di Roberto Fabbri
Il Giornale, 25 ottobre 2019
Il premio Sacharov va all'economista Ilham Tohti condannato all'ergastolo da Pechino. "Una voce moderata e conciliante". Se i governi dei Paesi dell'Ue sono sempre più cauti nel provocare l'irritazione del colosso cinese lamentando il mancato rispetto dei diritti civili lo stesso non si può dire ed è un bene - del Parlamento europeo.
Che ieri ha deciso di dare un vero schiaffo sul viso del presidente Xi Jinping attribuendo il premio Sacharov 2019 al leader carismatico della minoranza uigura, Ilham Tohti, che da cinque anni sconta l'ergastolo in una prigione cinese dopo essere stato condannato per separatismo. Il premio Sacharov, che è dotato di un assegno di 50mila euro ed è intitolato alla memoria del celebre dissidente sovietico Premio Nobel per la pace nel 1975, viene assegnato ogni anno a una figura significativa della lotta per il rispetto dei diritti umani nel mondo. Già l'anno scorso era stata fatta, con il regista ucraino Oleh Sentsov, oppositore dell'annessione della Crimea alla Russia, una scelta sgradita a un regime autocratico come quello di Mosca. Ora, con Tohti che è stato proposto dai liberali e preferito dagli eurodeputati ad altri candidati tra cui tre personalità brasiliane impegnate nella difesa delle minoranze e dell'ambiente viene premiata una figura che Pechino aveva deciso cinque anni fa di colpire nonostante si fosse resa protagonista di sforzi per avvicinare la comunità musulmana degli uiguri a quella cinese Han.
Tohti, che è stato professore di economia presso un ateneo di Pechino, rappresenta la minoranza islamica che abita il Turkestan orientale o Xinjiang, la vasta regione semidesertica all'estremo ovest della Cina. Il regime comunista cinese attua da sempre nei confronti di queste popolazioni una politica intollerante e repressiva: si calcola che siano decine di migliaia gli uiguri rinchiusi nei famigerati campi di rieducazione. Questa durezza ha causato lo svilupparsi di movimenti indipendentisti islamici che hanno commesso attentati anche gravi in alcune città cinesi e Tohti è stato accusato, nel tentativo di accomunare ai terroristi chi si batte con mezzi pacifici per la libertà del suo popolo, di propaganda presso i suoi studenti a favore del gruppo radicale Movimento Islamico del Turkestan orientale.
Nell'annunciare l'assegnazione del Premio Sacharov a Ilham Tohti, il presidente dell'Europarlamento David Sassoli ha definito la voce dell'esponente uiguro "moderata e conciliante" e ha chiesto la sua immediata liberazione. Così facendo, ha provocato come si diceva la forte irritazione delle autorità comuniste cinesi, che già il mese scorso, quando la candidatura di Tohti era stata annunciata, avevano accusato il Parlamento europeo di "sostegno al terrorismo". Questo avviene in un momento in cui Xi ha già altre ragioni di risentimento verso il mondo occidentale, fonte di ispirazione per quanti in Cina si oppongono al potere assoluto del partito comunista. Il regime investe risorse enormi per mantenere un capillare stato di polizia che soffochi ogni anelito democratico. Tohti è un simbolo di tale repressione, ma la grande festa per il settantesimo anniversario della fondazione della Repubblica popolare, lo scorso 1° ottobre, è stata guastata dalla rivolta di Hong Kong, e pare ormai chiaro che Xi intenda far sostituire l'inetta governatrice Carrie Lam con una figura più allineata. Anche perché l'ultimo osso gettato ai rivoltosi, la liberazione mercoledì scorso del giovane omicida Chan Tong-kai il cui caso aveva scatenato la ribellione generale perché apriva la via delle estradizioni da Hong Kong verso la Cina, non è servito a fermare una protesta che ha ormai chiaramente obiettivi politici anticinesi e anticomunisti.
cortecostituzionale.it, 24 ottobre 2019
La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 bis, comma 1, dell'Ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità della partecipazione all'associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata. Sempre che, ovviamente, il condannato abbia dato piena prova di partecipazione al percorso rieducativo".
