di Tatiana Santi
sputniknews.com, 8 novembre 2021
Il Copasir ha recentemente risollevato il problema della radicalizzazione islamica nelle carceri italiane chiedendo urgentemente la creazione di una legge contro questo fenomeno. Una domanda cruciale da cui iniziare evidentemente sarebbe quella relativa alle condizioni in cui vivono i detenuti musulmani.
di Samuele Ciambriello*
cronachedi.it, 8 novembre 2021
L'emergenza Covid in carcere ha reso più gravi e irrisolti i problemi del pianeta carcere. Il sistema penitenziario del futuro non potrà tornare ad essere quello del passato. C'è la necessità, subito, di tornare al diritto penale minimo, liberale e garantista e al carcere come estrema ratio, riservato solo agli autori di reati gravi. Aumenta la presenza dei detenuti nelle carceri, creando preoccupazione ed indignazione.
di Francesco Grignetti
La Stampa, 8 novembre 2021
Se c'è un argomento che scatena davvero le passioni dentro la magistratura italiana, queste sono le elezioni al Csm. Il Consiglio superiore, organo di autogoverno delle toghe, là dove si decidono le carriere e si celebra la giustizia disciplinare, come ha raccontato lo scandalo Palamara, è il cuore del potere giudiziario. Ora, è in avvicinamento una riforma del Csm che a breve sarà licenziata dalla ministra della Giustizia, Marta Cartabia. La riforma cambierà anche il sistema elettorale per approdare al Csm. E qui, al momento di trovare unità e proporre una loro ipotesi alla politica, ieri i magistrati dell'Anm si sono spaccati ferocemente.
di Valentina Stella
Il Dubbio, 8 novembre 2021
Tra i meriti del governo va ascritta l'attenzione per le conseguenze relazionali della pandemia. Lo segnala la rinnovata attenzione del ministro Roberto Speranza per il diritto alla salute mentale, a cui fa da pendant il tavolo per la tutela dei minori che accedono ai social presieduto a via Arenula da Anna Macina. Obiettivo della sottosegretaria: individuare contromisure e progetti utili per gestire la vita digitale di bambini e giovanissimi, spesso troppo precoce e pervasiva. Una condizione che il covid ha degenerato in nuova dipendenza.
"I bambini non possono essere lasciati da soli in rete, servono iniziative per limitare i rischi e per coinvolgere attivamente le famiglie. Il mondo del digitale corre veloce, dobbiamo stare al passo", ha detto Macina al termine della prima riunione, tenuta giovedì scorso a ministero della Giustizia. Sono stati ascoltati Nunzia Ciardi, vicedirettore dell'Agenzia per la Cybersicurezza nazionale, Ernesto Caffo, presidente di Telefono Azzurro, Brunella Greco e Giusy D'Alconzo di Save The Children. Si è trattato della prima giornata di audizioni, con cui si punta ad approfondire i tre ambiti individuati nel "Tavolo Macina": l'età di accesso dei minori ai social e i relativi sistemi di controllo, utilizzo e sfruttamento dell'immagine dei minori in rete, le campagne di sensibilizzazione rivolte alle famiglie.
Oltre al dicastero di via Arenula, l'iniziativa coinvolge tre autorità garanti: Privacy, Infanzia e adolescenza, Agcom. "Ringrazio tutti i partecipanti", ha detto la sottosegretaria alla Giustizia, "i lavori procedono spediti, abbiamo anche già avviato un confronto con le principali piattaforme digitali sulla base di un questionario molto specifico, a cui risponderanno". Si tratta di Google, chiamata in causa per Youtube, Facebook, che detiene anche Instagram, e Tik tok. Colossi che a dicembre, insieme con Macina, potrebbero essere chiamati a un confronto diretto e a contribuire alla stesura di un vero e proprio codice.
Tra i nodi da sciogliere, la necessità di rendere effettiva la soglia anagrafica per l'accesso ai social, fissata a 13 anni ma quasi sempre disattesa. Le soluzioni normative, sulla cui forma si deciderà a breve, potrebbero riguardare anche un "diritto all'oblio" per chi vuole veder rimosse dalle piattaforme le immagini postate da familiari all'epoca in cui era bambino, Tutela che in Francia, ad esempio, è già prevista.
di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 8 novembre 2021
Gli interventi previsti dal Dlgs approvato ieri in Consiglio dei ministri aggiungono un articolo e ne modificano altri. Il Consiglio dei ministri, in ossequio alla normativa europea, ha approvato ieri lo schema di Dlgs sul rispetto del principio della presunzione di innocenza. Si tratta di un rilevante cambio di passo che interviene anche sul codice di procedura penale inserendo l'articolo 115-bis (Garanzia della presunzione di innocenza) e modificando l'articolo 314, comma 1, (aggiungendo un periodo); l'articolo 329, comma 2, (inserendo una parola); l'articolo 474 (aggiungendo il comma 1-bis).
