di Vladimiro Zagrebelsky
La Stampa, 16 aprile 2021
La Corte costituzionale, nel caso della disciplina del c.d. ergastolo ostativo, ha annunciato in un comunicato che nuovamente intende procedere affermando che la legge in vigore è incostituzionale, ma che la materia richiede l'intervento del Parlamento legislatore. Sospeso il giudizio per permettere al Parlamento di provvedere, la Corte deciderà con sentenza dopo intervenuta la nuova legislazione o in mancanza di essa.
Non si può non essere sorpresi dalla soluzione scelta dalla Corte. Essa ricorre al metodo utilizzato nel recente caso dell'aiuto al suicidio, in una ipotesi però in cui la necessità dell'intervento legislativo sembra inesistente. Come recentemente avvenuto per il caso dei c.d. permessi premio, che la legge escludeva per i condannati per delitti commessi in contesto di associazione mafiosa, quando il condannato non collabori con le autorità inquirenti, la Corte anche per la liberazione condizionale aveva la possibilità di provvedere dichiarando incostituzionale il divieto assoluto e rinviando la decisione alla valutazione del giudice di sorveglianza.
Stanti le precedenti posizioni espresse dalla Corte in materia penitenziaria sembrava certa una simile soluzione. E già si era alzata una preventiva protesta e denunzia di colpevole indebolimento della lotta alla mafia, che certo avrebbe investito anche la Corte. Ma i precedenti della Corte sono inequivoci ed anche, nello stesso senso, quelli della Corte europea dei diritti umani.
La Corte costituzionale ha già dichiarato la incostituzionalità del divieto di concessione di permessi premio quando non vi sia collaborazione con l'autorità, a causa della presunzione assoluta e non vincibile da prova contraria di perdurante pericolosità. Entrambe le Corti hanno già affermato che i c.d. benefici penitenziari, concessi o negati dal giudice di sorveglianza in considerazione dei progressi del detenuto, concorrono a rendere concreta e possibile la finalità di rieducazione che è propria della pena sia nella Costituzione, sia nella Convenzione europea dei diritti umani.
La Corte costituzionale ha già ritenuto incostituzionale che i permessi premio siano esclusi, senza che al magistrato di sorveglianza sia consentita una valutazione in concreto della condizione del detenuto, dell'effetto del passare del lungo tempo della detenzione e persino delle ragioni che hanno indotto il detenuto a mantenere il silenzio. Secondo la Corte costituzionale il decorso del tempo della esecuzione della pena esige una valutazione, che consideri l'evoluzione della personalità del detenuto e non una presunzione assoluta di pericolosità sociale.
E la Corte ha già avuto modo di riconoscere e affermare che "la personalità del condannato non resta segnata in maniera irrimediabile dal reato commesso in passato, foss'anche il più orribile; ma continua ad essere aperta alla prospettiva di un possibile cambiamento". Come per i permessi, anche per la liberazione condizionale gli argomenti già svolti dalla Corte costituzionale l'avrebbero facilmente condotta a dichiarare l'incostituzionalità del divieto puro e semplice di concessione della liberazione condizionale all'ergastolano non collaborante e a stabilire invece che, con rigorosi criteri probatori, decidesse caso per caso il giudice.
La Corte si è invece sottratta alla decisione e ha preferito evitare di provvedere. Affermando la necessità di un coordinamento legislativo della complessiva legislazione antimafia ha rinviato la questione al Parlamento. Se, come è spesso avvenuto, il Parlamento si rivelerà incapace di legiferare, la Corte sarà costretta a dire essa stessa con sentenza ciò che sembrava già ora discendere senza difficoltà dai suoi precedenti e dai principi costituzionali. Nel frattempo una legislazione incostituzionale resta in vigore.
lavocedeimedici.it, 16 aprile 2021
Un approccio radicalmente differente caratterizza la detenzione femminile da quella maschile. La tipologia dei reati commessi dalle donne è espressione chiara del percorso di marginalità che spesso segna le loro vite. Approfondiamo questo tema con Sandro Libianchi, Presidente dell'Associazione "Co.N.O.S.C.I." (Coordinamento Nazionale degli Operatori per la Salute nelle Carceri Italiane - www.conosci.org), già dirigente medico nel complesso polipenitenziario di Rebibbia, Roma, specialista in Medicina Interna, Endocrinologia e Farmacotossicologia.
