di Rosario Dolce
Il Sole 24 Ore, 17 dicembre 2019
Corte di cassazione, sentenza 12 dicembre 2019, n. 50366. Accade spesso che, nonostante la necessità di lavori urgenti in costruzioni che minacciano rovina negli edifici condominiali (come i solai dei garage), non si formi la volontà assembleare e non vengano stanziati i fondi necessari. Ma non può ipotizzarsi la responsabilità per il reato di cui all'articolo 677 del Codice penale a carico dell'amministratore del condominio per non aver attuato interventi che non erano in suo materiale potere. Al contrario: ricade su ogni singolo proprietario l'obbligo giuridico di rimuovere la situazione pericolosa. Così ha chiarito la (Corte di Cassazione, Sezione I Penale, con la Sentenza n 50366/2019)
Il fatto - Un proprietario di un appartamento di un fabbricato condominiale fatiscente riceve un'ordinanza del sindaco, contingibile e urgente, per eseguire i lavori di messa in sicurezza e rimozione del pericolo di crollo. Il condomino, però, si difende dal provvedimento di condanna poi conseguito (per aver omesso l'esecuzione delle opere dovute) indicando l'amministratore quale responsabile dell'evento, in funzione della sua posizione di garanzia, di cui all'articolo 40 del Codice Penale.
Lo scudo penale - In altri termini, il proprietario assume che la presenza dell'amministratore condominiale funga da "scudo penale", in quanto soggetto attivo del reato al posto dei proprietari, i quali, al più, potrebbero essere chiamati a rispondere a titolo di responsabilità sussidiaria. La Corte di Cassazione, però, respinge la tesi difensiva.
I presupposti - La Cassazione ha affermato anzitutto che il provvedimento sindacale era destinato soggettivamente ai proprietari degli immobili ubicati nel fabbricato e non all'amministratore. Inoltre ha rilevato come tra le attribuzioni dell'amministratore non vi sia quello di provvedere alla manutenzione straordinaria del fabbricato, potendo, al più, disporre in termini di messa in sicurezza del medesimo, laddove sussistano i fondi per disporre al riguardo.
La Corte ha anche chiarito che, nel caso previsto dal terzo comma dell'articolo 677 del Codice penale, è sufficiente per l'amministratore, per andare esente da responsabilità, intervenire sugli effetti della rovina, interdicendo, ove ciò sia possibile, l'accesso o il transito delle persone (sul punto è stata anche richiamata la sentenza 21401/2009).
"Molestia possessoria" - Ma non basta: secondo un'altra corrente giurisprudenziale (di rilievo "civile"), tuttavia, l'amministratore non può neppure interdire l'uso delle cose comuni, adducendo ragioni connesse alla sicurezza dei condomini o dei terzi, potendo una simile condotta finire per ledere il contenuto del diritto che su di esse compete a ciascun partecipante: integrandosi, per contro, una molestia possessoria (Cassazione, sentenza 6 febbraio 1982, n. 686).
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 17 dicembre 2019
Il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria Francesco Basentini, sentito la scorsa settimana in commissione Antimafia presieduta da Nicola Morra e volta ad approfondire i profili applicativi del 41bis, ha spiegato che solo il carcere di Sassari, il Bancali, ha la struttura idonea per ospitare i reclusi al cosiddetto carcere duro.
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 17 dicembre 2019
Al via il processo ter, alla sbarra un generale e sette carabinieri. Due imputati si costituiscono parti civili nei confronti dei superiori. Si è aperto ieri con un colpo di scena e con un nuovo giudice monocratico che ha preso il posto del precedente, astenutosi perché ex carabiniere, il processo agli otto militari dell'Arma accusati di aver nascosto la verità sulla morte di Stefano Cucchi e di aver falsificato documenti per depistare le indagini. Un piano messo in atto secondo l'accusa almeno in tre occasioni, nel 2009, nel 2015 e nel 2018, ed evidentemente ben riuscito, visto un inutile processo durato anni contro tre innocenti poliziotti penitenziari, mentre venivano tenute nascoste le violenze perpetrate dai due carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro (condannati in primo grado per omicidio preterintenzionale) sul giovane geometra romano arrestato il 15 ottobre 2009 e morto una settimana dopo in ospedale.
