di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 19 dicembre 2019
Ma è impasse totale sulla prescrizione. L'Anm: nessun effetto dirompente. Si accorciano le distanze sulle intercettazioni. Ma sulla prescrizione la tensione resta alta. Oggi pomeriggio a Palazzo Chigi, un nuovo vertice tra le forze di Governo, con il premier Giuseppe Conte, dovrebbe contribuire a smarcare almeno il tema delle intercettazioni sul quale resta in piedi l'ipotesi di presentare un decreto legge già domani in consiglio dei ministri, l'ultimo dell'anno.
Bonafede sottolinea un ottimismo di fondo sul pacchetto di correzioni alla riforma Orlando che dovrebbe permetterne un'entrata in vigore rivista sì, ma ampiamente digeribile anche dal Pd. Nel merito l'intervento messo a punto dal ministero disciplinerà la fase transitoria, prevedendo l'applicabilità del nuovo regime di svolgimento delle operazioni, indirizzato a elevare il livello di tutela della privacy, solo alle intercettazioni autorizzate per il futuro.
In questo modo si eviterebbe una delle maggiori criticità segnalate dai capi delle principali Procure, l'assenza di una disciplina esplicita della fase transitoria. Ma tra le modifiche più sostanziali entrerà anche un peso accresciuto del pubblico ministero nella selezione del materiale rilevante per lo svolgimento delle indagini, accantonando quello inutile nell'archivio riservato. Tutte modifiche che, sottolineano anche i dem, non stravolgono l'impianto originario della riforma e ne renderebbero più agevole il varo.
Quanto allo strumento, in alternativa al decreto legge, per il quale le ragioni di necessità e urgenza coinciderebbero in larga parte con quanto segnalato dai capi procuratori, ci sarà il canonico decreto "Mille Proroghe" di fine anno, sempre al consiglio dei ministri di domani, al quale agganciare un ulteriore slittamento di 6 mesi del blocco della Orlando in attesa di perfezionare un eventuale disegno di legge. Impasse totale invece sul fronte della prescrizione. Dove a questo punto anche nel Pd si dà per scontato il debutto al 1° gennaio del blocco dei termini dopo il giudizio di primo grado voluto e difeso a oltranza da Bonafede.
La contromossa è già pronta: un disegno di legge da presentare in Parlamento nei primi giorni della prossima settimana, nel quale saranno tradotte tutte le proposte fatte dai dem e mai recepite dalla Giustizia. Un testo sul quale, più che sul ddl Costa, destinato ad andare in Aula alla Camera nella seconda metà di gennaio, sul quale anche le opposizioni potrebbero dimostrare un'apertura. E ieri, in audizione in commissione Giustizia alla Camera intanto, dall'Anm è arrivato un sonoro via libera alla riforma Bonafede che "va nella direzione giusta".
Per l'Associazione nazionale magistrati nessun effetto immediato dirompente si produrrà sui processi in corso: proprio per la natura sostanziale dell'istituto, la nuova disciplina si applicherà solo ai reati commessi dopo il i° gennaio 2020, e dunque i relativi effetti si verificheranno al momento del giudizio di primo grado, "naturalmente variabile nel tempo, ma anche, potenzialmente, tra alcuni anni".
L'Anm "smonta" poi anche la critica sull'impatto immediato che la riforma avrebbe sui casi di arresti in flagranza e relativi riti direttissimi: "È evidente che l'eventuale stato cautelare conseguente costituisce una causa tipica di speditezza del processo, che dunque, anche conia nuova disciplina prescrizione, non rimarrebbe certo "galleggiante" all'infinito".
di David Allegranti
Il Foglio, 19 dicembre 2019
Dopo settimane di traccheggiamenti, il ministero della Giustizia ha fornito finalmente delle risposte alle questioni poste dal Foglio - grazie a un'interrogazione del deputato di Forza Italia Pierantonio Zanettin - sulla mancata assunzione dei 251 magistrati che hanno vinto il concorso bandito nel 2017. Non male, si fa per dire, la giustificazione dei Cinque stelle: secondo il dicastero di Alfonso Bonafede, i rallentamenti sono responsabilità del Csm.
Ma andiamo con ordine. "Nell'anno 2019 si è verificata una particolare contingenza temporale per cui si sono sovrapposti gli esiti di due procedure concorsuali", ha spiegato il sottosegretario alla Giustizia Vittorio Ferraresi. La prima indetta con decreto ministeriale il 19 ottobre 2016 e l'altra indetta il 31 maggio 2017. "I vincitori del primo dei due concorsi indicati sono stati già regolarmente assunti grazie alla copertura finanziaria che ha trovato spazio nella legge di bilancio dello scorso dicembre".
