di Chiara Nardinocchi
La Repubblica, 28 marzo 2015
A 25 anni dalla fine del regime ciadiano, il tribunale di N'Djamena ha condannato a pene dai 15 ai 20 anni la maggior parte degli imputati per aver commesso violenze e abusi contro i civili, gli stessi che da tempo aspettavano giustizia. Un capitolo buio della storia del Ciad si è appena concluso. I giudici della corte suprema di N'Djamena hanno riconosciuto gli imputati alla sbarra colpevoli di brutalità commesse durante la lunga e sanguinosa dittatura di Hissène Habré detenuto in Segal in attesa del processo che lo vede accusato di crimini contro l'umanità.
Il passato dietro le sbarre. Tra i condannati eccellenti ci sono Saleh Younous, ex capo della Direzione di documentazione e direzione della sicurezza (Dds), la polizia politica di Habré e Mahamat Djibrine descritto nel 1992 dalla Chadian Truth Commission come uno dei "torturatori più temuti in Ciad". Entrambi dovranno passare tutta la vita dietro le sbarre. Stessa sorte ma con una formula diversa toccherà altri cinque imputati condannati ai lavori forzati, una pena che nell'ordinamento ciadiano per consuetudine viene sostituita con la detenzione. Gli altri dei 28 condannati sconteranno pene dai quindici ai vent'anni di carcere. Inoltre la corte ha stabilito che lo stato e i persecutori dovranno versare 75 milioni di franchi (pari a 125 milioni di euro) alle 7.000 vittime accertate che hanno fatto causa ai loro aguzzini ed erigere loro una statua commemorativa.
"Finalmente". Un sospiro di sollievo che certo non potrà cancellare gli otto anni, dal 1982 al 1990, del regime del "Pinochet d'Africa". Le vittime che nel processo hanno testimoniato le atrocità subite durante la feroce repressione del regime hanno festeggiato la sentenza della corte. "Finalmente - afferma Clément Abaifouta, presidente dell'Associazione delle vittime dei crimini di Hissène Habré che i tempi della sua prigionia è stato costretto a scavare le tombe di molti suoi compagni di cella - gli uomini che ci hanno brutalizzati e riso in faccia per decenni hanno avuto la loro giusta punizione. Il governo adesso deve attenersi alla decisione del tribunale e risarcire le vittime per ciò che hanno sofferto".
Un popolo in attesa. La sentenza è stata attesa per molti anni. Centinaia di ciadiani ogni giorno hanno seguito le udienze del processo in televisione. Gli imputati sono stati accusati di omicidio, tortura, rapimenti, detenzioni arbitrarie, aggressione e percosse. Accuse che le vittime avevano depositato già nel 2000, ma che la giustizia ciadiana aveva ignorato fino all'arresto nel 2013 dell'ex dittatore.
Altri condannati sono Nodjigoto Haunan, ex direttore della National security agency (Suretè Nationale) e implicato nella repressione contro il gruppo etnico Zaghawa e Khalil Djibrine, ex capo dipartimento della Dds, nel sud del Ciad durante la repressione del 1983- 1984. "Le condanne di oggi - sottolinea Reed Brody, consulente legale di Human Rights Watch che dal 1999 ha lavorato con le vittime di Habré - sono una splendida vittoria per le vittime di Habré. La condanna di funzionari statali per crimini contro i diritti umani non è solo una testimonianza della tenacia delle vittime, si tratta di un notevole sviluppo in un paese in cui l'impunità per le atrocità del passato è sempre stata la norma".
di Massimo Bordin
Il Foglio, 27 marzo 2015
Il circo mediatico-giudiziario vuole cogliere l'occasione dell'emergenza del terrorismo islamico per estendere i propri poteri sull'intelligence. La pressione delle procure, il potere di supplenza e quel testo del Csm.
Un titolo garantista a tutto tondo, come apertura della prima pagina del Fatto, è a suo modo un evento. "Ci frugano nelle email con la scusa dell'Isis". Nel sommario però un occhio esperto e malizioso intravede subito qual è il vero problema e il vero punto della questione. Nella denuncia del rischio che intelligence e polizia possano introdursi in telefonini, tablet e computer l'accento - segnatevi questa parola - è sul "controllo".
La Repubblica, 27 marzo 2015
Si tratta di un passaggio che consente di frugare nei computer dei cittadini. Sarà affrontato - fa sapere il viceministro dell'Interno Bubbico - in maniera più articolata all'interno del provvedimento sulle intercettazioni.
di Valter Vecellio
Il Garantista, 27 marzo 2015
Per una volta (capita), si può convenire con il presidente del Consiglio. Il provvedimento antiterrorismo in discussione a Montecitorio conteneva una serie di norme che consentivano di acquisire dati e informazioni nei computer dei cittadini; e passi quando si tratta di aumenti di pena per attività di terrorismo, istigazione a delinquere, e a commettere dei delitti contro lo Stato e reati di apologia commessi attraverso strumenti informatici o telematici.
