di Guido Camera e Valentina Maglione
Il Sole 24 Ore, 30 dicembre 2019
La "spazza-corrotti" perde i pezzi. Nel suo primo anno di vita, la legge 3/2019, cavallo di battaglia del M5S e del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, non ha infatti retto al banco di prova della giurisprudenza. È stata soprattutto la mancanza di una disciplina transitoria a far approdare le norme di fronte ai giudici che, in più di una occasione, ne hanno limitato l'applicazione. E ora si attendono gli esiti dei procedimenti aperti di fronte alla Corte costituzionale, che dovrà fare chiarezza sulla natura di una delle misure simbolo della legge, ovvero l'equiparazione, per la concessione dei benefici penitenziari, dei fenomeni corruttivi a quelli mafiosi e terroristici. Ma andiamo con ordine.
Benefici premiali limitati - La legge spazza-corrotti ha modificato l'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario(legge 354/1975), stabilendo che le misure alternative al carcere (affidamento in prova ai servizi sociali, detenzione domiciliare, semilibertà), i permessi premio e l'assegnazione al lavoro all'esterno del carcere possono essere concessi ai condannati per reati di corruzione, istigazione alla corruzione, corruzione in atti giudiziari, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e peculato solo se collaborano con la giustizia efficacemente. E si adoperano per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, assicurare le prove dei reati e consentire di individuare gli altri responsabili o sequestrare le somme o le altre utilità trasferite. Ma la legge non ha spiegato se questa misura - mutuata dalla disciplina in materia di contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo - si debba applicare anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore, il 31 gennaio 2019.
Le correzioni dei giudici - La Cassazione (con le sentenze 25212/2019 e 48499/2019) ha chiarito che gli ordini di sospensione dell'esecuzione della pena emessi prima dell'entrata in vigore della legge Spazza-corrotti non possono essere revocati benché la nuova legge limiti i benefici premiali per i condannati per corruzione. Per la Cassazione, infatti, "la validità degli atti è regolata dalla legge vigente al momento della loro formazione". Sulla "retroattività" delle limitazioni ai benefici premiali ai fatti di corruzione commessi prima dell'entrata in vigore della legge 3/2019 si attende che si pronunci la Corte costituzionale. Sono infatti diverse le questioni di costituzionalità presentate alla Consulta, che ha fissato le udienze a febbraio 2020. Il nodo centrale è chiarire se la modifica apportata dalla legge spazza-corrotti all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario abbia natura di "pena" in senso vero e proprio. Altri giudici, tra cui la Cassazione, hanno inoltre messo in discussione l'eccessività della misura per induzione indebita e peculato lieve.
Intanto la Consulta, con la sentenza 253/2019, ha già dichiarato l'illegittimità dell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario, sancendo che i permessi premio possono essere concessi ai condannati per i reati indicati nella disposizione - inclusi, quindi, quelli di corruzione - anche in assenza di collaborazione con la giustizia, se non risultano collegamenti (spesso, peraltro, nei reati di corruzione, inesistenti) con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva.
Gli effetti - I dubbi sulla legittimità dei limiti ai benefici premiali per i reati per corruzione non hanno - per ora - ricadute sugli ordini di esecuzione emessi dopo l'entrata in vigore della legge. La Cassazione, con la sentenza 51905, depositata lo scorso 23 dicembre, ha riconosciuto come "l'avere il legislatore cambiato in itinere le "carte in tavola", senza prevedere alcuna norma transitoria presenti tratti di dubbia conformità" con il principio di legalità, ma la questione di costituzionalità può essere posta solo nella fase dell'esecuzione della pena. Quindi, se l'ordine di esecuzione è stato emesso dopo l'entrata in vigore della legge 3/2019, il condannato, per eccepirne l'incostituzionalità, deve entrare in carcere e rimanerci fino alla decisione della Consulta. Una decisione in linea con la sentenza 45319/2019 della Cassazione, che ha stabilito che il giudice dell'esecuzione, anche se ha sollevato questione di costituzionalità sull'applicazione dei limiti ai benefici per i reati di corruzione, non può sospendere l'efficacia dell'ordine di esecuzione.