Ma ora che la verità si è fatta largo durante il processo bis e che il pm Giovanni Musarò ha scoperchiato il verminaio nella catena di comando che arriverebbe fino ad un generale, davanti alla giudice Giulia Cavallone della 7° sezione penale il procedimento appena aperto ha già assunto una nuova prospettiva, con i due imputati di grado più basso che accusano altri due imputati di rango più alto di aver impartito loro ordini contrari alla legge.
Infatti, il luogotenente Massimiliano Colombo Labriola, all'epoca comandante della stazione di Tor Sapienza, e il carabiniere Francesco Di Sano, che in quella caserma durante la notte ebbe in custodia un Cucchi già dolorante e con la schiena spezzata dal pestaggio subito dai carabinieri della stazione Appia, hanno chiesto di costituirsi parti civili nei confronti del maggiore Luciano Soligo (a quel tempo comandante della Compagnia Montesacro dalla quale dipendeva Tor Sapienza) e del colonnello Francesco Cavallo (nel 2009 tenente colonnello, capoufficio del comando del Gruppo Roma) che li precedono nella scala gerarchica.
Come ha riferito in aula il loro difensore, Labriola e Di Sano accusano Soligo e Cavallo di aver ordinato loro la rettifica dell'annotazione di servizio sulla condizione di salute di Cucchi: "Non sapevano del pestaggio - ha detto l'avvocato Giorgio Carta - Colombo Labriola non hai mai incrociato Cucchi e venne estromesso dalle operazioni perché Soligo si presentò in caserma e diede ordini direttamente ai carabinieri che avevano redatto il documento. Quanto a Di Sano, era in partenza per la Sicilia ma fu contattato da Soligo affinché prima eseguisse la modifica richiesta. Col senno di poi, ora capiamo l'insistenza dei superiori, ma all'epoca non sapevano nulla. Se non avessero eseguito quell'ordine sarebbero incorsi in un reato militare".
Colombo Labriola e Di Sano si sono seduti sul banco degli imputati ed hanno ascoltato l'intera udienza, insieme ad altri due degli accusati, il capitano Tiziano Testarmata, comandante della IV sezione del nucleo investigativo, e il colonnello Lorenzo Sabatino, allora comandante del reparto operativo. Non erano invece presenti il generale Alessandro Casarsa, nel 2009 comandante del Gruppo Roma, Cavallo, Soligo e il carabiniere Luca De Cianni accusato di calunnia nei confronti di Riccardo Casamassima, il primo militare ad aver rotto il muro di omertà.
Alla prossima udienza, fissata per il 20 gennaio, la corte scioglierà la riserva sull'ammissione delle parti civili che, oltre alla famiglia Cucchi e ai tre agenti penitenziari, è stata richiesta anche da Casamassima, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dai ministeri dell'Interno, della Difesa e della Giustizia, e dalle associazioni Antigone e Cittadinanzattiva. I tre poliziotti penitenziari tramite i loro avvocati hanno però citato il ministero della Difesa, come responsabile civile dei danni subiti, "in quanto organo di riferimento dell'Arma dei carabinieri".
Un processo, insomma, che mostra già alle prime battute le contraddizioni di un sistema, di un corpo che risponde a regole e gerarchie militari ma che ha funzioni di polizia e si occupa di ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini. È un po' un peccato perciò che la giudice Giulia Cavallone abbia deciso di vietare le foto e le riprese video "perché - ha spiegato però - il diritto di cronaca viene già garantito dalla presenza dei giornalisti in aula".
di Paola Rossi
Il Sole 24 Ore, 17 dicembre 2019
Corte di cassazione - Sezione IV penale - Sentenza 16 dicembre 2019 n. 50562. La responsabilità penale del padrone del cane va accertata "in positivo" e non è presunta, a differenza della responsabilità civile per i danni. Così il cane che morde perché reagisce al dolore provocato dal passaggio di una bicicletta sulla sua coda è evenienza connotata da "assoluta abnormità ed eccentricità", che va ben oltre il generale obbligo di garanzia di cui è gravato il padrone dell'animale, il quale - in via generale - risponde anche nel caso in cui vi siano stati comportamenti imprudenti della vittima. Con la sentenza n. 50562 di ieri la Corte di cassazione ha così accolto il ricorso contro la condanna del padrone del cane per il reato di lesioni colpose.