Il concorso bandito nel 2017, ha detto Ferraresi, "ha risentito di rallentamenti che risalgono alla fase relativa all'approvazione della graduatoria. In particolare, dopo la pubblicazione con riserva della prima graduatoria lo scorso 24 luglio, il Consiglio Superiore della Magistratura, il successivo 16 ottobre ha pubblicato la graduatoria definitiva". Insomma, secondo il ministero della Giustizia, la colpa del rallentamento dell'assunzione è del Csm, che però aveva espresso una riserva solo su un candidato, non su tutta la graduatoria.
"Ne è conseguita una inevitabile dilatazione temporale malgrado la quale, essendo ormai prossima l'approvazione della legge di bilancio per le coperture finanziarie dell'anno venturo, mi sento di rassicurare gli interroganti sulla speditezza dell'ulteriore corso della procedura con l'imminente assunzione dei vincitori".
Il decreto di nomina però, stando alla legge, sarebbe dovuto avvenire entro 20 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Se anche prendessimo per buona la data del 16 ottobre - quando il Csm ha pubblicato la nuova graduatoria sciogliendo la riserva su una candidata - i giorni di ritardo sarebbero molti di più, visto che sono già passati oltre sessanta giorni.
Comunque, ha detto Ferraresi, "nel disegno di legge di bilancio per il 2020 è prevista l'autorizzazione di spesa destinata all'assunzione dei magistrati ordinari vincitori del concorso bandito con decreto ministeriale il 31 maggio 2017 e la provvista finanziaria risulta già inserita nello stato di previsione del ministero della giustizia con decorrenza 1 gennaio 2020.
Del resto, con lo storico incremento del ruolo organico della magistratura di 600 unità, questo ministero ha già dato ampia dimostrazione, nei fatti, della particolare attenzione con cui guarda alle politiche assunzionali del personale giudiziario, in linea con la ferma convinzione che l'efficienza della giustizia passa innanzitutto attraverso un significativo rafforzamento organico di chi l'amministra quotidianamente".
Naturalmente, questo ampliamento è ancora tutto da verificare ma i Cinque stelle lo spacciano già per fatto, osserva il deputato Zanettin: "Abbiamo capito che evidentemente si trattava di un problema di copertura. Le assunzioni avranno luogo a partire dal primo gennaio prossimo però dobbiamo rilevare che c'è stato uno svarione: il ministro Bonafede s'era dimenticato di appostare nella legge di bilancio 2019 i fondi necessari per assumere i magistrati vincitori del concorso 2017. La considero una sciatteria imperdonabile e senza precedenti.
Il ministro Bonafede in ogni occasione parla con toni trionfalistici di un aumento epocale dell'organico dei magistrati frutto del suo impegno. Però come dimostra questo episodio la sua narrazione molto distante dalla realtà dei fatti".
di Paolazzurra Polizzotto
ecointernazionale.com, 19 dicembre 2019
Sono giornate molto intense e tese per la giustizia penale italiana, a seguito delle diverse astensioni proclamate dall'Unione Camere penali, a causa della riforma della giustizia operata dal Ministro Alfonso Bonafede in tema di Prescrizione.
La riforma è la c.d. "legge spazza-corrotti" che, nel corso dei lavori parlamentari, per effetto di un emendamento presentato dai relatori di maggioranza (Movimento Cinque Stelle), è diventata anche, almeno nelle intenzioni, una legge spazza-prescrizione. Tale legge è destinata ad avere effetti significativi, per quanto limitati a una parte soltanto (circa un quarto) del complessivo numero dei procedimenti che, annualmente, vengono definiti con la declaratoria di prescrizione del reato.
Il punto dolente di questa legge è contenuto nell'art. 1, lett. d), e), f) della legge n. 3 del 2019, disposizioni che entreranno in vigore il 1° gennaio 2020. La legge preannuncia una soluzione ben più radicale: il blocco del corso della prescrizione del reato dopo la sentenza di primo grado (o il decreto di condanna), indipendente dall'esito, di condanna o di assoluzione.
È proprio questa, in sintesi e nell'essenza, la novità con la quale i penalisti sono chiamati a confrontarsi: una prescrizione del reato che non potrà più maturare in appello o in cassazione. Questa riforma chiama in causa la funzione della pena e la sua concezione orientata anche alla riabilitazione e al reinserimento sociale del reo.
