di Giovanni Bianconi
Il Corriere della Sera
Al momento del voto Andrea Orlando è seduto al banco del governo, penultimo posto a sinistra della fila dei ministri, tutti gli altri sono vuoti. È venuto ad assistere alla sistemazione di un tassello importante, sebbene non ancora definitivo, della sua riforma della giustizia, annunciata a fine agosto in tandem con Renzi: allungamento dei tempi della prescrizione (accorciati dal governo Berlusconi). Era una delle richieste dei magistrati.
di Liana Milella
La Repubblica, 25 marzo 2015
S'annuncia, da oggi, bagarre al Senato sull'anticorruzione. Forza Italia prepara un duro ostruzionismo e punta a rinviare il voto a dopo Pasqua, mentre il presidente Grasso, sulla sua legge, l'avrebbe voluto già tra oggi e domani. Per questo il Guardasigilli Orlando tiene buono Alfano sulla prescrizione alla Camera. Che passa con 274 sì (Pd, Sc, Fdi, il gruppo di Tabacci), 26 no (Fi, Lega, Psi), 121 astenuti (Ap, Sel, M5S). Orlando media perché a Montecitorio i 33 alfaniani non sono determinanti, ma al Senato in 36 lo sono, eccome.
Orlando tratta a lungo col vice ministro Costa e lascia intravedere "possibili modifiche" sulla prescrizione. Incassa subito il risultato, perché l'annunciato "no" di Area popolare (Ncd più Udc) diventa una ben meno plateale astensione.
"La maggioranza non si spacca" vanta il ministro della Giustizia. Poi sembra fare una mini marcia indietro quando dice che "le linee guida della prescrizione non si toccano".
Alfano, ministro dell'Interno e fondatore di Ncd, non gliela fa passare liscia. Rilancia sulla prescrizione corta e sulle intercettazioni. Della prima dice: "Siamo pronti a dare battaglia al Senato". E degli ascolti: "Abbiamo approvato nuove norme in consiglio dei ministri, e non stavamo su Scherzi a parte . Quel ddl va messo in pole position".
Peccato che il presidente dell'Authority anti-corruzione Cantone bocci senza appello qualsiasi manovra sulle intercettazioni perché "in questa fase le considero completamente fuori dall'agenda". Non solo, Cantone propone che per le indagini sulla corruzione ne sia consentito "un uso più ampio", quello stoppato al Senato.
Prescrizione, intercettazioni, anti-corruzione. I destini s'incrociano. Fi è asserragliata a difesa di norme deboli contro la corruzione. Su 213 emendamenti che incombono sul ddl Grasso ben 68 sono di Fi e Gal. Per sopprimere o per svuotare articoli. In una situazione così il Pd non può andare allo scontro con gli alfaniani. Nasce la mediazione di Orlando sulla prescrizione. Tutto matura in poche ore. Di mattina i falchi di Ncd De Girolamo e Pagano annunciano il no sulla legge che aumenta la prescrizione per la corruzione. Parte la trattativa tra Orlando e Costa, convinto che "ci sia una stretta connessione tra prescrizione e corruzione". Significa che se al Senato aumenta la pena per la corruzione (da 8 a 10 anni) questo fa salire la prescrizione. Quindi i termini si possono accorciare. Anziché calcolarla sul massimo della pena più la metà, ci si potrebbe fermare a un terzo. I falchi si convincono. Il no rientra.
A questo punto il Pd tira un sospiro di sollievo. Orlando vanta la sua manovra sulla giustizia. Un "finalmente" arriva dalla Ferranti, "perché dopo dieci anni c'è un netto superamento delle regole della ex Cirielli". Pure Cirielli, sì proprio l'ex An Edmondo che scrisse la legge ma poi la ripudiò perché Berlusconi aveva imposto il taglio della prescrizione, dice che il testo attuale va bene. Il renziano Ermini parla di "norma equilibrata" e polemizza con M5S che, astenendosi, avrebbe confermato "la sua inutilità". In realtà M5S è stato tentato dal votare contro, ma non se l'è sentita di votare con Fi. Due curiosità: passa l'emendamento Morani per far partire la prescrizione da 18 anni nei casi di delitti gravi contro i minori, mentre quello di Ferranti sulla prescrizione lunga anche per l'induzione viene "sacrificato" per far contento Alfano. Il processo Ruby è finito, però non si sa mai.
di Donatella Stasio
Il Sole 24 Ore, 25 marzo 2015
Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Mezzo pieno, se si considera che dopo dieci anni da quell'aberrazione della legge ex Cirielli, che aveva dimezzato i termini di prescrizione, e dopo un anno dall'insediamento del nuovo governo, una proposta di riforma della prescrizione ha finalmente superato il primo giro di boa. Mezzo vuoto se si pensa, invece, al contesto politico-parlamentare in cui si è arrivati al voto, ai tempi e ai contenuti del provvedimento approvato ieri, alle riserve mentali con cui è stato licenziato per il Senato e, dunque, all'alea che ancora grava sulla riforma definitiva.
In teoria, quello di ieri avrebbe dovuto essere un passaggio storico, un traguardo (sia pure parziale) rincorso per due lustri, il riscatto di una politica verbosa ma inerte. In realtà, l'aula semivuota (tranne al momento del voto), il tenore degli interventi, i distinguo, le prese di distanza l'hanno trasformato in un imbarazzante "atto dovuto", votato solo da Pd, Sel e Fratelli d'Italia, che ipoteca il successivo iter parlamentare del provvedimento.
