di Ilaria Sacchettoni
Corriere della Sera, 24 ottobre 2019
L'avvocato: "La collaborazione con lo Stato non può essere l'unico strumento di valutazione di un detenuto".
Avvocato Vittorio Manes, lei ha sostenuto l'intervento delle Camere Penali sulla questione dell'ergastolo ostativo, come commenta la decisione?
"Con tutte le cautele possibili visto che siamo di fronte alla sintesi di un comunicato stampa, la Corte Costituzionale ha portato a coerenti conseguenze una giurisprudenza che da anni ritiene incostituzionale la presunzione assoluta di pericolo".
La Consulta apre le porte ai benefici per chi non si sia pentito o dissociato dalla lotta armata. Qual è il senso di questa pronuncia?
"La collaborazione con lo Stato non può essere l'unico strumento di valutazione di un detenuto. Ecco qual è il significato".
Quindi?
"La Consulta accoglie le ragioni di chi, pur non volendo collaborare con lo Stato, ha il diritto di essere valutato anche attraverso altri fattori".
Quali?
"Sono molti, criteri già evidenziati dalla Corte. Si tratta di rimettere ai magistrati di sorveglianza la decisione su tutto un'insieme di valutazioni. Non solo la condotta carceraria ma anche le indicazioni provenienti dalle altre autorità, tutto questo sarà alla base della decisione sulla concessione o meno di benefici".
Una valorizzazione del ruolo del magistrato di sorveglianza insomma?
"Certamente. Si tratta di riconoscere fiducia verso questa istituzione. La pronuncia della Consulta contiene un elemento di responsabilizzazione nei loro confronti".
Tuttavia questa decisione ha suscitato anche perplessità. Qualcuno l'ha definita "stravagante". Altri temono che indebolisca la lotta alla mafia: insomma non c'è coralità ma divisioni di fronte al tema...
"Io dico una cosa: in una democrazia matura non si può negare il diritto alla speranza, riflesso della dignità umana. Un valore che non si acquista per meriti né si perde per demeriti".
Cosa dovrebbe fare lo Stato allora?
"Nessuno vuole concedere benefici a prescindere. Ripeto: sarà il magistrato di sorveglianza a decidere caso per caso. Nel momento in cui non dovessero sussistere i presupposti per la concessione di benefici, ecco, a quel punto, è ovvio che non saranno concessi. Se cioè il magistrato di sorveglianza dovesse riconoscere che la pericolosità del detenuto è ancora attuale, allora non ci saranno concessioni. D'altra parte...".
Dica...
"Mi ritrovo nel principio secondo il quale in una democrazia matura lo Stato deve avere il coraggio di combattere anche il più efferato criminale con un braccio legato".
Non una lotta alla pari senza quartiere insomma...
"Appunto. Si tratta di riconoscere valori come il diritto alla speranza di ciascuna persona e quello alla dignità".
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio
Parla Sergio D'Elia, di "Nessuno Tocchi Caino". "Oggi viene data dignità, che poi è la dignità umana che viene affermata in questa sentenza, a una forma di ravvedimento che è ancora più autentica perché è interiore e fa fare i conti con se stesso". Così Sergio D'Elia, attuale segretario nazionale dell'associazione del Partito Radicale "Nessuno Tocchi Caino", commenta a Il Dubbio la pronuncia della corte costituzionale in merito all'ergastolo ostativo. D'Elia, ricordiamo, ha avuto un percorso di vita molto significativo.
Da dirigente del gruppo extraparlamentare di Prima linea (ha fatto 12 anni di carcere per banda armata) ha avuto una svolta incontrando Marco Pannella e passò alla nonviolenza dando vita a numerose iniziative. Per tali attività, nel 1998 ricevette il Premio nazionale Cultura della pace.
Come considera questo pronunciamento?
Con Rita Bernardini ed Elisabetta Zamparutti di "Nessuno Tocchi Caino" abbiamo deciso di dare questa sintetica valutazione. La Consulta ha aperto una breccia nel muro di cinta del fine pena mai. Si è aperta una breccia attraverso cui il principio, per cui l'uomo della pena può divenire nella sua accezione un uomo diverso da quello del delitto, prende strada in una forma di un Diritto pieno alla speranza, ormai consolidato a livello europeo e che prende forma in Italia per la prima volta con questa sentenza. Quindi sicuramente è un primo passo, questo della decisione della Corte Costituzionale, nell'affermazione di questo diritto, finora inesistente nel nostro ordinamento. Si infrange e si supera il limite della collaborazione come unico criterio di valutazione del ravvedimento di un condannato. È dal dicembre 2015, dal Congresso di "Nessuno tocchi Caino" a Opera, che parte ciò che Marco Pannella chiamò Spes Contra Spem: da quel Congresso il fattore determinante di quello che è accaduto, a livello europeo con la sentenza della Cedu e a livello nazionale con la sentenza di oggi, è che l'essere speranza dei condannati ad una pena senza speranza ha prodotto effetti straordinari.
