di Roberto Palomba
La Repubblica, 25 settembre 2019
Un noto architetto, giurato di un concorso per la progettazione degli spazi interni dei penitenziari, si interroga sul valore del design per la qualità della vita, soprattutto dove è spesso quotidianamente negata.
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 25 settembre 2019
Corte di cassazione - Sezione III - Sentenza 24 settembre 2019 n. 23623. Le sentenze del
giudice di pace, pronunciate secondo equità, sono appellabili solo per i motivi strettamente indicati nel codice di rito civile. La Corte di cassazione (sentenza 23623) pur giudicando inammissibile il ricorso esaminato, detta un principio di diritto, "nell'interesse della legge", per fare chiarezza sulla possibilità di "contestare" una decisione del giudice di pace considerata "equa" dal Tribunale. Esattamente quanto accaduto nel caso esaminato, in cui il giudice di pace aveva dichiarato inefficace l'ordinanza con la quale al ricorrente era stato dato il via libera per un pignoramento presso terzi delle somme dovute dal Banco di Napoli, terzo pignorato in quanto tesoriere dell'Inps. Per il tribunale il ricorso doveva essere considerato inammissibile perché, essendo la somma precettata inferiore a 1 e 100 euro, la sentenza impugnata si doveva considerare pronunciata secondo equità. Ad avviso del ricorrente però il Tribunale non aveva tenuto conto della legge 69/2009 che - abrogando la parte finale dell'articolo 616 del codice di rito civile che prevedeva che l'opposizione all'esecuzione fosse decisa con sentenza non impugnabile - aveva di fatto aperto, con il "nuovo" articolo 616, all'appellabilità a critica libera della sentenza che definisce l'opposizione all'esecuzione: di fatto una norma speciale e derogativa rispetto all'articolo 339 terzo comma del Codice di procedura civile, che regola l'appellabilità delle sentenze del giudice di pace. Per la Cassazione non è così. Abrogando la regola della non impugnabilità, che era stata introdotta nel 2006, la norma del 2009 ha semplicemente rispristinato la regola generale dettata dall'articolo 339 che indica le sole ragioni che giustificano l'appello in caso di pronunce "eque" del giudice di pace. E dunque appello possibile in caso di violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie o dei principi regolatori della materia. Un campo chiaramente limitato.
di Michele Ainis
La Repubblica, 25 settembre 2019
Suicidio assistito, il giorno del giudizio. Quello che oggi spetta alla Consulta, convocata in camera di consiglio sul caso Cappato, dopo oltre due mesi di sospensione dei lavori (l'ultima seduta cadde il 16 luglio). Evidentemente i giudici costituzionali avevano bisogno di riposo.
Mai quanto il Parlamento, tuttavia. Ha avuto un anno di tempo per decidere (così l'ordinanza scritta l'ottobre scorso dalla Corte), e non ha deciso un fico secco. Sicché la questione non tocca solo l'etica, bensì i rapporti fra legislativo e giudiziario, i loro reciproci confini. Investe la separazione dei poteri, o forse il concetto stesso di potere.
Esiste un potere doveroso, una facoltà che non può ma deve venire esercitata? E in caso di rifiuto, è altrettanto doverosa l'azione del supplente? La vicenda che rimbalza fra il Parlamento e la Consulta sta tutta in questi termini. C'è un reato - il suicidio assistito - punito dal "fascistissimo" codice Rocco del 1930: da 5 a 12 anni di galera.
Non è eutanasia, come impropriamente si ripete. La differenza tra il primo e la seconda sta nella persona che esegue l'ultima azione: nel caso del suicidio assistito è il suicida medesimo, sia pure con un aiuto esterno; nel caso dell'eutanasia è sempre qualcun altro, generalmente un medico. Sta di fatto però che il suicidio assistito apre una contraddizione nel nostro sistema normativo.
Perché il suicidio di per sé non è un reato, come accadeva un tempo in Gran Bretagna, dove venivano confiscate le terre del suicida. In Italia nessuno va alla sbarra per aver tentato d'uccidersi. E anzi una legge dello Stato (n. 219 del 2017) consente ai malati terminali di lasciarsi morire, rifiutando i trattamenti sanitari. Allora perché punire chi t'aiuta in questa decisione, quando le tue forze non sono sufficienti?
