di Ornella Favero
Ristretti Orizzonti, 21 febbraio 2015
Una riflessione sui giornali con redazioni nelle carceri, e sulla chiusura di "Sosta Forzata".
"Prima di giudicare la mia vita o il mio carattere metti le mie scarpe, percorri il cammino che ho percorso io. Vivi il mio dolore, i miei dubbi, le mie risate. Vivi gli anni che ho vissuto io e cadi là dove sono caduto io e soprattutto prova a rialzarti come ho fatto io". (Luigi Pirandello).
di Piero Sansonetti
Il Garantista, 21 febbraio 2015
I radicali da un po' di tempio hanno aperto questa nuova battaglia: il diritto alla conoscenza. Che naturalmente è anche la conoscenza del diritto. E sembra un tema vago, laterale. Come succede spesso alle battaglie di Pannella. Mi è tornato in mente ieri, quando a pagina sei del "Corriere della Sera" ho letto, quasi causalmente, un sottotitolino, scritto piccolo piccolo.
di Stefano Maria Corso (Università Bocconi di Milano)
www.ipsoa.it, 21 febbraio 2015
In materia di prevenzione infortuni gli adempimenti a carico di un imprenditore che volesse avvalersi del lavoro dei detenuti si allineano a quelli richiesti nei confronti di ogni altro lavoratore. Il Ministero della Giustizia, con regolamento in vigore dal 4 febbraio 2015, disciplina l'applicazione delle misure prevenzionistiche a tutela dell'incolumità psico-fisica dei lavoratori anche ai detenuti con conferme e peculiarità rispetto ai rapporti di lavoro "esterni". Irrinunciabili il servizio di prevenzione e protezione, il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze e la sorveglianza sanitaria, ma con i dovuti correttivi.
di Alberto Laggia
Famiglia Cristiana, 21 febbraio 2015
Hanno provocato indignazione i commenti usciti sulla pagina Facebook di un Sindacato di polizia Penitenziaria alla notizia del suicidio di un detenuto. Ma non basta condannare gli autori. Bisogna meditare sul degrado del nostro sistema penitenziario che produce morte tra i detenuti. E anche tra le guardie carcerarie.
di Agnese Pini
Il Giorno, 21 febbraio 2015
Rino Raguso, classe 1977 è vice segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria Osapp. "Mi hanno detto: adesso non fare tu qualcosa di inconsulto. Ma io li ho fermati: non mi conoscete proprio, ho risposto, risparmiatemi almeno certi commenti".
Questo glielo hanno detto dopo la lettera di sospensione dal servizio...
"Sì, ore 14 di giovedì. Nessun preavviso. Solo tre pagine al computer in cui si diceva che avevo leso l'immagine dell'amministrazione penitenziaria".
di Antonio Bevere
Il Manifesto, 21 febbraio 2015
Nel nostro ordinamento giuridico prevede e punisce il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù e il reato di riduzione o mantenimento in servitù. La rilevanza penale del disumano sfruttamento dell'uomo sull'uomo e la predisposizione degli strumenti per punire severamente i responsabili sono presenti nell'ordinamento giuridico dello Stato fascista.
Nel codice Rocco, con l'impegno assunto dalla Convenzione di Ginevra del 1926, all'art. 600, erano previste due ipotesi criminose: la riduzione in schiavitù e la riduzione in condiziona analoga alla schiavitù.
La nozione di schiavitù era fornita dall'art.1 della Convenzione di Ginevra del 1926 che la definisce come "lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o alcuno di essi".
La norma, introdotta con la legge del 2003 e modificata con un decreto legislativo del 2014, scandisce con maggiore chiarezza la duplice ipotesi criminosa: 1) riduzione e mantenimento in schiavitù, nella quale il soggetto attivo "esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà", trattandola quindi come una cosa e utilizzandone la capacità lavorativa senza limite e senza possibilità di resistenza della vittima. 2) riduzione e mantenimento in servitù, nella quale il soggetto attivo "riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento e comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona".
In entrambi i casi il colpevole è punito con la reclusione da otto a venti anni; la pena "è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".
Lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo nelle forme e nei contenuti più incivili può aver luogo quindi in vari campi (sesso, accattonaggio, prostituzione, lavoro, commercio di organi umani), ma alcune riforme legislative in corso di attuazione nel mercato del lavoro ci inducono a trattare solo l'attuale ipotesi di riduzione o mantenimento in servitù, sotto il profilo del cd lavoro servile, che è ben scandito dal comma 1 (secondo periodo) e dal comma 2 dell'art. 600 c.p. che hanno sostituito la più vaga ipotesi residuale del vecchio testo del codice fascista (condizione analoga alla schiavitù).
Dal testo della norma e dall'interpretazione effettuata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, emerge un'esauriente descrizione dei soggetti attivi e passivi, della condotta, dell'evento di questo reato.
Il soggetto attivo è chi (datore di lavoro o chi - cd caporale - eserciti i poteri corrispondenti), approfittando di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità dell'altro contraente, talvolta avvalendosi del reclutamento e avviamento al lavoro in violazione del divieto di intermediazione, stipuli un accordo o crei una situazione di fatto (Cass. n. 3909/1990) in cui la persona che presti la propria opera (il lavoratore dipendente) in uno stato di soggezione continuativa (cioè di limitazione della propria libertà di autodeterminazione) costringendola a prestazioni lavorative che ne comportano lo sfruttamento (tipo servitù della gleba (cfr. Cass. n. 2841/2007).
Passando all'esame della giurisprudenza consolidatasi sulla schiavitù va innanzitutto riconosciuto alla sentenza n. 2841/2007 il ruolo di pietra angolare, per passare da una interpretazione della norma del codice penale non simbolica , ma funzionale a un tutela effettiva della dignità della persona, che si traduca nel rispetto effettivo dell'art. 36 della Costituzione .
Va da sé che gran rilievo può avere la funzione dell'interpretazione giurisprudenziale, nel tracciare precisi confini tra trasgressione delle norme di diritto civile e trasgressione di norme di diritto penale
Nel complesso la giurisprudenza ha correttamente rilevato che si tratta di un reato a condotta multipla e a forma libera, con evento a forma vincolata (che comprende lo stato di soggezione e la prestazione che ne deriva), di natura permanente (la protrazione dell'offesa del bene tutelato della personalità individuale dipende dalla volontà dell'agente) e abituale ( più condotte della stessa specie si ripetono nel tempo, come si desume dalla definizione dell'evento come soggezione continuativa‚ accompagnato da una pluralità di prestazioni del soggetto passivo).
In relazione alla nozione di stato di soggezione e della correlata limitazione della libertà di autodeterminazione del contraente più debole del rapporto di lavoro, la giurisprudenza più recente ha stabilito che non è necessaria, per la sussistenza del reato, la totale privazione della libertà personale del lavoratore.
È stato infatti stabilito che, ai fini della configurabilità del reato di riduzione in schiavitù, è necessaria la costituzione, da parte dell'agente, dello stato di soggezione continuativa, che determina una compromissione di durata prolungata nel tempo della capacità di autodeterminazione della persona offesa, senza che sia necessaria un'integrale privazione della libertà personale: rapportato alla limitazione in concreto alla libertà del dipendente, la soggezione e lo sfruttamento lavorativo non sono esclusi nel caso di residua libertà di autodeterminazione che non intacchi il contenuto essenziale della supremazia del soggetto attivo (Cass. n. 8370/2014; n. 25408/2014; n. 44385/2013).
Fa comunque riflettere sulla mobilità di questo confine, sia l'incalzare della crisi dell'occupazione, sia un orientamento interpretativo, secondo cui non integra l'evento di riduzione o mantenimento di persone in stato di soggezione consistente nella privazione della libertà individuale, "la condotta dell'offerta di un lavoro con gravose prestazioni in condizioni ambientali disagiate verso un compenso inadeguato, qualora la persona si determini liberamente ad accettarla e possa sottrarsi una volta rilevato il disagio concreto che ne consegue" (Cass. n. 13532/2011) .