Non a caso, il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha dovuto "rassicurare" il principale alleato del governo Renzi - Ncd - che al Senato i giochi potrebbero riaprirsi proprio per i reati contro la pubblica amministrazione: il "raddoppio" della prescrizione sancito dalla Camera potrebbe essere modificato in funzione sia della scelta finale dell'aula di Palazzo Madama sull'aumento delle pene per i reati di corruzione propria (articolo 319), impropria (318) e in atti giudiziari (319 ter), sia dell'esito della riforma del processo penale. Una "promessa" che ha evitato il voto contrario del Nuovo centrodestra ma che non dà, appunto, alcuna garanzia sul prodotto finale della riforma.
Certo, il passo avanti di ieri non va sminuito, anche se sembra frutto di una navigazione a vista. È comunque "grazie" alla Camera se si è arrivati al primo traguardo, peraltro in tempi tutt'altro che ragionevoli rispetto alla conclamata urgenza della riforma, sollecitata da decenni da istituzioni e organismi internazionali per rendere più "efficace" la lotta alla corruzione.
La commissione Giustizia di Montecitorio, conia caparbia presidenza di Donatella Ferranti (Pd), non si è fermata agli annunci del governo e ha incardinato le proposte di legge sull'argomento avviandone la necessaria istruttoria.
Ha rallentato quando, dopo le slide di giugno 2014, il 29 agosto Consiglio dei ministri ha annunciato il varo di una serie di ddl tra cui quello sulla prescrizione ma ha ripreso quasi subito i lavori visto che il ddl era desaparecido. Tant'è che, quando finalmente si è materializzato (gennaio 2015), i relatori avevano già predisposto un testo base, frutto del precedente lavoro, durante il quale il governo era stato un "convitato di pietra". Oggi ne è più chiaro il motivo - se ce ne fosse stato bisogno, e cioè le divisioni con l'Ncd.
La proposta governativa si limitava a sospendere la prescrizione, per due armi, dopo la condanna di primo grado e, per un anno, dopo l'appello. Difatti il governo si è opposto all'aumento di un quarto dei termini di prescrizione previsto dal testo base della commissione per tutti i reati. Così come a un regime speciale per i reati di corruzione (almeno quanto alla decorrenza dei termini). Il dilagare delle inchieste ha imposto un compromesso e così si è arrivati alla proposta dei relatori di allungare della "metà" la prescrizione almeno per corruzione propria, corruzione impropria e in atti giudiziari. Ieri Orlando ha spiegato che questa scelta dipende dalla "natura" di quei reati, basati su un "patto corruttivo che emerge, spesso, molto dopo il momento in cui questo patto si è concluso".
Non si vede perché, allora, analoga operazione non sia stata fatta con il reato di "induzione indebita", al confine tra concussione e corruzione (visto che l'indotto è considerato complice). La conseguenza è che concussione e induzione si prescriverebbero prima, pur essendo reati più gravi (ieri un emendamento della Ferranti per allungare la prescrizione dell'induzione è stato fatto ritirare).
Ma tant'è. Grazie a quel compromesso, Matteo Renzi può parlare di "prescrizione raddoppiata", soprattutto se si tiene conto degli aumenti di pena previsti dal Senato, che l'aula dovrebbe confermare già oggi. In tal caso, però, il "raddoppio" potrebbe essere "riequilibrato".
E così pure in funzione delle modifiche al processo penale. Si continua infatti a insistere che, allungando la prescrizione, si allunghi, automaticamente, la durata del processi. Dimenticando che finora è accaduto il contrario, e cioè che la prescrizione è diventata una strategia difensiva per portare i processi allo stremo, allungandone i tempi.
di Claudio Cerasa
Il Foglio, 25 marzo 2015
Anche gli alfaniani, nel loro piccolo, s'incazzano con Matteo Renzi e denunciano la frantumazione dolosa di un patto sulla giustizia che avrebbe dovuto contenere entro limiti più ragionevoli l'innalzamento dei termini di prescrizione per i reati di corruzione propria, impropria e in atti giudiziari, che dopo il voto di ieri alla Camera sono invece aumentati della metà (se ne riparla in Senato). Area popolare (Alfano più Casini) ha votato contro insieme con Forza Italia; astenuti, per vocazione abitudinaria all'irrilevanza, i pentastellati.
C'è stato clangore, prima del voto finale sull'articolo 1 del ddl che innalza i tempi di prescrizione, quando l'Aula ha bocciato l'emendamento soppressivo del testo presentato dal capogruppo in commissione Giustizia di Area popolare, Alessandro Pagano, e altri due emendamenti identici. I voti contrari sono stati numerosi (337) e hanno provocato l'ira minacciosa dei centristi, rintuzzata a fatica dal ministro della Giustizia Andrea Orlando. Il malumore degli alfaniani s'intensifica, et pour cause, all'indomani del siluramento di Maurizio Lupi dal ministero delle Infrastrutture.
È evidente che quelle di Ncd sono minacce ad alzo zero, sì, ma sparate a salve, nell'attesa di negoziare una contropartita ministeriale per il dopo Lupi e nella realistica convinzione di non poter separare i propri destini da quelli del governo. Ma ci sono dei ma. Renzi ha dimostrato una volta ancora che il suo tasso di spregiudicatezza è pronto a innalzarsi fino alla soglia delle maggioranze variabili, e per di più su un dossier rovente come la giustizia, con i grillini per ora fermi al ruolo d'interdizione demolitoria contro le intemerate garantiste dei moderati, ma più avanti chissà.