"È stato un lungo percorso - ha commentato il deputato di Azione Enrico Costa - partito con un mio emendamento alla legge di delegazione europea, per recepire la direttiva europea sulla presunzione d'innocenza". "Dopo il sì praticamente unanime del Parlamento - prosegue Costa - il Governo e la Ministra Cartabia si sono impegnati per dare attuazione alla delega, dialogando con le commissioni giustizia di Camera e Senato. Ora occorre vigilare affinché quello che è uscito dalla porta - le inchieste spettacolo, il marchio di colpevolezza sugli indagati, i nomi alle inchieste, le conferenze stampa di magistrati e forze di polizia - non rientri dalla finestra".
Ma quali sono esattamente le modifiche al codice di procedura penale introdotte dal Decreto legislativo recante "Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, nr. 53 (Ministro della giustizia)".
Ebbene il testo approvato (6 articoli in tutto) prevede all'articolo 4 (Modifiche al codice di procedura penale), con riferimento alle possibili violazioni della presunzione di innocenza a mezzo di "decisioni" dell'autorità giudiziaria, l'inserimento nelle disposizioni generali sugli atti del procedimento, di cui al Titolo I del Libro III del codice di rito, dell'articolo 115-bis (lettera a)).
L'articolo, "Garanzia della presunzione di innocenza", riproduce nel contesto normativo del codice, il divieto di riferimenti pubblici alla colpevolezza in relazione ai "provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato", dal quale vengono esclusi - conformemente a quanto previsto dalla direttiva - gli "atti del pubblico ministero volti a dimostrare la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato" (art. 115-bis, comma 1).
Si precisa inoltre che nei provvedimenti che, pur non essendo diretti alla decisione sul merito della responsabilità penale dell'imputato, presuppongano comunque "la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza", l'autorità giudiziaria sia tenuta a "limita[re] i riferimenti alla colpevolezza della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge per l'adozione del provvedimento" (comma 2).
I rimedi - Per quanto concerne i rimedi, invece, si è riconosciuto all'interessato il diritto di richiedere la correzione del provvedimento, nei dieci giorni successivi alla conoscenza di esso (comma 3). Diversamente, dunque, da quanto stabilito in via generale dall'articolo 130 Cpp per la correzione degli errori materiali, in tal caso, oltre a replicarsi lo stringente termine perentorio di quarantotto ore già imposto dall'articolo 2, comma 3, del decreto a tutte le "autorità pubbliche" per la rettifica delle "dichiarazioni", si è previsto che sull'istanza di correzione sia in ogni caso competente a provvedere il giudice che procede, anche quando il provvedimento sia stato adottato dal pubblico ministero. E si è altresì precisato che, nel corso delle indagini preliminari, la competenza spetti al Gip. La decisione andrà assunta nelle forme del decreto motivato, da notificarsi all'interessato e alle altre parti e comunicato al pubblico ministero.
Nella formulazione originaria era stato previsto che avverso il decreto fosse proponibile, a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi, opposizione innanzi al medesimo giudice che l'aveva adottato, il quale avrebbe dovuto provvedere in camera di consiglio a norma dell'articolo 127 cod. proc. pen. (comma 4). Le Commissioni Giustizia tuttavia hanno posto una duplice condizione, volta l'una a introdurre "un procedimento più snello per la correzione dell'errore in riferimento alla salvaguardia della presunzione d'innocenza", l'altra ad attribuire "all'ufficio del giudice che lo ha emesso" (anziché "al giudice che lo ha emesso") la competenza a decidere sull'eventuale opposizione alla decisione relativa all'istanza di correzione. La Relazione al decreto, spiega dunque, che è parso opportuno, al fine di rendere più completa la disposizione, prevedere che il rimedio sia proponibile innanzi al presidente del tribunale o della corte, salvi i casi di incompatibilità. Riguardo lo "snellimento" poi è stata eliminata, per l'opposizione, la previsione dell'udienza camerale partecipata, prevedendosi che essa venga decisa "con decreto senza formalità di procedura".
