di Carmine Alboretti
La Discussione, 24 settembre 2019
Nel 2019 su 33 suicidi di detenuti ben 6 sono avvenuti in istituti di pena della Campania: tre a Poggioreale ed i restanti a Secondigliano, Benevento ed Aversa. Il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Samuele Ciambriello, ha lanciato l'ennesimo allarme, richiamando l'attenzione delle autorità preposte e dei cittadini sulla necessità di interventi mirati ad allentare la pressione sui detenuti per evitare che la lunga scia di morti violente vada avanti nell'indifferenza generale.
di Errico Novi
Il Dubbio, 24 settembre 2019
La Consulta potrebbe iniziare la camera di consiglio domani. Un anno. Ma non è bastato. Il Parlamento avrebbe potuto provvedere. Ma non c'è riuscito. E adesso è molto, ma molto difficile che la Corte costituzionale decida di rinviare ancora la propria pronuncia - attesa per oggi o per i prossimi giorni - sul caso di Marco Cappato e Fabiano Antoniani, ossia sul reato di aiuto al suicidio.
Può darsi, certo, che nell'inevitabile conflitto tra le ordinarie procedure della giurisdizione e la spasmodica attesa della politica, dei media, del Paese, anche un normalissimo protrarsi dei lavori faccia attendere ancora, per sapere della parziale incostituzionalità dell'articolo 580 del codice penale. Forse il giudice delle leggi emetterà la sentenza negli ultimi o nell'ultimo giorno della settimana. Ed è altrettanto inevitabile che ogni minuto moltiplicherà l'attesa. E le interpretazioni fantastiche. Ma una cosa è assai più probabile delle altre: la Corte costituzionale dovrebbe sciogliere il quesito sul reato di aiuto al suicidio nelle prossime ore, senza rimetterne ancora la responsabilità al Parlamento.
È il senso di una vigilia tesissima. In cui appunto la Cei, attraverso il suo vicepresidente Mario Maini, ribadisce il "no" al "tentativo di introdurre nell'ordinamento pratiche eutanasiche". Così come il tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, Cappato appunto, parla di "tante e forti pressioni" per ottenere, dalla Consulta, un ulteriore rinvio. Sono ore in cui si deve fare i conti con quell'insostenibile conflitto tra la leggerezza dei calendario e la pesantezza del clima.
Oggi la Corte potrebbe trovarsi di fronte a una nuova udienza, sul caso, meno agile del previsto. Intanto perché nel calendario dei lavori non c'è solo la questione sollevata nel processo al dirigente radicale. E poi perché non è possibile stabilire a freddo come si comporteranno le parti. Se il collegio difensivo di Cappato, guidato da Filomena Gallo e Vittorio Manes, e l'avvocatura dello Stato si soffermeranno a lungo sulle conseguenze dell'inedita ordinanza emessa un anno fa dalla stessa Corte.
Non è perciò possibile prevedere se davvero l'inizio della camera di consiglio potrà iniziare in giornata. O se slitterà a domani. Ma un altra cosa certo ragionevole sembra cogliersi nei quasi impalpabili segnali che filtrano da Palazzo della Consulta: una camera di consiglio del genere non può durare pochi minuti. Servirà tempo per riflettere. I giudici vorranno bilanciare "i valori di primario rilievo" che si incrociano in una storia come quella di Fabiano Antoniani e di Cappato. E soprattutto dovranno prendere atto di come il legislatore non sia riuscito ad approfittare di quella possibilità di "ogni opportuna riflessione e iniziativa" "consentita" dalla Consulta esattamente un anno fa.
Il 24 ottobre 2018 l'ordinanza firmata dal giudice relatore Franco Modugno affermò che sarebbe stato necessario "evitare, per un verso, che una disposizione" continuasse a "produrre effetti reputati costituzionalmente non compatibili", ma al tempo stesso scongiurare "possibili vuoti di tutela di valori, anche essi pienamente rilevanti sul piano costituzionale" Un anno senza che il Parlamento sia riuscito a trovare quel "bilanciamento".
Di più: senza che nemmeno sia stato adottato un testo base nella commissione Affari sociali di Montecitorio. È intanto questo il dato che segnala lo stesso "candidato relatore" di una eventuale legge sul fine vita che, alla Camera, non ha mai preso corpo: il deputato Giorgio Trizzino. Il parlamentare del Movimento 5 Stelle afferma su Facebook "l'inerzia legislativa" di questi 11 mesi. Perché la Corte dovrebbe affidarsi ancora al Parlamento?