Dinanzi al pericolo di configurazione di questo tipo di libertà fittizia, che escluda lo stato di soggezione continuativa, c'è da chiedersi quale libertà sia riconoscibile al contraente debole, nell'anno in corso e in quelli a venire, di sottrarsi al lavoro servile previsto e punito dal codice penale (confinato finora nell'agricoltura del Meridione), dinanzi al consolidamento della disoccupazione in tutto il paese, aggravata dalla modifica delle norme sulle mansioni, sul controllo a distanza dei lavoratori dipendenti, sull'ampliamento dei contratti a termine, sulla facoltà dei contratti collettivi a livello aziendale di disciplinare il rapporto di lavoro anche in deroga alla legge, sulla riduzione a ipotesi marginali della reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo.
Ansa, 21 febbraio 2015
Il 26 giugno 1993 il Dap inviò al ministro della Giustizia, Giovanni Conso, una nota dove si proponeva di non prorogare più di trecento provvedimenti di 41 bis "per creare un clima positivo di distensione nelle carceri". Nel novembre del 1993 il ministro lasciò decadere il carcere duro per 334 detenuti. Su questa circostanza ha deposto Andrea Calabria, ex direttore dell'ufficio detenuti del Dap, durante il processo sulla trattativa Stato-mafia. "Non ricordo bene come siano andate le cose - ha spiegato - Sul piano della valutazione politica del ministro non so nulla".
"Per i rinnovi del 41 bis - ha detto - serviva una motivazione circostanziata, basata non solo sulla posizione giuridica ma anche di elementi individualizzati. Il problema proveniva da una formulazione generica del 41 bis, che adesso è molto più preciso". Secondo la Procura, la sostituzione del direttore del Dap Nicolò Amato con Adalberto Capriotti costituì il tentativo di mettere alla guida del Dipartimento un uomo che avrebbe garantito il suo sostegno al dialogo sul carcere duro ai boss avviato da parte dello Stato con la mafia.
Per evitare nuove stragi e omicidi eccellenti, sempre secondo i pm, pezzi delle istituzioni avrebbero trattato con Cosa nostra concedendo, oltre all'impunità al boss Bernardo Provenzano, un alleggerimento dei 41 bis realizzato, nel novembre del 1993, con la mancata proroga di oltre 300 provvedimenti di carcere duro. "La nota - ha detto Calabria - aveva a che fare con la situazione interna alle carceri perché l'estensione del 41 bis a molti detenuti aveva creato una serie di problemi anche a livello di gestione. Emettere il 41 bis per un soggetto che veniva dalla libertà era abbastanza semplice, cosa diversa era la proroga.
Questo ci ha costretto a chiedere, man mano che i decreti arrivavano a scadenza, informazioni ai servizi centrali, alla polizia, ai carabinieri, alle procure". Il pm Nino Di Matteo ha chiesto a Calabria come mai il 29 ottobre, appena prima che Conso desse il suo benestare per il mancato rinnovo dei 41 bis, la Procura di Palermo ricevette una nota nella quale si chiedeva un parere per prorogare o meno il carcere duro per i 334 detenuti per i quali il regime penitenziario sarebbe scaduto il 2 novembre.
"Un tempo troppo ristretto - ha ammesso Calabria, che firmò quella richiesta. Di sicuro sono informazioni che avevamo già chiesto in passato e in quel caso cercavamo solo di fare il punto della situazione. Del resto, le forze dell'ordine non avevano l'obbligo di risponderci a quei tempi. Comunque, anche se i 41 bis erano scaduti, nulla impediva, nel caso fossero pervenute informazioni sui detenuti che andassero verso una indicazione di carcere duro, che fossero ripristinati".
di Damiano Aliprandi
Il Garantista, 21 febbraio 2015
Ancora sovraffollamento, celle troppo piccole, troppi detenuti con problemi di handicap e invasione di topi. Continua il sopralluogo da parte del garante dei detenuti Franco Corleone negli istituti della regione toscana. Dopo la visita del carcere di Arezzo dove ha riscontrato numerosi problemi, è stata la volta del carcere di Prato e quello di Lucca.
Secondo il garante, la struttura di Prato risulta "complessa", stretta tra "luci ed ombre" e con un'alta concentrazione di detenuti in specifici reparti. Il sovraffollamento dichiarato da Corleone si riferisce al reparto di alta sicurezza in cui stanno in 67, invece dei 48 previsti, e dove si contano "tre persone per cella, alcune delle quali con pene detentive lunghe". Nonostante il limite dei 3metri quadrati a persona sia rispettato "considero stravagante - ha dichiarato sempre il garante - l'idea che in celle di 14 mq si possano alloggiare tre brande.
