di Pietro Mecarozzi
linkiesta.it, 26 ottobre 2019
Secondo l'ex Ministro del governo Prodi I, nonché presidente della Corte Costituzionale nel 2008, la sentenza della Consulta sul carcere ostativo è "un atto importante nel percorso, per un detenuto che continua ad avere una decenza riconosciuta e rispettata, anche nel peggiore delinquente". Come seguito della Corte Europea dei Diritti Umani, la Corte Costituzionale ha emesso una sentenza che riguarda l'ergastolo ostativo.
di Simona Musco
Il Dubbio, 26 ottobre 2019
La Giornata europea della giustizia al Cnf. Nella Giornata europea della giustizia, il Consiglio nazionale forense ha puntato i riflettori sulle possibilità di accesso alla giustizia dei detenuti e sul patrocinio a spese dello Stato, argomento oggetto di un tavolo ministeriale, fortemente voluto dal Cnf, con le componenti associative specialistiche dell'avvocatura e il Congresso nazionale forense. Un tavolo che ha portato ad un progetto di riforma, trasfuso in buona parte in un disegno di legge di iniziativa ministeriale, in Parlamento proprio in questi giorni.
A presentare la proposta, nel corso dell'evento che si è tenuto nella sede del Cnf, è stata la consigliera Giovanna Ollà. "Ci sono delle novità importanti per quanto riguarda l'estensione del gratuito patrocinio anche alle procedure di negoziazione assistita - ha sottolineato -. È stato esteso il novero dei soggetti vulnerabili che hanno diritto al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dai limiti di reddito. Si tratta delle persone offese nei reati di violazione degli obblighi di assistenza familiare, quando sono minori di età e soggetti inabili al lavoro, e le persone offese dal reato di tortura, di recente introduzione normativa".
Tra le altre indicazioni importanti, il tentativo di dare una misura alle soglie minime di liquidazione, al di sotto delle quali nemmeno il giudice può scendere. "È molto importante - ha sottolineato Ollà - perché si spera si arrivi ad arginare liquidazioni totalmente indecorose. Ci sono principi di velocizzazione nelle richieste di liquidazione e nell'emissione dei provvedimenti, con delle tempistiche stabilite che vincolano il magistrato, e la possibilità di inoltrare le domande di patrocinio via pec, sempre nell'ottica di semplificazione. È importante che si sia arrivati ad un primo approccio di revisione organica".
Ma la riforma avrà anche il merito di sottolineare il ruolo del difensore nel patrocinio a spese dello Stato. "La direttiva europea fa riferimento anche alla necessità di garantire una formazione adeguata dei difensori che difendono con patrocinio a spese dello Stato", ha aggiunto. Nel sistema di tutela dei diritti, la proposta è fondamentale per l'affermazione di un principio: la necessità di garantire l'accesso alla giustizia alle persone che sono più deboli economicamente "e ai deboli per eccellenza, le persone detenute e private della libertà personale. Uno Stato che voglia dirsi di diritto e civile - ha concluso - non può dimenticarsi di chi ha meno possibilità economiche".
Nel corso del dibattito è stata presentata la ricerca "Eupretrialrights", con i risultati del Libro Bianco "Bringing justice into prison". Una ricerca, ha spiegato Daniela Ranalli, del "Prison litigation network" e già giurista presso la Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha evidenziato la difficoltà effettiva del detenuto ad accedere effettivamente alla giustizia a causa di risorse culturali ed economiche scarse.
"La Cedu - ha evidenziato - è diventata il referente a livello sovranazionale per la tutela dei diritti dei detenuti, a partire dal divieto di tortura e trattamenti inumani. Nell'ultimo decennio il contenzioso penitenziario ha rappresentato circa il 25% dei ricorsi alla Cedu. E in questa mole di lavoro la Corte ha elaborato una giurisprudenza: i detenuti devono disporre di un sistema di rimedi interni che consenta di lamentarsi delle violazioni e imponga una cessazione delle stesse e una riparazione effettiva".
Ma dalla ricerca è emerso un paradosso: pur riconoscendo un corredo sempre più ampio di diritti ai detenuti e strumenti procedurali sempre più importanti, la Cedu inquadra il detenuto con una certa artificialità, concentrandosi molto poco sulla necessità di una difesa tecnica.
