di Luigi Manconi
La Repubblica, 16 aprile 2021
Il verdetto della Consulta sull'ergastolo ostativo. Il cuore dell'ordinanza emessa dalla Corte Costituzionale a proposito dell'ergastolo ostativo risiede nelle seguenti affermazioni: la norma in questione è in contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione italiana e con l'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti umani. Ciò perché l'attuale disciplina, fa della collaborazione con la magistratura l'unico modo per il condannato di ottenere la liberazione condizionale, "anche quando il suo ravvedimento risulti sicuro".
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 16 aprile 2021
La Consulta non decide sulla liberazione condizionale, senza aver collaborato con la giustizia, per chi è detenuto all'ergastolo ostativo. L'ergastolo ostativo è incostituzionale, ma ci dovrà pensare il Parlamento a varare una legge. La Corte costituzionale non decide sulle questioni di legittimità sollevate dalla Cassazione in merito all'ergastolo ostativo, in particolare a chi chiede l'accesso alla liberazione condizionale senza aver collaborato con la giustizia. A differenza della sentenza del 2019 che ha dichiarato incostituzionale la preclusione assoluta del permesso premio a chi non collabora, questa volta i giudici delle leggi hanno preferito attendere un intervento legislativo nel merito.
di Errico Novi
Il Dubbio, 16 aprile 2021
"Guardi, mi trovo in una duplice difficoltà, di fronte alla scelta compiuta dalla Corte costituzionale. Da una parte la Corte dichiara l'incostituzionalità della norma che, per gli ergastolani ostativi, consente la liberazione condizionale solo se collaborano, ma lo dichiara senza perfezionare la decisione perché ritiene che il Parlamento debba predisporre una legge ordinaria in modo da non compromettere contrasto alla mafia e premialità per chi si pente.
di Davide Galliani
giustiziainsieme.it, 16 aprile 2021
Non è facile commentare un comunicato. Viene da domandarsi se in camera di consiglio si voti anche sui comunicati. Ora, se nel comunicato si capisce bene che è trasposto il dispositivo, sul quale si vota, i problemi potrebbero essere anche messi da parte. Il punto è quando il comunicato assomiglia a una sorta di agenzia di stampa. In questi casi, forse, meglio lasciar perdere o essere didascalici: "si comunica che la Corte depositerà la decisione sulla questione X il giorno Y". Punto. Invece no. E abbiamo due possibilità: stare zitti e aspettare la decisione, possibilità validissima; oppure scrivere due righe oggi, magari per non scriverle più domani.
Cosa significa, giuridicamente, che l'accoglimento immediato "rischierebbe di inserirsi in modo inadeguato nell'attuale sistema di contrasto alla criminalità organizzata"? Soprattutto, la Corte si è dimenticata che la sorveglianza, caduta la presunzione assoluta sui permessi, è tornata a fare il proprio mestiere, e non solo quello di dichiarare inammissibile qualsiasi richiesta di beneficio senza utile collaborazione con la giustizia? Pensate a chi è in carcere da più di venti anni, la stragrande maggioranza dei 1.200 e passa ergastolani ostativi italiani: se fossi uno di loro, la prima domanda che mi porrei è come sia possibile lasciarmi nel limbo per un anno. La Corte accerta la violazione di eguaglianza, rieducazione, dignità umana, ma dice che per un anno possiamo convivere con la violazione.
Ancora. Richiamare nel comunicato l'art. 3 Cedu non è stata una genialata. Questo perché i diritti che garantisce sono inderogabili, da testo della Cedu e da giurisprudenza granitica di Strasburgo. Mai e poi mai si possono derogare. Nemmeno in tempo di guerra e nemmeno a fronte del più tremendo, grave e ripugnante dei reati. Figuriamoci per dare tempo al Parlamento di sistemare le cose. E anche il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa più sensibile al margine di apprezzamento potrebbe storcere il naso: dato che stiamo parlando di art. 3, una volta accertata la violazione, non dichiararla subito è una faccenda complicata.
Vi sarebbe altro. Se la Corte avesse deciso anche in riferimento alla semilibertà, usando la illegittimità consequenziale, nel comunicato lo avrebbe detto. Ma ha un qualche senso dichiarare incostituzionale il regime ostativo applicato al permesso premio, accertarlo incostituzionale ma non dichiararlo applicato alla liberazione condizionale, e non dire una parola sulla semilibertà?
Certo, dopodomani arriverà una questione di costituzionalità sulla semilibertà. Ma dato che la Corte ha tra i suoi poteri, questo ben scritto, la illegittimità costituzionale consequenziale, non sarebbe stato male usarla. Si dirà: ma i requisiti della semilibertà sono diversi. Ovvio che sono diversi, ma la presunzione assoluta è identica: incostituzionale verso i permessi, incostituzionale accertata non dichiarata verso la liberazione condizionale, che facciamo la teniamo in piedi per la semilibertà?
Lo so bene. Cinque anni fa quanto accaduto sui permessi e oggi sulla liberazione condizionale era inimmaginabile. Il bicchiere è anche mezzo pieno. Va bene, ma resta una sensazione strana. Cosa dovrebbe fare il legislatore in questo anno e passa di tempo? Dice la Corte: "preservare il valore della collaborazione con la giustizia". Si tratta di una affermazione carica di significato. Tanto è vero che dopo la 235/2019 la sorveglianza ha fatto di tutto proprio per "preservare il valore della collaborazione con la giustizia".
