova legge - oltre a richiedere che il reato sia tra quelli per cui è già consentito questo mezzo di prova - ora aggiunge la condizione che l'intercettazione debba essere non solo "indispensabile" per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, ma anche "rilevante".
Così come si disquisirà a lungo di cosa questa o quella Procura riterrà "espressioni lesive della reputazione delle persone", per "vigilare" (come pretende la legge) che non vengano trascritte (salvo siano rilevanti per le indagini); e di quanti equivoci e confusioni verranno fugati o causati dall'obbligo per pm e gip di riportare i "brani essenziali" nelle misure cautelari "quando è necessario".
L'"archivio digitale", cassaforte di tutte le intercettazioni non rilevanti, perde la qualifica di "riservato", ma nel contempo guadagna il dover essere organizzato dal procuratore "con modalità tali da assicurare la segretezza". E qualche corto circuito si profila anche laddove la legge specifica che non è vietata la pubblicazione dell'ordinanza d'arresto (nella quale magari il Gip tra i motivi ha riportato un brano essenziale intercettato), ma è "sempre vietata la pubblicazione anche parziale del contenuto delle intercettazioni non ancora acquisite" dall'apposita successiva procedura di selezione tra le parti (come magari l'intera frase, non riportata nell'ordinanza ma depositata alla difesa insieme a tutti gli atti posti a base dell'arresto, dalla quale il gip aveva estratto quello spezzone di brano riportato nell'ordinanza).
Ancora niente a confronto del mal di testa che verrà a magistrati e avvocati nel raccapezzarsi fra tre differenti regimi di utilizzo del "captatore informatico" di comunicazioni (trojan) tra presenti in un domicilio privato: in generale lo si potrà infatti utilizzare solo se vi sarà fondato motivo di ritenere che nel domicilio o luogo di privata dimora si stia svolgendo l'attività criminosa; però si potrà sempre usare se si procederà per mafia, terrorismo e reati distrettuali come contrabbando o prostituzione minorile; e invece occorrerà la "previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo" se si investigherà un delitto di pubblici ufficiali (o da ora pure di incaricati di pubblico servizio) con almeno 5 anni di pena.
Del resto sono contorcimenti inevitabili se, a partire dalla delega parlamentare ottenuta dall'allora governo Renzi-Orlando il 23 giugno 2017, a fine anno un decreto legislativo rimandò di 6 mesi al 26 luglio 2018 l'entrata in vigore delle norme, poi prorogata all'1 aprile 2019 da un decreto legge, poi dilazionata ancora all'1 agosto 2019 dalla legge di Bilancio (pur mentre da gennaio 2019 la legge "Spazza-corrotti" e da novembre 2019 la sentenza Cavallo delle Sezioni unite di Cassazione stratificavano già il panorama delle captazioni), poi di nuovo spostata all'1 gennaio 2020 dal decreto sicurezza-bis, e poi ulteriormente prorogata all'1 marzo 2020 dal decreto legge del 23 dicembre 2019 del governo Conte-Bonafede. Che cambia radicalmente la riforma Orlando, ma che a sua volta ora in sede di conversione viene modificato (con altra proroga all'1 maggio 2020) non da un dibattito in Parlamento, strozzato sia nelle commissioni sia in aula, ma da un maxiemendamento governativo interamente sostitutivo, per giunta fatto approvare con l'imposizione di due voti di fiducia alla Camera e al Senato.
E pensare che sin dall'11 luglio 2018 lo slittamento era stato motivato dal ministro con "ragioni tecniche relative ai tempi necessari per l'esecuzione nelle Procure dei lavori per i supporti logistici e informatici per gli archivi riservati e le sale ascolto per gli avvocati": ora quanto non è stato fatto in altri due anni dovrebbe essere completato in due mesi (sempre sotto clausola di invarianza finanziaria).