Non ce n'è ragione. Nei giorni scorsi il capogruppo del Pd alla Camera Graziano Delrio ha rivendicato la centralità delle Camere, e ha chiesto che la decisione non fosse lasciata alla Corte costituzionale. Ma la posizione di Delrio sembra riferirsi a quella parte dei dem sfavorevole a una depenalizzazione assoluta, da scartare anche dinanzi a condizioni come quelle di Fabiano Antoniani (e individuate dall'ordinanza della Consulta: sofferenza che la persona trova insopportabili, impossibilità di guarigione, piena coscienza, dipendenza dalle macchine).
È la specificità della prospettiva evocata dal capogruppo pd a rendere impossibile il semplice avvio, allo stato attuale, di una discussione fattiva nella neonata maggioranza. C'è troppa distanza: i 5 Stelle sono chiaramente favorevoli alla non punibilità di casi come quello di Cappato, che il 27 febbraio 2017 ha accompagnato Fabiano Antoniani in una clinica svizzera, dove poi, Fabiano scelse di interrompere le proprie sofferenze.
Non c'è possibilità di accordo. Se non, come ha detto Cappato ancora ieri, "per una successiva necessaria definizione in Parlamento delle procedure con cui esercitare il diritto ad andarsene". Non c'è quel diritto, ha detto ancora ieri la Cei: "Anche se ammantate di pietà e di compassione, si tratta", ha detto monsignor Meini, "di scelte di fatto egoistiche, che finiscono per privilegiare i forti e far sentire il malato come un peso inutile e gravoso per la collettività". Ancora poche ore e sarà la Consulta a parlare.
di Susanna Marietti*
Il Fatto Quotidiano, 24 settembre 2019
Finalmente qualcosa sta cambiando. Se non nell'atteggiamento di quegli agenti di Polizia penitenziaria che ancora continuano a sentirsi al di sopra della legge, in quello dell'autorità pubblica nonché delle persone detenute.
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 24 settembre 2019
Il Garante nazionale delle persone private della libertà, Mauro Palma, si è subito attivato segnalando il caso al Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria che, a sua volta, ha informato formalmente il Dap. Da lì le interlocuzioni tra quest'ultimo e la direzione dell'istituto penitenziario.
di Vincenzo R. Spagnolo
Avvenire, 24 settembre 2019
Casi pure "a Torino, Ivrea, Viterbo, Salerno, Napoli, Piacenza, Udine e Brescia". In un video, l'uso di idranti contro un recluso. Non c'è solo l'inchiesta della procura di Siena sui presunti episodi di abusi e torture a un detenuto nel carcere di San Gimignano. In altri due casi "le Procure stanno indagando per il reato di tortura, poi vedremo se verrà contestato".
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 24 settembre 2019
Due udienze pubbliche, una oggi e una domani, e una camera di consiglio che già domani potrebbe decidere sulla legittimità del reato che punisce, con pena fino a 12 anni di carcere, chi aiuta il suicidio altrui. Dopo un anno trascorso nell'attesa che il Parlamento riuscisse almeno ad avviare il percorso di una legge, la Corte costituzionale, che nell'ottobre 2018, con decisione inedita nella sostanza, aveva dato 12 mesi di tempo al legislatore per intervenire, torna a prendere in mano il tema. E torna ad affrontare la questione di costituzionalità sollevata dalla Corte d'appello di Milano davanti alla quale si è autodenunciato Marco Cappato, dopo avere accompagnato Dj Fabo in Svizzera a concludere la sua esistenza.
Una vicenda a elevato contenuto simbolico che tra poche ore potrebbe avere aperto la strada a una pronuncia memorabile, probabilmente oltre le intenzioni della Consulta che, nell'ordinanza 2017, ricordò anche come la linea "attendista" e di rinvio temporaneo al Parlamento sia stata quella anche della Corte suprema del Regno Unito che, nell'affrontare identica questione, sottolineò come una anche solo parziale legalizzazione dell'assistenza al suicidio medicalmente assistito rappresenti "una questione difficile, controversa ed eticamente sensibile, che richiede un approccio prudente delle corti".