Ad illustrare le iniziative messe in campo dal ministero della Giustizia a tutela dei diritti delle persone detenute è stata Emma Rizzato, magistrato distaccato a via Arenula presso l'Ufficio del capo di gabinetto. "Il ministero ha a cuore l'accesso alla giustizia e la vulnerabilità sociale - ha sottolineato -. E sono state messe in campo iniziative di tipo organizzativo e trattamentale a favore dei detenuti". Rizzato ha fatto riferimento ai decreti legislativi del 2018 finalizzati all'innalzamento degli standard di vita carceraria, nonché l'istituzione di due nuovi Icam per le mamme detenute con figli a seguito, azioni per permettere il riconoscimento della prossimità territoriale, nonché la "possibilità di video colloqui con familiari attraverso Skype".
Ma a passare dalla teoria alla vita di tutti i giorni in carcere ci ha pensate Mauro Palma, Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. "Se penso al progetto di lavoro "Mi riscatto", dove i detenuti fanno lavori che dovrebbe fare il Comune con gente in mitra a sorvegliarli, io lo chiamerei "Mi vergogno".
Questa non è dignità - ha sottolineato -. E non solo: i colloqui su Skype non esistono, la prossimità territoriale viene negata e tutta una serie di cose che enunciamo in parte sono sulla carta, in parte anche negative". Palma ha dunque invitato tutti a prestare attenzione. "Si sono troppo assuefatti gli occhi di chi lavora nel carcere e quelli dei medici che non vedono più i lividi - ha sottolineato -. Il buon garante, se vuole davvero dare un contributo, deve tenere gli occhi ben aperti". Uno sguardo, ha concluso Ollà, che anche gli avvocati devono avere.
di Giuseppe Crimaldi
Il Mattino, 26 ottobre 2019
Il problema esiste, ed è anche grosso. La possibilità di mantenere in carcere elementi della criminalità organizzata appartenenti agli stessi clan resta un pericolo da evitare. Perché nei momenti di socializzazione potrebbero avvenire scambi di notizie, ordini, pizzini e quant'altro può consentire a chi è in carcere per reati gravissimi di proseguire nella persecuzione delle strategie criminali.
L'azione di contrasto da parte del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria su questo fronte è già iniziata. E a farne le spese sono stati già 300 detenuti per reati di associazione a delinquere di stampo mafioso originari della Campania (e soprattutto di Napoli). Non è ancora finita: a breve verranno completati altri trasferimenti, e la scelta di politica giudiziaria assunta dal ministero è chiara: i soggetti legati alle cosche di camorra dovranno restare a scontare le pene lontani dalle zone di origine.
Per tutti la destinazione sarà dal Lazio in su, Sardegna compresa. Lontani, in ogni caso, dai territori di appartenenza. Si scrive 41bis, si legge "carcere duro". Il regime di isolamento resta uno dei più formidabili strumenti per evitare che i mammasantissima di mafia, camorra e 'ndrangheta (ma anche i loro fedelissimi) possano comunicare o organizzare strategie criminali anche dietro le sbarre.
Subito un dato: sono 263 i boss e gli affiliati alla camorra sottoposti al carcere duro. Tra loro compaiono nomi eccellenti, praticamente tutto il gotha camorristico finito nelle maglie della giustizia. Paolo Di Lauro, alias Ciruzzo 'o milionario, il boss dei boss del narcotraffico che trasformò Secondigliano nel più grande supermercato a cielo aperto dello spaccio di stupefacenti, si trova nel supercarcere dell'Aquila; il suo ultimo figlio Marco - catturato dopo ben 14 anni di latitanza - è recluso, sempre al 41bis, a Sassari, dove - in un altro reparto di alta sicurezza - sconta la sua pena un altro pezzo da novanta del panorama criminale napoletano: Edoardo Contini, detto 'o romano, uno dei più potenti personaggi della criminalità organizzata partenopea.