Il Manifesto, 27 marzo 2015
Stop al libero accesso da parte dello stato ai nostri computer. La discussa norma del decreto antiterrorismo che assegnava ampi poteri di indagine alla polizia arrivando a permettere l'acquisizione da remoto di tutti i dati contenuti nei sistemi informatici è stata cancellata ieri dall'aula della Camera dove si sta discutendo il provvedimento.
di Massimo Villone
Il Manifesto, 27 marzo 2015
Lo spione di Stato è approdato in Parlamento. Il fattaccio è accaduto nelle commissioni congiunte II e IV della Camera, che hanno approvato nella seduta del 19 marzo l'emendamento 2.100 del governo al disegno di legge AC 2893-A (conversione del cosiddetto decreto antiterrorismo).
di Fabio Ferrara e Federico Vianelli (Componenti Giunta Unione Camere Penali)
Il Garantista, 27 marzo 2015
L'introduzione del delitto di tortura nel nostro ordinamento giuridico sta per avverarsi: una gran bella notizia. Una delle battaglie condotte dall'Unione delle Camere Penali Italiane, unitamente ad associazioni umanitarie, per far sì che l'Italia compisse un ulteriore salto di qualità nel campo della tutela dei diritti umani sembra stia per approdare. Una norma di civiltà che dovrebbe contraddistinguere la "qualità" di uno Stato di diritto: con essa si fissa il limite invalicabile dell'integrità e dell'incolumità fisica, psichica e morale di un individuo affidato, per motivi di giustizia od altro, alla custodia dello Stato.
Dunque una buona notizia. Dal retrogusto un po' amaro, che provocherà anche qualche imbarazzo. Infatti, ciò che lascia insoddisfatti nel testo di legge che sta per essere varato alla Camera è che il delitto di tortura viene delineato come reato comune, aggravato qualora sia commesso da un pubblico ufficiale, e non, invece, come un reato proprio di chi esercita una funzione pubblica, come da sempre richiesto dall'Ucpi. Tale differenza non è di poco conto, poiché quel che dovrebbe essere espressamente sanzionato dalla legge è il fatto della violenza, sia fisica sia morale, esercitata sulla persona che si trova nelle mani dello Stato, in quanto assoggettato all'autorità statale e alla sua custodia. Del resto, è proprio la Convenzione dell'Onu che ha determinato quale debba essere il bene giuridico tutelato dalla normativa contro la tortura: "il termine "tortura" indica qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o di intimorire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze siano inflitte da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti a tali sanzioni o da esse cagionate".
E che il reato di tortura debba delinearsi come "reato proprio" lo si ricava anche dalla lettera dell'art. 7 dello Statuto della Corte Penale Internazionale, laddove al comma 2, lett. e) essa viene definita come la condotta consistente nella inflizione volontaria di "gravi dolori o sofferenze, fisiche o mentali ad una persona di cui si abbia la custodia o il controllo; in tale termine non rientrano i dolori, o le sofferenze derivanti esclusivamente da sanzioni legittime, che siano inscindibilmente connessi a tali sanzioni o dalle stesse incidentalmente occasionati".
Ed una interpretazione costituzionalmente orientata nella elaborazione normativa della nuova fattispecie penale avrebbe potuto trarre ispirazione dall'art. 13 comma 4 della Costituzione che vieta ogni "violenza fisica e morale sulle persone sottoposte a restrizioni di libertà". Questo il dato più rilevante, al di là di alcuni aspetti di carattere più squisitamente tecnico-giuridico. Siffatte osservazioni erano state puntualmente raffigurate dall'Unione delle Camere Penali Italiane in sede di audizione parlamentare.
Peccato: se non verranno apportate correzioni si sarà persa l'occasione per conferire, nell'ambito dell'ordinamento statuale, alle condotte di violenza fisica o morale commesse dal pubblico ufficiale nei confronti della persona affidata alla sua custodia, il particolare e specifico disvalore di cui è portatrice una simile condotta. Si è detto anche degli imbarazzi, provocati dalle evidenti ipocrisie, che tale normativa inevitabilmente porterà con sé, in ragione del fatto che nel nostro ordinamento andranno a convivere discipline contrastanti sul piano della tutela dei diritti della persona: da un lato la previsione del delitto di tortura; dall'altro la previsione del regime del cd. 41 bis, da più parti definito come la "tortura democratica". Ed ancora, il permanere di una situazione carceraria che è assimilabile, sotto molti aspetti, alla tortura.
