amnesty.it, 6 dicembre 2019
A una settimana dalle elezioni presidenziali del 12 dicembre in Algeria, Amnesty International ha denunciato l'aumento della repressione nei confronti delle proteste, che ha dato luogo ad arresti di massa, sgomberi di manifestazioni pacifiche e procedimenti giudiziari nei confronti di decine di attiviste e attivisti. L'appuntamento elettorale è oggetto di ampie contestazioni in tutta l'Algeria, promosse soprattutto dal movimento di protesta "Hirak". Gli arresti dei manifestanti sono iniziati a settembre ma sono aumentati a partire dal 17 novembre, data d'inizio della campagna elettorale.
"Da allora, le autorità algerine hanno dato l'assalto alla libertà d'espressione e di manifestazione, dimostrando tollerare assai poco le richieste di cambiamento provenienti dalle proteste", ha dichiarato Heba Morayef, direttrice di Amnesty International per il Medio Oriente e l'Africa del Nord. "Nel corso delle proteste settimanali degli ultimi 10 mesi milioni di algerini hanno fatto vedere che credono nelle manifestazioni pacifiche come mezzo collettivo per chiedere il cambiamento. Invece di attaccarli, le autorità algerine dovrebbero proteggere i loro diritti alla libertà d'espressione e di manifestazione pacifica", ha aggiunto Morayef.
Il giro di vite nei confronti delle proteste contro le elezioni - Secondo avvocati per i diritti umani e la Lega algerina per la difesa dei diritti umani, solo dal 17 al 24 novembre ci sono stati almeno 300 arresti. Il 17 novembre almeno 37 manifestanti pacifici contrari alle elezioni presidenziali sono stati arrestati a Tlemcen mentre era in corso il comizio di uno dei candidati, Ali Benflis. Quattro di loro sono stati condannati per "istigazione a manifestazione non armata" a un anno e mezzo di carcere mentre ad altri 14 sono stati inflitti due mesi di carcere con sospensione della pena.
Il 20 novembre, secondo una denuncia del Comitato nazionale per la liberazione dei detenuti, oltre 150 manifestanti sono stati arrestati ad Algeri nel corso di una protesta notturna. La maggior parte di loro è stata rilasciata ma otto sono stati accusati di "minaccia alla sicurezza nazionale" e "istigazione a manifestazione non armata" e si trovano tuttora in detenzione preventiva. Altri 21 sono a piede libero ma dovranno comparire in tribunale il 6 gennaio 2020 per rispondere di "istigazione a manifestazione non armata", "disobbedienza civile" e "minaccia alla sicurezza nazionale".
Queste azioni repressive sono state accompagnate da una crescente narrativa ostile nei confronti di coloro che protestano contro le elezioni. Halim Feddal, difensore dei diritti umani e fondatore dell'Associazione nazionale algerina contro la corruzione, è stato arrestato il 17 novembre a Chlef al termine di una manifestazione pacifica e si trova attualmente in detenzione preventiva. Altri arresti di attivisti contrari alle elezioni hanno avuto luogo a Ouargla, Boumerdes, Annaba e altre città in cui si svolgevano comizi elettorali.
Amnesty International è a conoscenza di almeno tre casi di maltrattamento di detenuti. Gli avvocati di Chems Eddine Brahim Lalami, un attivista di Bordj Bou Arréridj arrestato il 20 novembre, hanno denunciato che il loro cliente presentava ematomi sul volto e su un braccio e non era in grado di stare in piedi. Dal giorno dell'arresto è detenuto in isolamento e ha iniziato uno sciopero della fame. Un altro attivista, Sofiane Babaci, è stato picchiato dopo l'arresto, avvenuto il 26 novembre a Boumerdes. Younes Redjal, un attivista di Orano arrestato lo stesso giorno, è stato rintracciato dagli avvocati della Lega algerina per la difesa dei diritti umani in una stazione di polizia, semi-incosciente e con ematomi su un braccio.