Facoltà di non rispondere - Nell'intervento sull'articolo 314 Cpp, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione (art. 4, comma 1, lettera b), è stata recepita la condizione posta dalle Commissioni Giustizia di Camera e Senato. In particolare, la Commissione ha richiesto che "quanto all'articolo 7 della direttiva sul diritto al silenzio e sul diritto a non autoincriminarsi, sia specificato all'articolo 314 del Cpp che la condotta dell'indagato che in sede di interrogatorio si sia avvalso della facoltà di non rispondere non costituisce, ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, elemento causale della custodia cautelare subita".
La condizione, si legge nella Relazione tecnica, è finalizzata a neutralizzare il consolidato orientamento giurisprudenziale, ritenuto in contrasto con il diritto al silenzio riconosciuto dalla direttiva, secondo il quale "[i]n tema di equa riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta dell'indagato che, in sede di interrogatorio, si avvalga della facoltà di non rispondere, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, può assumere rilievo ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave poiché è onere dell'interessato apportare immediati contributi o riferire circostanze che avrebbero indotto l'Autorità Giudiziaria ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare" (sez. IV, Sentenza n. 24439 del 27/04 - 30/05/2018, Stamatopoulou, rv. 273744 - 01).
Si è quindi provveduto ad aggiungere un ulteriore periodo al comma 1 dell'articolo 314, comma 1, in cui si prevede che "[l]'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo".
Potere di desegretazione - A seguito poi di uno specifico rilievo della Commissione europea si è intervenuti sull'articolo 329, comma 2, del codice, al fine di precisare che il potere di "desegretazione" sia esercitabile solo allorquando risulti "strettamente" necessario ai fini della prosecuzione delle indagini, così replicando la puntuale indicazione contenuta nell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva (articolo 4, comma 1, lettera c) b, dello schema di decreto).
Misure di coercizione in udienza - È stato infine modificato l'articolo 474 del codice, con la specifica finalità di chiarire che l'eventuale adozione di misure di coercizione fisica nei confronti dell'imputato in corso di processo, per l'ipotesi in cui ricorra il pericolo di fuga o di consumazione di atti di violenza, debba costituire oggetto di specifica valutazione da parte del giudice. Ed anche se la direttiva non lo impone, si è previsto, al nuovo comma 1-bis, che tale valutazione sia formalizzata dal giudice in un'apposita ordinanza, da pronunciarsi in udienza nel contraddittorio delle parti e da revocarsi allorquando le anzidette esigenze di cautela risultino cessate. Resta invece pacifico che, anche in caso di adozione dell'ordinanza, "è comunque garantito il diritto dell'imputato e del difensore di consultarsi riservatamente", la nuova disposizione consente ora che, a tal fine, possano essere impiegati anche "idonei strumenti tecnici", laddove disponibili (art. 4, comma 1, lettera d), dello schema).
di Michele Gelardi
opinione.it, 8 novembre 2021
Possiamo ancora sperare che l'Italia imbocchi la strada dell'autentico liberalismo, il cui presupposto necessario è il reciproco riconoscimento di legittimità delle forze politiche antagoniste? Fin quando l'avversario politico sarà demonizzato come "nemico", colpevole a priori di tutte le possibili nefandezze, e l'ostilità travalicherà i confini del confronto programmatico, giungendo nelle aule dei tribunali, la strada non potrà dirsi imboccata.
di Gennaro Grimolizzi
Il Dubbio, 8 novembre 2021
Al via oggi il corso per gli avvocati che vogliono patrocinare alla Corte Europea dei diritti umani: iniziativa di Consiglio d'Europa e istituzione forense. Avvocati e avvocate con un approccio sempre più internazionale e conoscenze sempre più specialistiche. A queste due esigenze risponde il programma del Consiglio d'Europa denominato Help (Human rights education for legal professionals). Un ruolo da protagonista lo svolge il Consiglio nazionale forense, che attraverso la Commissione centrale per l'accreditamento della formazione e la delegazione italiana a Bruxelles partecipa alle attività di formazione dei professionisti in materia di diritti umani. I corsi online, in lingua italiana e della durata di circa tre mesi, iniziano proprio oggi, 8 novembre, e verteranno sui seguenti temi: "Etica per giudici, procuratori e avvocati", "Imprese e diritti umani", "Violenza contro le donne e violenza domestica".