Gli altri punti cancellati - Con la sentenza 5457/2019, la Cassazione ha stabilito che l'interdizione perpetua dai pubblici uffici del condannato per corruzione - un altro dei cavalli di battaglia della Spazza-corrotti - non si applica ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore. Infine, con la sentenza 12541/2019, la Cassazione ha stabilito che la sanzione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dal corrotto - introdotta dalla legge 3/2019 all'interno dell'articolo 322-quater del Codice penale, e pari a una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato, da aggiungersi al risarcimento dei danni causati - non scatta in caso di patteggiamento.
di Andrea Alberto Moramarco
Il Sole 24 Ore, 30 dicembre 2019
Tribunale di Napoli - Sezione V penale - Sentenza 3 maggio 2019 n. 4738. Il reato di violenza sessuale, nella forma consumata, è configurabile in presenza di un qualunque atto indirizzato verso zone erogene e idoneo a compromettere la libera determinazione della sessualità della vittima, compiuto con modalità costrittive o abusive. Pertanto, anche "palpeggiamenti e sfregamenti" possono integrare il reato ex articolo 609-bis cod. pen., salvo che la valutazione globale del fatto porti a ritenere configurabile la violenza sessuale di minore gravità, prevista dal comma 3 della medesima disposizione. Questo è quanto afferma il Tribunale di Napoli con la sentenza 4738/2019.
Il caso - All'origine della vicenda c'è la condotta posta in essere da un uomo su un treno della Circumvesuviana, sul quale viaggiava un gruppo di ragazzi di nazionalità francese in gita scolastica in Campania. Durante la corsa del treno, approfittando della folla, l'uomo si era avvicinato a una prima ragazza della scolaresca "iniziando a toccarle il sedere in maniera violenta e insistente", per poi puntare una seconda ragazza strusciando "le sue parti intime sulla gamba della stessa, nei pressi dell'inguine". Il tutto avveniva in pochi istanti con lo spavento delle due ragazze, che dopo aver subito le gesta dell'uomo si era dirette verso gli altri compagni mischiandosi nel gruppo. Le due scene furono però notate da due carabinieri che in quel momento si trovavano a svolgere un servizio di controllo in borghese all'interno del treno. Così uno dei due agenti ha fermato l'uomo per poi condurlo in caserma, mentre l'altro ha raccolto la denuncia delle due ragazze francesi.
In seguito, durante il processo per violenza sessuale nei confronti dell'uomo, che già in passato si era reso protagonista di episodi simili, il Collegio giudicante, ritenuto provato il fatto sulla base delle dichiarazioni delle due persone offese, ha riconosciuto la piena responsabilità penale dell'imputato, optando però per la circostanza attenuante ex articolo 609-bis comma 3 cod. pen. Il perimetro applicativo della violenza sessuale - In primo luogo, i giudici napoletani ritengono che vi sia stata una violenza sessuale in forma consumata. Ciò in quanto, risultano integrati perfettamente sia il requisito della costrizione che quello del compimento di un atto sessuale. Quanto al primo, è sufficiente che si realizzi "una notevole compressione della libertà di autodeterminazione di un soggetto, tale che egli non abbia possibilità di scelta", circostanza avvenuta nella fattispecie in quanto vi è stata un'azione repentina consistita prima nel "palpeggiamento" e poi nello "strusciamento"; quanto al secondo, è sufficiente il compimento di un qualunque gesto idoneo a "compromettere la libera determinazione della sessualità della persona o ad invadere la sfera sessuale", circostanza avvenuta nella fattispecie in quanto il "palpeggiamento" e lo "strusciamento" sono contatti corporei "suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale anche in modo non completo e/o di breve durata".
La violenza sessuale di minore gravità - Ciò posto, per il Tribunale nel caso di specie è opportuno però mitigare la rigida e ampia interpretazione di "atto sessuale" e di "costrizione", anche alla luce della severa cornice edittale della norma, con la fattispecie attenuante, di cuial comma 3 della disposizione, in relazione al fatto che si è trattato di gesta che hanno offeso in modo non particolarmente grave la libertà sessuale delle due ragazze, le quali non si sono neppur costituite parti civili. Difatti, spiegano i giudici, per la configurabilità della minore gravità "deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievi i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima".
Ebbene, considerando il comportamento quasi maldestro dell'imputato, "nel contesto affollato del vagone, senza compromettere gravemente" la libertà sessuale delle persone offese, per il Tribunale "appare meno grave il fatto contestato" e ciò comporta il riconoscimento della fattispecie attenuata.
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 30 dicembre 2019
Falso materiale di un atto pubblico e non truffa per il commercialista che falsifica e mostra alla società cliente una comunicazione di sgravio redatta su carta intestata dell'Inps e ricevute di pagamento a Equitalia. Una "contraffazione" fatta per dimostrare di aver adempiuto agli obblighi di pagamento, quando i versamenti non erano mai stati fatti.