Quale condizione vivono le donne detenute? Che numeri ha il fenomeno?
Le donne detenute rappresentano una percentuale in tutto il mondo molto bassa rispetto alla popolazione maschile, circa il 5-6%, fino ad un massimo di circa il 10% in USA (World Prison Brief). In Italia siamo attorno a poco più del 4%, gran parte di queste donne sono straniere; nel nostro Paese sono presenti 8 istituti che hanno anche una sezione femminile, oltre ad una cinquantina di piccole sezioni femminili all'interno delle carceri maschili. Questa grande dispersione di sezioni sul territorio dà anche un'idea molto precisa della difficoltà di poter sviluppare progetti per le donne detenute, proprio perché sono "disperse" in tanti piccoli gruppi. Uno dei dati che voglio sottolineare, proprio per la maggiore presenza maschile negli istituti penitenziari, è che le carceri sono molto più a "misura d'uomo" piuttosto che a "misura di donna". Il concetto stesso di detenzione è stato sempre più rivolto alle esigenze di custodia e sicurezza maschili, piuttosto che femminili. Anche gli studi condotti storicamente sulle donne sono in tal senso molto scarsi: inizialmente sono stati inizialmente quasi "monopolizzati" dal fenomeno della prostituzione; oggi sono incentrati sul versante della salute mentale e sul consumo di stupefacenti da parte delle donne. Questo dà l'idea di quanta strada si debba ancora fare per offrire un'assistenza migliore alla donna in carcere, che resta ancora una figura vulnerabile, con esigenze e di bisogni specialistici e differenti da quelli che investono la sfera maschile. Pensiamo ad esempio alla maternità: in genere la donna proviene da un'estrazione sociale bassa, è abituata a stare in casa con i figli e rappresenta il nucleo centrale di sostegno all'intera famiglia. Anche per questo delinque in maniera specifica e minore degli uomini.
A proposito di reati: quali sono i più tipici da ascrivere alle donne?
Esiste una grande differenza di tipologia di reati a carico delle donne rispetto agli uomini: l'infanticidio è un reato tipico delle donne, perché normalmente si realizza all'interno della famiglia. In questi ultimi anni comincia a prevalere anche il reato del traffico di droga: molto spesso le donne vengono utilizzate come corrieri dal Sud America fino all'Europa e questo si riflette nelle carceri con una rilevante presenza di donne sudamericane. Ci troviamo infatti di fronte a persone completamente sprovvedute, che non hanno percezione della gravità del reato commesso. Sono donne "sfruttate" nella loro ingenuità che per guadagnare una manciata di dollari rischiano anni di prigione in un altro paese, anche molto lontano dalla loro famiglia. Per quanto riguarda l'infanticidio voglio ricordare con orrore un doppio infanticidio di due bambini, uccisi dalla madre in carcere, a Roma, circa due anni fa: da una situazione di assoluta protezione si è invece scatenata una reazione delirante in questa donna, portatrice di una patologia psichiatrica che non era stata evidentemente riconosciuta appieno. Molti studi dimostrano che la donna troppo spesso è inoltre reduce da storie di pregressi abusi fisici e sessuali: la stessa detenuta, prima di delinquere, ha spesso subito a sua volta violenze di questo tipo. Per cui è prima vittima e poi carnefice. Un altro reato tipico delle donne è il furto nei supermercati: questo è un tipo di reato che rappresenta una trasposizione dei problemi familiari legati a situazioni d'indigenza economica. Si delinque per la sopravvivenza dei figli, che non vuol dire giustificare, ma inquadrare il problema in un contesto specifico.
Affrontiamo adesso proprio il tema della genitorialità in carcere: che tipo di fotografia si può scattare?