I pensieri, i sentimenti, i comportamenti nella loro stretta e forte coerenza risuonano; illuminano il pensiero delle alte Corti. I condannati con il loro cambiamento hanno determinato il cambiamento del modo di pensare delle alte corti. Il cambiamento del modo d'essere, di pensare, di agire dei condannati ha prodotto effetti straordinari sull'ambiente e sul modo di agire delle persone che devono decidere su di loro. I comportamenti nella loro stretta e forte coerenza risuonano e producono effetti. Illuminano i pensieri delle alti Corti, anche se queste si trovano a migliaia di chilometri di distanza dal vissuto, dal luogo dove i condannati all'ergastolo hanno con il loro cambiamento determinando poi il cambiamento del modo di pensare, di sentire e di decidere. Non è un nesso meccanicistico, di causa ed effetto, ma proprio un campo di effetto di risonanza per cui il cambiamento dei detenuti è il cambiamento dei giudici. Questa è una cosa che c'entra a pieno con la visione di Marco Pannella, di Spes contra Spem: nella sua vita se Marco non avesse, nel suo modo di essere, previsto il modo in cui poteva crearsi e se non avesse pensato, sentito e agito in base alla visione della riforma possibile, lui non avrebbe creato le conquiste che poi si sarebbero avute nel futuro.
Lui pensava all'aborto come ad una cosa talmente acquisita, che non ha fatto altro con questa sua visione, mettendoci l'azione politica sulle istituzioni in parlamento e la lotta nonviolenta dei digiuni, che darla per assodata. Vedeva il superamento come attuale, seppure era contrario alla realtà. Solo i visionari sono i realisti.
Si può fare un paragone ad oggi, rispetto al governo che ha un orientamento carcerocentrico. È un segnale che va in controtendenza quello della Cedu e della Corte costituzionale rispetto all'ordine del momento?
Esiste una coerenza tra Diritto e strutture, o questa coerenza è vera ed esiste, oppure è il disordine quello che tu crei. È coerente il modo alto di pensare della Corte di Strasburgo e della Corte costituzionale. Il loro modo di pensare è molto più coerente con i Diritti Umani fondamentali, che prevalgono e prevarranno, perché quello è l'ordine superiore rispetto ai livelli molto più bassi delle strutture pubbliche, maggioritarie e prevalenti. Nel modo di pensare dei demagoghi, dei populisti, di quelli che hanno una mentalità carcerocentrica non c'è la coerenza che puoi registrare tra i riferimenti della coerenza civile. Questa sentenza ha un dato di coerenza con la Costituzione che i panpenalisti e populisti non hanno. La differenza che c'è tra un modo di pensare irrazionale, di azione e reazione, e quello evoluto, che è più orientato ai valori umani: ebbene nella sentenza della Corte si è espresso questo, una coscienza superiore perché è orientata ai valori umani.
Ma allora l'istituto della collaborazione, in questa maniera, si indebolisce?
La posizione del detenuto non collaborante con la giustizia non è più assoluta ma relativa, questo dice la Corte. E cosa vuol dire? Che non è stata abolita la collaborazione, ma relativizzata rispetto al panorama dei criteri di valutazione della lettura con il passato e con le organizzazioni criminali. Il detenuto, pur non collaborando con la giustizia, ha fatto leva sulla propria coscienza e si è ravveduto nella maniera più intima, che poi è quella più duratura.
La collaborazione è fondata sul do ut des, questa forma di ravvedimento è un confronto con la propria coscienza. Un detenuto nel film di Ambrogio Crespi, "Spes contra Spem", dice "io ogni giorno mi guardo allo specchio e vedo la mia coscienza che è il tribunale più spietato, cui uno può essere sottoposto". Oggi viene data dignità, che poi è la dignità umana che viene affermata in questa sentenza, a una forma di ravvedimento che è ancora più autentica perché è interiore e fa fare i conti con se stesso.
Giovanni Maria Flick: "Difficile che il condannato dimostri di aver tagliato i legami con le cosche"
di Claudia Guasco
Il Messaggero, 24 ottobre 2019
Le sentenze sull'ergastolo ostativo pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e dalla Corte costituzionale hanno un principio in comune. Entrambe pongono la rescissione degli antichi legami con le organizzazioni criminali come condizione fondamentale per ottenere permessi o misure alternative al carcere. "Dimostrare con certezza che il condannato non abbia più alcun contatto con gli ambienti nei quali è maturato il crimine è una questione cruciale.
Deve essere l'ergastolano a portare prove che dimostrano la sua estraneità oppure il pubblico ministero a fornire gli elementi? Nel primo caso appare più complicato e il richiamo a tutta la documentazione fa pensare che l'onere della prova spetti al pm. Le motivazioni dei giudici chiariranno la questione", afferma Giovanni Maria Flick, giurista, ex ministro della Giustizia e presidente della Corte costituzionale dal 2008 al 2009.