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 24 ottobre 2019
Una crepa nel muro dell'ergastolo ostativo. Se diventerà una voragine si vedrà. Intanto la Corte costituzionale con una sentenza, le cui motivazioni saranno depositate tra qualche tempo, ma i cui contenuti sono stati anticipati ieri, ha aperto alla possibilità che anche il condannato al carcere a vita per reati di mafia possa usufruire di permessi premio. Sempre che "abbia dato piena prova di partecipazione al percorso rieducativo". Allarmata la reazione del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede per il quale "la questione è della massima importanza" e ne vanno analizzate con attenzione le conseguenze.
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 24 ottobre 2019
La Consulta dichiara l'illegittimità dell'articolo 4 bis, comma 1. D'ora in poi saranno i magistrati di sorveglianza a poter concedere o meno il permesso premio agli ergastolani ostativi che hanno scelto di non collaborare con la giustizia.
La Corte Costituzionale ha, infatti, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4bis, comma 1, dell'Ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità della partecipazione all'associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata.
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 24 ottobre 2019
Per la Corte costituzionale è illegittimo precludere automaticamente i permessi premio. Parte dell'art.4bis non è compatibile con la Carta. Sarà il giudice a decidere caso per caso. Il varco verso l'abolizione totale dell'ergastolo ostativo, quello che non lascia alcuna speranza al condannato, quello che lo rende un "uomo ombra" senza possibilità di redenzione, è stato aperto. Con una "sentenza storica", come la definiscono in molti, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo negare automaticamente i permessi premio a quei reclusi a vita che non vogliono collaborare con la giustizia ma che magari hanno dimostrato un profondo cambiamento interiore.
di Francesco Grignetti
La Stampa, 24 ottobre 2019
Incostituzionale negare permessi a chi non collabora. I giudici: il magistrato di sorveglianza valuta i casi. È la sentenza che chiude un'epoca nella legislazione antimafia: la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario. Il senso è chiaro agli addetti ai lavori. Finisce per incostituzionalità il cosiddetto ergastolo "ostativo", chiamato così perché era di insormontabile ostacolo ai benefici carcerari.
di Giovanni Bianconi
Corriere della Sera, 24 ottobre 2019
Tra i giudici 8 favorevoli e 7 contrari. Le tre condizioni stabilite. La sentenza "è una breccia nel muro di cinta del fine pena mai", affermano soddisfatti i dirigenti dell'associazione Nessuno tocchi Caino. E in effetti di breccia si tratta. Uno spiraglio.
di Patrizio Gonnella
Il Manifesto, 24 ottobre 2019
Uno Stato forte, autorevole, autenticamente democratico non può tollerare una pena eliminativa. L'ergastolo ostativo, ossia l'ergastolo senza alcuna prospettiva di rilascio, è infatti una pena di tipo eliminativo. Cancella una persona dalla società vera, libera, per sempre.
Non è in questo senso troppo diversa dalla pena di morte. La decisione della Corte Costituzionale dunque, oltre a essere profondamente giusta, è anche inevitabile. Una pena fino in fondo eliminativa non potrà mai assolvere a quella funzione rieducativa che l'articolo 27 della Costituzione gli attribuisce.
L'articolo 27 non dice che la pena deve rieducare solo alcune persone. Afferma che deve tendere alla rieducazione di tutti e che per tutti deve essere conforme a umanità. La Corte Costituzionale, così come aveva già fatto la Corte europea dei Diritti umani nel caso Viola, ha recuperato quel principio di universalità che l'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario aveva invece ampiamente derogato.
La pena non deve essere pura afflizione. Non è costituzionalmente ammissibile. L'ergastolo ostativo, nel momento in cui condiziona un'ipotesi seppur residua di ritorno in libertà alla sola collaborazione con la giustizia e non anche al percorso di risocializzazione, va a confliggere con principi inderogabili dello Stato di diritto e dei sistemi penali liberali contemporanei.