Sinceramente, alla Consulta non sembra se ne siano accorti: la sorveglianza sta cercando in molti modi di valorizzare comunque il mancato apporto collaborativo. Un cortocircuito: la 253/2019 dice che esiste la libertà di non collaborare, la sorveglianza post 253 sembra non voler considerare "neutro" il mancato apporto collaborativo, e ora il comunicato della Consulta dice "preservare il valore della collaborazione con la giustizia". Sarebbe stato molto meglio se la Consulta avesse detto: la presunzione da assoluta diventa relativa, ovviamente ora al Parlamento compete il compito di "preservare il valore della collaborazione". Se accerti la violazione, ma non la dichiari, ti tiri la zappa sui piedi: se è incostituzionale la presunzione assoluta, e se la presunzione assoluta è assoluta, che senso ha non dichiararlo ma solo accertarlo? Vale a dire: il Parlamento può fare solo meglio, non può peggiorare la situazione, visto che peggio della prova legale assoluta non esiste nulla, se non abolire la liberazione condizionale per gli ergastolani, che non mi pare sia possibile.
Infine, le buonissime ragioni di chi contesta la Consulta, quando accerta ma non dichiara una violazione costituzionale, nel caso dell'ergastolo ostativo si moltiplicano. Staremo a vedere l'ordinanza, la quale, a differenza del caso Cappato, non deve evitare che delle persone finiscano in carcere, ma che possano uscire dal carcere...anche se il "no" della sorveglianza all'uscita è incostituzionale.
Non si può scrivere un libro su un comunicato. Nemmeno un articolo. Al massimo poche righe. Che voglio concludere domandandomi se abbiano ancora un senso questi comunicati. Non tutti i comunicati, ma questi che assomigliano ad agenzie di stampa. Si rinvia a maggio 2022 per consentire al legislatore gli interventi "che tengano conto (...) della peculiare natura dei reati connessi alla criminalità organizzata". Ma il legislatore del 1992 ha introdotto l'ergastolo ostativo proprio per la peculiare natura dei reati connessi alla criminalità organizzata, e quelli successivi non lo hanno modificato nemmeno di una virgola.
Non riesco a comprendere perché distinguere i compiti tra Corte e Parlamento debba significare anche non fare ciascuno i rispettivi compiti. Il Parlamento ha fatto il suo. Un attimo meno oggi la Corte, anzi ha detto a tutti: io sono la Corte, accerto la incostituzionalità dell'ergastolo ostativo, ma non la dichiaro perché voglio vedere cosa combina il Parlamento. Non è invadere le sfere del Parlamento? Saranno maggiorenni i nostri parlamentari, o no? Ognuno faccia il suo mestiere. La Corte dichiara incostituzionale l'ergastolo ostativo. Il Parlamento, se lo ritiene, interviene per preservare il valore della collaborazione con la giustizia e tenere conto della peculiare natura dei reati di criminalità organizzata. Perché in Italia per unire due puntini non si tira mai una linea retta?
Anche chi dice che questo passa il convento, altrimenti sarebbe andata peggio, non è granché persuasivo. Intanto, non era in camera di consiglio. Ma mettiamo sia andata così: alcuni erano per la infondatezza, altri per la incostituzionalità, ha vinto la incostituzionalità accertata ma non dichiarata. A me sembra che chi dice che sarebbe potuta andare peggio debba rivolgersi a chi sosteneva l'infondatezza della questione di costituzionalità. Come si possa sostenere che l'ergastolo ostativo sia compatibile con la Costituzione e la Cedu sinceramente non riesco a comprenderlo. E a conti fatti non è compatibile né con la prima né con la seconda...ma evidentemente per dichiararlo oltre che per accertarlo serve ancora un altro anno.
La Corte si è messa in testa di riscrivere la disciplina dell'ergastolo ostativo. Così ha fatto con il permesso, aggiungendo il pericolo di ripristino. Così farà con la liberazione condizionale, poiché lecito aspettarsi qualche paletto per il legislatore nella ordinanza che verrà pubblicata "nelle prossime settimane". E vedremo la sorte della semilibertà, sulla quale per ora tutto tace. Non vi è niente di male in questo attivismo della Consulta.
Che sia un legislatore non solo negativo ma anche positivo lo sanno pure i sassi. Solo una cosa non si deve dimenticare: che i destinatari delle sue pronunce sono persone che non sono in carcere da qualche giorno, nemmeno da qualche mese, e nemmeno da qualche anno. Parliamo di decenni di carcere. Non vorrei mai che finissimo col domandarci se le aggiunte fatte dalla Corte debbano avere valenza solo per il futuro.
Del resto, il divieto di retroattività di pronunce che aggravano i requisiti per chiedere un beneficio o una misura è un tema che prima o poi esploderà...caduta la presunzione assoluta per i permessi non abbiamo più solo l'attualità dei collegamenti, che esisteva dal 1991, ma anche il pericolo di ripristino, che esiste dal 2019. Staremo a vedere sulla liberazione condizionale, ma caduta la presunzione assoluta non è che si possa mettere dentro di tutto per preservare il valore della collaborazione con la giustizia e per tenere conto della peculiare natura dei reati di criminalità organizzata.