Al carcere duro resta anche Michele Zagaria, il leader indiscusso del clan dei Casalesi: per lui, recentemente, è stato disposto un trasferimento: dopo un presunto tentativo di suicidio in cella nel carcere milanese di Opera, per Michele capastorta si è aperta la porta di una nuova cella d'isolamento, questa volta nella casa circondariale di Tolmezzo, a Udine. Anche per il boss della camorra maranese, Antonio Orlando, di recente è stato deciso il trasferimento, con aggravamento della pena al 41bis: da Milano-Opera a L'Aquila.
Il livello di attenzione investigativa nei confronti di imputati e condannati con sentenza definitiva per reati di stampo mafioso non si ferma mai. Nemmeno, ovviamente, quando sono detenuti. In questi ultimi anni la qualità professionale degli uomini della Polizia penitenziaria è cresciuto moltissimo: ed è a loro che vengono affidate le verifiche e anche eventuali indagini laddove sussistessero sospetti a carico dei reclusi.
Nel marzo dello scorso anno il Dap - sulla base di alcune relazioni interne - dispose per esempio il trasferimento "ad horas" di 26 napoletani condannati per reati di mafia. In tempo da record (e in gran segreto) vennero organizzati anche i piani di trasferimento, con tanto di aerei, e tutti vennero trasferiti dal carcere di Bancali (Sassari) ad altre strutture. Per la cronaca, in quella stessa struttura era detenuto anche Raffaele Amato, il capo degli Scissionisti di Scampia.
Ma torniamo al regime di isolamento previsto dall'articolo 41bis. In Italia ci sono solo 11 strutture che rispondono ai requisiti del carcere duro: ma, a quanto pare, soltanto uno è conforme a tutte le prescrizioni di legge, proprio quello di Bancali-Sassari.
In altre "supercarceri" restano infatti situazioni logistiche che lasciano a desiderare: celle sistemate l'una di fronte all'altra, oppure - come a l'Aquila - per 52 gruppi di socialità ci sono solo 11 passeggi utilizzabili, con un potenziale rischio di contatti tra reclusi isolati.
di Lorenzo Erroi
La Regione, 26 ottobre 2019
La sentenza della Corte costituzionale conferisce nuovi diritti a mafiosi e terroristi condannati all'ergastolo ostativo. Apriti cielo. Per capire quale sia l'idea di giustizia che comanda in Italia, bisogna fare un bel respiro e leggere le reazioni a una recente sentenza della Corte costituzionale; la quale, accogliendo parzialmente le critiche della Corte europea dei diritti umani (Cedu), ha rimesso mano al cosiddetto "ergastolo ostativo": ovvero il fine-pena-mai che priva il detenuto perfino dei permessi premio, della possibilità di lavorare fuori dal carcere, e di liberazione condizionale non parliamone nemmeno.
di Valter Vecellio
Il Dubbio, 26 ottobre 2019
La volontà dei Padri Costituenti è chiara, limpida: la pena non è vendetta. Deve tendere alla "rieducazione del condannato". Si chiami Mario Rossi o Totò Riina. D'accordo: questo è il Paese dove un noto presentatore se ne esce dicendo che viviamo in un Paese a democrazia ridotta perché sono anni e anni che il presidente del Consiglio non viene eletto dal popolo. Accade anche che un parlamentare, e il già citato conduttore definiscano "imperatore" il console Quinto Fabio Massimo, detto "Il temporeggiatore". Capita. Scagli pure la prima pietra chi non ha sillabato, in vita sua, una qualche castroneria.
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 26 ottobre 2019
L'inasprimento delle pene previsto dal Dl fiscale amplia lo spazio di controllo dei pm sugli indagati. Più spazio alle intercettazioni contro l'evasione. Con il decreto legge fiscale si irrobustisce una linea di tendenza che, attraverso la leva dell'inasprimento delle sanzioni, conduce, tra le conseguenze, anche all'allargamento delle possibilità di effettuare intercettazioni da parte delle autorità investigative.
In particolare, nel pacchetto penale in attesa di pubblicazione sulla "Gazzetta" (l'ultima versione rinvia il debutto delle misure penali alla data di entrata in vigore della legge di conversione), è innalzata la pena detentiva dagli attuali i anno e 6 mesi nel minimo e 4 nel massimo, a un minimo di 2 e un massimo di 6 per il reato di omessa dichiarazione.
