di Liana Milella
La Repubblica, 28 ottobre 2019
"Alcol e tabacco non sono meno pericolosi. Non voglio liberalizzare ma regolamentare. Interveniamo sulla mancanza di lavoro e sui motivi sociali che spingono i giovani a usare stupefacenti".
di Nando Dalla Chiesa
Il Fatto Quotidiano, 28 ottobre 2019
A giurisprudenza, il tema "criminalità organizzata" non è di casa: "Si può indossare la toga senza sapere nulla di cosche". Quella di oggi è una piccolissima storia, che serve a spiegarne una molto più grande, portandoci diritti dall'università ai palazzi di giustizia.
Tutto nasce da una studentessa di giurisprudenza, a Milano. Roberta (nome di fantasia) mi scrive chiedendo un appuntamento. Una lettera gentile, dalla quale traspare la richiesta di un consiglio per i propri studi, nulla di più. Le suggerisco di venire al ricevimento studenti. Quando viene, è lei a ricordarmi la lettera.
di Andrea Magagnoli
Italia Oggi, 28 ottobre 2019
Ammissibile la perquisizione sui computer dell'indagato nel caso di reato di truffa. La corte di cassazione con la sentenza n. 39148/2019 depositata il giorno 24/9/2019, pone il principio per il quale deve essere considerato lecita la perquisizione del materiale informatico di proprietà dell'indagato nel caso in cui si renda necessario per accertare la responsabilità penale.
All'indagato infatti era stato contestato di avere commesso un reato di truffa attraverso l'ausilio del sistema internet in suo possesso ed utilizzabile attraverso un computer di cui comunque disponeva. Pertanto al fine di accertare la responsabilità dell'indagato il Gip competente per il procedimento emetteva un decreto di perquisizione, avente ad oggetto tutte le dotazioni informatiche dell'imputato.
Tale provvedimento veniva confermato da parte del tribunale di libertà tanto da far sì che l'indagato ricorresse per cassazione. Eccepiva attraverso il suo legale come difettassero i presupposti per l'emissione del decreto, rappresentava infatti che un esame del materiale informatico, nel caso di specie era del tutto superfluo ed ininfluente. Il procedimento, dopo avere compiuto il proprio corso veniva deciso da parte dei giudici della corte suprema di cassazione, con la sentenza in commento.
I giudici della corte suprema ritenevano il decreto di sequestro del tutto legittimo, in quanto emesso in presenza dei presupposti necessari alla sua emissione. Tale strumento che consentiva agli agenti di polizia giudiziaria di esaminare tutto il materiale informatico in uso all'indagato potere veniva ritenuto indispensabile al fine di accertare e definire i limiti della responsabilità penale dell'indagato. Nel caso di specie erano proprio le modalità di realizzazione del reato compiuto, che rendevano necessaria l'emissione del provvedimento del Gip.
L'indagato infatti aveva utilizzato una casella postale elettronica, pertanto come ovvio non si poteva in ogni caso prescindere da un esame del materiale informatico, che sarebbe del tutto illegittimo se non fosse stato autorizzato da parte del magistrato competente per la direzione delle indagini preliminari. Ricorso infondato.
Il Sole 24 Ore, 28 ottobre 2019
Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Detenzione domiciliare speciale - Requisiti di legge. In tema di misure alternative alla detenzione, deve essere respinta la richiesta di detenzione domiciliare speciale avanzata dal padre detenuto per accudire il figlio minore, avanzata sul presupposto dell'assenza della madre e della inidoneità dei nonni paterni di garantire, a causa dell'età e delle condizioni di salute, la necessaria assistenza ed educazione al minore, mancando i requisiti previsti dalla legge. L'art. 47-quinquies ord. pen. impone infatti di accertare la sussistenza dei requisiti dell'impossibilità di accudimento del minore da parte della madre e dell'impossibilità di affidamento ad altri.
• Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 4 ottobre 2019 n. 40842.
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Mancanza di una stabile residenza - Rigetto della richiesta - Legittimità - Ragioni. In tema di misure alternative alla detenzione, è legittimo il provvedimento di rigetto della richiesta di un condannato di essere ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale fondato sulla mancanza di una sua stabile residenza, atteso che detta mancanza impedisce al servizio sociale un costante contatto diretto con il condannato, necessario all'espletamento delle indispensabili funzioni di supporto e controllo che l'art. 47, comma 9, della legge 26 luglio 1975, n. 354, demanda al servizio medesimo.
• Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 19 giugno 2019 n. 27347.
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) - Concessione di misure alternative alla detenzione - Poteri del tribunale di sorveglianza - Parametri di riferimento utilizzabili - Criterio di gradualità nella concessione delle misure - Fattispecie. In tema di concessione di misure alternative alla detenzione il tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e sussista una verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello. (Fattispecie relativa a detenuto condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e collegato, secondo le informazioni di polizia, a una pericolosa associazione per delinquere di stampo mafioso).
• Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 22 maggio 2019 n. 22443.
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) - Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) - Affidamento in prova al servizio sociale - Applicabilità dell'istituto a soggetto irreperibile - Esclusione - Ratio. L'affidamento in prova al servizio sociale presuppone la continua reperibilità dell'interessato, sia prima dell'applicazione della misura alternativa alla detenzione che nel corso dell'esecuzione della stessa, atteso che soltanto così può valutarsi il comportamento e, segnatamente, l'osservanza delle prescrizioni.
• Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 22 maggio 2019 n. 22442.
Esecuzione - Magistratura di sorveglianza - Procedimento - In genere - Istanza di misure alternative alla detenzione - Rinuncia - Soggetti legittimati - Individuazione. Nel procedimento di sorveglianza, la rinuncia all'istanza volta a ottenere la concessione di misure alternative alla detenzione (nella specie, affidamento in prova al servizio sociale) costituisce atto negoziale abdicativo e recettizio e deve essere formulata dal condannato personalmente, ovvero dal difensore munito di procura speciale o in presenza dell'interessato consenziente.
• Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 7 maggio 2019 n. 19326.
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) - Detenzione domiciliare speciale di cui all'art. 47-quinquies ord. pen. - Presupposti - individuazione - Fattispecie. Ai fini dell'applicazione della detenzione domiciliare speciale di cui all'art. 47-quinquies, L. 26 luglio 1975, n. 354, il giudice, dopo aver accertato la sussistenza dei presupposti formali ed escluso il concreto pericolo di commissione di ulteriori reati, deve verificare la possibilità per il condannato sia di reinserimento sociale sia di effettivo esercizio delle cure parentali nei confronti di prole di età non superiore ai dieci anni, costituendo il primo un requisito necessario per l'ammissione al regime alternativo e la seconda la circostanza che giustifica il maggior ambito applicativo della misura alternativa. (Nella specie, la Corte ha annullato l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che, pur dando atto della carenza di revisione critica da parte della condannata del delitto di omicidio aggravato ascrittole, si era limitato a valorizzare la condizione delle figlie minorenni della predetta, omettendo la valutazione del rischio di commissione di nuovi delitti).
• Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 16 ottobre 2018 n. 47092.
di Gian Domenico Caiazza*
Gazzetta del Mezzogiorno, 28 ottobre 2019
Non credo che il Procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri possa essere sospettato di simpatie per le idee dei penalisti italiani sul processo penale, opposte alla sue a tutto campo, dai criteri di esercizio dell'azione penale all'uso della custodia cautelare, dalle modalità di acquisizione della prova dibattimentale all'ergastolo ostativo.
di Giuseppe Amato
Il Sole 24 Ore, 28 ottobre 2019
Cassazione -Sezione III penale -Sentenza 21 agosto 2019 n. 36302. In materia di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione ex articolo 325 del codice di procedura penale può essere proposto soltanto per "violazione di legge", nella cui nozione rientrano la "mancanza assoluta" di motivazione o la presenza di una "motivazione meramente apparente", in quanto correlate alla inosservanza di precise norme processuali, ma non rientra l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lettera e) dell'articolo 606 del codice di procedura penale.
Al riguardo, la Cassazione, con la sentenza 36302/2019, ha ritenuto di precisare che "motivazione assente" è quella che manca fisicamente o che è graficamente indecifrabile; mentre "motivazione apparente" è solo quella che non risponde ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti, come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa, o di ricorso a clausole di stile e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi risulti inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.
Inoltre, secondo il giudice di legittimità, anche l'"omesso esame di punti decisivi" per l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per "mancanza di motivazione", censurabile con ricorso per cassazione.
