di Andrea Alberto Moramarco
Guida al Diritto, 4 agosto 2018
Corte costituzionale in primo piano questa settimana. Con due importanti sentenze i giudici delle leggi hanno dichiarato illegittimo l'articolo 21-bis dell'ordinamento penitenziario, nella parte in cui subordina il beneficio per la madre detenuta dell'assistenza esterna ai figli minori di 10 anni alla scelta di collaborare con la giustizia; e precisato che va applicato anche ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni previdenziali di artigiani e commercianti il principio di neutralizzazione dei contributi dannosi, cioè quelli che abbassano la pensione.
Corte costituzionale in primo piano questa settimana. Con due importanti sentenze i giudici delle leggi hanno dichiarato illegittimo l'articolo 21-bis dell'ordinamento penitenziario, nella parte in cui subordina il beneficio per la madre detenuta dell'assistenza esterna ai figli minori di 10 anni alla scelta di collaborare con la giustizia; e precisato che va applicato anche ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni previdenziali di artigiani e commercianti il principio di neutralizzazione dei contributi dannosi, cioè quelli che abbassano la pensione.
Diritto di visita dei nipoti anche al nonno acquisito - Dei giudici di legittimità, invece, si segnalano per il diritto civile diverse e importanti sentenze. Tra queste spicca la pronuncia che ha esteso il diritto ad avere rapporti significativi con i nipoti anche a ogni altra persona che affianchi il nonno biologico del minore, coniuge o convivente di fatto, se questi si è dimostrato adatto a instaurare con il bambino una "relazione affettiva stabile". Rilevante è poi la decisione che ha sottolineato che il contratto che origina l'usufrutto deve essere in forma scritta e deve essere stipulato con la partecipazione sia del soggetto che concede l'usufrutto sia del soggetto che acquista l'usufrutto, non essendo applicabile alla fattispecie l'articolo 1333 del Cc. Dalle Sezioni unite, poi, arrivano due puntualizzazioni: l'una in materia di giurisdizione, sussistendo danno erariale e cognizione della Corte dei conti se l'albergatore non versa al Comune i soldi della tassa di soggiorno; l'altra in materia disciplinare, non potendo nel procedimento innanzi al Cnf, a meno che l'indirizzo Pec non sia accessibile, la notifica della sentenza essere fatta presso gli uffici del consiglio forense.
Continuazione di reati giudicati con riti diversi, sconto di pena solo per l'abbreviato - Per il diritto penale spicca la sentenza a Sezioni unite sulla continuazione di reati giudicati con rito ordinario e abbreviato: lo sconto di pena di un terzo si applica solo per i secondi. Importante è anche la prima decisione della Cassazione sulla legge 179/2017 in materia di whistleblowing, che ha escluso la tutela ivi prevista per il dipendente improvvisatosi investigatore per raccogliere, in violazione di legge, prove di illeciti nell'ambiente di lavoro. Si segnalano, poi, la pronuncia con cui i giudici di legittimità hanno confermato che rischia una condanna per molestie il venditore ambulante che cerchi di vendere il proprio prodotto in modo eccessivamente petulante; e la sentenza con cui la Suprema corte ha assolto dal reato di diffamazione, per la sussistenza dell'esimente del diritto di critica, un sindaco che aveva espresso su internet le sue ragioni circa una vicenda di interesse pubblico, che coinvolgeva gli interessi contrastanti dell'amministrazione comunale e di un privato, essendo il tema di un certo interesse e le dichiarazioni espresse in maniera appropriata e pertinente.
di Marina Castellaneta
Guida al Diritto, 4 agosto 2018
Corte di giustizia dell'Unione europea - Sezione I - Sentenza 25 luglio 2018 - Causa C-220/18 PPU. Il 25 luglio, con due sentenze, la Corte Ue ha chiarito la portata delle eccezioni alla consegna, mandato di arresto europeo, nel caso in cui nel Paese di emissione vi siano rischi sul rispetto delle regole dell'equo processo.
