di Alessandro Galimberti
Il Sole 24 Ore, 3 agosto 2018
Dalla riforma dell'ordinamento penitenziario, approdata al Consiglio dei ministri di ieri sera, esce tutta la parte sulla facilitazione all'accesso delle misure alternative alla detenzione e all'eliminazione degli automatismi preclusivi alla concessione di forme attenuate di esecuzione della pena. Il decreto ha così in sostanza preso atto della "mutata volontà politica" già tradotta nei pareri parlamentari contrari alla prima versione della riforma.
di Samuele Cafasso
lettera43.it, 3 agosto 2018
Il fulcro del provvedimento era l'estensione dell'esecuzione penale esterna come alternativa al carcere. Ed è qui che bisogna attendersi modifiche sostanziali.
Il governo M5S-Lega mette da parte e riscrive la riforma del sistema penitenziario firmata Andrea Orlando, quella che il precedente esecutivo aveva prima promosso e caldeggiato, poi messo a bagnomaria e stoppato sotto elezioni, quando non era utile approvare un testo bollato dalla Lega come "salva-ladri", che allargava le maglie dei benefici per i detenuti. A urne chiuse, il 16 marzo, il Consiglio dei ministri ci aveva riprovato e aveva approvato il testo, senza modificare i punti più controversi su cui le Camere chiedevano interventi, ma accogliendo comunque alcuni emendamenti, il che rendeva necessario un altro passaggio in parlamento e poi il ritorno in Consiglio dei ministri.
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 3 agosto 2018
Inasprimento per l'accesso al lavoro penitenziario ed eliminazione dello sconto di pena speciale. Questo è uno pareri che le commissioni giustizia delle Camere hanno espresso per il decreto legislativo alla riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro. Una mini riforma che, appunto, ha subito modifiche, contrarie allo spirito della delega ricevuta un anno fa dal Parlamento, anche sulla giustizia riparativa e l'esecuzione penale minorile.
di Michele Ainis
La Repubblica, 3 agosto 2018
La legge Mancino (n. 205 del 1993) promette un anno e mezzo di galera a chi diffonde l'odio razziale. C'è un giudice, un pubblico ministero, un attendente del pubblico ministero che ne rammenti l'esistenza? Perché un fatto è sicuro: in Italia il razzismo soffia come il vento. Altrimenti non si spiegherebbero le 11 violenze in meno di due mesi.
Dunque c'è chi attizza questa fiamma, chi vi avvicina le mani per scaldarle, chi ci sparge sopra incenso e mirra. Ma non si può, è vietato dalla legge. E se il diritto, nella patria del rovescio, fosse una cosa seria, i nuovi apostoli dell'odio sarebbero alla sbarra. Invece dichiarano, twittano, bloggano, sproloquiano senza che alcun gendarme li degni d'uno sguardo. La legge sul razzismo c'è, però nessuno vuole leggerla.
Da qui la doppia vittima di questa brutta storia: da un lato gli stranieri, dall'altro il senso stesso della legalità. Perché non è vero, non è affatto vero che manchino gli anticorpi normativi contro l'infezione. Semmai ne abbiamo troppi, col risultato che s'annullano a vicenda.
La prima disciplina di contrasto fu la legge Scelba (1952), seguita poi dalla legge Reale (1975): entrambe puniscono l'apologia d'idee o metodi razzisti, attuando la XII disposizione finale della Costituzione, che vieta la riesumazione del fascismo. Dopo di che abbiamo battezzato la legge n. 654 del 1975, questa volta in attuazione della Convenzione internazionale del 1966 contro la discriminazione razziale; e da allora in poi il razzismo, in tutte le sue forme, incorre nel bastone del diritto.