In tal caso, però, è onere del ricorrente: a) allegare al ricorso l'elemento indiziario dirimente di cui eccepisce l'omesso esame; b) dare prova della sua effettiva esistenza tra gli atti trasmessi al tribunale del riesame o comunque della sua acquisizione nel corso dell'udienza camerale; c) spiegarne la natura decisiva alla luce sia della limitata cognizione del giudice del riesame (cui non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità di chi chiede il riesame del provvedimento cautelare reale) sia del fatto che ai fini del sequestro sono sufficienti gli indizi di reato, non i gravi indizi di colpevolezza, con la conseguenza che il provvedimento, soprattutto quando adottato per le finalità cautelari di cui all'articolo 321, comma 1, del codice di procedura penale, può riguardare anche beni di proprietà di terzi estranei al reato ipotizzato.
primocanale.it, 28 ottobre 2019
Una cella della seconda sezione del carcere di Marassi, occupata da sei sudamericani che stanno scontando pene definitive, è stata isolata per scabbia. Gli agenti temono il contagio. La denuncia è di Fabio Pagani della Uil penitenziari.
"Si teme il contagio e che la malattia possa diffondersi in tutto l'istituto", spiega Pagani che sottolinea: "Se il 34% dei detenuti è potenzialmente portatore di malattie infettive e il 65% soffre di patologie psichiche più o meno gravi emerge una questione sanitaria.
Ma l'Amministrazione è silente, inoperosa e persino distante e nemica. Occorrono maggiori controlli ed adeguate misure sanitarie a tutela del personale di Polizia Penitenziaria di servizio nella sezione in cui sono ristretti i soggetti affetti da scabbia, nonché coloro che risultano più esposti al rischio per le loro mansioni come il magazzino e la lavanderia".
di Giuseppe Amato
Il Sole 24 Ore, 28 ottobre 2019
Cassazione -Sezione II penale - Sentenza 6 settembre 2019 n. 37303. La Cassazione, con la sentenza 37303/2029, detta alcune regole in tema di arresto in flagranza. Per quanto riguarda l'ipotesi di "quasi flagranza" ciò presuppone che la polizia giudiziaria percepisca "in modo diretto" gli elementi che inducano a ritenere con elevata probabilità la responsabilità dell'arrestato e, quindi, occorre vi sia la percezione diretta della "sorpresa" dell'indiziato "con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima".
Ciò che deve escludersi in caso di arresto operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle sole informazioni fornite dalla vittima o da terzi pur nell'immediatezza del fatto (cfr. sezioni Unite, 24 novembre 2015, Ventrice). Al contrario, deve ritenersi la "quasi flagranza" nel caso in cui, proprio sulla base di tali indicazioni, la polizia giudiziaria abbia avuto la possibilità di apprezzare direttamente gli elementi ("cose o tracce") che inducano a ritenere con elevata probabilità la responsabilità dell'arrestato.
Nella specie, quindi, la Corte ha ritenuto correttamente valorizzato lo stato di flagranza, essendo emerso che sulla base delle dichiarazioni della vittima della rapina, descrittive tra l'altro del vestiario dell'autore del fatto, la polizia giudiziaria prontamente intervenuta aveva identificato l'arrestato, rinvenendo, nei pressi del luogo dell'identificazione, la borsa oggetto della rapina e ottenendo, poi, ulteriore riscontro nel diretto riconoscimento dell'autore della rapina da parte della persona offesa.
Il precedente delle sezioni Unite - La Corte interviene con chiarezza sulla questione della ravvisabilità o no della quasi flagranza nell'ipotesi di frequente verificazione in cui la Pg è stata attivata dalla segnalazione del privato, vittima del reato o testimone. Rilevano, in proposito, le puntuali indicazioni delle sezioni Unite, rese con la sentenza 24 novembre 2015-21 settembre 2016 n. 39131, Ventrice: "In tema di arresto da parte della polizia giudiziaria, lo stato di "quasi flagranza" non sussiste nell'ipotesi in cui l'inseguimento dell'indagato da parte della polizia giudiziaria sia stato iniziato per effetto e solo dopo l'acquisizione di informazioni da parte della vittima o di terzi, dovendosi in tal caso escludere che gli organi di polizia giudiziaria abbiano avuto diretta percezione del reato.