Giurisdizione - Mandato di arresto europeo - Consegna - Fiducia reciproca - Rispetto dei diritti fondamentali - Divieto di trattamenti inumani o degradanti - Situazione carceraria - Verifica sul caso concreto - Ricorso giurisdizionale interno - Irrilevanza. (Decisione quadro 2002/584/Gai, articoli 1, 5 e 6; Carta dei diritti fondamentali, articolo 4)
Se l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione ritiene che sussista un rischio di trattamento inumano o degradante nello Stato di emissione non può procedere alla consegna anche se in detto Paese è ammessa la possibilità di un ricorso giurisdizionale per consentire all'interessato di contestare le condizioni di detenzione. L'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione deve effettuare un esame sulle condizioni concrete e precise della persona interessata, non limitata all'esistenza di violazioni sistemiche di carattere generale. Nel compiere tale verifica le autorità nazionali dovranno basarsi su elementi oggettivi, attendibili, precisi e debitamente aggiornati sulle condizioni di detenzione all'interno degli istituti penitenziari dello Stato membro.
Il mandato di arresto europeo continua a porre diversi problemi applicativi soprattutto con riferimento alle possibilità per lo Stato di esecuzione di invocare eccezioni alla consegna in ragione di carenze nel sistema giudiziario e penitenziario nello Stato di emissione. Grazie agli interventi della Corte di giustizia dell'Unione europea e ai chiarimenti da essa forniti le autorità nazionali hanno a disposizione principi utili a garantire la corretta applicazione della decisione quadro n. 2002/584 sul mandato di arresto europeo e sulle procedure di consegna tra Stati membri (recepita in Italia con legge n. 69/2005), come modificata dalla decisione quadro 2008/909, conciliando le esigenze di lotta all'impunità con quelle della tutela dei diritti fondamentali.
In particolare, il 25 luglio, con due sentenze, la Corte Ue ha chiarito la portata delle eccezioni alla consegna nel caso in cui nel Paese di emissione vi siano rischi sul rispetto delle regole dell'equo processo, con specifico riferimento al diritto a un giudice indipendente (causa C-216/18) e all'ipotesi di rischi di trattamenti inumani per le condizioni di detenzione nel Paese (C-220/18), così precisando le condizioni in cui può operare il no alla consegna, nel pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Con la sentenza C-268/17, depositata nello stesso giorno, invece, la Corte ha affrontato una questione di minore rilievo precisando che la decisione di un pubblico ministero che dispone la chiusura delle indagini contro ignoti, in cui la persona richiesta è stata sentita come teste, non può essere invocata per rifiutare l'esecuzione del mandato di arresto nei confronti della persona oggetto del provvedimento. Alla luce di quanto precede conviene soffermarsi sulle prime due sentenze, partendo da quella che appare di più ampia applicazione ossia la C-220/18, incentrata sul rapporto tra esecuzione della consegna e condizioni carcerarie nel Paese di emissione.
Il fatto - A rivolgersi alla Corte Ue è stato il Tribunale superiore del Land di Brema (Germania). La vicenda aveva al centro l'emissione di un mandato di arresto europeo emesso da un tribunale ungherese nei confronti di un connazionale, condannato in contumacia. Il ministero della Giustizia aveva indicato il luogo di detenzione, specificando che l'uomo non sarebbe stato sottoposto a trattamenti inumani o degradanti, assicurando così il pieno rispetto dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Arrestato in Germania e sottoposto a un arresto provvisorio ai fini della consegna, l'uomo si era opposto alla consegna e le autorità tedesche ritenevano di dover approfondire la parte del provvedimento in cui si ipotizzava il trasferimento in un istituto penitenziario diverso da quello indicato nella richiesta. Il Tribunale del Land di Brema, precisato che l'uomo non aveva un interesse meritevole di tutela a scontare la pena in Germania, Paese con il quale non aveva legami e del quale non parlava la lingua, riteneva di dover chiarire la questione circa la situazione di detenzione in Ungheria e si è così rivolto alla Corte Ue per avere un chiarimento sul rapporto tra situazione carceraria nel Paese di emissione ed esecuzione del mandato di arresto.
