di Carlo Bonini
La Repubblica, 2 agosto 2021
Intervista al sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alla sicurezza della Repubblica: "Bisogna ridurre le vulnerabilità del Sistema Paese. Assumeremo mille professionisti con stipendi all'altezza del mercato". Entro la metà di questa settimana, con il voto al Senato (una formalità, dopo un passaggio alla Camera che ha registrato l'unanimità), l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) diventerà legge dello Stato.
E, con lei, l'architettura complessiva della nostra sicurezza nazionale, la sua filosofia, diciamo pure il suo modello culturale, conoscerà un passaggio cruciale. Franco Gabrielli, autorità delegata del governo Draghi per la sicurezza repubblicana, è uno dei padri di questa riforma. E ha una gran paura. Che, non comprendendone fino in fondo la posta in gioco, il Paese non faccia quello che avrebbe dovuto cominciare a fare dieci anni fa. A maggior ragione, come dimostra l'ultimo attacco hacker ai server della Regione Lazio, in un tempo in cui l'aggressione cyber sarà la regola e non l'eccezione. "Bisogna correre".
Correre?
"Nel vocabolario Treccani è stata inserita una nuova parola: Onlife. E il termine - cito testualmente - indica "la dimensione vitale, relazionale, sociale e comunicativa, lavorativa ed economica, vista come frutto di una continua interazione tra la realtà materiale e analogica e la realtà virtuale e interattiva". Detto altrimenti, quella parola indica cosa significhi essere umani nella dimensione digitale. E, dunque, cosa si giochi e cosa ci giocheremo nello spazio della nostra nuova contemporaneità di qui in avanti. Ebbene, due Paesi come la Germania e la Francia si sono dotati di un'Autorità nazionale di resilienza cybernetica già da molto tempo. La Germania nel 1991, la Francia nel 2009. Noi arriviamo trafelati a questo 2021, con, lo dice il ministro Colao, un 95 per cento di server della pubblica amministrazione non affidabili e la prospettiva di 1 trilione di dispositivi digitali attivi sul pianeta entro il 2030. Siamo già immersi nell'intelligenza artificiale e nella dimensione digitale delle cose. Ecco perché dico che dobbiamo correre. E la nascita dell'Agenzia è l'inizio di questa corsa".
Perché questo ritardo?
"Ci si è impantanati in un dibattitto decennale che immaginava la cybersicurezza inserita all'interno del perimetro della nostra Intelligence. Il che, per certi aspetti, era anche comprensibile. Il ragionamento, per molto tempo, è stato quello di immaginare che il contesto delle agenzie di Intelligence avrebbe consentito capacità e tempi di sviluppo di un'Agenzia "civile" per la cybersicurezza più rapidi. Un po' come accade con le start-up. Molti forse ricorderanno, durante il governo Renzi, l'idea dello "Zar per la cybersicurezza". E tutti ricordano certamente l'idea di Conte di una Fondazione incardinata nel perimetro del Dipartimento per le Informazioni e la Sicurezza, che è organo di vertice e coordinamento delle nostre agenzie operative di intelligence".
E non è stata una buona idea.
"Quello che posso dire è che quella scelta ha fatto sì che, per anni, mentre l'Europa ci chiedeva un interlocutore certo, definito e unitario sui temi della cybersicurezza, noi abbiamo avuto 23 soggetti competenti che interloquivano su quella materia. E che mentre Paesi come Francia e Germania si dotavano di agenzie con non meno di 1.000 addetti, noi non siamo andati al di là di 50 validi operatori al Dis e la promessa assunzione di 70 ingegneri informatici al Mise, mai arrivati".
Quindi avete cambiato verso.
"Si. Abbiamo fatto una scelta chiara che vede quella che abbiamo battezzato "resilienza cybernetica" - e dunque le strutture, le professionalità, la formazione necessarie a dotare il Paese di un'autonomia tecnologica che le consenta di raggiungere livelli di produzione hardware e software che ci rendano competitivi nello scenario internazionale - in capo a un soggetto pubblico, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Che si muoverà sotto la guida della Presidenza del Consiglio, che dialogherà con tutte le pubbliche amministrazioni e i soggetti privati destinati a dotarsi di strumenti di sicurezza cybernetica. Contestualmente, abbiamo invece lasciato alle forze di Polizia le indagini sui crimini cyber, alla Difesa quello degli attacchi alle nostre infrastrutture militari e all'Intelligence, Dis, Aise e Aisi, quello della raccolta delle informazioni. Se la dovessi dire con una parola, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale è uno strumento di "safety" che si aggancerà e completerà gli altri strumenti di "security" di cui disponiamo: forze di polizia, difesa, Intelligence. Un modello "misto" che poggia su quattro pilastri".