Il ricorso del professionista - La Corte di cassazione, con la sentenza 50196 del 15 novembre scorso, respinge il ricorso del professionista e avalla la scelta della Corte d'appello di assolverlo dall'originaria imputazione di truffa, con la formula perché il fatto non sussiste, condannandolo invece per falso in atto pubblico commesso da un privato, con il conseguente obbligo di risarcire i danni al cliente. I giudici della quinta sezione penale, respingono al mittente tutte le eccezioni della difesa del commercialista, che contestava sia la validità della testimonianza chiave delle parte lesa, considerata "de relato", sia l'elemento soggettivo del reato. Per quanto riguarda il primo punto, il ricorrente considerava non corretta la valutazione della Corte territoriale, la quale aveva concluso per la sua responsabilità, dando un peso determinante alla deposizione della società cliente, che si era costituita parte civile. Dichiarazioni considerate attendibili benché basate solo sull'indicazione dei nominativi dei funzionari Inps dai quali la società aveva appreso che la documentazione consegnata dall'imputato era falsa.
Per la Cassazione però la testimonianza della parte civile, con l'indicazione dei nomi dei pubblici funzionari disponibili a confermare tutto, era valida, anche in presenza di ulteriori riscontri.
Il falso in atto pubblico - Non passa neppure il punto centrale del ricorso. Ad avviso della difesa, il falso in atto pubblico sarebbe concepibile solo quando si alterano dei documenti autentici, autenticati o di cui sia stata dichiarata la conformità all'originale. Una tesi che la Suprema corte bolla come infondata, alla luce dei chiarimenti forniti dalle Sezioni unite. Il Supremo consesso ha, infatti, precisato che il reato scatta "quando la copia si presenti o venga esibita con caratteristiche tali, di qualsiasi guisa, da voler sembrare un originale, ed averne l'apparenza".
Il reato, sanzionato dagli articoli 476o 477 del codice penale, c'è dunque quando lo stesso soggetto che produce la copia compie anche un'attività di contraffazione che incide materialmente sui tratti che caratterizzano il documento, dandogli una parvenza di originalità, tale da farlo sembrare "autentico" o una copia conforme. In questo quadro, secondo la ricostruzione dei giudici, rientra il comportamento del commercialista che, per dimostrare di aver compiuto il suo dovere, ha consegnato documenti "fai da te" spacciandoli per originali.
di Vladimiro Zagrebelsky
La Stampa, 30 dicembre 2019
Una elevata e aggiornata formazione dei magistrati è ciò che i cittadini hanno diritto di pretendere. La complessità e gravità di molte delle decisioni che sono chiamati a prendere e la indipendenza che è loro garantita nell'esercizio delle loro funzioni, esigono la massima preparazione culturale, sia di carattere strettamente giuridico, sia ampiamente sociale.
Della formazione dei magistrati nella fase del loro tirocinio iniziale e poi in tutto il corso della loro attività, a partire dagli anni 80 del secolo scorso, prese ad occuparsi direttamente il Consiglio superiore della magistratura.
È stato poi istituito un ente autonomo - la Scuola superiore della magistratura - che ha iniziato a operare con i suoi primi corsi nel 2013. L'opera che svolge è molto intensa e di alto livello, nell'assicurare lo sviluppo di una cultura professionale adatta ad un corpo giudiziario composto da circa diecimila magistrati professionali e delle migliaia di magistrati onorari.
Fino ad ora hanno organizzato e diretto l'attività della Scuola due successivi comitati direttivi, che vengono composti con una quota di componenti nominati dal Consiglio superiore della magistratura ed una quota nominata dal ministro della Giustizia.
Per escludere una chiusura culturale corporativa della magistratura, si tratta di magistrati, avvocati e docenti universitari. Tra di essi viene eletto il presidente, che svolge un ruolo attivo, essenziale per garantire il prestigio dell'istituzione nei rapporti con tutto il mondo sociale e culturale cui la magistratura necessariamente deve rapportarsi: in primo luogo, ma non solo, l'avvocatura e l'Università.
Fino ad ora i presidenti sono stati due ex presidenti della Corte costituzionale. La loro personalità ha assicurato alla Scuola il proficuo inizio di attività di una istituzione che in altri Paesi europei esiste da maggior tempo. Gli organi direttivi della Scuola sono da poco scaduti, il Consiglio superiore ha già nominato la sua parte di componenti e con particolare interesse si attendono ora le prossime nomine da parte del ministro.
La capacità di assicurare una riconosciuta, autorevole linea di indipendenza culturale di carattere giudiziario è richiesta alla Scuola e ai suoi organi direttivi. In tale ordine di idee dovrebbero sempre muoversi il Consiglio superiore e il ministro. Vi sono aspetti della cultura giudiziaria che sono del tutto specifici, tanto che proprio ora in Francia è vivissima la polemica contro il progetto di riforma della Scuola nazionale dell'amministrazione (Ena).
