di Viviana Lanza
Il Riformista, 11 maggio 2021
Parla il sottosegretario alla giustizia. Il processo e la gogna mediatica, la presunzione di innocenza e i tempi della giustizia. Sono tutti elementi di un complesso ingranaggio che si mette in moto ogni volta che c'è un'inchiesta penale, o meglio ogni volta che c'è un'inchiesta penale che sale alla ribalta delle cronache e all'attenzione dell'opinione pubblica perché c'è un indagato o un fatto su si scatena la curiosità collettiva, una curiosità che spesso porta a superare ogni barriera di garantismo e garanzie, ogni limite del segreto istruttorio. E si arriva così alla spettacolarizzazione del processo per cui - e ormai non è una novità - il processo mediatico giunge a sentenza prima ancora di quello reale celebrato nelle aule di tribunale.
"Oggi chi è sotto processo corre il rischio di non essere più un uomo. Il cittadino che riceve un'informazione di garanzia, infatti, viene mediaticamente colpito nell'immagine, nella persona, negli affetti familiari, nella posizione lavorativa, nella dignità. E questa pena sociale è spesso molto più pesante rispetto a quella derivante dal fatto reato".
Francesco Paolo Sisto, sottosegretario alla Giustizia, lo ribadisce nel corso di una lectio magistralis all'Università della Campania Luigi Vanvitelli. "Non si può ragionare di rieducazione del reo se non si interviene in modo deciso sul processo mediatico perché oggi la sentenza arriva comunque troppo tardi, quando ormai è stata dispiegata tutta la forza spietata della condanna pubblica", sottolinea centrando uno dei punti chiave di questo delicato tema.
"L'obiettivo - aggiunge - è dunque quello di orientare nuovamente il procedimento giudiziario in senso costituzionalmente ortodosso, a cominciare dallo stop a quelle conferenze stampa post arresti che sono ormai diventate vere e proprie feste cautelari, passando dalla inibizione alla pubblicazione di foto e nomi dei magistrati impegnati nei processi, fino alla effettiva garanzia di un doveroso diritto all'oblio", conclude.
Sisto precisa che uno dei suoi impegni proprietari è proprio quello finalizzato a frenare il dilagare dei processi mediatici e, appellandosi anche all'aiuto dell'avvocatura per riportare la giustizia nelle aule di tribunale, ribadisce: "Bisogna restituire il processo alle aule di tribunale, a chi, nella giurisdizione, determina le sorti del processo". Per comprendere di cosa si parla, basta pensare che nell'ultimo report annuale dell'associazione Antigone è emerso che, su un campione di più di 7mila articoli di stampa, "in oltre il 60% dei casi si è riscontrato un approccio colpevolista alle vicende giudiziarie o un atteggiamento acritico rispetto alle ipotesi dell'accusa".
La percentuale è stata stilata all'esito di una ricerca condotta dall'Unione delle Camere Penali. "A farne le spese non sono solo le garanzie per le persone coinvolte nei procedimenti penali - si legge nel rapporto di Antigone, associazione per i diritti e le garanzie del sistema penale - ma anche la serenità di giudizio del magistrato, la sua effettiva imparzialità e la necessaria riservatezza delle indagini".
La questione è delicata anche perché è difficile bilanciare il diritto alla privacy e il diritto alla presunzione di innocenza di chi finisce al centro di una vicenda giudiziaria con il diritto dei cittadini di conoscere le modalità con cui viene gestita la giustizia e con il diritto di cronaca dei giornalisti. Inoltre, c'è un forte sbilanciamento del processo per cui si dà più peso e più attenzione mediatica alla fase preliminare delle indagini che alla fase dibattimentale del processo.
E il fatto che i processi arrivino a sentenza molti anni, a volta anche dieci anni, dopo la fase dell'inchiesta non aiuta, anzi cronicizza questo sbilanciamento per cui quando il processo arriva a conclusione, spesso non interessa più a nessuno se non ai diretti interessati. Sicché l'indagato o l'imputato finisce per essere ricordato per i sospetti che avevano inizialmente dato impulso all'indagine e non per l'assoluzione o il proscioglimento che lo hanno scagionato da ogni accusa.
di Valentina Stella
Il Dubbio, 11 maggio 2021
A "Non è l'Arena" di Massimo Giletti l'ennesimo criminal show sul caso che vede indagato Ciro Grillo e suoi tre amici per un presunto stupro avvenuto nel 2019 in Sardegna. Domenica sera è andato in scena a Non è l'Arena di Massimo Giletti l'ennesimo criminal show sul caso che vede indagato Ciro Grillo e suoi tre amici per un presunto stupro avvenuto nel 2019 in Sardegna. Durante tutta l'ora dedicata alla vicenda sono stati mostrati corposi stralci dei verbali delle sommarie informazioni testimoniali raccolte dai carabinieri e anche audio ricostruiti delle dichiarazioni delle presunte vittime. Al momento gli indagati hanno ricevuto il nuovo avviso di conclusioni indagine e non c'è stata ancora l'udienza premilinare. Chiediamo all'avvocato Luca Brezigar, co-responsabile dell'Osservatorio Informazione Giudiziaria dell'Ucpi, se in queste circostanze diffondere stralci dei verbali di un provvedimento sia lecito oppure no: "pur se gli atti non sono più coperti da segreto, avendone anche gli indagati conoscenza, rimane comunque il divieto di pubblicazione totale o parziale fino allo svolgimento dell'udienza preliminare. Lo scopo è quello di tutelare l'interesse allo svolgimento di un giusto processo dinanzi ad un giudice terzo ed imparziale il cui convincimento si deve formare in aula nel principio della parità delle parti".
Il problema però, prosegue Brezigar, "è che le sanzioni per chi non rispetta quanto previsto dal codice sono troppo blande: l'art. 684 cp prevede l'arresto fino a trenta giorni o una ammenda da euro 51 a euro 258. Bisognerebbe sanzionare più pesantemente per creare una maggiore deterrenza". Il problema della pubblicazione degli atti non ha sfiorato gli ospiti di Giletti, anzi sono fioccati complimenti per chi li ha ottenuti e pubblicati.
