di Tomaso Borzomì
Il Gazzettino, 27 novembre 2019
L'associazione veneziana "La Gabbianella" chiede che si ritorni alla normativa pre-2011. Carla Forcolin: "Poter uscire solo a 6 anni è una limitazione per la socialità dei piccoli".
Una raccolta firme per far sì i bimbi in carcere possano uscire prima dei 6 anni. È questo l'obiettivo che si pone l'associazione La Gabbianella, che per anni si è occupata del rapporto tra madri in carcere e bambini. I volontari si sono decisi a chiedere luce sulla questione dell'infanzia negata ai piccoli che nascono da madri che hanno commesso qualche sbaglio.
di Francesco Urraro*
Il Riformista, 27 novembre 2019
A rischio la presunzione di innocenza, il diritto alla difesa, il giusto processo. La legge voluta dal ministro della Giustizia viola la Costituzione. Parola di senatore Cinque stelle.
Lo stop alla prescrizione in vigore dal primo gennaio per effetto della legge anticorruzione dove fu inserito un emendamento ad hoc, implica qualche urgente riflessione: non sono infatti pochi né irrilevanti i possibili vulnus allo Stato di diritto conseguenti all'applicazione della riforma.
Innanzitutto, occorre rilevare che sull'annunciata riforma insiste un'ombra di non poco rilievo: sussistono infatti nella proposta profili di incostituzionalità, mentre la sua concreta applicazione potrebbe dar vita a pesanti contraccolpi tali da poter compromettere le diverse funzioni della pena che sono sottese alla ragione estintiva del decorso del tempo.
A essere messa in discussione è in primis la presunzione di innocenza sancita dall'articolo 27 della Costituzione. Fermare la prescrizione equivale infatti a considerare l'imputato, anche in caso di assoluzione, sottoposto a un procedimento privo di termini temporali. Il diritto di difesa ex art 24 Cost. risulterebbe inoltre compresso e deteriorato da distanze temporali lunghissime che renderebbero di fatto impossibile una ricostruzione esatta del fatto contestato. Parimenti, la funzione rieducativa ex art 27 Cost. Terzo comma, potrebbe risultare vanificata dal lasso di tempo intercorso in relazione al compimento del fatto.
Ed appare sin troppo evidente, quanto allarmante, l'effetto distorsivo principale prodotto da una riforma che scalfisce un altro principio costituzionale. Lo stop alla prescrizione determinerebbe di fatto un procedimento sine die, che comporterebbe così l'irragionevole durata del processo in violazione di quanto previsto espressamente dall'articolo 111 della Costituzione. Tra l'altro la riforma Bonafede prevede che il tempo della prescrizione si blocchi a partire dalla sentenza di primo grado senza distinguere tra condanna o assoluzione, per cui in entrambi i casi l'appello proposto da chi è stato condannato oppure dal pm in caso di assoluzione dell'imputato, potrà svolgersi senza limiti di tempo anche per molti anni dopo.
Come detto da tempo, per scongiurare tali effetti abnormi, sarebbe necessaria, ovviamente, una preliminare riforma ordinamentale. In questo senso è da accogliere con favore l'opportunità di estendere il patteggiamento, in combinato con altre innovazioni qui di seguito suggerite. In primo luogo, è necessario il potenziamento dei riti alternativi, l'ampliamento del giudizio abbreviato condizionato (quello che avviene con acquisizione della prova nuova rispetto a quella raccolta in fase di indagine), il rafforzamento della udienza preliminare e il consolidamento dei poteri decisori del giudice.
Tutte misure che avrebbero effetti deflattivi sui processi e che comporterebbero una riduzione dei tempi degli stessi, a condizione che si decida di investire seriamente sul sistema giustizia. Si pone infatti davanti a noi il grande tema delle risorse: occorrono investimenti nel settore Giustizia per fare fronte ai sotto-dimensionamenti dei magistrati e degli amministrativi, ma anche fondi per provvedere alla manutenzione degli uffici giudiziari che oggi è centralizzata.