Senza peraltro, invece, che si affrontino questioni cruciali: l'esternalizzazione a società private delle intercettazioni, la subalternità sinora dell'amministrazione pubblica alle loro logiche tecniche ed economiche, la delocalizzazione dei loro sistemi "cloud" di archiviazione in Paesi non soggetti a giurisdizione italiana, l'attesa del software ministeriale e del decreto sui requisiti tecnici che dovranno avere i programmi proposti dalle società (vige ancora il decreto di aprile 2018, e due anni sono un'era geologica in questo settore).
Fino alla scarsa consapevolezza negli stessi pm - denunciata il 12 febbraio dal procuratore di Napoli Gianni Melillo nella Scuola della Magistratura - della tendenza dei propri ausiliari consulenti tecnici a non cancellare i dati alla fine degli incarichi conferiti loro dalle Procure, e dunque così ad accumulare misconosciuti maxi-archivi "informali" (paralleli a quelli giudiziari "ufficiali" di cui tanto si occupa la legge) passibili di alimentare un mercato clandestino delle comunicazioni.
Quello che - mentre le inchieste in media usano poi nel processo solo lo 0,2-0,7% del materiale intercettato, e i giornali pubblicano intercettazioni di estranei alle indagini solo nell'1,6% degli articoli di cronaca giudiziaria (stima degli avvocati penalisti Ucpi su 7.273 articoli campionati in 6 mesi del 2015) - rumina tutto il resto.
di Dario Paladini
redattoresociale.it, 28 febbraio 2020
Ridotti o sospesi i colloqui con i familiari: il Provveditorato regionale ha deciso di "estendere il più possibile l'utilizzo delle telefonate" e della piattaforma di messaggistica. Il Garante Maisto: "C'è un po' di paura, ma si fanno costanti riunioni sia con il personale che con i detenuti".
Nelle carceri della Lombardia i colloqui tra detenuti e famigliari ora si fanno via skype. Per l'emergenza coronavirus, infatti, i colloqui sono stati sospesi o fortemente ridotti. Per questo l'Osservatorio Carcere e territorio e la Camera Penale di Milano nei giorni scorsi avevano rivolto un appello al Provveditorato regionale per la Lombardia del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, perché fosse almeno tolta ogni limitazione alle telefonate ai famigliari.
Ieri è arrivata la risposta del Provveditorato che, in una lettera, informa la Camera Penale di Milano di aver dato indicazioni ai direttori delle carceri lombarde di "estendere il più possibile l'utilizzo delle telefonate nonché dei colloqui a distanza attraverso l'utilizzo della piattaforma Skype for business".
Secondo il garante dei detenuti di Milano, Francesco Maisto, nelle carceri del capoluogo lombardo "al momento la situazione è tranquilla", scrive sul suo profilo Facebook. "Sono autorizzate in modo abbastanza libero le telefonate e in sostituzione è attivato su richiesta il servizio Skype. C'è comprensibilmente un po' di paura, ma si fanno costanti riunioni sia con il personale che con i detenuti".
di Giampaolo Piagnerelli
Il Sole 24 Ore, 28 febbraio 2020
Corte di cassazione - Sezione II penale - Sentenza 27 febbraio 2020 n. 7879. Il credito concesso dalla banca e, che incidentalmente finisce nella disponibilità di un'organizzazione mafiosa, deve essere attentamente analizzato e il giudice deve valutare se l'istituto di credito nell'erogazione del mutuo abbia operato in buona fede ignorando la finalità illecita. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 7879/20.
I fatti. Nella vicenda in cui Unicredit aveva effettuato un prestito a una spa, il gip si era pronunciato ritenendo che l'istituto di credito non potesse ritenersi in buona fede, poiché aveva omesso la doverosa istruttoria, violando le regole interne fissate dal medesimo istituto, così consentendo alla società di operare con la copertura di crediti bancari e di porre in essere attività di riciclaggio. I Supremi giudici hanno chiarito che l'insufficiente valutazione del merito creditizio del beneficiario può condurre a escludere la buona fede solo se il giudice fornisca adeguata motivazione, fondata non su un generico canone di buona gestione bancaria, ma su quello specifico della buona fede richiesta per il finanziamento del destinatario.