L'unico carcere interamente femminile in Italia è la casa circondariale di Rebibbia, una costruzione degli anni '40, dunque di concezione abbastanza antica. Ciò che la distingue dagli altri luoghi di detenzione è la presenza di un nido penitenziario, una sezione dove vengono collocate le mamme con bambini al seguito, e quindi parliamo di uno spazio attrezzato per far convivere i minori con le loro madri. Il tema della genitorialità in carcere si sente moltissimo: la legge permette che un bambino segua la madre in carcere, in quanto l'interesse primario è sempre quello del bambino. Al padre non è mai concessa questa possibilità e qui comincia la 'latitanza' dei padri detenuti nei confronti dei figli e della famiglia. Nel mondo sono stati calcolati tra i 7 e i 9 milioni di bambini di fatto reclusi, poiché vivono in carcere con le loro madri. Dopo l'arresto generalmente queste donne, trascorso un periodo di 7-15 giorni, vengono inviate agli arresti domiciliari o in detenzione domiciliare speciale, ai sensi della Legge del 2001 che simbolicamente fu pubblicata l'8 marzo.
Un altro aspetto cruciale è quello della violenza carceraria in ambito femminile...
Dalla mia esperienza professionale, in rapporto agli episodi di violenza nell'ambito della carcerazione maschile, purtroppo devo evidenziare che la violenza non ha un confine, è sempre la stessa, anche in un ambito femminile. Cambiano le modalità, ma esiste allo stesso modo: quando parliamo di donne, è una violenza soprattutto verbale, ma questo non la rende meno difficile, anzi può fare anche più male. È meno episodica e più di lungo periodo, non si conclude in un atto singolo, si prolunga nel tempo. Questo fa sì che il clima di fondo sia più teso e difficile da sopportare. Poi esistono dei gruppi di donne detenute, che hanno rapporti stretti con la criminalità organizzata, le cosiddette "donne di mafia", che sono in costante aumento, parallelamente alle azioni polizia. Sono donne che dimostrano di avere un'intelligenza superiore alla media, sono perfettamente coscienti di quello che attorno a loro, mantengono un atteggiamento di prevalenza sulle altre donne, talvolta costituiscono un vero e proprio "sportello" nei confronti delle altre detenute e appaiono forti e strutturate nella loro psiche criminale. Un altro piccolissimo gruppo, che ho avuto modo di osservare, è quello delle donne dell'Isis, italiane e straniere: sono molto rare, accusate di terrorismo internazionale e anche in questo caso si tratta di persone molto strutturate. Convinte dei loro pensieri e delle loro credenze, sono gruppi di detenute con le quali è difficilissimo relazionarsi: anche solo per intrattenere un colloquio, si segue una procedura molto rigida, che prevede la presenza di donne medico, infermiere donne, quindi con una presenza femminile che esclude qualsiasi tipo di presenza maschile. Sono casi particolari, ma al contempo preziosi, per comprendere meglio le dinamiche psichiche e sociali di queste persone.
Anche la tossicodipendenza è uno dei temi che ricorre più spesso nell'ambito della psicopatologia della donna in detenzione: cosa ha potuto osservare dalla sua esperienza professionale?
In carcere alla base di una psicopatologia, specialmente tra le donne, c'è sempre il pregresso uso di sostanze stupefacenti e/o alcol. Una donna che dunque è affetta da una dipendenza patologica, rappresenta una grande sfida per la cura e la riabilitazione perché molto spesso viene ad innescarsi un problema anche di tipo psichiatrico. Proprio questo tipo di problemi può essere una delle radici della dipendenza. Il consumo inappropriato di alcol che rappresenta una vera e propria droga è facile da riscontrare in quanto esso si reperisce facilmente non avendo limitazioni nell'acquisto; lo stesso vale quando la dipendenza è da farmaci normalmente in uso e di facile acquisto diretto in farmacia, come gli ansiolitici. Queste donne in carcere sono persone molto fragili e vulnerabili, soprattutto all'inizio, quando si affronta con loro il periodo della sindrome di astinenza. Hanno delle reazioni di grande rifiuto e disagio profondo, per cui sono preda di agitazione, anche incontrollabile, e rappresentano una grossa sfida per il terapeuta. Quando possono essere mandate in misura alternativa, notiamo che la ricaduta nell'uso è frequentissima.