La vicenda - Il fatto riguardava il morso che l'animale aveva assestato al polpaccio di un minore mentre questi andava in bicicletta. I giudici di legittimità annullano la condanna e rinviano al giudice di pace, per un nuovo esame della vicenda, affinché sia accertata la circostanza che il ragazzino avrebbe prima pestato la coda del cane con la ruota della sua bici, e che solo dopo - e per reazione - avrebbe subito il morso.
Tale circostanza era stata invece - erroneamente - ritenuta irrilevante dal giudice di pace unitamente a quell'altra, affermata sempre dalla difesa, secondo cui il cane non sarebbe stato sciolto, ma al guinzaglio. In tal modo sarebbe rientrato nell'ampio dovere di custodia anche il fatto "assolutamente abnorme ed eccentrico".
Il giudice di pace aveva invece erroneamente pretermesso lo specifico esame ritenendolo irrilevante tout court nella sede penale. Si tratta, al contrario, di verificare l'esistenza di quel "caso fortuito" che fa venir meno anche la responsabilità civile, ma che in sede penale va accertato autonomamente dal giudice perché non è onere specifico dell'imputato fornirne la prova.
La responsabilità penale e civile - Infatti, la Cassazione chiarisce che, l'imprudenza altrui non esclude la responsabilità di chi detiene l'animale e che la colpa della vittima solo mitiga e non esclude la responsabilità di chi riveste un ruolo di garanzia.
Ma, ai fini penali, l'accertamento deve essere "positivo" e non presuntivo. La presunzione, infatti, vale in termini di responsabilità civile, e viene meno solo se all'origine del danno si dimostra l'avverarsi di un caso fortuito: unico elemento che slega il danno occorso alla vittima dalla responsabilità per i danni di chi riveste il ruolo di custode.
Giudizio di rinvio - La Cassazione, infine, indica al giudice del rinvio la strada da seguire e precisa che la responsabilità penale per le lesioni colpose prodotte dall'animale in custodia va verificata secondo i canoni dell'articolo 672 del Codice penale, anche se ormai depenalizzato a reato amministrativo. Infatti, come spiega la sentenza di legittimità: nel processo penale non si può partire dalla presunzione fissata dall'articolo 2052 del Codice civile con conseguente inversione dell'onere della prova.
controradio.it, 17 dicembre 2019
Il Garante dei detenuti della Toscana Franco Corleone chiede la riforma del Codice Rocco: "la riforma che ha portato alla chiusura degli Opg sta funzionando: ci sono 31 Rems in Italia, strutture con 650 persone, il problema è che non si è affrontato il nodo di fondo cioè quello legato al perché di queste misure di sicurezza"
gnewsonline.it, 17 dicembre 2019
L'edizione 2019 de "L'Altra Cucina... per un Pranzo d'Amore", iniziativa organizzata e promossa Prison Fellowship Italia Onlus, Rinnovamento nello Spirito Santo e Fondazione Alleanza Onlus del RnS, si terrà il 18 dicembre in contemporanea in dodici istituti penitenziari italiani e coinvolgerà circa 2000 detenuti.
di Annalisa Chirico
Il Foglio Quotidiano, 17 dicembre 2019
L'algoritmo studiato per velocizzare i processi. La formula matematica per prevedere i crimini. Come cambierà il sistema giudiziario con l'intelligenza artificiale? Un'indagine.
Vi fareste giudicare da un giudice robot? Affidereste a un algoritmo, per quanto smart, la decisione sulla vostra libertà personale o sulla vostra proprietà? Non siamo in un film fantasy. L'applicazione dell'intelligenza artificiale al settore giuridico porta con sé una cascata di conseguenze pratiche e una riflessione, affascinante e spaventosa insieme, sulle ricadute in termini di tutela dei diritti fondamentali e di giusto processo.