La buona fede. E anzi (articolo 52 Dlgs 159/2011) nella valutazione della buona fede, il tribunale tiene conto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolto dal creditore. Per concludere non basta - per l'esclusione del credito - che la erogazione del mutuo non sia conforme a una corretta gestione bancaria, ma occorre che il mancato rispetto degli obblighi di diligenza (cui fa riferimento il comma 3 dell'articolo 52) sia sintomatico della mancanza di buona fede.
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 28 febbraio 2020
Corte di cassazione - Sezione V penale - Ordinanza 27 febbraio 2020 n. 7881. Saranno le Sezioni unite a stabilire se sia legittima o meno la confisca facoltativa diretta del profitto del reato, in caso di una di una pronuncia di prescrizione che arriva dopo una condanna in primo grado.
La Sezione remittente (ordinanza 7881) chiede quindi alle Sezioni unite di chiarire se la confisca facoltativa presupponga o meno un giudicato formale di condanna o, sia sufficiente un completo accertamento da parte del giudice di merito del profilo soggettivo e oggettivo del reato di riferimento, "verifica" che può essere ribadita anche in una sentenza di proscioglimento per prescrizione.
Quesiti che prendono le mosse dal ricorso contro la sentenza della Corte d'Assise d'appello che, come giudice del rinvio, aveva confermato la confisca decisa in primo grado, in base all'articolo 240, comma 1 del Codice penale, sui beni dell'imputato, circa 14 milioni di euro, considerati profitto della partecipazione ad una associazione a delinquere. La stessa corte, che aveva dichiarato prescritto il reato, aveva confermato la sentenza relativamente alla confisca.
La Cassazione, decidendo sul ricorso della difesa, aveva annullato la confisca, rinviando per un nuovo giudizio. In particolare la Suprema corte chiedeva di chiarire se l'ablazione dei beni fosse stata adottata in base al primo comma dell'articolo 240 o del secondo. E dunque se si trattasse di confisca facoltativa su beni che sono il prodotto o il profitto del reato o di confisca obbligatoria basata sul prezzo. Spiegazione utile vista la notevole differenza dei presupposti applicativi.
Il giudice del rinvio ha confermato la confisca facoltativa del profitto del reato di associazione a delinquere. Scelta fatta malgrado il comma 1 dell'articolo 240 sembri condizionare la misura facoltativa ad una condanna. La Corte d'assise d'appello ha esteso al caso esaminato i principi affermati dalle Sezioni unite con la sentenza Lucci (31617/2015), che ha aperto alla confisca obbligatoria del prezzo e alla confisca diretta (articolo 322-ter del Codice penale) del prezzo o del profitto, anche in caso di prescrizione, purché ci sia stata una precedente condanna e a condizione che l'accertamento del reato, la penale responsabilità dell'imputato e la qualificazione del bene come prezzo o profitto, restino inalterati nel merito nei successivi gradi di giudizio. E questo considerando sostanzialmente identica la funzione delle due misure di sicurezza. Una lettura "special preventiva", della scelta generalizzata di sterilizzazione del profitto del reato, basata sul presupposto che può essere utilizzato per crimini futuri.
La conclusione è messa fortemente in dubbio dalla sezione remittente, che chiede di dare un peso al valore specifico e differenziale della disciplina sulla confisca facoltativa e diretta del profitto del reato. La Sentenza Lucci, fa notare la sezione remittente, ha a sua volta applicato in maniera "estensiva" la giurisprudenza Cedu sul caso Varvara in tema di confisca obbligatoria, di natura sanzionatoria, del prezzo del reato, per lottizzazione abusiva, prescindendo dalla formula conclusiva del processo ma legandola all'accertamento della responsabilità.