Il premier sta scommettendo in modo un po' spericolato sulla possibilità che la sua durezza sui reati di corruzione gli valga come un contrappeso granitico per rendere più credibile, e meno aggredibile, il percorso di riforme del potere giudiziario (vedi alla voce responsabilità civile dei magistrati). Ma fossimo in lui non daremmo per scontato che l'episodio di ieri possa essere serenamente utilizzato come una sorta di lasciapassare per tenere a distanza le rivendicazioni corporative della casta giudiziaria. La disintermediazione dei rapporti di forza in Parlamento è un esperimento suggestivo e legittimo, ma a furia di bastonare troppo la (pur piccina) nomenclatura degli interlocutori-alleati, si rischia di finire isolati, se non di ammanettarsi a compagni di strada rivestiti di toghe.
di Domenico Cirillo
Il Manifesto, 25 marzo 2015
Il ministro Orlando deve promettere: correggeremo ancora il testo. Prima approvazione (con astensione) per l'allungamento dei termini. Il nodo del sostituto di Lupi.
Era il punto 9 del "pacchetto" giustizia annunciato nove mesi fa dal governo: la riforma della prescrizione, vale a dire il suo prolungamento. Ieri è stata approvata dall'aula della camera e ora passa al senato dove però sarà sicuramente modificata, quindi tornerà indietro. E così si allungano i tempi dell'allungamento della prescrizione. Lo ammette il ministro della giustizia Orlando, avvertendo che sarà tenuta ferma "l'impostazione" ma che bisognerà "coordinare" l'allungamento dei tempi della prescrizione per la corruzione, votato ieri dalla camera, con l'aumento della pena per lo stesso reato in corso di approvazione (proprio da oggi) al senato. Tutti e due i provvedimenti sono dettati dal governo, quindi il coordinamento si sarebbe potuto fare prima a palazzo Chigi. Adesso pesa soprattutto la contrarietà degli alleati del Nuovo centrodestra. Ieri si sono astenuti, Alfano ha detto che al senato "faremo la nostra battaglia".
Ha buoni argomenti il deputato alfaniano Pagano che interviene per motivare l'astensione: "Il nostro potere contrattuale al senato è un ulteriore elemento di garanzia". A palazzo Madama il margine per la maggioranza è assai ristretto e sono 36 i senatori di Area popolare-Ncd. "L'iter parlamentare del provvedimento sulla prescrizione vede oggi una sua fase importante ma non definitiva", sintetizza il viceministro Ncd della giustizia Enrico Costa.
Non piace agli alfaniani che la prescrizione per il reato di corruzione (propria, per induzione e in atti giudiziari) sia stata allungata del 50% rispetto alla pena massima. Al momento sarebbe di 12 anni, ma nel parallelo disegno di legge del senato si alzano le pene per lo stesso reato (fino a 12 anni per quella in atti giudiziari) tanto che è stato giorni fa direttamente Renzi a esultare su twitter per il (tutto da approvare) "raddoppio della prescrizione).
Il disegno di legge approvato ieri prevede anche la sospensione della decorrenza dei termini di prescrizione dopo la condanna in primo grado. Per due anni, prolungabili di un altro dopo la condanna in appello per dare tempo alla Cassazione di esprimersi. Ma in caso di assoluzione si annulla lo stop e il reato è prescritto. Previsti anche altri tre casi di sospensione dei termini (più brevi, 6 o 3 mesi) per le rogatorie all'estero, la ricusazione dei giudici o particolari perizie chieste dall'imputato. Per i reati più gravi commessi contro minori, i termini di prescrizione cominceranno a decorre dal compimento della maggiore età delle vittime (che così avranno più tempo per denunciare).
La mediazione di Orlando, la promessa di correttivi al senato, ha consentito al Ncd di passare dal voto contrario (che ha comunque espresso sull'articolo 1) all'astensione. Fermo invece il No di Forza Italia e dei socialisti, che hanno denunciato il rischio di un allungamento oltre misura dei processi, per i quali il nostro paese è già ripetutamente condannato in sede europea. Stesso timore espresso da Sel, che però ha preferito un'astensione "neanche troppo benevola". Mentre si è astenuto per motivazioni opposte il Movimento 5 stelle, per il quale il provvedimento è troppo blando perché si limita ad aumentare i termini per la corruzione e non per altri reati che riguardano la cosa pubblica. Inoltre i grillini proponevano il congelamento perpetuo dei termini di prescrizione dopo la prima condanna.
Le divergenze tra alleati sulla prescrizione si collegano naturalmente anche ai postumi del caso Lupi. Renzi dovrà scegliere a breve il nuovo ministro delle infrastrutture, l'Ncd preme per portare Quagliariello al governo (per fare spazio nel partito proprio a Lupi) ma non si accontenta di un ministero minore come quello degli affari regionali. Alfano e Renzi dovranno incontrarsi ancora per risolvere il puzzle. Problemi anche in Forza Italia, visto che proprio intervenendo a nome del partito sulla prescrizione il deputato Chiarelli - legato al "dissidente" Raffaele Fitto - ha approfittato per attaccare in pubblico il consigliere di Berlusconi Toti e altri del "cerchio magico" berlusconiano come la senatrice Rossi. Risultato: il capogruppo Brunetta lo ha immediatamente escluso dalla commissione giustizia. E i fittiani hanno cominciato a protestare per "l'epurazione".
www.camera.it, 25 marzo 2015
Cosi il guardasigilli Andrea Orlando, intervenendo alla Camera dei Deputati nella discussione del disegno di legge che modifica il codice penale in materia di prescrizione del reato.
