di Pier Luigi del Viscovo
Il Giornale, 17 febbraio 2020
Il dibattito sulla prescrizione nasconde un importante tema di cultura economico-sociale. Della prescrizione in sé, la capacità del sistema di perseguire i delinquenti, non interessa a nessuno degli attori sul palco, questo è ovvio. Per ognuno è una bandiera.
Il Dubbio, 17 febbraio 2020
Parla la presidente della Corte Costituzionale: "La Carta illumina anche i luoghi più remoti della società". "La giustizia deve sempre esprimere un volto umano" e "bilanciare le esigenze di tutti" ed " è evidente che i processi troppo lunghi si tramutano in un anticipo di pena anche se l'imputato non è in carcere": lo ha affermato, la presidente della Corte costituzionale, Marta Cartabia, in un'intervista a Repubblica.
di Annalisa Chirico
Il Foglio, 17 febbraio 2020
L'economia italiana è ferma e da tempo il suo problema è anche la giustizia, con i suoi tempi dilatati, le sue inefficienze, la sua imprevedibilità e le incertezze normative che scoraggiano imprese e investimenti. Idee per invertire la rotta. Un girotondo.
di Pier Luigi del Viscovo
Il Giornale, 17 febbraio 2020
Il dibattito sulla prescrizione nasconde un importante tema di cultura economico-sociale. Della prescrizione in sé, la capacità del sistema di perseguire i delinquenti, non interessa a nessuno degli attori sul palco, questo è ovvio. Per ognuno è una bandiera.
di Davide Varì
Il Dubbio, 17 febbraio 2020
La scienziata che in questi giorni sta combattendo il Coronavirus fu accusata di "traffico di virus". Fu assolta dopo una lunga odissea. C'è stato un tempo in cui Ilaria Capua, la virologa che in questi giorni sta seguendo la diffusione e la mutazione del Coronavirus, era in quarantena assieme a suo marito. Una quarantena mediatico-giudiziaria cominciata nell'aprile del 2014, mese in cui l'Espresso fece un titolo da far rabbrividire anche Bonnie e Clyde: "Trafficanti di virus". E poi, sempre più duri: "Accordi tra scienziati e aziende per produrre vaccini e arricchirsi, ceppi di aviaria contrabbandati per posta rischiando di diffonderli. L'inchiesta segreta dei NAS e dei magistrati di Roma sul grande affare delle epidemie".
E al vertice di quella presunta associazioni a delinquere composta da camici bianchi (l'Espresso parlò esplicitamente di "Cupola dei vaccini") ci sarebbe stata proprio lei: Ilaria Capua. Almeno secondo le rivelazioni del settimanale dei De Benedetti, perché la diretta interessate di quell'indagine non ne sapeva nulla.
Solo qualche mese dopo la virologa scoprì che era sotto inchiesta dal lontano 2005, ciò significa che se lei e la famigerata cupola stavano davvero infettando il mondo per arricchirsi attraverso un traffico illecito di vaccini, la procura decise misteriosamente (e con un filo di incoscienza) di lasciarla agire indisturbata per dieci lunghi anni. Fatto sta che nel 2015 i magistrati decisero di agire chiedendo il rinvio a giudizio per Ilaria Capua e altre trenta persone.
Le accuse, raccolte dai Nas, vennero però analizzate da Science, una delle riviste scientifiche più importanti e autorevoli, e il giudizio sul lavoro dei Nas fu lapidario: "I documenti non sembra siano stati revisionati da esperti scientifici". Del resto, nella relazione di Science, pesò inevitabilmente anche la reputazione di Ilaria Capua che per il mondo accademico era la scienziata che nel 2006, in piena emergenza Sars, decise di sfidare i colossi dell'industria farmaceutica depositando la sequenza genetica del primo ceppo africano di influenza H5N1 in GenBank (un database "open access") e non in un database ad accesso limitato. Una scelta molto coraggiosa che diede il via alla condivisione trasparente dei dati medici in modo da mettere nelle migliori condizioni di lavoro i laboratori di virologia di tutto il mondo.
Inutile dire che nel 2016 Ilaria Capua venne assolta perché "il fatto non sussiste". Una vittoria netta e cristallina. Ma ancora più interessante è la relazione - pubblicata qualche giorno fa dal Foglio - degli ispettori ministeriali inviati a verificare il lavoro dei magistrati.Al termine di quella ispezione l'allora ministro della Giustizia Orlando scrisse al Csm che la condotta del dottor Capaldo, titolare dell'indagine, aveva determinato "una violazione grave, determinata da inescusabile negligenza".E ancora: "Con tale condotta il dott. Capaldo - scriveva Orlando - si è reso immeritevole della fiducia e della considerazione di cui il magistrato deve godere, con compromissione del prestigio dell'ordine giudiziario e dell'immagine del magistrato". Il dottor Capaldo ora si gode la sua lauta pensione mente Ilaria Capua è tornata in trincea, stavolta in America, dove dirige il dipartimento dell'Emerging Pathogens Institute dell'Università della Florida.
