di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 18 dicembre 2019
Resta aperta la possibilità di un decreto legge sulle intercettazioni. Da presentare venerdì al Consiglio dei ministri. Con una disciplina della fase transitoria e la soluzione di alcuni degli aspetti più controversi della riforma Orlando. È fuori discussione comunque che quest'ultima possa entrare in vigore dal 1° gennaio senza modifiche. Al ministero della Giustizia si è ormai messa a punto la bozza di intervento ed è possibile la presentazione delle norme con decreto legge nell'ultimo consiglio dei ministri dell'anno, già in calendario per venerdì. In ogni caso è stato comunque previsto l'inserimento di un ulteriore slittamento di 6 mesi per l'entrata in vigore della riforma, all'interno del canonico decreto "Mille Proroghe" di fine anno.
di Giuseppe Gargani
Il Dubbio, 18 dicembre 2019
La settimana scorsa il Senato ha dato vita ad un mini dibattito su un tema che avrebbe avuto bisogno di ben altro approfondimento e attenzione: si è avuto la pretesa di discutere del rapporto tra politica e giustizia e del rapporto tra i poteri dello Stato in pochi minuti e con pochi interventi ma tutti incentrati sul finanziamento ai partiti e alle fondazioni per l'esclusivo interesse di uno dei relatori il sen. Renzi.
La Stampa, 18 dicembre 2019
Riconosciuta l'aggravante della "sottrazione del bagaglio al viaggiatore". Decisiva l'osservazione che il concetto di bagaglio include anche una semplice borsa o un marsupio che contiene documenti o valori e che la persona può portare con sé. Ampio il concetto di bagaglio: esso può includere anche un semplice marsupio. E proprio applicando questa visione è stata riconosciuta la maggiore gravità di un ladro che su un treno ha preso di mira un viaggiatore, sottraendogli il borsello (Cassazione, sentenza n. 48069/19, sez. V Penale, depositata il 26 novembre).
Bagaglio. Ricostruito l'episodio, i Giudici di merito ritengono evidente la colpevolezza dell'uomo sotto processo che ha messo a segno su un treno un furto ai danni di un passeggero, sottraendogli un marsupio. A rendere più severa la pena, poi, il riconoscimento dell'aggravante prevista quando oggetto del latrocinio è "il bagaglio".
Su quest'ultimo punto si sofferma il legale dell'uomo, spiegando che "il borsello (o marsupio) per l'uomo va indossato, come gli occhiali o un cappotto". Impossibile, quindi, seguendo questa logica, parlare di sottrazione di bagaglio. A questa osservazione ribattono i giudici della Cassazione, chiarendo che "per bagaglio del viaggiatore deve intendersi tutto ciò che questi porta con sé, senza custodirlo sulla propria persona, quale una borsa - come il marsupio, che può essere portato con sé in più modi - che contenga documenti o valori".
di Paola Rossi
Il Sole 24 Ore, 18 dicembre 2019
Corte di cassazione - Sezione III penale - Sentenza 17 dicembre 2019 n. 50919. Il consenso collettivo o individuale dei dipendenti non può legittimare a posteriori la presenza in azienda di strumenti di videosorveglianza se il datore di lavoro li ha installati in violazione delle prescrizioni dello Statuto dei lavoratori, cioè senza consultazione e accordo con le rappresentanze sindacali o senza l'autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro provinciale. Passaggi che vanno compiuti prima di mettere in funzione i predetti strumenti. Quindi, come afferma la Corte di cassazione penale - con la sentenza n. 50919di ieri - il comportamento illegittimo perché posto in violazione delle prescrizioni indicate nell'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, non è sanabile ex post raccogliendo il consenso dei lavoratori in azienda vista la posizione di sicura soggezione che questi hanno nei confronti dell'azienda datrice del loro posto di lavoro.
La presa di posizione della Corte di legittimità - La Cassazione prende posizione sulla legittimità dell'installazione da parte del datore di lavoro di strumenti di videosorveglianza all'interno della propria azienda. E afferma, smentendo un proprio orientamento del 2012, che il consenso dei singoli lavoratori non può equivalere alla contrattazione con le rappresentanze sindacali o all'autorizzazione da parte dell'Ispettorato del lavoro: il consenso scritto di tutti i singoli lavoratori non fa scattare alcuna esimente.