In realtà, l'ordinanza era tutt'altro che pilatesca in altri passaggi. Dove, per esempio, si osservava che "il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce, quindi, per limitare la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, scaturente dagli articoli 2, 13 e 32, secondo comma, Costituzione, imponendogli in ultima analisi un'unica modalità per congedarsi dalla vita". Senza che questa limitazione oltretutto possa essere considerata coerente con la tutela di un altro interesse di rilievo costituzionale, "con conseguente lesione del principio della dignità umana, oltre che dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza in rapporto alle diverse condizioni soggettive".
E tuttavia, metteva in evidenza la Corte, dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'articolo 580 del Codice penale, non rappresenta la scelta più equilibrata. "Una simile soluzione lascerebbe, infatti - si legge nell'ordinanza - del tutto priva di disciplina legale la prestazione di aiuto materiale ai pazienti in tali condizioni, in un ambito ad altissima sensibilità etico-sociale e rispetto al quale vanno con fermezza preclusi tutti i possibili abusi".
In assenza di una specifica disciplina della materia, più in particolare, chiunque, anche chi non esercita una professione sanitaria, potrebbe lecitamente offrire, a casa propria o a domicilio, per spirito filantropico o a pagamento, assistenza al suicidio a chi lo desidera, senza alcun controllo preventivo sull'effettiva esistenza, per esempio, della capacità di autodeterminarsi, del carattere libero e informato della scelta espressa e dell'irreversibilità della patologia.
Davanti ai giudici, così, ci sono, dopo il nulla di fatto di deputati e senatori, almeno tre strade, illustrate dal presidente emerito della Consulta Giovanni Maria Flick: un verdetto di inammissibilità, dopo avere considerato di non potersi sostituire al legislatore su una materia tanto delicata; un accoglimento parziale, che tenga in piedi il reato, con una deroga per il caso di chi è vittima di sofferenza insostenibile; un rigetto che però tenga conto delle norme in vigore sul fine vita e la volontà di non accettare il trattamento di sedazione profonda.
di Caterina Pasolini
La Repubblica, 24 settembre 2019
"La Consulta non ceda alle pressioni e garantisca libertà di morire". L'appello del Cef, formato da docenti universitari e medici. Da domani la Corte costituzionale si riunisce per decidere sul caso di Marco Cappato, che rischia fino a 12 anni di carcere per aver accompagnato in Svizzera Dj Fabo. La compagna di Monicelli, morto suicida: "La vita ci appartiene, è violento quello che ha detto la Conferenza episcopale".
"Speriamo che la Corte costituzionale non ceda alle pressioni politiche e garantisca a ogni persona irrimediabilmente sofferente di concludere la vita senza essere lesa nella sua dignità" dice Patrizia Borsellino, docente di filosofia e bioetica alla Bicocca, parla con tono fermo.
È presidente del Comitato per l'etica di fine vita, formato da professori universitari, medici, infermieri, esponenti di bioetica, sociologia, diritto e da quasi trent'anni si occupa di etica e medicina visto che è nato nel 1991 all'interno della fondazione Floriani, che assiste malati terminali.
Le parole della professoressa Borsellino arrivano a poche ore da un momento fondamentale nell'ambito dei diritti civili, della libertà di scelta. Domani è prevista infatti l'udienza della Consulta che deciderà in merito all'eutanasia e al suicidio assistito. La Corte si pronuncerà sul caso di Marco Cappato, dell'associazione Luca Coscioni, che rischia fino a dodici anni di carcere per aver accompagnato Dj Fabo, il quarantenne milanese tetraplegico, in Svizzera a morire come chiedeva. Decideranno i magistrati davanti al vuoto della politica, che in un anno non è riuscita a trovare un accordo, un documento comune da presentare al Parlamento su un tema così importante. Ma toccherà poi comunque ai partiti rendere concreti e applicabili i principi stabiliti come costituzionali.
E così dopo la Cei, la conferenza dei vescovi, che ha ribadito come per la chiesa non esista un diritto a morire sia eutanasia o suicidio assistito, si moltiplicano gli interventi dei laici per una libera scelta.