di Marzia Paolucci
Italia Oggi, 17 febbraio 2020
Tim e ministeri insieme: coinvolti 400 formatori, pmi, dipendenti. In un quadro che ci vede ancora indietro nelle classifiche europee per l'utilizzo dei servizi digitali nonostante l'elevato livello di infrastrutture, parte "Operazione risorgimento digitale".
di Giampaolo Piagnerelli
Il Sole 24 Ore, 17 febbraio 2020
L'astensione degli avvocati difensori nel processo penale non è legittimata dall'invio della Pec che avvisa di un'eventuale "'assenza dei legali". Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 5798/20.
Le regole - La Cassazione chiarisce che nel processo penale alle parti non è consentito effettuare comunicazioni, notificazioni e istanze mediante l'uso della posta elettronica certificata e, pertanto, deve ritenersi illegittima la comunicazione diretta alla cancelleria tramite tale forma di trasmissione, quando la stessa non sia accompagnata da un formale deposito in cancelleria come previsto dall'articolo 121 del Cpp. Nel caso concreto, pure a volere riconoscere l'obbligo in capo al giudice di prendere in considerazione il contenuto dell'istanza di differimento dell'udienza motivata dall'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dall'organismo unitario degli avvocati, va evidenziato come il giudice di appello avesse congruamente motivato evidenziando come l'istanza fosse pervenuta alla cancelleria dell'ufficio giudiziario soltanto allorquando l'udienza era già terminata e quando era ormai chiuso il relativo verbale cosicché non sarebbe stato possibile disporre il differimento dell'udienza dal momento che la stessa era stata già programma ed effettuata all'ora di rito.
Conclusioni - La motivazione - sottolinea la Cassazione - risulta in piena sintonia con la disciplina regolamentare contenuta nel codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati che all'articolo 3 punto b) prevede che la dichiarazione di astensione possa essere comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o presso la segreteria del pubblico ministero almeno due giorni prima della data stabilita proprio per consentire all'autorità giudiziaria di esaminarla preventivamente e di apprezzare le ragioni della richiesta e confrontarle con la peculiarità del caso concreto.
di Marisa Marraffino
Il Sole 24 Ore, 17 febbraio 2020
I social network hanno rivitalizzato il reato di sostituzione di persona, nato per punire condotte ben lontane dal mondo del digitale. Il reato, previsto dall'articolo 494 del Codice penale, ha dato luogo nel passato a una curiosa giurisprudenza che configurava l'illecito in tutti i casi di matrimoni per procura in cui uno dei due coniugi mentiva sul proprio status sociale o addirittura sulla propria identità.
Per questo ha fatto discutere la sentenza della Corte di cassazione 652 del 10 gennaio scorso, che ha considerato di lieve entità il fatto di creare un falso profilo social, attribuendosi quindi l'identità di un'altra persona, se il fatto è isolato. In realtà la pronuncia non afferma che il fatto non sussiste ma che, pur costituendo reato, se commesso una volta soltanto può non essere punibile in base all'articolo 131-bis del Codice penale, che ha introdotto proprio una particolare causa di esclusione della punibilità quando la condotta nel suo complesso viene considerata lieve. L'esimente viene concessa in genere per i furti e le truffe di lieve entità. Di recente la giurisprudenza ha allargato le maglie dell'esimente, configurandola ad esempio anche nei casi più lievi di guida in stato di ebbrezza (Cassazione, 44171 del 17 ottobre 2019).
Il cambio di fattispecie - Nel 2016 la Cassazione aveva stabilito che il marito che si finge single per conquistare l'amante commette il reato di sostituzione di persona. Si trattava del caso di un uomo che per prolungare la relazione con l'amante le aveva anche mostrato un finto atto di annullamento del matrimonio per poi frequentare insieme a lei un corso prematrimoniale. Senza dubbio in questo caso sussiste l'attività ingannatoria che, per pacifica giurisprudenza, sta alla base del reato. Da qui a configurare la fattispecie anche nel caso in cui l'utente di Facebook menta sul proprio "status" del profilo web definendosi "single", il passo è breve e scontato. Spesso la creazione di fake sui social network viene contestata insieme ad altri reati, come la diffamazione, le molestie o gli atti persecutori. Gli autori, infatti, usano i falsi profili per vendicarsi delle vittime, offenderle o perseguitarle. In questi casi, ovviamente, non c'è clemenza da parte dei giudici. Determinante è anche il contesto.