Viene a mancare la tutela tipica delle relazioni sindacali o il vaglio di legalità che in alternativa è effettuato dall'Ispettorato del lavoro che autorizza il comportamento successivo del datore di lavoro. Infatti, quelli previsti dallo Statuto, sono adempimenti presupposti e non successivi alla predisposizione di strumenti aziendali in grado di effettuare videosorveglianza dei comportamenti dei propri dipendenti.
Spiega la Cassazione che il controllo sui lavoratori è materia eminentemente delicata perché intrecciata con diritti fondamentali della persona come appunto il rispetto della privacy. E che proprio per tali ragioni in questa materia si tratta di diritti collettivi e superindividuali sottratti alla disponibilità del singolo anche inteso come l'intera platea dei lavoratori.
La norma dello Statuto dei lavoratori - Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali.
In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 18 dicembre 2019
Verità per Giulio Regeni. Per la prima volta, davanti alla commissione d'inchiesta, parlano i pm di Roma: "Fu torturato in più fasi e i depistaggi furono quattro". I genitori di Giulio: "Ora l'Egitto sa". Giulio Regeni era seguito e pedinato da mesi, attorno a lui la National security egiziana aveva tessuto una ragnatela mortale. Una volta rapito, venne torturato in più fasi, per giorni, e morì dopo terribili sofferenze per un ultimo colpo che gli ha spezzato l'osso del collo. In seguito, gli apparati egiziani hanno pianificato e attuato almeno quattro depistaggi, arrivando ad orchestrare l'omicidio di innocenti che dovevano fungere da capri espiatori.
A rimettere insieme tutte le tessere del sanguinario puzzle raccolte dagli inquirenti italiani che per anni hanno lavorato in solitudine sull'assassinio in Egitto del giovane ricercatore friulano, ritrovato morto il 3 febbraio 2016 sulla strada che collega Il Cairo ad Alessandria, nei pressi di una delle prigioni-lager dei servizi segreti egiziani, è stato ieri lo stesso pm romano che ha coordinato le indagini. Il sostituto Sergio Colaiocco, assieme al procuratore Michele Prestipino, ha ripercorso le fasi delle difficili indagini davanti ai membri dalla neo costituitasi commissione bicamerale d'inchiesta presieduta da Erasmo Palazzotto (Leu). Ed è questa la novità: per la prima volta gli inquirenti italiani ufficializzano in Parlamento i risultati delle loro indagini.
"Intorno a Giulio Regeni è stata stretta una ragnatela dalla National security egiziana già dall'ottobre 2016 - ha raccontato Colaiocco. Una ragnatela in cui gli apparati si sono serviti delle persone più vicine a Giulio al Cairo tra cui il suo coinquilino avvocato, il sindacalista degli ambulanti e Noura Whaby, la sua amica che lo aiutava nelle traduzioni". I due magistrati della procura di Roma hanno poi riferito i particolari dell'autopsia eseguita a Roma dal professor Vittorio Fineschi: "L'esame autoptico svolto in Italia ha dimostrato che le torture sono avvenute a più riprese, tra il 25 gennaio e il 31 gennaio. L'esame della salma depone per una violenta azione su varie parti del corpo. I medici legali hanno riscontrato varie fratture e ferite compatibili con colpi sferrati con calci, pugni, bastoni e mazze. Giulio è morto, presumibilmente il 1 febbraio, per la rottura dell'osso del collo".
La verità dunque era già nota, rivelata da quel corpo martoriato. Ma le autorità di Al Sisi negarono l'evidenza fin dal primo istante: "Nell'immediatezza dei fatti sono stati fabbricati dei falsi per depistare le indagini - ha spiegato Colaiocco. In primis l'autopsia svolta al Cairo che fa ritenere il decesso legato a traumi compatibili con un incidente stradale. Altro depistaggio - continua il magistrato - è stato quello di collegare la morte di Giulio ad un movente sessuale: Regeni viene fatto ritrovare nudo".