Le carenze sistemiche nelle condizioni di detenzione e l'attuazione del mandato di arresto - Nodo centrale della vicenda è la corretta lettura dell'articolo 1, paragrafo 3, in base al quale l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici dell'articolo 6 del Trattato Ue prevale, in sostanza, sull'attuazione della decisione quadro. In particolare, si tratta di verificare se, per bloccare la consegna, lo Stato di esecuzione possa basarsi sull'esistenza di una generale situazione di deterioramento delle condizioni di detenzione nel Paese o se debba procedere a un esame caso per caso. Prima di tutto, la Corte di giustizia ha stabilito che la lettura e l'applicazione delle regole della decisione quadro devono avvenire nel pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, applicabile in tutti i casi in cui venga in rilievo il diritto dell'Unione. E invero, l'articolo 4 della Carta, intitolato "Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti" che, come precisato nelle Spiegazioni sulla Carta, corrisponde all'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, impone all'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione "qualora disponga di elementi comprovanti l'esistenza di carenze sistemiche o generalizzate delle condizioni di detenzione all'interno degli istituti penitenziari dello Stato membro emittente" di bloccare l'esecuzione. Questo, però, solo se sussiste un "rischio reale che la persona interessata da un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà sia oggetto di un trattamento inumano o degradante, ai sensi dell'articolo 4 della Carta". Chiarito il principio generale, però, la questione sollevata dai giudici tedeschi è incentrata sull'accertamento del pericolo e, in particolare, se sia sufficiente l'esistenza di un rischio generale per le strutture carcerarie del Paese o se sia necessario un accertamento specifico.
di Carmelo Minnella
Guida al Diritto, 4 agosto 2018
La Suprema corte aggiunge un ulteriore tassello interpretativo al puzzle della sussumibilità dell'asservimento della funzione pubblica agli interessi del privato, ove restano ancora incerti i confini tra la corruzione della funzione ex articolo 318 del Cp e la corruzione propria concernente l'atto contrario ai doveri d'ufficio punito dal successivo articolo 319.
La Suprema corte aggiunge un ulteriore tassello interpretativo al già complesso puzzle della sussumibilità dell'asservimento della funzione pubblica agli interessi del privato, ove restano ancora incerti i confini tra la corruzione della funzione ex articolo 318 del codice penale e la corruzione propria concernente l'atto contrario ai doveri d'ufficio punito dal successivo articolo 319. La linea di confine tra le due fattispecie incriminatrici diventa così sempre più "mobile" e variabile a seconda dell'intensità del patto corruttivo posto in essere, con gravi problemi in termini di tassatività della norma penale e della sua accessibilità e conoscibilità da parte dei consociati, in aperto contrasto con l'articolo 25 della Costituzione e dell'articolo 7 della Cedu.
La sentenza n. 26025 del 2018 si occupa di un caso di corruzione, con profili di estremo interesse sia sul versante sostanziale che su quello processuale, in cui un assessore e un dirigente di un Comune e l'amministratore di una cooperativa venivano condannati in primo grado per corruzione di atto contrario ai doveri d'ufficio in relazione a fatti verificatisi ante legge n. 190 del 2012 aventi a oggetto l'aggiudicazione di appalto per servizio assistenza sugli scuolabus, a cui l'extraneus forniva una serie di utilità.
La decisione veniva parzialmente riformata in appello, in quanto il dirigente andava assolto, valorizzando il giudicato cautelare, così escludendo il rapporto di funzionalità necessaria delle determinazioni di proroga del servizio di assistenza sull'intesa corruttiva. Per altri due imputati i giudici di seconde cure riqualificavano il fatto nella corruzione della funzione descritta nell'articolo 318 del Cp, espungendo nella ricostruzione del fatto gli atti della procedura di affidamento contestati come illegittimi, ritenendo che l'assessore fosse a "libro paga" dell'imprenditore.
Contrariamente a quanto possa sembrare a primo acchito, la pronuncia n. 26025 del 2018 non si pone in linea di discontinuità con la recente giurisprudenza di legittimità secondo cui, a partire dalla sentenza Bonanno (sezione Sesta, n. 3606 del 2017), in aperto contrasto con la ratio della novella del 2012 e con relativo orientamento che si era formato dopo la legge n. 190 del 2012, configura il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (e non il più lieve reato di corruzione per l'esercizio della funzione, di cui all'articolo 318 del Cp) lo "stabile" asservimento del pubblico ufficiale a interessi personali di terzi, che si traduca in atti, che, pur formalmente legittimi, in quanto discrezionali e non rigorosamente predeterminati, si conformano all'obiettivo di realizzare l'interesse del privato nel contesto di una logica globalmente orientata alla realizzazione di interessi diversi da quelli istituzionali.