Ma il bastone bastona anche il diritto, nel senso che gli cambia incessantemente i connotati. La prima modifica coincide, per l'appunto, con la legge Mancino, che nel 1993 aggiunge al reato di razzismo una specifica aggravante. In seguito la modifica viene modificata altre quattro volte (nel 2006, nel 2016, nel 2017, nel 2018). Se non è tombola, è cinquina. Sarà per questo che a consultare "Normattiva, la banca dati ufficiale delle norme in vigore, la legge Mancino vi figura in un testo ormai superato: nemmeno la Repubblica italiana conosce gli atti della Repubblica italiana. E se non li conosce chi li ha scritti, figurarsi chi dovrebbe farne applicazione. Sta di fatto che il reato commesso dai razzisti è desaparecido dai nostri tribunali: rari processi, conclusi quasi sempre con un'assoluzione.
Ai violenti viene spesso contestata l'aggravante dell'odio etnico o razziale; ai parlanti, a chi predica l'odio senza passare ai fatti, invece no. Come se le parole fossero innocue, come se l'istigazione non fosse già un delitto. C'è qualche eccezione, tuttavia. Così, nel '2009 la Cassazione penale (sentenza n. 41819) ha applicato la legge Mancino per castigare manifesti contro i campi nomadi, basati sul presupposto che ogni zingaro sia un ladro; nel 2013 (sentenza n. 33179) ha condannato i gestori di un blog; mentre nel 2017 il Tribunale di Brescia è intervenuto contro alcuni post su Facebook che degradavano i richiedenti asilo a clandestini.
Ecco, sarebbe bene trasformare l'eccezione in regola. Del resto, se i giudici italiani non conoscono la legge Mancino, c'è invece chi la conosce a menadito: è il caso della Lega, che nel 2014 promosse un referendum per chiederne l'abrogazione. Certo, può darsi che gli abolizionisti abbiano a cuore la libertà di manifestazione del pensiero, può darsi che il nostro ordinamento ospiti troppi reati d'opinione. Ma c'è un diritto per il tempo di pace e un diritto per il tempo di guerra, quando ogni libertà s'affievolisce in nome della salvezza collettiva. E adesso siamo in guerra, l'odio razziale è già una guerra.
di Giovanni M. Jacobazzi
Il Dubbio, 3 agosto 2018
"Abbiamo in programma molte attività per il mese di settembre. E inviterò a parteciparvi tutti i neo consiglieri. Sarà questo il modo migliore per favorire il passaggio di testimone fra il Consiglio uscente e quello di nuova costituzione", dichiara il vice presidente del Consiglio superiore della magistratura. Giovanni Legnini ci riceve nel suo ufficio a Palazzo dei Marescialli e ci illustra le iniziative già in calendario al ritorno dalla pausa estiva.
Il 10 settembre un incontro con i presidenti delle sezioni specializzate in materia di protezione internazionale. Poi, il 13, un Plenum straordinario in occasione dell' 80° dalla entrata in vigore delle leggi razziali dove verrà presentato il volume "Razza e in Giustizia", una ricerca storica sui magistrati e avvocati che non si piegarono alle norme volute dal fascismo e con l'elenco di tutte le toghe che subirono l'epurazione.
Un lavoro che è stato condotto con la collaborazione del Consiglio nazionale forense. Il 18, quindi, la presentazione del Codice dell'Organizzazione giudiziaria. Ed infine, il 24, un Plenum straordinario presieduto dal Capo dello Stato per celebrare l'anniversario del 60° dell'entrata in vigore della legge istitutiva del Csm. Non solo nomine, dunque, ma momenti formativi di alto livello. Un cambio rispetto al passato. In questi quattro anni, il Consiglio ha svolto un lavoro importante finalizzato ad un profondo cambio culturale nella giurisdizione. Nelle intenzione di Legnini un "orizzonte innovativo". Non sono però mancate le polemiche, in particolare a proposito nomine degli incarichi direttivi.