La prescrizione è un principio del nostro stato di diritto molto importante ed è evidente, infatti, come una soluzione del genere - che dovrebbe dispiegare i propri effetti dal gennaio 2020, ma che si spera venga modificata entro la scadenza - sia assolutamente inadeguata ed inadatta a diminuire i tempi dei processi e, anzi, pregiudichi irrimediabilmente la posizione giuridica della persona sottoposta a processo penale. Non è, in altre parole, colpendo un istituto quale la prescrizione, prerogativa necessaria all'interno di uno Stato democratico e di diritto, che va trovata la soluzione in relazione ai tempi della Giustizia.
Per completare il quadro, il ministro Bonafede durante un'intervista al programma Rai Porta a Porta, ha impropriamente dichiarato: "Quando per il reato non si riesce a dimostrare il dolo, e quindi diventa un reato colposo, ha termini di prescrizione molto più bassi" un'affermazione quanto mai errata, che ha spinto il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo a chiedere le dimissioni del Ministro.
La gravità di un'affermazione risiede nel fatto che può indurre l'opinione pubblica a una scorretta e pericolosa visione della distinzione tra dolo e colpa nel nostro ordinamento e creare un grande confusione anche in tema di prescrizione. Infatti, dolo e colpa sono definiti giuridicamente "elementi soggettivi del reato": un fatto commesso con dolo è commesso intenzionalmente, e l'autore del reato quindi è cosciente delle conseguenze della sua azione; nel fatto commesso con colpa, invece, chi commette il reato non lo fa intenzionalmente e non ha preso coscienza delle conseguenze del suo gesto.
Il dolo, secondo il codice penale italiano, rappresenta il criterio tipico di imputazione, mentre la colpa rappresenta l'eccezione, con la conseguenza che di colpa si risponde solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Inoltre, per determinare la prescrizione, in linea generale, si deve fare riferimento alla pena massima prevista per quel reato. Il ministro Bonafede sembra invece confondere reato colposo e reato doloso e sembra suggerire che il reato colposo sia una versione "tenue" del reato doloso, alla quale si ricorre quando non si può dimostrare l'intenzione: sembra cioè che dica che un reato colposo sia in ogni caso un reato in cui non si riesce a dimostrare il dolo.
Ma se volevamo cadere più in basso, ci siamo già riusciti. A coronare queste drammatiche vicende per la giustizia penale italiana, non sono solo gli strafalcioni del ministro Bonafede, ma anche l'approvazione del Decreto Legislativo correttivo del riordino delle carriere delle Forze di Polizia, avente come relatore Emanuele Fiano ed attualmente sottoposto all'esame delle commissioni parlamentari.
La vicenda. Un tema molto delicato e complesso che va avanti da diversi anni, quello del riordino delle carriere delle Forze di Polizia. Questi decreti attuativi sono finalizzati a modificare i compiti e i ruoli che fino ad ora spettavano ai direttori delle carceri e ai comandanti con la qualifica di dirigente. Infatti, attualmente, il direttore del carcere è il Capo gerarchico della struttura e coordina tutte le aree cooperative presenti all'interno degli istituti di pena, ma se venissero approvati questi decreti, il rapporto tra direttore e comandante cambierebbe da gerarchico a funzionale, attribuendo al comandante - che sia sempre primo dirigente - la gestione della sicurezza all'interno del carcere.
Al momento, il direttore del carcere si occupa della gestione contabile, ha competenza circa le sanzioni del richiamo e della ammonizione (art. 40 o.p.) ed a lui spetta l'ultima valutazione nei casi di impiego della forza ed uso dei mezzi di coercizione (art. 41 o.p.).
Qualora questi decreti venissero approvati, al direttore del carcere verrebbe sottratto anche il potere disciplinare, con la conseguenza - a tratti paradossale - che il direttore di un istituto di pena, pur restando sempre responsabile della struttura da lui diretta, non solo non è più il capo gerarchico di quell'istituto, ma non può neanche sanzionare chi lavora per lui e magari ha violato una normativa. Dunque, lo spettro del populismo giudiziario è sempre presente.
Tra le proposte contenute all'interno del decreto correttivo del riordino delle carriere delle Forze di Polizia, è stato avanzato il timore che la riforma possa comportare un ritorno al passato, con una "militarizzazione" del carcere. ?Oggi i direttori che gestiscono gli istituti di pena sono dei civili, ricoprendo un ruolo super partes tra le diverse figure che cooperano all'interno degli istituti e garantendo l'equilibrio tra le istanze di sicurezza e la funzione rieducativa della pena.