Sono consapevole del fatto che la prescrizione non si determina soltanto nell'ambito del processo, però noi dobbiamo tener conto, ragionando anche dei tempi del processo, se la prescrizione così com'è attualmente costruita non sia oggettivamente un incentivo ad allungare il processo. Così com'è costruita oggi la prescrizione, per una fetta consistente di casi, costituisce un incentivo ad utilizzare il rito principale ed evitare di utilizzare i riti alternativi, perché, nel sistema di convenienze definito dal processo, è relativamente meno conveniente utilizzare i riti alternativi, perché c'è sempre la possibilità di utilizzare questa possibilità di chiudere il processo in questo modo.
Per cui il fatto che un numero consistente di processi si estingua durante le indagini non è una buona ragione per non affrontare, invece, il tema dei reati che si estinguono all'interno del processo. Certo, questo consiglierebbe, come il Governo ha fatto, di affrontare questo tema nell'ambito complessivo della riforma del processo. La Commissione ha deciso, credo anche sulla base di una considerazione di carattere generale, cioè il fatto che c'erano molti provvedimenti che intervenivano sul tema della prescrizione, di stralciare questo elemento, questo tema della prescrizione dalla riforma complessiva del processo.
È una scelta che, naturalmente, ci complica la lettura di questo provvedimento, perché non ci consente di metterlo in relazione con le altre cose che stanno venendo avanti e che la presidente Ferranti ricordava: cioè, non ci consente di coordinare questo con gli interventi che devono incidere sulla ragionevole durata del processo; non ci consente di leggerlo, quindi, alla luce dei tempi del processo e anche alla luce della modifica delle pene che, nel frattempo, stanno intervenendo su alcuni tipi di reato. È una possibilità che sarà riservata alla Pag. 49seconda lettura di questo testo normativo, a cui competerà il compito di tener conto di quanto in Commissione e alla Camera si sarà fatto sul fronte dei tempi del processo, della riforma del processo penale, e a quanto sarà successo sulla definizione complessiva del catalogo delle pene per quanto attiene una serie di reati.
Però, detto tutto questo, respingo l'accusa di aumentare in modo irragionevole e senza un disegno di insieme i tempi della prescrizione e, quindi, di allungare di conseguenza i tempi del processo. Noi partiamo dal tentativo di trovare un equilibrio tra la pretesa punitiva dello Stato e la ragionevole durata del processo e decidiamo che sospendiamo la prescrizione nel momento in cui si determina una corroborazione della pretesa punitiva con una condanna di primo grado. La pretesa punitiva dello Stato viene rafforzata da una condanna di primo grado, sulla base di questo si consente di procedere ulteriormente nel processo; così vale anche per il passaggio in Cassazione.
Da questo punto di vista, onorevole Colletti, la risposta a quel suo collega che le poneva il tema del condannato in primo grado per truffa, lei l'avrebbe avuta, perché, certo, se in due anni non si riesce a condannare uno per truffa, un problema del sistema esiste, ma, sicuramente, non ci sarebbe stato quel caso che lei citava, per cui l'imminente decorrere del termine di prescrizione impediva la possibilità di portare avanti il processo ed arrivare alla condanna.
Non abbiamo allungato e non sono stati allungati i tempi della prescrizione per alcuni reati per ragioni di esecrazione di quel tipo di reato. Questo allungamento è dovuto alla particolare natura di quei reati. Non abbiamo scelto perché riteniamo più grave la corruzione propria e la corruzione in atti giudiziari rispetto ad altri tipi di reati contro la pubblica amministrazione.
La scelta è dovuta al fatto che quel tipo di reato si basa su un patto corruttivo che emerge, spesso, molto dopo il momento in cui questo patto si è concluso. Da questo punto di vista, c'è una corrispondenza con una scelta che lo stesso Parlamento ha fatto quando ha deciso di allungare i tempi di prescrizione, per esempio, nell'ambito dei reati ambientali, reati che, al di là del giudizio che gli si può dare nella Pag. 50gerarchia dell'esecrazione sociale, della riprovazione sociale, sono però reati che, oggettivamente, emergono molto tempo dopo rispetto al momento in cui vengono commessi.
Questa è la scelta che sta alla base di questo testo e questa è la scelta per cui io credo che il provvedimento che stiamo affrontando - con l'esigenza di quel coordinamento che richiamavo, cioè di tener conto di che cosa si farà sul fronte delle modifiche per il raggiungimento di obiettivi sulla ragionevole durata del processo e tenendo conto delle modifiche di pena che interverranno - dovrà essere coordinato con questi altri aspetti. Ma se lo giudichiamo oggi, credo che costituisca un segnale positivo e non un elemento di allungamento del processo, ma, e lo ripeto, ma - e su questo vorrei spendere l'ultimo minuto del mio intervento - è uno strumento attraverso il quale si ridà vigore al percorso dei riti alternativi.
Da questo punto di vista, però, inviterei i parlamentari che dicono che questo intervento allunga i tempi del processo ad essere conseguenti quando si parla di riti alternativi e non, invece, tutte le volte, porre poi la questione del perché c'è il beneficio nel rito alternativo. I riti alternativi sposano uno spirito utilitaristico: si fa uno sconto, perché si realizza più rapidamente la pretesa punitiva dello Stato. Teniamo insieme questi due aspetti, perché questo è un aspetto di carattere fondamentale.