E ancora altri due tentativi di depistaggio: "Due giorni prima della nostra trasferta del 14 marzo del 2016, un ingegnere parla alla tv egiziana raccontando di avere visto Regeni litigare con una persona straniera non lontano dal consolato italiano e fissa alle 17 del 24 gennaio l'evento. È tuttavia emerso che il racconto è falso e ciò è dimostrato dal traffico telefonico dell'ingegnere che lo colloca a chilometri di distanza dal nostro consolato sia dal fatto che Giulio a quell'ora stava guardando un film su internet a casa".
Quell'uomo ha poi ammesso di avere mentito su istruzioni di un ufficiale della Sicurezza nazionale che peraltro faceva parte del team investigativo congiunto italo egiziano. "Su questo episodio non ci risulta che la Procura del Cairo abbia mai incriminato nessuno", ha sottolineato il pm. E infine l'ultima falsa pista costruita con "l'uccisione di cinque soggetti appartenenti ad una banda criminale morti nel corso di uno scontro a fuoco. Per gli inquirenti egiziani - conclude Colaiocco - erano stati loro gli autori dell'omicidio".
Una prima audizione, quella di ieri della commissione d'inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, che ha in qualche modo rincuorato i genitori Paola e Claudio, che da quattro anni lavorano per ottenere verità e giustizia: "In questi anni abbiamo dovuto lottare contro violenze, depistaggi, omertà, prese in giro e tradimenti - hanno commentato.
Siamo grati ai nostri procuratori e alle squadre investigative per il lavoro instancabile svolto in sinergia con noi e la nostra legale. Oggi per la prima volta i nostri procuratori hanno potuto rendere pubblici gli sforzi e i risultati del loro lavoro, e da oggi chiunque in Egitto e in Italia sa che la nostra fiducia in loro è ben riposta". I coniugi Regeni hanno detto di confidare, a questo punto, "che la commissione d'inchiesta sappia sostenere con umiltà, rispetto e intelligenza il lavoro della nostra magistratura e della nostra legale".
di Bruno Ferraro*
Libero, 18 dicembre 2019
Non entro ovviamente nel merito della vicenda per la non conoscenza degli atti e per l'estrema difficoltà di muoversi, a tavolino, nel ginepraio delle ricostruzioni fatte negli armi da giudici e periti. Mi limito a ritenere presuntivamente per buona la conclusione a cui, dopo 10 armi e svariati processi, sono pervenuti i giudici della Corte di Assise.
Cucchi dunque sarebbe morto in conseguenza del pestaggio subito da due carabinieri nei locali della stazione di Roma Appia, i cui effetti si sarebbero rivelati letali a causa del pessimo stato di salute del geometra romano per malnutrizione ed altre affezioni. Di qui la condanna per omicidio preterintenzionale di due militari dell'arma e per falso del terzo carabiniere (autore nel 2015, a distanza di 6 armi dal fatto, della clamorosa rivelazione): idem per l'ex comandante della stazione, che non avrebbe rivelato nel rapporto la triste verità.
Assolti in altri procedimenti gli agenti di polizia penitenziaria che tradussero in tribunale l'arrestato per la convalida; assolti gli infermieri ed i medici che si occuparono della salute di Cucchi nei pochi giorni che precedettero la morte. Legittima allora è la domanda: è stata fatta veramente giustizia? E se sì, chi esce dal processo come vincitore o vinto?
Ha vinto sicuramente la famiglia del geometra che si è strenuamente battuta, non rassegnandosi ai primi deludenti verdetti e ponendo in essere un'azione di denunzia a livello di opinione pubblica e di mass media che ha scongiurato la caduta dell'oblio sul caso. Non riavrà il congiunto ma potrà rivalersi con un'azione risarcitoria. Ne escono vincitori gli agenti di polizia penitenziaria, i medici e gli infermieri dell'ospedale Pertini.