Non sono mancati moniti e condanne anche da parte della Cedu. In più occasioni le condizioni detentive nelle carceri italiane sono state additate come inumane e degradanti. La situazione è rimasta tuttavia pressoché invariata. Degno di nota il report del Comitato Europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del 2013 che, proprio con riferimento al regime del cd. 41 bis, riscontrava che lo stesso determina una vera e propria forma di isolamento che, se applicata per lunghi periodi, può causare effetti dannosi tanto di natura psicologica che di natura fisica. Con la conseguenza che le modalità di esecuzione della pena finiscono per arrecare al detenuto un disagio ingiustificatamente superiore a quel livello di afflizione già intrinseco alla detenzione stessa e trasmodano in una vera e propria tortura.
Una condizione quella italiana che pone il nostro Paese in una posizione scomoda e forse per certi versi persino ridicola (se non ci fosse nulla per cui ridere!) anche sul piano internazionale. Basti pensare che la Magistratura americana è giunta a negare l'estradizione richiesta dall'Italia, sulla base della considerazione che il regime carcerario cd. del 41 bis presenta caratteristiche che costituiscono una forma di tortura e, come tale, viola la Convenzione dell'Onu.
Da un lato i proclami, dall'altro le inumane condizioni dei detenuti nelle carceri italiane, come del resto sottolineato da papa Francesco in occasione della recente visita al carcere di Poggioreale ove ha affermato che "i carcerati troppo spesso sono tenuti in condizioni indegne della persona umana, e dopo non riescono a reinserirsi nella società".
La buona notizia è allora il fatto che la legge, fortemente voluta dall'Unione delle Camere Penali Italiane, che introduce il delitto di tortura, possa diventare il mezzo o comunque il primo passo per eliminare le storture e gli abusi che in campo giudiziario ancora, purtroppo, ammorbano il nostro Paese.
di Anna Germoni
Panorama, 27 marzo 2015
Giuseppe De Cristofaro, senatore di Sel, critica da sinistra il regime carcerario duro anti mafioso. "Il presunto patto Stato-mafia? Lo escludo".
"Può uno stato democratico usare un regime particolarmente duro di carcere non per evitare che il detenuto comunichi con l'esterno, ma per il solo fine di farlo pentire? Non lo può fare. Siamo unici in Europa a applicare norme così ingiuste".
Usa parole forti e controcorrente sul regime del 41 bis il senatore Giuseppe De Cristofaro, vicepresidente del gruppo misto-Sinistra ecologia e libertà. Oltre a far parte della commissione parlamentare Antimafia, De Cristofaro è vicepresidente della commissione Affari esteri e membro della commissione straordinaria per la Tutela dei diritti umani. Nonostante l'appartenenza allo stesso gruppo politico, il senatore De Cristofaro sembra essere lontano anni luce dalle posizioni di Claudio Fava, vicepresidente dell'Antimafia.
Senatore De Cristofaro, lei sostiene che il 41 bis è tortura se usato per indurre il pentimento?
"Lo dico per esperienza diretta. E ho questa opportunità di guardare al 41 bis da due punti di vista sull'efficacia e sulla sicurezza di soggetti pericolosi, ma anche alla tutela dei diritti umani. Perché io non dimentico che quando il 41 bis venne applicato per la prima volta nel nostro Paese, cioè dopo la morte di Giovanni Falcone, si disse in Parlamento che doveva essere un sistema assolutamente transitorio. Il 41 bis era nato come regime eccezionale: la risposta dello Stato alle stragi, per poi ritornare a una gestione più normale. Ma poi è divenuto stabile. Io penso che oggi sia necessaria una riflessione per rompere il tabù".
Lei ha detto: "mentre in commissione Diritti umani guardiamo prevalentemente il diritto umano del detenuto, in Antimafia ci soffermiamo sull'efficacia del carcere duro". Come superare la discrasia?
"Il 41 bis deve essere usato per evitare contatti con l'esterno di un capomafia, per eludere flussi di informazione. Questo non lo metto in discussione. Quel che invece non mi convince del regime carcerario duro è mettere il detenuto una condizione psicologica di particolare costrizione, in modo da indurlo al pentimento. Così non si hanno veri pentimenti, ma richieste di collaborazione con la giustizia, che servono solo a evitare l'isolamento. Il decreto Scotti-Martelli in realtà era nato proprio per questo proposito, non detto, ma implicito. Ma questa normativa, che sollevò molti dubbi fin dall'epoca, è contraria alla nostra Costituzione. Allora diciamo apertamente che se la ratio del 41 bis è ed era quella di costringere al pentimento, ripeto è una tortura".