Lanciata dal presidente Macron, il progetto prevede l'assorbimento dell'attività della Scuola della magistratura in quella della nuova Scuola dedicata agli alti funzionali della amministrazione: non l'eliminazione della specifica formazione per i magistrati, ma l'instaurazione di un consistente periodo in comune con i dirigenti amministrativi.
Dimissioni tra i membri della Commissione che elabora la riforma e vivaci polemiche con i vertici della magistratura e le associazioni dei magistrati sembrano aver ottenuto un ripensamento, ma è interessante notare che il cuore del contrasto risiede nel senso che si dà al ruolo dei giudici, nella scelta tra il valore (costituzionale) della loro indipendenza anche culturale e quello (diverso) della attitudine a dare esecuzione alle scelte politiche del governo.
Tra gli aspetti della cultura giudiziaria dei magistrati, che la Scuola cura e dovrebbe ancor più sviluppare, c'è quello che riguarda il difficile equilibrio tra l'indipendenza individuale, di ciascun giudice, nel decidere le cause secondo l'interpretazione della legge che adotta e la consapevolezza di essere parte e voce di una istituzione, quella giudiziaria, chiamata a fornire il servizio pubblico del risolvere le controversie secondo Costituzione e legge.
I momenti formali di incontro tra magistrati, come sono particolarmente le Camere di consiglio, sono il luogo in cui le opinioni si incontrano e cercano la soluzione comune. Utilissime sono però anche le occasioni informali offerte dalla Scuola, in sede centrale o in sede locale. Nei corsi della Scuola si incontrano e discutono, tra loro e con i docenti, magistrati di sedi diverse e distanti, che mai altrimenti avrebbero occasione di confrontare esperienze e opinioni.
Così si formano i singoli e così emerge e si armonizza una cultura comune, capace di produrre una giustizia tendenzialmente omogenea e prevedibile, così come dovrebbe essere. È bene allora che sul lavoro della Scuola sia viva l'attenzione dell'opinione pubblica, anche attenta alle responsabilità del Consiglio superiore della magistratura e, ora, del ministro della Giustizia nel formarne gli organi direttivi.
di Francesco Specchia
Libero, 30 dicembre 2019
L'ex ministro di Prodi: "Non si può fare una riforma come se i processi lenti fossero colpa della difesa".
Professor Giovanni Maria Flick, da pregiato giurista, accademico, presidente emerito delle Corte Costituzionale ed ex magistrato, lei si è molto esposto sulla riforma del processo penale che entrerà in vigore il 1° gennaio. Ha parlato di "approccio sbagliato". E se l'approccio è sbagliato, figuriamoci il resto....
"Sì. Il metodo stesso con cui ci si è approcciati alla riforma è profondamente sbagliato. Oltre alla prescrizione c'è un mondo da riformare prima e contemporaneamente. Per esempio, la pletora dei reati: e meno reati significa meno processi. Tutti ora parlano di depenalizzarli ma si fa l'esatto contrario".
Cosa non la convince? Il processo che diventerà eterno? L'ossessione del ministro Bonafede per l'abolizione della prescrizione dopo il 1° di giudizio? L'approssimazione?
"Il punto è che non si può parlare solo di prescrizione tralasciando tutto il resto. E qui si tende a fare confusione tra la prescrizione - che è la cancellazione sostanziale del reato dopo un certo tempo - e la ragionevole durata del processo - che prevede un limite processuale previsto dalla Costituzione e dalla Cedu. E si vuole stabilire uno stesso identico limite per reati e per processi completamente diversi. Non funziona così".
Cioè secondo lei occorreva prima una riforma complessiva dei processi?
"Certo. Si parte dal concetto sbagliato che la durata eccessiva dei processi sia colpa degli avvocati, anche se l'imputato ha il sacrosanto diritto di essere difeso. Quando in realtà, guardi, le lungaggini sono dovute, per la maggior parte, ad enormi disfunzioni organizzative degli uffici giudiziari, anche in periodi in cui la difesa non può fare nulla, come i passaggi dei fascicoli. E la soluzione di tutto questo sarebbe aumentare la durata della prescrizione o cancellare le impugnazioni? Mi pare tutto molto confuso...".
Però con la riforma del processo civile era andata un po'meglio, no?
"Sì, ma la materia è più facile. E ci hanno messo più energia. Ma la politica è così: si concentra, ad intermittenza, ora sul processo civile lasciando sguarnito il penale, e viceversa. A me questa pare una riforma confusa che ha mischiato temi molto politici ad altri tecnici ma senza un baricentro chiaro. Sarebbe stato meglio, ad esempio, tenere il buono della riforma Orlando, invece la si è eliminata in blocco".
E secondo lei, alla fine della fiera, quale potrebbe essere la soluzione?