Va notato peraltro che nell'amministrazione prossima della giustizia avranno un nuovo ruolo, sempre più centrale, i diversi processi telematici che pure meritano investimenti e formazione adeguata, se si vuole che funzionino al meglio a tutto vantaggio dei cittadini. La Corte costituzionale con una importante sentenza (la numero 115 del 2018) ha chiaramente rappresentato che la prescrizione debba essere considerata un istituto di natura sostanziale: essa deve dunque rispettare il principio di legalità e determinatezza e come tale è necessariamente immanente nel sistema.
In buona sostanza, la prescrizione è insomma il sintomo di una malattia. non la causa. Se è vero che in Italia i tempi dei processi sono abnormi, bisogna intervenire sulla loro durata senza eliminare un istituto antico di civiltà giuridica.
*Senatore M5S, presidente Ordine degli avvocati di Noto
di Stefano Galeotti
Il Fatto Quotidiano, 27 novembre 2019
Antigone e 4 Garanti contro l'Inps. Il presidente dell'associazione per i diritti dei detenuti Patrizio Gonnella ha promosso un ricorso per impugnare il rifiuto a veder riconosciuto il diritto alla Naspi. "Ricordiamoci sempre che la pena, nel nostro ordinamento, è privazione della libertà di movimento: tutto il resto è afflizione".
Il Riformista, 27 novembre 2019
"A due settimane ormai dal termine del suo mandato di Giudice e poi di Presidente della Corte Costituzionale, Giorgio Lattanzi in una splendida intervista al Corriere della Sera ha reso ben chiaro - a chi voglia intenderlo - il valore irrinunciabile ed anzi salvifico del patto sociale fondativo della nostra democrazia costituzionale", lo scrive l'Unione delle Camere penali rendendo omaggio al Presidente uscente della Consulta.
"I valori costituzionali vanno condivisi ed applicati, non omaggiati come un vuoto atto d'obbligo: questo è il preoccupato monito del Presidente Lattanzi, il quale non a caso si sofferma a lungo sulle reazioni alla recente sentenza sull'ergastolo ostativo, denunciando senza mezzi termini la "falsità" delle conseguenze allarmistiche per la sicurezza sociale da più parti attribuite ad una decisione peraltro ancora non conosciuta nelle sue motivazioni", affermano i penalisti.
"L'Unione delle Camere Penali ha dal primo momento denunziato l'inaudita gravità di quegli attacchi rozzi e sconsiderati ad una sentenza che ha semplicemente rimesso in linea la legge ordinaria con il principio di finalità rieducativa della pena sancito nell'art. 27 della Costituzione", proseguono, "Dal surreale giudizio di "stravaganza" formulato dal frastornato segretario di un partito al governo del Paese, alla immediata ricerca di possibili iniziative di contrasto annunziate dal Ministro di Giustizia, fino all'inaudito invito da parte di magistrati della Repubblica, perfino componenti del Consiglio Superiore della Magistratura, perché il legislatore intervenisse a porre rimedio agli effetti preconizzati come catastrofici di quella decisione, lo spettacolo andato in scena a seguito della sentenza sull'ergastolo ostativo ha rappresentato la fotografia desolante ed anzi allarmante dell'analfabetismo costituzionale di una intera classe dirigente del Paese",
"Il richiamo forte, appassionato e ad un tempo allarmato del Presidente Lattanzi al "patriottismo costituzionale", cioè alla necessità di operare nella vita pubblica e nei comportamenti privati in nome di una reale, consapevole e non retorica condivisione dei principi fondativi del nostro patto sociale, rappresenta il formidabile testimone che una politica sempre più immiserita e pavida farebbe bene a raccogliere, ove mai ambisse a dare un segno di reazione e di riscatto dalla ammorbante rozzezza dell'imperante populismo giustizialista.
I penalisti italiani, che sono sempre stati e continueranno ad essere i "patrioti costituzionali" di cui questo Paese ha vitale necessità, rendono omaggio al magistero di un Presidente della Consulta che, giungendo perfino a portare i giudici della sua Corte a toccare con mano la dura realtà delle carceri italiane, ha saputo dire, non a parole ma per fatti concludenti, che la Costituzione è ancora viva, e rappresenta la guida cui affidare il Paese con fiducia e coraggio", concludono i penalisti.