Un'ondata di arresti contro i militanti del movimento Hirak - Da settembre in poi, le autorità hanno preso sempre più spesso di mira i manifestanti del movimento Hirak, che scendono in piazza ogni settimana dal 22 febbraio. Il 22 novembre molti di loro sono stati arrestati in più città. Tra questi, Kaddour Chouicha, esponente anche della Lega algerina per la difesa dei diritti umani, e due attivisti del Movimento d'azione giovanile, tutti accusati di "istigazione a manifestazione non armata" e "minaccia alla sicurezza nazionale".
Il 28 novembre ad Algeri una protesta delle madri dei detenuti del movimento Hirak è stata dispersa con la forza. Il 29 novembre almeno 25 manifestanti pacifici sono stati arrestati, sempre ad Algeri. Almeno tre di loro restano in detenzione preventiva. "Esprimere contrarietà alle elezioni presidenziali o criticare le autorità non sono reati. Le autorità algerine devono rilasciare immediatamente e senza condizioni tutte le persone finite in carcere solo per aver esercitato in modo pacifico i loro diritti alla libertà d'espressione e di manifestazione", ha sottolineato Morayef.
Attivisti pacifici condannati - Almeno 28 manifestanti pacifici sono stati condannati unicamente per essere in possesso della bandiera della comunità amazigh. L'11 novembre 22 di loro sono stati condannati a un anno di carcere di cui sei mesi di pena sospesa e a una multa. Il giorno dopo la stessa pena ma senza la multa è stata inflitta ad altri sei imputati.
"Punire col carcere chi è in possesso di una bandiera è vergognoso e viola gli obblighi dell'Algeria rispetto al diritto internazionale dei diritti umani. Queste condanne sono un segnale pericoloso dell'intolleranza delle autorità algerine verso il dissenso pacifico", ha commentato Morayef. Oltre che contro i manifestanti pacifici, le autorità algerine hanno rivolto le loro attenzioni anche nei confronti di giornalisti: dal 28 novembre ne sono stati arrestati ad Algeri almeno cinque.
Quattro sono stati rilasciati poche ore dopo l'arresto. Uno di loro ha riferito ad Amnesty International che gli è stata confiscata l'attrezzatura e che è stato minacciato di venire incriminato di "offesa a pubblico ufficiale" se non avesse firmato il verbale d'interrogatorio. Il 26 novembre, secondo quanto denunciato dal Comitato nazionale per la liberazione dei detenuti, è stato arrestato l'artista di Orano Abdelhamid Amine, noto come Nime, "colpevole" di aver realizzato alcuni ritratti satirici dei candidati, del capo di stato maggiore delle forze armate e dell'ex presidente della Repubblica, ampiamente circolati sui social media. È attualmente detenuto in attesa di processo. "Nessuno dovrebbe subire intimidazioni, minacce o arresti per aver seguito le proteste o aver criticato i candidati alle elezioni", ha dichiarato Hassina Oussedik, direttrice di Amnesty International Algeria.
Vita Trentina, 6 dicembre 2019
Nei centri di detenzione libici le condizioni di vita di centinaia di africani sono disumane. Mentre in Libia si continua a combattere, molte vite sono a rischio, se non vi sarà un piano o un intervento internazionale per salvare i detenuti, poveri e inermi. All'Agenzia Fides padre Mussie Zerai, sacerdote eritreo da anni impegnato nel sostegno agli immigrati, racconta delle testimonianze raccolte dal campo di Zawiya, dove "circa 650 persone, donne e uomini di diverse nazionalità di cui 400 eritrei ed etiopi vivono costantemente nella paura. Si avvertono spari nelle vicinanze, ma i detenuti sono chiusi lì, senza protezione, senza vie di fuga in caso di attacco: rischiano la vita".