Parlava di "sfide" per i terapeuti. Ma cosa vuol dire per una professionista donna lavorare in carcere?
Quello dell'istituto penitenziario non è un ambito professionale desiderato o ambito per la maggioranza delle professioni. La donna professionista medico o infermiere, magari penalizzata sul lavoro all'esterno, proprio per questa carenza riesce più frequentemente ad assumere incarichi in questo contesto e ciò determina che le donne dell'ambito sanitario sono molto rappresentate nelle carceri. Questo, dal mio punto di vista è un bene: riequilibrare il numero di donne lavoratrici significa maggiore sensibilità sia nell'accoglienza sia nella terapia. Svolgono un lavoro secondo me molto apprezzabile perché la donna professionista raramente si mette in competizione. L'uomo tende a competere e questo può generare conflitti a differenza della professionista donna che più facilmente risulta 'vicina' ai problemi delle persone in difficoltà o detenute. A questo proposito vorrei accennare ad un argomento che mi affascina quale la visione che si ha dall'esterno della realtà carceraria femminile attraverso la fotografia. Mi hanno sempre molto colpito le raccolte di immagini, che ritraevano le donne-detenute. Ho notato che quasi nella maggioranza dei casi sono fotografi uomini, che immortalavano detenute e nei loro ritratti volevano quasi "concedere" a queste donne una sorta di attenuante, con delle immagini di una grande tristezza di fondo. Le donne vengono spesso ritratte con un sorriso spento, con tatuaggi importanti sulla pelle, trascuratissime: sono spesso foto in bianco e nero, che esprimono con forza il senso dell'isolamento e del poco "colore" degli ambienti.
di Paolo Maddalena*
Il Fatto Quotidiano, 16 aprile 2021
La Corte costituzionale, con ordinanza (che sarà depositata la prossima settimana) relativa al problema del cosiddetto "ergastolo ostativo", cioè alla disposizione di legge che considera la "collaborazione con la giustizia" l'unica prova certa del ravvedimento del condannato ai fini della concessione della libertà condizionale, ha ritenuto che questa disposizione contrasta con gli articoli 3 e 27 della Costituzione, nonché con l'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e ha rinviato la trattazione dell'udienza a maggio 2022, "per consentire al legislatore di adottare gli interventi che tengano conto, sia della peculiare natura dei reati connessi alla criminalità organizzata di stampo mafioso e delle relative regole penitenziarie, sia della necessità di preservare il valore della collaborazione con la giustizia in questi casi".
Mi astengo, per deontologia professionale (essendo stato per nove anni Giudice della Corte costituzionale), da qualsiasi commento su questa decisione e desidero soltanto dare il mio punto di vista su questa difficilissima questione, la cui problematica soluzione è stata giustamente rimessa al Legislatore.
A mio avviso i nostri parlamentari dovrebbero avere la mente ben sgombra dall'influenza invasiva e unilaterale dell'imperante pensiero unico dominante del neoliberismo (che sembra abbia addirittura offuscato la stessa Avvocatura dello Stato), tenendo presente che tale pensiero ha cancellato l'idea stessa dello "Stato comunità" e ha incentrato l'attenzione sui singoli soggetti, preoccupandosi degli "individui" (come da tempo fa la Corte dei diritti dell'uomo emettendo sentenze in pieno contrasto con la nostra Costituzione) e ponendo in secondo piano il ben più consistente "diritto di difesa" di tutti i cittadini (il "popolo sovrano") nei confronti della criminalità organizzata.
Inoltre, nella ricerca di un altro elemento di prova dell'avvenuto "ravvedimento" del condannato, ritenendosi che sia illegittimo riferirsi alla sola collaborazione con la giustizia, è a mio avviso da tener presente che, ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione, il "cittadino" (che è titolare di diritti fondamentali, tra i quali primeggia il diritto "dell'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese", art. 3 Cost., comma 2), è da considerarsi non solo come "singolo", ma anche e soprattutto come "parte" del popolo, cioè di un elemento "strutturale" dello "Stato comunità". E appare invero molto difficile "provare" che un criminale che si sia macchiato di innominabili delitti possa essere considerato pienamente "rieducato" senza aver di fatto collaborato con la giustizia, e che gli si possa, in assenza di tale requisito, restituire lo status di "cittadino" della Repubblica, con tutti i "doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale" (art. 2 Cost.) che questo status comporta.