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 27 novembre 2019
Rapporto dell'Oms Europa sui sistemi sanitari carcerari. negli istituti si possono affrontare le condizioni di salute esistenti e contribuire a stili di vita positivi e a cambiamenti comportamentali. "Una pena detentiva toglie la libertà a una persona, ma non dovrebbe anche togliere la loro salute e il loro diritto alla salute".
di Andrea Fabozzi
Il Manifesto, 27 novembre 2019
Il premier: la nuova norma in vigore da gennaio. Zingaretti: "Non decide Di Maio". Questa volta è Conte a far ballare il governo. Interviene per il secondo giorno consecutivo sulla giustizia, materia che sempre più divide i 5 stelle dal resto della maggioranza. E soprattutto dal partito democratico. Conte vorrebbe abbassare i toni e riconosce al Pd che "c'è la necessità di garantire il vincolo costituzionale della ragionevole durata del processo". Ma in sostanza conferma che "la norma per cui dal primo gennaio 2020 la prescrizione viene meno dopo la sentenza di primo grado è giusta".
Proprio quello che il Pd non intende accettare. E se lunedì, davanti ad analoghe dichiarazioni del presidente del Consiglio, il partito di Zingaretti aveva fischiettato, sperando che Conte potesse rientrare nel suo ruolo di mediatore tra le parti, ieri ha deciso di reagire. Con l'unica attenzione di prendersela con Di Maio, che nel frattempo rivendicava la linea 5 Stelle, o con il ministro della giustizia Bonafede, e non ancora con Conte. "Di Maio si tolga dalla testa di dettare l'agenda", dice il capogruppo al senato Marcucci. "Le garanzie proposte da Bonafede per assicurare processi rapidi non bastano", aggiunge Michele Bordo, negoziatore per conto dei dem.
"Le parole di Conte restringono il campo", ragiona invece il capogruppo del Pd in commissione giustizia, Alfredo Bazoli. "Adesso l'unico punto di caduta può essere l'introduzione di termini di durata massima per il processo d'appello, eventualmente con una riduzione della pena in caso di durata intollerabile". Cioè la proposta che il Pd ha portato all'ultimo vertice notturno a palazzo Chigi, fallito e non riconvocato.
Il problema è che dal prossimo primo gennaio entrerà in vigore il blocco della prescrizione dopo la sentenza di primo grado. I processi, che oggi nelle aule di tribunale hanno i ritmi scanditi dai tempi della prescrizione, si avviano a diventare eterni. Per tutti, anche per i presunti innocenti. Approvando la legge anticorruzione, Lega e 5 Stelle avevano deciso di rinviare di 12 mesi l'applicazione della riforma della prescrizione per provvedere nel frattempo a norme in grado di velocizzare le udienze.
La famosa riforma del codice di procedura penale ancora ferma al palo. Per questo, spiega Bordo, "se lo stesso Bonafede afferma che il nuovo processo scongiurerà la prescrizione, per quale ragione teme il suo rinvio?". Spostare di sei mesi l'applicazione della riforma è la prima richiesta del Pd. Respinta, adesso, anche da Conte.
"Il Pd - chiarisce però Bazoli - non si sente per nulla vincolato dalla norma introdotta da 5 Stelle e Lega durante il precedente governo. Bonafede ci accusa di sabotare il governo, ma la responsabilità politica di una rottura è tutta sua e di chi non si preoccupa di ascoltare le ragioni della maggioranza". Anche il rappresentante dei renziani Librandi definisce l'uscita di Conte "affrettata e imprudente". E pronostica che "in parlamento troveranno la contrarietà di tanti, non passeranno".
L'incidente parlamentare sulla prescrizione in effetti è dietro l'angolo. Non la prossima settimana, come si augura il deputato di Forza Italia Costa che ha presentato un mini disegno di legge che cancella le nuove norme sulla prescrizione, e che chiede di metterlo ai voti con urgenza. Il Pd infatti si opporrà a questa richiesta, con la semplice argomentazione che, trattandosi di una prima lettura, il dl Costa non servirebbe in alcun caso a fermare la riforma entro il primo gennaio. Ma in ogni caso il provvedimento andrà votato in commissione prima di Natale e in assenza di accordo la maggioranza è destinata a dividersi.
Nel merito Pd e M5S sono agli antipodi. Se Bonafede e Di Maio insistono a dire che la cancellazione della prescrizione dopo il primo grado è niente di meno che "una conquista di civiltà", il Pd condivide le analisi che gli avvocati penalisti ripeteranno oggi in commissione giustizia, durante un'audizione proprio sul disegno di legge Costa.