Padre Zerai lancia un appello "a tutte le istituzioni europee e delle agenzie per i diritti umani": "Si mobilitino per mettere in atto un piano straordinario di evacuazione di questi fratelli e sorelle che oggi si trovano in queste condizioni. Ogni rinvio mette in pericolo la vita di centinaia di vite umane".
Le condizioni di vita nei centri di detenzione libici, rileva, sono al limite dell'umano. Nelle testimonianze raccolte da don Zerai, i detenuti affermano: "Sono mesi che non riceviamo nulla per l'igiene personale, siamo costretti a bere acqua salata della quale non sappiamo la provenienza. Problemi di salute sono all'ordine del giorno, i più gravi sono i malati di tubercolosi: circa 40 persone, di cui 10 non hanno mai avuto nessuna assistenza, tre sono in condizione gravissime, con il grave rischio di trasmettere a tutti noi la malattia". I migranti si sentono abbandonati, molti sono caduti in depressione, altri tentano la fuga per prendere la via del mare, in preda alla disperazione.
di Maurizio Vezzosi
farodiroma.it, 6 dicembre 2019
Mekhti Logunov, 85 anni, è il più anziano tra i prigionieri politici attualmente detenuti nelle carceri ucraine. Lo scorso ottobre nei suoi confronti è stata emessa dalla Corte di appello di Kharkov (Ucraina orientale) una sentenza di condanna a ben 12 anni di reclusione con l'accusa di essersi appropriato di informazioni riservate e di voler commettere atti terroristici contro l'Ucraina. Le accuse, rigettate con sdegno dall'ultraottantenne sono da lui descritte come il prodotto una macchinazione dei servizi segreti ucraini (SBU).
Secondo gli agenti, Mekhti Logunov avrebbe infatti raccolto informazioni con finalità di terrorismo a proposito delle ricerche condotte dall'Istituto di Fisica e Scienza di Kharkov, in particolare sul nucleare. Tuttavia, l'accusa con cui Mekhti Logunov è stato incriminato è quella di tradimento allo stato, e non quella di spionaggio. Un fatto che sarebbe assai anomalo se le accuse di spionaggio potessero dirsi in qualche modo fondate.
Mekhti Logunov, classe 1934, è stato arrestato a Kharkov il 17 agosto 2017 ed ha trascorso oltre due anni nella struttura Sizo - acronimo in lingua russa ed ucraina di "struttura di isolamento investigativo" - del carcere di Kharkov. L'ottantacinquenne si trova tutt'ora in carcere in condizioni critiche: durante l'udienza dello scorso ottobre Mekhti Logunov ha raccontato che a causa dell'età, ma soprattutto delle dure condizioni di detenzione prolungata ha perso ben quindici denti. Un problema che rende assai complicata e faticosa la sua alimentazione.
Per avere un'idea di quali possono essere le condizioni detentive che Mekhti Logunov si trova ad affrontare - insieme a molti altri detenuti politici e non - si possono visionare le foto scattate segretamente alcuni mesi fa nella struttura Sizo di Odessa.
La Corte di appello, secondo il detenuto, avrebbe preso in considerazione solo una parte dei documenti riguardanti l'indagine, escludendo l'ammissibilità di tre fascicoli senza fornire spiegazioni in merito alla scelta.
L'ottantacinquenne, di origine abcasa ma da decenni cittadino di Kharkov (Ucraina orientale), ha un'importante carriera scientifica alle spalle: per anni ha insegnato nel Politecnico di Kharkov e con i suoi studi ha brevettato macchinari e strumentazioni tecniche. Respingendo il teorema che lo descriverebbe con un "agente russo", Mekhti Logunov anche da detenuto ha ribadito con durezza le critiche da lui mai risparmiate alla deriva politica che ha caratterizzato l'Ucraina degli ultimi anni.