La modifica dell'età pensionabile delle toghe ha costretto il Csm ad effettuare oltre mille nomine che hanno cambiato il volto della magistratura italiana. Un lavoro che è stato svolto, archiviato il parametro dell'anzianità, seguendo quello dell'attitudine e del merito. Il prossimo Consiglio dovrà procedere alla conferma, allo scadere del quadriennio, di questi mille direttivi e semi direttivi nominati. Un banco di prova importante.
Una delle accuse mosse all'attuale Consiglio è quella di "dirigismo", di aver voluto imporre agli uffici giudiziari regole stringenti.
Una accusa respinta dagli interessati che hanno sempre ribadito come sulla cultura dell'organizzazione non sia possibile tornare indietro. Esempi, al riguardo, la circolare sulle Procure, quella per velocizzare le esecuzioni immobiliari, quella sulla comunicazione giudiziaria, e le linee guida sulle intercettazioni. Norme di soft low, non vincolanti, ma che sono un riferimento per agevolare il lavoro dei magistrati.
Critiche sono venute da settori minoritari della magistratura, caratterizzati da "pigrizia ed insofferenza", ha puntualizzato un consigliere laico uscente. Legnini è molto orgoglioso del nuovo approccio del Csm. Da luogo lontano dall'efficienza degli uffici che si occupava solo di nomine a centro di riferimento per le best practice in tema di organizzazione.
Chi non comprende il cambiamento ha una visione "antica" della magistratura. Rispettoso dei poteri dei magistrati, senza limitarne l'autonomia, il Csm ha voluto dare dei suggerimenti alle toghe per fare al meglio il proprio lavoro. Nessuna visione dirigistica, dunque, ma solo voglia di estendere a tutti le migliori esperienze dei Tribunali italiani. Un rammarico, per Legnini, è stata la bocciatura della riforma della legge sull'Ordinamento penitenziario. In Plenum era stato votato un parere positivo su questa modifica legislativa attesa da anni.
Uno degli esempi del rinnovato protagonismo istituzionale del Csm, aperto alle istanze di tutti gli operatori del diritto, magistrati e avvocati, è rintracciabile consultando il portale, dove sono contenute utili informazioni. Oltre ad una sempre maggiore trasparenza: è consultabile tutto, tranne quanto segretato o vincolato dalla normativa della privacy. Le recenti elezioni per il rinnovo del Csm sono state caratterizzate da un forte condizionamento mediatico. In particolare per uno dei candidati che era appoggiato apertamente da diversi quotidiani. Una novità.
Limitata la componente femminile, nulla per i membri laici. E sulla proposta di inserire l'avvocato in Costituzione, Legnini ricorda che già ora la Carta contiene principi importanti sul diritto di difesa e sulla parità fra accusa e difesa. Una ulteriore riconoscibilità della funzione dell'avvocato non può che essere vista positivamente.
di Emiliano Silvestri
Il Dubbio, 3 agosto 2018
Nella suggestiva cornice del parco di Villa Piccolo a Capo d'Orlando il 30 luglio si è tenuto un convegno (registrato da Radio Radicale) organizzato dalle Camere penali di Patti e Barcellona Pozzo di Gotto. Al centro della discussione, otto proposte di legge di iniziativa popolare del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito "contro il regime".
A introdurre i lavori il presidente della Camera penale di Patti, l'avvocato Carmelo Occhiuto, che ha ricordato una recente sentenza della Corte Costituzionale (n° 149/2018) che ha sancito: "l'illegittimità costituzionale dell'art. 58-quater, comma 4, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui si applica ai condannati all'ergastolo per il delitto di cui all'art. 289-bis del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato".
Ha poi ricordato l'allora presidente del Parco dei Nebrodi e attuale responsabile nazionale legalità del Pd, applaudito nel corso di un convegno per avere concorso alla chiusura di 42 cooperative sulle 44 presenti nel territorio di sua competenza. Al convegno hanno partecipato anche Pietro Cavallotti e Massimo Niceta che hanno illustrato la proposta di legge di revisione del sistema delle informazioni interdittive e delle misure di prevenzione antimafia.