Trovo poi singolare, e mi avvio a concludere, che i gruppi politici che invitano costantemente a un'estensione dell'ambito del diritto penale - è là che si misura quando esiste o meno la pretesa punitiva dello Stato - poi, invece, in qualche modo siano disponibili ad accettare l'idea che il semplice decorrere del tempo sia l'arbitro del fatto che quella pretesa punitiva deve durare o meno. Se vogliamo discutere seriamente di quale sia il modo più efficace di contrastare gli illeciti allora discutiamo del perimetro del diritto penale, non dei tempi nei quali si prescrive un reato, perché una volta che lo Stato ha detto che quel comportamento deve essere sanzionato come un reato ha detto una cosa che non può essere smentita semplicemente perché si arrende di fronte al fatto che il tempo passa e non c'è più niente da fare.
di Simona D'Alessio
Italia Oggi, 25 marzo 2015
Reclusione "da 8 a 12 anni" per chiunque, al volante in stato d'ebbrezza, o sotto l'effetto di droghe, provochi il decesso di una persona. Rischia, invece, una condanna da 6 a 9 anni il guidatore che, "procedendo a una velocità pari al doppio di quella consentita", determini un incidente mortale, stessa pena inflitta pure a chi (ucciso qualcuno) si dia alla fuga.
E saranno punite pure le "lesioni personali" inflitte a chi, investito, patisce problemi di salute. Messo a punto ieri, in commissione giustizia al senato, il testo che unifica le norme penali in materia di omicidio stradale (859 e connessi disegni di legge 1357, 1378, 1484 e 1553), "un grosso passo in avanti", ha dichiarato a Italia Oggi il relatore Giuseppe Cucca (Pd), precisando di confidare nella fase emendativa (fino al 21 aprile sarà possibile depositare le modifiche) per "integrare il provvedimento con elementi che nella versione originaria c'erano e ho tolto per accelerare i tempi, fra cui le misure sulla sospensione della patente"; scelta, ha precisato il parlamentare, necessaria per "evitare sovrapposizioni" con la commissione lavori pubblici di palazzo Madama, che sta esaminando il disegno di legge delega di riforma del codice della strada (1638, approvato dai deputati) che "contiene la revoca" dell'abilitazione alla guida.
Il "giro di vite" nei confronti di chi lascia vittime sull'asfalto contempla il carcere fino a 12 anni per comportamenti scorretti (assunzione di bevande alcoliche oltre i limiti consentiti, o sostanze stupefacenti, nonché pigiare troppo sull'acceleratore) da parte dei cosiddetti "pirati della strada"; nel caso, poi, recita il testo, in cui le vittime siano più d'una la condanna potrà essere aumentata sino al triplo, ma non potrà superare i 18 anni.
Novità è, inoltre, l'introduzione del delitto di "lesioni personali stradali": il guidatore del veicolo che, sotto effetto di alcol o di droghe, cagioni alla vittima non la morte, bensì un danno dal quale derivi una malattia, rischia la condanna da uno a quattro anni. E se la colpa, invece, è dell'alta velocità, la reclusione sarà da sei mesi a due anni, mentre la stessa sorte toccherà al conducente che si dia alla fuga, rendendosi irreperibile, dopo aver cagionato un sinistro "dal quale sia derivata una lesione personale che abbia causato una malattia a una persona". Nel caso in cui le vittime con lesioni siano più d'una "si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentate sino al triplo", ma senza che si superi il tetto massimo dei sette anni.
Dire, 25 marzo 2015
Arrivano due nuove reati che verranno inseriti nel Codice penale per punire i pirati della strada: l'omicidio stradale e le lesioni personali stradali. In commissione Giustizia al Senato, il relatore Giuseppe Cucca (Pd) ha depositato un testo unificato nell'ambito dell'esame dei disegni di legge in materia che erano all'attenzione di Palazzo Madama dallo scorso 17 giugno.
Il testo unificato è stato adottato dalla commissione e sarà la base per il prosieguo dei lavori. Il termine degli emendamenti è fissato a martedì 21 aprile, alle ore 18. Per quanto riguarda il delitto di omicidio stradale, con l'introduzione dell'articolo 589 bis viene previsto che "Chiunque ponendosi alla guida di un autoveicolo o di un motoveicolo o di altro mezzo meccanico in stato di ebbrezza alcoolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope cagiona per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni".
Per le lesioni personali stradali, dalle quali derivi una malattia, con una modifica all'articolo 590 bis del Codice penale, viene previsto, nei casi in cui l'incidente sia provocato da guida in stato di ubriachezza o di alterazioni conseguenti all'assunzione di droghe o altre sostanze psicotrope, il carcere da uno a quattro anni. Pene più severe sono introdotte anche per la guida non in stato di alterazione ma comunque a una velocità doppia di quella consentita: per l'omicidio stradale carcere da sei a nove anni; per le lesioni personali stradali pena da sei mesi a due anni.
Nel testo unificato del relatore non è previsto 'l'ergastolo della patentè, ossia il ritiro a vita in caso di guida in stato di ebrezza o sotto alterazione di droghe o sostanze psicotrope. Il relatore Giuseppe Cucca spiega: "All'attenzione della commissione Lavori Pubblici del Senato c'è la riforma complessiva del Codice della strada.
Nella sede della commissione Giustizia ho preferito non inserire la questione della revoca definitiva della patente per velocizzare l'iter dell'omicidio stradale". Il capogruppo Pd in commissione Giustizia del Senato, Giuseppe Lumia, spiega: "Come gruppo del partito democratico abbiamo chiesto che sul nuovo reato si acceleri partendo dal testo base presentato dal relatore e con l'esame degli emendamenti. Benché si tratti di una materia complessa dobbiamo dare una risposta a a un dramma che si consuma oggi sulle strade".