D'altro canto, che ragione avevano i primi per picchiare l'arrestato nei sotterranei del Palazzo di Giustizia, con la sicura certezza di essere scoperti dai magistrati (Gip e Pm) incaricati di lì a poco della convalida dell'arresto? Quale plausibile motivo poteva spingere medici ed infermieri a trascurare il paziente in maniera tanto grave da procurarne la morte?
Le perizie, a quanto è dato sapere, hanno escluso qualsiasi profilo di responsabilità professionale. Ne esce bene la Giustizia. La conclusione dimostra che i magistrati procedono magari a rilento leggendo variamente le carte processuali ma alla fine imboccano il sentiero della verità: verità, si badi bene, che è quella processuale non sempre coincidente con la verità reale ed assoluta.
Non ne esce sconfitta l'Arma dei carabinieri, la cui immagine di strenua paladina dell'ordine, della sicurezza e dei diritti dei cittadini non è scalfita dall'operato, in singoli casi, di suoi appartenenti. L'Arma dunque non assume il ruolo di imputata ma se mai di parte lesa per la lesione di immagine ingenerata da vicende come questa.
È chiaro che le valutazioni appena fatte si basano sulle conclusioni, processualmente non definitive, della sentenza di Corte di Assise: una sentenza che merita rispetto al pari di quelle che l'hanno preceduta, giungendo a conclusioni in tutto od in parte diverse. Giudicare non è facile. Giudicare bene, quando l'opinione pubblica preme chiedendo una sollecita "verità", è ancora più difficile. *Presidente Aggiunto Onorario Corte di Cassazione
di Antonio Iorio
Il Sole 24 Ore, 18 dicembre 2019
Sarà possibile l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere per i delitti di omessa presentazione delle dichiarazioni delle imposte sui redditi, Iva e sostituto di imposta. Ciò, in conseguenza dell'aumento delle pene per questo reato che passano da un anno e sei mesi a due anni (nuova pena minima) e da quattro anni a cinque anni (nuova pena massima).
Infatti la custodia cautelare in carcere (articolo 280 del Cpp) può essere, tra l'altro, disposta per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, oltre che, evidentemente, in presenza di determinate circostanze che valuterà il Gip.
Ne consegue che con riferimento ai reati tributari (decreto legislativo 74/2000), la custodia cautelare non può essere adottata per: dichiarazione infedele delle imposte sui redditi e Iva (articolo 4), in quanto anche le nuove modifiche prevedono una massima inferiore a i 5 anni (4 anni e 6 mesi); omesso versamento ritenute (articolo 10 bis), Iva (articolo 10 ter) e indebite compensazioni di crediti non spettanti (articolo 10 quater); sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte per importi inferiori ai 200mila euro.
Occorre ricordare che il delitto di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'Iva e del sostituto di imposta (sanzionato in futuro con la reclusione da due a cinque anni e non più da 18 mesi a quattro anni) per il quale sarà possibile in futuro l'applicazione della custodia cautelare in carcere concerne non solo i cosiddetti evasori totali (soggetti completamente sconosciuti al fisco), ma anche le ipotesi di estero-vestizione societaria, stabili organizzazioni non dichiarate in Italia, e trasferimenti fittizi di residenza all'estero di persone fisiche.
Da segnalare infine che gli aumenti di pena previsti per i delitti di omessa presentazione della dichiarazione (redditi, Iva, sostituto di imposta) e di infedele dichiarazione (redditi e Iva) faranno venir meno, per i procedimenti riguardanti questi reati, la citazione diretta a giudizio da parte del Pm.
Sinora per questi illeciti penali - abbastanza diffusi - essendo prevista una pena massima non superiore a 4 anni, una volta terminate le indagini preliminari, la Procura ove non avesse ritenuto di richiedere l'archiviazione, provvedeva a citare a giudizio (e quindi all'udienza dibattimentale) l'imputato. In futuro invece anche per questi delitti (essendo prevista ora una pena massima superiore a 4 anni) il Pm dovrà richiedere il rinvio a giudizio al Gip, il quale, all'esito di un'udienza preliminare, deciderà se assecondare la richiesta del Pm ovvero disporre il non luogo a procedere. Da notare che in molti tribunali questa modifica comporterà anche un maggior carico di lavoro per i giudici monocratici "togati" in quanto, in presenza di un rinvio a giudizio da parte del Gup, la fase dibattimentale non può svolgersi innanzi ad un giudice "onorario" a differenza delle ipotesi di citazione diretta a giudizio.