I due imprenditori hanno risposto a chi li accusa di voler cancellare la legge Rognoni-La Torre: "vogliamo invece, come Partito Radicale e come associazione InDifesa, riportare quella legge alla sua purezza originaria, limitando l'eccessiva discrezionalità che le attuali norme consentono". Oggi basta un semplice sospetto, nemmeno sorretto da riscontri: un indizio non grave, non preciso e non concordante. La proposta di legge prevede la sospensione della misura di prevenzione nell'attesa della sentenza penale e la revoca quando questa sia di assoluzione.
Il professore Angelo Mangione, ha ricordato come confisca e prevenzione siano ora estese anche ai corrotti; misure basate sulla logica del sospetto e centrate più sulla pericolosità che sul fatto. Misure che non dovrebbero esistere in uno stato democratico e che, tuttavia, sembrano depotenziate dagli interventi della Cedu e delle Corti di Cassazione e Costituzionale. Elisabetta Zamparutti, rappresentante italiana al Comitato di prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa, ha presentato la proposta per la riforma del sistema di ergastolo ostativo (sono 1.200 sul totale di 1.600 ergastolani quelli che non potranno uscire se non dopo aver "offerto" collaborazione) e del regime del 4bis, chiamato carcere duro ma definito dal Comitato: "una forma di pressione fisica e psicologica volta a indurre alla collaborazione, che contrasta con la Costituzione e i trattati internazionali sui diritti umani di cui l'Italia è parte" in pratica, come nel titolo di un libro di Sergio D'Elia e Maurizio Turco "Una tortura democratica".
Giuseppe Tortora, presidente della Camere Penali di Barcellona Pozzo di Gotto, si è soffermato sulla proposta di modifica dell'art. 143 del T. U. Enti Locali; sullo scioglimento dei Comuni per mafia: emblematici i casi di Scicli e di Vittoria, preceduti da campagne di stampa. Rita Bernardini ha ripreso un articolo del 17 lug 1944 di Luigi Einaudi: "Dove non esiste il governo di sé stessi, dov'è la democrazia? " e ha ricordato al ministro Salvini che la Lega appoggiò la campagna "einaudiana" lanciata ne11992 da Marco Pannella per l'abolizione dei prefetti. Rocco Abruzzese, segretario della stessa Camera penale, ha sostenuto la proposta di abolizione degli incarichi extragiudiziali dei magistrati.
Molti hanno sottolineato la necessità che il Partito Radicale raggiunga l'obiettivo dei 3.000 iscritti; diversamente, ha sottolineato il professor Antonio Matasso, l'unica voce che non si conforma acriticamente ai sondaggi mantenendo nel paese la fiammella dello stato di diritto sarà spenta. Una voce che parla di giustizia senza paura dell'impopolarità e che propone di combattere la criminalità organizzata senza distruggere l'economia già fragile dell'isola. Per dirla con Sergio D'Elia (e con Leonardo Sciascia) la mafia non si combatte con la "terribilità" ma con il diritto.
di Marina Castellaneta
Il Sole 24 Ore, 3 agosto 2018
Corte di giustizia Ue, Raccomandazioni all'attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale. Protezione dei dati personali rafforzata nei procedimenti pregiudiziali dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Con le nuove "Raccomandazioni all'attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale" (pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 257), che sostituiscono quelle del 2016, la Corte è intervenuta a rafforzare la cooperazione tra giudici interni e giudici Ue anche nel segno della tutela dei dati personali e di una maggiore digitalizzazione nel procedimento.
In particolare, nel fornire le indicazioni pratiche sulla forma e sul contenuto delle domande pregiudiziali, sono state interpretate le regole per favorire una maggiore tutela dei dati personali, tenendo conto che, in base all'articolo 23 del Protocollo n. 3 dello Statuto della Corte Ue, la decisione di Lussemburgo deve essere pubblicata in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. Di qui una maggiore tutela delle persone fisiche coinvolte.