Vedremo cosa deciderà il Parlamento e se esso sarà in grado di trovare un altro sicuro elemento di prova del ravvedimento, tale da sostituire la "collaborazione di fatto" con la Giustizia. Da parte mia mi limito a ricordare che il Procuratore della Repubblica Nino Di Matteo ha dichiarato che la cancellazione della collaborazione con la giustizia come condizione per la concessione della libertà condizionale toglierebbe alla magistratura un importantissimo strumento di indagine e darebbe un colpo mortale alla costruzione di un sistema penalistico idoneo a sconfiggere la mafia, come già richiesto da Totò Riina.
*Vice Presidente Emerito della Corte Costituzionale
di Liana Milella
La Repubblica, 16 aprile 2021
Elvio Fassone è il giudice "giusto" per parlare di ergastolo. Da presidente della Corte di Assise di Torino, prima di diventare senatore del Pd per due legislature, ha deciso molti ergastoli per uomini di mafia. In particolare uno - per Salvatore - con cui poi ha intrattenuto per 30 anni una fida corrispondenza. Che dura tuttora. Una storia che Fassone ha raccontato in un libro di Sellerio, un test seller, "Fine pena: ora".
L'ergastolo non potrà più essere "ostativo". Dopo 26 anni chi ha scontato la pena potrà uscire anche se non collabora. Passo giusto o schiaffo alle vittime?
"Un intervento per ora interlocutorio ma giusto e necessario. Non sono io a dirlo, ma la nostra Costituzione, la Corte europea dei diritti dell'uomo, la nostra Corte costituzionale, la quasi totalità degli studiosi di diritto, il Papa. Che appena nominato si affrettò a eliminare l'ergastolo dalla legislazione del Vaticano. Tutti "schiaffeggiatori"?".
L'essere pentiti, fino a oggi, voleva dire un taglio netto con l'esperienza mafiosa. Però le inchieste rivelano anche finte collaborazioni...
"È proprio questo il perno della decisione già assunta dalla Corte nel 2019 sui permessi premio: non si può presumere che la collaborazione con la Giustizia costituisca l'unico metro sul quale valutare la rieducazione del detenuto. Certo, il mafioso non è un associato come gli altri: il suo far parte di una società è realmente qualcosa che ha in sé del religioso, una sua perennità. Ma nulla nell'uomo è immutabile. La Corte ha già censurato la presunzione assoluta, esigendo valutazioni caso per caso, sia pure accompagnate dalla prudenza e dalla severità che quella realtà sociale esige".
Però Salvini già dice "l'ergastolo non si tocca". Il fratello di Borsellino parla di "schiaffo alle vittime". Dal Csm Ardita vede realizzato "il desiderio dei mafiosi"...
"Ma l'ergastolo non viene e non verrà eliminato. Non si spalancheranno i cancelli di nessun carcere, non ci saranno i cortei di ergastolani trionfanti nelle strade, non ci saranno i brindisi dei mafiosi in carcere con lo champagne, come dopo l'assassinio di Falcone. Ci saranno dei giudici che torneranno a fare i giudici e non i burocrati del pollice verso, non impiegati che rispondono alle domande col timbro "inammissibile" senza guardare al merito".
Viviamo nell'Italia di Cosa nostra, della 'ndrangheta, della camorra. E delle stragi mafiose. Fino a che punto si può difendere una legislazione d'emergenza che passa sopra al ravvedimento dei singoli?
"Una legislazione può dirsi di emergenza quando "emerge", per poi scomparire. La legge che ha introdotto l'ostatività" dell'ergastolo risale al 1992, cioè a quasi 30 anni fa. È tempo di rifletterci con serenità".