di Errico Novi
Il Dubbio, 17 dicembre 2019
Da Pd e renziani no alla legge Costa: solo a febbraio i loro correttivi alla norma Bonafede. Sulla prescrizione poteva consumarsi un conflitto nucleare. Sarà invece una guerra fredda. Lunga e dall'esito incerto. Dal vertice di maggioranza celebrato ieri sera (ancora non concluso al momento di mandare in stampa questo numero del giornale) un punto dovrebbe risultare chiarito: le distanze sulla norma Bonafede sono irrecuperabili ma non faranno cadere il governo, almeno per ora. Il ministro della Giustizia respinge definitivamente la prima richiesta degli alleati: rinviare lo stop ai termini di estinzione dei reati. Entrerà in vigore il 1° gennaio come previsto.
di Domenico Grillone
noidicalabria.it, 17 dicembre 2019
In Regione l'indice dei femminicidi è il secondo più alto d'Italia. La Calabria risulta essere la seconda regione italiana a più alto indice di femminicidio in rapporto alla popolazione femminile, preceduta dal Trentino Alto Adige (0,41 donne uccise l'anno ogni 100mila donne residenti).
È solo uno dei dati, decisamente inquietanti, presenti nel primo Rapporto sulla violenza di genere in Calabria, realizzato dall'Osservatorio Regionale sulla violenza di genere grazie all'indagine Istat sui Centri anti violenza e ai dati amministrativi del Ministero dell'Interno, presentato nella sala Calipari del Consiglio regionale.
Un lavoro ragguardevole, realizzato grazie all'impegno costante di Mario Nasone e Giovanna Cusumano, rispettivamente coordinatore e vicecoordinatore dell'Osservatorio che per elaborare il rapporto si sono avvalsi, tra l'altro, della preziosa collaborazione del gruppo di monitoraggio attivato dallo stesso Osservatorio con la consulenza della prof.ssa Giovanna Vingelli, ricercatrice dell'Università della Calabria e del dottore Domenico Tebala dell'Ufficio territoriale Istat.
Per quanto riguarda le denunce, in Calabria il numero dei reati commessi è aumentato (da 1.746 del 2014 a 1.893 nel 2018), il 71% di vittime sono di sesso femminile e 83% sono italiane, il reato più frequente è, a differenza del dato italiano, quello degli atti persecutori (663, 35% sul totale) seguito dai maltrattamenti contro familiari e conviventi (612, 32% sul totale).
In particolare il reato delle violenze sessuali sono il 5% dei reati commessi (101), in diminuzione rispetto al 2014 (-22%) e contro le donne per il 90% mentre in Italia rappresentano il 10% dei reati commessi (4.887), ma in aumento rispetto al 2014 (+15%) con il 92% di vittime femminili.
In Calabria il numero dei condannati è pari a 318 casi (+6% rispetto al 2014), soprattutto per maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli (99, 31,1% sul totale, +20% rispetto al 2014) e per percosse (61, 19,2% sul totale, +58% rispetto al 2014).
Da non trascurare il numero di condannati per omicidio consumato (51, 16% sul totale) anche se in diminuzione rispetto al 2014 (-27%) e per violenza sessuale che è invece in crescita (46, 14,5% rispetto al totale, +9% rispetto al 2014). In Italia nel 2017 si è raggiunta quasi la quota di 10mila condannati. La tipologia di reato più frequente nel triennio 2014-2017 è quella dei maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli (3.153, 34,2% sul totale, +23% rispetto al 2014) seguita dalla violenza sessuale (1.871 casi, 20,3% sul totale, +17% rispetto al 2014).
Altri dati contenuti nel rapporto indicano che circa il 31% dei calabresi ritiene accettabile la violenza nella coppia almeno in alcune circostanze (media italiana 25%); a una donna che ha subito violenza da parte del proprio compagno/marito, il 59% della popolazione calabrese consiglierebbe di denunciarlo (media italiana 64,5%) e il 32,2% di lasciarlo (media italiana 33,2%), ma solo il 13,8% indirizzerebbe la donna verso i centri antiviolenza (media italiana 20,4%), il 10,9% le consiglierebbe di rivolgersi ad altri servizi o professionisti (media italiana 18,2%) e solo lo 0,3% suggerirebbe di chiamare il numero verde 1522 (media italiana 2%)
il 13,2% dei calabresi ritiene che spesso le accuse di violenza sessuale sono false (media italiana 10,3%) e il 4,2% che non è una violenza se un marito/compagno obbliga la moglie/compagna ad avere un rapporto sessuale contro la sua volontà (media italiana: 1,9%).