Di seguito il resto delle nuove norme previste dal testo unificato del relatore Giuseppe Cucca (Pd), adottato dalla commissione Giustizia del Senato. Nell'ambito del reato di omicidio stradale, per i pirati della strada sobri ma che si sono dati alla fuga, rendendosi irreperibili, la condanna va da 6 a 9 anni se dall'incidente è derivata la morte di una persona. Se il sinistro stradale cagiona la morte di più persone la pena può essere aumenta fino al triplo ma non può superare gli anni 18. Per le lesioni personali stradali, pena da sei mesi a due anni per chi si è dato alla fuga senza prestare assistenza. Se il conducente dell'auto pirata provoca lesioni a più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentate sino al triplo (non potrà superare in ogni caso i sette anni).
Nel caso di lesioni gravi la pena è aumentata da un terzo alla metà, mentre per le lesioni gravissime la pena è aumentata dalla metà a due terzi. Il delitto di lesioni personali stradali è punibile a querela della persona offesa solo se la malattia ha una durata non superiore ai 20 giorni e se non ricorre alcuna circostanza aggravante.
di Cristina Da Rold
L'Espresso, 25 marzo 2015
Sono i figli neonati delle detenute o i minori (spesso stranieri) che non accedono alle misure alternative. E gestirli è sempre più difficile a causa delle ristrettezze economiche. Ecco quanti sono, dove e per quali reati sono stati reclusi.
Un lungo corridoio, stanze con tre letti e tre culle, una piccola cucina, un giardinetto e qualche disegno colorato alle pareti. Ma nessuna candelina, nessun regalo. Ci sono bambini oggi in Italia, per i quali compiere gli anni non è una festa, così come non lo è per le loro madri, che sanno che cosa capiterà al loro nucleo famigliare allo scoccare del terzo anno di vita del proprio bambino. Sono le donne detenute nei carceri femminili italiani, a cui la legge permette di vivere con i propri figli all'interno della struttura fino al compimento dei tre anni. E non è un modo di dire, poiché il giorno stesso del compleanno il bambino viene prelevato dalla struttura dove vive con la madre e affidato ad altre cure, nella migliore delle ipotesi alla famiglia d'origine.
Secondo i dati ministeriali , nel 2014 le detenute madri in Italia erano 27, e 28 i bambini con meno di tre anni che vivevano all'interno delle carceri per adulti. Non moltissimi, se si pensa che si è arrivati anche a 78 bambini nel 2000 e a 73 nel 2009.
Una vita, quella dei piccoli, modulata sulle dinamiche della detenzione adulta, con le stesse sbarre e gli stessi colori. Eppure una legge che dispone diversamente esiste, ed è la legge 62 dell'aprile 2011 , che introduce due alternative alla detenzione per questi bambini.
La prima di queste opzioni sono gli Icam (Istituti a custodia attenuata per detenute madri con prole fino a tre/sei anni) che sebbene siano carceri, a livello edilizio sono comunque più simili a una casa normale, anche se la donna vive la propria quotidianità da detenuta.
La seconda alternativa al carcere vero e proprio sarebbero invece le famose case famiglia protette, che dovrebbero essere destinate a donne che non hanno la possibilità di ripristinare la normale convivenza con il figlio per mancanza di un domicilio.
Il condizionale è d'obbligo, dal momento che a oggi di Icam ce ne sono solo due in tutta la penisola e di case famiglia protette nemmeno l'ombra. "Non c'è da stupirsi - racconta Susanna Marietti, coordinatrice nazionale dell'Associazione Antigone - dato che secondo la normativa le case famiglia non devono comportare oneri per la finanza pubblica e devono essere individuate con l'aiuto degli Enti Locali che come sappiamo al momento hanno ben altre priorità dal punto di vista economico." La spending review la pagano tutti quanti.
I minori in carcere non sono però solo i figli delle detenute, come mostrano i dati recentemente pubblicati dal Ministero della Giustizia e aggiornati al 28 febbraio 2015. Sebbene oggi la detenzione per i minori sia in qualche modo un'extrema ratio e non una prassi - ci raccontano dall'Associazione Antigone - all'interno dei cosiddetti Ipm (Istituti Penali per i Minorenni) sono ospitati oggi circa 300 ragazzi. E la maggior parte è italiana.
"Basta fare due conti per capire che sono numeri molto piccoli rispetto al mondo adulto - prosegue la Marietti - dato che gli Ipm attivi al momento in Italia sono solo 15, mentre le carceri per adulti sono circa 200, ma al tempo stesso negli ultimi anni i minori presi in carico dagli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (Ussm) sono cresciuti non di poco, passando dalle 14.744 unità del 2007 alle 20.268 del 2014". E 15.992 di questi sono giovani italiani.
Inoltre, solo nei primi due mesi del 2015, 181 minori sono entrati in carcere e 252 in comunità, numeri che comprendono anche i cosiddetti "giovani adulti" cioè i ragazzi fino ai 25 anni di età, che con la legge 144 dell'11 agosto 2014 , possono continuare a usufruire dei servizi giudiziari per minori non più fino ai 21 anni, ma fino al compimento del venticinquesimo anno.
L'iter per i minori è più lasco rispetto a quello per gli adulti, con maggiori possibilità di evitare la detenzione vera e propria. Se un minore viene arrestato lo si porta in un centro di prima accoglienza, dove attende la convalida del fermo da parte dell'autorità giudiziaria, che deve avvenire entro le 72 ore.