Orlando, vice segretario del Pd e da ex ministro della giustizia autore di un nuovo regime della prescrizione che grillini e Lega hanno immediatamente cancellato, prova a tenere un canale aperto: "Sono d'accordo con Conte, il problema è trovare un bilanciamento nell'ambito del processo. Al momento però le soluzioni prospettate non sono adeguate". La minaccia di votare con il centrodestra è sul tavolo.
camerepenali.it, 27 novembre 2019
Il rapporto Censis 2019 elaborato sul tema de "L'avvocato nel quadro dell'innovazione forense", dedica una sezione, la terza, all'opinione degli italiani sul nostro sistema giudiziario. Se molte delle risposte sui quesiti formulati sono lo specchio abbastanza fedele del dilagante populismo giudiziario (gli intervistati ritengono le pene troppo poco severe, il sistema giudiziario squilibrato a favore delle élite, i processi troppo lunghi, i casi di prescrizione eccessivi, etc.), sorprende come il campione intervistato, pressoché nella identica percentuale, avverta il rischio di rimanere vittima di un errore giudiziario (57,4%), ma al contempo giudichi troppo benevolo il quadro di garanzia attribuito all'imputato (57,6%).
di Eugenio Albamonte*
Il Dubbio, 27 novembre 2019
Oltre alle solite carenze di mezzi e personale, i nuovi limiti rendono difficile l'accertamento dei fatti e delle responsabilità penali. L'accelerazione dei tempi della giustizia penale è da anni una delle richieste più pressanti da parte dell'associazionismo giudiziario e in particolare di Area DG.
Siamo convinti che una giustizia efficiente sia soprattutto una giustizia celere e che la dilatazione dei tempi del processo si risolva in una denegata giustizia. Crediamo che gran parte della sfiducia dei cittadini nella giustizia è causata dai tempi eccessivamente dilatati e ciò produce quotidiana frustrazione anche per i magistrati.
Riteniamo che sia però responsabilità del Governo e del Parlamento, porre in atto quegli interventi strutturali e normativi che finalmente riconducano il processo a tempi compatibili che l'effettività della risposta giudiziaria. Per questo da anni chiediamo un adeguamento della pianta organica dei magistrati, l'assunzione di nuovo personale amministrativo, la modernizzazione delle dotazioni informatiche, l'adeguamento dell'edilizia giudiziaria, la razionalizzazione della geografia giudiziaria. Tutti interventi strategici per accelerare i processi, insieme alle riforme procedurali che ne snelliscano alcune fasi eccessivamente onerose e dispersive di tempo ed energie e ad una significativa depenalizzazione.
L'approvazione della nuova normativa sulla prescrizione, che ne blocca la decorrenza dopo la condanna di primo grado, rende urgenti questi interventi; perché bloccare la prescrizione senza accelerare il processo espone al rischio di processi infiniti che sarebbero causa di ulteriore perdita di credibilità del sistema. A fronte di queste richieste, tradotte in più occasioni rappresentate anche al Ministro Bonafede, le iniziative di riforma intraprese appaiono inadeguate. Infatti, nel testo presentato prima della caduta del Governo e, stando alle dichiarazioni del Ministro Buonafede, anche nel testo che si accinge a presentare, sembra che il problema voglia essere risolto fissando termini perentori che non potranno essere osservati, e comminando sanzioni disciplinari a pioggia in danno dei magistrati che non ne rispetteranno le scadenze.
Le altre riforme individuate, in tema di notifiche alle parti, di ampliamento dei poteri del giudice dell'udienza preliminare, di istituzione del giudice monocratico di appello non varranno a ricondurre i procedimenti di primo e secondo grado nelle fasce temporali previste a pena di iniziativa disciplinare obbligatoria e costringeranno i giudici a dedicare parte significativa del loro tempo a stendere relazioni per spiegare che il ritardo, nel caso specifico, è determinato da quelle carenze strutturali e di personale che sono già note allo stesso Ministro.