"Il giorno in cui, Chiara, ti chiederò di raccogliermi il fazzoletto caduto, che non potrò farmi un tè da solo, sarà un momento in cui la mia indipendenza è già finita". Quando è accaduto, Mario ha deciso di togliersi la vita. Ha fatto una scelta, in piena coscienza, di dignità. Così dice Chiara Rapaccini parlando del compagno di 30 anni, il regista Mario Monicelli che descrive come "persona attenta, lucida e indipendente". Il suo gesto è arrivato quando "vecchio e malato, ha ritenuto che la sua vita non era più dignitosa".
"Non so cosa sarebbe potuto accadere se ci fosse stata allora una eutanasia legale. Ce lo domandiamo in parecchi, è un interrogativo senza risposte", aggiunge Rapaccini che si batte per una eutanasia legale e che la settimana scorsa ha partecipato alla manifestazione - concerto organizzata dall'Associazione Luca Coscioni "Liberi fino alla fine" alla vigilia della sentenza della Corte Costituzionale sul caso dj Fabo. "Quel che dice il cardinale Bassetti, presidente della Cei, è molto violento. Non si può dire "vivere è un dovere anche per chi è malato e sofferente". La vita appartiene a noi. Noi siamo padroni della nostra vita, della morte, della dignità.
Appelli di perone, di associazioni, di intellettuali come quello dello Cef. "Abbiamo partecipato alle commissioni raccontando le nostre esperienze rispetto ai malati e al fine vita, le cure palliative non possono essere la risposta in alcune situazioni. Se non si vuole discriminare le persone, in alcuni casi bisogna prendere in considerazione le strade non attualmente legittimamente praticabili", sottolinea la professoressa Borsellino.
Per questo il Cef auspica che la Consulta, "senza cedere alle pressioni delle parti politiche che chiedono un rinvio della decisione, paventando, in realtà, il riconoscimento dell'illegittimità dell'incriminazione dell'aiuto al suicidio nella casistica di situazioni già prefigurate nell'ordinanza del 2018, assuma una decisione nel solco già tracciato nella precedente pronuncia, e dia così un forte e ben orientato impulso a un successivo intervento del Parlamento, comunque necessario per realizzare una disciplina della materia capace di garantire ai soggetti interessati una fine della vita conforme alla loro volontà e, al tempo stesso, di fornire sicuri criteri di orientamento, non meno che adeguate garanzie, anche agli operatori sanitari".
"La legge n. 219 del 2017 "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento", significativamente richiamata dall'ordinanza della Corte costituzionale - spiegano i membri del Comitato etico - ha delineato con chiarezza un paradigma assistenziale i cui elementi portanti sono la valorizzazione della libertà individuale e la considerazione della risposta alla sofferenza come elemento centrale e inderogabile del mandato della medicina.
Si deve prendere atto, traendone tutte le conseguenze sul piano normativo, che vi sono situazioni di sofferenza per rispondere alle quali la soluzione, valutata come adeguata da chi in quelle situazioni si trova, non è offerta dalle strade che il diritto e la deontologia considera già oggi praticabili, vale a dire la non attivazione e la sospensione dei trattamenti o la messa in atto della sedazione palliativa profonda, ed è in considerazione di queste situazioni che è oramai tempo di far cadere i tabù, i rifiuti pregiudiziali, le resistente ingiustificate nei confronti non solo del suicidio assistito, ma anche dell'eutanasia".
A richiederlo, sottolinea il Cef, è innanzitutto, il principio di eguaglianza di trattamento sancito all'articolo 3 della Costituzione, che, nel delegittimare disuguali trattamenti riservati ai cittadini (e a tutti gli individui) sulla base delle condizioni personali, "tra le quali sono in primo piano le condizioni di salute, offre la prima forte ragione giuridica, oltre che etica, per garantire il diritto a una morte dignitosa anche a coloro che, proprio per le condizioni cliniche in cui versano, non se ne sono finora potuti avvalere". Il Comitato, conclude Borsellino, auspica che la Corte costituzionale, con la sua decisione, compia il primo, determinante passo in questa direzione".
di Giulio Benedetti
Il Sole 24 Ore, 24 settembre 2019
Corte di cassazione, sentenza 23 luglio 2019, n. 19826. È responsabile di appropriazione indebita l'amministratore che non rende il conto al condominio. La Corte di cassazione (sentenza 19826/2019) ha rigettato il ricorso di un amministratore contro una sentenza di condanna al pagamento delle spese legali sostenute dal condomino per ottenere la riconsegna della documentazione, al termine della gestione.