Essa rimane a metà strada in quanto parla di vendita della funzione "non stabile" (anche se non si comprende la differenza visto che lo stare a libro paga sembra evocare uno stabile mercimonio), la cui area di punibilità viene ricondotta (salvo le ipotesi in cui possa essere individuato un "determinato" atto contrario ai doveri d'ufficio) sotto l'ombrello dell'articolo 318 del Cp e non in quello dell'articolo 319 del Cp.
Si tratta quindi di un parziale ritorno al passato, senza sconfessare, almeno per obiter dictum (avendolo citato in un passaggio, senza contraddirlo) il recente orientamento qualora oggetto del patto corruttivo sia la stessa funzione che viene "interamente" asservita agli interessi del privato. Il risultato finale è che la linea di confine tra le due fattispecie incriminatrici diventa sempre più incerta e variabile a seconda dell'intensità del patto corruttivo posto in essere, con possibili tensioni con il principio di tassatività della norma penale e della sua accessibilità e conoscibilità da parte dei consociati.
La novella del 2012 - Anche per ridurre i notevoli margini di indeterminatezza di tali confini, ed eliminare zone grigie di mancata punibilità di certe aree di corruzione, la legge n. 190 del 2012 ha riformulato il delitto di corruzione impropria (legato cioè ad atto conforme ai doveri d'ufficio), sanzionando la condotta del "pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro a altra utilità o ne accetta la promessa". Tale figura criminosa - come riconosciuto da coloro che hanno riscritto l'articolo 318 del Cp - è in grado di offrire copertura normativa sia alle ipotesi di corruzione impropria sia ai casi di corruzione per l'esercizio della funzione in cui non è individuabile un accordo avente a oggetto la "compravendita" dell'esercizio della stessa funzione del pubblico agente senza riferimento dunque a uno specifico atto. In tal modo si prende atto del processo di "smaterializzazione" dell'elemento dell'atto d'ufficio, nel quadro di una ridefinizione degli ambiti di applicazione delle vigenti figure di corruzione (Severino).
di Davide Serafin
possibile.com, 4 agosto 2018
Dalila si è uccisa appena dopo 4 ore dal suo ingresso nel carcere di Udine. Dalila era una giovane transessuale: doveva solo scontare una pena o una mera custodia cautelare, non perdere la vita. Schiacciato il principio di uguaglianza, perché una detenuta transessuale ha meno diritti a cagione della sua condizione. Schiacciato il principio rieducativo e risocializzante della pena, perché il carcere diventa per alcune categorie vulnerabili di detenuti, come le persone transessuali, un luogo di ulteriore segregazione, stigma, discriminazione.
Calpestato il principio per cui nessuna pena deve consistere in un trattamento disumano e degradante, perché per una transessuale essere rinchiusa in una sezione maschile del carcere è di per sé una forma di tortura. Una questione allarmante visto che tutte le persone transessuali censite sono collocate in Sezioni Maschili senza che si tenga in alcuna considerazione la propria identità ed esponendole ad una serie di problematiche e discriminazioni aggiuntive rispetto agli altri detenuti.
Il numero dei suicidi nelle carceri italiane, che è arrivato a quota 31 dall'inizio dell'anno, è preoccupante e indicativo di un sistema fallimentare e incapace di garantire la dignità dei detenuti ma anche di tutti gli operatori carcerari, in primis della polizia penitenziaria. La denuncia del sindacato Sappe sulla vicenda di Udine chiarisce che forse il suicidio di Dalila si poteva evitare: personale insufficiente per una efficace sorveglianza e un decreto mai emanato certificano le responsabilità del Ministero della Giustizia.