"Ovviamente, fermo restando che l'obbligatorietà dell'azione penale è una cosa estremamente seria, qui, per una riorganizzazione del tema processuale occorre chiamare dei tecnici, riunirli attorno ad un tavolo e ascoltarli. E dire che il codice riformato del 1989 aveva una sua precisa fisionomia, che poi progressivi interventi correttivi ma disorganici hanno snaturato".
Per rimanere più terra-terra, oltre a smaltire i reati non sarebbe utile - che so - aumentare il personale nelle aule e negli uffici giudiziari?
"Certo, potrebbe giovare: non è un caso che in alcuni tribunali d'Italia alcuni processi durino la metà degli altri. Ma c'è altro. Siamo davvero sicuri, per esempio, che l'informatizzazione degli uffici, così com'è fatta ed applicata, risolva i problemi della giustizia?".
Lei non è d'accordo neanche sull'uso dei trojan nelle intercettazioni (anche se sfido chiunque ad averne, ad ora, un'idea chiara)...
"Il Trojan è uno strumento di captazione delle informazioni molto pesante ed invasivo rispetto al precetto costituzionale di rispetto della libertà e segretezza delle comunicazioni. Lo stesso codice penale dice che le intercettazioni devono servire per confermare situazioni di prove già raccolte. Mi pare invece che qui si stia optando per estendere l'uso dei trojan come criterio generale di indagine. La qual cosa è inaccettabile. Il resto della riforma - parlo dal punto di vista penale di mia competenza - non riesco proprio a vederlo se non in questa iniziativa sulla prescrizione che ha soltanto il sapore dello scambio: io cedo sulla prescrizione e tu lo fai sulle intercettazioni".
Ma, per restare in tema, almeno questa riforma non blocca definitivamente la porta girevole politica-magistratura?
"Ecco, quello è uno dei pochi elementi condivisibili di questa riforma; ed era una cosa per cui mi ero fortemente battuto da ministro: massima libertà nello scegliere la politica, ma se un magistrato varca quella porta non può tornare più indietro".
Quando lei era ministro delle Giustizia nel governo Prodi propose le pagelle per i magistrati. Come vede il fatto che oggi le stanno riproponendo?
"Allora mi presero a pietre in faccia. Ora che in molti ne stanno riparlando ammettono che non era una cattiva idea".
Il premier Conte, nel discorso di fine anno, ha promesso di velocizzare i processi Direi che sarebbe stata una notizia il contrario...
"Vedo un lieve miglioramento rispetto al silenzio pressoché totale sulla giustizia nel suo discorso d'insediamento. Velocizzare i processi è una cosa ovvia. Si tratta di vedere come e quando farlo. In realtà questa riforma epocale della giustizia viene declamata da tempo dal ministro Bonafede, ma non abbiamo ancora capito bene di cosa si tratti".
ogginotizie.it, 30 dicembre 2019
Nuovo allarme di sovraffollamento nel carcere di Sollicciano. Molte delle celle che in agosto erano inagibili, sono stati finalmente ripristinate. In questo modo, la capienza è arrivata a 494 detenuti. Tuttavia, vi è un sovraffollamento del 155% nel settore maschile e del 195% in quello femminile. In altre parole, ci sono 680 uomini e 107 donne.
Dei 680 uomini 414 (60,9%) scontavano una condanna definitiva, mentre tra i 266 (39,1%) detenuti che ancora non avevano una condanna definitiva il 45,1% (120) era in attesa del giudizio di primo grado. Per quanto riguarda invece le donne detenute, 78 (65%) scontavano una condanna definitiva, 3 risultavano internate, 26 (24%) erano in attesa di condanna definitiva e di queste il 46% (12) in attesa del giudizio di primo grado.
Massimo Lensi, presidente di Progetto Firenze, spiega: "Il problema del sovraffollamento di Sollicciano continua a essere ignorato. Nonostante ciò renda afflittiva la pena per chi vi è ristretto e appesantisca enormemente il lavoro di quanti, a partire dalla direzione e dal corpo di polizia penitenziaria, si trovano costretti a fare l'impossibile per gestire una situazione sempre al limite dell'emergenza. La presenza di ben quattro bambini nel nido interno del carcere con le loro madri detenute è il sintomo evidente di un malessere generale che ancora una volta dobbiamo segnalare.