I giudici con la sentenza Lucci hanno concluso che ciò che vale per il caso più grave, non può non valere per il meno grave. Ma applicare gli stessi criteri alla vicenda esaminata comporterebbe un terzo passaggio estensivo su materie per nulla omogenee, se non altro per essere una confisca facoltativa e l'altra obbligatoria. Una "forzatura" ostacolata dal principio di legalità tutelato dalla Carta.
Per finire i giudici ricordano i due recenti interventi normativi Dlgs 21/2018 e legge 3/2019. Sull'attuazione del principio della riserva di codice penale e la cosiddetta Spazza-corrotti, che hanno portato a formulare l'articolo 578-bis del Codice di rito penale, che disciplina l'obbligo per il giudice dell'impugnazione che dichiari il reato estinto per prescrizione, o per amnistia, di decidere ai soli effetti della confisca, dopo l'accertamento della responsabilità dell'imputato. Ipotesi che però non vale per ogni tipo di confisca ma solo per i casi di confisca obbligatoria specificamente enunciati.
di Luigi Manconi
La Repubblica, 28 febbraio 2020
La legittimità di uno Stato democratico a essere riconosciuto come tale e a esigere ubbidienza dai
propri cittadini si fonda su un patto e si affida a uno scambio. Lo Stato, cioè, garantisce la sicurezza e l'incolumità fisica (in primo luogo fisica) dei membri della collettività: e questi si impegnano a rispettare le leggi e a onorare i doveri derivanti dall'appartenenza alla comunità nazionale.
Se questo è vero, possiamo dire da subito che Carmelo, Salvatore e Stefano, figli di Marianna Manduca, dovrebbero considerarsi sciolti da ogni vincolo di lealtà verso lo Stato italiano. Quest'ultimo, infatti, ha mancato nella maniera più tragica all'impegno di tutelare la vita della loro madre non impedendone l'assassinio.
La storia è nota, Marianna venne uccisa nel 2007 dall'ex marito, dopo aver sporto contro di lui una dozzina di denunce, per violenze e minacce. In primo grado lo Stato venne condannato a un risarcimento di 259.000 euro, più gli interessi a favore dei figli (all'epoca di 3, 5 e 6 anni), poi adottati tutt'e tre dal cugino di Marianna e da sua moglie.
I ragazzi e la loro nuova famiglia oggi vivono nelle Marche dove - grazie al risarcimento loro riconosciuto - hanno potuto aprire un bed & breakfast che costituisce la sola fonte di reddito. Nel marzo del 2019, la Corte d'Appello di Messina ha annullato il risarcimento, imponendone la restituzione. Infatti, nonostante in primo grado fosse stata riconosciuta la "colpevole inerzia" da parte della procura della Repubblica, i giudici di secondo grado hanno scritto che "manca la prova della ricorrenza di un nesso di causalità tra l'inerzia e l'omicidio.
D'altra parte - scrivono i giudici - mai l'omicida avrebbe potuto pensare di farla franca, - quindi - neanche la consapevolezza di essere controllato e di essere il potenziale sospettato lo avrebbe distolto". In realtà la sentenza della Corte d'Appello non è così sprovveduta come potrebbe sembrare a un primo sguardo.
Sottolineando come lo Stato all'epoca "non fosse dotato degli strumenti normativi per contrastare il fenomeno", la sentenza ridimensiona "la colpevole inerzia" della Procura a una sorta di distrazione professionale o, al più, a una trascuratezza deontologica. Ed è difficile comprendere, sotto il profilo logico, il significato di una considerazione come questa: se anche la procura avesse disposto il "sequestro del coltello non avrebbe impedito la morte della giovane mamma", in quanto - come precisa lo stesso magistrato nell'intervista di Salvo Palazzolo su queste colonne - "avrebbe potuto facilmente procurarsi un altro coltello".