"Safety" è un termine inglese che declina il termine generico "sicurezza" sotto il profilo della prevenzione del rischio o della minaccia, e non della sua repressione e contenimento.
"Esatto. Nel mondo della cosiddetta "safety" - e parlo con cognizione di causa avendo trascorso una parte della mia vita professionale nella Protezione civile - i parametri di sicurezza si misurano su tre indicatori di rischio: la pericolosità, l'esposizione, la vulnerabilità. Prendiamo ora la minaccia Cyber. È evidente che i parametri di pericolosità ed esposizione, proprio per quello che dicevo prima, non solo non potranno essere ridotti in futuro, ma cresceranno esponenzialmente, a prescindere dalle iniziative che qualsiasi Paese o soggetto privato potrà assumere. Dunque, c'è un solo parametro su cui possiamo agire: quello della vulnerabilità. Ecco, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale dovrà fare in modo che le nostre pubbliche amministrazioni, le nostre imprese, le nostre infrastrutture strategiche, diciamo pure il nostro "Sistema Paese" riduca il suo grado di vulnerabilità".
È un cambio di paradigma nella sicurezza nazionale.
"Lo è. E il passaggio non sarà semplice. Perché è culturale. Perché significa introdurre una cultura di "safety" all'interno di un modello storicamente sicuritario. Significa cambiare approccio alla nostra idea e organizzazione della sicurezza nazionale. Quello che voglio dire è che troppo spesso ci siamo convinti che gli aspetti della safety, della prevenzione del rischio o della minaccia, potessero essere gestiti con gli strumenti della security: forze di polizia, esercito, intelligence. La dico semplificando: non mettiamo in sicurezza il nostro territorio, sottovalutiamo i cambiamenti climatici e le implicazioni che comportano sotto il profilo di una nuova organizzazione della sicurezza, ma invochiamo l'esercito quando siamo sommersi dalle alluvioni. Insomma, siamo abituati a pensare che il nostro sia un Paese da rassicurare, mentre deve essere messo nelle condizioni di sentirsi sicuro. Ecco perché penso che questa riforma sia importante anche al di là della materia Cyber che disciplina".
Quante risorse saranno destinate all'Agenzia?
"Il Pnrr prevede 50 milioni per l'Agenzia e 620 per la resilienza. E, vuoto per pieno, un organico di 300 professionisti che, nel quinquennio, saliranno a 1.000, da reclutare sul mercato a prezzi di mercato. Non possiamo pensare di attrarre il meglio delle professionalità e delle intelligenze se non siamo in grado di retribuirle come le retribuisce il mercato. Per questo è stato pensato un inquadramento che vedrà gli addetti dell'Agenzia retribuiti con i parametri della Banca d'Italia. Mi ripeto: dobbiamo correre e fare le cose non solo per bene, ma sul serio".
di Guido Camera
Il Sole 24 Ore, 2 agosto 2021
L'uso delle armi per difendersi non è una reazione sempre legittima, anche nel caso di un'intrusione domiciliare. Neppure dopo le modifiche introdotte dalla legge 36/2019, approvata a inizio legislatura con l'obiettivo di escludere la punibilità di chi, difendendosi nel domicilio o nel proprio luogo di lavoro - come nel caso della rapina in un esercizio commerciale - uccida o ferisca l'intruso.
Devono infatti essere ancora rispettati alcuni limiti inderogabili, oltre i quali la difesa è illegittima: il pericolo dell'offesa deve essere attuale, l'aggressione rivolta alle persone e non ai beni, e la difesa impossibile con un'azione alternativa. Sono i paletti posti dalla Cassazione, che ha marcato i confini dell'esimente della legittima difesa domiciliare, in seguito alle modifiche del 2019, in modo da renderla compatibile con il diritto alla vita, la cui inviolabilità è riconosciuta dall'articolo 2 della. Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
L'obbligo di rispettare il diritto alla vita, ha osservato in particolare la sentenza 13191/2020, "non solo non tollera presunzioni di necessità" ma impone "una puntuale e concreta verifica della necessità della condotta realizzata per la quale è invocata la scriminante della legittima difesa". È un tema, quello della legittima difesa, che torna ciclicamente di attualità sulla scia dei fatti di cronaca. Da ultimo, la vicenda dell'assessore di Voghera, Massimo Adriatici, a cui è stato contestato l'eccesso colposo di legittima difesa per l'uccisione di un uomo.
Pochi mesi fa la rapina di Grinzane Cavour, finita con l'uccisione di due ladri da parte del gioielliere. Le riforme L'intervento legislativo del 2019, che ha riguardato gli articoli 52 e 55 del Codice penale, non è stato il primo in materia: la legge 59/2006 aveva già introdotto nel nostro ordinamento la causa di giustificazione della "legittima difesa domiciliare ", prevedendo una presunzione di proporzionalità della reazione difensiva - anche con un'arma, se legittimamente detenuta - all'interno del domicilio e in ogni luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
La legge 36 ha reso assoluta la presunzione, specificando che la proporzione dell'autodifesa, in questi casi, non è soggetta alla discrezionalità del giudice, e che "agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi odi altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone".