livesicilia.it, 18 dicembre 2019
Attualmente sono in fase di svolgimento due corsi per operatore edile in due diversi reparti. Reinventarsi muratori, elettricisti o idraulici. Apprendere un mestiere e trovare un impiego stabile. Una seconda possibilità per l'inserimento socio-lavorativo dei soggetti detenuti. Grazie all'attività di formazione e di tirocini sarà più facile il reinserimento lavorativo delle persone che stanno scontando la loro pena al carcere Pagliarelli di Palermo.
Il progetto "Avviso 10/2016 - Costruisci il tuo futuro" è attuato dal Panormedil-Cpt, l'ente unico per la sicurezza e formazione nell'edilizia. Si tratta di un intervento realizzato nell'ambito delle iniziative promosse dal programma operativo Regionale Sicilia 2014/2020 cofinanziato dal Fondo sociale europeo.
L'ente bilaterale presieduto da Mario Puglisi, vicepresidente Pasqualino De Vardo, lo ha realizzato in associazione con E.N.G.I.M. Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo e Ance Palermo Associazione Nazionale Costruttori Edili di Palermo: l'obiettivo è quello di affermare il principio del fine rieducativo della pena e di offrire una reale "seconda possibilità" alle persone che si trovano in regime di detenzione ordinario o in regime alternativo alla detenzione.
Il progetto prevede la realizzazione di cinque corsi di formazione. Attualmente sono in fase di svolgimento due corsi per operatore edile in due diversi reparti, oltre la selezione dei partecipanti che vede coinvolti 120 detenuti. Il carcere diventa così non solo il luogo in cui scontare una pena ma anche il punto di partenza per una nuova vita.
E niente può agevolare un percorso di questo tipo come il reinserimento nel mondo del lavoro. In questi giorni, i docenti del Panormedil-Cpt hanno anche celebrato un piccolo momento conviviale con il detenuto nei due reparti coinvolti dal progetto.
di Monica Musso
Il Dubbio, 18 dicembre 2019
La donna dovrà trascorrere 15 anni in una Rems. Prima di uccidere i due bimbi la donna era stata segnalata più volte per alcuni comportamenti sintomatici di una preoccupante intolleranza nei loro confronti. Vizio totale di mente: è quanto ha deciso il Gup di Roma Anna Maria Gavoni, che ha assolto Alice Sebesta, la detenuta tedesca che il 18 settembre 2018 ha ucciso i due figli, scaraventandoli dalle scale nel reparto nido del carcere di Rebibbia.
La donna dovrà trascorrere 15 anni in una Rems, struttura sanitaria per l'esecuzione di misure di sicurezza. Anche il pm Eleonora Fini aveva chiesto l'assoluzione per vizio totale di mente. La donna, difesa dall'avvocato Andrea Palmiero, poco prima della sentenza ha reso dichiarazioni spontanee in aula.
"Non è vero che sono una cattiva madre, non ho usato alcuna crudeltà - ha detto. L'ho fatto per salvare i miei figli: a loro ci penso ogni giorno". Uscita dall'aula ha abbracciato in lacrime il suo avvocato. Una donna affetta da "una grave forma di dissociazione", che al suo ingresso in carcere aveva già alle spalle un percorso clinico di 9 anni.
Un particolare che era emerso nel corso dell'incidente probatorio, finalizzato a capire se la donna, arrestata il 26 agosto 2018 perché trovata in possesso di 10 chili di marijuana, fosse capace di intendere e di volere. "La sua è una patologia abbastanza forte - spiegava allora al Dubbio l'avvocato Palmiero - e il consulente ha rilevato una grave forma di dissociazione".