Sembra una scena kafkiana: la Consulta tiene per il guinzaglio il Parlamento, al quale fornisce un assist per mettere il guinzaglio alla sorveglianza, la quale, se andiamo avanti così, non si muoverà più neppure di un millimetro...e non è che i permessi concessi dopo la 253 ad ergastolani siano centinaia: io ne ho contati come le Cime di Lavaredo.
di Vladimiro Zagrebelsky
La Stampa, 16 aprile 2021
La Corte costituzionale, nel caso della disciplina del c.d. ergastolo ostativo, ha annunciato in un comunicato che nuovamente intende procedere affermando che la legge in vigore è incostituzionale, ma che la materia richiede l'intervento del Parlamento legislatore. Sospeso il giudizio per permettere al Parlamento di provvedere, la Corte deciderà con sentenza dopo intervenuta la nuova legislazione o in mancanza di essa.
Non si può non essere sorpresi dalla soluzione scelta dalla Corte. Essa ricorre al metodo utilizzato nel recente caso dell'aiuto al suicidio, in una ipotesi però in cui la necessità dell'intervento legislativo sembra inesistente. Come recentemente avvenuto per il caso dei c.d. permessi premio, che la legge escludeva per i condannati per delitti commessi in contesto di associazione mafiosa, quando il condannato non collabori con le autorità inquirenti, la Corte anche per la liberazione condizionale aveva la possibilità di provvedere dichiarando incostituzionale il divieto assoluto e rinviando la decisione alla valutazione del giudice di sorveglianza.
Stanti le precedenti posizioni espresse dalla Corte in materia penitenziaria sembrava certa una simile soluzione. E già si era alzata una preventiva protesta e denunzia di colpevole indebolimento della lotta alla mafia, che certo avrebbe investito anche la Corte. Ma i precedenti della Corte sono inequivoci ed anche, nello stesso senso, quelli della Corte europea dei diritti umani.
La Corte costituzionale ha già dichiarato la incostituzionalità del divieto di concessione di permessi premio quando non vi sia collaborazione con l'autorità, a causa della presunzione assoluta e non vincibile da prova contraria di perdurante pericolosità. Entrambe le Corti hanno già affermato che i c.d. benefici penitenziari, concessi o negati dal giudice di sorveglianza in considerazione dei progressi del detenuto, concorrono a rendere concreta e possibile la finalità di rieducazione che è propria della pena sia nella Costituzione, sia nella Convenzione europea dei diritti umani.
La Corte costituzionale ha già ritenuto incostituzionale che i permessi premio siano esclusi, senza che al magistrato di sorveglianza sia consentita una valutazione in concreto della condizione del detenuto, dell'effetto del passare del lungo tempo della detenzione e persino delle ragioni che hanno indotto il detenuto a mantenere il silenzio. Secondo la Corte costituzionale il decorso del tempo della esecuzione della pena esige una valutazione, che consideri l'evoluzione della personalità del detenuto e non una presunzione assoluta di pericolosità sociale.
E la Corte ha già avuto modo di riconoscere e affermare che "la personalità del condannato non resta segnata in maniera irrimediabile dal reato commesso in passato, foss'anche il più orribile; ma continua ad essere aperta alla prospettiva di un possibile cambiamento". Come per i permessi, anche per la liberazione condizionale gli argomenti già svolti dalla Corte costituzionale l'avrebbero facilmente condotta a dichiarare l'incostituzionalità del divieto puro e semplice di concessione della liberazione condizionale all'ergastolano non collaborante e a stabilire invece che, con rigorosi criteri probatori, decidesse caso per caso il giudice.
La Corte si è invece sottratta alla decisione e ha preferito evitare di provvedere. Affermando la necessità di un coordinamento legislativo della complessiva legislazione antimafia ha rinviato la questione al Parlamento. Se, come è spesso avvenuto, il Parlamento si rivelerà incapace di legiferare, la Corte sarà costretta a dire essa stessa con sentenza ciò che sembrava già ora discendere senza difficoltà dai suoi precedenti e dai principi costituzionali. Nel frattempo una legislazione incostituzionale resta in vigore.
lavocedeimedici.it, 16 aprile 2021
Un approccio radicalmente differente caratterizza la detenzione femminile da quella maschile. La tipologia dei reati commessi dalle donne è espressione chiara del percorso di marginalità che spesso segna le loro vite. Approfondiamo questo tema con Sandro Libianchi, Presidente dell'Associazione "Co.N.O.S.C.I." (Coordinamento Nazionale degli Operatori per la Salute nelle Carceri Italiane - www.conosci.org), già dirigente medico nel complesso polipenitenziario di Rebibbia, Roma, specialista in Medicina Interna, Endocrinologia e Farmacotossicologia.
Quale condizione vivono le donne detenute? Che numeri ha il fenomeno?