In ogni caso, professore, la garanzia di estraneità non è facile da accertare...
"Ma è alla base della sentenza e la Corte costituzionale vi fa ampio riferimento quando parla di valutazione caso per caso. Non devono esserci né collegamenti con associazioni criminali né attualità della partecipazione. A mio avviso è importante il riconoscimento attribuito dalla Consulta al giudice di Sorveglianza sulla verifica della pericolosità. La Corte da qualche anno ha cominciato a valorizzare l'accertamento della pericolosità in concreto e non come preclusione assoluta alle misure alternative, puntando sulla differenza tra partecipazione all'associazione e al concorso esterno, oppure guardando alla posizione della madre che deve occuparsi dei figli piccoli".
Siamo di fronte a novità sostanziali...
"Sottolineando che occorre flessibilità e una valutazione concreta, la Consulta si sintonizza con la sentenza della Cedu. Lì l'attenzione è puntata su articolo 3 della Convenzione, secondo cui è inumano l'ergastolo ostativo, qui l'ottica è un'altra: non si può sbarrare completamente la strada al percorso rieducativo qualora non ci sia collaborazione con la giustizia. L'intervento della Consulta a mio parere è molto cauto, al pari di quello della Cedu: non obbliga il giudice di Sorveglianza a concedere la misura alternativa del permesso, ma a disporla in base a requisiti specifici. Comunque si esce dalla logica del "bastone" e della "carota".
Nel momento in cui la Corte europea stabilisce che è contrario al senso di umanità non riconoscere la speranza di una vita fuori da carcere e quindi non va limitata la possibilità di accesso a misure alternative solo al soggetto che ha collaborato, ha aggiunto anche che la collaborazione non può essere l'unica via. Perché la reticenza di un ergastolano può essere motivata dalla paura per sé o i propri familiari o dal rifiuto etico, pensiamo al terrorismo e alla dissociazione anche senza collaborazione con l'autorità giudiziaria".
Secondo alcuni ora il rischio è che si aprano le celle per boss mafiosi e pericolosi criminali...
"Mi pare un'esagerazione, non sono d'accordo né con quel tipo di impostazione né con chi sostiene che non sia riconosciuta la pervasività del fenomeno mafioso. La Cedu è consapevole della pericolosità della mafia, richiamando però al giusto equilibrio con il trattamento rieducativo che l'articolo 27 impone per chiunque. Capisco che non sia facile accettarlo da parte di chi ritiene che le misure alternative servano solo a far uscire criminali di prigione, ma sono invece momenti essenziali del trattamento rieducativo".
Le voci critiche tuttavia sono numerose...
"Chi chiede il permesso non deve avere rapporti attuali con la criminalità organizzata e non deve sussistere il pericolo che si riavvicini ad essa: tutto questo deve essere frutto di un accertamento a cui la Consulta fa ampio riferimento quando parla di valutazione caso per caso da parte del giudice di Sorveglianza. Alla luce di ciò, ritengo non ci sia il pericolo di frotte di mafiosi che si riversano nelle strade".
di Fulvio Fiano
Corriere della Sera, 24 ottobre 2019
L'ex procuratore capo a Palermo contrario all'ipotesi di un'apertura perché "metterebbe i peggiori mafiosi in condizione di riprendere le armi".
Gian Carlo Caselli, ex procuratore capo a Palermo, si è detto contrario all'ipotesi di un'apertura nell'ergastolo ostativo perché "significherebbe mettere i peggiori mafiosi in condizione di riprendere le armi". È davvero così alto il rischio?
"Più che altro vedo il rischio che i mafiosi riprendano, ordinandole e controllandole, le tipiche attività dell'organizzazione. Con il supporto, quando necessario, della violenza, armi comprese. Non si può dimenticare un dato incontestabile: il giuramento di fedeltà perpetua che prestano e l'adesione al codice d'onore che non si può tradire fino alla morte. Questo non significa ragionare in termini vendicativi, ma prevedere che per gli irriducibili potrebbero aprirsi spazi di libertà male usati".
La decisione di oggi riguarda solo la possibilità di ottenere permessi premio, valutando caso per caso...
"È vero, occorre sempre una valutazione del giudice. Ma se non interviene il dato univoco del pentimento il giudice non ha nessun segno concreto che gli permetta di valutare l'effettivo distacco dal clan. Solo Alice nel paese delle meraviglie può affidarsi alla buona condotta come parametro, perché per il mafioso doc questo è un obbligo sancito dal loro codice".
Il dibattito in queste settimane ruota molto anche sul rispetto di quanto proponeva Falcone. In che cosa ci sarebbe un tradimento delle sue idee?