Se questo assunto venisse universalmente adottato, l'intera categoria di prevenzione penale ne risulterebbe annichilita e la storia della criminologia dovrebbe essere riscritta da cima a fondo". Aggiunge il magistrato: "Lo Stato è sicuramente in debito con quei tre orfani, perché solo dopo si è attrezzato. Quindi se un responsabile teorico c'è non è il pubblico ministero, ma lo Stato che non si era dotato" delle misure giuste. Di conseguenza, questo è il ragionamento, per quell'epoca "il delitto era inevitabile, considerata l'assenza di strumenti adeguati".
E così, sullo sfondo si materializza un crudele fantasma del passato riassumibile in una parola che è, allo stesso tempo, fatalità e condanna. "Inevitabile" è il termine maledetto, quello che sembra seppellire sotto il peso della ineluttabilità una condizione femminile che disperatamente (vanamente?) ha tentato di emanciparsi. "Inevitabile" suona come la definizione inappellabile di uno status che non può conoscere redenzione.
È l'aggettivo qualificativo di una immobilità greve e vischiosa, che non consente scampo e non prevede salvezza. E tuttavia le cose non stanno affatto così. Dietro quella sentenza di appello c'è l'angustia culturale di giudici incapaci di cogliere come la giurisprudenza (non solo quella delle corti sovranazionali) vada in tutt'altra direzione.
L'obbligo dello Stato di tutelare l'incolumità dei cittadini è affermata come priorità, per esempio dalla Corte europea dei Diritti umani, tanto più in presenza di una evidente vulnerabilità. La palese fragilità della possibile vittima deve indurre gli organi di contrasto ad assumere iniziative volte a tutelarla. In questo caso, il "ragionevole sospetto" di vulnerabilità della vittima - che la Cedu ritiene necessario per attivare gli obblighi positivi di protezione - era infatti reso palese dal numero così elevato di denunce sporte dalla donna, in un tempo ravvicinato.
Come si vede, nulla di così assolutamente "inevitabile". E nessuna ineluttabilità del fato. Bensì, l'eterna questione del senso d'attribuire alla giustizia. Se, come dice il Vangelo, "il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato", si comprenderà che solo una giustizia fatta per gli uomini e per le donne (e non il suo contrario) potrà evitare che "gli affamati di giustizia vengano giustiziati".
di Andrea Bernaudo
Il Riformista, 28 febbraio 2020
L'attuale ministro Bonafede ne ha combinata un'altra: da un lato ha modificato l'art. 2476 c.c. relativo alla responsabilità degli amministratori nelle srl, inserendo all'art. 378 del nuovo codice della crisi d'impresa (la normativa che sostituisce la vecchia legge fallimentare) un quinto comma che sancisce espressamente che "gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.
La rinunzia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi", dall'altro ha previsto la nomina di un delatore quale controllore dell'imprenditore per società che abbiano superato determinati limiti.
Fino a oggi, l'attuale disciplina civilistica non prevedeva la possibilità per i creditori di citare in giudizio gli amministratori sociali, ma solo, eventualmente, di richiedere il risarcimento dei danni per atti dolosi o colposi compiuti da questi ultimi (nella pratica giudiziaria era, però, abbastanza raro). Con la nuova formulazione di cui sopra, entrata in vigore dal 16 marzo 2019 ma i cui effetti dirompenti si cominciano a vedere solo ora, il ministro Bonafede ha deciso di uccidere le srl. Infatti, moltissimi amministratori hanno deciso di dimettersi dalla carica preoccupati dall'applicazione dell'art. 378 CCII, altri hanno deciso di trasferire le aziende all'estero (Bulgaria, Montenegro, Albania, Malta, ecc.), gli amministratori stranieri sono letteralmente scappati dall'Italia e le Pmi stanno lentamente morendo.
A ciò si aggiunga "la tagliola" della figura prevista dall'art. 2477co. 2 e 3 c.c. come modificato dall'art. 379 CCII i cui limiti sono stati altresì innalzati dal decreto sblocca cantieri di giugno 2019 secondo cui è prevista la nomina obbligatoria dell'organo di controllo (collegio sindacale) o del revisore quando la Srl ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.