Ai partecipanti sarà offerta una panoramica del quadro giuridico internazionale ed europeo e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. La sessione introduttiva servirà a presentare le caratteristiche dei corsi e fornirà alcune informazioni sull'utilizzo della piattaforma e-learning sulla quale si svilupperà tutta l'attività formativa, sotto la supervisione di un tutor. Al termine del corso gli avvocati otterranno i certificati emessi dal Consiglio d'Europa in collaborazione con il Cnf.
Gli obiettivi di "Help" - Ma quali sono gli obiettivi del programma Help? Prima di tutto sensibilizzare e supportare gli Stati membri del Consiglio d'Europa affinché a livello nazionale la Convenzione europea dei diritti dell'uomo possa trovare piena applicazione. Tutto ciò in conformità alla Raccomandazione (2004)4 del Comitato dei Ministri, alle Dichiarazioni di Brighton del 2012 e di Bruxelles del 2015. Un altro ambizioso obiettivo che si prefigge Help è quello di dare appunto centralità al lavoro degli operatori del diritto (avvocati, giudici e pubblici ministeri), rafforzando così l'applicazione della Convenzione Edu in tutti i 47 Stati membri del Consiglio d'Europa, con un'offerta formativa di qualità. Da qui l'esigenza di un continuo aggiornamento sugli standard e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.
Le testimonianze dei legali - Anche gli avvocati italiani saranno impegnati nelle attività di formazione di Help in procinto di partire, consci della grande opportunità offerta. "Non è la prima volta - dice al Dubbio l'avvocata Chiara Dolcini del Foro di Milano - che partecipo alle tappe formative del programma Help. Ho sempre trovato gli argomenti proposti molto peculiari, spesso sottovalutati e comunque delicati sia per tematiche sia per aree di interesse. Partecipando attivamente ai corsi, soprattutto quelli presentati con l'assistenza di un tutor, ho riscontrato una grande preparazione degli argomenti, una vastità di proposte di interazione con i fruitori e un livello di coinvolgimento molto approfondito".
Dolcini è membro del Ccbe-European Lawyers, con sede a Bruxelles, e ritiene che l'alta formazione per gli avvocati sia indispensabile a maggior ragione in questo periodo. "Una formazione di carattere sempre più internazionale - evidenzia - è fondamentale per poter svolgere la professione in Italia. Ormai si sta andando negli ultimi anni sempre più verso una professione internazionalizzata, grazie anche all'avvento delle nuove tecnologie e mezzi di comunicazione anche social, che ci permettono di comunicare con tutto il mondo avanzato in un click, partecipando a corsi, udienze, incontri professionali, webinar, in un modo che solo vent'anni fa era considerato fantascienza. Negli ultimi due anni tale direzione ha ricevuto una forte spinta anche dal periodo pandemico che stiamo vivendo, ma in ogni caso già nell'ultimo decennio le basi per una professione senza confini erano state poste, per poi essere approfondite, migliorate e contestualizzate nella nostra storia più recente".
Il Cnf svolge un ruolo rilevante nell'incentivare l'alta formazione. "Sono venuta a conoscenza -aggiunge Dolcini - di questa innovativa possibilità offerta dal programma Help attraverso una comunicazione diretta da parte del Cnf. Sono convinta, e lo sarò sempre, di aver effettuato la scelta migliore nel momento in cui ho aperto il link di riferimento e mi si è aperto un mondo sugli argomenti trattati nei vari moduli proposti. Sono stata attratta soprattutto da quelle tematiche che riguardano la mia attività più da vicino. Mi riferisco alla tutela dei diritti delle donne vittime di violenza, di cui mi occupo tra le altre materie, alla tutela dei diritti delle minoranze, all'etica professionale per i ruoli nel mondo del diritto, alla tutela del diritto alla salute. Ma anche a come poter essere un legale preparato e specializzato per le società proprie clienti".