Delitto non proprio trascurabile, visto che di solito è contestato nei casi di estero-vestizione, dove a fare da proverbiale punto di riferimento sono procedimenti come quelli che hanno interessato il comparto della moda da Dolce e Gabbana a Valentino, piuttosto che Amazon e Google. Al quale si aggiunge anche l'ipotesi, di nuovo conio, della ipotesi attenuata della dichiarazione fraudolenta, nella tipologia della condotta con uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dove la previsione di una pena compresa tra un minimo di i anno e 6 mesi e un massimo di 6, fa superare quel limite di 5 anni cui il Codice di procedura penale aggancia la possibilità di effettuare intercettazioni.
L'intervento sulla condotta di omessa dichiarazione e dichiarazione fraudolenta si affianca a quelli che, negli anni passati, hanno reso possibile effettuare intercettazioni per le ipotesi standard di dichiarazione fraudolenta, di occultamento o distruzione di documenti contabili, di falsa fatturazione, di indebita compensazione, dei casi più gravi di sottrazione fraudolenta.
Con almeno una serie di dubbi da una parte sulla opportunità di una possibilità di utilizzo così ampia di uno strumento investigativo assai invasivo e dall'altra sulla sua effettiva efficacia nell'attività di contrasto a un tipo di criminalità in larga parte agganciato a "maneggi" su documentazione dichiarativa o contabile. E con una specificità però che è tipica, determinata dal doppio binario, penale-amministrativo, per contrastare le condotte di evasione.
Un doppio binario oggi sotto pressione sul piano giuridico per le sempre più frequenti contestazioni sulla legittimità della coesistenza di una risposta amministrativa che può essere tanto afflittiva da configurarsi come "para-penale" e una che penale lo è a tutti gli effetti ai medesimi fatti illeciti. Sull'utilizzo del materiale acquisito con le intercettazioni, poi, il doppio binario ha un impatto specifico.
Perché legittima l'utilizzo nel procedimento tributario del materiale acquisito con le intercettazioni autorizzate nella vicenda penale, anche quando quest'ultima si è magari conclusa con un'assoluzione. È stata la stessa Cassazione, a più riprese, a spiegare che il divieto introdotto dall'articolo 270 del Codice di procedura penale di utilizzare i risultati di intercettazioni telefoniche in procedimenti diversi da quello in cui sono state disposte non vale per il contenzioso tributario, ma solo in ambito penale.
Così, materiale legittimamente raccolto in sede penale e trasmesso all'amministrazione finanziaria entra a fare parte a pieno titolo del materiale probatorio che il giudice fiscale deve valutare. A rendere più problematico poi il costante allargamento della possibilità di ricorso alle intercettazioni c'è la perdurante assenza di una disciplina sulla divulgazione dei contenuti estranei all'interesse investigativo.
La riforma Orlando è stata congelata dal Governo Conte 1 sino a fine anno. Ora il Conte 2, con un Pd partner di governo che proprio l'ex ministro della Giustizia ha come vicesegretario, dovrebbe intervenire, ma già aleggia un ulteriore rinvio, per cercare di conciliare le esigenze di indagine con quelle di tutela della privacy. Con il paradosso di Procure che intanto si sono già attrezzate con il "fai-da-te", da Roma a Firenze.
foodaffairs.it, 26 ottobre 2019
Mercoledì 30 ottobre Birra Malnatt, il progetto brassicolo della città di Milano che sostiene il reinserimento di carcerati ed ex-carcerati nel mondo produttivo, e "Idee in Fuga", la prima iniziativa di democrazia partecipativa all'interno del carcere, si uniscono per una serata di arte, gusto e dibattito dedicata a progetti di riscatto per i detenuti. L'appuntamento è alle ore 18.30 al Frida, luogo simbolo del quartiere Isola di Milano, in via Antonio Pollaiuolo 3, con molti ospiti, una mostra di illustrazione e un aperitivo.