Lo spazio minimo vitale ne risente pesantemente". Corleone ha quindi verificato la presenza di persone con handicap per le quali già la cella "costituisce una invalidità". L'accesso al bagno è, per esempio, "difficoltoso" e la loro sistemazione non è "idonea".
La complessità del carcere è data inoltre dalla presenza di collaboratori di giustizia e sex offender sistemati oltre la capienza ordinaria e per i quali la stessa struttura lamenta carenza di personale e mancanza di progetti specifici. "Ho già inviato una lettera all'assessore Luigi Marroni - ci tiene ad informare Corleone - proprio per immaginare azioni di recupero per coloro che si sono macchiati di reati sessuali e che, in assenza di progetti specifici e abbandonati nelle celle, al termine della pena potrebbero essere nella stessa condizione e a rischio recidiva". La situazione igienico-sanitaria riscontrata, è "difficile".
Il carcere è situato in località Maliseti, luogo che in origine indicava una zona paludosa. "L'umidità è notevole - ha osservato Corleone, proprio oggi sono arrivati i nuovi materassi ma le condizioni restano gravi. Mi aspetto che Asl e Comune facciano le verifiche del caso vista anche la triste abitudine di buttare gli scarti del cibo fuori dalle celle con il conseguente aumento della voracità e della presenza di topi".
Nel reparto di media sicurezza, invece, è applicata la procedura della cosiddetta "vigilanza dinamica", ovvero le celle aperte per otto ore al giorno. "È un dato positivo - chiosa Corleone - che si aggiunge alla presenza di una sede del polo universitario che però registra la presenza di sole sette persone a fronte delle 17 previste su carta". E il Garante quindi osserva: "Voglio verificare perché non è pienamente utilizzato, anche in ragione dell'importanza che potrebbe avere in termini di reinserimento dei carcerati".
Corleone ha quindi concluso la sua visita ricordando le numerose lettere ricevute dai detenuti nelle quali si chiede "attenzione" alle condizioni sanitarie. "Non sono riuscito a parlare con il responsabile della struttura sanitaria - conclude il Garante - perché da contratto la sua presenza è limitata a sole tre ore al giorno. Non credo sia una soluzione adeguata. Solleciterò un intervento perché alcuni detenuti non sembrano in condizioni compatibili con il carcere o meritano di essere trasferiti in altre strutture".
Poi è stata la volta del carcere di Lucca dove ha riscontrato altri problemi. "Abbiamo superato le criticità di sovraffollamento del passato con punte di 200 detenuti ma ad oggi - spiega Corleone - ancora le presenze non corrispondono alla capienza. Le celle non sono adatte alla reclusione, sono troppo piccole, la sala colloqui non è a norma e il locale infermeria è inadeguato". Anche in questo carcere, quindi, il degrado avanza.
Per Corleone nel carcere San Giorgio di Lucca bisognerebbe "eliminare il bancone divisorio tra detenuto e visitatore nella sala colloqui, annettere un locale all'infermeria e ristrutturare la seconda sezione da dedicare alle attività ricreative e culturali dei carcerati".
Con queste modifiche al San Giorgio - sempre secondo il garante - ci sarebbe una situazione più accettabile. La Casa circondariale di Lucca, ha ricordato il garante, "ha una capienza di 91 carcerati e ne ospita 121, dei quali 72 tossicodipendenti. Il carcere è piccolo ed è ubicato in una struttura antichissima all'interno delle mura di cinta della città in pieno centro storico, e in origine ospitava un convento di monache di clausura per poi essere trasformato in penitenziario in epoca napoleonica". Il tour nelle carceri toscane continua e probabilmente troveranno altre spiacevoli "sorprese".
Sesto Potere, 21 febbraio 2015
"Tra le principali cause, se non la principale, del dilagare della criminalità ci sono leggi colabrodo infarcite di scappatoie per i delinquenti. Vanno cambiate e indurite immediatamente, a cominciare dal taglio della condizionale, dall'ampliamento dell'istituto della legittima difesa, dall'aumento delle pene e dalla certezza che vengano scontate.