Inoltre, l'articolo 55 ha espressamente stabilito che, nelle medesime situazioni di aggressione nel domicilio o presso i luoghi di lavoro, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto ha agito - per la salvaguardia della propria o altrui incolumità - in condizioni di minorata difesa, ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.
La giurisprudenza di legittimità, come detto, ha però da subito ridotto significativamente i margini applicativi delle nuove norme, partendo dal presupposto che "il ricorso alla forza, tale da poter condurre a provocare, anche involontariamente, la morte di un uomo, sia da ritenersi giustificato soltanto se "assolutamente necessario" per assicurare la difesa delle persone da una violenza illegale" (sentenza 19065/2019).
Ne consegue che la presunzione di proporzionalità dell'autodifesa con l'arma nel domicilio ha natura eccezionale, che opera solo quando la tutela pubblica in concreto non sia possibile e presuppone l'esistenza delle precondizioni della necessità e inevitabilità della difesa e dell'attualità del pericolo dell'offesa, non altrimenti contenibile; tutte precondizioni "il cui rigoroso accertamento è rimesso all'apprezzamento del giudice e non può essere preventivamente ritenuto" (sentenza 19065/2019).
Per le stesse ragioni, le ipotesi speciali di legittima difesa non si possono applicare al di fuori del domicilio o degli altri luoghi previsti dall'articolo 52. Sul punto, la Cassazione ha infatti spiegato che, anche dopo la riforma del 2019, "pur sempre di difesa "nel domicilio" si tratta e non di difesa "del domicilio" tout court" (21794/2020).
di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 2 agosto 2021
La Corte costituzionale boccia la previsione l'inammissibilità della domanda di equa riparazione, nel processo penale, in caso di mancato esperimento dell'istanza di accelerazione in quanto si tratta di un rimedio non "effettivo" contro l'eccessiva durata del processo. La sentenza n. 151 depositata oggi ha così dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, in relazione all'articolo 1-ter, comma 2, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 777, lettere a) e b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)". Le disposizioni censurate, scrive la Corte, "contrastano con l'esigenza del giusto processo, per il profilo della sua ragionevole durata, e con il diritto ad un ricorso effettivo", garantiti dai parametri della Cedu, la cui violazione implica, per interposizione, quella dell'art. 117, primo comma, Costituzione.
La Corte d'appello di Napoli, con ordinanza dell'11 marzo 2020, censurava il fatto che "il riconoscimento del diritto ad una equa riparazione in favore di chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa dell'irragionevole durata di un processo penale la cui durata al 31 ottobre 2016 non ecceda i termini ragionevoli previsti dall'art. 2, comma 2-bis, e che non ancora sia stato assunto in decisione alla stessa data", così come l'ammissibilità della relativa domanda, fossero subordinate "all'esperimento del rimedio preventivo consistente nel depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un'istanza di accelerazione almeno sei mesi prima che siano trascorsi i detti termini".
Il deposito dell'istanza di accelerazione nel processo penale, argomenta la Corte, pur presentato come diritto (alla stregua dell'articolo 1-bis, comma 1, della legge n. 89 del 2001), "opera, piuttosto, come un onere, visto che il mancato adempimento comporta l'inammissibilità della domanda di equa riparazione". Tuttavia, la presentazione dell'istanza, che pur deve intervenire almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini ragionevoli "fissati per ciascun grado (dall'art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001), "non offre alcuna garanzia di contrazione dei tempi processuali, non innesta un modello procedimentale alternativo e non costituisce perciò uno strumento a disposizione della parte interessata per prevenire l'ulteriore protrarsi del processo, né implica una priorità nella trattazione del giudizio".
Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi, restano infatti fermi i criteri dettati dall' articolo 132-bis del Dlgs 271/1989 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale). In tal senso, l'istanza di accelerazione prevista dalle norme censurate, quale facoltà dell'imputato e delle altre parti del processo penale, "non rivela efficacia effettivamente acceleratoria del giudizio, atteso che questo, pur a fronte dell'adempimento dell'onere di deposito, può comunque proseguire e protrarsi oltre il termine di ragionevole durata, senza che la violazione dello stesso possa addebitarsi ad esclusiva responsabilità della parte".