Proprio il vice direttore de La Verità, Francesco Borgonovo, presente in studio ha commentato: "ricordiamo che il primo a tirare fuori - non un verbale - ma il racconto di un video è stato Beppe Grillo". Si tratta, per l'avvocato Brezigar, "di una risposta priva di senso perché non è entrato nel merito della questione. Grillo è rimasto il solito giustizialista che è sempre stato, a differenza di quello che qualcuno ha sostenuto; tuttavia è divenuto vittima dei meccanismi perversi del processo mediatico perché nulla giustifica la pubblicazione degli atti".
Ma poi come arrivano gli atti nelle mani dei giornalisti? "In generale, possono arrivare dalla polizia giudiziaria, ma anche dagli uffici di procura interessati a sviluppare una particolare attenzione mediatica nei confronti di personaggi pubblici per ricevere appunto l'afflato dell'opinione pubblica. Ma anche i legali di parte civile potrebbero avere lo stesso interesse: far parlare del procedimento in corso per raccogliere consenso popolare ma anche solo per farsi pubblicità. Qualunque sia la fonte si tratta di pubblicazioni che inquinano il processo".
Un altro episodio a parer nostro clamoroso è che durante la trasmissione abbiamo assistito ad una contestazione formale a un teste da parte di Giletti, come se stessimo già in aula. Il gestore del B&B dove hanno alloggiato le due ragazze, presunte vittime dell'aggressione sessuale di gruppo, ha riferito che dopo quella notte "erano scosse".
A quel punto il conduttore e i suoi ospiti presenti in studio gli hanno contestato che nelle dichiarazioni rese a verbale davanti ai carabinieri aveva detto una cosa completamente diversa ossia che le ragazze "erano felici". L'uomo, posto davanti all'ambiguità delle sue parole, ha replicato in maniera confusa dicendo che tutto quello che ha riferito ai giornalisti corrisponde al vero, e che semmai sono stati i carabinieri a verbalizzare in modo erroneo le sue dichiarazioni, aggiungendo - altro aspetto grave - che all'inizio credeva che le ragazze avessero forse rubato una borsetta ma poi, venuto a sapere del presunto stupro dai giornalisti, ha cambiato percezione dei fatti.
"È un dato eclatante - ci dice esterrefatto Brezigar. Avanzare prove durante una trasmissione o addirittura fare un incidente probatorio non fa affatto bene al processo che forse ne seguirà, soprattutto perché si rischia di inficiare la verginità cognitiva dei giudici. Inoltre quel testimone appare alquanto inattendibile a questo punto, anche se capita sempre più spesso che i pm utilizzino quanto sentito o letto nei massi media. Tali situazioni potrebbero essere arginate se i pubblici ministeri vietassero ai testimoni, come previsto dal nostro codice, di andare a riferire a chiunque e a maggior ragione alla stampa quello che già hanno dichiarato nelle sedi opportune".
Lasciamo andare l'avvocato Brezigar impegnato in un convegno organizzato dagli Osservatori Media, Errori Giudiziari ed Europa dell'Ucpi dal titolo "Presunzione d'innocenza: la direttiva europea e la realtà italiana": "stiamo lavorando ad un disegno di legge che vada a limitare le distorsioni del processo mediatico bilanciando il diritto di cronaca con quelli del giusto processo".
di Alessia Candito
La Repubblica, 11 maggio 2021
Il ragazzo che aveva appena 18 anni approdò a Vibo Valentia. Ora è stato assolto dopo
un'odissea giudiziaria durata più di cinque anni. Sognava di fare il calciatore, ma è stato scambiato per uno scafista e condannato ad un'odissea giudiziaria conclusasi solo dopo più di cinque anni. Aveva da poco compiuto 18 anni Dawda Manneh, quando da solo è partito dal Nord della Libia, con in tasca una lettera di referenze del Bollore Football club, la sua squadra in Gambia e il sogno di giocare a calcio in Europa. Per realizzarlo, ancora minorenne si è messo in viaggio dalla sua città natale, ha sopportato la prigionia nei lager libici e come tanti si è messo in fila per tentare la traversata del Mediterraneo e provare a costruire un futuro altrove.
Era il novembre del 2016. Gli scafisti, quelli veri, ad un certo punto gli hanno lasciato il motore in mano e indicato approssimativamente la rotta. Ed era lui a tentare di governare la bagnarola su cui viaggiava con altri trenta quando la Topaz Commander li ha individuati, soccorsi e accompagnati a Vibo Valentia. È lì, racconta oggi il Quotidiano del sud, che per Dawda Manneh è iniziato un nuovo incubo. Poco dopo lo sbarco viene arrestato. Per gli investigatori, era lui lo scafista e come tale viene condannato prima dal tribunale di Vibo Valentia, poi dai giudici della corte d'Appello. Ci è voluta la Cassazione e un nuovo e più approfondito processo d'appello per riconoscere che Manneh non è che l'ennesima vittima di chi traffica con le vite di esseri umani dalla Libia.
"Nel nuovo processo è stata sentita una donna siriana che ha viaggiato con il mio assistito e ha detto chiaramente che lui si era messo al timone per salvare gli altri e non perchè fosse in combutta con chi ha organizzato il traffico. Ma soprattutto - specifica l'avvocato Salvatore Perri, che ha seguito il caso - la signora, rintracciata in Germania grazie all'Interpol, ha specificato che quando è stata sentita era stanchissima e poco lucida".
Per due gradi di giudizio però ci si è accontentati di acquisire i verbali di chi come lei con il ragazzo ha viaggiato ed è stato sottoposto ad interrogatorio dopo un viaggio rischioso e interminabile. "Manneh è stato ingiustamente in carcere per quasi tre anni e il suo è forse uno dei casi più tragici, ma purtroppo - commenta il legale - non è l'unico". Inerzie, orientamenti consolidati, difficoltà nel reperire i testimoni troppe volte - spiega l'avvocato - portano a giudizi frettolosi che non considerano la dinamica ormai nota della maggior parte dei viaggi dalla Libia. "Spesso il timone viene messo in mano al più giovane o ingenuo dei passeggeri. E non è una proposta, ma un ordine".