Anche il Coordinamento Nazionale dei Magistrati di Sorveglianza (Conams) ha espresso non poche perplessità e preoccupazioni in merito a questi decreti correttivi, ed infatti Antonietta Fiorillo, Presidentessa del Conams ha dichiarato: "Con una prima lettura in attesa di possibili ed eventuali modifiche che con questa doppia dirigenza che si andrebbe a creare, le difficoltà non sono poche, perché occorre una tale unità d'intenti e la nostra preoccupazione è che tutto questo refluisca in maniera non positiva sull'andamento generale del carcere, sia per quanto riguarda la sicurezza ma anche la parte trattamentale del carcere".
Insomma, non sono pochi i problemi che il sistema giudiziario, e anche quello penitenziario, stanno affrontando in questo periodo. Sicuramente questo cambio di gerarchia all'interno degli istituti di pena non contribuisce a migliorare la situazione attuale che versa sempre di più in una fase emergenziale. A prendere parte di questo dramma non è solo l'Italia - che rischia una Torreggiani Bis - ma anche altri paesi europei come Francia, Macedonia, Romania e Ungheria.
La situazione delle carceri europee, è più grave di quanto possiamo immaginare, e non abbiamo bisogno di un cambio di gerarchia con annessa militarizzazione dei direttori e delle direttrici, ma semplicemente di iniziare a fare ordine con gli strumenti che la nostra legge sull'ordinamento penitenziario ci offre.
di Massimiliano Nespola
Il Dubbio, 19 dicembre 2019
Solo in Italia esiste il reato di associazione mafiosa: difficile interfacciarsi con gli altri stati membri e non far arenare le indagini. nei paesi dell'est il riciclo dei capitali. Le mafie in Europa esistono.
Alcune volte, i segnali della loro presenza sono stati evidenti, come quando la strage di Duisburg del 2007 portò allo spargimento di sangue tra cosche rivali della 'ndrangheta insediatesi in Germania. O come quando si parla di riciclaggio: le indagini effettuate spesso mostrano un legame tra la circolazione di consistenti capitali internazionali e attività illecite. Si pensi alle fatturazioni per operazioni inesistenti, cioè al transito di capitali che avviene per una supposta vendita di beni o di servizi, solo apparente, che serve a celare la reimmissione nel circuito legale di soldi ottenuti attraverso il compimento di reati.
Come avviene, più concretamente? In un incontro con il generale della Guardia di Finanza, Ciro De Lisi, se n'è avuta una spiegazione chiara: poniamo che un imprenditore si presti a compiere tale illecito, per favorire la circolazione di denaro che deve essere trasferito ad una banca. Si sa che spesso nei Paesi dell'Est europeo vengono costituite delle società cartiere, che emettono fatture per operazioni inesistenti, per occultare quindi una movimentazione di capitali. Se si ha un conto bancario estero sul quale depositare i soldi, questi ultimi possono essere resi disponibili per l'acquisto di beni, attraverso tale strumento.
Non si è svolta davvero una prestazione lavorativa, non si è realizzato nulla; ciò nonostante si è avuto uno scambio di denaro che in realtà potrebbe essere stato utilizzato per la compravendita di sostanze stupefacenti. Un processo del genere, in Europa, in questi ultimi anni ha trovato terreno fertile. Grazie all'ingresso di nuovi Paesi, dal 2004, le frontiere si sono ridotte. Ecco perché è molto importante disporre di informazioni sulla circolazione di beni, persone, merci e capitali.
L'Unione Europea, spesso, è stata ritenuta solo parzialmente in grado di rispondere a questo compito. Come ha affermato il prof. Antonio Nicaso, uno dei principali esperti al mondo di ' ndrangheta, docente presso la Scuola Italia del Middlebury College a Oakland, California, dove è anche direttore associate, alla Queen's University a Kingston, e alla St. Jerome University a Waterloo, in Canada: "Da molti anni, a parole, tutti si dicono favorevoli, poi nei fatti, manca la coerenza. Le proposte restano lettera morta".
Anche oggi si avverte tale carenza e le istituzioni europee, recentemente rinnovate dal voto di maggio, partiranno in questi giorni con i nuovi programmi pluriennali. Sembra si sia puntato molto sull'ambiente, che può essere un tema connesso anche a quello della lotta alle mafie, considerate le attività illecite svolte dalle organizzazioni criminali anche in tale ambito.
Da questo punto di vista, il principale problema che si pone è quello di un coordinamento che possa fornire le opportune informazioni e creare un contesto di cooperazione tra le autorità, pur tenendo conto di tradizioni giuridiche differenti. È questo il cuore del problema: per poter collaborare, servono gli strumenti. Bisogna per esempio considerare il fatto che il reato specifico di associazione mafiosa esista in Italia, ma non in altri Paesi.