Se la convalida arriva, si procede con la valutazione della situazione del minore per capire se inserirlo in una comunità oppure direttamente in un Ipm, nei casi più gravi. "Per i minorenni c'è anche la "messa alla prova" - spiega la Marietti - che consiste nella decisione del giudice, quando ritiene che vi siano le condizioni, di sospendere addirittura il processo e di tornare a valutare il ragazzo alla fine di un periodo di osservazione. La macchina giudiziaria non viene così proprio messa in moto".
Non per tutti però è così facile. Se è vero infatti che pochi minori finiscono davvero in queste strutture, sembra altrettanto vero che la presenza di un'offerta diversificata in realtà porta a galla importanti disuguaglianze dal punto di vista etnico, e quindi sociale.
"Negli anni il sistema minorile di giustizia ha mostrato di reggere meglio di quello per adulti - prosegue la Marietti - ma mano a mano che si entra nel vivo del percorso di giudizio si nota come i giovani stranieri, che sono alla fine l'anello più debole della catena, abbiano meno possibilità di usufruire di misure alternative alla detenzione vera e propria." Come mostrano i dati del Ministero, se la percentuale di stranieri presi in carico dai Servizi di Giustizia Minorile è circa il 20 per cento del totale, essi costituiscono il 43 per cento dei ragazzi presenti in comunità e il 47,3 per cento dei detenuti presso Ipm.
In altre parole: i minori stranieri che commettono reato sono molti, molti meno rispetto agli italiani, ma alla fine la percentuale di essi che finisce in carcere è più alta rispetto ai nostri connazionali. "Sono di più perché la gestione pratica è oggettivamente più complessa, è più difficile agganciare i minori stranieri e far fare loro un percorso alternativo" ribadisce anche Guido Mussini, avvocato penalista e docente di Giustizia penale minorile presso la Lumsa di Roma.
di Adriano Biondi
www.fanpage.it, 25 marzo 2015
Quali sono i fondamenti "reali" della ricostruzione che vuole le carceri italiane "piene di stranieri", quali sono i reati commessi dagli immigrati e quanto tempo trascorrono effettivamente in carcere: il fact checking sulla emergenza (?) carceri in Italia.
È opinione comune e frequentemente rilanciata da media e politica che uno dei maggiori problemi delle carceri italiane sia la massiccia presenza di stranieri. E, al contempo, la presunta propensione a delinquere dei cittadini stranieri presenti in Italia è argomento cardine della propaganda anti - immigrazione. Insomma, due concetti che si alimentano a vicenda e che armano soprattutto la polemica politica, spesso, è persino superfluo sottolinearlo, in concomitanza con qualche episodio di cronaca particolarmente significativo per l'opinione pubblica.
Le questioni (sovraffollamento carcerario, presenza di detenuti stranieri e tasso di delinquenza) sono in effetti collegate, anche se, come triste prassi, i riferimenti numerici sono del tutto arbitrari e manca ogni tipo di contestualizzazione. Basandoci sugli ultimi dati rilasciati dall'Istat, proviamo a fare un po' di chiarezza ed a rispondere a qualche domanda di senso.
La situazione delle carceri italiane è una delle "costanti emergenze" del Paese e ci è costata una serie di richiami e multe da parte dell'Unione Europea. Il tema è molto complesso (e in parte abbiamo provato a svilupparlo qui, qui e qui), ma per quel che concerne l'oggetto della nostra discussione bisogna registrare la costante diminuzione del numero di detenuti, per effetto di una serie di provvedimenti approvati nel corso degli ultimi anni (e la cifra è destinata a scendere ulteriormente nei prossimi mesi).
Secondo l'Istat, al 31 dicembre 2013 risultano detenute nelle carceri italiane 62.536 persone, il 4,8% in meno rispetto al 2012 (-8% sul 2010); Antigone stima poi in 53.982 i detenuti al 28 febbraio 2015, cifra non lontanissima dalla capienza regolamentare dell'intero sistema carcerario italiano, fissata in 47.709 posti (il tasso di affollamento è dunque di 108 detenuti per 100 posti letto). Tra i detenuti, "il 17,8% è in attesa di giudizio, il 9,7% è costituito da appellanti, il 6,5% da ricorrenti in Cassazione, mentre il 2,5% presenta situazioni miste senza condanne definitive, per il 54,2% si tratta di condannati in maniera definitiva, cui si aggiunge un ulteriore 7,3% di condannati con più giudizi pendenti"; il numero di persone che entrano in carcere ogni anno si è ridotto fino a 60mila unità (2013) e per il 40% di esse l'iter è stato velocissimo: "Arresto, conduzione in carcere, processo per direttissima oppure convalida dell'arresto in pochissimi giorni, con il 15,9% dei detenuti esce dal carcere nel giro di una settimana". Va sottolineato, inoltre, che l'Italia ha complessivamente un basso tasso di detenzione: 102,9 ogni 100mila abitanti, mentre la media europea si attesta a 124,1 e quella mondiale a 145.
Perché è diminuito il numero dei detenuti nelle carceri italiane?