Per Manneh, una luce di speranza è arrivata a fine 2019, quando la Cassazione ha annullato la sentenza di condanna a 5 anni e mezzo che gli era stata inflitta e ha ordinato un nuovo processo. Dopo tre anni dietro le sbarre, il ragazzo è stato scarcerato e ospitato in un centro d'accoglienza in Calabria, ha provato a costruirsi una vita. Ma ha fatto in fretta a capire che per lui in Italia non ci sarebbe stato futuro, che nel giro di poco per lui l'unico destino sarebbe stato quello di finire a ingrossare l'esercito dei braccianti costretti ancora a lavorare per pochi euro a cassetta. Per questo, si è rimesso in viaggio. Destinazione, Germania. Oggi è a Francoforte, ha fatto richiesta di protezione internazionale e in attesa che il suo caso venga definito, lavora e frequenta una scuola di tedesco. E con cinque di ritardo, ha anche iniziato a lavorare al suo sogno, giocando in una squadra locale.
di Luigi Ferrarella
Corriere della Sera, 11 maggio 2021
Il primo verdetto: un anno con la condizionale. Ma lo strumento giudiziario non può sanare le sofferenze per la tragedia, né lenire i sensi di colpa di chi ora se ne senta indicare formalmente responsabile. Leonardo, 5 anni e mezzo, il 18 ottobre 2019 perse la vita precipitando nella tromba delle scale della scuola primaria "Pirelli" di Milano.
Ci sono processi che devono essere fatti per forza, ma che tutti sanno essere perfettamente inutile che si facciano, essendo abissale la sproporzione tra la concatenazione di eventi che in una manciata di attimi determinarono una certa tragedia e la invece strutturale incapacità dello strumento giudiziario tanto di sanare le sofferenze di chi all'epoca l'abbia patita, quanto di lenire i sensi di colpa di chi ora se ne senta indicare formalmente responsabile.
Per quel che dunque vale, ieri in Tribunale a Milano la giudice dell'udienza preliminare Elisabetta Meyer ha condannato a 1 anno una maestra, rinviato a giudizio una insegnante di sostegno, e ratificato il patteggiamento a 2 anni di una bidella, tutte imputate dalla pm Letizia Mocciaro di "omicidio colposo" di Leonardo, il bambino di 5 anni e mezzo che il 18 ottobre 2019 perse la vita precipitando nella tromba delle scale della scuola primaria "Pirelli" di Milano.
Intorno alle 9,30 il piccolo ebbe dalle maestre il permesso di uscire da solo dalla sua classe per andare in bagno, ma, di ritorno dai servizi igienici, e probabilmente "incuriosito dal vociare" dei bambini di un'altra classe che stavano andando in palestra, trovò in corridoio una sedia girevole con le rotelle, vi salì, si sporse dalla balaustra del secondo piano, perse l'equilibrio e cadde nel vuoto da 13 metri di altezza: subito soccorso, morì dopo quattro giorni in ospedale a causa delle gravi ferite riportate nella paurosa caduta.
Quale traduzione giuridica di questa dinamica? La collaboratrice scolastica G.R., dopo aver chiesto nei mesi scorsi di patteggiare 1 anno e 10 mesi, ritenuti pochi da un altro giudice, ieri con i legali Daniela Covini e Pierfrancesco Peano ha patteggiato a 2 anni l'accusa di "non avere vigilato sulla sicurezza e incolumità dell'alunno" mentre seguiva altri due bambini in bagno, essendosi allontanata dal gabbiotto dal quale avrebbe potuto vedere il piccolo, e lasciando incustodita la sedia girevole poi afferrata dal bimbo.
Alla maestra I.A. - condannata in rito abbreviato (cioè con la riduzione di un terzo) a 1 anno senza aggravante della violazione della normativa antinfortunistica in quanto "preposta alla sicurezza", e con invece attenuanti generiche e sospensione condizionale della pena - è stato addebitato di non essersi sporta dall'uscio della classe per accertarsi che ci fosse la bidella a sorvegliare l'andata in bagno dei bambini: comportamento che ad avviso dei difensori Simone Briatore e Matteo Gritti non era esigibile perché non previsto dal regolamento di istituto e perché non sarebbero dovuti esserci dubbi sulla presenza delle bidelle.
L'altra maestra O.C., difesa dal legale Michele Sarno nel processo che per lei inizierà l'11 luglio, condivide l'accusa di aver omesso la dovuta vigilanza sul bambino: "Sono solidale con le due colleghe in questa terribile tragedia di cui - dice - ognuno di noi porta e porterà sempre un peso anche psicologico terribile".
redattoresociale.it, 11 maggio 2021
Il Garante dell'Emilia-Romagna ascoltato in commissione: "Dare attuazione al principio di territorialità nell'esecuzione della pena. Quanto alle madri con figli in carcere, attendiamo le risorse promesse per potenziare il sistema delle case famiglia".
Il 2020 è stato l'anno dell'emergenza, con il Covid-19 il tema del sovraffollamento è diventato ancora più complesso. Il problema del distanziamento, così come quello delle protezioni individuali, sono diventati centrali. Lo scorso anno anche le attività rieducative sono state ridotte al minimo. "In questa situazione l'articolo 27 della Costituzione in qualche modo è stato sospeso. Abbiamo raccolto le preoccupazioni delle persone in carcere, che lamentano una segregazione amplificata: per la pena che devono scontare, ma anche per l'emergenza sanitaria"
Intervenendo in Commissione per la parità e per i diritti delle persone, il garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale Marcello Marighelli ha tracciato un bilancio delle condizioni nelle carceri dell'Emilia-Romagna. "Superato questo momento - ha spiegato - si dovranno affrontare con decisione i problemi della detenzione negli 11 istituti dell'Emilia-Romagna, dando prima di tutto attuazione al principio di territorialità nell'esecuzione della pena, per ridurre sensibilmente il numero delle persone recluse, per rendere il carcere più sicuro e vivibile e per garantire un effettivo sostegno alla realizzazione delle misure alternative alla detenzione".