Tale obbligo previsto per il 16 dicembre 2019, a seguito della levata di scudi delle associazioni di categoria e degli ordini professionali, al momento è stato posticipato al 30 aprile 2020 (con l'approvazione dei bilanci).
Un clima da "caccia alle streghe", nel mirino del governo incredibilmente ci sono gli imprenditori, i produttori di pil, già considerati dal diritto tributario presunti evasori, oggi messi letteralmente nella impossibilità di lavorare. Evidentemente non bastava il total tax and contribution rate al 65%, burocrazia folle e giustizia civile in tilt. Siamo nel pantano da 15 anni col pil bloccato, sull'orlo della recessione ed il governo che fa?
Continua a comprimere le libertà economiche, a mortificare la creatività imprenditoriale degli italiani e a far scappare gli investitori stranieri. Ormai l'Italia è considerato da chi fa impresa uno stato canaglia, ma gli imprenditori con questa ultima assurda misura sono stati "condannati a morte" dal ministro della Giustizia della Repubblica Italiana. Noi siamo in campo essenzialmente per questo, per liberare l'Italia e la sua economia reale da questa assurda cappa di piombo.
di Errico Novi
Il Dubbio, 28 febbraio 2020
Intervista all'ex presidente dell'Anm: "Scaricare sul singolo magistrato, sotto minaccia di sanzioni disciplinari, il libro dei sogni rappresentato dalla durata predeterminata dei processi non sta né in cielo né in terra".
Pasquale Grasso è stato presidente dell'Anm fino a pochi mesi fa. "E nel corso del mio mandato ho detto con chiarezza che non sarebbe stato corretto far entrare in vigore la norma sulla prescrizione senza definire prima una più ampia riforma del processo.
Lo penso ancora, e considero sbagliato", dice il predecessore di Luca Poniz, "il favore incondizionato espresso, sulla nuova prescrizione, dall'attuale giunta dell'Associazione magistrati. Potrebbe persino aver indirettamente incoraggiato il governo a inserire nel ddl penale le norme punitive per i giudici. Contro le quali credo sarebbe giusto scioperare".
L'Anm ha disertato il tavolo sulla riforma penale. Eppure vi avrebbe trovato, negli avvocati, un interlocutore sensibile alla qualità della decisione come valore prioritario rispetto alla speditezza, non crede?
A me sembra che la giunta dell'Anm oggi non rappresenti tutte le sensibilità dei magistrati. Non è più unitaria, Magistratura indipendente ne è rimasta estromessa, ma proprio da quello schieramento, a cui mi sento più vicino, è stata veicolata una pressione così forte, condivisa dall'intera base, da indurre i vertici dell'Anm a disertare il tavolo sul penale come necessario segnale di protesta.
Rinunciare a discutere non è un'occasione persa?
Dopo il via libera del governo al ddl penale, l'iniziale reazione dell'Anm è parsa a molti colleghi, me compreso, solo di facciata. Interrompere l'interlocuzione col ministro è stata invece la scelta giusta. Scaricare sul singolo magistrato, sotto minaccia di sanzioni disciplinari, il libro dei sogni rappresentato dalla durata predeterminata dei processi non sta né in cielo né in terra. È al governo che compete garantire l'organizzazione, la soluzione scelta è solo una norma di bandiera.
Anm e avvocatura avevano presentato una proposta comune di riforma proprio sotto la sua presidenza.
Guardi, tra magistrati e avvocati ci sono elementi di conflitto e altri di convergenza: il punto è che la terza parte, il governo a me non sembra veramente interessata ad ascoltare.
Condivide la linea scelta dall'Anm sulla prescrizione?
No. Il presidente Poniz ha parlato di buon punto di equilibrio, a proposito del lodo Conte. Non sono d'accordo. Parlo a titolo personale: io non credo che un sistema processuale senza prescrizione sia civile. O comunque non mi piace un sistema in cui si riforma la prescrizione senza aver prima definito una revisione complessiva del processo. Non è accettabile che si cambino le regole un pezzetto alla volta. E credo appunto che la nuova linea adottata dall'Anm sulla prescrizione abbia favorito la scelta del governo sulle sanzioni ai magistrati.