A Firenze si attende ormai da tempo l'apertura dell'istituto a custodia attenuata per madri detenute (Icam) o di una casa famiglia protetta. Le procedure sono partite dieci anni fa, e tra alterne vicende sembravano arrivate a conclusione l'anno scorso. Invece, ancora oggi tutto tace".
di Mario Pepe
Il Roma, 30 dicembre 2019
Intervista a Valentina Ilardi, psicologa della Pastorale: "Poggioreale non può pensare di creare una vita diversa ai reclusi". "Il carcere? È quella fetta di società della quale ci dimentichiamo. In carcere non c'è vita da nessuna parte". A dirlo è Valentina Ilardi, psicologa della Pastorale carceraria, che ormai da lustri si occupa della condizione dei detenuti nel carcere di Poggioreale. "E lo dico lontana da ogni pregiudizio, perché chi lavora accanto a loro non può averne anche se io ho iniziato questa esperienza piena di pregiudizi".
Come mai ha deciso di intraprendere questo cammino di vicinanza a chi è recluso?
"Essenzialmente per la curiosità di vedere là dentro chi ci fosse. E mi sono subito accorta che queste persone sostanzialmente non vivevano. Chi decide di intraprendere questo tipo di attività al fianco dei detenuti finisce inevitabilmente per essere testimone di quanti pregiudizi ci sono e degli ostacoli che vengono creati".
Qual è, anche in base alla sua esperienza, l'idea che si fa chi è esterno al carcere, il cittadino comune?
"Innanzitutto c'è l'idea che chi ha commesso un reato anche la galera è poco. E c'è anche chi dice che le persone recluse sono mantenute da noi. Insomma, una serie di visioni distorte che finiscono anche per allontanare la realtà circostante da quella vissuta all'interno di un penitenziario".
Chi, invece, come lei conosce cosa è il carcere come giudica questo mondo?
"Chi lo conosce dice che è troppo così com'è. Anche se, naturalmente, non è che può essere abolito, nessuno chiede questo. Ma soprattutto Poggioreale non è un carcere che può ospitare delle persone e pensare di creare per le stesse una vita diversa. Per questo motivo occorre ripensare totalmente questo tipo di strutture nell'ottica di una visione più umana".
Qual è l'approccio con chi ha un vissuto carcerario da parte di chi opera nel mondo del volontariato?
"Beh, bisogna valutare attentamente chi si ha di fronte ci si prende tempo per capire chi si ha di fronte per valutarne anche le potenzialità. Il più delle volte non guardiamo al reato quando ci avvinciamo a queste persone ma a quello che loro possono dare".
In questo senso, Poggioreale che tipo di condizioni può creare affinché ci sia una migliore vita per i detenuti?
"Non le può creare perché è una delle carceri più sovraffollate del territorio italiano e ha ospiti che sono più del doppio della capienza. E a questo si aggiunge anche la scarsità di risorse che non sono nemmeno sufficienti per la capacità della struttura stessa di contenere la popolazione. Non parlerei, però, di un difetto di direzione".
Il problema può essere più formativo, se così si può dire?
"Sicuramente chi opera all'interno del penitenziario va "mentalizzato", se così si può dire, diversamente. Ma mi rendo che anche gli agenti di polizia penitenziaria sono sovraffaticati. Tutto ciò porta malessere su tutti i fronti. E quanto entri vedi reparti chiusi, umidi e malridotti".
La politica ha quasi sempre visto il carcere come un luogo dove rinchiudere chi delinque per tenerlo lontano dalla società...
"Sicuramente, perché è più comodo pensare che queste persone che hanno sbagliato rimangano chiude lì dentro e in condizione di non nuocere".
Il problema è che, poi, molti escono una volta scontata la pena e si trovano a fare un vero e proprio salto nel buio...
"Non solo escono, direi, ma spesso sono anche incattiviti. E ci sono persone che si affiliano ai clan, visto che il penitenziario è uno dei luoghi più adatti per il reclutamento delle cosche. La politica si è solo preoccupata negli anni di togliere chi sbagliava dalle strade, abbandonando le persone a se stesse. Con il risultato questi una volta usciti non sanno cosa fare. Dentro ci sono reclusi che non sanno fare nulla e se qualcuno ha potenzialità gli viene negata un'opportunità. La politica è cieca anche verso strutture come quella della quale faccio parte, la Pastorale carceraria, che accoglie detenuti in regime domiciliare o ex. E queste persone spesso non vanno via per tornare nella società perché non hanno dove andare o perché non vogliono tornare all'esterno. E queste paura può sfociare o in suicidi o nel perdere completamente il contatto con la realtà. Abbiamo avuto persone che avevano affrontato una lunga detenzione che non sapevano nemmeno che esistessero i telefoni cellulari".
Insomma, il vostro compito è arduo...
"Sicuramente. Ma ci sono tanti ostacoli. Basti pensare, per esempio, alla normativa che prevede l'abbattimento delle tasse per chi assume. Ma ci sono tanti lavori che i detenuti non possono fare perché non si devono avere procedimenti penali. E c'è sempre il pregiudizio di chi non si fida".