La serata prevede l'incontro "Partecipazione e inclusione sociale come riscatto per i detenuti", un dibattito aperto sullo sviluppo di progetti che costituiscono valore all'interno delle istituzioni e che contribuiscono a un pieno reinserimento dei rei nel tessuto sociale. Interverranno Pietro Buffa, Provveditore del Prap - Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria - Lombardia, Lorenzo Lipparini, Assessore alla Partecipazione, Cittadinanza Attiva e Open data del Comune di Milano, Anita Pirovano, Presidente della Sottocommissione Carceri Pene Restrizioni del Comune di Milano, Cosima Buccoliero, Direttore della II Casa di reclusione di Milano - Bollate. Massimo Barboni per Birra Malnatt insieme a Giorgio Pittella, ideatore di "Idee in Fuga", Stefano Stortone, fondatore dell'impresa sociale BiPart e coordinatore del progetto "Idee in fuga", racconteranno i loro progetti che coinvolgono i detenuti delle carceri milanesi.
A conclusione del dibattito sarà previsto un aperitivo con protagonista Birra Malnatt. Parte del ricavato sarà devoluto per finanziare progetti all'interno delle carceri. Durante l'intera serata sarà possibile visitare una mostra di oltre 50 illustratori (tra cui Paolo D'Antan, Andie Prisney, Riccardo Guasco e Adriano Attus) realizzata da BiPart in collaborazione con AI Associazione Autori di Immagini per "Idee in Fuga". Molte opere sono fruibili anche in realtà aumentata e si potranno anche acquistare per sostenere i progetti di "Idee in Fuga".
di Laura Ambrosi e Antonio Iorio
Il Sole 24 Ore, 26 ottobre 2019
Per i reati di omessa o infedele presentazione della dichiarazione dei redditi e Iva e per il delitto di omessa presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta potrà essere richiesta la custodia cautelare in carcere. Sempre per questi delitti, in conseguenza dell'aumento di pena, non ci sarà più la citazione diretta a giudizio ma occorrerà effettuare l'udienza preliminare innanzi al Gup.
Saranno queste alcune delle conseguenze, oltre alle novità sulle intercettazioni telefoniche (si veda altro articolo in pagina) derivanti dalle modifiche che verranno apportate dal Dl fiscale al decreto sui reati tributari. La custodia cautelare in carcere (articolo 280 del codice di procedura penale) può essere, tra l'altro, disposta per delitti, consumati o tentati, per i quali sia previstala pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, oltre che, evidentemente, in presenza di determinate circostanze che valuterà il Gip.
Ne consegue che, attualmente, con riferimento ai reati tributari (decreto legislativo 74/2000), tale misura non può essere adottata per: dichiarazione infedele delle imposte sui redditi e Iva; omessa presentazione della dichiarazione imposte sui redditi, Iva e sostituto di imposta; omesso versamento ritenute, Iva e indebite compensazioni di crediti non spettanti; sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte per importi inferiori ai 100mila euro.
Con le modifiche che apporterà il Dl fiscale vengono tra l'altro aumentate le pene minime e massime dei seguenti reati: dichiarazione infedele dei redditi e Iva che in futuro sarà sanzionata. con la reclusione da due a cinque anni e non più con la reclusione da uno a tre anni; omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'Iva e del sostituto di imposta che sarà sanzionata con la reclusione da due a sei anni e non più da 18 mesi a quattro anni.
Per questi delitti, stante la nuova pena massima edittale (non più inferiore ai cinque anni di reclusione), potrà applicarsi la custodia cautelare in carcere. Da evidenziare che nel caso dell'infedele dichiarazione sono state abbassate anche le soglie di punibilità con la conseguenza che la rilevanza penale della condotta viene sensibilmente ampliata ricomprendendo illeciti finora considerati soltanto violazioni amministrative.
La nuova fattispecie scatterà infatti al superamento di imposta evasa superiore a 100mila euro - e non più 150mila euro (da intendersi sempre per ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta) ed allorché gli elementi attivi sottratti ad imposizione siano comunque superiori a 2 milioni (e non più 3 milioni di euro).
Peraltro viene abrogata la causa di non punibilità sinora prevista in base alla quale non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che singolarmente considerate differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette. In conseguenza dei citati aumenti di pena i medesimi delitti non avranno più la citazione diretta a giudizio da parte del Pm.