Perché?
Premetto una cosa: il direttivo dell'Associazione aveva dato mandato alla giunta affinché assumesse posizioni molto forti, qualora fosse sopravvissuta quella norma. Dico molto chiaramente di aver considerato inadeguate le forme di agitazione assunte negli anni contro il taglio delle ferie o la nuova responsabilità civile. Se si arriva a punire i giudici, a imporre ai capi degli uffici la responsabilità di misure organizzative che garantiscano il rispetto di tempi predeterminati, si pretende di trasformare il magistrato in qualcos'altro. E una cosa del genere credo possa condurre la magistratura a scioperare. Ciò detto, il cambio di linea uscito dal congresso di Genova potrebbe aver restituito l'immagine di una Anm troppo condiscendente, al punto da aver incoraggiato il governo a insistere sulle sanzioni disciplinari.
Lei si candida con "Mi", gruppo di cui ha fatto parte, alle elezioni Anm di marzo: si va verso una magistratura bipolarizzata?
La lista in cui sono candidato per il direttivo dell'Anm è composta da "Mi" e da colleghi riuniti in Movimento per la Costituzione, in gran parte magistrati che hanno lasciato Unicost, a cominciare da Enrico Infante che ne è stato segretario fino a pochi mesi fa. È una lista ampia e moderata, certamente contrapposta ad Area. Con la mia candidatura al Csm credo di aver prefigurato un simile schema politico. E confido che ne possa nascere una vera e propria federazione associativa. Ma attenti a utilizzare per noi magistrati le categorie di destra e sinistra. Si rischia di finire fuori strada.
di Serena De Salvador
Il Gazzettino, 28 febbraio 2020
Limitare i contatti con la comunità esterna, sostituire i colloqui fisici con quelli telematici e telefonici, sospendere i permessi e l'attività delle unità cinofile. Sono i provvedimenti che il carcere Due Palazzi e tutti quelli limitrofi alle zone con focolai di Coronavirus da ieri devono adottare per ridurre il più possibile il rischio di contagio all'interno dei penitenziari.
Martedì l'Amministrazione penitenziaria aveva già diramato alcune misure di gestione e prevenzione che ieri sono state ulteriormente inasprite in seguito al vertice con i provveditori di dieci regioni. Fra queste è incluso il Veneto e Padova in particolare, data la vicinanza con il comune di Vo' e l'affluenza pressoché quotidiana di detenuti provenienti da tutto il territorio, oltre a quella di decine di operatori, volontari, figure legali e visitatori provenienti dall'esterno.
Il provvedimento richiede agli istituti penitenziari di adottare una serie di misure cautelative per garantire l'impermeabilità sanitaria di operatori e detenuti. Fondamentale sarà partire da una corretta informazione verso i carcerati, che dovranno essere consapevoli di tutte le accortezze da imporre temporaneamente per avere la più ampia collaborazione possibile.
Tra le misure da adottare vi è la sospensione delle attività che prevedono l'ingresso in carcere di persone provenienti dall'esterno, come pure i colloqui di persona che verranno momentaneamente rimpiazzati da quelli via Skype o telefono. Per questi il carcere autorizzerà una durata superiore rispetto alla norma, mentre i soli avvocati difensori dei detenuti potranno incontrarli di persona ma indossando gli idonei dispositivi di protezione, mascherine in primis.
Anche il lavoro subirà delle modifiche, tanto quello all'esterno quanto all'interno delle strutture, nel caso preveda il contatto con persone estranee all'ambiente carcerario. Per quanto riguarda permessi premio e uscite per la semilibertà saranno le singole carceri a dover prendere contatto con le procure perché sia valutata caso per caso l'eventuale necessità di bloccarle.