Si tratta di dati determinati in larghissima misura dai provvedimenti adottati a cavallo tra il 2011 ed il 2014. In questi anni, messa da parte, per ragioni eminentemente politiche, la possibilità di concedere indulti o amnistie, si è fatto ampio ricorso alle misure alternative al carcere, "tentando" di lasciare in carcere solo "i soggetti effettivamente pericolosi per la società, in quanto autori di crimini efferati e/o con tendenza alla reiterazione del reato" (obiettivo riuscito a metà, come vedremo analizzando la composizione della popolazione carceraria). I condannati in esecuzione penale esterna al carcere sono infatti circa 30mila, in aumento del 70% rispetto al 2000 e costituiscono il 43,6% del totale delle condanne. Tra le misure alternative al carcere la più utilizzata è l'affidamento in prova ai servizi sociali (50,2%), poi la detenzione domiciliare (il 46%) e la semilibertà (3,8%).
Tra gli interventi legislativi di maggiore impatto in tal senso, si segnalano il decreto legge 211/2011, che estende la concessione della detenzione domiciliare speciale e agisce sul fenomeno delle cosiddette "porte girevoli" (permanenza di pochi giorni in carcere, approvato dal Governo Monti), la modifica della Bossi-Fini che puniva con la reclusione la violazione dell'ordine di espulsione per gli stranieri irregolari (Governo Letta), il decreto legge 146/2013, che conferma l'esecuzione della pena presso il domicilio e mitiga le pene irrogate per la detenzione di sostanze stupefacenti nell'ipotesi della lieve entità del fatto (Governo Letta), la dichiarazione di incostituzionalità della Fini - Giovanardi e la chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari.
Infine, a contribuire alla diminuzione del numero dei detenuti concorre (seppur in misura minore, anche data la tempistica di alcuni procedimenti giudiziari) il calo dei reati: solo nel 2014, ad esempio, i furti in abitazione sono diminuiti del 12% rispetto all'anno precedente, le rapine del 9%, quelle in uffici postali del 20% e in banca del 37%.
Gli stranieri che delinquono (più degli italiani?)
I detenuti stranieri sono pari al 34,9% del totale e provengono per il 46,3% da paesi africani, per il 41,6% da altri paesi europei, per il 5,7% dall'Asia e per il 6,3% dalle Americhe; la nazionalità "più rappresentata" è quella marocchina (18,6%), seguita da quella rumena (16%), albanese (13%), tunisina (12%), nigeriana (4%) ed algerina (2,5%); oltre il 50% dei detenuti stranieri è ospitato in strutture del Nord Italia, il 30% al Centro ed il 20% tra Sud e Isole; al Nord gli stranieri rappresentano oltre il 50% dell'intera popolazione carceraria, al Centro circa il 45%, al Sud solo il 13,5% e nelle Isole il 20%.
È evidente dunque come, in proporzione alla consistenza della popolazione, tali dati sembrerebbero confermare l'idea che "gli stranieri delinquono molto più degli italiani". Ma l'analisi non può limitarsi a questo, dal momento che, come evidenziava un report di Barbagli per il Cestim, basta un rapido excursus storico a confermare che "l'immigrazione provoca sempre l'aumento del numero di reati nel paese di arrivo" e che "gli immigrati extracomunitari nel nostro paese commettono alcuni reati (furti, spaccio e traffico di stupefacenti, rapine, omicidi) più spesso degli italiani" (reati "a forte rischio reiterazione", condizione che determina la carcerazione per il 95% dei casi). Per avere un quadro completo, però, è necessario aggiungere altri elementi:
la popolazione carceraria di nazionalità straniera tende ad usufruire in maniera nettamente inferiore delle misure alternative al carcere;
i reati commessi di solito dagli stranieri sono proprio quelli che più spesso portano in carcere;
i tempi di permanenza degli stranieri in carcere sono mediamente molto più bassi rispetto a quelli degli italiani.
A sostegno di quest'ultima considerazione (che si incrocia con la minore frequenza del ricorso alle misure alternative per la popolazione straniera), vi sono i dati forniti dall'Istat, che mostrano una forbice sensibile nella fascia di detenzione da 0 a 5 anni. Le ragioni sono diverse: maggiore propensione a commettere reati "minori", frequenza della reiterazione di piccoli reati e, appunto, minore ricorso a misure alternative alla carcerazione.
Insomma, per concludere: non vi è dubbio che le statistiche mostrino un rapporto sproporzionato fra presenza degli stranieri in Italia e tasso di detenzione nelle carceri, ma i dati, oltre ad essere molto lontani dalla "percezione comune" e dalla "vulgata" della propaganda politica, necessitano di contestualizzazione e di un'analisi il più possibile oggettiva, in cui siano inseriti i riferimenti normativi, le condizioni di vita complessive della popolazione straniera in Italia (redditi più bassi, maggiore tasso di disoccupazione, salari inferiori, discriminazioni razziali e difficoltà legate all'inserimento sociale) e le oscillazioni temporali. Omettere tali fattori è operazione strumentale ed ideologica, oltre che intellettualmente disonesta.
Un discorso a parte merita invece la propaganda legata agli sbarchi nel Mediterraneo e alla presunta emergenza criminalità collegata agli immigrati che arrivano nel nostro Paese. Considerazioni di questo tipo, infatti, si scontrano con un confronto fra gli stessi dati citati in precedenza: in primo luogo, la percentuale di stranieri provenienti da paesi africani che sono reclusi nelle carceri italiane è vicina al 15% del totale (a questa va aggiunta una quota, circa lo 0,5% di siriani e profughi provenienti dal vicino oriente) ed è anch'essa in calo negli ultimi anni, nonostante l'aumento progressivo degli sbarchi; in secondo luogo i dati "complessivi" sulla criminalità sono in diminuzione e, dunque, non risentono dell'aumento del numero degli sbarchi in territorio italiano.
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