"L'SBU - i servizi segreti ucraini, NdA - è un'organizzazione di affaristi. Temono che io, una volta fuori dal carcere, racconti quello che so. [...] Un giorno l'SBU verrà dichiarata un'organizzazione criminale, come la Gestapo" ha dichiarato Mekhti Logunov. In mancanza di un provvedimento da parte del governo o della presidenza riguardo la sua detenzione, Mekhti Logunov dovrà attendere la revisione del caso da parte della Corte di Cassazione prevista tra alcuni mesi.
Alcune settimane prima dell'udienza in cui Mekhti Logunov è stato condannato, a Kharkov era stato organizzato un presidio per chiedere la liberazione dell'ottantacinquenne. Lo svolgersi dell'iniziativa è stato interrotto da alcuni neofascisti locali, che hanno minacciato i presenti, accanendosi in particolare contro il consigliere del municipio di Kharkov Andrey Lesik, uno dei promotori dell'iniziativa: i neofascisti hanno inoltre scandito slogan che chiedevano il carcere anche per il consigliere, a sua volta additato come "agente russo". (Qui il video)
Mekhti Logunov non è l'unico ucraino detenuto per ragioni politiche, ma riguardo il loro numero complessivo non esistono dati certi. Le autorità di Kiev negano l'esistenza della persecuzione politica, preferendo descrivere gli oppositori come delinquenti comuni, o più spesso come "agenti russi". Ben poche sono le possibilità di raccogliere dati ed informazioni sul tema.
Secondo indiscrezioni, comunque, il numero minimo di cittadini ucraini attualmente detenuti per ragioni politiche andrebbe stimato nell'ordine delle centinaia. Secondo altre stime, come quelle di Daria Morozova. responsabile per i diritti umani dell'autoproclamata repubblica di Donetsk, il loro numero sarebbe superiore alle 1300 persone. A questi, nonostante alcuni scambi di prigionieri concordati recentemente tra il governo di Mosca e quello di Kiev, si sommano un numero cospicuo di prigionieri di guerra, in buona parte cittadini ucraini, benché descritti dalle autorità ucraine come "militari russi".
Si attende intanto il vertice tra le rappresentanze di Francia, Germania, Ucraina e Federazione Russa che si svolgerà a Parigi il prossimo 9 dicembre per affrontare ancora una volta l'irrisolto problema della guerra civile esplosa in Ucraina nel 2014: un conflitto che è costato già oltre tredicimila vittime, e che seppur congelato dai primi mesi del 2015, continua a mietere vittime pressoché quotidianamente. In vista del vertice l'ex parlamentare ucraino Aleksey Zhuravko ha inviato un appello per la liberazione di Mekhti Logunov al presidente francese Emmanuel Macron ed alla cancelliera tedesca Angela Merkel. Nonostante le speranze riposte nel nuovo presidente ucraino Vladimir Zelenskij, la situazione del paese resta profondamente critica nel suo complesso.
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 5 dicembre 2019
Recentemente la Corte Costituzionale si è pronunciata anche sulla preclusione sui permessi premio anche per i condannati a pena temporanea per sequestro aggravato dalla morte della vittima. La Consulta è stata investita della questione di legittimità costituzionale, promossa dai Magistrati di sorveglianza di Padova e Milano, avente ad oggetto l'art. 58quater, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui prevede che i condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di cui all'art. 630, secondo comma, del codice penale, che abbiano cagionato la morte del sequestrato, non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati dall'art. 4bis, comma 1 dell'ordinamento penitenziario se non abbiano effettivamente espiato almeno due terzi della pena irrogata. I giudici hanno rilevato l'incompatibilità della disposizione censurata con gli articoli 3 e 27 della Costituzione.
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 5 dicembre 2019
Giusto premiare il detenuto che collabora, inammissibile punirlo ulteriormente per la mancata collaborazione. Permessi premio agli ergastolani e agli altri detenuti ostativi: le motivazioni della consulta sull'illegittimità costituzionale dell'art. 4bis, comma 1.