Da qui una risposta a rime obbligate: l'incostituzionalità del reato. Perlomeno se ricorrono le quattro condizioni già messe nero su bianco dalla Corte, nell'ordinanza n. 207 del 2018: che il soggetto in questione soffra d'una malattia incurabile; che sopravviva solo attraverso trattamenti di sostegno; che subisca tormenti insopportabili; che sia in grado di decidere liberamente del proprio destino. Stabilito il principio, resta però da precisarne la concreta applicazione. Come accertare la volontà del paziente? Gli verranno offerte cure palliative? Quanto tempo dovrà intercorrere fra la richiesta di suicidio assistito e il suo compimento?
E ai medici, verrà garantita l'obiezione di coscienza? Per questi dettagli, tuttavia, serve la penna del legislatore. Così disse l'anno scorso la Consulta, rinviando la propria decisione. Sottinteso: se poi il Parlamento non legifera, ci penseremo noi. Ma allora perché non farlo subito? Perché adottare una decisione senza precedenti, anzi una non decisione?
Risposta: probabilmente perché la Corte costituzionale era spaccata, divisa in fronti contrapposti. Sicché ha preso tempo, anche se chi giunge all'ultima curva della vita non ha tempo, non più. E ha chiesto alle assemblee legislative di toglierle le castagne dal fuoco. Ma successivamente pure il Parlamento è rimasto vittima della sindrome di Ponzio Pilato. La Camera ha traccheggiato fino al 1° agosto, con audizioni, interrogazioni, contorsioni; dopo di che s'è arresa, gettando la palla nel campo del Senato.
Dove tutti i capigruppo, a mani giunte, hanno chiesto alla presidente Casellati di chiamare qualcuno alla Consulta, per chiedere altro tempo. E infatti, a metà settembre, il telefono squillò. Diciamolo: l'ennesimo rinvio sarebbe un'indecenza. Perché questo diritto sta a cuore agli italiani (il 93%, stando a un sondaggio Swg), così come ai loro grandi vecchi, da Montanelli a Veronesi.
Perché la dolce morte viene già praticata da medici pietosi nel buio degli ospedali (20 mila casi l'anno, stimò nel 2007 l'Istituto Negri), però di nascosto, come fosse un furto. Perché la giurisprudenza è sempre stata un avamposto dei diritti, garantendo la privacy (nel 1975) con 21 anni d'anticipo rispetto alla legge votata dalle Camere, o la tutela del convivente more uxorio (ne11988) 28 anni prima. E perché i poteri dello Stato vanno esercitati. Altrimenti non c'è più il potere, e non c'è nemmeno lo Stato.
di Valentina Errante
Il Messaggero, 25 settembre 2019
La camera di consiglio va avanti per ore. E alla fine i giudici della Corte costituzionale non trovano un accordo. Si dividono e non decidono. Si pronunceranno con ogni probabilità oggi su una delle questioni più delicate, dopo l'anno concesso invano al Parlamento per legiferare sul fine vita e sul cosiddetto "suicidio assistito".
di Iuri Maria Prado
Il Dubbio, 25 settembre 2019
"Quei ragazzi vanno puniti", ha scritto sui social il senatore Matteo Renzi. Si riferiva agli otto giovani che l'altro giorno, a Roma, avrebbero pestato l'autista di un autobus. Non è certo il primo che si lascia andare a simili iniziative, ed è anzi praticamente quotidiano il caso del politico che ritiene di dover pubblicamente reclamare "punizione" per questo o quel presunto responsabile di un illecito. Valgono i precedenti di Salvini ("Devono marcire in galera") o di Di Maio contro i magistrati per il presunto stupro della Circumvesuviana.
di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 25 settembre 2019
Cgue - Sentenza del 24 settembre 2019 - Cause C 507/17. Google non è tenuto a effettuare la deindicizzazione in tutte le versioni del suo motore di ricerca ma soltanto in quelle corrispondenti agli Stati membri dell'Unione europea. Deve tuttavia attuare misure che scoraggino gli utenti di Internet dall'avere accesso, a partire da uno degli Stati membri, ai link contenuti nelle versioni extra Ue. Lo ha stabilito la Corte di Lussemburgo, con la sentenza nella causa C-507/17. Con un'altra decisione sempre di ieri, causa C-136/17, la Cgue, affrontando un altro caso francese, ha affermato che il divieto di trattare categorie di "dati personali sensibili" si applica anche ai gestori di motori di ricerca. Per cui nell'ambito di una domanda di deindicizzazione, dev'essere effettuato un bilanciamento tra i diritti fondamentali del richiedente la deindicizzazione e quelli degli utenti di Internet potenzialmente interessati a tali informazioni.