In altre parole, una volta terminatele indagini preliminari, ove la Procura non intenda richiedere l'archiviazione, provvede a citare a giudizio (e quindi all'udienza dibattimentale) l'imputato. In futuro invece anche per questi delitti (essendo prevista una pena massima superiore a 4 anni) il Pm dovrà richiedere il rinvio a giudizio al Gip, il quale, all'esito di un'udienza preliminare, deciderà se assecondare la richiesta del Pm ovvero disporre il non luogo a procedere.
Da notare che in molti tribunali questa modifica comporterà anche un maggior carico di lavoro per i giudici monocratici togati in quanto, in presenza di un rinvio a giudizio da parte del Gup, la fase dibattimentale non può svolgersi innanzi ad un giudice onorario, a differenza delle ipotesi di citazione diretta a giudizio.
di Arturo Diaconale
L'Opinione, 26 ottobre 2019
"A Milano - ha affermato il Capo della Procura milanese, Francesco Greco - le aziende investono più in tangenti che in innovazione". Al punto, ha aggiunto il magistrato, che gli uffici giudiziari sono intasati dalle inchieste su questo fenomeno corruttivo.
Le affermazioni di Greco suggeriscono una fantasia niente affatto irrealistica. Che succederebbe se il Procuratore di Milano decidesse di combattere il macro-fenomeno corruttivo delle tangenti sostenendo che questo tipo di reato può essere considerato di stampo mafioso ed applicando la legislazione antimafia per riuscire più efficacemente a stroncarlo? Quanto è avvenuto durante l'inchiesta su "Mafia Capitale" può essere una risposta possibile: una serie di arresti eccellenti (che nel caso di Milano riguarderebbero non Buzzi e Carminati e qualche politico minore, ma manager di multinazionali e personaggi di massimo livello) ed una campagna mediatica all'insegna della lotta alla mafia accusata di aver conquistato la Capitale morale ed economica del Paese. Magari questa campagna mediatica non arriverebbe, come è avvenuto a Roma, ad accusare di concorso in associazione mafiosa gli avvocati degli imputati.
A Milano gli studi legali hanno una capacità di condizionare i media settentrionali più forte di quelli capitolini. Ma il risultato sarebbe praticamente lo stesso: la conferma di quanto Greco già sa, cioè l'esistenza di una forte corruzione in cambio di uno sfregio permanente all'immagine della città con un conseguente discredito internazionale e con una altrettanto conseguente regressione politica ed economica della comunità più dinamica del Paese.
Questa fantasia, suggerita dalla sentenza della Cassazione che è ha di fatto negato che la corruzione sia un fenomeno mafioso da contrastare con la legislazione emergenziale antimafia, è destinata a rimanere tale. La linea della palma di Leonardo Sciascia ha da tempo superato la Linea Gotica ed anche la barriera alpina. Ma è difficile che a Milano possa essere riservata la sorte toccata a Roma, divenuta di colpo la Capitale mafiosa di un Paese automaticamente mafioso.
Ciò non toglie, però, che il pensiero giustizialista che percorre e sconvolge da almeno due decenni la società italiana rimanga sempre più convinto che la corruzione costituisca una emergenza da combattere con le legislazioni emergenziali usate prima contro il terrorismo degli anni 70 e successivamente contro la mafia stragista dei corleonesi.
Certo, le legislazioni emergenziali garantiscono risultati più rapidi, più clamorosi e massima visibilità per chi le gestisce. Ma, proprio perché emergenziali, dovrebbero essere un vulnus solo temporaneo dello stato di diritto. Trasformarle in permanenti significa cancellare lo stato di diritto. Con tutte le relative conseguenze.
di Rossella Guadagnini
MicroMega, 26 ottobre 2019
Le questioni sul tappeto sono due: l'ergastolo ostativo e la recentissima sentenza della Consulta. Compongono una specie di distico della giustizia sul fine pena. Hanno scatenato accese polemiche che ricordano quelle sul pentitismo. L'ergastolo è una pena detentiva a carattere perpetuo, inflitta a chi ha commesso un delitto ed equivale alla reclusione a vita, il cosiddetto fine pena mai.
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