Le donne detenute rappresentano una percentuale in tutto il mondo molto bassa rispetto alla popolazione maschile, circa il 5-6%, fino ad un massimo di circa il 10% in USA (World Prison Brief). In Italia siamo attorno a poco più del 4%, gran parte di queste donne sono straniere; nel nostro Paese sono presenti 8 istituti che hanno anche una sezione femminile, oltre ad una cinquantina di piccole sezioni femminili all'interno delle carceri maschili. Questa grande dispersione di sezioni sul territorio dà anche un'idea molto precisa della difficoltà di poter sviluppare progetti per le donne detenute, proprio perché sono "disperse" in tanti piccoli gruppi. Uno dei dati che voglio sottolineare, proprio per la maggiore presenza maschile negli istituti penitenziari, è che le carceri sono molto più a "misura d'uomo" piuttosto che a "misura di donna". Il concetto stesso di detenzione è stato sempre più rivolto alle esigenze di custodia e sicurezza maschili, piuttosto che femminili. Anche gli studi condotti storicamente sulle donne sono in tal senso molto scarsi: inizialmente sono stati inizialmente quasi "monopolizzati" dal fenomeno della prostituzione; oggi sono incentrati sul versante della salute mentale e sul consumo di stupefacenti da parte delle donne. Questo dà l'idea di quanta strada si debba ancora fare per offrire un'assistenza migliore alla donna in carcere, che resta ancora una figura vulnerabile, con esigenze e di bisogni specialistici e differenti da quelli che investono la sfera maschile. Pensiamo ad esempio alla maternità: in genere la donna proviene da un'estrazione sociale bassa, è abituata a stare in casa con i figli e rappresenta il nucleo centrale di sostegno all'intera famiglia. Anche per questo delinque in maniera specifica e minore degli uomini.
A proposito di reati: quali sono i più tipici da ascrivere alle donne?
Esiste una grande differenza di tipologia di reati a carico delle donne rispetto agli uomini: l'infanticidio è un reato tipico delle donne, perché normalmente si realizza all'interno della famiglia. In questi ultimi anni comincia a prevalere anche il reato del traffico di droga: molto spesso le donne vengono utilizzate come corrieri dal Sud America fino all'Europa e questo si riflette nelle carceri con una rilevante presenza di donne sudamericane. Ci troviamo infatti di fronte a persone completamente sprovvedute, che non hanno percezione della gravità del reato commesso. Sono donne "sfruttate" nella loro ingenuità che per guadagnare una manciata di dollari rischiano anni di prigione in un altro paese, anche molto lontano dalla loro famiglia. Per quanto riguarda l'infanticidio voglio ricordare con orrore un doppio infanticidio di due bambini, uccisi dalla madre in carcere, a Roma, circa due anni fa: da una situazione di assoluta protezione si è invece scatenata una reazione delirante in questa donna, portatrice di una patologia psichiatrica che non era stata evidentemente riconosciuta appieno. Molti studi dimostrano che la donna troppo spesso è inoltre reduce da storie di pregressi abusi fisici e sessuali: la stessa detenuta, prima di delinquere, ha spesso subito a sua volta violenze di questo tipo. Per cui è prima vittima e poi carnefice. Un altro reato tipico delle donne è il furto nei supermercati: questo è un tipo di reato che rappresenta una trasposizione dei problemi familiari legati a situazioni d'indigenza economica. Si delinque per la sopravvivenza dei figli, che non vuol dire giustificare, ma inquadrare il problema in un contesto specifico.
Affrontiamo adesso proprio il tema della genitorialità in carcere: che tipo di fotografia si può scattare?
L'unico carcere interamente femminile in Italia è la casa circondariale di Rebibbia, una costruzione degli anni '40, dunque di concezione abbastanza antica. Ciò che la distingue dagli altri luoghi di detenzione è la presenza di un nido penitenziario, una sezione dove vengono collocate le mamme con bambini al seguito, e quindi parliamo di uno spazio attrezzato per far convivere i minori con le loro madri. Il tema della genitorialità in carcere si sente moltissimo: la legge permette che un bambino segua la madre in carcere, in quanto l'interesse primario è sempre quello del bambino. Al padre non è mai concessa questa possibilità e qui comincia la 'latitanza' dei padri detenuti nei confronti dei figli e della famiglia. Nel mondo sono stati calcolati tra i 7 e i 9 milioni di bambini di fatto reclusi, poiché vivono in carcere con le loro madri. Dopo l'arresto generalmente queste donne, trascorso un periodo di 7-15 giorni, vengono inviate agli arresti domiciliari o in detenzione domiciliare speciale, ai sensi della Legge del 2001 che simbolicamente fu pubblicata l'8 marzo.
Un altro aspetto cruciale è quello della violenza carceraria in ambito femminile...
Dalla mia esperienza professionale, in rapporto agli episodi di violenza nell'ambito della carcerazione maschile, purtroppo devo evidenziare che la violenza non ha un confine, è sempre la stessa, anche in un ambito femminile. Cambiano le modalità, ma esiste allo stesso modo: quando parliamo di donne, è una violenza soprattutto verbale, ma questo non la rende meno difficile, anzi può fare anche più male. È meno episodica e più di lungo periodo, non si conclude in un atto singolo, si prolunga nel tempo. Questo fa sì che il clima di fondo sia più teso e difficile da sopportare. Poi esistono dei gruppi di donne detenute, che hanno rapporti stretti con la criminalità organizzata, le cosiddette "donne di mafia", che sono in costante aumento, parallelamente alle azioni polizia. Sono donne che dimostrano di avere un'intelligenza superiore alla media, sono perfettamente coscienti di quello che attorno a loro, mantengono un atteggiamento di prevalenza sulle altre donne, talvolta costituiscono un vero e proprio "sportello" nei confronti delle altre detenute e appaiono forti e strutturate nella loro psiche criminale. Un altro piccolissimo gruppo, che ho avuto modo di osservare, è quello delle donne dell'Isis, italiane e straniere: sono molto rare, accusate di terrorismo internazionale e anche in questo caso si tratta di persone molto strutturate. Convinte dei loro pensieri e delle loro credenze, sono gruppi di detenute con le quali è difficilissimo relazionarsi: anche solo per intrattenere un colloquio, si segue una procedura molto rigida, che prevede la presenza di donne medico, infermiere donne, quindi con una presenza femminile che esclude qualsiasi tipo di presenza maschile. Sono casi particolari, ma al contempo preziosi, per comprendere meglio le dinamiche psichiche e sociali di queste persone.