"Non ho mai partecipato al gioco macabro del tavolino spiritico per evocare le sue presunte opinioni. Dico solo che il 41 bis è stato approvato subito dopo le stragi del '92 ed è letteralmente intriso del sangue di Falcone e Borsellino e della loro conoscenza approfondita della mafia. Non fu una decisione viziata dall'emozione del momento, come sento dire, ma la risposta seria ad un attacco subito con cui lo Stato rialzò la testa".
Chi ha accolto con favore la decisione parla di "Costituzione che finalmente si applica anche ai mafiosi". Dov'è il dato negativo?
"Certo, la pena deve tendere alla rieducazione del condannato. Ma attenzione: occorre che questo mostri in concreto di voler essere reinserito. La Costituzione non è un oggetto da usare quando fa comodo. I suoi valori fondamentali vanno rispettati sempre. I mafiosi non ne accettano nemmeno mezza virgola, perché dimenticarlo?".
Le Procure perdono un'arma contro la mafia?
"I segnali hanno grandissima importanza in questa battaglia. Dopo le stragi, col 41bis che si innestava sulla legge per i collaboratori di giustizia, molti mafiosi in isolamento entrarono in crisi e si pentirono. Cosa Nostra crollò anche per questo. Poi i mafiosi, capita l'aria che tirava, hanno intrapreso la tattica del figliol prodigo con gli aiuti a chi minacciava di pentirsi. Se l'ergastolo ostativo viene meno, l'aria cambia e può essere un indebolimento".
di Antonio Iorio
Il Sole 24 Ore, 24 ottobre 2019
Le modifiche ai reati tributari, previste nell'ultima bozza del decreto fiscale, in molte ipotesi trovano un'immediata applicazione. La nuova norma prevede l'entrata in vigore trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" della legge di conversione del decreto. Vi sono però reati che si consumano semplicemente con la presentazione della dichiarazione e altri in momenti differenti, con la conseguenza che il momento di consumazione del delitto diventa fondamentale per l'applicazione delle nuove previsioni (caratterizzate in generale da pene più alte sia nel minimo sia nel massimo edittale e da soglie di punibilità più basse) o delle precedenti più favorevoli.
Ipotizzando la conversione in legge nel mese di dicembre, sicuramente tutti i reati dichiarativi nelle rispettive nuove versioni interesseranno le dichiarazioni del prossimo anno (relative al periodo d'imosta 2019). E infatti questi reati si consumano alla data di presentazione della dichiarazione, che quest'anno è il 30 novembre (2 dicembre). Con riferimento a queste dichiarazioni, da presentare entro il prossimo mese, gli eventuali delitti di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di false fatture (articolo 2 del Dlgs 74/2000), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3), dichiarazione infedele (articolo 4) seguono le attuali regole (pene più miti e soglie più basse) e non quelle più stringenti previste dal decreto.
Le nuove norme saranno invece operative prima della presentazione delle dichiarazioni 2020 (anno 2019) per i seguenti casi:
a) dichiarazioni presentate verosimilmente a partire da gennaio (più precisamente dopo i 15 giorni successivi alla pubblicazione della legge di conversione) da parte di coloro che hanno l'esercizio sociale "a cavallo" i cui termini scadono alla fine del nono mese dall'approvazione del bilancio. Si pensi a una società avente esercizio sociale 1° maggio 2018 - 30 aprile 2019 obbligata a presentare la dichiarazione entro il 31 gennaio 2002 (quindi con i nuovi reati tributari già in vigore);
b) dichiarazioni Iva (fraudolente e/o infedeli) che si presenteranno al 30 aprile 2020;
c) dichiarazioni "infrannuali" fraudolente con uso di false fatture o altri documenti equipollenti, in quanto la condotta illecita criminalizza qualunque dichiarazione e non soltanto quelle annuali. In presenza di dichiarazioni "infrannuali" (per esempio per messa in liquidazione, trasformazione, fusione, scissione, dichiarazioni di operazioni intracomunitarie) presentate successivamente all'entrata in vigore della nuova norma si applicheranno le nuove sanzioni da quattro a otto anni di reclusione (per imponibili superiori a 100mila euro);
d) casi di omessa presentazione delle dichiarazioni del sostituto di imposta e dei redditi scadenti rispettivamente alla fine del mese di ottobre e di novembre 2019, in quanto il reato omissivo si perfeziona non alla data della scadenza bensì decorsi, infruttuosamente, 90 giorni, che certamente saranno successivi all'entrata in vigore delle modifiche. Ciò comporta che alle dichiarazioni delle imposte sui redditi e del sostituto di imposta omesse (con imposta evasa superiore a 50mila euro) si applicheranno da subito le nuove regole e, in particolare, la reclusione da due a sei anni in luogo dell'attuale da 18 mesi a 4 anni.