Per la Consulta dunque la mancata presentazione dell'istanza di accelerazione nel processo penale "può eventualmente assumere rilievo ai fini della determinazione della misura dell'indennizzo ex lege n. 89 del 2001, ma non deve condizionare la proponibilità della correlativa domanda". Non è la prima pronuncia sul tema da parte della Corte. I giudici premettono che secondo la giurisprudenza della Cedu la migliore soluzione contro l'eccessiva durata "in termini assoluti è la prevenzione". In questo senso un ricorso finalizzato ad accelerare i procedimenti "è da preferire ad un rimedio meramente risarcitorio". Tale ricorso però può considerarsi "effettivo" soltanto nella misura in cui rende più sollecita la decisione da parte del tribunale. Mentre è "adeguato" solo se non interviene in una situazione in cui la durata del procedimento è già stata chiaramente eccessiva.
La Corte ricorda poi alcune precedenti decisioni sul punto. Con la sentenza n. 34 del 2019, per esempio, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'istanza di prelievo nei processi amministrativi in quanto "adempimento formale", rispetto alla cui violazione "la, non ragionevole e non proporzionata, sanzione di improponibilità della domanda di indennizzo risulta non in sintonia né con l'obiettivo del contenimento della durata del processo né con quello indennitario per il caso di sua eccessiva durata".
Mentre con la sentenza n. 169 del 2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del diniego dell'indennizzo "quando l'imputato non ha depositato istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini di sua ragionevole durata, in quanto "la suddetta istanza, non diversamente dall'istanza di prelievo nel processo amministrativo, non costituisce [...] un adempimento necessario ma una mera facoltà dell'imputato e non ha - ciò che è comunque di per sé decisivo - efficacia effettivamente acceleratoria del processo".
Da ultimo, la Corte ricorda invece la sentenza n. 121 del 2020 con cui, con riferimento ai rimedi preventivi introdotti per i processi civili dalla legge n. 208 del 2015 quale condizione di ammissibilità della domanda di equo indennizzo, "ha invece ritenuto gli stessi, per l'effetto acceleratorio della decisione che può conseguirne, riconducibili alla categoria dei "rimedi preventivi volti ad evitare che la durata del processo diventi eccessivamente lunga".
Essi infatti consistono non già nella "proposizione di un'istanza con effetto dichiarativo di un interesse già incardinato nel processo e di mera "prenotazione della decisione" - che si riduce ad un adempimento puramente formale", ma nella "proposizione di possibili, e concreti, "modelli procedimentali alternativi", volti ad accelerare il corso del processo, prima che il termine di durata massima sia maturato".
di Giovanni M. Jacobazzi
Il Dubbio, 2 agosto 2021
La Consulta ha deciso che la condanna per "truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche" non può determinare automaticamente "l'incapacità ad avere rapporti con le pubbliche amministrazioni". La condanna per il reato di "truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche" non può determinare automaticamente "l'incapacità ad avere rapporti con le pubbliche amministrazioni". Lo ha deciso ieri la Corte costituzionale con la sentenza 178, relatore il vicepresidente Giuliano Amato, dichiarando illegittimo un articolo del dl numero 113 del 2018.
Il reato in questione non è "di per sé, indice di appartenenza a un'organizzazione criminale". E questo in quanto, a differenza di altre fattispecie penalmente rilevanti, "non ha natura associativa, non richiede la presenza di un'organizzazione ed è punito con pene più lievi". Il divieto di avere rapporti con le pubbliche amministrazioni era una misura "sproporzionata" rispetto al contrasto all'attività mafiosa e avrebbe provocato danni elevati alla libertà di iniziativa economica.
La disposizione era contenuta nel "decreto sicurezza", fortemente voluto dall'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini. Il testo, su cui era stata posta la fiducia, era stato molto dibattuto e aveva attirato le critiche anche di diversi esponenti della maggioranza appartenenti al Movimento 5 Stelle. Immigrazione, sicurezza pubblica, organizzazione del Ministero dell'interno e dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata erano gli elementi principali del provvedimento.
E sempre la Corte Costituzionale ha stabilito ieri che non è fondata la questione di legittimità costituzionale la norma che non consente di valutare, ai fini della ricostruzione di carriera e della mobilità, l'insegnamento prestato presso le scuole paritarie, prima dell'immissione nei ruoli della scuola statale. La legge, scrive ancora Amato, "ha voluto garantire agli alunni delle scuole paritarie i medesimi standard qualitativi di quelle statali, sia quanto all'offerta didattica sia quanto al valore dei titoli di studio". Ciò non ha però portato alla completa equiparazione del rapporto di lavoro dei docenti di tali scuole a quello dei docenti della scuola statale in regime di pubblico impiego privatizzato. Infatti, la mancanza di selezioni concorsuali nelle scuole private non consente di tenere conto dei principi che, in base all'articolo 97 della Costituzione, devono informare l'attività delle amministrazioni pubbliche. D'altra parte, sottolinea la Corte costituzionale "il margine di discrezionalità delle scuole paritarie nella selezione dei propri insegnanti garantisce la loro autonomia e libertà nel dotarsi di personale connotato da un'impostazione culturale, didattica ed educativa coerente con il loro progetto formativo".