Nel 2020 i casi di Covid tra la popolazione detenuta sono stati circa 150, due terzi dei quali si sono verificati a Bologna. Persistono problemi legati ai numeri della popolazione detenuta: nei primi due mesi del 2021 i dati descrivono una significativa ripresa delle presenze. Il 28 febbraio 2021 in Italia i detenuti erano 53.697, con un aumento di 333 unità rispetto ai 53.364 del 31 dicembre 2020. "Nella nostra regione, alla stessa data, i detenuti erano 3.270, con un aumento di 131 unità rispetto ai 3.139 del 31 dicembre 2020 - a fine 2019 erano però 3.834".
Le detenute donne in Italia nel febbraio 2021 erano 2.252, con una diminuzione di 3 unità rispetto alle 2.255 del dicembre 2020, "ma nella nostra regione, in controtendenza, le donne recluse sono passate, nello stesso arco di tempo, da 133 a 146, 13 in più". Un passaggio anche sulla situazione delle mamme con figli nelle carceri: "Anche questo è un tema da affrontare, la situazione è inaccettabile. Nel 2020 sono stati 11 i casi in regione. Auspichiamo, come promesso, che vengano indirizzate risorse per potenziare il sistema delle case famiglia protette rivolte a questa categoria di persone".
Con l'emergenza sanitaria è stata avviata anche un'attività di monitoraggio, condotta attraverso la corrispondenza. Tra gli ambiti indagati, l'ambito penale, che riguarda le carceri e i luoghi di esecuzione penale esterna; l'ambito forze di polizia, che riguarda le camere di sicurezza gestite dalle forze dell'ordine; l'ambito migranti, che riguarda i centri di accoglienza per cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale; l'ambito salute che riguarda i servizi psichiatrici di diagnosi e cura per quanto attiene agli accertamenti e ai trattamenti sanitari obbligatori ospedalieri. "Rileviamo con soddisfazione - ha spiegato il garante - la piena collaborazione di tutti gli istituti contattati". Analizzata in commissione anche la situazione sanitaria all'interno delle carceri della regione: "Le azioni collegate al contenimento dei rischi epidemiologici stanno funzionando, anche la campagna vaccinale è arrivata a buon punto. È già terminata - almeno per la prima dose - a Piacenza e Ferrara ed è in fase di completamento nelle altre province - anche a Reggio Emilia dove si contano ancora 62 positivi".
di Francesca Ferrandi*
Il Sole 24 Ore, 11 maggio 2021
Con l'ordinanza n. 3159, resa lo scorso 9 febbraio 2021, la Cassazione ha ribadito il principio secondo il quale in generale i minori, nei procedimenti giudiziari che li riguardano, non possono essere considerati parti formali del giudizio. In particolare, nel caso di specie il ricorrente aveva adito la Suprema Corte per la cassazione del decreto con cui, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla controricorrente avverso il provvedimento del Tribunale di Treviso, reso in materia di affidamento e collocamento della figlia minore, la Corte di Appello di Venezia ha disposto il collocamento della piccola presso la madre, disponendone inoltre l'affidamento ai servizi sociali al fine di favorire gli incontri tra lui e la figlia.
Il ricorrente ha lamentato ben sei motivi di impugnazione: con il primo ha denunciato la violazione e la falsa applicazione degli artt. 27 Cost., 337-ter c.c., e dell'art. 116 c.p.c., in quanto, a suo dire, la corte di merito aveva disposto il collocamento presso la madre della minore, all'esito di dichiarazioni insufficienti ed univoche della stessa su "presunte condotte abusanti paterne", rese "in un contesto di conclamato condizionamento grave della bambina". Con il secondo motivo, ha denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (inattendibilità delle dichiarazioni della minore in quanto afflitta da sindrome di '"Alienazione Parentale"), mentre con il terzo lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 118 c.p.c. e 2909 c.c. per aver la Corte di appello disposto che potesse tenere con sé la figlia minore la madre sino ad allora ritenuta inidonea, giudizio che non poteva ritenersi come tale, e senza altra motivazione, superato da quello formulato sul padre.
Con il quarto motivo, poi, censurava la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., in ragione del fatto che la Corte di merito aveva deciso solo in base all'ultima relazione dei Servizi Sociali e non considerando gli altri documenti richiesti con ordinanza del 18 ottobre 2018, mentre con la quinta censura rilevava la nullità della sentenza per grave vizio di motivazione (travisamento del presupposto giuridico/fattuale, contraddittorietà ed illogicità), in quanto la Corte non aveva inteso le critiche mosse dal ricorrente alla relazione dei Servizi Sociali su cui aveva fondato la propria decisione e di cui costui aveva lamentato la parzialità per avere rifiutato ogni contatto con la famiglia paterna.
Infine, con l'ultimo motivo di impugnazione sosteneva la violazione e falsa applicazione degli artt. 337-octies e 315-bis comma 3, c.c., dell'art. 336-bis c.p.c., dell'art. 38 disp. att. c.c., nonché della normativa internazionale in materia di audizione dei minori, in quanto la Corte territoriale aveva collocato la minore presso la madre in ragione della relazione dei Servizi Sociali, senza che, però, si fosse provveduto ad ascoltare la figlia; un adempimento, quest'ultimo, ritenuto dal ricorrente necessario a pena di nullità, secondo quanto disposto dalla normativa nazionale ed internazionale.
Il minore quale parte sostanziale. Nell'esaminare il ricorso, la Suprema Corte si è dapprima soffermata proprio su quest'ultimo motivo, affermandone la manifesta fondatezza e ricordando come, nei procedimenti giudiziari che riguardano i minori, essi non possono essere considerati parti formali del giudizio, dal momento che la legittimazione processuale non risulta attribuita loro da alcuna disposizione di legge; essi sono, tuttavia, parti sostanziali, in quanto portatori di interessi comunque diversi, quando non contrapposti, rispetto ai loro genitori.