"Un impegno doveroso" - I corsi del programma Help sono un'occasione di crescita professionale e umana. Di questo è convinta l'avvocata Mara Giuseppina Bottone, con studio legale a Genova. "Ho incontrato - afferma - colleghe e colleghi molto preparati e il confronto è proseguito anche dopo il singolo corso. Il motivo che mi ha spinta a partecipare al corso sulla "Violenza contro le donne e violenza domestica" è legato al forte interesse nei confronti di questa materia sia come avvocata che come donna. In Italia solo nel 2021 sono stati riportati più di cinquanta casi di femminicidio. Purtroppo, viviamo ancora in una società con un forte retaggio maschilista. Studiare e approfondire le strategie per difendere i diritti delle donne è per me un dovere che va al di là dell'obbligo deontologico".
"Nel 2017 ho partecipato al corso "Lotta al razzismo, alla xenofobia, all'omofobia e transfobia". È stata l'iniziativa più vicina alle materie affrontate nella vita professionale, per cui è stato facile trovare una rapida sintonia con tutti i partecipanti. Il secondo corso, quella di Bioetica, è stato il più impegnativo poiché molti argomenti erano per me completamente nuovi, per esempio il fine vita. Il corso è stato coordinato in maniera eccellente dal tutor e collega Giovanni Pansini che ha saputo coinvolgere tutti i partecipanti e ci ha fatto lavorare sodo con la redazione di un articolo di approfondimento. Il Consiglio nazionale forense da sempre è attento al tema dei diritti umani. Non solo con il Consiglio d'Europa, ma anche con altri organismi si fa promotore di valide iniziative volte a promuovere la cultura dei diritti fondamentali".
Secondo l'avvocata Bottone, la formazione europea è la sfida più impegnativa che i legali saranno chiamati ad affrontare nel futuro prossimo. "L'aggiornamento - commenta - è uno degli strumenti per poter sostenere queste sfide. Sono una cittadina europea, per me è doveroso essere aggiornata sulle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di Giustizia dell'Unione europea. Il rispetto dei diritti umani, la democrazia, lo stato di diritto non sono qualcosa che si conquistano una volta e per sempre. La battaglia per i diritti umani è quotidiana, non possiamo permetterci il lusso di abbassare la guardia. L'applicazione del diritto dell'Unione europea e del diritto internazionale fatica ancora ad essere riconosciuta nella vita di tutti i giorni. Penso a molti uffici sia amministrativi che giudiziari, che ancora stentano a riconoscere la supremazia del diritto dell'Unione europea sul diritto nazionale".
di Gennaro Grimolizzi
Il Dubbio, 8 novembre 2021
Oliverio Mazza, ordinario di diritto processuale penale all'Università Bicocca: "Eppure non mancano situazioni contraddittorie". Nel programma Help il riferimento alla Corte europea dei diritti dell'uomo è costante. Questo organo giurisdizionale, istituito nel 1957 con sede a Strasburgo, assicura il rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu) da parte di tutti gli Stati contraenti. L'articolo 32 della Cedu stabilisce che la Corte ha la competenza nel giudicare "tutte le questioni riguardanti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli". Può essere adita nel momento in cui vengono esauriti tutti i rimedi interni, previsti dal diritto nazionale, secondo i principi di sovranità dello Stato, di dominio riservato e di sussidiarietà. Dunque, uno Stato prima di essere chiamato a rispondere di un proprio illecito sul piano internazionale, deve avere la possibilità di porre fine alla violazione all'interno del proprio ordinamento giuridico.
A ciascuno Stato contraente è garantita la rappresentatività nella Corte, composta da un numero di 47 membri. I componenti vengono scelti tra giuristi in possesso, secondo quanto indicato dall'articolo 21 della Cedu, di "requisiti richiesti per l'esercizio delle più alte funzioni giudiziarie o giureconsulti di riconosciuta competenza". I giudici della Corte vengono eletti dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ed il loro mandato dura sei anni con la possibilità di essere rinnovato. Riunita in seduta plenaria, la Corte elegge, a scrutinio segreto, il presidente, uno o due vicepresidenti e i presidenti delle sezioni, in carica per tre anni. L'elezione è prevista pure per il Cancelliere (Greffier) che rimane in carica cinque anni.