Così un'inchiesta per reati simili che parta nel nostro Paese rischia di arenarsi nel momento in cui ci si interfaccia con altri Stati membri. C'è un grande lavoro da fare, sotto questo aspetto: basti ricordare che, fino al Trattato di Lisbona, l'Unione Europea è stata ideata secondo il principio dei tre "pilastri". Uno di essi, è stato proprio la costruzione di uno Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia. E, considerati gli avvenimenti di questi ultimi anni, connessi anche all'escalation del terrorismo internazionale di matrice jihadista, c'è ancora molto da fare.
di Andrea Pegoraro
Il Giornale, 19 dicembre 2019
Per chi presenta una dichiarazione infedele si potranno applicare gli arresti domiciliari, il divieto di espatrio e altre misure coercitive. È quanto prevede la legge di conversione del decreto fiscale, approvata dal Senato. Arresti domiciliari, divieto di espatrio sono alcune delle misure punitive applicabili per chi presenta dichiarazioni dei redditi e dell'Iva infedeli.
Potrà essere disposta anche la custodia cautelare in carcere per l'omessa dichiarazione. È quanto prevede la legge di conversione del decreto fiscale, approvata ieri in via definitiva dal Senato. Il testo sarà quindi votato da Montecitorio lunedì 23 dicembre.
Diventerà quindi operativo il nuovo regime penale tributario che avrà l'effetto di aumentare le pene e sarà caratterizzato da nuove regole procedurali. In futuro, infatti, gli indagati del reato di dichiarazione infedele potranno scontare una pena da due anni a quattro anni e sei mesi di reclusione, e non più come in precedenza da un anno a tre anni. Le misure coercitive per questo tipo di reato potranno prevedere il divieto di espatrio, l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, gli arresti domiciliari e le altre misure coercitive differenti dalla custodia cautelare in carcere. Il pubblico ministero avrà dunque la possibilità di richiedere al giudice per le indagini preliminari una di queste misure repressive.
Inoltre, per la dichiarazione infedele sono state abbassate anche le soglie di punibilità. Come riporta Norme e Tributi del Sole 24 Ore, il rilievo penale della condotta viene quindi esteso, comprendendo illeciti che finora erano considerati solo violazioni amministrative. Il reato scatterà quando l'imposta evasa supererà la soglia di 100 mila euro e non più di 150 mila euro. Bisogna precisare che il limite si intende per ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta. Lo stesso reato scatterà anche quando gli elementi attivi sottratti a imposizione saranno superiori a due milioni di euro, e non più tre milioni di euro come prima.
In base all'articolo 266 del codice penale, le intercettazioni di conversazioni telefoniche sono consentite nei procedimenti per delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. Così vale anche per i delitti di omessa e infedele dichiarazione. In sede di conversione in legge, la reclusione massima è stata ridotta rispetto alla previsione iniziale ed è stata fissata in 5 anni per l'omessa dichiarazione e in 4 anni e 6 mesi per l'infedele dichiarazione.
Restano gli stessi del passato i delitti per i quali si potranno svolgere intercettazioni telefoniche. Si tratta in particolare della dichiarazione fraudolenta con documenti per operazioni inesistenti e mediante altri artifici, dell'emissione di false fatture, dell'occultamento e distruzione di scritture contabili, della sottrazione fraudolenta del pagamento delle imposte nella forma aggravata e dell'indebita compensazione con crediti inesistenti.
di Francesco Barra Caracciolo
Il Mattino, 19 dicembre 2019
Le Sezioni Unite si sono pronunciate con una recentissima sentenza, la numero 19681/2019, sul tema del diritto all'oblio e dei controversi rapporti con la cronaca e la storiografia. Sul tema vi è ampia giurisprudenza sia Italiana che delle Corti Europee e Statunitense. Ma il dibattito è lungi dall'essere sopito. Infatti si è dovuto ricorrere alle Sezioni Unite della Cassazione per dirimere un contrasto tra sezioni della medesima Corte. La sentenza ha statuito vari principi.
Il primo è che: "L'attività storiografica non può godere della stessa garanzia costituzionale che è prevista per il diritto di cronaca...omissis". Molto discutibile è l'affermazione che la tutela costituzionale della storiografia sarebbe affievolita rispetto a quella del diritto di cronaca: entrambi, a mio avviso, sono parimenti tutelati dall'art. 21 Costituzione. Per le Sezioni Unite tale tutela "limitata" si rende necessaria ancorché l'attività storiografica (cioè la rievocazione dei fatti ed eventi che hanno segnato la vita di una collettività) fa parte della storia di un popolo e ne rappresenta l'anima, ed è attività "preziosa".