Al riguardo, infatti, occorre qui ricordare come i procedimenti in materia familiare che riguardano il minore, possano essere di due tipi: da una parte, quelli volti ad accertare o a negare l'esistenza della titolarità di status, nei quali il minore è parte necessaria, e dall'altra, quelli attinenti alla crisi familiare, con incidenza sui diritti personali o patrimoniali di cui il minore è titolare e, in ogni caso, destinatario della pronuncia e, quindi, dei suoi effetti.
E proprio riguardo a questa seconda categoria di procedimenti si pone la vexata questio circa la sua qualità di parte formale (qualità, questa, che ricorre quando il soggetto può beneficiare delle prerogative e garanzie del giusto processo), oltre che sostanziale (ovvero il giudicato materiale si esprimerà anche sulle situazioni di cui è titolare), in considerazione del fatto che nonostante egli non possa essere soggetto di atti processuali subisce gli effetti del risultato del processo (per un approfondimento di questi aspetti v. C. Cecchella, "Diritto e processo nelle controversie familiari e minorili", Bologna, 2018, 33 ss.).
Tuttavia, sebbene la qualità di parte sostanziale del processo sia collegata alla capacità giuridica e sia sempre stato abbastanza agevole riconoscerla anche in capo ai minori, avuto riguardo ai loro diritti patrimoniali nei confronti dei terzi, non poche difficoltà si riscontrano, ancora oggi, in relazione alla tutela di simili diritti del minore, laddove coinvolti nella crisi familiare (cfr. B. Bottecchia, "Il ruolo del minore nel processo, in Autodeterminazione e minore di età". Itinerari di diritto minorile, a cura di R. Senigallia, Pisa, 2019).
Infatti, nonostante la qualità di parte del minore sia stata riconosciuta dalla Consulta, con la nota pronuncia dei primissimi anni duemila (cfr. Corte Cost., 30 gennaio 2002, n. 1), la quale, attraverso il richiamo alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ha affermato che in qualsiasi procedimento in cui il minore è coinvolto necessita della nomina di un curatore e di un difensore, nella prassi si riscontra, in realtà, ancora una difficoltà di tutela effettiva, a cui si è cercato di supplire attraverso l'ascolto.
L'ascolto del minore. Quest'ultimo strumento, avente la funzione di far sentire la voce dei minori nei procedimenti che li vendono direttamente coinvolti e già riconosciuto dall'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, nonché dall'art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, è stato previsto nel nostro ordinamento a seguito della riforma complessiva della filiazione, ad opera della L. n. 219 del 2012 (Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali, in G.U. n. 293 del 17-12-2012) e del D.Lgs. n. 154 del 2013 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norme dell'art. 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, in G.U. n. 5 dell'8-1-2014), la quale ha portato al riconoscimento diritti sostanziali e processuali del minore.
In particolare, oggi, la disposizione di cui all'art. 315- bis c.c., dispone il diritto del minore ad essere ascoltato, in tutti i procedimenti che lo riguardano, quando egli abbia compiuto gli anni dodici e quando, anche di età inferiore, sia capace di discernere, mentre quella di cui all'art. 316 c.c. prevede che il figlio sia ascoltato dal giudice di merito, anche in presenza di contrasto da parte dei genitori, su questioni che lo coinvolgono direttamente. Quanto, poi, alla disciplina generale, essa è racchiusa nell'art. 336-bis c.c., dove si prevede l'ascolto del minore che abbia compiuto dodici anni, o che, se minore di tale limite di età, abbia la capacità di discernimento, disponendone l'obbligatorietà del suo ascolto, in tutti i procedimenti, nei quali debbono essere adottate decisioni che lo riguardano; obbligo, quest'ultimo, che può essere escluso, solo nell'ipotesi in cui il giudice, esclusivamente con provvedimento motivato, lo reputi inutile o manifestamente contrario all'interesse del minore. Riguardo, poi, alle modalità di esecuzione, lo stesso dovrà essere condotto dal giudice, anche attraverso esperti ed ausiliari, mentre i genitori, i difensori delle parti, il curatore speciale (art. 78 c.p.c.), se del caso, all'uopo nominato, il Pubblico Ministero, debbono assistere, solo se autorizzati dal Giudice, previa redazione di processo verbale e registrazione audio video.
Inoltre, all'art. 38-bis disp. att. c.c., si prevede che, nell'ipotesi in cui la salvaguardia di un minore sia assicurata con mezzi idonei, quali l'uso di un vetro specchio, unitamente ad un impianto citofonico, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, il Pubblico Ministero, possano seguirne l'ascolto, anche in luogo diverso da quello in cui il minore si trova effettivamente, senza dover richiede alcuna autorizzazione al giudice, dovendo in ogni caso il minore, prima di procedere all'escussione, essere informato della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto (previsione, quest'ultima, contenuta anche nell'art. 3 della Conv. di Strasburgo del 25 gennaio 2006 sull'esercizio dei diritti del minore, in cui si precisa che il fanciullo, deve ricevere ogni informazione pertinente, ed essere informato delle eventuali conseguenze che tale opinione potrebbe comportare nella pratica e della sua incidenza sulle decisioni da prendersi).
Da quanto seppur brevemente ricordato, ne discende che il minore, oltre ad essere oggetto di protezione, è anche soggetto di diritto e in quanto tale titolare di diritti soggettivi da portare nel processo, attraverso la disciplina dell'ascolto, strumento ormai essenziale per la realizzazione delle sue aspettative nel giudizio,, a pena di nullità della sentenza, a meno che l'organo giudicante non decida di motivarne l'esclusione, in ragione dell'età, delle condizioni e dei disagi, magari manifestati dal fanciullo. Costituisce, pertanto, violazione del principio del contraddittorio e dei diritti del minore il suo mancato ascolto, quando non sia sorretto da un'espressa motivazione sull'assenza di discernimento, tale da giustificarne l'omissione (conf. ex multis Cass. civ., 30 luglio 2020, n. 16410; Cass. civ., 24 maggio 2018, n. 12957 e Cass. civ., 29 settembre 2015, n. 19327).