Di conseguenza, il giudice nazionale che solleva la questione pregiudiziale e che "è il solo a disporre di una conoscenza integrale del fascicolo trasmesso alla Corte" deve farsi carico degli obblighi di protezione dei dati e procedere all'anonimizzazione "dei nomi delle persone fisiche menzionate nella domanda o interessate dal procedimento principale, nonché a occultare gli elementi che potrebbero consentire di identificarle".
La necessità di un obbligo a monte, a carico dei tribunali interni, è dovuta - scrive la Corte - alla circostanza che le tecnologie dell'informazione e il ricorso costante ai motori di ricerca renderebbero "priva di utilità un'anonimizzazione effettuata dopo il deposito della domanda di pronuncia pregiudiziale e, a fortiori, dopo la notifica di quest'ultima agli interessati di cui all'articolo 23 dello Statuto e alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della comunicazione relativa alla causa considerata".
Questo porterà anche a una rivoluzione nel tradizionale metodo di citazione della causa perché, se coinvolte persone fisiche, non potranno più essere indicati i nomi delle parti ma solo le iniziali. Una limitazione che, invece, non si applicherà alle persone giuridiche. Precisato che spetta al giudice nazionale - che si trova nella posizione migliore per valutare in quale fase effettuare il rinvio - decidere il momento più idoneo per rivolgersi a Lussemburgo, la Corte ha evidenziato che, per gli effetti della pronuncia, spetta, in ogni caso, al giudice del rinvio "trarne le conseguenze concrete, disapplicando all'occorrenza la norma nazionale giudicata incompatibile con il diritto dell'Unione".
Tra i suggerimenti per assicurare una corretta amministrazione della giustizia è richiesto che il rinvio pregiudiziale sia deciso dopo un contraddittorio tra le parti. Le raccomandazioni contengono un allegato con l'individuazione degli elementi essenziali per la domanda in via pregiudiziale, che potrà essere trasmessa per via telematica o per posta.
di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 3 agosto 2018
Corte di cassazione -?Sentenza 2 agosto 2018 n. 37558. Rischia di perdere il credito la banca che abbia accordato un mutuo fondiario su di un immobile poi confiscato perché appartenente a un soggetto condannato per usura.
Non basta infatti la regolarità formale delle procedura o l'assenza, al momento, di condanne penali per ritenere assolti gli stringenti obblighi di verifica sulla "affidabilità" e "solvibilità" dei clienti che gravano su di un operatore professionale qualificato come la banca. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza 2 agosto 2018 n. 37558, accogliendo il ricorso dell'"Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata" contro l'ordinanza del Gip di Siracusa che invece aveva ammesso l'istituto al pagamento del credito ipotecario residuo (nella misura di 47mila euro sui centomila complessivamente erogati).
Secondo l'Agenzia infatti l'istruttoria bancaria, e poi il provvedimento del Gip, avrebbero dovuto "cogliere l'inadeguatezza dei redditi leciti dichiarati in rapporto alla sopportazione del mutuo e all'obbligo della sua restituzione nei tempi e con le modalità concordate". La banca si è difesa sostenendo che si era trattato di una "regolarissima operazione di finanziamento fondiario" e sottolineando l'"adeguatezza" della somma erogata rispetto al valore dell'immobile.
Per la Suprema corte, però, "omettendo di considerare le ragioni poste a fondamento del sequestro e della successiva confisca", l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione ha disposto l'ammissione al passivo della banca "ha del tutto astratto dall'analisi dei pertinenti profili patrimoniali e della proporzionalità tra i redditi del condannato e del coniuge e gli esborsi rateali per il pagamento del mutuo". Aggiungendo che "se è evidente che l'istituto di credito non è titolare di autonome prerogative investigative, la dimostrazione, di cui lo stesso è onerato, attiene alla verifica svolta in ordine alle caratteristiche soggettive della parte richiedente l'erogazione del mutuo, e segnatamente, nella specie, con riguardo alla sua affidabilità e solvibilità derivante dalla capacità produttiva di un reddito lecito".