Qual è il suo bilancio dell'attività che svolge?
"Al di là delle difficoltà delle quali parlavo, è sicuramente positivo. Specie quando riscontriamo i risultati di chi è in affidamento in prova ai servizi sociali. Qualcuno si inventa lavoro in base alle proprie conoscenze e noi soddisfatti dei risultati raggiunti. Ed è quello che ci rende sempre più determinati ad andare avanti".
di Franco Giubilei
La Stampa, 30 dicembre 2019
Valerio Guerrieri aveva ventun anni quando si impiccò nel carcere di Regina Coeli, a Roma, il 24 febbraio del 2017. "Era un ragazzo con disturbi del comportamento, secondo l'ultima diagnosi", dice la madre Ester Morassi, e in quella cella non ci sarebbe dovuto stare, perché il giudice ne aveva riconosciuto la seminfermità in un processo per rapina, disponendone il ricovero in una Rems (Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza, ndr).
Il 16 febbraio, otto giorni prima di morire, Valerio ha scritto una lettera al fratello in cui diceva che era stanco, che non ne poteva più di stare in cella, che si svegliava al mattino e stava male", racconta la madre riepilogando le tappe di una vita difficile, fatta di permanenze in strutture riabilitative e psicofarmaci pesanti, reati e trattamenti sanitari obbligatori.
Dopo che Valerio si uccide annodandosi al collo le lenzuola della sua branda, Ester non si rassegna e si rivolge all'associazione Antigone, che le affianca la legale Simona Filippi e porta il caso davanti alla magistratura: "Ne sono nati due procedimenti - spiega l'avvocato. Il primo per omissione d'atti d'ufficio e indebita limitazione della libertà personale, a carico della direttrice di Regina Coeli e di due funzionari del Dap. Due volte il pm ha chiesto l'archiviazione e due volte il giudice ha accolto la nostra opposizione, perché la disposizione di ricovero in Rems è rimasta ineseguita e perché non si è dato corso alla revoca della custodia in carcere. Ora siamo in attesa della nuova udienza".
La seconda inchiesta, per omicidio colposo, ha visto il rinvio a giudizio di sette agenti di polizia penitenziaria e uno psicologo, l'udienza è fissata per il prossimo 26 febbraio. Ma la storia di Valerio, al di là degli aspetti processuali, pone in tutta la sua drammaticità la questione dell'inefficienza del sistema di trattamento del disagio psichico in carcere: "Da114 febbraio, quando è stato portato a Regina Coeli, al 24 febbraio, quando si è suicidato, nessuno ha mosso un dito per mio figlio - dice la madre. Lì dentro tutti potevano fare la differenza: agenti, psicologi, la direzione, ma nessuno l'ha fatto perché, secondo me, ne avevano fin sopra i capelli di Valerio. Rompeva le scatole, ma lo faceva perché andava curato".
I problemi del ragazzo cominciano a 12 anni, età della prima diagnosi come "borderline con lievi disturbi psico-maniacali", a 14 anni il ricovero in una struttura riabilitativa, a 16 il furto di una moto e il carcere minorile, commutato in un nuovo ricovero.
Nel 2014 è coinvolto in tre rapine, ma il giudice riconosce l'inadeguatezza del regime carcerario e lo rimanda in un centro riabilitativo. "Una volta gli hanno dato il Tso (trattamento sanitario obbligatorio, ndr), ma lui è scappato, l'hanno ripreso e portato in carcere, quindi lo hanno mandato all'Opg di Secondigliano, dov'è rimasto un anno, finché lo hanno destinato a una struttura riabilitativa a Subiaco". Poi Regina Coeli, la Rems di Ceccano, tutto questo fra fughe e altri ricoveri, fino all'ultima, fatale detenzione a Regina Coeli. "Se fosse stato curato in modo giusto, non sarebbe finito così".
di Stefano Bressani
ilsussidiario.net, 30 dicembre 2019
Il 2020 si annuncia di grande impegno - in definitiva politico - anche per la Corte costituzionale. In un regime democratico di eccezionalità ormai quasi permanente, anche la Consulta ha visto evolvere il suo ruolo, a ruota stretta rispetto alla Presidenza della Repubblica (il Capo dello Stato in carica è fra l'altro un ex giudice costituzionale).
Entrambi i soggetti designati dalla Carta all'ultima garanzia della Repubblica si sono visti chiamati sempre più nel merito del confronto politico e delle scelte di governo: ciò che ha reso sempre più impervio il loro lavoro nella democrazia sostanziale. Ora per la Consulta si profila un ruolo di arbitro ultimo della definizione del possibile percorso elettorale: a incrociare il cammino del referendum confermativo sul taglio dei parlamentari e quello abrogativo dell'abolizione del metodo proporzionale nel sistema elettorale. Ma ci sarà prevedibilmente dell'altro, su fronti non meno delicati.