Le polemiche dure di oggi ci sono state nel 2019 quando la Consulta ha deciso che si potevano dare permessi ai detenuti al carcere duro. Si previdero uscite a raffica, ma chi ha beneficiato del permesso si conta sulle dita di una mano...
E questo dovrebbe tranquillizzate chi teme il "liberi tutti". La magistratura di sorveglianza ha fatto il suo dovere con uno scrupolo che taluno ha ritenuto esasperato. Anche perché la Corte aveva collocato dei "paletti" molto minuziosi nella sentenza".
"Fine pena mai" è scritto per la condanna all'ergastolo. "Fine pena: ora" è il titolo del suo libro. Il carcere durissimo da una parte. Il carcere per il recupero dall'altra. Quest'ultimo è buonista o giusto?
"Il carcere è sofferenza, sempre. Ma vorrei che quanti si dicono preoccupati riflettessero su cosa vuole dire, nella carne e nello spirito, l'espressione "fine pena: mai". L'ergastolo ostativo non è solo una pena più lunga delle altre. È la morte della speranza. Questo è ciò che la Corte di Strasburgo ha dichiarato contrario al senso di umanità. La Consulta cammina su questa via".
di Carlo Nordio
Il Messaggero, 16 aprile 2021
La sentenza della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'ergastolo ostativo incompatibile con la nostra Carta fondamentale, può essere letta sotto tre profili: quello giuridico, quello politico e quello storico.
Primo profilo. Per il lettore digiuno di giuridichese, detta in termini accessibili, la norma incriminata vieta la concessione di alcuni benefici, come la liberazione condizionale, a persone condannate all'ergastolo per reati di criminalità organizzata che non abbiano collaborato con la giustizia. A prima vista, potrebbe anche sembrare ovvio: se sei un mafioso, finché non collabori dimostri di essere ancora inserito nella consorteria, non ti sei "risocializzato", e quindi devi scontare la pena per intero. Ma le cose non sono così semplici.
Ad esempio un ergastolano, dopo trent'anni di carcere, può benissimo essere pronto a rientrare, magari gradualmente, nella società civile senza essere pericoloso, ma non vuole che, collaborando, questo pericolo lo corrano i suoi familiari, sui quali l'organizzazione potrebbe vendicarsi. Oppure teme che, vuotando il sacco, debba rivelare altri reati commessi a suo tempo, e quindi aggravare, anziché alleggerire, la propria posizione.
Insomma si rifiuta di collaborare non per complicità, ma per timore. E poiché la nostra Costituzione dice che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato, e l'ordinamento penitenziario prevede la liberazione condizionale per tutti gli ergastolani che si siano comportati bene, il requisito della "collaborazione" è illogico, iniquo e discriminatorio: la decisione della Consulta è dunque benvenuta.
Secondo profilo, quello politico. Dallo stringato comunicato stampa par di capire che la Corte ritiene che l'eliminazione tout court di questa norma potrebbe determinare una "inadeguatezza di contrasto alla criminalità organizzata", e quindi concede al Parlamento un anno di tempo per provvedere. Da modestissimo giurista ammetto di non comprendere se la sentenza abbia dunque effetto immediato, o se l'ergastolo ostativo resti in vigore - malgrado la sua illegittimità costituzionale - fino allo scader del termine concesso al legislatore: non ci resta che attendere le motivazioni della sentenza.
Ma l'aspetto che qui ci interessa è appunto quello politico, che già abbiamo commentato in occasione di una sentenza analoga sulla legge cosiddetta del fine vita. Poiché la Corte non ha il potere di creare una legge (anche se di fatto talvolta si è sostituita al Parlamento) ma soltanto di confermarla o abrogarla, ora si pone il problema di come disciplinare il vuoto di tutela normativo che la sua pronunzia ha provocato: e poiché ci sono materie dove questo vuoto è pericoloso, la Corte accede al compromesso di lavorare, per così dire, a metà.