Tornando al primo caso, nel marzo 2016 la presidente della "Commission nationale de l'informatique et des libertés" (Cnil) ha irrogato una sanzione di 100mila euro a Google Inc. in conseguenza del suo rifiuto, quando accoglie una domanda di deindicizzazione, di applicare la deindicizzazione a tutte le estensioni del nome di dominio del suo motore di ricerca. Google, infatti, si era limitata a sopprimere i link dai soli risultati visualizzati in esito a ricerche effettuate in uno Stato membro. L'azienda ha poi chiesto al Consiglio di Stato di annullare la decisione ritenendo che il diritto alla deindicizzazione non comporti necessariamente che i link controversi debbano essere soppressi, senza limitazioni geografiche, in tutti i nomi di dominio del suo motore di ricerca.
Investita della questione, la Corte Ue sottolinea che una protezione globale benché in teoria meritevole di tutela si scontra col fatto che molti Stati terzi non riconoscono il diritto alla deindicizzazione. Il diritto alla protezione dei dati personali infatti non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità. Fatte queste premesse, la decisione rileva che il legislatore dell'Unione non ha proceduto a tale bilanciamento per quanto riguarda la portata di una deindicizzazione al di fuori dell'Unione, né ha attribuito ai diritti dei singoli una portata che vada oltre il territorio degli Stati membri.
La Corte conclude quindi che, allo stato attuale, non sussiste, per il gestore di un motore di ricerca che accoglie una richiesta di deindicizzazione presentata dall'interessato, eventualmente a seguito di un'ingiunzione di un'autorità di controllo o giudiziaria, un obbligo, derivante dal diritto dell'Unione, di effettuare tale deindicizzazione su tutte le versioni del suo motore. Il diritto dell'Unione obbliga tuttavia il gestore di un motore di ricerca a effettuare tale deindicizzazione nelle versioni del suo motore di ricerca corrispondenti a tutti gli Stati membri e ad adottare misure sufficientemente efficaci per garantire una tutela effettiva dei diritti fondamentali della persona interessata. Il giudice nazionale dovrà verificare che le misure attuate dalla Google Inc. soddisfino tali esigenze.
Infine, la Corte osserva che il diritto dell'Unione, pur non imponendo, allo stato attuale, che la deindicizzazione verta su tutte le versioni del motore di ricerca, neppure lo vieta. Pertanto, le autorità degli Stati membri restano competenti.
La Causa C-136/17 invece parte dal rifiuto del Cnil di imporre a Google la rimozione di link che rinviano a pagine Internet pubblicate da terzi che contengono un fotomontaggio satirico, articoli che menzionano la qualità di Pr Scientology, l'indagine giudiziaria a carico di un esponente politico e la condanna di un altro interessato per violenza sessuale su minore.
La Corte ricorda che, nei limiti in cui l'attività di un motore di ricerca può incidere, in modo significativo e in aggiunta all'attività degli editori di siti Internet, sui diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, il gestore deve garantire il rispetto delle prescrizioni del diritto dell'Unione. Per cui il gestore di un motore di ricerca, quando riceve una richiesta di deindicizzazione riguardante un link verso una pagina Internet nella quale sono pubblicati dati sensibili, deve - sulla base di tutte le circostanze pertinenti della fattispecie e tenuto conto della gravità dell'ingerenza nei diritti fondamentali della persona interessata al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali - verificare se l'inserimento di detto link nell'elenco dei risultati, visualizzato in esito a una ricerca effettuata a partire dal nome della persona in questione, si riveli strettamente necessario per proteggere la libertà di informazione degli utenti di Internet potenzialmente interessati ad avere accesso a tale pagina Internet mediante una ricerca siffatta.