Le sue condizioni, però, non erano state ritenute incompatibili con il regime carcerario, nonostante quanto contenuto in un documento firmato dal capo del Dipartimento di amministrazione penitenziaria, Francesco Basentini, visionato dall'Ansa subito dopo la tragedia. Prima di uccidere Faith, di 4 mesi, e Divine, di 19 mesi, la donna sarebbe stata segnalata più volte "per alcuni comportamenti, sintomatici di una preoccupante intolleranza nei confronti dei due piccoli", tanto che il personale del carcere aveva segnalato "la necessità di accertamenti anche di tipo psichiatrico".
Prima di compiere il terribile gesto, la donna aveva atteso che le altre detenute sfilassero prima di lei per poi rimanere in disparte e sbattere ripetutamente, con forza, il corpo dei suoi due bimbi per terra. Una volta compreso quanto stava accadendo, sono intervenute alcune agenti della polizia penitenziaria e diverse detenute rom per cercare di fermare la furia della donna.
"Adesso i miei figli sono liberi, gli ho dato la libertà", aveva spiegato la donna al suo avvocato, giustificando così la tragica fine dei suoi figli. Nel corso dell'interrogatorio, la donna aveva affermato di aver "mandato mio figlio a Dio". E aveva aggiunto: "ho cercato un posto dove buttare i bimbi perché certamente andranno in cielo. Non voglio che questo mondo li distrugga".
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 18 dicembre 2019
Corte di cassazione - Sentenza 48250. È ampia, ma non illimitata, la forza attrattiva della giurisdizione italiana nella repressione delle attività legate al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La Cassazione, sentenza n. 48250 della Quinta sezione penale, ha affermato che, in assenza di un fondamento normativo che permetta di derogare al principio di territorialità, non esiste giurisdizione della magistratura italiana su reati commessi dallo straniero in danno dello straniero e interamente consumati all'estero, anche se connessi con reati (nella specie associazione per delinquere e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina) per i quali la giurisdizione italiana è accertata.
È stato così respinto il ricorso del Pm di Catania contro la decisione del Tribunale, in sintonia peraltro con quella del Gip, che aveva respinto la richiesta di carcerazione preventiva nei confronti di un uomo accusato dei delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione, tortura aggravata e violenza sessuale, commessi in Libia ai danni di alcuni migranti approdati successivamente in Italia. Per il pubblico ministero, il Tribunale avrebbe ritenuto, sbagliando, che requisito necessario per affermare la competenza del giudice italiano su reati interamente commessi fuori dal territorio dello Stato è l'esercizio del diritto di inseguimento, quando invece a dovere essere valorizzato sarebbe il rapporto di stretto collegamento tra gli illeciti commessi all'estero e quelli per i quali è certa la competenza nazionale.
La Cassazione però non è stata di questo parere e ha ricordato innanzitutto il peso da attribuire agli istituti del diritto di inseguimento e della presenza costruttiva. Sulla base di convenzioni internazionali (quella di Ginevra del 1958 e quella di Montego Bay del 1982), infatti, le autorità dello Stato hanno il diritto di inseguire la nave straniera, sospettata di avere contribuito alla commissione di reati, anche oltre i limiti delle acque territoriali, a patto che l'operazione sia iniziata quando la nave era nel mare territoriale. È questo aggancio tra nave straniera e ambito territoriale nazionale a giustificare l'estensione della potestà punitiva dello Stato ai reati commessi in acque internazionali, ma strettamente collegati a quelli compiuti negli spazi assoggettati a giurisdizione nazionale.
Altro elemento considerato dalla giurisprudenza è stato poi quello della presenza costruttiva, che permette di ritenere legittimo l'inseguimento anche della nave che non è mai entrata nelle acque territoriali, quando l'imbarcazione che vi ha invece fatto ingresso può essere considerata parte della medesima flotta. Una ricostruzione, quest'ultima, che prende in considerazione la sostanziale unitarietà delle imbarcazioni, dando importanza alla condotta delle "navi figlie", permettendo di agire anche nei confronti della "nave madre".
In ogni caso, conclude la Cassazione, non è mai stato affermato il principio sostenuto dal Pm, per cui la connessione sarebbe criterio autonomo di individuazione della giurisdizione italiana per fatti commessi all'estero, da e ai danni dello straniero.
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