Le Sezioni Unite ritengono che vi sia differenza ontologica e di livello di tutela tra il diritto di cronaca e diritto di rievocazione storiografica, per soggetti che non hanno rivestito o rivestono tuttora un ruolo pubblico. Ovvero per i fatti che per il loro stesso concreto svolgersi non implichino il richiamo necessario al nome dei protagonisti. In questi casi la ricostruzione deve svolgersi in forma anonima, non ravvisandosi particolare utilità, per chi fruisce di quell'informazione, dalla circostanza che siano individuati in modo preciso coloro i quali tali atti hanno compiuto. Di qui l'obbligo di anonimato a tutela della persona "una volta che il tempo sia trascorso e i fatti, anche se gravi, si siano sbiaditi nella memoria collettiva".
Nutro forti dubbi anche su tali affermazioni. Invero sia il "tempo trascorso" che "i fatti sbiaditi nella memoria" sono concetti molto evanescenti. Numerosi dubbi sulla "bontà" di tale sentenza sorgono poi in relazione alla difficoltà d'applicazione ai casi concreti. Invero alla luce della sentenza lo storico di epoche "vicine" non può indicare nominativamente le persone che spesso sono le fonti! Con ciò violando un principio base della storiografia.
Altri dubbi sorgono in relazione alla rievocazione di efferati crimini come avviene oggi, sempre più frequentemente (e con ogni mezzo: televisivi, librari, teatrali, cinematografici, giornalistici). Vi sono vicende tragiche che producono un grave impatto sull'opinione pubblica che le ricorda solo con il nome del protagonista. Emblematico per tutti è il caso di "Erika", da giorni all'attenzione dell'opinione pubblica per il ruolo, eccezionale, svolto dal padre nel percorso riabilitativo della ragazza. Ma v'è di più.
Dall'obbligo di anonimato discende, quale logico corollario (non esplicitato ma inevitabile), che se è vietato l'uso del nome è anche vietata l'identificabilità della persona. Ora l'identificabilità si determina con il ricostruire il contesto sociale, economico, etc., che è un'opera necessaria per lo storico. Né è condivisibile la pretesa di fissare una linea netta di demarcazione tra cronaca e attività storiografica, linea che è molto labile. Pardolesi (in Foro It., ottobre 2019) ricorda giustamente Benedetto Croce che in "Teoria e storia della storiografia" affermò che la storia è destinata a divenire cronaca quando non è più pensata, il che implica che "deve sempre rigorosamente giudicare e deve essere soggettiva" (Bari 1966, 10 s.145).
E ricorda il passo crociano: "la cronaca, arida e smorta, a fronte della storiografia vivida ed appassionata". Concludo chiedendomi (con Pardolesi): "Qual è il limite temporale che separa cronaca e storia?". Quale criterio adottare? Soggettivo o oggettivo? E quale sarebbe quello "oggettivo"? "Ciò che è fuori dalla memoria dell'osservatore, col rischio per chi è avanti negli anni di vivere una cronaca, che per altri è già storia. Due anni e mezzo bastano a scavare il solco?".
di Simone Pitossi
toscanaoggi.it, 19 dicembre 2019
Il nuovo ebook Cesvot "Messa alla prova e Lavoro di pubblica utilità. Vademecum per la collaborazione tra Uepe ed enti del terzo settore", frutto della collaborazione con l'Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna Toscana e Umbria (Uiepe), è una preziosa guida per conoscere le misure alternative al carcere, in particolare le sanzioni e misure di giustizia di comunità. La pubblicazione, curata da Filippo Daidone, Elisabetta Dani e Susanna Rollino, nasce all'interno del percorso di orientamento e formazione promosso da Cesvot nell'ambito di un protocollo triennale con Uiepe.
Tramite la messa alla prova le persone sono vincolate ad un programma di trattamento che prevede, tra le attività obbligatorie, lo svolgimento di un lavoro di pubblica utilità, che consiste nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso istituzioni o enti del terzo settore. L'ebook pubblicato da Cesvot offre agli enti del terzo settore informazioni utili su modalità di accesso e buone pratiche sulla messa alla prova e il lavoro di pubblica utilità: attivazione di un programma di trattamento, convenzione con il tribunale, compiti dell'associazione ospitante (assicurazione, tutor, relazioni periodiche), soggetti che si possono accogliere.
Secondo la banca dati Cesvot, in Toscana le associazioni attive nel cosiddetto "volontariato di giustizia" sono 148 (94 organizzazioni di volontariato, 54 promozione sociale) ma qualunque ente del terzo settore può attivare una misura di comunità. Ad oggi, infatti, gli enti toscani che hanno convenzioni per l'inserimento di soggetti in lavori di pubblica utilità sono 454, la gran parte dei quali enti del terzo settore (dati Uepe Toscana). Complessivamente le persone sottoposte a sanzioni di comunità sono 4.672, a misure alternative 2.737, alla messa alla prova 1.693.