Per quanto concerne invece le false fatture, trattandosi di un reato che si consuma con il semplice rilascio del documento, le nuove norme troveranno immediata applicazione. In sostanza, chi emetterà una falsa fattura dopo 15 giorni successivi all'entrata in vigore della legge di conversione, andrà incontro immediatamente alla più grave reclusione da quattro a otto anni (sempre che gli elementi fittizi siano superiore a 100mila euro per periodo di imposta).
di Andrea Fabozzi
Il Manifesto, 24 ottobre 2019
Il ministro davanti alla Commissione della Camera ammette che non c'è accordo nella maggioranza sulle misure da adottare. Ma sullo stop alla prescrizione che scatterà dal 1 gennaio 2020 non ha intenzione di tornare indietro.
"Non sono in condizione di indicare i dettagli tecnici perché sono in fase di elaborazione". Così il ministro della giustizia Alfonso Bonafede, 5 Stelle, ha risposto ieri mattina ai deputati della commissione giustizia che gli chiedevano quali misure concrete il governo abbia intenzione di proporre per diminuire la durata dei processi penali. Com'è noto, è proprio in relazione alla annunciata velocizzazione dei tempi della giustizia che il governo Lega-5 Stelle aveva introdotto (a gennaio 2019) la cancellazione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, misura che altrimenti rischia di rinviare all'infinito la conclusione delle cause. Lo stop alla prescrizione scatterà il primo gennaio 2020, ma il nuovo esecutivo - che mantenuto lo stesso ministro della giustizia - non è ancora in grado di precisare in che modo i processi penali potranno accelerare.
"Ci troviamo in una situazione particolare, la nuova alleanza di governo non ha avuto il tempo di individuare nel dettaglio i provvedimenti normativi", ha spiegato Bonafede agli attoniti deputati. Che ricordano come dopo il primo incontro del ministro con la delegazione del Pd, malgrado le distanze registrate proprio sul tema della prescrizione, Bonafede avesse annunciato l'approvazione di due disegni di legge delega di riforma dei processi, penale e civile, entro la fine dell'anno.
Di vertice sulla giustizia ce n'è poi stato un secondo, stavolta con le altre due forze di maggioranza - Leu e Italia viva - e le cose non sono migliorate. Se il Pd, che ha alla giustizia il sottosegretario Giorgis, ripete che la soluzione per la "patologia" della prescrizione non può essere quella di cancellarla per legge, i renziani adesso propongono di sospendere per un altro anno l'entrata in vigore dello stop alla prescrizione. E ieri in commissione il deputato di Leu Federico Conte ha sottolineato come "senza una contestuale riforma del processo, la norma che sospende la prescrizione dopo il primo grado trasferirà per intero sul cittadino il costo delle disfunzioni del sistema".
Intanto il deputato di Forza Italia Costa, che si dice sia tentato di passare con Renzi, ha presentato una proposta di legge per cancellare del tutto lo stop alla prescrizione: arrivasse mai a essere votata spaccherebbe certamente la maggioranza. Ieri ha comunicato di aver firmato la proposta di Costa anche il radicale di +Europa Magi, che ha votato al fiducia al governo Conte due. "La riforma - ha detto - è pura propaganda perché inciderà solo su una fetta marginale del fenomeno".
Anche Bonafede, intervistato dal Corriere della Sera, ha ammesso che "il blocco della prescrizione riguarda una minima parte dei processi", confermando però di non voler tornare indietro dalla decisione. "Dal primo gennaio prossimo non succederà l'apocalisse - ha detto ieri durante l'audizione alla camera sulle linee programmatiche del suo ministero - la prescrizione è una norma di diritto sostanziale (che si applica dunque sempre nel senso più favorevole all'imputato, ndr) per cui lo stop dopo la sentenza di primo grado produrrà effetti nella più ottimistica delle previsioni non prima del 2024, forse nel 2027" - perché può applicarsi solo ai reati commessi dopo l'entrata in vigore della riforma.
Dovendo restare sul vago, il ministro ha potuto annunciare solo un intervento per informatizzare tutte le notifiche - "col beneficio del dubbio, nella prima bozza c'è un accordo" - e una prossima convocazione dei capi degli uffici giudiziari per studiare quale sono le buone prassi da imitare per ridurre i tempi dei processi. Su una cosa invece ha confermato di aver cambiato idea: non insisterà nel proporre il sorteggio come metodo di elezione della componente togata del Csm: "Non mi impunto su un sistema elettorale, l'importante è blindare l'indipendenza del Consiglio".
di Vincenzo Donvito
aduc.it, 24 ottobre 2019
Noi siamo tra coloro che non credono che il carcere possa essere il metodo punitivo più utile, per redimere i rei e per limitare nella nostra società la circolazione di persone potenzialmente pericolose. Di recente a questa nostra credenza si è aggiunto anche uno dei simboli delle manette di "Mani Pulite", Gherardo Colombo, benvenuto.