Governo e Parlamento la smettano di dilapidare tempo su epocali quanto discutibili riforme e comincino a occuparsi seriamente delle reali necessità dei cittadini". Lo dice oggi il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia.
Il governatore prende spunto da un'inchiesta pubblicata tra ieri e oggi da un diffuso quotidiano locale, dalla quale emerge tra l'altro che nel Capoluogo Berico è in carcere per furti e rapine solo un condannato su tre. "Vicenza è uno spaccato estremamente significativo di tutto il Veneto - dice Zaia - e in questa provincia nel 2014 sono stati compiuti quasi 18.500 reati. Che solo un condannato su tre sia in carcere è un dato gravissimo, che grida vendetta e che dimostra aldilà di ogni ragionevole dubbio che leggi colabrodo eccessivamente buoniste e garantiste vanificano la battaglia quotidiana condotta da Forze dell'Ordine e Magistratura. Loro li buttano dentro e poi un cavillo qualsiasi li rimette fuori. Per uno Stato che vorrebbe essere di diritto è una vergogna".
"Faccio appello alle coscienze di tutti i Parlamentari - aggiunge Zaia - perché questa è una richiesta forte della quale mi faccio io interprete, ma che viene dalla popolazione veneta, che percepisce sempre di più la criminalità come una piaga gravissima e chiede risposte. Da dove devono venire se non dalla legge?".
"Anche ieri, intanto - aggiunge Zaia - le cronache dicono che in Veneto sono stati compiuti numerosi reati e stavolta, a farne maggiormente le spese, è stata Padova: all'Arcella un giovane coraggioso è riuscito a bloccare due ladri che avevano già fatto fuori 11 garage su 20; a Loreggia predoni già nel giardino di una casa sono stati bloccati dal pianto di una bambina che ha richiamato l'attenzione del padre; derubata la mamma del tecnico Salviato, da poco liberato dopo un rapimento in Libia; svuotato un negozio di biciclette a Cittadella; serie di colpi in tutta la città e provincia.
Intanto i cittadini di Teologridano la loro esasperazione per i furti in casa. Nel Veneziano, un commerciante di Jesolo sorprende 3 ladri in casa, li mette in fuga e ammette che, se fosse stato armato, avrebbe sparato; ladro scatenati a Caorle con 3 case svaligiate al quartiere Sansonessa; a Campagna Lupia, rubati 130 quintali di pesce con un carro frigo. A Treviso l'ennesima baby gang all'opera in pieno centro ha accerchiato una cittadina per rubarle la borsetta. Nel vicentino sono state razziate case, macchine e scuole e i Sindaci chiedono di incontrare il Prefetto".
"Se i responsabili di questi reati verranno presi dalle Forze dell'Ordine e saranno condannati dai magistrati - conclude Zaia - si sappia che solo uno su tre andrà davvero in carcere, gli altri due potranno continuare indisturbati. Lo Stato di diritto si è arreso".
Corriere Adriatico, 21 febbraio 2015
Ieri mattina l'avvocato Umberto Gramenzi si è recato nel carcere di Marino per incontrare il suo assistito, Mohamed Ben Alì, il ventiquattrenne tunisino indagato dalla Procura di Ascoli per la morte in carcere di Achille Mestichelli. Nel corso del colloquio l'avvocato Gramenzi ha potuto raccogliere la versione dei fatti fornita dall'extracomunitario. I motivi della tragica rissa sarebbero da ricondurre ad una banale discussione, una delle tante che si registrano frequentemente nelle celle del carcere in cui sono costretti a vivere i detenuti in condizioni difficili per il sovraffollamento, scoppiata fra Mestichelli e il tunisino.
"Stando a quanto mi ha riferito il mio assistito - dice l'avvocato Gramenzi - i due si sono attaccati per futili motivi. Sembrerebbe che ad un certo punto Mestichelli abbia cercato di addossarsi a Mohamed il quale ha reagito spintonandolo energicamente".
"Mestichelli si è sbilanciato ed ha tentato di aggrapparsi alla branda senza però riuscirvi". "Dapprima ha battuto la testa contro uno sgabello di ferro e poi è finito sul pavimento restandovi esanime. Ben Alì mi ha giurato che non era sua intenzione causare al compagno di cella conseguenze tanto gravi. A suo dire si sarebbe trattato di una fatalità".
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