In Italia le persone in carico agli Uffici per l'esecuzione penale esterna sono 102.326, di cui 25.939 in messa alla prova e lavoro di pubblica utilità, 29.200 in misure alternative alla detenzione e 42.992 per indagine e consulenze ai tribunali - ordinari e di sorveglianza - e agli istituti penitenziari (dati Ministero della Giustizia).
Negli anni si è registrato un notevole aumento della messa alla prova: secondo l'ultimo rapporto dell'Osservatorio Antigone si è passati da 804 nel 2015 a 14.980 misure nel 2018. Il 71% delle persone impegnate in lavori di pubblica utilità ha svolto la propria attività presso strutture o servizi socio-assistenziali alla persona, il 20% nella manutenzione del verde pubblico, il 6% nel segretariato sociale e il 3% nell'ambito della protezione civile. I reati maggiormente rappresentati sono quelli contro il Codice della strada.
di Giulia Merlo
Il Dubbio, 19 dicembre 2019
Approvata la norma che "punisce" i familiari dei condannati. Niente casa popolare per i parenti di chi ha e chi ha in prima persona una condanna penale alle spalle. La norma a prima firma del governatore leghista Maurizio Fugatti è stata approvata definitivamente dal consiglio provinciale di Trento, senza alcuna modifica - nonostante la dura opposizione delle minoranze che hanno fatto ostruzionismo in aula e anche di una parte della maggioranza - al disegno di legge provinciale 36/ 2019, che prevede "l'assenza da parte del richiedente e dei componenti del nucleo familiare, nei dieci anni precedenti la data di presentazione della domanda, di condanne definitive per i delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore a cinque anni, nonché per i reati previsti dall'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale".
Il che comporta l'impossibilità di chiedere un alloggio popolare per chi è stato condannato per reati con pena edittale di almeno 5 anni, oltre che per reati come il furto aggravato, la rapina, tutti i reati che riguardano sostanze stupefacenti. Non solo, la stessa esclusione pesa anche su chi, da richiedente, ha un membro della famiglia condannato per uno di questi reati nei dieci anni precedenti alla domanda. Infine, la sopravvenienza di una condanna all'assegnatario o a uno dei suoi familiari provoca la revoca della casa popolare o, nel caso, il mancato rinnovo dell'assegnazione.
L'unica correzione accettata ha riguardato l'eliminazione dal novero dei reati quello di maltrattamenti in famiglia: le inquiline Itea vittime di violenza non perderanno più la casa (come da previsione iniziale) se denunciano il coniuge e questo viene condannato. La previsione normativa aveva immediatamente sollevato polemiche, soprattutto in merito alla sua potenziale incostituzionalità rispetto all'articolo 27 della Costituzione, sia in base al principio della personalità della responsabilità penale (l'articolo farebbe ricadere su genitori, figli o coniugi gli effetti negativi di una condanna penale), che in base al terzo comma, che prevede la funzione riabilitativa della pena (che verrebbe meno nel caso in cui, a condanna scontata, i suoi effetti continuassero a prodursi indirettamente sul cittadino che ha esaurito il suo debito con lo Stato, incidendo un diritto come quello alla casa).
Dopo l'approvazione, tuttavia, lo stesso Fugatti ha annunciato che sono previste "una serie di deroghe" caso per caso, "di più, rinviamo a un regolamento di Giunta, che indicherà altre eccezioni alla regola". Proprio questa iniziativa ha fatto andare su tutte le furie il centrosinistra: "Il presidente vuole pure arrogarsi il diritto di derogare caso per caso alla cacciata dei parenti del reo, autoassegnandosi non solo il potere di graziare i colpevoli, come il presidente della Repubblica, ma anche il potere di assolvere, come i giudici", ha tuonato il consigliere Paolo Ghezzi.
Insomma, dopo la tempesta mediatica per l'approvazione di una norma con la ratio conclamata di "privilegiare i cittadini onesti" (penalizzando chi ha già, però, scontato la condanna e i suoi familiari), la Giunta potrebbe tentare di rimediare in sordina alle previsioni più evidentemente controverse. Al netto dell'idoneità della questione a finire davanti a un giudice nel momento in cui venisse applicata, la legge provinciale è stata avversata anche dai sindaci di alcuni Comuni della Provincia, pronti a opporsi e a non recepire le nuove regole.