Nel contempo siamo consapevoli che abbiamo "eserciti" di giustizieri che la pensano in maniera diversa. Di questi ne pullulano diversi nel Governo. Questo accade per coloro che intendono combattere l'evasione fiscale aumentando le pene, incluse quelle carcerarie, con una sorta di Stato trasformato in un combattente della giungla dove vige il "occhio per occhio, dente per dente". Noi crediamo che questo approccio peggiori la situazione: gli evasori fiscali non faranno che "raffinare" i loro metodi criminali. Per questo peroriamo un intervento dello Stato su giustizia (in particolare i tempi) e semplificazione amministrativa, sì da far venire meno le ragioni della criminalità fiscale. Consapevoli ovviamente che è un fenomeno di cui è impossibile liberarsi; e che se qualcuno reputa di farcelo credere, con per l'appunto più pene carcerarie, si sta solo parlando addosso e provocando più danni per tutti.
Il più autorevole di questi giustizieri del governo è, per indiscusso livello istituzionale, il ministro della Giustizia. A cui, ovviamente, non chiediamo di agire per questo o quell'altro problema specifico che poi porta le persone a diventare criminali, ma "solo" di amministrare la Giustizia. Vorremmo che questa amministrazione fosse efficiente per cercare anche di rimediare alle mancanze di chi nel governo delega la soluzione dei problemi prioritariamente alla Giustizia (come nel caso degli evasori fiscali), ma prendiamo atto che si tratta solo di una nostra volontà, ché la realtà è ben altra.
Vediamo. Il tasso di sovraffollamento delle carceri italiane "ha raggiunto il 128%" e il ministero della Giustizia "punta a un significativo incremento dei posti detentivi". Lo ha detto il Guardasigilli Alfonso Bonafede, in audizione in Commissione Giustizia della Camera, spiegando che "entro il prossimo anno saranno pronti nuovi padiglioni a Taranto e a Sulmona e a Milano Opera". Il ministro ha anche rilevato come i detenuti stranieri rappresentano il 33% del totale: "Il trasferimento e il rimpatrio sono un obiettivo prioritario per il 2020, anche senza il consenso del detenuto", ha spiegato Bonafede (1).
Potrebbe sembrare una battuta, ma non lo è: consigliamo al nostro ministro di dare un'occhiata al funzionamento delle carceri in Usa che, tra i Paesi a democrazia occidentale, è quello con il maggior numero di detenuti e il maggior numero di istituti di pena. Se i suoi obiettivi sono quelli dichiarati oggi, senza ovviamente pensare alle cause ma solo ai rimedi (sempre nella logica del "dente per dente"), ci sembra un buon riferimento. Dovrà digerire il fatto che nel Paese di Trump (e anche di Obama, prima del tyconn) molte carceri sono private, ma sappiamo che lui e il suo partito hanno uno stomaco forte anche in questo senso.
Quindi, se tutto dovesse funzionare come auspicato dal nostro ministro, il sovraffollamento carcerario sarebbe risolto: costruiamo più carceri, rispediamo in patria gli stranieri. Porca miseria! Era così semplice e facile... possibile che i precedenti ministri non ci avessero pensato, risolvendo anche diversi problemi occupazionali del settore edilizio, oltre che elargire caramelle a chi reputa la presenza degli immigrati (a maggior ragione quelli in carcere) come usurpazione del proprio diritto sovrano oltre che inquinamento. E del resto, visto che dirigere un ministero significa amministrare il Paese, facendo tesoro dei più elementari principi di un qualunque business, se c'è qualcosa che manca, aggiungiamolo, se c'è qualcosa che è troppo leviamolo. Una logica che se fosse applicata al denaro, ci dovrebbe portare a qualcosa tipo: ci sono pochi soldi? Stampiamone di più e facilitiamo la circolazione. Non ce ne voglia un qualunque economista (di governo o meno) per questa semplificazione, ma stiamo solo facendo un semplice 2+2 delle politiche del ministro della Giustizia. E ci vengono fuori questi dati. Non avremmo preteso una soluzione ai problemi sollevati dal ministro Bonafede, ma quantomeno un indirizzo, una logica, un percorso. Che fossero stati presi in considerazione i fenomeni strutturali che portano oggi il nostro sistema giudiziario a sentirsi carente di celle e abbondante di delinquenti che finalmente possono essere mandati altrove (nella loro patria) piuttosto che in giro per le nostre strade.
Ma uno Stato crediamo non si amministri come un'azienda. Per cui se finiscono i lecca-lecca, per esempio, non basta aumentare la produzione.