Dice cioè al legislatore: attenzione, io posso andare - come rispose il Signore a Giobbe - sin qui e non oltre. Ma oltre questo limite devi pensarci tu, e devi farlo presto. Il fatto è che il nostro Parlamento fa orecchie da mercante. Non trovando, su queste materie delicatissime, un indirizzo concorde e una soluzione condivisa, traccheggia, indugia e rinvia. In attesa magari che la stessa Corte, vistasi inascoltata e perduta la pazienza, intervenga con la clava là dove sarebbe stato necessario usare il bisturi.
Terzo profilo, quello storico. Sarà forse il meno determinante, ma è quello più significativo. Perché dai tempi del terrorismo la nostra legislazione penale, procedurale e penitenziaria è stata caratterizzata da provvedimenti cosiddetti emergenziali, alcuni dei quali germinati sull'onda emotiva di un'opinione pubblica impaurita ed esasperata, ma in stridente conflitto con ogni principio umano e divino di giustizia e di equilibrio: dal fermo di polizia degli anni '70 fino, appunto, all'obbrobrio dell'ergastolo ostativo. Da un punto di vista tecnico, la situazione è stata aggravata dall'alternarsi di queste norme di estremo rigore con rare parentesi di irenismo indulgenziale. Con il risultato che il sistema è diventato un enigma avvolto in un indovinello dentro un mistero, dove nessuno capisce più nulla.
Ora questa sentenza sembra segnare un indirizzo definitivo. Osando infrangere il tabù della "lotta alla mafia" condotta con qualsiasi mezzo, la Corte sembra privilegiare il diritto inalienabile della dignità e quello umano della speranza rispetto alle vociferanti istanze giustizialiste e forcaiole. È un messaggio forte per chiudere un periodo che dura da mezzo secolo. Sempre che il legislatore non intenda tenerlo ancora aperto, perché non riesce a trovare una soluzione.
di Rita Bernardini
Il Riformista, 16 aprile 2021
Lo sappiamo, le morti in carcere non richiamano l'attenzione dei grandi media. Così come siamo coscienti del fatto che se non ci fosse stata la determinazione e il coraggio dei genitori e della sorella di Stefano Cucchi, quella morte sarebbe stata relegata nelle cronache romane, sepolta tra le migliaia di notizie da dimenticare in fretta.
Oggi voglio parlarvi della morte di Mimmo D'Innocenzo, un giovane di 32 anni, avvenuta il 27 aprile del 2017 nel carcere di Cassino. Io ne sono venuta a conoscenza perché mi ha scritto la madre del ragazzo, disperata perché recentemente il sostituto procuratore, dott. Roberto Bulgarini Nomi, ha chiesto l'archiviazione di tutta la vicenda perché gli elementi emersi nel corso delle indagini non sono sufficienti per giungere ad una sentenza di condanna nell'ambito di un eventuale dibattimento. E allora vediamoli questi elementi 'insufficienti".
Mimmo è un ragazzo con un passato di assunzione problematica di sostanze stupefacenti, come ce ne sono a decine di migliaia in Italia. Io ritengo - e non sono sola a fare questa valutazione - che il carcere sia un luogo estremamente pericoloso per questo tipo di persone, le quali dovrebbero essere curate e aiutate ad uscire dalla tossicodipendenza che le porta non di rado a commettere reati collegati con la propria condizione. Accade purtroppo che il carcere sia invece la più probabile destinazione di questi ragazzi, i quali sovente vengono messi in isolamento aggravando così il loro stato psicofisico. Mimmo è morto in una cella di isolamento. Come è morto? Cosa è accaduto nella notte fra il 26 e il 27 aprile di quattro anni fa?
Secondo i consulenti del Pubblico Ministero (medico legale e consulente tossicologico) Mimmo è deceduto per "insufficienza cardiorespiratoria conseguente ad intossicazione acuta da sostanze esogene di tipo stupefacente individuata dal tossicologo in Buprenorfina principale principio attivo del farmaco suboxone". Veniamo ai fatti. Abbiamo un agente di polizia penitenziaria che riferisce di aver accompagnato Mimmo D'Innocenzo in infermeria la sera tardi del 26 aprile in tutte le deposizioni conferma sempre questa circostanza; lo fa nell'imminenza dei fatti, il 27 aprile del 2017; lo fa il 4 giugno del 2019 e il 14 luglio del 2020 quando viene posto a confronto con l'infermiera in servizio quella notte nel carcere.