Si tratta di conquiste oramai presenti in quasi tutto lo spazio europeo e ribadite dalle Corti supreme in non poche occasioni. Tutti i giudici e gli investigatori che sono impegnati nella sacrosanta lotta alle mafie non devono temere decisioni di giudici costituzionali che si limitano a disegnare i confini del potere di punire. È ciò una garanzia anche per loro, oltre che per la tenuta dell'intero sistema.
È una sentenza che non smantella l'impianto antimafia della nostra legislazione. In primo luogo perché non sostituisce all'automatismo della pena dell'ergastolo un'uscita anticipata altrettanto automatica degli ergastolani. Affida ad altri giudici dello Stato italiano, ma anche a direttori di carcere e prefetti, una discrezionalità di valutazione intorno alla possibilità di un rientro in libertà per poche ore o per pochi giorni dopo decenni di pena scontata, talvolta in regimi detentivi duri. Viceversa, le prese di posizione di molti pubblici ministeri sembrano evidenziare una scarsa fiducia nei propri colleghi giudici di sorveglianza.
Inoltre, visto che la lotta alla mafia avviene con gli strumenti della cooperazione giudiziaria su scala europea, l'Italia rischia con il proprio exceptionalism penitenziario e penale di porsi in una condizione di retroguardia che potrebbe indurre giudici di altri Paesi a non estradare nel nostro mafiosi che devono scontare la pena dell'ergastolo.
Non è facile immaginarsi che il Parlamento modifichi la legge nella direzione auspicata dalla Corte. Però ci si aspetta quanto meno un rispetto profondo da tutti, politici e pubblici ministeri, per una decisione così autenticamente rispettosa della Costituzione.
di Luigi Ferrarella
Corriere della Sera, 24 ottobre 2019
Risparmiamoci, intanto, la gara a chi usi (peggio) i morti. Ora bisognerebbe fare le persone serie. Proprio ora che la Consulta piccona di nuovo gli automatismi. E tanto più ora che, per farlo, è rimasta impermeabile alla pressione atmosferica caricatale alla vigilia non solo dalla politica, ma anche da un "dream team" di pm. Anziché gridare a "Falcone riammazzato", ora è cruciale insistere affinché giudici di Sorveglianza, cancellerie, e nelle carceri le equipe di educatori e psicologi, al pari delle opportunità di rieducazione su cui in concreto misurare vero o finto il cambiamento delle persone, siano rafforzati e dimensionati per consentire quella verifica "caso per caso" disposta ieri dalla Consulta.
Risparmiandosi, intanto, la gara a chi usi (peggio) i morti. Specie Falcone. Perché se l'ergastolo ostativo bocciato mercoledì, che nel caso di detenuti non collaboranti non lasciava ai giudici alcun margine di valutazione, fu introdotto dalla legge successiva al suo assassinio (la n. 306 dell'8 giugno 1992), l'assetto appena precedente (legge 152 del 13 maggio 1991) prevedeva invece che anche il detenuto non collaborante potesse veder valutata dai giudici la propria richiesta di beneficio, solo dopo un più lungo periodo di tempo rispetto al detenuto collaborante: e in quel 1991 al ministero della Giustizia il Direttore generale degli Affari penali era proprio il magistrato poi ucciso a Capaci. Ecco: almeno su Falcone, il tiro alla fune no.
di Luigi Manconi
La Repubblica, 24 ottobre 2019
Niente panico. Nessun mafioso e nessun terrorista sta per tornare in libertà. Spetterà al magistrato giudicare caso per caso. Manteniamo i nervi saldi e tranquillizziamoci: nessun boss della grande criminalità organizzata, nessun capo della mafia, della camorra, della 'ndrangheta, della Sacra corona unita e nessun canuto terrorista sta per tornare in libertà. Dunque gli autori dei delitti più efferati non "torneranno a scorrazzare per le strade".
E non è vero che - sul piano simbolico, emotivo o della memoria storica - qualcuno ha riammazzato Falcone e Borsellino. Niente panico. Manteniamo i nervi saldi e tranquillizziamoci: nessun boss della grande criminalità organizzata, nessun capo della mafia, della camorra, della 'ndrangheta, della Sacra corona unita e nessun canuto terrorista sta per tornare in libertà. Dunque gli autori dei delitti più efferati non "torneranno a scorrazzare per le strade".