Andiamo verso l'ingovernabile esplosione?
di Giovanni Bianconi
Corriere della Sera, 24 ottobre 2019
L'aggiunto Prestipino e la sentenza della Cassazione: "Ora c'è un nuovo verdetto, ma la corruzione resta la vera emergenza criminale della Capitale". "Mafia capitale" non era mafia, ha stabilito la Corte di Cassazione, e la Procura di Roma ha perso la sua scommessa. Ma il procuratore aggiunto Michele Prestipino, che da maggio guida l'ufficio in qualità di capo "facente funzioni", rifugge da questa logica. "Non era una scommessa, e la nostra ricostruzione giuridica sull'associazione criminale di Massimo Carminati e Salvatore Buzzi è stata condivisa dalla Procura generale che ha presentato appello dopo la sentenza del tribunale e dalla Procura generale della Cassazione che ha chiesto la conferma delle condanne inflitte in secondo grado. E prima ancora c'erano stati il giudice che ha concesso gli arresti, il tribunale del Riesame e la stessa Cassazione che respinse i ricorsi cautelari".
Poi però è arrivata la bocciatura, senza nemmeno il rinvio a nuovi giudici. Dunque la vostra impostazione era un azzardo?
"Niente affatto. Anche perché la stessa Cassazione dal 2015 fino al marzo scorso ha ribadito con diverse pronunce l'esistenza delle "piccole mafie" slegate dal controllo del territorio. Ora c'è questo nuovo verdetto, e dalle motivazioni scopriremo se è stato messo in discussione quel principio giuridico oppure se, come ritengo più probabile, si è ritenuto che in questo caso specifico non ci fossero i presupposti per applicarlo".
Sta dicendo, nonostante la secca smentita, che non avete sbagliato niente?
"Sto dicendo che per scoprire se e dove abbiamo sbagliato dobbiamo leggere quello che scriverà la Cassazione. Dopodiché ci adegueremo e faremo le nostre valutazioni. Ma io rivendico il lavoro fatto, che grazie al prezioso sforzo investigativo dei carabinieri del Ros, ha comunque scoperto e smantellato un sistema criminale che, al di là della qualificazione giuridica, era penetrato in maniera importante in alcuni settori dell'amministrazione comunale di Roma".
Ma era corruzione, non mafia. Non è una differenza da poco.
"A parte il fatto che per noi il "mondo di mezzo" era un unicum non esportabile ad altre situazioni e realtà, vorrei fare due precisazioni a nome mio e dell'ufficio che rappresento. La prima: non ci rassegniamo all'idea che la corruzione, diffusa e capillare, venga considerata come un fattore fisiologico nelle dinamiche amministrative di questa città. Invece resta la vera emergenza criminale di Roma, una componente gravissima che ne inquina e compromette il tessuto sociale e le possibilità di sviluppo economico".
La seconda precisazione?
"Con questa sentenza la Cassazione non ha detto che a Roma non c'è la mafia o non ci sono mafiosi, ma solo che a quel particolare sodalizio non si può addebitare il metodo mafioso. Restano altri gruppi autoctoni, qualificati come mafiosi con sentenze a volte definitive e altre ancora provvisorie, dai Fasciani, agli Spada ai Casamonica e altre organizzazioni. E pure su questo fronte la Procura di Roma non si rassegna".
A che cosa?
"Al paradigma secondo cui per riconoscere il metodo mafioso si debba ricorrere al "criterio etnico": in presenza di siciliani, calabresi o campani c'è, altrimenti no".
Quindi continuerete con le "interpretazioni evolutive" in materia di mafia?
"Non interpretazioni evolutive, ma stretta e rigorosa applicazione di ciò che dice l'articolo 416 bis e che la Cassazione conferma da cinque anni. L'assoluta particolarità del Mondo di mezzo non era di essere una "piccola mafia", bensì l'ipotesi che l'intimidazione derivante dal vincolo associativo potesse avvenire anche con il controllo di un ambiente sociale, come alcuni settori dell'amministrazione comunale. Ora vedremo che cosa dirà, su questo punto, la Cassazione".
C'è chi dice che lei e il procuratore Pignatone, forti delle esperienze siciliane e calabresi, avete esagerato.
"Non capisco in che cosa. Il codice penale è sempre lo stesso, a Palermo come a Reggio Calabria e a Roma. Sono diverse le realtà locali, e sono diverse le mafie".
La vostra inchiesta creò un terremoto politico per via dell'ipotesi mafiosa, che ora è caduta.
"Credo che questa Procura abbia dimostrato di svolgere indagini senza preoccuparsi delle ricadute politiche e di chi avrebbero coinvolto. Noi verifichiamo notizie di reato, a volte chiediamo di fare i processi e molte altre volte archiviamo; poi nei processi i giudici molte volte ci danno ragione e a volte no, anche nello stesso procedimento, come in questo caso. È il nostro lavoro, che di certo non ha finalità politiche".
di La. A.
Il Sole 24 Ore, 24 ottobre 2019
I delitti omissivi, come per i versamenti di ritenute ed Iva, hanno natura di reato istantaneo e si perfezionano alla scadenza del termine previsto. Sotto il profilo dell'elemento soggettivo non occorre il fine di evasione poiché sono punibili per dolo generico, ossia per la consapevolezza di non versare all'erario le imposte dichiarate e dovute alle previste scadenze.