Mentre, prosegue la decisione, la compatibilità tra il valore dell'immobile e la cifra erogata "non assicura affatto che attraverso l'erogazione del mutuo non si realizzi un fenomeno di sostanziale ripulitura di capitali di provenienza illecita utilizzati al fine di sostenere le obbligazioni nascenti dal contratto". Inoltre, l'ordinanza fondando "il giudizio positivo relativo alla buona fede della Banca creditrice", unicamente "sul rispetto delle procedure tipizzate per la concessione dei finanziamenti, non si è confrontata con il tipo di attività svolta dal terzo creditore, che, tenuto ad attenersi alle specifiche direttive emanate dagli organi di vigilanza, è soggetto a particolari obblighi di diligenza professionale qualificata per la peculiare posizione rivestita per la gestione del credito nel sistema socio-economico". Il rispetto di tali obblighi, che l'Agenzia ha tradotto in qualcosa di più della semplice "assenza di anomalie", conclude la Corte, avrebbe richiesto la dimostrazione che "la erogazione del mutuo era avvenuta in presenza di un reale controllo della capacità finanziaria e delle condizioni patrimoniali del richiedente e della famiglia e della sua affidabilità soggettiva, anche alla luce dei rapporti pregressi o pendenti".
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 3 agosto 2018
Corte di cassazione - Sezione VI - Sentenza 2 agosto 2018 n. 37589. Non rientra nella concussione ma nell'induzione indebita tentata, la richiesta di denaro da parte del poliziotto, all'esercente del bar per evitare la multa per occupazione di suolo pubblico, se la vittima finge solo di accettare il "ricatto" mentre ha già deciso di denunciare.
La Cassazione, con la sentenza 37589, accoglie il ricorso di funzionario di polizia di Roma capitale, condannato per concussione nei precedenti gradi di giudizio. L'imputato aveva chiesto 1500 euro alla proprietaria di un bar che aveva messo sul marciapiede tavolini e sedie, avvertendola che l'abuso di "ampliamento delle superficie di vendita" era sanzionabile con 3000 euro. Il pubblico ufficiale si era detto disponibile a lasciarla tranquilla, almeno per un anno, se avesse versato nelle sue "tasche" la metà. Alla fine la cifra incassata dal poliziotto in denaro "fac simile" e alla presenza di poliziotti in borghese, era stata di 1310 euro.
La Cassazione accoglie però la tesi della difesa che non di concussione si trattava, ma di tentativo di induzione indebita. E chiarisce perché. La signora avrebbe conseguito comunque un vantaggio illecito nell'accettare il patto, perché la multa la rischiava davvero, sebbene non per ampliamento dell'attività. Ma questo, all'epoca, il pubblico ufficiale non poteva saperlo perché la questione era ancora controversa, anche tra gli addetti ai lavori.
Solo nel 2014 è arrivato un chiarimento con il quale il governo ha precisato che l'occupazione di suolo privato con tavoli e sedie non comporta l'ampliamento dell'attività, ma solo una violazione del codice della strada soggetta a sanzione pecuniaria. In più, rispetto a quanto avviene per la concussione, non c'era stata un'intimidazione di intensità tale da incidere pesantemente sulla libertà di autodeterminazione del destinatario.
Per finire l'indebita induzione era tentata perché la donna aveva solo finto di accettare la proposta, mentre aveva già deciso di chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. La Cassazione precisa, infatti, che certamente il delitto si consuma con la semplice "promessa" di denaro o altre utilità, ma questa deve essere valida ed effettiva e non "simulata" come avvenuto nel caso esaminato.