Inoltre per quanto riguarda pagine Internet contenenti dati relativi a un procedimento penale a carico di una persona specifica, che si riferiscono a una fase precedente di tale procedimento e non corrispondono più alla situazione attuale, incombe al gestore del motore di ricerca valutare se detta persona abbia diritto a che le informazioni di cui trattasi non siano più, allo stato attuale, collegate al suo nome mediante un elenco dei risultati, visualizzato in esito a una ricerca effettuata a partire da tale nome. Per valutare tale diritto, il gestore del motore di ricerca deve tener conto di tutte le circostanze del caso di specie, quali, in particolare, la natura e la gravità dell'infrazione di cui trattasi, lo svolgimento e l'esito di tale procedura, il tempo trascorso, il ruolo rivestito da tale persona nella vita pubblica e il suo comportamento in passato, l'interesse del pubblico al momento della richiesta, il contenuto e la forma della pubblicazione nonché le ripercussioni della pubblicazione per tale persona.
Infine, quand'anche il gestore di un motore di ricerca dovesse constatare che la persona interessata non ha diritto alla deindicizzazione è in ogni caso tenuto a sistemare l'elenco dei risultati in modo tale che l'immagine globale che ne risulta per l'utente di Internet rifletta la situazione giudiziaria attuale, il che necessita, in particolare, che compaiano per primi, nel suddetto elenco, i link verso pagine Internet contenenti informazioni a tal proposito.
di Sebastiano Zinna
Città Nuova, 25 settembre 2019
La violenza del sistema carcerario e l'indifferenza della macchina amministrativa verso la vita di un anziano lasciato morire in cella a oltre 80 anni di età per un reato minore. Il caso di Egidio T. La legge, quando vuole, sa essere dura, anzi molto dura. L'ha sperimentato sulla sua pelle Egidio, morto a 82 anni in carcere il giorno prima di poter essere ammesso alla detenzione domiciliare. La notizia l'ha data Nello Scavo il 12 settembre sulle pagine dell'Avvenire.
di Emanuela Coronica*
Il Dubbio, 25 settembre 2019
Atre settimane dalla sua nascita, il Conte bis è già alle prese con una delle sue sfide più importanti, quella legata alla riforma della giustizia. Le condizioni in cui versa il nostro sistema giudiziario rappresentano, da sempre, un nervo scoperto per qualunque governo perché affrontare il tema della giustizia in tutte le sue declinazioni significa garantire ai cittadini la certezza del diritto mentre le lungaggini dei procedimenti civili e penali, si ripercuotono sull'intero sistema economico di un Paese. Un sistema sull'orlo di una crisi di nervi, soprattutto a causa delle gravi scoperture e carenze di organico negli uffici giudiziari.
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 25 settembre 2019
Ieri l'udienza: a confronto i legali di Cappato e l'Avvocatura dello Stato. attesa per oggi, al termine della camera di consiglio, la decisione della Corte costituzionale sulla legittimità del reato di assistenza al suicidio. Ieri nell'udienza pubblica si sono confrontate ancora una volta le tesi delle parti coinvolte.
Innanzitutto i difensori di Marco Cappato, gli avvocati Filomena Gallo e Vittorio Manes; la condotta di Cappato, esponente radicale, ha fatto esplodere il caso, con la scelta prima di aiutare Fabiano Antoniano (Dj Fabo) nel togliersi la vita in Svizzera nel 2017 e dopo di autodenunciarsi davanti ai giudici di Milano.
Ed è stata la Corte d'appello di Milano a chiamare in causa la Consulta per verificare la fondatezza dell'esistenza nel nostro Codice penale di una norma che punisce, tra l'altro, allo stesso modo chi istiga al suicidio e chi presta "solo" un aiuto. La Consulta a ottobre 2018 aveva scelto di prendere tempo in una questione tanto delicata, chiedendo al Parlamento, con u mesi di tempo, dibattere almeno un colpo.
Così non è stato e ora sembrano essere maturi i tempi di una sentenza destinata certo a rappresentare un punto di riferimento non solo giuridico. Tanto da far già scendere in campo, preventivamente, l'Associazione dei medici cattolici italiani: "Almeno mila medici cattolici sono pronti a fare obiezione di coscienza nel caso in cui, a seguito della pronuncia della Consulta, il Parlamento italiano legiferasse a favore del suicidio medicalmente assistito".