Giusto premiare il detenuto che collabora, inammissibile punirlo ulteriormente per la mancata collaborazione.
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 5 dicembre 2019
Reati ostativi. La motivazione della Consulta per la sentenza di incostituzionalità dell'art. 4bis che nega automaticamente i benefici penitenziari agli ergastolani non collaboranti.
"Il detenuto per un reato di associazione mafiosa e/o di contesto mafioso può essere "premiato" se collabora con la giustizia ma non può essere "punito" ulteriormente - negandogli benefici riconosciuti a tutti - se non collabora".
di Errico Novi
Il Dubbio, 5 dicembre 2019
Dalla sentenza della Consulta sui permessi ai reclusi in regime ostativo viene il segnale di civiltà che un ordinamento democratico lancia come sfida proprio alle mafie". A dirlo è Edmondo Bruti Liberati, ex procuratore di Milano.
Edmondo Bruti Liberati è stato un procuratore di Milano rigoroso, ed è tuttora considerato un punto di riferimento, in ambito associativo, da molti colleghi. "Tengo a ricordare di essere stato anche un magistrato di sorveglianza: in tale veste, nel 1975, ho avuto modo per la prima volta nella storia della Repubblica di applicare l'istituto del permesso: era stato introdotto con la riforma penitenziaria, si trattava del primo passo per la rottura della tradizionale immutabilità della pena inflitta. Ed è l'opposto della logica del "buttiamo la chiave della cella" e del "lasciamoli marcire in carcere".
di Antonella Mascali
Il Fatto Quotidiano, 5 dicembre 2019
Non ci può essere un pregiudizio "assoluto" nei confronti di un detenuto, anche se condannato per mafia o per altro reato ostativo ai permessi premio, in mancanza di collaborazione con la giustizia. È il principio che ha spinto la Corte, sia pure spaccata quasi in due, a decidere a ottobre di dichiarare incostituzionale il divieto previsto dall'articolo 4bis, comma 1 dell'ordinamento penitenziario.
Ieri, sono state depositate le motivazioni a firma del relatore Nicolò Zanon. "Sono sicuro che le forze politiche - ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede - saranno compatte nell'affrontare le questioni urgenti conseguenti alla sentenza".
E proprio per studiare la sentenza e capire che interventi legislativi siano necessari, ieri a tarda sera, nonostante la fibrillazione per la riforma della prescrizione, c'è stata una prima riunione del Guardasigilli con il presidente della Commissione parlamentare Antimafia Nicola Morra e i parlamentari del M5s che fanno parte sia dell'Antimafia che della commissione Giustizia.
Secondo quanto si legge nelle motivazione della Corte, "è ragionevole" che un detenuto sia premiato nel caso collabori con la giustizia ma "non può essere 'punito' se non collabora", non gli si possono negare a priori i benefici, concessi a tutti gli altri detenuti. Cioè, secondo la Corte, non può esserci una presunzione di pericolosità "assoluta" in caso di mancata collaborazione con la giustizia. La presunzione di pericolosità, pertanto, deve diventare "relativa" e va valutata caso per caso dal magistrato di Sorveglianza.
Concetti espressi sulla base dei principi di ragionevolezza e della funzione rieducativa della pena (articoli 3 e 27 della Costituzione). Se il magistrato competente ha degli elementi tali da poter escludere che il detenuto mafioso abbia ancora legami con l'associazione criminale o li possa ripristinare durante un permesso premio, allora può concedere il beneficio richiesto anche in mancanza di collaborazione con la giustizia.
Quindi, non si deve dimostrare la pericolosità, che per i mafiosi si dà per scontata, ma da oggi relativamente, si deve dimostrare l'assenza di collegamenti criminali. Nelle motivazioni della Corte vengono indicate delle condizioni per questo cambio di rotta che ha il plauso degli avvocati e preoccupa tanti magistrati da anni in prima fila nella lotta alle mafie, consapevoli della pericolosa specificità del fenomeno mafioso italiano.