di Dijana Pavlovic
Il Fatto Quotidiano, 2 agosto 2021
Il 2 agosto 1944 è una data simbolo nella storia di rom e sinti: è la data della liquidazione dello Zigeunerlager, il campo per "famiglie zingare" istituito ad Auschwitz-Birkenau e che il 16 maggio doveva essere svuotato per fare posto agli ebrei deportati dall'Ungheria. Quel giorno le SS avevano circondato lo Zigeunerlager e quando fu loro ordinato di uscire, i circa 7.000 rom e sinti si rifiutarono: avvertiti delle intenzioni dei tedeschi si erano armati di tubi di ferro, vanghe e altri attrezzi da lavoro. La rivolta, l'unica in un campo di concentramento nazista e diventata simbolo di resistenza per il nostro popolo, costrinse le SS a evitare lo scontro. Ma il 2 agosto, 918 uomini furono trasferiti a Buchenwald e 790 donne a Ravensbrück e nella notte gli ultimi 4.300 sopravvissuti, questo il numero secondo le ultime ricerche, verranno uccisi nelle camere a gas. Il 27 gennaio del 1945 le truppe dell'Armata rossa, quando ruppero il cancello di Auschwitz, trovarono vivi solo 4 sinti.
Oggi si stimano in 500mila le vittime del porrajmos, il genocidio di rom e sinti, una stima approssimativa che non comprende le decine di migliaia di uomini, donne, bambini uccisi per le strade dei territori occupati dai nazisti, soprattutto nell'Europa orientale e nell'Unione Sovietica. Ma questa è una pagina della storia non molto frequentata. Il sacrificio di rom e sinti rimane sempre nelle pieghe delle celebrazioni ufficiali, nei libri di scuola e nella coscienza collettiva. Perfino nella legge che nel 2000 ha istituito la Giornata della memoria delle vittime del nazifascismo il porrajmos, il nostro martirio, non è neppure menzionato.
Un mancato riconoscimento che non ha ragioni se non in un antiziganismo strisciante nella politica e che purtroppo svolge un ruolo fondamentale nell'assenza di reali politiche pubbliche d'inclusione e in un inefficace contrasto al fenomeno dell'antiziganismo, che oggi è una forma specifica di razzismo, un'ideologia fondata sulla superiorità razziale, una forma di razzismo istituzionale nutrita da una discriminazione storica espressa attraverso violenza, discorsi d'odio, sfruttamento, stigmatizzazione. E che trova alimento in diversi fattori:
- l'evanescente confronto con il passato fascista, mai condotto fino in fondo, che lascia germinare i semi di una cultura fondata sull'odio del diverso - zingaro, negro, omosessuale che sia - e confina ai margini la ricerca storica sul genocidio di rom e sinti che non diventa patrimonio storico comune. Di conseguenza manca quel sentimento del rimorso che impedisce ancora all'antisemitismo di avere un qualunque spazio, anche nel sentimento popolare oltre che nelle istituzioni pubbliche;
- lo storico pregiudizio nei confronti dello "zingaro ladro di bambini";
- il mancato riconoscimento di una minoranza storico-linguistica e la conseguente discriminazione istituzionale e nelle azioni delle pubbliche amministrazioni;
- infine, la strumentalizzazione politica e mediatica della minoranza della comunità messa ai margini sociali e civili nelle periferie delle città, costante oggetto dei procacciatori di voti sul disagio sociale, determinando, in un loop perverso, ulteriori fenomeni di pregiudizio, discriminazione, discorsi d'odio e atti di violenza.
Oggi il 2 agosto ha quindi per noi non solo il senso profondo della memoria dei nostri morti, ma anche il senso di un'occasione per ricordare a noi stessi, alle nostre istituzioni e alla comunità generale che il riconoscimento del porrajmos è il primo passo nel percorso per restituirci dignità e una compiuta inclusione sociale e civile.
*Attrice, attivista per i diritti umani
di Umberto Gentiloni
La Repubblica, 2 agosto 2021
Cancellare il lemma dall'articolo 3 sarebbe un errore. Serve a ricordare gli orrori del nostro passato. L'approdo di Albert Einstein negli Stati Uniti si accompagna a una frase lapidaria in risposta a un questionario predisposto dall'ufficio immigrazione. A fronte dell'indagine sulla razza di appartenenza dei nuovi arrivati sembra che l'illustre scienziato (per la verità la frase rimane d'incerta attribuzione anche a distanza di decenni) abbia risposto nel 1933 "appartengo all'unica razza che conosco, quella umana".