I legali di Cappato, preso atto del fallimento delle forze politiche nell'individuare una soluzione, hanno chiesto di dichiarare l'incostituzionalità della norma "anche in nome della tante persone che si trovano nelle condizioni di Fabiano e si recano all'estero per congedarsi dalla vita". Numeri in aumento, visto che sono 761 le persone che, dal 2015, si sono rivolte all'Associazione Luca Coscioni per chiedere informazioni su come ottenere il suicidio assistito all'estero: di queste, almeno 115 si sono poi effettivamente rivolte a cliniche in Svizzera, ma alcuni di questi malati hanno successivamente cambiato idea.
Per l'Avvocatura dello Stato, invece, la questione di incostituzionalità sollevata dalla Corte d'Assise di Milano va giudicata inammissibile perché, come messo in evidenza già un anno fa, spetta al Parlamento trovare un punto di equilibrio tra i tanti interessi in gioco. E anche ieri ha sottolineato l'esigenza di arrivare "a una disciplina generale della materia".
La stessa Consulta, peraltro, nell'ordinanza 207 del 2018 riconobbe l'esemplarità del giudizio: situazioni inimmaginabili all'epoca in cui la norma del Codice penale fu introdotta, "ma portate sotto la sua sfera applicativa dagli sviluppi della scienza medica e della tecnologia, spesso capaci di strappare alla morte pazienti in condizioni estremamente compromesse, ma non di restituire loro una sufficienza di funzioni vitali".
Il riferimento era (ed è), più in particolare, alle ipotesi in cui la persona interessata è, chiarì la Corte, "a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli".
cagliaripad.it, 25 settembre 2019
Ancora gravi disagi per le carceri sarde. "In questi giorni Caterina Sergio, direttrice dell'istituto di Tempio-Nuchis e della Colonia di Mamone, come avvenuto prima per la Simona Mellozzi, entrambe in distacco dalla penisola, lascia la Regione in quanto assegnata ad altra sede".
Lo comunica la segretaria regionale della Fns Cisl Sardegna. "Nel Distretto Sardegna - spiega la Fns Cisl con una nota - la situazione si aggrava : rimangono infatti solo 4 direttori per gestire i 10 penitenziari isolani. Pierluigi Farci, già Provveditore vicario e responsabile dell'Ufficio della Formazione del Provveditorato, si occuperà degli Istituti di Massama e Is Arenas, Patrizia Incollu, già responsabile della Commissione Disciplina del Provveditorato, si occuperà degli Istituti di Nuoro, Tempio Pausania e Mamone, Elisa Milanesi si occuperà degli Istituti di Sassari e Alghero e infine Marco Porcu si occuperà degli Istituti di Uta, Isili e Lanusei.
"Questa è una situazione non più sostenibile", spiega Giovanni Villa, segretario regionale aggiunto della Fns Cisl. "Il sistema penitenziario isolano rischia il collasso. Abbiamo scritto al provveditore affinché in tempi brevi si intervenga per stabilizzare una situazione che sta andando avanti da ormai troppo tempo. Confidiamo, e su questo siamo certi - prosegue Villa -, anche nell'intervento della segreteria nazionale che da sempre sostiene le nostre denunce. La questione della carenza dei direttori in Sardegna è ormai improcrastinabile. L'Amministrazione non tratti il sistema penitenziario sardo come figlio di un dio minore. A rischio le relazioni sindacali, senza di esse si innesca una guerra tra poveri che gli operatori del comparto sicurezza non meritano così come tutti coloro i quali vi lavorano. Il nostro fare e quindi l'azione sindacale sarà consequenziale al fare del dipartimento", conclude Villa.
- Finisce nel casellario l'archiviazione per tenuità del fatto
- Livorno. Squadra di rugby composta da detenuti parteciperà a campionato regionale
- San Gimignano (Si). Basentini: "Nel carcere situazione tutto sommato accettabile"
- Se le Corti sono baluardi delle democrazie
- San Gimignano (Si). Il ministro Bonafede deve intervenire