Nella Corte operano i Comitati, composti da tre giudici. Sono loro che esaminano o respingono, se vi è unanimità, i ricorsi manifestamente irricevibili. Le Camere (Chambre), invece, sono composte da sette giudici e trattano i ricorsi in prima battuta. La Corte europea dei diritti dell'uomo viene adita con ricorso. Tale atto può essere "interstatale", quando è proposto da ciascuno Stato contraente, oppure "individuale". In questo caso si esalta al massimo il sistema di tutela dei diritti umani con la possibilità che il ricorso sia presentato da una persona fisica, da un'organizzazione non governativa o da un gruppo di individui. Il ricorso va proposto sempre nei confronti di un Stato contraente. Non è prevista la possibilità di ricorrere con atti diretti contro privati (persone fisiche od istituzioni). Il ricorso può essere introdotto dalle persone fisiche, dalle organizzazioni non governative o dai gruppi privati personalmente o per mezzo di un rappresentante. Gli Stati contraenti sono rappresentati invece da agenti, che possono farsi assistere da avvocati o consulenti.
Instradare un procedimento davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo non è semplice, come ci conferma Oliviero Mazza, ordinario di Diritto processuale penale nell'Università degli Studi di Milano Bicocca. "L'attività processuale - dice il professor Mazza - è certamente complessa perché la Corte europea vive una situazione analoga a quella delle nostre magistrature superiori nazionali. La Corte si è riorganizzata nel corso del tempo. Si è divisa in Camere e ha attivato dei filtri di ingresso di ammissibilità dei ricorsi molto stringenti perché si basano su criteri formali. Ad esempio, l'esaurimento delle vie di ricorso interne e l'esatta compilazione del formulario. Sono tutte questioni di forma che incidono sulla ammissibilità del ricorso, che in Europa prende il nome di irricevibilità. In tutto ciò abbiamo un paradosso: la doglianza nel merito può essere molto rilevante se attiene a violazioni gravi dei diritti dell'uomo e nonostante ciò deve passare attraverso il formalismo esasperato del ricorso alla Corte europea. Qui il sistema va in contraddizione.
È recentissima la sentenza sulla Cassazione civile "Succi e altri contro Italia" del 28 ottobre scorso. Il nostro Paese è stato condannato per i filtri di accesso alla Cassazione per l'eccessivo formalismo di alcuni passaggi procedurali, nel civile, con conseguente violazione del diritto di accesso ad un giudice, diritto fondamentale. Poi però è la stessa Corte europea che incorre sostanzialmente nella medesima violazione".
Altro tema esaminato dal professor Mazza riguarda il filtro di irricevibilità che passa attraverso un giudice monocratico. In questo caso il legame con il modello dell'Ufficio per il processo è forte per non dire replicato a livello comunitario. "Il giudice monocratico - evidenzia Mazza - quasi sempre delega la valutazione al suo assistente di studio. Il ricorso alla Corte europea, che dovrebbe essere l'atto estremo per le violazioni più gravi, rischia di essere deciso da uno stagista. Anche questa situazione è a dir poco paradossale. La decisione di irricevibilità, fino a quando non entrerà in vigore un nuovo protocollo, già approvato ma non ancora in vigore, è sostanzialmente immotivata. Abbiamo una decisione di tre righe, che si esprime, per esempio, sul mancato esaurimento delle vie di ricorso interno, ma non ci dice qual è la via di ricorso interno che avremmo dovuto adire prima di arrivare alla Corte europea".
di Valentina Stella
Il Dubbio, 8 novembre 2021
Dal 1959 al 2020 il nostro Paese ha subìto 2.427 condanne da parte dei giudici di Strasburgo. Oltre mille hanno riguardato i ritardi delle sentenze "domestiche" e il diritto a un giusto processo. Sono diverse le sentenze della Cedu che hanno riguardato il nostro Paese. Secondo le statistiche pubblicate sul sito ufficiale, dal 1959 (anno di istituzione) al 2020 l'Italia ha subìto 2427 giudizi, di cui 1857 hanno riscontrato almeno una violazione. Di questi 1202 hanno riguardato la lunghezza dei processi e 290 il diritto a un giusto processo. Peggio di noi sono Russia e Turchia. Vediamone alcune. Nel 2013 ci fu l'importantissima sentenza Torreggiani. Alcuni detenuti degli istituti penitenziari di Busto Arsizio e Piacenza avevano adito la Cedu lamentando che le loro rispettive condizioni detentive costituissero trattamenti inumani e degradanti ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione. Essi avevano denunciato la mancanza di spazio vitale nelle rispettive celle (nelle quali avrebbero avuto a disposizione uno spazio personale di 3 metri quadrati), l'esistenza di gravi problemi di distribuzione di acqua calda e una insufficiente aerazione e illuminazione delle celle.