Anche la tossicodipendenza è uno dei temi che ricorre più spesso nell'ambito della psicopatologia della donna in detenzione: cosa ha potuto osservare dalla sua esperienza professionale?
In carcere alla base di una psicopatologia, specialmente tra le donne, c'è sempre il pregresso uso di sostanze stupefacenti e/o alcol. Una donna che dunque è affetta da una dipendenza patologica, rappresenta una grande sfida per la cura e la riabilitazione perché molto spesso viene ad innescarsi un problema anche di tipo psichiatrico. Proprio questo tipo di problemi può essere una delle radici della dipendenza. Il consumo inappropriato di alcol che rappresenta una vera e propria droga è facile da riscontrare in quanto esso si reperisce facilmente non avendo limitazioni nell'acquisto; lo stesso vale quando la dipendenza è da farmaci normalmente in uso e di facile acquisto diretto in farmacia, come gli ansiolitici. Queste donne in carcere sono persone molto fragili e vulnerabili, soprattutto all'inizio, quando si affronta con loro il periodo della sindrome di astinenza. Hanno delle reazioni di grande rifiuto e disagio profondo, per cui sono preda di agitazione, anche incontrollabile, e rappresentano una grossa sfida per il terapeuta. Quando possono essere mandate in misura alternativa, notiamo che la ricaduta nell'uso è frequentissima.
Parlava di "sfide" per i terapeuti. Ma cosa vuol dire per una professionista donna lavorare in carcere?
Quello dell'istituto penitenziario non è un ambito professionale desiderato o ambito per la maggioranza delle professioni. La donna professionista medico o infermiere, magari penalizzata sul lavoro all'esterno, proprio per questa carenza riesce più frequentemente ad assumere incarichi in questo contesto e ciò determina che le donne dell'ambito sanitario sono molto rappresentate nelle carceri. Questo, dal mio punto di vista è un bene: riequilibrare il numero di donne lavoratrici significa maggiore sensibilità sia nell'accoglienza sia nella terapia. Svolgono un lavoro secondo me molto apprezzabile perché la donna professionista raramente si mette in competizione. L'uomo tende a competere e questo può generare conflitti a differenza della professionista donna che più facilmente risulta 'vicina' ai problemi delle persone in difficoltà o detenute. A questo proposito vorrei accennare ad un argomento che mi affascina quale la visione che si ha dall'esterno della realtà carceraria femminile attraverso la fotografia. Mi hanno sempre molto colpito le raccolte di immagini, che ritraevano le donne-detenute. Ho notato che quasi nella maggioranza dei casi sono fotografi uomini, che immortalavano detenute e nei loro ritratti volevano quasi "concedere" a queste donne una sorta di attenuante, con delle immagini di una grande tristezza di fondo. Le donne vengono spesso ritratte con un sorriso spento, con tatuaggi importanti sulla pelle, trascuratissime: sono spesso foto in bianco e nero, che esprimono con forza il senso dell'isolamento e del poco "colore" degli ambienti.
di Paolo Maddalena*
Il Fatto Quotidiano, 16 aprile 2021
La Corte costituzionale, con ordinanza (che sarà depositata la prossima settimana) relativa al problema del cosiddetto "ergastolo ostativo", cioè alla disposizione di legge che considera la "collaborazione con la giustizia" l'unica prova certa del ravvedimento del condannato ai fini della concessione della libertà condizionale, ha ritenuto che questa disposizione contrasta con gli articoli 3 e 27 della Costituzione, nonché con l'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e ha rinviato la trattazione dell'udienza a maggio 2022, "per consentire al legislatore di adottare gli interventi che tengano conto, sia della peculiare natura dei reati connessi alla criminalità organizzata di stampo mafioso e delle relative regole penitenziarie, sia della necessità di preservare il valore della collaborazione con la giustizia in questi casi".
Mi astengo, per deontologia professionale (essendo stato per nove anni Giudice della Corte costituzionale), da qualsiasi commento su questa decisione e desidero soltanto dare il mio punto di vista su questa difficilissima questione, la cui problematica soluzione è stata giustamente rimessa al Legislatore.
A mio avviso i nostri parlamentari dovrebbero avere la mente ben sgombra dall'influenza invasiva e unilaterale dell'imperante pensiero unico dominante del neoliberismo (che sembra abbia addirittura offuscato la stessa Avvocatura dello Stato), tenendo presente che tale pensiero ha cancellato l'idea stessa dello "Stato comunità" e ha incentrato l'attenzione sui singoli soggetti, preoccupandosi degli "individui" (come da tempo fa la Corte dei diritti dell'uomo emettendo sentenze in pieno contrasto con la nostra Costituzione) e ponendo in secondo piano il ben più consistente "diritto di difesa" di tutti i cittadini (il "popolo sovrano") nei confronti della criminalità organizzata.