La riforma dell'ordinamento penitenziario - finora osteggiata dal governo giallo-verde - deve necessariamente essere l'occasione per un intervento risolutivo anche su questa delicata materia che riguarda la dignità ed il rispetto dei diritti umani fondamentali ed inviolabili della persona. Vorremmo sentire parole e impegni chiari dal nuovo inquilino di Via Arenula, perché oggi il carcere è un luogo in cui la Costituzione muore e con essa tante, troppe persone. A questo deve necessariamente aggiungersi l'impegno a contrastare le discriminazioni multiple a cui sono soggette le persone in transizione in particolare per quanto riguarda il rispetto della propria identità di genere in ogni ambito e settore della vita pubblica, che sia in carcere, negli ospedali o nelle scuole e università.
linkabile.it, 4 agosto 2018
Dichiarazione sui decreti delegati e i suicidi in carcere. Una delegazione di Garanti regionali e territoriali, alla quale ha preso parte Samuele Ciambriello, il Garante campano per le persone prive della libertà, ha incontrato oggi a Roma Francesco Basentini il nuovo capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dove ha dichiarato: "Abbiamo ritenuto importante incontrare i nuovi vertici del Dap perché è utile creare un buon clima di cooperazione istituzionale, rispettoso delle differenti funzioni che ciascuno di noi svolge. Ho apprezzato la disponibilità istituzionale del dr Basentini al quale vanno i nostri auguri di buon lavoro, un lavoro impegnativo. Soprattutto, in un clima di ascolto, abbiamo evidenziato le criticità del sistema penitenziario che speravamo potessero essere affrontate anche con l'approvazione della riforma penitenziaria."
"Non nascondo -ha dichiarato Ciambriello- un profondo senso di delusione per la mancata approvazione dei quattro schemi di decreto legislativo in attuazione della delega per la riforma dell'ordinamento penitenziario. Una scelta certo di questa nuova maggioranza, ma la cui responsabilità ricade anche sulla maggioranza della precedente legislatura, che per timori infondati e spinte populiste, e forse anche per insipienza, ha ritardato oltre modo una riforma richiesta a gran voce da tutti gli operatori e volontari del settore.
Una riforma, voglio ribadirlo, che non avrebbe diminuito la sicurezza dei cittadini, ma avrebbe solo contribuito a rendere più dignitose le condizioni di migliaia di persone ristrette. Sul testo del decreto incardinato ieri, e non ancora divulgato, è bene attendere per esprimere un giudizio. Ci saranno 90 giorni prima della sua approvazione definitiva, che consentiranno alle forze parlamentari, al Garante nazionale, ai garanti regionali e territoriali, agli esperti del settore di esprimersi anche, eventualmente, per proporre modifiche al testo".
Il Garante campano interviene poi sugli ultimi due suicidi nel carcere di Poggioreale, dichiarando :"Gli ultimi due drammatici suicidi avvenuti la scorsa settimana nel carcere di Poggioreale, nel quale sono ristrette 2.256 persone a fronte di una capienza di 1.659 posti, sono un pericoloso campanello di allarme per una situazione che di estate rischia di diventare ancora più critica. Per questo motivo, prosegue Ciambriello, attiverò i miei uffici e tutti i nostri volontari a fare il maggior sforzo possibile per monitorare anche nel mese di Agosto le condizioni negli istituti di pena campani, rese ancora più dure dal caldo implacabile di questi giorni". Secondo i dati dell'Ufficio del Garante in Campania vi sono 7.410 detenuti su una capienza di 6161 posti, 376 donne e 986 immigrati.
Corriere della Sera, 4 agosto 2018
"Solo in cartolina" è la campagna di denuncia di un gruppo di giovani creativi italiani per raccontare cosa succede a largo delle coste italiane. "Solo in cartolina" è la campagna di denuncia contro le morti in mare di un gruppo di giovani creativi italiani per raccontare cosa succede a largo delle coste italiane. Le immagini mostrano barconi, naufraghi e mani che chiedono aiuto. Sullo sfondo ombrelloni, acque cristalline e turisti. Tra i sostenitori dell'iniziativa illustratori, designer, artisti e fumettisti, ma anche tanti cittadini che hanno voluto far sentire la propria voce.
Alla campagna ha aderito anche il cantautore Colapesce inviando una storie inedita in cartolina. Per selezionare le 10 cartoline che verranno poi stampate in 1.000 copie ciascuna e recapitate al Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, i promotori dell'iniziativa hanno deciso di lanciare un contest sul sito www.soloincartolina.it.