Quanto alle indagini preliminari va evidenziato che, eliminata opportunamente l'avocazione obbligatoria istituita con la riforma Orlando, le nuove tempistiche non sono supportate da interventi che consentano il rispetto di quelle scansioni. I tempi delle indagini preliminari sono infatti condizionati principalmente dalla speditezza delle attività delegate alla polizia giudiziaria che, a propria volta, è onerata dall'accertamento di un numero infinito di reati, non tutti individuati dal legislatore in presenza di una offesa percepibile a beni giuridici di primaria importanza.
Anche la carenza del personale amministrativo, aggravata dall'obsolescenza dei supporti informatici e dalla mancanza di adeguata formazione, incide sui tempi delle indagini, perché ogni singolo atto del pubblico ministero richiede una attività amministrativa per la sua completa formazione, per la sua comunicazione all'esterno, per l'esecuzione. In questa situazione di grave carenza, scandire in modo più serrato i tempi delle indagini vuol dire adottare norme manifesto che solo apparentemente esonerano il Ministro dalle sue responsabilità politiche ed istituzionali, lasciando inalterato l'effetto sulle dinamiche reali di questa delicata fase. Gli effetti della decorrenza dei nuovi termini appaiono poi essere dannosi per l'accertamento dei fatti e delle responsabilità penali nonché fuorvianti ed ingiustamente punitivi per al magistratura requirente.
Infatti, da un lato si prevede la discovery anticipata degli atti di indagine con inevitabile pregiudizio per la completezza ed accuratezza degli accertamenti, alla quale consegue una menomazione complessiva della capacità di accertamento dei fatti e delle responsabilità; dall'altra, ancora una volta sanzioni disciplinari per i ritardatari che, oltre ad essere ingiustamente punitive, consegnano all'opinione pubblica, ancora una volta, la volgare falsità che vuole sia l'indolenza dei pubblici ministeri la causa principale del prolungarsi dell'attività investigativa. Le due misure insieme, peraltro, tradiscono la convinzione che sia solo nell'interesse del PM e non della giustizia un accertamento ampio e completo su reati, giungendo a sanzionare la pretesa inerzia dei primi anticipando la chiusura della indagini ancorché incomplete.
Siamo, in fine, molto preoccupati, per le distorsioni concrete che le norme indicate potranno produrre sul corretto operato della magistratura requirente e sullo stesso modello professionale del magistrato dell'accusa. Termini perentori non oltre prorogabili e sanzioni disciplinari immotivate potrebbero condurre ad un approccio auto difensivo, che sacrifica l'accertamento dei fatti per evitare di esporsi a censure, e produce rinvii a giudizio ed archiviazioni affrettate e non sostenute da adeguati elementi di giudizio. Ciò comporterebbe un danno per gli indagati, inutilmente esposti alla fase processuale ed alle relative implicazioni morali economiche e sociali, e per le persone offese, le quali legittime aspettative di tutela verrebbero compromesse se non gravemente ostacolate da affrettate decisioni di archiviazione. Aspetti che dovrebbero allarmare prima di tutto i cittadini rispetto al rischio di riforme tanto roboanti negli annunci quanto inefficaci nei risultati.
*Magistrato, segretario nazionale di Area Democratica per la Giustizia
di Paola Balducci
Gazzetta del Mezzogiorno, 27 novembre 2019
Alla vigilia della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la Polizia di Stato ha diffuso dati statistici a dir poco agghiaccianti, relativi a tali comportamenti illecito-aggressivi. Agghiacciante perché ogni giorno, in Italia, sono 88 le donne-vittime di atti di violenza, una ogni 15 minuti circa; agghiacciante perché si tratta di un'altissima percentuale che corrisponde all'80,2 percento dei casi; agghiacciante perché, nella maggior parte delle ipotesi, la vittima ed il suo aggressore condividono le "mura di casa".
Mentre reati come il maltrattamento in famiglia sembrano essere in diminuzione, quelli che sono diretti a procurare nocumento, di qualsiasi natura e genere, nei confronti di esseri umani di sesso femminile sono in aumento e, in 6 casi su 10, il loro carnefice risulta essere il partner o l'ex partner. In contesti come questi, è la "prevenzione" ad essere indicata come chiave che apre tutte le porte.