Inoltre, nella ricerca di un altro elemento di prova dell'avvenuto "ravvedimento" del condannato, ritenendosi che sia illegittimo riferirsi alla sola collaborazione con la giustizia, è a mio avviso da tener presente che, ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione, il "cittadino" (che è titolare di diritti fondamentali, tra i quali primeggia il diritto "dell'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese", art. 3 Cost., comma 2), è da considerarsi non solo come "singolo", ma anche e soprattutto come "parte" del popolo, cioè di un elemento "strutturale" dello "Stato comunità". E appare invero molto difficile "provare" che un criminale che si sia macchiato di innominabili delitti possa essere considerato pienamente "rieducato" senza aver di fatto collaborato con la giustizia, e che gli si possa, in assenza di tale requisito, restituire lo status di "cittadino" della Repubblica, con tutti i "doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale" (art. 2 Cost.) che questo status comporta.
Vedremo cosa deciderà il Parlamento e se esso sarà in grado di trovare un altro sicuro elemento di prova del ravvedimento, tale da sostituire la "collaborazione di fatto" con la Giustizia. Da parte mia mi limito a ricordare che il Procuratore della Repubblica Nino Di Matteo ha dichiarato che la cancellazione della collaborazione con la giustizia come condizione per la concessione della libertà condizionale toglierebbe alla magistratura un importantissimo strumento di indagine e darebbe un colpo mortale alla costruzione di un sistema penalistico idoneo a sconfiggere la mafia, come già richiesto da Totò Riina.
*Vice Presidente Emerito della Corte Costituzionale
di Liana Milella
La Repubblica, 16 aprile 2021
Elvio Fassone è il giudice "giusto" per parlare di ergastolo. Da presidente della Corte di Assise di Torino, prima di diventare senatore del Pd per due legislature, ha deciso molti ergastoli per uomini di mafia. In particolare uno - per Salvatore - con cui poi ha intrattenuto per 30 anni una fida corrispondenza. Che dura tuttora. Una storia che Fassone ha raccontato in un libro di Sellerio, un test seller, "Fine pena: ora".
L'ergastolo non potrà più essere "ostativo". Dopo 26 anni chi ha scontato la pena potrà uscire anche se non collabora. Passo giusto o schiaffo alle vittime?
"Un intervento per ora interlocutorio ma giusto e necessario. Non sono io a dirlo, ma la nostra Costituzione, la Corte europea dei diritti dell'uomo, la nostra Corte costituzionale, la quasi totalità degli studiosi di diritto, il Papa. Che appena nominato si affrettò a eliminare l'ergastolo dalla legislazione del Vaticano. Tutti "schiaffeggiatori"?".
L'essere pentiti, fino a oggi, voleva dire un taglio netto con l'esperienza mafiosa. Però le inchieste rivelano anche finte collaborazioni...
"È proprio questo il perno della decisione già assunta dalla Corte nel 2019 sui permessi premio: non si può presumere che la collaborazione con la Giustizia costituisca l'unico metro sul quale valutare la rieducazione del detenuto. Certo, il mafioso non è un associato come gli altri: il suo far parte di una società è realmente qualcosa che ha in sé del religioso, una sua perennità. Ma nulla nell'uomo è immutabile. La Corte ha già censurato la presunzione assoluta, esigendo valutazioni caso per caso, sia pure accompagnate dalla prudenza e dalla severità che quella realtà sociale esige".
Però Salvini già dice "l'ergastolo non si tocca". Il fratello di Borsellino parla di "schiaffo alle vittime". Dal Csm Ardita vede realizzato "il desiderio dei mafiosi"...
"Ma l'ergastolo non viene e non verrà eliminato. Non si spalancheranno i cancelli di nessun carcere, non ci saranno i cortei di ergastolani trionfanti nelle strade, non ci saranno i brindisi dei mafiosi in carcere con lo champagne, come dopo l'assassinio di Falcone. Ci saranno dei giudici che torneranno a fare i giudici e non i burocrati del pollice verso, non impiegati che rispondono alle domande col timbro "inammissibile" senza guardare al merito".
Viviamo nell'Italia di Cosa nostra, della 'ndrangheta, della camorra. E delle stragi mafiose. Fino a che punto si può difendere una legislazione d'emergenza che passa sopra al ravvedimento dei singoli?
"Una legislazione può dirsi di emergenza quando "emerge", per poi scomparire. La legge che ha introdotto l'ostatività" dell'ergastolo risale al 1992, cioè a quasi 30 anni fa. È tempo di rifletterci con serenità".
Le polemiche dure di oggi ci sono state nel 2019 quando la Consulta ha deciso che si potevano dare permessi ai detenuti al carcere duro. Si previdero uscite a raffica, ma chi ha beneficiato del permesso si conta sulle dita di una mano...
E questo dovrebbe tranquillizzate chi teme il "liberi tutti". La magistratura di sorveglianza ha fatto il suo dovere con uno scrupolo che taluno ha ritenuto esasperato. Anche perché la Corte aveva collocato dei "paletti" molto minuziosi nella sentenza".
"Fine pena mai" è scritto per la condanna all'ergastolo. "Fine pena: ora" è il titolo del suo libro. Il carcere durissimo da una parte. Il carcere per il recupero dall'altra. Quest'ultimo è buonista o giusto?