La Stampa, 4 agosto 2018
Il documento sulla revisione del mandato strategico dell'operazione Sophia, inviato nelle capitali da Bruxelles, il 27 luglio, non contiene una proposta sui porti di sbarco per i migranti salvati in mare. L'assenza ha lasciato sorpresa l'Italia, che alla riunione del Comitato politico e di sicurezza (Cops) di oggi, con altri Stati, ha chiesto al Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) di avanzare una proposta alla riunione del gruppo di lavoro della prossima settimana. Lo si apprende da fonti diplomatiche. Secondo quanto si apprende da altre fonti, nel documento, è stato lasciato uno spazio vuoto (quello che dovrà essere riempito dalla proposta), accompagnato da alcune righe, in cui si dichiara la necessità di trovare un accordo tra gli Stati, che sia in linea con i risultati del vertice europeo dei leader di fine giugno, e vada cioè nella direzione di una responsabilità condivisa. Alla riunione del Cops l'Italia è stata molto ferma nel ribadire la propria posizione secondo cui, con la fine della missione di Frontex-Triton, a febbraio (ora è sostituita da Themis), il piano operativo - che attualmente prevede che i migranti soccorsi siano sbarcati nei porto italiani - non può più essere considerato vigente, e quindi molto ferma sulla necessità di trovare una soluzione entro le cinque settimane concordate, al termine delle quali si riserva proprie iniziative. Al dibattito, un numero definito "importante" di Stati ha evidenziato che l'attuale piano operativo è valido fino a fine dicembre, e vorrebbe mantenerlo. Il lavoro sul mandato della missione Sophia continuerà con due riunioni del gruppo di lavoro e altri due Cops (il 21 e 28 agosto), mentre per il 29 agosto, a Vienna, è fissata la riunione informale dei ministri della Difesa dell'Ue.
Gli sbarchi e il tweet di Salvini - "Hanno sprecato i loro soldi, saranno rimandati indietro nei prossimi giorni". Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, commenta così la notizia dell'arrivo a bordo di 13 "barchini" di 135 migranti a Lampedusa, quasi tutti tunisini. Ai microfoni di SkyTg24, aggiunge: "Voglio fare un decreto sicurezza ampio. Che tratti dei rimpatri veloci, riduzione costi 35 euro al giorno, revisione degli accordi con i Paesi da cui arrivano. Ora abbiamo accordi con quattro Paesi. Funziona quello con la Tunisia".
"Il nostro obiettivo - prosegue Salvini - è controllare i confini sud della Libia dei Paesi di partenza e di transito. Ma noi stiamo anche preparando un progetto che prevede almeno un miliardi di spesa e di investimento per sostenere l'economia e il lavoro di centinaia di migliaia di persone in Africa, soprattutto puntando sull'agricoltura, sulla pesca e sul commercio. Non basta chiudere, ma occorre dare prospettiva di produzione e di crescita in quei Paesi". Per Salvini è anche necessario che l'Ue faccia la sua parte soprattutto con quei Paesi che non hanno firmato ancora un accordo per i rimpatri dei loro connazionali. "Il nostro governo ha chiesto all'Europa che qualsiasi accordo futuro comprenda anche i rimpatri. Accanto agli accordi commerciali con quei Paesi, dunque, si mette anche questo. Finora non è stato mai fatto".
di Victor Castaldi
Il Dubbio, 4 agosto 2018
Affetto da sindrome di down, aveva una pistola giocattolo. Eric Torell era un ragazzo di 20 anni affetto da autismo e sindrome di down, smarrito e incapace di far male a una mosca. La sua vita si è interrotta in un marciapiede di Stoccolma, abbattuto dai proiettili di una pattuglia di polizia. Un'esecuzione che ha scioccato l'opinione pubblica del paese scandinavo che chiede piena luce su questa tragedia. Secondo le forze dell'ordine il ragazzo stava camminando a notte fonda (erano le 4 del mattino) in una strada del quartiere Vasastan, una zona residenziale della capitale svedese, con una pistola giocattolo che avrebbe tratto in inganno gli agenti. Ma il padre della vittima replica tra le lacrime che tutto ciò è assurdo, visto che si trattava di un modello minuscolo per bambini di cinque anni.