Per il permesso premio non basta "la buona condotta" del detenuto o "la semplice dichiarazione di dissociazione" o "la mera partecipazione al percorso rieducativo". Ci devono essere elementi "capaci di dimostrare il venir meno del vincolo imposto dal sodalizio criminale".
Che ciò accada è possibile, secondo la Corte, perché la lunga detenzione può portare a un cambiamento non solo del detenuto ma anche del contesto esterno. Ma per valutare questi eventuali cambiamenti in positivo, la Corte si spinge a dire quali saranno le carte sul tavolo del magistrato di Sorveglianza per poter prendere la sua decisione: "Le relazioni dell'Autorità penitenziaria" e "le dettagliate informazioni acquisite dal competente Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica".
Anche sul detenuto "che richiede il beneficio, grava l'onere di fare specifica allegazione", cioè di portare degli elementi a favore delle tesi del mancato collegamento con la criminalità. Inoltre, la Consulta ricorda che tutti i benefici penitenziari "non possono essere concessi (ferma restando l'autonomia valutativa del magistrato di sorveglianza) quando il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o il Procuratore distrettuale comunica l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata".
di Giuseppe De Tomaso
Gazzetta del Mezzogiorno, 5 dicembre 2019
Il detenuto per un reato di mafia può essere "premiato" se collabora con la giustizia ma non può essere "punito" ulteriormente - negandogli benefici riconosciuti a tutti - se invece compie la scelta opposta.
di Francesco Puleio*
catania.livesicilia.it, 5 dicembre 2019
Quando da ragazzo giocavo, in verità molto male, al calcio, l'allenatore ci spiegava che, per capire quale giocatore avversario avrebbe tirato la punizione, non dovevamo prestare attenzione alle finte e alle manovre di disturbo degli avversari, ma osservare chi prendeva il pallone in mano e lo sistemava sul punto di battuta. Guardiamo ai fatti, non alle parole, ci diceva: offrendoci un insegnamento che non ho più dimenticato.
Su questi presupposti, mi chiedo oggi: può un detenuto prendere pubblicamente le distanze dal proprio passato criminale, riconoscere le sentenze (del resto, ormai passate in giudicato) che lo hanno condannato, magari all'ergastolo, ed invitare i giovani a non seguire il suo esempio? Certamente.
Anzi, è umanamente auspicabile che ciò avvenga, e nel maggior numero di casi possibile. L'idea della pena come strumento di rieducazione del condannato è uno dei principi fondanti della nostra Costituzione, e così qualunque manifestazione di ravvedimento, qualunque modifica del proprio percorso criminale, da chiunque provenga, deve essere consentita dalla legge ed accettata dalla coscienza comune. Lo Stato non deve mai togliere ad un uomo la speranza di poter cambiare.
Da questa lecita e desiderabile revisione di un vissuto delittuoso devono poi discendere conseguenze sul piano giudiziario? Qui il discorso - da piano e universalmente condiviso -- comincia a farsi sdrucciolevole. Per evitare capitomboli, cominciamo col porre la fondamentale distinzione tra chi collabora e chi semplicemente si dissocia.
Chi collabora con la giustizia, accusando sé stesso ed i propri complici dei delitti commessi, stipula un patto con lo Stato, che consente ai criminali di fruire di benefici altrimenti (sinora) impossibili da conseguire, ed alla Giustizia di smantellare intere organizzazioni, accertare fatti altrimenti destinati a rimanere sepolti e soprattutto impedire ulteriori delitti. Il collaboratore rompe, spesso traumaticamente, con il proprio passato, con la famiglia e l'ambiente di origine, si pone al di fuori del gruppo criminale di appartenenza e per ciò ottiene giovamenti premiali.
Chi scrive generiche lettere di distacco, o ammette nelle aule di giustizia solo i propri delitti, senza chiamare in causa terze persone, né alzare il velo sugli affari del clan, non offre alcun contributo all'accertamento della verità.