Conclusioni. Nel caso di specie, secondo gli Ermellini, il giudice di secondo grado ha mancato di fare applicazione dei principi sopra ricordati non motivando sulla capacità di discernimento della minore nata nell'aprile del 2009, al fine di giustificarne l'omesso ascolto e non provvedendo neppure a precisare la natura della "nota allegata alla relazione" dei Servizi Sociali, in cui sono riportate le dichiarazioni della prima, e tanto al fine di verificare in quale contesto la minore sia stata ascoltata e, segnatamente, se gli indicati Servizi abbiano operato su mandato del giudice (sul punto cfr. Cass. civ., 29 settembre 2015, n. 19327); certo essendo poi, prosegue la S.C., che: "l'audizione del minore ultradodicenne o di età inferiore L. n. 184 del 1983, ex art. 15, come modificato dalla L. n. 149 del 2001, è un atto processuale del giudice, il quale può stabilire, nell'interesse del minore stesso, modalità particolari per il suo espletamento, comprendenti anche la delega specifica ad esperti, ma allo stesso non è equiparabile l'assunzione del contributo dell'adottando in maniera "indiretta", tramite le relazioni che gli operatori dei servizi sociali svolgono nell'ambito della loro) ordinaria attività" (cfr. Cass. civ., 22 luglio 2015, n. 15365).
In accoglimento del sesto motivo di ricorso, assorbiti gli altri nella natura del vizio lamentato, la Suprema Corte ha, quindi, cassato il decreto impugnato con rinvio alla Corte di appello di Venezia, altra sezione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
di Andrea Esposito
Il Riformista, 11 maggio 2021
Il paradosso è evidente: mentre il governatore campano Vincenzo De Luca annuncia che "la campagna vaccinale in Campania va avanti in modo eccellente", da due settimane la somministrazione del siero anti-Covid è al palo nel carcere di Poggioreale, struttura tra le più affollate in Europa dove, di conseguenza, è impossibile osservare il distanziamento sociale. A certificarlo sono le statistiche che parlano di soli 24 detenuti vaccinati a fronte di una popolazione carceraria di 2.118 persone. Non va meglio a Secondigliano dove, dopo un avvio incoraggiante, la campagna vaccinale si è bloccata a 56 detenuti immunizzati a fronte di una platea di 1.159 persone.
Certo, la campagna è su base volontaria e quindi la quota di vaccinati va calcolata non sul totale dei detenuti presenti, ma sul numero di quelli che hanno accettato di farsi inoculare il siero anti-Covid. Ed è altrettanto vero che la guerra al virus è stata finora condizionata dalle poche dosi di farmaci disponibili. Il dato fornito da Samuele Ciambriello, garante regionale delle persone private della libertà, è però ugualmente preoccupante se si considerano il rischio sanitario connesso al sovraffollamento e la presenza di detenuti attualmente positivi al Covid: dieci a Poggioreale e quattro a Secondigliano più uno a Santa Maria Capua Vetere. "Nei due principali penitenziari napoletani - spiega Ciambriello - la campagna vaccinale si è fermata proprio quando dal commissario Figliuolo è arrivato il via libera alle immunizzazioni a scaglioni e a oltranza, senza limiti connessi all'età".
Il Garante dei detenuti ha sollecitato i vertici dell'Asl Napoli 1 che hanno assicurato 350 vaccinazioni a Secondigliano e 250 a Poggioreale a partire da martedì. "La campagna deve riprendere subito e a tambur battente, non a macchia di leopardo - aggiunge Ciambriello - Non è accettabile che i detenuti siano trattati come "figli di un dio minore" perché il diritto alla salute va garantito a tutti, a cominciare da chi è più esposto al contagio". Il problema riguarda anche il personale della polizia penitenziaria, gli educatori e tutti gli altri soggetti che, entrando e uscendo continuamente dai penitenziari, potrebbero contrarre il virus all'esterno per poi trasmetterlo a chi vive dietro le sbarre. Di qui la necessità di immunizzarli al più presto. Attualmente il personale vaccinato tocca quota 2.240 su una platea di 4mila unità, mentre i poliziotti attualmente positivi al Covid sono 48 e rischiano di scatenare o alimentare pericolosi focolai.
Eccezion fatta per Napoli, la campagna vaccinale fa segnare risultati incoraggianti. I detenuti immunizzati sono circa 380 nel Casertano, 38 tra Benevento e Airola, 246 tra Salerno, Eboli e Vallo della Lucania, 102 tra Avellino, Ariano Irpino e Sant'Angelo dei Lombardi. Ottima la performance del carcere femminile di Pozzuoli dove, in soli due giorni, il siero anti-Covid è stato somministrato a 122 detenute su 130: probabilmente un record nazionale.
In totale, in Campania, i reclusi vaccinati sono circa 1.400 su circa 19mila in tutta Italia. Il dato è tutto sommato positivo, ma non ancora sufficiente per garantire un'alta protezione dal Covid a chi vive o lavora nei penitenziari di Napoli e dintorni. "La vaccinazione è un diritto-dovere per chi accede e per chi è dentro il carcere - conclude Ciambriello - Bisogna accelerare, magari puntando sul vaccino a dose unica che evita complicazioni burocratiche e presenta diversi vantaggi organizzativi".
di Viviana Lanza
Il Riformista, 11 maggio 2021
Da oggi, nelle Case circondariali campane, sarà trasmesso uno spot per sensibilizzare i detenuti ad effettuare il vaccino anti-Covid. Nel promo, a metterci il volto, ci sono i Garanti delle persone private della libertà Pietro Ioia (per il Comune di Napoli) e Samuele Ciambriello (per la Regione Campania), la vicepresidente dell'associazione "Il Carcere Possibile" Elena Cimmino, il sacerdote pastorale delle carceri di Napoli don Franco Esposito, l'avvocato di Antigone Manuela Mascolo e l'infettivologo Luigi Greco.