E non è vero che - sul piano simbolico, emotivo o della memoria storica - "Qualcuno ha riammazzato Falcone e Borsellino" (come strillava un titolo non saprei dire se più imbecille o più farabutto). Tanto più che, a "riammazzarli", quei due grandi magistrati, sarebbero stati prima i giudici della Corte europea dei diritti umani e, ieri, quelli della nostra Corte Costituzionale. Certo, è profondamente triste che, a pronunciare parole tanto irresponsabili, siano, oltre che politici grevi e giornalisti consunti, anche membri della magistratura, in genere pubblici ministeri, spesso responsabili di meritorie inchieste contro la criminalità organizzata.
Eppure, la sentenza della Consulta risulta nitidissima sin dalla sintesi offerta all'opinione pubblica. "La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 bis, comma 1, dell'Ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità della partecipazione all'associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata".
Sempre che, ovviamente, "il condannato abbia dato piena prova di partecipazione al percorso rieducativo". Più chiaro di così. La sentenza mette in discussione radicalmente il cosiddetto ergastolo ostativo, ovvero la pena perenne inflitta a chi, condannato per gravi reati di mafia o terrorismo, e che non ha collaborato con la magistratura, non può essere ammesso ai cosiddetti benefici penitenziari: dai permessi premio, al lavoro esterno, alla semilibertà, alla liberazione condizionale.
Rispetto a questo, la Consulta sostiene che "la presunzione di "pericolosità sociale" del detenuto non collaborante non è più assoluta ma diventa relativa e quindi può essere superata dal magistrato di sorveglianza, la cui valutazione caso per caso deve basarsi sulle relazioni del Carcere nonché sulle informazioni e i pareri di varie autorità". (A partire da quelli della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo).
Quindi, in attesa delle motivazioni della sentenza, sappiamo innanzitutto quanto la Consulta, con prosa limpidissima, afferma: ovvero che tocca ai giudici giudicare. E che, dunque, su una questione tanto delicata, che incide sul bene prezioso della libertà personale, non può valere l'automatismo di una disposizione generale; e che deve essere il magistrato di sorveglianza (quello che ha maggiore conoscenza della realtà carceraria) a valutare i due fattori essenziali per l'accoglimento o il rifiuto della richiesta di permessi premio (o altri benefici).
Il primo: il collegamento attuale o potenziale con la criminalità organizzata; il secondo l'adesione a un percorso di riabilitazione. Come si vede viene riconosciuta al giudice l'importanza e l'autonomia del ruolo (del quale, la discrezionalità è componente irrinunciabile). E gli vengono restituite la responsabilità di valutare in concreto la maturazione del detenuto, di formulare e argomentare una prognosi, di analizzare un insieme di comportamenti, di assumere una decisione. La Consulta, la più alta corte del nostro ordinamento giuridico, compie un atto di fiducia nei confronti dei giudici.
E potrebbe essere proprio questo - il peso di una responsabilità indubbiamente gravosa - la ragione delle resistenze opposte da una parte della Magistratura: quasi una dichiarazione di debolezza. Ma la sentenza della Corte Costituzionale dovrebbe rappresentare un elemento di rassicurazione ben più solido di quello offerto dalle previsioni astratte e dagli automatismi rigidi. Sono essi che finiscono col negare il dettato costituzionale in quell'articolo 27 comma 3, che afferma: "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato".
Due settimane fa la Corte Europea dei Diritti Umani aveva chiesto all'Italia di modificare la norma sull'ergastolo ostativo proprio perché ritenuto "inumano". Oggi la Consulta ne dichiara l'incostituzionalità. C'è da augurarsi che, contro queste sentenze, si ricorra, da parte di chi non le condivida, ad argomenti di merito. E che non si utilizzino ancora oscenamente i nomi di Falcone e Borsellino: nulla è più indecente del ricorrere all'autorevolezza altrui, resa sacra dalla morte, per supplire alla propria piccineria.
- La tentazione di abrogare il carcere a vita
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