Lei dice, insomma, che lo Stato ha usato il regime carcerario duro solo per indurre certi mafiosi a collaborare con la giustizia?
"Io penso che lo Stato, se ha concezione democratica, se ha un articolo della Costituzione che dice che le pene devono educare, non può applicare un regime di carcere così duro da indurre a un pentimento "finto", pur di uscire da quello stesso regime. Senza tener conto, che con l'applicazione del decreto Scotti-Martelli, entrarono in isolamento carcerario persone che non erano mai state affiliate o consociate alla criminalità organizzata mafiosa. Uno scandalo".
Che comporta molti rischi.
"Lo Stato democratico deve applicare le leggi, ma non costringere un detenuto, per le condizioni disumane in cui vive, a un pentimento che non è maturato da una sua coscienza personale e intima. Per questo abbiamo collaboratori di giustizia che, pur di uscire dal regime carcerario, dicono tutto e il contrario di tutto. E la colpa è dello Stato".
Le intercettazioni su Totò Riina in cella, disposte dalla Procura di Palermo durante i colloqui con il suo "compagno d'aria" nel cortile del carcere di Opera, hanno occupato per mesi le copertine dei giornali, vanificando di fatto il 41 bis cui è sottoposto Riina dal giorno del suo arresto, il 15 gennaio 1993: è stato come permettere a Riina di pubblicare i suoi messaggi all'esterno. Che ne pensa?
"È un fatto vergognoso. Si è vanificata l'applicazione del 41 bis a Riina. Non c'è dubbio che sia vicenda scandalosa. E andremo fino in fondo. Voglio sapere chi ha divulgato le intercettazioni alla stampa".
Secondo lei, l'ex ministro della Giustizia Giovanni Conso nel 1993 non rinnovò alcuni 41 bis per dare un segnale di "distensione" a Cosa Nostra, come ipotizzano i pm palermitani nel processo sulla cosiddetta "trattativa Stato-mafia"?
"Onestamente non credo che Conso, insigne giurista di fama internazionale, abbia revocato o non rinnovato alcuni decreti del 41 bis, per una sorta di "pax" mafiosa. Lo escludo in maniera categorica. E dico di più: contesto questa forma mentis che si è sviluppata da vari anni, che è una mera semplificazione. Cioè se uno contesta il 41 bis, con ragioni valide, sembra che faccia un favore alla mafia e quindi diventa automaticamente mafioso. Mentre chi sposa in toto la normativa è dalla parte buona della società. Questo è un pregiudizio che va combattuto".
Lei crede a un patto tra cosa nostra e Stato, durante il biennio 92-93, in cambio di revoche del 41 bis?
"Lo escludo sicuramente".
E allora cosa pensa del processo palermitano, sulla presunta trattativa Stato-mafia, che vede sul banco degli imputati boss e uomini di Stato, che hanno catturato tali criminali?
"Preferisco non commentare...".
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 27 marzo 2015
No all'obbligo di custodia cautelare per il concorso esterno in associazione mafiosa. La Corte costituzionale, con la sentenza 48 scritta da Giuseppe Frigo, ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 275, comma 3, secondo periodo, del Codice di procedura penale, nella parte in cui rende obbligatorio il carcere preventivo per chi è indagato di appoggio esterno a Cosa Nostra.
Di fronte alla questione sollevata dal Gip di Lecce, la Consulta osserva che se il soggetto che delinque con "metodo mafioso" o per agevolare l'attività di una associazione mafiosa può, a seconda dei casi, appartenere o meno all'associazione stessa, il concorrente esterno è, per definizione, un soggetto che non fa parte del sodalizio: diversamente, perderebbe tale qualifica, trasformandosi in un "associato".
Nei confronti del concorrente esterno non è, quindi, in nessun caso ravvisabile quel vincolo di "adesione permanente" al gruppo criminale che - secondo la giurisprudenza della stessa Corte costituzionale - è in grado di legittimare il ricorso in via esclusiva alla misura carceraria, quale unico strumento idoneo a recidere i rapporti dell'indiziato con l'ambiente criminale di appartenenza e a neutralizzarne la pericolosità.
A questo proposito, non serve sostenere che il concorrente esterno, analogamente a chi partecipa a tutti gli effetti all'organizzazione, offre comunque un contributo causale al raggiungimento delle finalità del sodalizio criminale: "con la conseguenza che la sua condotta risulterebbe pienamente espressiva del disvalore del delitto di cui all'articolo 416-bis Codice penale, concretandosi anzi, talora, in apporti di maggior rilievo rispetto a quelli dell'intraneus".