Lo spot è frutto dell'opera di alcune organizzazioni napoletane tra cui il Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli, Assocciazione "Il carcere possibile", Antigone, la Pastorale delle Carceri di Napoli. Il video è patrocinato dal Provveditorato dell'Amministrazione penitenziaria della Campania, diretto dal dottor Antonio Fullone.
"Con questa iniziativa - spiega il coordinatore del Festival Maurizio Del Bufalo - vorremmo sottolineare l'importanza di un'azione combinata tra Istituzioni e Società Civile per combattere la pandemia nei luoghi più lontani dall'attenzione della pubblica opinione e dei media. Si tratta di un gesto che riteniamo esemplare per la città di Napoli e la nostra Regione, in un momento in cui le categorie socialmente fragili sono spesso dimenticate e lasciate sole, ignorando quanto sia rischioso per tutti, e soprattutto per i detenuti e le detenute, per gli agenti di polizia penitenziaria e gli operatori del carcere, ritardare la vaccinazione e creare le condizioni di emergenza del primo lockdown che portarono a rivolte e morti nelle carceri italiane".
"Siamo ancora in attesa - ricorda Del Bufalo - di sapere di più su quegli episodi drammatici e per questo ci adoperiamo con tutte le nostre forze perché non avvenga mai più nulla di simile". "Cogliamo l'occasione - conclude - per ringraziare tutti coloro che hanno voluto lasciare una testimonianza in questo filmato e la Sly Production, la Breeze Entertainment e Coraggio Salerno che ne hanno permesso la realizzazione tecnica in tempi brevissimi".
di Greta Magazzini
ilparmense.net, 11 maggio 2021
Il Garante dei detenuti Roberto Cavalieri e il Direttore Valerio Pappalardo spiegano la situazione del carcere di Parma durante il Covid
Quando a fine febbraio 2020 si apprendevano le prime notizie a tema Covid nel nostro Paese, c'era chi veniva a conoscenza del nuovo Coronavirus in maniera molto indiretta. Si tratta dei detenuti, ovvero di tutte quelle persone che stanno scontando una pena in carcere, un luogo che costituisce una sorta di "mondo a parte", diviso e separato dal resto del mondo con massicce recinzioni. La Sars-Cov-2 iniziava quindi a circolare tra le persone, prima nel Nord Italia, poi in tutto lo stivale.
Ma presto il Covid è penetrato anche nell'"altro mondo", facendo sorgere molti dubbi e domande. Nel mese di marzo 2020 infatti, le normative anti-contagio hanno stravolto l'organizzazione delle Case circondariali: le visite dei parenti sono state interrotte, sono state limitate le uscite dal carcere ed è stato disposto il distanziamento sociale negli spazi interni delle strutture. Dopo pochi giorni però, si sono scatenate numerose rivolte da parte dei detenuti, con un grido di disperazione e rabbia che faceva tornare a galla un problema ben noto e già insediato nel profondo delle carceri italiane da ben prima dello scoppio della pandemia: il sovraffollamento.
Mentre quindi nella primavera dello scorso anno tutta la popolazione stava affrontando i primi giorni di quarantena, si stava smuovendo un'altra battaglia all'interno delle carceri, che talvolta trovava un buco d'aria nel tam tam di notizie riportate dai media. Si sono contati poi i primi contagi tra gli agenti di polizia penitenziaria e tra i detenuti, finché a un anno di distanza si possono contare anche i morti per Covid dentro le carceri. Secondo il rapporto rilasciato da Antigone l'11 marzo 2021, in un anno sono stati 18 i detenuti morti a causa dell'infezione da Coronavirus nelle carceri d'Italia.
Nel rapporto si legge anche che in 12 mesi c'è stata una significativa diminuzione del numero dei detenuti: al 29 febbraio 2020 erano detenute 61.230 persone; il 28 febbraio 2021 53.697. Si tratta della riduzione del 12,3% del totale. A un anno di distanza quindi, è possibile stilare una sorta di bilancio di come i detenuti hanno vissuto la pandemia, tra la situazione all'interno delle celle e le relative complicazioni, e la preoccupazione rivolta per i cari che stavano fuori. Abbiamo quindi posto qualche domanda a Roberto Cavalieri, Garante dei detenuti del Comune di Parma e a Valerio Pappalardo, direttore del carcere di Parma, dove qualche mese fa è scoppiato un focolaio che ha coinvolto fino a 66 persone.
L'organizzazione del Carcere di Parma durante il Coronavirus: videochiamate e distanziamento garantiti. "Qui non c'è un problema di sovraffollamento"
Come spiega Roberto Cavalieri, il Carcere di Parma è composto da quattro circuiti detentivi a seconda della tipologia di reato compiuto: Media sicurezza per i reati comuni, AS3 per i reati associativi di stampo mafioso, AS1 per gli ex leader di cartelli mafiosi ed infine 41bis per i detenuti che ricoprono ancora ruoli di rilievo in organizzazioni mafiose. Quando hanno iniziato a susseguirsi i diversi Dpcm, si è avuto all'interno del carcere "l'effetto dirompente dell'amplificazione della distanza tra i detenuti e i propri familiari e la comunità esterna rappresentata per lo più dai volontari, - spiega Cavalieri - e tutto questo ha avuto ripercussioni pesanti sulla qualità della vita dei detenuti".
Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziario ha cercato quindi di "compensare la sofferenza aumentando il numero e la durata delle chiamate, introducendo anche le videochiamate prima mai viste". Anche Pappalardo ha riportato che è stato consentito ai detenuti di "collegarsi via Skype con i loro congiunti, ad eccezione del circuito detentivo aggravato speciale".