Spesso, l'omissione è la conseguenza di una crisi di liquidità dell'azienda. Secondo la Suprema Corte, può escludersi la responsabilità, solo dimostrando l'assoluta impossibilità di adempiere al pagamento del dovuto e, a tal fine, occorre provare la non imputabilità all'imprenditore della crisi economica e di non aver potuto fronteggiare la crisi attraverso altre misure (finanziamenti ed esposizione anche personali, crediti, eccetera).
Va data prova che non sia stato altrimenti possibile reperire le risorse economiche e finanziarie necessarie a consentire il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il patrimonio personale dell'imprenditore.
Non è sufficiente, a tal fine, sostenere che, con il mancato versamento del dovuto, è stato evitato il fallimento, ossia un dissesto anche maggiore, poiché i pagamenti a taluni creditori secondo un programma per la salvaguardia dell'azienda, palesano l'esistenza di disponibilità finanziarie destinate in violazione di precisi obblighi di legge (tra le ultime Cassazione penale 42856/2019, 36378/2019).
Da evidenziare, in ogni caso, che il reato di omesso versamento di ritenute non è punibile se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni e interessi, è estinto mediante integrale pagamento del dovuto, anche attraverso conciliazione, adesione o ravvedimento operoso.
Ricorre, quindi, la non punibilità se il contribuente: corrisponde le somme dovute beneficiando del ravvedimento operoso; esegue il pagamento a seguito dell'avviso bonario dell'agenzia delle Entrate; esegue il pagamento a seguito della ricezione della cartella da parte di Equitalia/agenzia delle Entrate-Riscossione. Ove l'interessato abbia avviato un piano di rateazione, ai fini della non punibilità occorre l'integrale pagamento entro la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Se all'apertura del dibattimento di primo grado il debito tributario è in corso di rateazione, è concesso un termine di tre mesi per eseguire i residui versamenti. Il Giudice ha poi la facoltà di prorogare tale termine di ulteriori tre mesi.
lavocedigenova.it, 24 ottobre 2019
Il Consigliere regionale di Linea Condivisa: "Liguria ultima, chiediamo che la discussione sia portata in consiglio regionale". La proposta di legge per l'istituzione anche in Liguria (ultima regione italiana) del Garante dei Detenuti continua a restare ferma in Prima Commissione, nonostante siano stati votati con parere favorevole tutti gli articoli, mentre resta in sospeso quanto disposto in merito alla copertura finanziaria.
"È la prima volta che un fatto simile accade in questa legislatura. Anzi, sembra addirittura trattarsi di una prima volta in assoluto, nella storia dell'Assemblea Legislativa della Liguria - dichiara il capogruppo di Linea Condivisa Gianni Pastorino, primo proponente della proposta di legge in oggetto -. Abbiamo inviato una lettera di sollecito 8 giorni fa. Eppure non si è aperta un'ulteriore interlocuzione sulla questione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive.
I tempi di questa giunta sono lunghissimi, quando si tratta di materie che non le interessano. Nel frattempo la situazione negli istituti correzionali purtroppo peggiora: è solo di 2 giorni fa la notizia di un suicidio nel carcere di Marassi - spiega Pastorino -. Detenuti e guardie carcerarie vivono una condizione di forte difficoltà, nell'unica regione italiana che ancora non ha istituito questa fondamentale figura di garanzia. Di cui, evidentemente, c'è bisogno".
"Tutto rimane fermo per volontà del governo regionale a trazione leghista che, indispettito dal sostegno alla PdL di una parte del centrodestra, si appiglia a uno specioso cavillo circa la copertura finanziaria del provvedimento - puntualizza Pastorino -. E allora facciamo due conti: il governo regionale cavilla per un incarico che costerebbe 1/3 della retribuzione annua di un solo consigliere regionale. Peraltro, questa è la giunta che non ha voluto ridurre gli emolumenti proprio dei consiglieri regionali, bocciando l'unica proposta, la nostra, presentata in proposito".
"Tutte le altre regioni italiane, invece, hanno provveduto. Comprendendo che il Garante dei Detenuti sia una figura necessaria, che assicura un alto livello di intervento e capacità di mediazione fra istituti di pena, detenuti, polizia penitenziaria e associazioni che svolgono attività volontarie nelle carceri. Un'azione che varrebbe molto più di quanto costi - conclude Pastorino -. La giunta di centrodestra tiene un atteggiamento sbagliato e inopportuno, che ancora una volta conferma l'approccio negativo, in particolare della Lega, su determinate tematiche. A questo punto chiediamo che la discussione sia portata in consiglio regionale, senza se e senza ma, affrontando a viso aperto il voto con la stessa chiarezza e trasparenza che ha caratterizzato tutti gli altri provvedimenti".
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