"Il carcere è sofferenza, sempre. Ma vorrei che quanti si dicono preoccupati riflettessero su cosa vuole dire, nella carne e nello spirito, l'espressione "fine pena: mai". L'ergastolo ostativo non è solo una pena più lunga delle altre. È la morte della speranza. Questo è ciò che la Corte di Strasburgo ha dichiarato contrario al senso di umanità. La Consulta cammina su questa via".
di Carlo Nordio
Il Messaggero, 16 aprile 2021
La sentenza della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'ergastolo ostativo incompatibile con la nostra Carta fondamentale, può essere letta sotto tre profili: quello giuridico, quello politico e quello storico.
Primo profilo. Per il lettore digiuno di giuridichese, detta in termini accessibili, la norma incriminata vieta la concessione di alcuni benefici, come la liberazione condizionale, a persone condannate all'ergastolo per reati di criminalità organizzata che non abbiano collaborato con la giustizia. A prima vista, potrebbe anche sembrare ovvio: se sei un mafioso, finché non collabori dimostri di essere ancora inserito nella consorteria, non ti sei "risocializzato", e quindi devi scontare la pena per intero. Ma le cose non sono così semplici.
Ad esempio un ergastolano, dopo trent'anni di carcere, può benissimo essere pronto a rientrare, magari gradualmente, nella società civile senza essere pericoloso, ma non vuole che, collaborando, questo pericolo lo corrano i suoi familiari, sui quali l'organizzazione potrebbe vendicarsi. Oppure teme che, vuotando il sacco, debba rivelare altri reati commessi a suo tempo, e quindi aggravare, anziché alleggerire, la propria posizione.
Insomma si rifiuta di collaborare non per complicità, ma per timore. E poiché la nostra Costituzione dice che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato, e l'ordinamento penitenziario prevede la liberazione condizionale per tutti gli ergastolani che si siano comportati bene, il requisito della "collaborazione" è illogico, iniquo e discriminatorio: la decisione della Consulta è dunque benvenuta.
Secondo profilo, quello politico. Dallo stringato comunicato stampa par di capire che la Corte ritiene che l'eliminazione tout court di questa norma potrebbe determinare una "inadeguatezza di contrasto alla criminalità organizzata", e quindi concede al Parlamento un anno di tempo per provvedere. Da modestissimo giurista ammetto di non comprendere se la sentenza abbia dunque effetto immediato, o se l'ergastolo ostativo resti in vigore - malgrado la sua illegittimità costituzionale - fino allo scader del termine concesso al legislatore: non ci resta che attendere le motivazioni della sentenza.
Ma l'aspetto che qui ci interessa è appunto quello politico, che già abbiamo commentato in occasione di una sentenza analoga sulla legge cosiddetta del fine vita. Poiché la Corte non ha il potere di creare una legge (anche se di fatto talvolta si è sostituita al Parlamento) ma soltanto di confermarla o abrogarla, ora si pone il problema di come disciplinare il vuoto di tutela normativo che la sua pronunzia ha provocato: e poiché ci sono materie dove questo vuoto è pericoloso, la Corte accede al compromesso di lavorare, per così dire, a metà.
Dice cioè al legislatore: attenzione, io posso andare - come rispose il Signore a Giobbe - sin qui e non oltre. Ma oltre questo limite devi pensarci tu, e devi farlo presto. Il fatto è che il nostro Parlamento fa orecchie da mercante. Non trovando, su queste materie delicatissime, un indirizzo concorde e una soluzione condivisa, traccheggia, indugia e rinvia. In attesa magari che la stessa Corte, vistasi inascoltata e perduta la pazienza, intervenga con la clava là dove sarebbe stato necessario usare il bisturi.
Terzo profilo, quello storico. Sarà forse il meno determinante, ma è quello più significativo. Perché dai tempi del terrorismo la nostra legislazione penale, procedurale e penitenziaria è stata caratterizzata da provvedimenti cosiddetti emergenziali, alcuni dei quali germinati sull'onda emotiva di un'opinione pubblica impaurita ed esasperata, ma in stridente conflitto con ogni principio umano e divino di giustizia e di equilibrio: dal fermo di polizia degli anni '70 fino, appunto, all'obbrobrio dell'ergastolo ostativo. Da un punto di vista tecnico, la situazione è stata aggravata dall'alternarsi di queste norme di estremo rigore con rare parentesi di irenismo indulgenziale. Con il risultato che il sistema è diventato un enigma avvolto in un indovinello dentro un mistero, dove nessuno capisce più nulla.
Ora questa sentenza sembra segnare un indirizzo definitivo. Osando infrangere il tabù della "lotta alla mafia" condotta con qualsiasi mezzo, la Corte sembra privilegiare il diritto inalienabile della dignità e quello umano della speranza rispetto alle vociferanti istanze giustizialiste e forcaiole. È un messaggio forte per chiudere un periodo che dura da mezzo secolo. Sempre che il legislatore non intenda tenerlo ancora aperto, perché non riesce a trovare una soluzione.
di Rita Bernardini
Il Riformista, 16 aprile 2021
Lo sappiamo, le morti in carcere non richiamano l'attenzione dei grandi media. Così come siamo coscienti del fatto che se non ci fosse stata la determinazione e il coraggio dei genitori e della sorella di Stefano Cucchi, quella morte sarebbe stata relegata nelle cronache romane, sepolta tra le migliaia di notizie da dimenticare in fretta.