La condizione fisiologica di ansia, come riferisce il direttore del Carcare di Parma, era evidente, e soprattutto è stata percepita preoccupazione da parte dei detenuti per la salute dei familiari più stretti. "Le videochiamate non sono la stessa cosa di una visita nel corso della quale si può abbracciare un figlio", afferma Cavalieri, bisogna però affermare che "i detenuti hanno compreso che a Parma tutti abbiamo sofferto per le misure contenitive della pandemia".
"Da parte di tutti - sanitari, Polizia penitenziaria, Direzione e detenuti stessi - è stata spesa molta energia per contrastare univocamente la pandemia", continua Cavalieri. Tuttavia, la risposta all'emergenza sanitaria è stata positiva, come spiega il Garante dei Detenuti, perché il carcere di Parma non soffre del sovraffollamento, avendo anzi in questo momento "celle vuote nel nuovo padiglione". "I problemi nel nostro penitenziario - riferisce Roberto Cavalieri - derivano piuttosto dall'alto numero di detenuti con problematiche sanitarie, l'assenza di organici completi tra il personale della Polizia Penitenziaria e del personale educativo".
È invece nel marzo di questo anno che si è diffusa la notizia di un possibile focolaio nel carcere di Via Burla. Faissal Choroma, responsabile sanitario del carcere di Parma, ha infatti lanciato l'allarme circa la diffusione dei contagi tra i detenuti del 41bis, e presto si è arrivati alla conta di 66 contagiati su un totale di 704 detenuti. Mentre il direttore del carcere Valerio Pappalardo ha dichiarato che "presumibilmente il contagio si è alimentato per ipotetici comportamenti inappropriati o forse approssimativi, ma è difficile poter assicurare tale origine", il Garante dei Detenuti è sceso più nel dettaglio.
"Tenuto conto che la Comunità esterna non può entrare in quell'area del carcere e che i trasferimenti dei detenuti sono molto rari - illustra Cavalieri - non rimangono molte altre persone che possono accedere in quel reparto: o i sanitari o la Polizia penitenziaria". Tuttavia, continua il Garante, non è questa la questione: "Quello a cui si è assistito è stata l'attivazione di una macchina organizzativa tra Direzione e sanitari che è stata ineccepibile: tamponi, isolamenti sanitari, creazione di zone pulite, gestione dei rifiuti, tenuta delle presenze del personale hanno permesso di tenere sotto controlla la situazione e di arginare il focolaio che oggi si è ridotto a 11 casi".
Nessuno dei detenuti comunque ha sviluppato sintomi gravi della malattia, "salvo qualche ricovero per più idonee cure ospedaliere, ma senza pericolo di vita", spiega Pappalardo. Congiuntamente anche il Garante dei Detenuti ha affermato che sono state erogate cure al pari dei pazienti liberi e nel contesto della propria abitazione, e ha aggiunto: "So che sono stati coinvolti anche sanitari del Reparto Barbieri che sono venuti in carcere a fare visite ai detenuti contagiati".
Nel frattempo, mentre i detenuti contagiati si stanno curando, si sta procedendo anche con le vaccinazioni, un'àncora alla quale anche dentro il carcere ci si appiglia per poter avere una protezione contro il possibile contagio. Valerio Pappalardo infatti conclude: "Per la popolazione detenuta le vaccinazioni sono allo stato in corso e sono stati interessati circa 100 individui. Fra il personale operante invece più del 60% ha ricevuto la prima dose vaccinale".
telefriuli.it, 11 maggio 2021
Sovraffollamento, organico insufficiente, finanziamenti inadeguati per la manutenzione e per i compensi ai detenuti lavoratori. Questi i principali problemi della casa circondariale di Tolmezzo emersi durante il sopralluogo effettuato stamani da Franco Dal Mas, senatore di Forza Italia e componente della commissione Giustizia a Palazzo Madama. Visita che rappresenta la seconda tappa di un giro delle carceri del Friuli Venezia Giulia iniziato il 2 aprile scorso a Pordenone. A illustrare nel dettaglio le criticità la dottoressa Irene Iannucci, direttore del carcere.
"Quello di Tolmezzo, uno dei 22 in Italia con una sezione per il 41 bis, è il carcere più grande della regione e come gli altri, in Fvg come in Italia, registra un numero di detenuti ben superiore alla capienza: 199 i ristretti contro un numero massimo di 149. Un problema diffuso e solo parzialmente alleviato dalla concessione dei domiciliari conseguente alla pandemia, peraltro non verificatasi a Tolmezzo. Passata l'emergenza sanitaria la situazione andrà affrontata, qui come altrove", ha commentato Dal Mas ricordando il focolaio di Covid scoppiato quest'inverno proprio nel carcere di Tolmezzo.
La situazione in Fvg vede oggi una capienza massima di 467 detenuti a fronte di una popolazione carceraria di 639. E a fronte di un sovraffollamento di oltre il 30% si registra una carenza di organico: dei 32 ispettori e 49 sovrintendenti previsti a Tolmezzo, sono rispettivamente 8 e 2 quelli operativi, a cui si aggiunge la mancanza di due dirigenti o funzionari su 3 e persino del comandante. "Facile immaginare come, nonostante la buona volontà e la disponibilità del personale in servizio a Tolmezzo, sia complicato garantire un'organizzazione del lavoro efficiente e far sì che la detenzione svolga una funzione realmente rieducativa per i detenuti", ha proseguito Dal Mas.
A rendere più complessa la situazione la scarsità di fondi per la manutenzione e la ristrutturazione - ad esempio le due caserme dell'istituto e la serra presso cui lavorano gli internati, divelta dal vento e non ancora rimessa in sesto. Così come mancano fondi per le mercedi, i compensi assegnati agli internati che prestano attività lavorative all'interno del carcere.
"Non servono fiumi di denaro per migliorare il quadro. Non siamo certo ai tempi dell'invettiva di Calamandrei, ma è pur vero che se crediamo nella funzione rieducativa della pena è necessario intervenire, a Tolmezzo come altrove. Con strutture più moderne dove poter lavorare in sicurezza e più rispettose dei diritti", ha concluso Dal Mas.
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