Ma in che modo porla in essere e renderla davvero efficace? Da un punto di vista penalistico il nostro Paese prevede una disciplina volta a tutelare, in generale, cittadini-vittime di atti di violenza; disciplina resa ancora più rigorosa dalla recente entrata in vigore della legge 19 luglio 2019, n. 69 (c.d. Codice Rosso) che appresta un sistema di tutela più stringente e preponderante nei confronti delle vittime di sesso femminile.
Ma siamo sicuri che tutto ciò sia sufficiente? Per rispondere nella maniera più limpida possibile a questa domanda bisogna, per prima cosa, far luce sulla corrispondenza delle previsioni legislative, intese in senso astratto, con quella che è la loro effettiva applicabilità nel caso concreto.
Invero, spesso si tratta di interventi veramente eccezionali dal punto di vista contenutistico che, però, non sono accompagnati da un altrettanto eccezionale intervento da parte dello Stato, per quanto attiene al piano strutturale, di investimento e di risorse, sia di personale, sia di carattere economico. Prevenire la violenza delle donne significa, piuttosto, combattere le sue radici culturali e le sue cause; significa adottare strategie politiche mirate all'educazione, alla sensibilizzazione, al riconoscimento e alla realizzazione delle pari opportunità in ogni ambito della vita pubblica e privata.
Essenziale è impegnarsi e lavorare per combattere le discriminazioni e gli stereotipi legati ai ruoli di genere e al sessismo, poiché costituiscono il presupposto per la creazione di contesti favorevoli alla perpetuazione della violenza maschile contro le donne. E allora, come fare tutto ciò? Gli spunti a nostro favore certo non mancano.
Per prima cosa, non possiamo non investire, anche in questo caso, nelle nuove generazioni e nella loro, e nostra, formazione. Necessario si rende, a tal punto, tornare ad impartire principi e regole elementari che riguardino il rispetto tra gli esseri umani, punto fondamentale di partenza per poter creare la "società di domani" che sappia vivere nel pieno e profondo rispetto dell'altro. A tal proposito, è la scuola il principale mezzo da "sfruttare": scuola non è solo il luogo in cui si apprende una determinata materia quanto piuttosto quello in cui si impara a stare al mondo, a sapersi comportare correttamente e rispettosamente.
Come non servirsi, poi, degli strumenti mediatici che oggigiorno costituiscono il nostro mezzo di informazione per eccellenza? Si potrebbe, ad esempio, adottare l'idea di dar vita ad una "pubblicità martellante" che, attraverso la spiegazione (anche visiva) delle conseguenze derivanti da tali atti non nobili, dimostri come essi si ripercuotano prima di tutto sui figli, due volte privi dei genitori, e di come lascino una traccia invisibile, ma indelebile, sulla comunità, sia familiare che lavorativa.
Prevenire è una responsabilità che grava su ciascuno di noi, in quanto tutti cittadini e tutti esseri umani. È una responsabilità che ci dobbiamo addossare e che non possiamo assolutamente più trasferire, con la solita tecnica (che ci è tanto cara) dello "scarica barile", addosso a chi ha il compito di regolamentare la nostra quotidianità. Tutto ciò non per minimizzare il lavoro del legislatore concretizzatosi nel c.d. "Codice Rosso", anzi.
Esso si presenta come un intervento legislativo assolutamente opportuno ed utile al fine di contrastare reati connotati da violenza domestica e di genere, mediante la garanzia di una più incisiva ed efficace tutela nei confronti di donne-vittime.
A tal proposito, dal punto di vista sostanziale, vengono introdotti nuovi reati e previsti inasprimenti sanzionatori nei confronti di quelli già positivizzati. Dal punto di vista processuale, invece, si è inteso rendere più efficace la tutela preventiva della persona offesa attraverso un meccanismo rigido di "velocizzazione" delle operazioni compiute dall'Autorità giudiziaria.
A tutto ciò si accompagna, poi, la previsione di specifici obblighi di comunicazione nonché la possibilità di applicare, anche per tali reati, la disciplina delle misure di prevenzione. Tuttavia, nella sua pur compiutezza formale, il "Codice Rosso" sembra peccare da un punto di vista applicativo. Insoddisfacente appare l'apparato strumentale predisposto dallo Stato perché possa essere adempiuta con precisione ogni prescrizione normativa.