È un atteggiamento ambiguo, che può implicare una seppur indeterminata volontà di recidere i legami con l'ambiente delinquenziale, ma può celare talora una strumentalizzazione, dissimulatrice del persistere di una sottostante adesione al clan.
Perché allora, senza rischiare un sostanziale scollamento dalla realtà, concedere sconti di pena (soprattutto nei processi per omicidio), permessi carcerari, ovvero, con riferimento ai detenuti di rango apicale, elidere il regime di massima sicurezza previsto dall'art. 41bis dell'ordinamento penitenziario, a fronte di una pubblica presa di distanza dall'organizzazione, inutile in quanto escludente ogni forma di concreto contributo, che non consente di acquisire elementi tali da escludere l'attualità della partecipazione criminale e il pericolo di ripristino di collegamenti con la criminalità organizza, e che rischia, anzi, di contribuire a rafforzare i clan?
Poco senso ha invocare l'estensione ai dissenzienti di mafia dei meccanismi premiali già previsti dalla legge per i terroristi dissociati, facendone difetto i presupposti storici, ideologici e fattuali. Il fenomeno della dissociazione nacque in una fase in cui l'emergenza terrorista era stata sostanzialmente sconfitta sul piano militare (e proprio per la collaborazione con la giustizia) e si propose come una svolta politica, in cui il dissociato dichiarava la propria abiura dalla violenza politica e dal terrorismo in pubbliche sedi processuali.
La verifica dell'ottenimento delle riduzioni di pena (peraltro in alcuni casi si trattò di rimodulare le condanne, escludendo le aggravanti introdotte dalle leggi speciali) divise per ordine di reati, spettava ai Tribunali che valutavano la possibilità di ottenimento delle stesse anche e soprattutto in base ai comportanti processuali tenuti dai singoli imputati: la condizione relativa all'ammissione delle proprie responsabilità penali ne fu in gran parte il meccanismo di verifica. Ma il dissociato operava una sorta di revisione autocritica che concorreva alla delegittimazione dei presupposti ideologici, dell'impianto concettuale e motivazionale ed ad una sorta di sradicamento dei meccanismi di riproduzione di tali fenomeni: fattori questi non riproponibili nell'universo della criminalità organizzata.
È la natura stessa del patto connesso alla realizzazione del reato di associazione mafiosa (che riguarda racket, corruzione, omicidi, droga, e chi più ne ha più ne metta) a rendere inconcepibile il meccanismo della dissociazione in materia: la mafia si fa per arricchire, diceva il pentito Antonino Giuffré, non per cambiare il mondo, ci sia consentito aggiungere. Come ci si può dissociare dalla corruzione o dal riciclaggio di denaro od ammettere un omicidio eccellente senza fare riferimento a complici o interlocutori esterni al clan?
Concludiamo, dunque. Non possono sussistere presunzioni assolute di colpevolezza, nemmeno nei confronti dei detenuti mafiosi, ed occorre perseguire ed incoraggiare il ravvedimento di tutti i condannati, siano essi capimafia o semplici gregari. Al contempo, riconoscere benefici o sconti di pena a chi si dissocia senza collaborare potrebbe implicare il rischio di aprire la strada ad una forma di negoziato che abbandona le falangi militari dei clan per salvaguardarne i vertici e i loro interessi nella corruzione e nel riciclaggio.
*Procuratore aggiunto di Catania
- Le questioni sollevate dalla Consulta non intaccano la disciplina dell'ergastolo ostativo
- Bracciali elettronici, il flop. "In attesa 12mila detenuti"
- Riordino carriere Polizia penitenziaria, audizione del ministro alla Camera
- Prescrizione, scontro rinviato al 2020
- Il Natale "made in jail": quando la solidarietà aiuta a non delinquere più