Del resto, dubbi di opportunità erano stati sollevati anche in seno alla stessa maggioranza con il consigliere Claudio Cia che aveva presentato un emendamento che puntava a superare le ricadute sui familiari innocenti attraverso l'introduzione del principio di connivenza o complicità della famiglia: "Si deve consentire ai conviventi stessi di fornire una prova liberatoria, nel senso di dimostrare di non aver agevolato né partecipato, neppure omissivamente, alla realizzazione di condotte antisociali", aveva spiegato Cia. La Lega, però, ha tirato dritto (mentre Cia si è astenuto sul voto finale). Ora la norma è legge della Provincia: tutte da verificarsi, invece, sono le conseguenze reali e giuridiche per gli inquilini delle case popolari.
borderline24.com, 19 dicembre 2019
Il carcere di Taranto "ha raggiunto quota 640 detenuti a fronte di 310 posti regolamentari e per questo ci sarebbero difficoltà anche a reperire letti e materassi, per cui il carcere di Taranto il più affollato della nazione, non può più ospitare detenuti, se non facendoli dormire per terra". Lo rende noto la segreteria regionale del Sappe, sindacato autonomo di polizia penitenziaria. In tutta la Puglia la situazione è di sovraffollamento tanto che continua "a macinare record negativi di sovraffollamento dei detenuti, quasi il 70% a fronte di una media nazionale di circa il 20%".
Il Sappe ne chiede le ragioni al Dap e mette a confronto i dati di Calabria e Puglia. Nel primo caso, Cosenza 232 detenuti a fronte di 218 posti; Paola 229 a fronte di 182; Rossano 296 a fronte di 263; Catanzaro 682 a fronte di 633; Reggio 302 a fronte di 337; Vibo 319 a fronte di 407 posti. In Puglia, invece, Bari 461 detenuti per 299 posti; Trani 364 per 227 posti; Foggia 623 per 365 posti; Lecce 1099 per 610 posti e Taranto con circa 640 detenuti con 310 posti.
"Pure altre regioni limitrofe come la Campania e l'Abruzzo - sostiene il Sappe - potrebbero tranquillamente accogliere detenuti provenienti dalla nostra regione poiché rientrano nella media nazionale.
Questi non sono numeri al lotto ma dati curati dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria al 30 novembre 2019". Per il sindacato ciò dipende dal criterio della territorialità della pena (i detenuti devono scontare la pena in carceri prossime alla residenza dei familiari) ma così "la Puglia può scoppiare, violare tutte le leggi e le sentenze della Corte di Giustizia europea mentre nelle altre regioni limitrofe si potrebbero, secondo questo principio, chiudere le carceri per mancanza di detenuti".
Corriere Fiorentino, 19 dicembre 2019
Il direttore del carcere Fabio Prestopino ha precisato che il riscaldamento "è normalmente funzionante". Il comunicato risale all'anno scorso, quando il fatto è davvero accaduto.
Guasto del riscaldamento a Sollicciano: 400 coperte inviate da Regione e Misericordie per alleviare il disagio dei detenuti. La notizia rimbalza sui media, peccato non sia vera. Una vera e propria fake news, che però ha fatto il giro del web e dei giornali. Un cortocircuito partito domenica scorsa, quando sul sito della Regione "Toscana Notizie" compare questa notizia sotto forma di comunicato stampa. Il comunicato risale però all'anno scorso, quando il fatto è davvero accaduto. La notizia è stata ripresa dal sito specializzato sul carcere "Ristretti".
Inoltre la Camera Penale ha fatto un comunicato stampa denunciando la gravità del riscaldamento guasto, facendo rimbalzare ulteriormente la notizia su molti media fiorentini e non solo. La stessa Camera penale in serata ha precisato che non corrisponde al vero, diversamente da una prima comunicazione, che oggi siano state consegnate coperte ai detenuti. Il direttore del carcere Fabio Prestopino ha precisato che il riscaldamento "è normalmente funzionante". A confermare che si tratta di fake news, anche il fatto che alla fine della notizia è scritto che "il presidente Rossi ha inoltre annunciato che sabato prossimo, 22 dicembre, farà visita al carcere fiorentino insieme al garante regionale per i diritti dei detenuti". Peccato che il prossimo 22 dicembre non caschi di sabato, come invece l'anno scorso.
- Parma. Quando il promotore della salute entra in carcere
- Milano. Nessuno tocchi Caino torna a Opera per essere (ancora) speranza
- Milano. Il Cardinale Parolin tra i detenuti di Opera, per portare la vicinanza di Francesco
- Ferrara. La Messa del Vescovo in carcere coi detenuti
- Roma. Successo dei mercatini di Natale di Economia carceraria