La Corte accolse il ricorso, prendendo atto che l'eccessivo affollamento degli istituti di pena italiani rappresentava un problema strutturale dell'Italia e decise di applicare al caso di specie la procedura della sentenza pilota, ordinando all'Italia di rimediare al sovraffollamento nel giro di un anno. Nel 2015 arriva la famosa sentenza, in materia di legalità dei reati e delle pene, sul caso di Bruno Contrada, ex dirigente della Polizia di Stato, condannato nel 2007 in via definitiva a 10 anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa. La Cedu ha condannato lo Stato Italiano per la violazione dell'art 7 della Convenzione in quanto al momento della condanna il reato non era ancora previsto dal nostro ordinamento.
Nello stesso anno la Corte interviene nel caso del signor Cestaro che, invocando in particolare l'articolo 3, relativo alla proibizione della tortura, lamentava di essere stato vittima di violenze e sevizie al momento dell'irruzione delle forze di polizia nella scuola Diaz, durante il G8 di Genova. Non solo ebbe ragione ma la Cedu invitò il nostro Paese a dotarsi di una norma specifica sul reato di tortura. Nel dicembre 2016 la Grande Camera della Cedu sul caso Khlaifia v. Italia confermò la condanna del nostro Paese per il trattenimento illegittimo dei cittadini stranieri (violazione art. 5) nel centro di accoglienza di Lampedusa e sulle navi divenute centri di detenzione in quanto non vi era alla base un provvedimento di un giudice che legittimasse tale detenzione. Inoltre la mancanza di un provvedimento che legittimasse la detenzione e la privazione della libertà ha reso di fatto impossibile un ricorso effettivo (violazione art. 13) per contestare eventuali violazioni.
Un'altra decisione di rilievo in materia carceraria è stata quella del caso Viola c. Italia con cui la Cedu nel 2019 negò la compatibilità dell'ergastolo ostativo con l'art. 3 della Convenzione, laddove non consente mai misure di affievolimento della restrizione carceraria e, in prospettiva, di liberazione anticipata, in mancanza della decisione del detenuto di collaborare con la giustizia. Nello stesso anno arrivò dinanzi ai giudici europei anche il caso Amanda Knox, in materia di diritto a un processo equo. Il nostro Paese fu condannato per violazione degli articoli 3 e 6 avendo negato alla ragazza l'assistenza linguistica inadeguata e la presenza di un difensore durante l'interrogatorio della polizia e per la mancanza di effettive indagini su asserite percosse durante l'interrogatorio.
In materia di libertà di espressione, la Cedu si è espressa sempre nel 2019 sul caso di Alessandro Sallusti, allora direttore del quotidiano Libero, condannato a un anno e due mesi di reclusione, per diffamazione e per omesso controllo su un articolo che recava falsità in danno di un magistrato. La Corte gli diede ragione perché la pena detentiva per l'attività giornalistica viene considerata un rimedio estremo i cui presupposti nel caso di Sallusti non furono ravvisati. Sempre in tema di libertà di stampa, nel marzo 2020, nel ricorso promosso da Renzo Magosso e Umberto Brindani, nel 2004 rispettivamente giornalista e direttore responsabile del periodico Gente, la Cedu ha riscontrato la violazione dell'art. 10 (libertà di espressione). Come ha reso noto il ministero della Giustizia, "il tema della causa riguardava la pubblicazione di un articolo, intitolato "Tobagi poteva essere salvato", sulla vicenda dell'omicidio di Walter Tobagi, il giornalista del Corriere della Sera ucciso il 28 maggio 1980 da un commando terroristico di estrema sinistra. Il contenuto del pezzo giornalistico aveva provocato la reazione di due ufficiali dei Carabinieri che si erano sentiti diffamati". I due giornalisti furono condannati in via definitiva.
Per la Cedu la sentenza adottata in sede nazionale si è tradotta "in una ingerenza sproporzionata del diritto alla libertà di espressione degli interessati, non necessaria in una società democratica". Il 27 maggio di quest'anno la Cedu ci ha condannati per aver violato i diritti di una presunta vittima di stupro per una sentenza che conteneva passaggi che non hanno rispettato la sua vita privata e intima. In particolare la Corte ha ravvisato la violazione del diritto alla vita privata nelle considerazioni irrispettose della dignità della ragazza, presenti nelle motivazioni della sentenza d'appello che ha assolto gli imputati. Ad agosto, inoltre, la Cedu ha depositato la sentenza relativa al ricorso, presentato da Radicali Italiani e Marco Pannella, contro l'Italia riguardante l'interruzione dal 2008 delle tribune politiche nel periodo non elettorale. È stata riconosciuta la violazione dell'art. 10 in quanto la Lista Pannella "era stata assente da tre programmi televisivi e si era trovata, se non esclusa, almeno altamente emarginata nella copertura mediatica del dibattito politico".