Così viene condannato chi crea un falso profilo per molestare minorenni o per denigrare la vittima. In questi casi non vengono concesse neppure le attenuanti generiche (Cassazione, sentenza 38911 del 12 giugno 2018). Il bene giuridico protetto dalla norma è la fede pubblica, quindi anche la pluralità indistinta degli utenti, considerazione che giustifica la sua procedibilità d'ufficio. Quando si creano false identità virtuali o falsi profili Facebook non si lede soltanto la fiducia del singolo utente ma si turba un equilibrio più ampio, quello della comunità intera degli utenti che devono poter fare affidamento sulla lealtà delle identità con le quali intrattengono rapporti virtuali. Per questo non vanno sottovalutate le condotte che però devono essere opportunamente pesate caso per caso. Attenzione, perché anche la falsa attribuzione di una qualifica professionale può integrare il reato. La norma punisce infatti anche le attribuzioni di qualità cui la legge attribuisce effetti giuridici. Si pensi alle false identità su skype o su social network di chi millanta posizioni professionali di prestigio per corteggiare le vittime, invitarle a falsi colloqui di lavoro o per aumentare i propri follower.
Le conseguenze - Vecchie e nuove falsificazioni finiscono in tribunale con esiti spesso diversi. Così c'è chi preferisce chiedere la sospensione del processo penale con la messa alla prova, cancellando il reato con lavori socialmente utili; oppure chi paga decreti penali di condanna o sceglie la via del patteggiamento. Ma, anche se il fatto viene considerato tenue, non c'è troppo da rallegrarsi: il reato in realtà c'è, viene iscritto nel casellario, e può dar luogo in sede civile al risarcimento del danno, come ha stabilito la Cassazione con la sentenza 32010 dell'8 marzo 2018.
di Giuseppe Amato
Il Sole 24 Ore, 17 febbraio 2020
Cassazione - Sezione IV penale - Sentenza 5 febbraio 2020 n. 4882. In tema di omicidio stradale, il testo dell'articolo 589-bis, comma 2, del Cpnon riconduce la fattispecie aggravata all'ipotesi in cui lo stato di ebbrezza sia la causa del sinistro mortale, ma indica nello stato di ebbrezza il presupposto di applicazione dell'aggravante. Il legislatore, infatti - precisa la Cassazione con la sentenza 4882/2020- stabilisce l'aggravamento per l'ipotesi in cui il conducente, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica, cagioni, per la violazione delle norme sulla circolazione stradale, la morte di una persona. Del resto, che la guida in stato di ebbrezza costituisca di per sé il presupposto applicativo dell'aggravante, ancorché non incidente sulla causazione del sinistro, si desume anche dalla scelta legislativa di introdurre con la fattispecie autonoma dell'omicidio stradale un reato complesso in cui la contravvenzione di cui all'articolo 186 del codice della strada perde la propria autonomia.
La violazione della regola cautelare - È assolutamente condivisibile il principio secondo cui la violazione della regola cautelare rappresentata dall'essersi posto alla guida in condizioni pregiudicate non entra necessariamente nel contenuto della colpa penalmente sanzionata ex articolo 589-bis, comma 2, del codice penale, nel senso che l'ipotesi incriminatrice è configurabile anche allorquando l'incidente non risulti essersi verificato in ragione dell'alterazione del conducente, cui questo quindi risulti addebitabile per altri e diversi profili di colpa.
È peraltro ovvio, secondo le regole generali, che, perché possa formalizzarsi l'addebito (aggravato o meno), a carico del conducente risultato in condizioni alterate, occorre il riscontro della sussistenza del nesso causale tra la condotta e l'evento dannoso derivatone, che occorre sempre provare e che si deve escludere quando sia dimostrato che l'incidente si sarebbe ugualmente verificato senza quella condotta o quando risulti parimenti dimostrato che è stato, comunque, determinato esclusivamente da una causa diversa al medesimo non imputabile (per riferimenti, sezione IV, 24 maggio 2007, parte civile Venticinque in proc. Cammusso).
Sulla responsabilità aggravata -Vale cioè il principio pacifico secondo cui, in materia di incidenti da circolazione stradale, l'accertata sussistenza di una condotta antigiuridica di uno degli utenti della strada con violazione di specifiche norme di legge (qui, la violazione della normativa in tema di assunzione di alcool o di droghe) o di precetti generali di comune prudenza non può di per sé far presumere l'esistenza della "causalità" tra il suo comportamento e l'evento dannoso, che occorre sempre provare e che si deve escludere quando sia dimostrato che l'incidente si sarebbe ugualmente verificato senza quella condotta o è stato, comunque, determinato esclusivamente da una causa diversa: ciò perché, per poter affermare la responsabilità, occorre non solo la "causalità materiale" tra la condotta e l'evento dannoso, ma anche la cosiddetta "causalità della colpa" ossia la dimostrazione del nesso in concreto tra la condotta violatrice e l'evento (per riferimenti, ancora, sezione IV, 18 maggio 2011, parte civile Longo e altri in proc. Mercurio e altro; nonché, sezione IV, 22 settembre 2011, Michelini).