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 3 agosto 2018
Aveva denunciato di aver subito violenze e aveva paura di morire: lo aveva confidato ad una delegazione del Garante regionale dei detenuti del Lazio andata in visita nel carcere Mammagialla di Viterbo dove era recluso. Le sue dichiarazioni vennero poi riportate, insieme alle denunce di altri detenuti, in un esposto inviato dal Garante alla Procura viterbese il 5 giugno scorso.
Eppure Hassan Sharaf, un detenuto egiziano di 21 anni che avrebbe finito di scontare la pena il 9 settembre, il 23 luglio scorso è stato trovato impiccato nella cella di isolamento dove era stato trasferito da appena due ore. Entrato in coma, è morto il 30 luglio nell'ospedale locale di Belcolle. Suicida, secondo le autorità penitenziarie.
A darne notizia è stato lo stesso Garante, Stefano Anastasia, che di Hassan si era già occupato in passato: "Alla nostra delegazione che lo incontrò il 21 marzo scorso - ricorda Anastasia - Sharaf mostrò alcuni segni rossi su entrambe le gambe e dei tagli sul petto che, secondo il suo racconto, gli sarebbero stati provocati da alcuni agenti di polizia che lo avrebbero picchiato il giorno prima".
È il terzo detenuto morto dall'inizio dell'anno nella casa circondariale di Viterbo, il secondo suicida in cella d'isolamento, "segno - è il commento di Patrizio Gonnella - di un malessere diffuso le cui cause devono essere portate pienamente alla luce".
Nel caso specifico, sul quale indaga la procura, il presidente di Antigone chiede anche di chiarire "se corrisponda a realtà quanto starebbe emergendo, ovvero che il 21enne fosse in carcere per un reato commesso da minorenne. Se così fosse avrebbe dovuto essere recluso presso un Istituto di pena per minorenni. Anche in questo caso - conclude Gonnella - andrebbe quindi accertato cosa è accaduto".
Secondo quanto riportato da Anastasia, infatti, Hassan Sharaf nell'aprile scorso aveva finito di scontare la pena per un reato commesso da adulto ma avrebbe dovuto trascorrere ancora 4 mesi in carcere per un fatto risalente a quando era minorenne. Per questo residuo di pena, avendo meno di 25 anni, la norma prevede che avrebbe potuto essere trasferito in un istituto per minorenni, a discrezione del magistrato di sorveglianza e del giudice dell'esecuzione minorile, che devono essere avvisati dalla direzione penitenziaria. Cosa che, in questo caso, rimane da accertare sia mai avvenuta.
Comunicato dell'Associazione Antigone
Lunedì scorso nell'ospedale di Viterbo è morto Hassan Sharaf, un ragazzo egiziano di 21 anni, arrivato lì in fin di vita dopo essersi impiccato nella cella di isolamento, dove era stato condotto da poche ore, della locale casa circondariale. "Quello che chiediamo, dopo questo suicidio, è che si faccia un'indagine approfondita anche alla luce di quanto esposto dal Garante regionale sulle presunte violenze che avverrebbero a Viterbo. Quello di Hassan è la terza morte avvenuta in questo carcere nei primi sette mesi dell'anno, la seconda a seguito di un tentativo di suicidio compiuto in isolamento, segno di un malessere diffuso le cui cause devono essere portate pienamente alla luce". A dirlo è Patrizio Gonnella, presidente di Antigone.
"Nel caso specifico di questo ragazzo poi - prosegue Gonnella - c'è da accertare se corrisponda a realtà quanto starebbe emergendo, ovvero che il ventunenne fosse in carcere per un reato commesso da minorenne. Se così fosse avrebbe dovuto essere recluso presso un Istituto di Pena per Minorenni. Anche in questo caso - conclude il presidente di Antigone - andrebbe quindi accertato cosa è accaduto".
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