In particolare, la Corte d'appello aveva condannato l'amministratore al risarcimento del danno per la violazione degli obblighi derivanti dal contratto di mandato. La Corte escludeva dall'importo del risarcimento le spese sostenute dal condominio per la verifica dei conti, effettuata dall'amministratore successivo che aveva rilasciato ampia quietanza liberatoria in ordine alla gestione e alla custodia della relativa documentazione. La Corte contestava all'amministratore di avere provocato al condomino spese altrimenti evitabili.
La Cassazione confermava le osservazioni del giudice di appello e affermava che l'amministratore doveva essere ritenuto responsabile per il fatto di non avere consegnato la documentazione relativa alla gestione, per non avere redatto il bilancio consuntivo e perché il nuovo amministratore aveva redatto il bilancio preventivo solo sulla base della documentazione disponibile.
La consegna della documentazione si poteva ritenere compiuta solo allorché l'amministratore subentrante, indipendentemente dal tenore della ricevuta di avvenuta ricezione, avesse valutato la stessa completa e idonea a giustificare le spese, come annotate nel bilancio consuntivo, che il ricorrente avrebbe dovuto disporre al termine del mandato. In tale contesto la Corte di Cassazione precisa che è ravvisabile l'interversione del possesso quando l'amministratore del condomino, anziché dare corso ai suoi obblighi, dia alle somme a lui rimesse dai condòmini una destinazione incompatibile con il mandato ricevuto e coerente con i suoi interessi personali.
Il condomino non è un soggetto terzo rispetto all'amministratore il quale, pur compiendo atti in suo nome, li imputerebbe a un soggetto a lui estraneo privo di responsabilità, creando una causa di non punibilità sconosciuta al diritto penale. Il dolo del delitto di appropriazione indebita è integrato dal fine di procurarsi un ingiusto profitto. In definitiva, la sentenza della Cassazione ha confermato il giudizio di appello che, al caso trattato, ha applicato la disciplina dell'articolo 1713 del Codice civile, per cui l'amministratore, al termine del contratto di mandato, nei confronti dell'assemblea condominiale, deve rendere il conto del suo operato e deve restituire i documenti e tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.
La giurisprudenza prevalente afferma infatti che quello che si instaura tra i condòmini e l'amministratore è un contratto di mandato, in forza del quale l'amministratore può ricevere somme di denaro per eseguire gli specifici pagamenti o da riversare nella cassa condominiale per fare fronte alle spese di gestione del condominio, secondo i bilanci approvati dall'assemblea. Pertanto,, ai sensi dell'articolo 1713 del Codice civile, al termine del contratto, l'amministratore deve rendere il conto della sua amministrazione e deve restituire le somme giacenti nelle casse condominiali e la documentazione amministrativa (comprensiva di quella sulla sicurezza impianti).
di Antonello Cherchi
Il Sole 24 Ore, 24 settembre 2019
Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento 24 luglio 2019, n. 153. Il diritto all'oblio può essere chiesto anche da chi, seppure condannato, ha ottenuto la riabilitazione. Si tratta di una nuova sfaccettatura del diritto a essere dimenticati, che il Garante della privacy ha fissato in un provvedimento con il quale ha imposto a Google di eliminare due url collegate a pagine che raccontavano la vicenda giudiziaria di un imprenditore condannato a otto mesi di reclusione con il beneficio della condizionale.
La vicenda risale al 2007 e la sentenza di condanna al 2010. Nel 2013 l'interessato chiede e ottiene la riabilitazione, ma sulla memoria online quest'ultimo "aggiornamento" del caso non compare. Sulla rete restano solo le notizie relative alla condanna. Un fatto che - secondo il reclamante - gli procura pregiudizio personale e professionale, tanto più che oggi esercita una professione diversa rispetto a quella per il quale è stato condannato, non ha più subito indagini o accuse per i fatti contestatigli nel 2007, ha riparato il danno economico imputatogli e non riveste cariche pubbliche che giustifichino la reperibilità sul web delle informazioni sulla condanna.
Alla richiesta di esercitare il diritto all'oblio, però, Google si oppone affermando che le url rinviano a notizie riguardanti "fattispecie criminose particolarmente gravi", che rivestono un interesse pubblico.