La fuga dalla minaccia del nuovo ordine hitleriano, dall'Europa avviata verso un futuro di violenze e terrore prende così il segno di una discontinuità profonda: alle logiche di una superiorità presunta e sbandierata corrisponde il riconoscimento di una civiltà fondata sul rispetto delle persone, sulla loro irriducibile alterità. Da allora la genetica ha compiuto passi da gigante chiarendo oltre ogni ragionevole dubbio che le razze non esistono e che la costruzione di paradigmi e differenziazioni risponde a disegni politici, progetti di potenza, diffusione sistematica di emozioni e conflitti che si nutrono delle incognite legate alle paure del diverso.
Un itinerario che ha tenuto insieme la scienza e la cultura, i processi storici e le stratificazioni sociali. In questo quadro l'utilizzo della parola razza, la valenza semantica del suo divenire merita attenzione e rigore. L'utilizzo del termine in una modulistica legata alla privacy o ad altri possibili usi del contemporaneo è deprecabile, indica nel migliore dei casi una superficialità inaccettabile, uno scarso senso delle cose e del loro significato. Sì, il significato delle parole è il cuore della discussione sulla "razza" e sulle "razze" aperta su queste colonne dall'intervento del direttore.
Del resto il cammino dell'umanità è anche un continuo riflettere sulla forza della parola, sull'uso e l'abuso di costruzioni verbali, di frasi che sostengono il processo di nazionalizzazione delle masse. Sarebbe pericoloso e fuorviante procedere verso la cancellazione della parola razza nell'articolo 3 della nostra Carta costituzionale. Quel termine ha un valore che va ben al di là del significato che oggi possiamo dare alla parola in sé, porta i segni del tempo, le ferite di una scelta, i lasciti e le contraddizioni di una sfida terribile. I costituenti marcano con nettezza una presa di distanza da tutto ciò che aveva segnato la prima metà del Novecento: guerre, violenze, progetti di potenza fondati su disegni pseudo scientifici di superiorità razziale. La componente biologica della proposta nazi fascista scuote le fondamenta del vecchio continente e gli stessi pilastri della cultura dell'occidente: la Carta del 1948 vuole chiudere una pagina intrisa d'odio, colpevoli indifferenze, sopraffazioni per sintonizzare una comunità nazionale sulle possibilità di un nuovo ordine, interno e internazionale. Ecco perché quel termine rappresenta anche un monito di un tempo lontano che purtroppo non è consegnato esclusivamente ai sentieri della ricerca storica. Non si può cancellare quella pagina, né pensare di rimuovere una controversa e incompiuta presa di distanza dai razzismi antichi e vicini, dalle forme manifeste o nascoste di discriminazione.
Il passato com'è noto non si cancella, ma la furia distruttrice di simboli, riferimenti, statue e consuetudini rischia di produrre un duplice risultato. Da una parte una giustizia sconnessa dalla dimensione temporale, una sorta di tribunale sospeso che giudica e interviene fuori da ogni contesto o richiamo al passato animato dalle pulsioni di chi spinge per liberarsi dalle zavorre condizionanti di un tempo lontano.
Dall'altra un'involontaria ma pervasiva "de responsabilizzazione" individuale e collettiva, un lascia passare che assolve in modo incondizionato tutti i partecipanti. Come se la cancellazione di termini ambigui, di parole che hanno condizionato pesantemente tornanti del passato possa automaticamente liberarci dai fantasmi che abitano dentro quelle stesse parole. Sarebbe troppo semplice, persino ingenuo pensare che il razzismo possa essere cancellato insieme alle parole che ne tracciano la storia o che le tante forme di discriminazione possano essere ridimensionate o sconfitte con un colpo di spugna capace di intervenire sui linguaggi diffusi nel web, sugli striscioni nelle curve degli stadi o sulle argomentazioni spregiudicate di nostalgici o politicanti in cerca di qualche voto.
iltorinese.it, 2 agosto 2021
Lunedì 2 agosto alle ore 10.30 visita al carcere Lorusso Cotugno delle Vallette di Torino con una delegazione del Partito Radicale guidata da Rita Bernardini, Presidente di Nessuno Tocchi Caino e Consigliere Generale del Partito Radicale, insieme a Mario Barbaro, Segreteria del Partito Radicale, Sergio Rovasio, Consigliere Generale del Partito Radicale e Presidente dell'Associazione Marco Pannella e gli Avvocati Davide Mosso, Antonio Genovese e Mirko Consorte, membri dell'Osservatorio Carcere delle Camere Penali italiane.