La nozione di "inseguimento", caratterizzata dal requisito cronologico dell'"immediatezza" ("subito dopo il reato"), postula, quindi, la necessità della diretta percezione e constatazione della condotta delittuosa da parte degli operanti della polizia giudiziaria procedenti all'arresto: l'attribuzione dell'eccezionale potere di privare della libertà una persona si spiega proprio in ragione di tale situazione idonea a suffragare la sicura previsione dell'accertamento giudiziario della colpevolezza".
Ebbene, alla luce delle puntualizzazioni fornite dalle sezioni Unite, risulta ormai definitivamente stabilito che la "quasi flagranza" legittimante l'arresto da parte della polizia giudiziaria è configurabile tutte le volte in cui sia possibile stabilire un particolare "nesso" tra il soggetto e il reato che, pur superando l'immediata individuazione dell'arrestato sul luogo del reato, permetta comunque la riconduzione della persona all'illecito sulla base della continuità del controllo, anche indiretto, eseguito da coloro i quali si pongano al suo inseguimento. Tale condizione si può configurare nei casi in cui l'arresto avvenga in esito a inseguimento, ancorché protratto ma effettuato senza perdere il contatto percettivo anche indiretto con il fuggitivo, o nel caso di rinvenimento sulla persona dell'arrestato di cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima; ma "non" si può configurare nelle ipotesi nelle quali l'arresto avvenga in seguito a un'attività di investigazione, sia pure di breve durata, attraverso la quale la polizia giudiziaria raccolga elementi (dalla vittima, da terzi o anche autonomamente) valutati i quali ritenga di individuare il soggetto da arrestare, il quale beninteso non sia trovato con cose che lo colleghino univocamente al reato e non presenti sulla persona segni inequivoci riconducibili alla commissione del reato da parte del medesimo.
La sentenza 37303/2019 - È su questo profilo che interviene la puntualizzazione chiarificatrice della sentenza massimata: è da ritenersi la quasi flagranza quando la polizia giudiziaria, subito attivata dalla vittima o da terzi, sorprenda l'autore, "subito dopo la commissione del reato", ma con cose e tracce che lo riconducano alla commissione del fatto, con riscontro diretto proprio a opera degli operanti.
di Sergio Harari
Corriere della Sera, 28 ottobre 2019
L'Italia ha le sue responsabilità, a cominciare dal non aver ancora nominato il commissario nazionale per l'antisemitismo, in ritardo sulle indicazioni del Parlamento europeo agli Stati membri.
Abbiamo peccato di superficialità nel sottovalutare l'odio antisemita, ma è qui, è sempre stato qui. È un virus che nasce nella notte dei tempi e dal quale forse il mondo non guarirà mai. Talvolta è più manifesto, talvolta meno, ma scomparso mai. D'altra parte, Elie Wiesel, premio Nobel per la pace, sopravvissuto ai campi di sterminio si domandava "Se Auschwitz non ha guarito il mondo dall'antisemitismo, cosa potrà mai guarirlo?".
Riemerge con forza quando la democrazia è più debole, come nelle ingiurie profferite via web alla senatrice Segre. Il pregiudizio antiebraico è duro a morire e resta, ancor oggi, ben radicato, a tutti i livelli, non conosce barriere sociali o discriminanti culturali. Si è sdoganata la barbarie razzista abbattendo l'ultimo muro morale. L'antisemitismo è facile da cavalcare, aggrega mondi diversi e purtroppo ha successo. Le istituzioni e anche il mondo dell'informazione hanno tardato ad accorgersene.
L'Italia ha le sue responsabilità, a cominciare dal non aver ancora nominato il commissario nazionale per l'antisemitismo, in ritardo sulle indicazioni del Parlamento europeo agli Stati membri. Così come non ha ancora adottato la nuova definizione di antisemitismo, proposta dalla commissione intergovernativa della International Holocaust Remembrance Alliance e fatta sua dal Parlamento europeo nel giugno 2017.