L'Amministrazione penitenziaria ha anche disposto la sospensione fino a nuovo ordine di tutte le attività delle unità cinofile, ritenute più a rischio di contagio specie per i controlli obbligatori su chi entra in carcere per i colloqui. Al Due Palazzi questa scelta ha fatto storcere il naso al sindacato Sinappe che, nonostante avesse già invocato misure stringenti per evitare il dilagare del virus, ritiene impari il trattamento riservato ai cinofili rispetto agli altri agenti.
"Bene le nuove norme, che però devono essere ancor più rigide e soprattutto devono essere rispettate alla lettera fa sapere il sindacato Non si capisce però la scelta di limitare l'operato dei soli colleghi cinofili perché tutti gli agenti indossano la stessa divisa e meritano eguale protezione".
Nel carcere padovano le direttive sono in fase di adozione. Ieri alcuni settori erano ancora in attività e alcuni gruppi di volontari continuavano ad avere accesso al carcere, ma una buona notizia è arrivata. Il trentenne cinese incarcerato lunedì e tenuto separato dagli altri detenuti per essere sottoposto a tampone ed escludere un possibile contagio da Covid-19 è risultato negativo al test.
di Valentina Stella
Il Dubbio, 28 febbraio 2020
La denuncia del Consigliere regionale di +Europa Michele Usuelli. Venerdì scorso ha effettuato una visita ispettiva insieme ai colleghi dell'M5S Verni e Romaniello per verificare la situazione dell'penitenziario. Lo scorso 19 febbraio un cinese di 54 anni si è tolto la vita all'interno del carcere di Torre del Gallo, a Pavia, dove stava scontando una pena di vent'anni per un duplice delitto commesso due anni fa a Cremona. Prima di lui a togliersi la vita un marocchino di 27 anni.
Un terzo recluso aveva tentato il suicidio. Tutti loro erano detenuti nel reparto protetto, dove ci sono gli autori dei reati più gravi e i cosiddetti ' sex offender', l'ala meno raggiungibile dal personale dell'area sanitaria, che si trova nella parte vecchia della struttura.
Per questa situazione di emergenza nella mattinata di venerdì 21 febbraio il consigliere regionale Michele Usuelli, + Europa- Radicali, insieme al collega Simone Verni (M5S) e al deputato Cristian Romaniello (M5S) hanno effettuato una visita ispettiva a sorpresa presso la casa circondariale di Pavia. "L'iniziativa come spiegano i promotori - nasce dalla preoccupazione delle due forze politiche per il ripetersi di fenomeni suicidari nel carcere e per il verificarsi di incidenti ai danni delle guardie penitenziarie come quello che, nel gennaio scorso, ha coinvolto un agente colpito da infarto a seguito di un intervento di soccorso per sedare un incendio doloso".
Nel corso della visita è stata verificata la condizione delle celle, degli spazi comuni chiusi e aperti, dell'infermeria e delle cucine ed è stato possibile interloquire con i detenuti. I rappresentanti istituzionali che hanno condotto la visita denunciano una situazione sanitaria precaria a causa dell'assenza di medici e di strumentazione; la struttura, inoltre, non ha ancora attivato il fascicolo sanitario elettronico per i detenuti, per cui si rischia che il detenuto perda il suo quadro clinico in caso di trasferimento o di fine pena.
"Diminuiscono i reati - dichiara Usuelli - ma aumentano i detenuti. A Pavia ne abbiamo una prova concreta: in un carcere di 518 posti i detenuti sono 730. C'è la terza branda, ci sono detenuti anziani, ci sono tanti detenuti a fine pena che, in violazione della legge, non possono accedere a trattamenti alternativi e sono costretti a fare fino all'ultimo giorno. Manca la possibilità di estendere patteggiamenti e riti abbreviati. Le manette non sono la soluzione dei problemi della Giustizia italiana".
- Cassino (Fr). Morì in carcere per overdose, la disperata protesta della madre
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