Saranno presenti anche il Garante dei detenuti della Regione Piemonte Bruno Mellano e la Garante dei detenuti del Comune di Torino, Monica Gallo. Lunedì 2 agosto: Alle ore 15.30 Conferenza Stampa della delegazione del Partito Radicale sulla visita nel carcere della Vallette di Torino, in Via Roma angolo Piazza Castello (nello stesso luogo dove si raccolgono le firme per i referendum sulla Giustizia). Oltre alla delegazione parteciperà anche Angelo Pezzana, ex parlamentare Radicale e attivista dei Diritti Civili. Martedì 3 agosto alle ore 10 davanti al Carcere Lorusso-Cotugno delle Vallette di Torino, in Via Adelaide Aglietta, iniziativa nonviolenta di dialogo con incontri e interventi nell'ambito dell'iniziativa 'Memento' che da diversi mesi Rita Bernardini ha promosso in tutta Italia per sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sulla gravissima situazione delle carceri italiane. All'iniziativa parteciperanno avvocati, giuristi, attivisti Radicali e cittadini.
di Aldo Torchiaro
Il Riformista, 2 agosto 2021
Nel Cile di Pinochet era vietato andare a protestare davanti alle carceri dove avvenivano le torture: l'intralcio alla giustizia prevedeva l'arresto e la conseguente incarcerazione, dando vita al ciclo continuo dell'afflizione. Alla professoressa I.B. (usiamo le inziali, ha chiesto di non pubblicare il nome) in questi giorni sta succedendo qualcosa di non dissimile. Genovese, docente di ruolo di materie letterarie, I.B. è sensibile alla condizione in cui vivono i detenuti tanto da proporsi come insegnante in un carcere.
Quando ha visto in televisione le immagini agghiaccianti dei pestaggi e delle violenze sui detenuti di Santa Maria Capua Vetere, non ci ha dormito su. Ha cercato il numero della casa circondariale e ha telefonato per esprimere il suo sdegno. Si è qualificata come insegnante, ha declinato le sue generalità e detto che queste cose sono incivili. Andando dritto per dritto, punto per punto. E solo quando l'agente penitenziario le ha risposto irridendola - ci viene detto: "Venga lei a passare qualche ora con questi" - ha risposto a sua volta per le rime, dando vita a un breve diverbio. "La saluto, non ho tempo da perdere", l'avrebbe liquidata infine il centralino del carcere. "La saluto", ha attaccato lei.
Salvo poi vedersi arrivare, qualche giorno fa, i Carabinieri a casa. Le notificano un mandato a comparire in caserma, per l'indomani. È lei stessa a raccontarlo al Riformista: "Non ho mai preso una multa in vita mia, mai un ritardo sulle tasse, mai una infrazione. Ero agitata, incapace di dare un senso a quest'obbligo di comparizione". La mattina dopo il comandante della stazione dell'arma le notifica un accertamento: è suo questo numero di telefono? Riconosce di averlo usato per fare una telefonata in quel giorno di fine giugno? Lei conferma tutto: "Perché, non si può fare una telefonata di protesta?", ha strabuzzato gli occhi. "Riceverà gli atti del procedimento", le ha detto l'ufficiale.
Ieri I.B. ha contattato un avvocato penalista: si configura l'oltraggio a pubblico ufficiale. "Io non sono una persona volgare, non trascendo mai", specifica l'insegnante, serafica. "Ho detto di essere indignata per la violenza inaudita usata sui carcerati, per quei fatti estremamente gravi in un Paese civile, e peraltro mi sono qualificata con nome e cognome, mentre dall'altra parte non ho mai capito con chi stavo parlando.
Pubblico ufficiale? Per quanto sapevo era un centralinista, tanto che al telefono avevo detto di non avercela con lui ma con il comportamento di quegli agenti". Adesso è in attesa di ricevere gli atti del procedimento e di capire meglio le fattispecie di reato. Per ora è arrivata la convocazione in caserma, con l'effetto di averle messo una gran paura addosso e l'incertezza per il seguito della vicenda.
Che ha dell'incredibile, se andiamo a rileggere i verbali dell'informativa resa da Marta Cartabia, in aula: la Ministra della Giustizia ha usato le stesse parole che ci vengono riferite dalla professoressa. E non ha usato solo parole. Le unità di personale raggiunte complessivamente da misure interdittive sono state 52. Tra queste vi sono due agenti di Polizia Penitenziaria cessati dal servizio per i quali non sono stati adottati al momento provvedimenti (basta andare in pensione per uscire dai radar?).
Per le restanti 50 persone - tra cui il Provveditore Regionale - sono state emesse misure interdittive tra cui sette misure cautelari applicative della custodia in carcere; 17 misure cautelari applicative degli arresti domiciliari; tre misure cautelari coercitive dell'obbligo di dimora nel comune di residenza nei confronti di tre poliziotti tutti in servizio presso l'istituto sammaritano; 23 misure cautelari interdittive della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio ricoperto per un periodo variabile dai 5 ai 9 mesi. Tutti immediatamente sospesi dal servizio.