Si tratta però di considerazioni che riguardano, in effetti, la gravità dell'illecito commesso dal concorrente esterno, che dovrà essere considerata in sede di determinazione della pena, al momento della formulazione di un giudizio definitivo di colpevolezza. Esse non impongono, invece, preclusioni sul diverso piano della verifica della esistenza e del grado delle esigenze cautelari, che condiziona l'identificazione della misura idonea a soddisfarle. Non ne risulta compromesso, infatti, il rilievo di fondo, espresso dalla sentenza n. 57 del 2013, secondo il quale "il mero "contesto mafioso" in cui si colloca la condotta criminosa addebitata all'indiziato non basta ad offrire una congrua "base statistica" alla presunzione, ove esso non presupponga necessariamente l'"appartenenza" al sodalizio criminoso".
E, nella specie, a prescindere dal peso specifico dei rispettivi contributi, la figura del concorrente esterno - se pure significativa di una posizione di contiguità alla organizzazione mafiosa - si differenzia da quella dell'associato proprio per l'elemento che è in grado di rendere costituzionalmente compatibile la presunzione assoluta e, cioè, lo stabile inserimento in una organizzazione criminale con caratteristiche di spiccata pericolosità (assente nel primo caso, presente nel secondo).
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 27 marzo 2015
I processi lumaca costano all'Italia circa 8 milioni al mese. A lanciare l'allarme sulle ricadute economiche della legge Pinto sull'ingiusta detenzione è il capo del dipartimento per l'Ordine giudiziario del ministero della Giustizia, Mario Barbuto, in occasione della conferenza stampa che si è tenuta ieri a Roma per presentare il 5° Salone della giustizia.
Un problema drammatico, come mostrano i numeri. Dal 2002, anno successivo all'entrata in vigore della Pinto, a regime l'Italia è debitrice nei confronti degli indennizzabili, che hanno già ottenuto un decreto ingiuntivo, per 313 milioni di euro. A giugno 2014, le domande di indennizzo ammontavano a 405 milioni, diventati 455 a dicembre 2014. Un aumento di 50 milioni in sei mesi con un trend in crescita.
Inevitabile per Barbuto chiedersi quanti cancellieri, giudici e operatori si potrebbero pagare con queste somme: in sei o sette mesi, gli organici potrebbero essere coperti. Il presidente del Tribunale di Roma Mario Bresciano ricorda che la produttività dei magistrati italiani e di Roma in particolare, è la più alta d'Europa. Malgrado il vuoto d'organico sia del 40%: il 30% fisso e il 13% dovuto alle contingenze del momento dalle ferie alla malattia ai permessi. Il Tribunale di Roma rischia di avere vuoti di organico ancora per 10 anni, anche per effetto della nuova legge che manda in pensione i magistrati a 70 anni.
Il giurista Filippo Patroni Griffi fissa al 25 % l'aumento di organico che sarebbe necessario al Consiglio di Stato. Mentre il presidente emerito della Consulta Annibale Marini sposta l'attenzione sull'importanza di recuperare la norma costituzionale della durata ragionevole del processo, per ridare fiducia ai cittadini.
Temi che saranno affrontati dal 28 al 30 aprile al Salone della Giustizia, che si terrà a Roma, nel Salone delle fontane. A mettere l'accento sull'importanza dell'appuntamento è Guido Alpa, presidente del comitato scientifico. Alpa ha ricordato che l'evento, che punta ad avere un respiro internazionale, con i suoi 27 seminari sarà l'occasione per avvicinare il cittadino e soprattutto ai giovani al mondo della giustizia. Tanti gli appuntamenti ad iniziare con il Convegno del 28 aprile sulla riforma della giustizia, promosso dal Consiglio nazionale forense. Nel programma anche i seminari del Consiglio superiore della magistratura sulla responsabilità civile delle toghe e l'organizzazione degli uffici giudiziari.
- Giustizia: ddl anti-corruzione, la maggioranza regge alle votazioni in Senato
- Giustizia: proposta di legge in tema di intercettazioni, il senso del diritto a intermittenza
- Giustizia: stretta sulle intercettazioni, multe per la stampa. Fnsi: temiamo il bavaglio
- Giustizia: non più celle ma "residenze", addio agli ultimi manicomi
- Giustizia: "Shakespeare ci fa liberi". Seconda Giornata Nazionale del Teatro in Carcere