"È un fatto tragico e comprendo che molte persone sperino di ottenere delle risposte rapide", ha dichiarato in una nota il procuratore generale, Martin Tide, incaricato dell'indagine per "errore professionale". Tide ha poi provato a spiegare la dinamica dei fatti: "Il ragazzo era munito di un oggetto simile a un'arma, la polizia l'ha interpretata come situazione ostile e ha aperto il fuoco". Ha poi aggiunto che al momento nessun agente di polizia è sospettato di alcun crimine. Il quotidiano locale Aftonbladet ha riferito che ad aver sparato contro Eric Torell sono stati tre poliziotti, praticamente una tempesta di piombo. Secondo la sua famiglia, il ragazzo aveva le capacità intellettuali di un bambino di tre anni e un'estrema difficoltà a comunicare: "Siamo completamente devastati e scioccati", ha dichiarato a Katarina Soderberg, la madre del giovane ucciso. "Non sapeva essere minaccioso. Le uniche cose che sapeva fare erano coccolare e abbracciare", ha aggiunto la donna.
Anche il padre, Rickard Torell, non si capacita della tragedia. "Hanno detto che aveva un'arma finta, non è vero, era chiaramente un giocattolo, una pistola in miniatura per bambini di cinque anni, di plastica e non molto ben imitata", ha detto al giornale Mitt i Stockholm. "Questa è una tragedia per tutti gli interessati, e rispetto e capisco che questo incidente provoca molta rabbia" si è invece lamentato il capo della polizia regionale Ulf Johansson. Ma la questione è un'altra: gli agenti non sono accusati di aver assassinato volontariamente il giovane disabile ma di una totale incapacità professionale di gestire la situazione e di contenere una persona del tutto inoffensiva.
amnesty.it, 4 agosto 2018
Le autorità russe hanno negato ad Amnesty International il permesso d'incontrare il regista ucraino Oleg Sentsov, detenuto in una colonia penale della regione artica e in sciopero della fame da oltre 80 giorni. "Impedirci d'incontrare Sentsov, che è quasi al terzo mese di sciopero della fame, è una pretesa indifendibile. Avevamo in programma di visitare Oleg insieme a un medico indipendente per esaminare il suo stato di salute. Per sciogliere ogni dubbio sulle condizioni di salute del detenuto e valutare l'adeguatezza dell'assistenza medica che gli viene fornita, questa visita rimane fondamentale", ha dichiarato Oksana Pokalchuk, direttrice di Amnesty International Ucraina.
"Amnesty International continua a chiedere l'immediato rilascio di Oleg Sentsov e chiede che, finché resterà in stato di detenzione, sia visitato da personale medico qualificato che gli fornisca cure mediche coerenti coi principi etici sanitari, tra i quali quelli della confidenzialità, dell'autonomia e del consenso informato. Le autorità russe dovrebbero inoltre consentire al personale del consolato ucraino di visitare il detenuto", ha aggiunto Pokalchuk.
Il 30 luglio 2018, l'ufficio di Amnesty International a Mosca ha ricevuto una lettera da parte di Valery Balan, vicedirettore della Direzione penitenziaria federale della Russia. Nella lettera, oltre a negare senza alcuna spiegazione il permesso di visitare Sentsov nella colonia penale di Labytnangi, si affermava che le sue condizioni di salute sono stabili e che non sono in atto "dinamiche negative". Oleg Sentsov è un regista ucraino condannato a 20 anni di carcere, al termine di un processo iniquo, per "terrorismo", solo per essersi opposto all'occupazione russa della Crimea. Dal 14 maggio 2018 è in sciopero della fame per protestare contro la detenzione, politicamente motivata, di decine di cittadini ucraini nella Federazione Russa.
La Repubblica, 3 agosto 2018
Il ministro Bonafede: "Garantiamo certezza della pena e qualità della vita". I dem: "Vanificato il lavoro di anni compiuto da volontariato ed esperti del settore". Stop alla riforma delle carceri voluta dall'ex ministro della Giustizia, Andrea Orlando. Il governo la riscrive in un consiglio dei ministri terminato in tardissima serata. La riforma - che allargava i benefici per i detenuti - era stata avviata e poi messa in stand-by prima del voto quando probabilmente era sembrato rischioso portare fino in fondo un progetto ribattezzato dagli oppositori "salva-ladri". E naturalmente quelle norme sono ora state spazzate via dall'esecutivo gialloverde.