"L'antisemitismo è una certa percezione degli ebrei che può essere espressa come odio nei loro confronti. Le manifestazioni retoriche e fisiche di antisemitismo sono dirette verso le persone ebree, o non ebree, e/o la loro proprietà, le istituzioni delle comunità ebraiche e i loro luoghi di culto", questo recita la definizione, nulla di sconvolgente ma qualcuno confonde i piani della politica antiisraeliana e dell'antisemitismo. Se veramente vogliamo fare qualcosa per combattere questo cancro della democrazia e della società, è questo il momento.
di Danilo Taino
Corriere della Sera, 28 ottobre 2019
Ma l'Europa è ancora spettatrice di fronte a troppi massacri. "Era un animale. Un animale senza Dio", ha detto Donald Trump durante la conferenza stampa nella quale annunciava la morte di Abu Bakr Al Baghdadi, il leader dell'Isis. Parole forti, senza pietà che sono però certamente condivise dalle famiglie delle vittime degli attentati degli anni scorsi in Francia, in Belgio, in Gran Bretagna, negli Stati Uniti, in Siria e in tutto il Medio Oriente.
Dai genitori, dalle sorelle e dai fratelli delle centinaia di ragazze rapite e rese schiave dalle milizie del Califfo, da chi ha pianto le decine di ragazzi decapitati dagli uomini in tuta arancione. Parole che si possono usare solo in casi speciali, fuori dall'ordinario: questo è uno di quei casi, la fine di un individuo mosso non solo da cecità inumana travestita da religione ma anche da un'illusione di potenza che non si poneva limiti morali.
Il suicidio di Al Baghdadi - avvenuto sotto l'attacco delle forze americane con il consenso di tutti i Paesi e delle milizie che hanno condotto la guerra al cosiddetto Stato Islamico - per quel che è rimasto dell'Isis si tratta di un colpo durissimo, che arriva dopo la sconfitta sul terreno dei combattenti islamici che hanno ormai perso tutti i territori che controllavano. Sarebbe stato probabilmente definitivo se il ritiro delle truppe americane dalla Siria nelle settimane scorse non avesse provocato la fuga dalle prigioni di centinaia di militanti dell'organizzazione terroristica che erano detenuti dai curdi. Purtroppo, alcuni di loro, probabilmente assassini, sono ora più o meno liberi e potranno in qualche modo cercare di riorganizzarsi e di tornare a colpire. Nel Medio Oriente e in Europa.
Trump si è appuntato sul petto la medaglia dell'annullamento di Al Baghdadi e si tratta sicuramente di un successo che conferma la capacità di attacco delle forze americane, dopo che altrettanto avevano fatto con Osama Bin Laden nel maggio 2011. Ma è una medaglia che, sul petto, non copre la macchia di avere lasciato al loro destino, sotto l'attacco della Turchia, le migliaia di alleati curdi che sono stati determinanti negli anni scorsi anche nella guerra contro l'Isis e nella liberazione dei territori dello Stato Islamico.
Il volto barbuto e truce di Al Baghdadi è aleggiato per anni, in un alone di mistero, sulle città europee e nelle strade polverose del Medio Oriente battute dalle sue milizie. Ha attratto decine di giovani anche dai centri e dalle periferie di Francia, Belgio, Gran Bretagna, Italia, America, Asia. Ha seminato sgomento e paura, ha messo gran parte dei Paesi di fronte alla minaccia di un soggetto non statuale armato che non rispondeva alle regole della guerra tradizionale ma minacciava non di meno la libertà di vivere con un minimo di sicurezza. Ha sfidato le democrazie e i regimi autoritari, anche quelli retti da leggi di carattere islamico. Era nemico di tutti e questo lo faceva forse sentire ancora più grande.
Alla fine ha perso, rovinosamente, come era certo accadesse, ben prima della sua morte per suicidio con i suoi figli al fianco, come aveva deciso di finire ben prima di lui un altro "animale senza Dio", Joseph Goebbels. Nella coda, ma per alcuni versi dovrebbe essere alla testa, di questa vicenda c'è qualcosa su cui l'Europa dovrebbe interrogarsi. Con serietà e urgenza. Nel caso dell'abbandono dei curdi ha criticato Trump e gli Stati Uniti. Nel caso della morte di Al Baghdadi, si feliciterà probabilmente con Washington. In entrambe le situazioni, come in tutte quelle che richiedono una presenza politica e geopolitica, non c'è però stata. Perché non ha ritenuto di esserci da decenni e oggi non è in grado di agire, ha rinunciato ad avere un ruolo. Irresponsabile. Siamo spettatori: soddisfatti oggi e fino a quando il lavoro sporco lo faranno altri, nel male e nel bene. Ma spettatori di fronte ai curdi come ad Al Baghdadi. Alle vittime come agli assassini.
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