Insoddisfacente perché si tratta, in fin dei conti, di una riforma a "costo zero". C'è mancanza di personale, mezzi, strutture e soprattutto di investimenti. Mancano quelli che diano la possibilità di attivare un percorso di educazione che sia rivolto, primi fra tutti, agli uomini. Si tratta, purtroppo, dei soliti "corsi e ricorsi storici".
La stessa insufficienza ha colpito, infatti, i figli delle vittime di femminicidio: c'è una legge del 2018 ma mancano ancora i decreti attuativi per renderla efficace e i finanziamenti per farla funzionare. È questo il risvolto più drammatico: dolore che si aggiunge al dolore.
La questione concernente gli orfani dei femminicidi è l'immagine emblematica di una risposta ordinamentale che non funziona: sarebbe sicuramente più opportuno che venissero messi da parte i proclami per concentrarsi sui problemi concreti veramente urgenti. Continueremo ogni giorno a sensibilizzare sulla piaga della violenza sulle donne e dei femminicidi che, allo stato degli atti, nessuna norma penale, anche la più repressiva, riesce purtroppo a fermare.
Il nostro impegno deve essere quello di far sì che il 25 Novembre non sia più la "la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne" ma un giorno qualsiasi. E ciò potrà accadere solo quando a trionfare sarà la cultura del rispetto per la donna. Della donna che deve essere libera di scegliere la propria vita, ma soprattutto della donna libera da qualsiasi forma di violenza, fisica o psicologica, da parte di un uomo.
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 27 novembre 2019
La violenza grave e reiterata fa scattare il reato di tortura. E l'applicazione del crimine a chiunque e non solo al pubblico ufficiale è in linea con il diritto internazionale. La Cassazione, (sentenza 47079) respinge il ricorso dei legali dei bulli di Manduria sottoposti a custodia cautelare per il reato di tortura nei confronti di un pensionato morto, secondo l'accusa, per le conseguenze delle vessazioni e delle violenze subite dal branco.
I legali degli imputati contestavano, per l'assenza degli elementi, l'applicazione del reato, introdotto dalla legge 110/2017, con l'articolo 613-bis del Codice penale. La Suprema corte avalla - pur chiarendo che esiste una nutrita dottrina dissenziente - la scelta del legislatore di non identificare il reato solo con la tortura di "Stato" prevedendo una fattispecie comune.
Una conclusione coerente con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, per la quale il divieto di tortura riguarda sia i soggetti pubblici sia i privati. Quanto ai presupposti del reato, si ricavano dalla norma. L'articolo 613-bis del Codice penale disegna un reato doloso, vincolato dalle modalità della condotta, dall'evento naturalistico, e dalla condizione del soggetto passivo.
Nel giudizio pesano, dunque, le violenze, le minacce gravi, la crudeltà, le acute sofferenze fisiche o psichiche e la privazione della libertà personale come la minorata difesa. I giudici precisano inoltre che secondo la norma, che sul punto si muove sulla falsariga dello stalking, le azioni integrano il reato se le condotte sono plurime o se c'è un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona. Tuttavia esiste una clausola di chiusura che dà rilevanza anche ad un solo atto se lede l'incolumità fisica e la libertà individuale e morale del soggetto. Scatta in tal caso il trattamento inumano e degradante insito, ad esempio, nel waterboarding, una delle tecniche di tortura usate a Guantánamo.
Per la Cassazione meno immediata è l'interpretazione dell'aggettivo "gravi", se debba intendersi riferito alle violenze o alle sole minacce. I giudici precisano che i lavori preparatori non offrono una soluzione chiara. Da un lato si afferma che la condotta deve essere connotata da "violenze, minacce gravi e crudeltà", dall'altro si inseriscono tra i requisiti "la gravità delle violenze e delle minacce". La Cassazione decide per la prima soluzione, affidandosi alla comune esperienza secondo la quale difficilmente le acute sofferenze e i verificabili traumi sono ricollegabili a violenze non gravi. Quanto alla pluralità delle condotte, in alternativa al trattamento inumano e degradante, i giudici escludono che singoli atti di violenza integrino una pluralità di condotte. Per il reato occorre che le violenze e le minacce siano realizzate a più riprese o commesse con più condotte messe in atto in un arco temporale abbastanza lungo. In questo quadro rientrano i fatti di Manduria.
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