Per intenderci, non potrebbe essere ritenuto responsabile del reato di omicidio colposo aggravato de quo il conducente - pure in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza della droga - allorquando risulti che, anche laddove fosse risultato in condizioni "normali", l'incidente si sarebbe comunque verificato per altre ragioni, a lui non imputabili e magari riconducibili esclusivamente alla condotta della vittima. Per converso, sussisterebbe la responsabilità "aggravata" in caso di incidente riconducibile alla colpa del conducente in condizioni alterate, pur se i profili di colpa nulla avessero a che fare con lo stato di alterazione.
di Ambra Prati
Gazzetta di Reggio, 17 febbraio 2020
Una mattinata di sciopero con presidio, trasversale e indetto in modo unitario dalla quasi interezza delle sigle sindacali della Polizia penitenziaria (manca solo il Sappe), per attirare l'attenzione sulla situazione della casa circondariale. Lo stato di agitazione, fissato per mercoledì 26 febbraio - quando dalle 9 alle 12 si svolgerà un sit-in nel piazzale antistante l'ingresso della Pulce in via Settembrini - è stato proclamato da Cgil-Fp, Fns-Cisl, Uil-Pa, Osapp, Sinappe, Cnpp, vale a dire i tre sindacati confederali più quelli autonomi, per la prima volta uniti in una protesta che vuole essere costruttiva.
"Il giudizio è positivo perché da anni non si vedevano unificate le sigle sindacali: segno che i problemi sono consistenti e sentiti - dice l'ispettore Giovanni Trisolini della Cgil - Negli ultimi tempi si è parlato del carcere per episodi di cronaca (incendi e aggressioni al personale): bisognerebbe invece evidenziare più in generale un sistema penitenziario al collasso. Il presidio vuole approfondire le motivazioni di questo forte disagio e magari indicare soluzioni rapide, tenendo presente che trattandosi di un'amministrazione statale non è facile avere un dialogo diretto".
I problemi della casa circondariale sono noti. Sul fronte del sovraffollamento, si registra l'alto numero di detenuti pericolosi e difficilmente gestibili (oggi concentrati a Reggio e Piacenza), la variegata tipologia (ben 12 le sezioni), l'altissima percentuale di reclusi extracomunitari (quasi il 60%) che non partecipano ai progetti. La presenza di due sezioni di Tsm (trattamento salute mentale) con reclusi affetti da malattie psichiatriche è un altro aspetto critico, poiché i detenuti che durante l'espiazione della pena si ammalano di mente confluiscono a Reggio e vi resteranno anche dopo l'apertura della Rems.
Altra nota dolente la carenza di personale: di polizia penitenziaria (gli agenti dovrebbero essere 250 invece sono 195) ma anche di educatori (sulla carta 8 ma ce ne sono 3) e di assistenti sociali. A ciò va aggiunta la penuria di personale dell'Ufficio di esecuzione penale esterna (Uepe), che potrebbe decongestionare il sovraffollamento con percorsi alternativi, così come quella degli uffici di sorveglianza. Se si considera che i continui tagli alla pubblica amministrazione hanno determinato uno stop nella manutenzione ordinaria, il quadro è completo.
Per l'ispettore Trisolini "manca una politica penitenziaria ormai da decenni e gli interventi sono rimasti sporadici". Che fare, dunque? "Il miglioramento è possibile. A breve termine si può ridurre il numero di detenuti pericolosi e ridistribuirli tra gli istituti della Regione; diminuire il numero complessivo dei detenuti e delle tipologie; integrare l'organico del personale, non solo di polizia penitenziaria, tenendo presente le lungaggini dell'operazione di finanziare e bandire concorsi". Il sindacalista della Cgil mette poi l'accento su un altro nodo.
"La perenne emergenza rischia di inficiare i progetti, la formazione, le iniziative culturali finalizzate al reinserimento sociale: tutte risorse positive a Reggio storicamente presenti. Questo è fondamentale ai fini della sicurezza pubblica perché è dimostrato che il detenuto che fa un percorso di reinserimento di qualità è una persona che non commette più reati".
- Competenza sulla istanza di liquidazione delle spese degli ausiliari del magistrato
- Campobasso. In carcere mancano medici e infermieri, la Cgil denuncia le carenze
- Calabria. "Le istituzioni diano risposte ai minori in difficoltà"
- Campania. Progetto sulla genitorialità rivolto alle detenute
- Milano. Impariamo da un detenuto a dare senso al tempo che passa