Di diverso avviso il Garante, al quale l'interessato si è rivolto dopo il diniego del motore di ricerca. L'Autorità guidata da Antonello Soro ha sottolineato come, tra i presupposti da valutare per verificare se concedere o meno il diritto all'oblio, sia da tenere presente non solo il fattore tempo, ma anche altre circostanze.
In questo caso c'è da considerare che la persona coinvolta è stata riabilitata. E ciò è avvenuto sia sulla base del tempo trascorso dal fatto, sia per la condotta tenuta da quel momento. L'istituto della riabilitazione - ha sottolineato il Garante - è una misura premiale che, pur non estinguendo il reato, comporta, in un'ottica di riabilitazione del reo, il venir meno delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale della condanna. L'insieme di tali due elementi - tempo e riabilitazione - sono per il Garante condizioni sufficienti per ritenere che le url "incriminate" determinino un "impatto sproporzionato" sui diritti dell'interessato, non bilanciato "da un attuale interesse del pubblico a conoscere della relativa vicenda".
di Luigi Putignano
Il Piccolo, 24 settembre 2019
Il coordinatore dei Garanti territoriali delle persone recluse analizzerà domani in città i numeri. "In Fvg ci sono 674 carcerati, di cui 22 donne, rispetto a una capienza di 479 posti, al Coroneo di Trieste sono ben 195. Sono troppi e molti di loro sono lì per reati di droga, un numero non accettabile in un Paese come l'Italia": numeri che Franco Corleone, coordinatore dei Garanti territoriali per i diritti dei detenuti, scandisce per bene quando analizza la situazione dei reclusi per reati di droga, anche per lanciare il messaggio che l'Italia è così da nord a sud, in maniera trasversale.
Domani pomeriggio a Trieste, al Caffè San Marco, sarà presentato il decimo libro bianco sulle droghe, un rapporto indipendente sui danni collaterali del Testo unico sulle droghe. Il volume illustra i dati relativi agli effetti della cosiddetta "guerra alle droghe", una guerra trentennale che non ha sortito gli effetti sperati da chi l'ha dichiarata.
Relazioneranno sui contenuti del testo oltre al curatore, Franco Corleone, la Garante dei detenuti di Trieste, Elisabetta Burla, Alessandro Metz di Legacoopsociali e il provveditore Enrico Sbriglia. Una guerra che, come sottolinea il curatore, "è stata scalzata dai cambiamenti che sono avvenuti a livello planetario, con Paesi come l'Uruguay, il Canada e alcuni stati degli Usa che, nel frattempo, hanno legalizzato, con delle variabili, l'uso della cannabis".
Trent'anni che, come ricorda Corleone, "ebbero inizio da un viaggio di Bettino Craxi negli Stati Uniti, dopo il quale alzò il vessillo della tolleranza zero contro la droga, che sfociò nel Dpr 309/90 Iervolino-Vassalli" e che portò "alla criminalizzazione di massa e all'incarcerazione di migliaia di persone per un reato senza vittima". "Frutto di quella legge - sottolinea Corleone - fu l'esplosione delle presenze in carcere di tossicodipendenti per violazione dell'articolo 73 della legge antidroga, che descrive il reato di detenzione o piccolo spaccio", quando si passò rapidamente "da un numero di 35 mila detenuti agli oltre 60 mila degli ultimi anni".
Nel 2006 si arriva alla cosiddetta legge Fini-Giovanardi, che equiparava tutte le sostanze, leggere e pesanti, prevedendo la stessa pena, da sei a venti anni di carcere. "Una legge - spiega il coordinatore - che poneva l'Italia fuori dal contesto europeo e in stretta alleanza con i Paesi più reazionari e illiberali".
Si dovette aspettare la decisione della Corte costituzionale che nel 2014 ne smantellò gli aspetti più duri. Resta il problema del sovraffollamento: dal libro bianco si evince che le presenze in carcere aumentano di circa duemila unità, e che sono 1.300 in più, in un solo anno, le persone detenute per violazione della legge sulla droga, ossia il 35,21% del totale.
Sempre secondo il libro bianco, per il semplice consumo di sostanze illegali, nel 2018 sono state quasi 40 mila le persone segnalate ai prefetti, tra le quali l'80% per consumo di cannabinoidi. "Per avere un'idea della dimensione di questo fenomeno - conclude Corleone -, dal 1990 al 2018 le segnalazioni ai prefetti sono state un milione e 267 mila, in gran parte si tratta di giovani o giovanissimi".
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