Poche settimane fa la Corte ha ad esempio restituito al gip di Taranto le carte di un ricorso d'incostituzionalità riguardante lo "scudo penale" previsto negli accordi fra governo e Arcelor-Mittal sul salvataggio Ilva, tuttora irrisolto. Nei giorni scorsi il politologo Angelo Panebianco, in un fondo sul Corriere della Sera, ha finito per richiamare in causa la Consulta su ambedue le questioni sostanziali rimaste inevase da una scelta apparentemente tecnica.
La prima e principale è il ruolo assunto dal potere giudiziario nella democrazia repubblicana, rispetto agli altri due poteri costituzionali e nelle dinamiche complessive della società italiana (il caso Ilva è su questo piano certamente significativo). Panebianco ha infatti discusso l'imminente varo della riforma della giustizia firmata dal ministro pentastellato Alfonso Bonafede incentrata sulla sospensione della prescrizione.
Il passo - ad avviso del commentatore - segnerebbe l'instaurazione definitiva di una "repubblica penale", egemonizzata dalla magistratura: proprio quando essa appare più assillata da inquietudini politiche, lacerazioni corporative, crisi di credibilità democratica. Questa "penalizzazione" della vita politico-economica - sottolinea Panebianco - rischia fra l'altro di rendere l'Azienda Italia estremamente poco appetibile per gli investitori esteri.
di Gianluigi Pellegrino*
La Repubblica, 30 dicembre 2019
Forte ma incapace di dare uno straccio di risultato. Per quanto acceso, il dibattito sulla riforma della prescrizione che sta per entrare in vigore, sembra finito su un binario morto. Fertile di analisi quanto sterile di soluzioni.
Mentre rischiamo il paradosso di passare dal salvacondotto della prescrizione, a quello persino più odioso di pene che non diventano mai definitive, né esecutive e, allo stesso tempo, processi infiniti per gli innocenti.
Il tutto, come bene evidenziato sabato da Luigi Manconi su queste colonne, senza aver nemmeno avuto il tempo di verificare gli effetti delle novità rilevanti che poco tempo fa il Pd con Orlando aveva faticosamente introdotto e che ora già ci rimangiamo.
Allora una soluzione va ricercata partendo necessariamente dal dato di realtà costituito dalla riforma Bonafede che, con i botti di Capodanno, entrerà sicuramente in vigore, rischiando però di scoppiare tra le mani dello stesso ministro.
Come noto, la legge voluta dai Cinque Stelle si riassume nell'abolizione della prescrizione a partire dalla sentenza di primo grado quale che essa sia, persino di assoluzione. Certo di tale riforma pur molto zoppicante negli effetti, e malferma nelle basi di cultura giuridica, va riconosciuta l'esigenza di partenza, tante volte anche qui denunciata, costituita dalla intollerabile impunità che negli anni il pur civile istituto della prescrizione ha portato con sé e con la sua degenerazione.
Senza quindi dimenticare questa ragione giustificativa, si deve però evitare che la novella generi l'effetto paradossale di aprire una nuova via alla impunità, perché condanne che non diventano mai definitive equivalgono a pene che mai si scontano e a parti civili che mai hanno giustizia. E allo stesso tempo deve garantirsi che l'imputato che voglia davvero il processo abbia in tempi ragionevoli un verdetto finale per esigenza minima di civiltà giuridica.
E allora una piccola ma essenziale modifica da introdurre senza indugio alla riforma Bonafede, magari per mano dello stesso ministro, è quella di prevedere che almeno all'imputato che richieda il giudizio immediato con le relative rinunce processuali, lo Stato garantisca la relativa celebrazione in tempi ragionevoli, in difetto operando la prescrizione che a quel punto non sarà più odioso salvacondotto da un processo che invece lo stesso imputato ha chiesto e costruttivamente sollecitato.
Si tratta di una modifica minima quanto essenziale come quella di escludere che la prescrizione sparisca, pur quando si sia stati assolti in primo grado. Due piccoli ma decisivi ritocchi cui il ministro non dovrebbe avere ragione alcuna di opporsi se davvero della prescrizione vuol gettare via soltanto l'odioso portato di salvacondotto e impunità.
E non voglia invece rischiare di passare alla storia per aver fatto rientrare dalla finestra sia l'uno sia l'altra, con pene mai definitive che restano solo sulla carta e con l'insopportabile processo infinito anche per gli innocenti.
*Costituzionalista e avvocato esperto di diritto amministrativo
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