Oggi voglio parlarvi della morte di Mimmo D'Innocenzo, un giovane di 32 anni, avvenuta il 27 aprile del 2017 nel carcere di Cassino. Io ne sono venuta a conoscenza perché mi ha scritto la madre del ragazzo, disperata perché recentemente il sostituto procuratore, dott. Roberto Bulgarini Nomi, ha chiesto l'archiviazione di tutta la vicenda perché gli elementi emersi nel corso delle indagini non sono sufficienti per giungere ad una sentenza di condanna nell'ambito di un eventuale dibattimento. E allora vediamoli questi elementi 'insufficienti".
Mimmo è un ragazzo con un passato di assunzione problematica di sostanze stupefacenti, come ce ne sono a decine di migliaia in Italia. Io ritengo - e non sono sola a fare questa valutazione - che il carcere sia un luogo estremamente pericoloso per questo tipo di persone, le quali dovrebbero essere curate e aiutate ad uscire dalla tossicodipendenza che le porta non di rado a commettere reati collegati con la propria condizione. Accade purtroppo che il carcere sia invece la più probabile destinazione di questi ragazzi, i quali sovente vengono messi in isolamento aggravando così il loro stato psicofisico. Mimmo è morto in una cella di isolamento. Come è morto? Cosa è accaduto nella notte fra il 26 e il 27 aprile di quattro anni fa?
Secondo i consulenti del Pubblico Ministero (medico legale e consulente tossicologico) Mimmo è deceduto per "insufficienza cardiorespiratoria conseguente ad intossicazione acuta da sostanze esogene di tipo stupefacente individuata dal tossicologo in Buprenorfina principale principio attivo del farmaco suboxone". Veniamo ai fatti. Abbiamo un agente di polizia penitenziaria che riferisce di aver accompagnato Mimmo D'Innocenzo in infermeria la sera tardi del 26 aprile in tutte le deposizioni conferma sempre questa circostanza; lo fa nell'imminenza dei fatti, il 27 aprile del 2017; lo fa il 4 giugno del 2019 e il 14 luglio del 2020 quando viene posto a confronto con l'infermiera in servizio quella notte nel carcere.
Abbiamo il medico e l'infermiera di turno i quali interrogati nell'imminenza del tragico decesso affermano all'unisono di "non ricordare" che Mimmo quella notte fosse stato condotto dall'agente in infermeria. Un vuoto di memoria a dir poco sospetto considerato il fatto che non debbano essere molti i detenuti che in orario serale vengono portati in ambulatorio. Vuoto di memoria che non può essere colmato dal registro di accesso all'infermeria dove vengono annotati tutti gli ingressi.
Perché? Perché - combinazione - è scomparso proprio il registro del mese di aprile 2017! Elemento "suggestivo" secondo il Pubblico Ministero che porterebbe ad "ipotizzare che tale accesso all'infermeria sia effettivamente avvenuto e che il registro sia stato sottratto al fine di eliminare prova documentale del medesimo accesso; ma, appunto, trattasi di meri elementi suggestivi che non consentono - scrive il Pm - in assenza di ulteriori riscontri, di esercitare l'azione penale".
Ma andiamo avanti. Perché ci sono ancora due fatti da rilevare. Il primo: Mimmo aveva un recente buco da iniezione sul braccio, ma la siringa nella sua cella non è mai stata trovata. Il secondo: la telefonata fatta alla madre di Minimo da un detenuto, ristretto nel carcere di Cassino nello stesso periodo. In data 29 gennaio 2021 questo detenuto confermava che quanto riferito nella telefonata fatta a suo tempo alla madre corrispondeva a realtà.
Cosa aveva detto? "So come è andata con Mimmo, gli hanno fatto una puntura la sera prima che morisse, da quel momento è stato sempre peggio e poi è morto". Tutto ciò non meriterebbe un approfondimento in un processo penale? Gli "indizi" non appaiono chiari, precisi e concordanti? E quanto ha chiesto la difesa della madre di Minimo rappresentata dall'avvocato Giancarlo Vitelli opponendosi alla richiesta di archiviazione. La madre di Mimmo non cerca il colpevole ad ogni costo, vuole semplicemente che siano accertate le responsabilità - penali, se ci sono - della morte di suo figlio. Sente di doverglielo anche perché suo figlio da detenuto era nelle mani dello Stato e lei non poteva fare niente per aiutarlo e, magari, salvarlo.
Ultima nota. Sono andata a vedere il dossier sulle morti in carcere aggiornato costantemente dalla meritoria associazione Ristretti Orizzonti. Dal 2000 ad oggi nelle carceri italiane sono morti 3.226 detenuti e 1.182 di questi si sono suicidati. Se si va a scorrere l'elenco si scopre che diversi di questi non hanno un nome semplicemente perché il nome non è venuto fuori né dalle istituzioni né dai mezzi di informazione.
Nemmeno la morte di Mimino fino ad oggi aveva un nome, c'era scritto così: Italiano. Nome, sconosciuto. Età, 32 anni. Data, 27 aprile 2017. Cause, da accertare. Carcere. Cassino. Ciao Minimo: forza Alessandra. E che la giustizia sia giusta anche per i dimenticati delle carceri.
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