Recentissima è invece la decisione Succi c. Italia del 28 ottobre con cui la Cedu ha riscontrato la violazione dell'art. 6 della Convenzione per l'eccessivo formalismo dei criteri di redazione dei ricorsi in Cassazione. Attualmente pende dinanzi alla Cedu il ricorso di Silvio Berlusconi c. Italia che, successivamente alla sentenza definitiva di condanna per frode fiscale, ha attivato un ricorso lamentando di aver subito la violazione dei diritti ad un equo processo, all'applicazione irretroattiva della legge penale e a non essere giudicato due volte per lo stesso fatto.
di Luca De Vito
La Repubblica, 8 novembre 2021
Il caso Voghera finisce sul tavolo della ministra della Giustizia. E solleva richieste di chiarimenti, tra politici e penalisti, dopo l'inchiesta di Repubblica che ha sottolineato una serie di dubbi sulle indagini per la morte del 38enne Youns El Boussettaoui, ucciso il 20 luglio scorso da un colpo di pistola partito dall'arma dell'ex assessore leghista del Comune pavese, Massimo Adriatici. "Fermo restando che in ogni caso giudiziario c'è sempre la presunzione di non colpevolezza per tutti fino alla sentenza definitiva, ci sono due cose che mi colpiscono nella vicenda di Voghera - dice Giuliano Pisapia, eurodeputato del Partito democratico, ex sindaco di Milano e avvocato penalista -. Per prima cosa i dubbi e le modifiche sul reato ipotizzato inizialmente: omicidio volontario o eccesso colposo in legittima difesa? È abbastanza normale che il reato contestato in prima battuta possa poi essere modificato, ma di solito questo avviene alla conclusione delle indagini, quando sono stati fatti tutti gli accertamenti".
Una serie di ombre si è allungata sul procedimento della procura di Pavia. Come l'autopsia effettuata in tempi record e senza avvisare gli avvocati, il video che mostra come Adriatici abbia parlato con i testimoni la sera stessa, le immagini che mostrano la familiarità dell'ex assessore con gli agenti della scientifica ancora in piazza Meardi, luogo della sparatoria. Fino all'incontro elettorale a tre giorni dal ballottaggio per le Comunali di Legnano del 2020 che vide la partecipazione dell'allora procuratore aggiunto di Pavia (e attuale reggente) Mario Venditti, alla presenza del leghista Angelo Ciocca.
"L'altro aspetto che mi colpisce, ed è una perplessità di carattere generale, è la partecipazione di un pubblico ministero, tanto più se procuratore aggiunto, a un evento elettorale della Lega o di qualsiasi altro partito - aggiunge Pisapia -. Non ha una rilevanza dal punto di vista delle indagini, ma sicuramente rappresenta un problema di opportunità. Sono molto utili i dibattiti e i convegni con magistrati, avvocati e legislatori che si confrontano sui temi della giustizia in generale, ma è ben diverso partecipare a un dibattito chiaramente elettorale, tanto più su temi peraltro delicati, come quello di una commissione antimafia".
Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra italiana, ha annunciato un'interrogazione parlamentare alla ministra Cartabia: "Non ci possono essere in questa vicenda terribile zone d'ombra e punti oscuri - ha detto - I molti, troppi dubbi sulla gestione dell'indagine da parte della locale procura devono essere sgombrati al più presto, deve farlo lo Stato anche per rispetto nei confronti dei familiari della vittima. Presenteremo per questo un'interrogazione parlamentare alla ministra Cartabia affinché sia attivata un'ispezione ministeriale che verifichi la veridicità delle accuse". Anche la famiglia di Youns è decisa ad andare fino in fondo e a scoprire la verità. "Dietro a questa storia non c'è solo la sparatoria di un assessore e un maghrebino rimasto ucciso - dice Debora Piazza, avvocata che assiste i familiari -, ma c'è ben altro. Siamo davanti a fortissimi gruppi di potere che cercano di calpestare i diritti delle persone più deboli".
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