Ed ecco i territori nei quali sono avvenuti i femminicidi: la provincia con il maggior numero di donne uccise è Cosenza n.12; a seguire Reggio n. 8; Crotone n. 3; Vibo Valentia n. 1; Catanzaro n. 1. Nella provincia di Cosenza sono avvenuti il 48% dei femminicidi della Regione e nella provincia di Reggio Calabria il 32%.
"Le caratteristiche, le dinamiche dei femminicidi, le età delle donne uccise, la relazione tra vittima ed autore del delitto - si legge nel rapporto - sono sovrapponibili a quelle del resto d'Italia". Per ultimo una riflessione che mette in guardia dalle facili deduzioni che si possono trarre ad una lettura superficiale del rapporto:
"Che la prima regione a più alto indice di femminicidio sia il Trentino e la seconda sia la Calabria, la prima del nord e la seconda del sud, che ogni anno il maggior numero di femminicidi avvengano in Lombardia, dimostrano che il fenomeno pervade l'Italia in modo omogeneo.
Ricercare da parte di alcuni, nei casi di femminicidio al sud, specificità sociologiche nella supposta cultura retrograda del sud è fuorviante e pregno di luoghi comuni e pregiudizi. Penso soprattutto alle giovanissime.
Le ragazze del sud ascoltano le stesse canzoni delle ragazze del nord, vestono alla stessa maniera, usano gli stessi linguaggi, condividono le stesse passioni e gli stessi sogni. Vivono le stesse dinamiche sentimentali ed affettive. Credere che gli atti di violenza nei loro confronti siano espressioni di arretratezza del sud è assolutamente sbagliato ed un modo sbrigativo per relegare il fenomeno a espressioni marginali del Paese e liquidarlo con faciloneria.
Le ragioni del femminicidio, invece, come dimostrano i dati riferiti dall'Onu e come dichiarano le Convenzioni Internazionali stanno nei rapporti diseguali tra i generi, storicamente e culturalmente determinati in ogni parte del mondo. È un fenomeno universale, strutturale ed antico".
Gazzetta del Mezzogiorno, 17 dicembre 2019
Carcere sovraffollato a Taranto: mancano letti e materassi. A denunciarlo è il Sappe, il sindacato autonomo di polizia penitenziaria, che spiega che la struttura del capoluogo jonico ha raggiunto quota 640 detenuti a fronte dei 310 posti regolamentari e per questo ci sarebbero difficoltà anche a reperire letti e materassi, per cui il carcere di Taranto il più affollato della nazione, non può più ospitare detenuti, se non facendoli dormire per terra.
"È possibile - prosegue la nota del Sappe - che carceri come Cosenza abbiano 232 detenuti a fronte di 218 posti; Paola 229 a fronte di 182; Rossano 296 a fronte di 263; Catanzaro 682 a fronte di 633 e, addirittura sotto, Reggio 302 a fronte di 337 e Vibo 319 a fronte di 407 posti? In Puglia invece a Bari 461 detenuti per 299 posti; Trani 364 per 227 posti; Foggia 623 per 365 posti; Lecce 1099 per 610 posti e infine la vincitrice, Taranto. Anche altre regioni limitrofe come Campania e Abruzzo potrebbero accogliere detenuti".
Nel caso della Puglia, lunga 400 km, il Sappe respinge la motivazione addotta spesso per il sovraffollamento diseguale, quella della "territorialità della pena (i detenuti devono scontare la pena in carceri prossime alla residenza dei familiari)" perché - spiega - "un detenuto di Trani, Foggia, Lucera, San Severo ristretto nel carcere di Taranto o Lecce è più lontano dalla propria famiglia di un detenuto Tarantino ristretto a Cosenza (circa 200 km) o Rossano (159); oppure un detenuto Leccese o Tarantino ristretto a Trani, Foggia, San Severo o Lucera sarebbe più lontano che se fosse ristretto a Lanciano o Vasto". Il Sappe chiede perciò al capo Dap Basentini e al Ministro della Giustizia Bonafede "urgenti provvedimenti con vigorosi sfollamenti dalle carceri pugliesi".
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- Sant'Angelo dei Lombardi (Av). "Innocenti evasioni", in scena lo spettacolo dei detenuti