Le 3 unità sottoposte all'obbligo di dimora sono state sospese in via cautelare secondo la legislazione vigente (art. 7 comma 2 del d.lgs. 449/92). Tra questi provvedimenti va ricompreso il provvedimento di sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio rivestito per la durata di mesi otto, per i delitti di favoreggiamento, depistaggio e falso ideologico aggravato, a firma della Ministra della Giustizia Marta Cartabia, adottato nei confronti del dirigente generale Antonio Fullone, Provveditore regionale per la Campania.
È stata rimossa martedì scorso anche Elisabetta Palmieri, la direttrice della casa circondariale, che però era assente per malattia nei giorni dei pestaggi. Ufficialmente la direttrice è stata rimossa con la motivazione di "anomala condotta" perché venerdì 23 luglio aveva consentito al suo compagno, ex funzionario di polizia in pensione e ora volontario nel carcere, di accompagnare la senatrice del Movimento 5 Stelle Cinzia Leone durante una visita ispettiva all'interno del carcere.
Tutte le misure sono intervenute nell'ultimo mese, successivamente alla telefonata di protesta della docente genovese. Forse oggi, davanti alla risposta dello Stato con la Ministra Cartabia in prima linea, non la rifarebbe. Ma protestare con civiltà contro l'uso della violenza è ancora possibile o è stato introdotto un reato nuovo, di lesa maestà carceraria?
Tunisia. Altro che "storia di successo", negli ultimi 10 anni impunità e violazioni di diritti umani
di Riccardo Noury
Il Fatto Quotidiano, 2 agosto 2021
Il discorso pronunciato alla tv di Stato dal presidente tunisino Kaïs Saïed la sera del 25 luglio, al termine di una giornata di proteste di massa, potrebbe aver depositato e chiuso a chiave nel contenitore delle frasi fatte l'espressione "storia di successo". Così molti analisti e giornalisti hanno descritto la Tunisia nei 10 anni successivi alla rivoluzione che, nel gennaio 2011, pose fine all'era di Zine El Abidine Ben Ali.
Quel decennio non è minimamente paragonabile a quanto accaduto in altri Stati dell'area (penso soprattutto alla Libia, ma anche all'Egitto) ma sarebbe comunque più opportuno descriverlo come una "storia di insuccessi". In diverse occasioni, in questo blog, ho ricordato quanti danni l'incompletezza della transizione abbia prodotto ai diritti umani: l'impunità delle forze di sicurezza si è rivelata dura a morire, le leggi intese a contrastare il terrorismo hanno prodotto eccessi e abusi, l'intolleranza verso le voci critiche non è mai cessata.
A livello politico, l'esito delle elezioni della fine del 2019 ha dato luogo a un parlamento frastagliato, con una maggioranza del tutto relativa di forze islamiste incapaci di governare ma capaci di produrre paralisi e conflitto. Da quelle elezioni sono derivati tre successivi governi privi di credibilità e forza di agire e l'ultimo di questi, quello di Hichem Mechichi, è stato per l'appunto deposto dal presidente Saïed.
Tornando al 25 luglio, Saïed ha sospeso il Parlamento per 30 giorni, tolto l'immunità ai parlamentari, annunciato che intenderà occuparsi personalmente dei procedimenti giudiziari a loro carico e minacciato "grandinate di pallottole" contro chi avesse intenzione di sparare un solo colpo contro le forze di sicurezza.
Nell'annunciare questi provvedimenti di emergenza, Saïed ha fatto riferimento all'articolo 80 della Costituzione del 2014. Ne ha citato solo la prima parte, tuttavia, quella che lo autorizza ad assumere misure nel caso in cui vi sia una imminente minaccia alla sicurezza e all'indipendenza dello Stato. Lo ha fatto senza consultare nessuno, come invece prevede l'articolo, e senza tener conto che la Corte costituzionale, sempre menzionata da quell'articolo come garanzia per i diritti dei cittadini, semplicemente non esiste perché nessun Parlamento è riuscito a nominarla. Intanto la pandemia da Covid-19 imperversa: la Tunisia è ora il secondo paese al mondo per numero di morti per milione di abitanti.
*Portavoce di Amnesty International Italia
di Samuele Ciambriello
Il Domani, 1 agosto 2021
Di solito, quando si parla di carcere tutto risulta molto prevedibile, anche parlare di queste vite di scarto, dei silenzi di Stato, dei pestaggi e dei depistaggi. Sui fatti di Santa Maria Capua Vetere, dei quattordici morti tra i detenuti durante le rivolte, tutti morti per overdose da metadone, così recita la documentazione ufficiale del Ministero della Giustizia siamo un po' meno omertosi. Insomma il potere dei simboli e il delitto politico. Mostrificare gli uni per assolvere gli altri, ovvero se stessi, lo Stato nelle carceri disumane, i suoi registi e i suoi manovali.