Abbiamo il medico e l'infermiera di turno i quali interrogati nell'imminenza del tragico decesso affermano all'unisono di "non ricordare" che Mimmo quella notte fosse stato condotto dall'agente in infermeria. Un vuoto di memoria a dir poco sospetto considerato il fatto che non debbano essere molti i detenuti che in orario serale vengono portati in ambulatorio. Vuoto di memoria che non può essere colmato dal registro di accesso all'infermeria dove vengono annotati tutti gli ingressi.
Perché? Perché - combinazione - è scomparso proprio il registro del mese di aprile 2017! Elemento "suggestivo" secondo il Pubblico Ministero che porterebbe ad "ipotizzare che tale accesso all'infermeria sia effettivamente avvenuto e che il registro sia stato sottratto al fine di eliminare prova documentale del medesimo accesso; ma, appunto, trattasi di meri elementi suggestivi che non consentono - scrive il Pm - in assenza di ulteriori riscontri, di esercitare l'azione penale".
Ma andiamo avanti. Perché ci sono ancora due fatti da rilevare. Il primo: Mimmo aveva un recente buco da iniezione sul braccio, ma la siringa nella sua cella non è mai stata trovata. Il secondo: la telefonata fatta alla madre di Minimo da un detenuto, ristretto nel carcere di Cassino nello stesso periodo. In data 29 gennaio 2021 questo detenuto confermava che quanto riferito nella telefonata fatta a suo tempo alla madre corrispondeva a realtà.
Cosa aveva detto? "So come è andata con Mimmo, gli hanno fatto una puntura la sera prima che morisse, da quel momento è stato sempre peggio e poi è morto". Tutto ciò non meriterebbe un approfondimento in un processo penale? Gli "indizi" non appaiono chiari, precisi e concordanti? E quanto ha chiesto la difesa della madre di Minimo rappresentata dall'avvocato Giancarlo Vitelli opponendosi alla richiesta di archiviazione. La madre di Mimmo non cerca il colpevole ad ogni costo, vuole semplicemente che siano accertate le responsabilità - penali, se ci sono - della morte di suo figlio. Sente di doverglielo anche perché suo figlio da detenuto era nelle mani dello Stato e lei non poteva fare niente per aiutarlo e, magari, salvarlo.
Ultima nota. Sono andata a vedere il dossier sulle morti in carcere aggiornato costantemente dalla meritoria associazione Ristretti Orizzonti. Dal 2000 ad oggi nelle carceri italiane sono morti 3.226 detenuti e 1.182 di questi si sono suicidati. Se si va a scorrere l'elenco si scopre che diversi di questi non hanno un nome semplicemente perché il nome non è venuto fuori né dalle istituzioni né dai mezzi di informazione.
Nemmeno la morte di Mimino fino ad oggi aveva un nome, c'era scritto così: Italiano. Nome, sconosciuto. Età, 32 anni. Data, 27 aprile 2017. Cause, da accertare. Carcere. Cassino. Ciao Minimo: forza Alessandra. E che la giustizia sia giusta anche per i dimenticati delle carceri.
di Errico Novi
Il Dubbio, 16 aprile 2021
In un articolo a sua firma il magistrato napoletano ridicolizza il dogma dell'unità indissolubile: "Dopo il terremoto Palamara, diventino trasparenti sia le nostre promozioni che la genesi delle inchieste".
Poche volte capita di leggere articoli che con geniale nonchalance travolgono gli schemi immutabili della giustizia. Ancor più raramente capita che a una lettura del genere segua pure una doverosa richiesta di scuse. Nel senso che ieri Henry John Woodcock, pm noto (ai penalisti napoletani) per essere tanto brillante quanto sfrontato nello sfidare la difficoltà delle indagini, ha firmato sul Fatto quotidiano un articolo di tale intelligenza e tale coraggio che dalle colonne del Dubbio è necessario chiedergli perdono per tutte le volte in cui le critiche rivoltegli non siano state accompagnate dalla seguente postilla: "Ciò detto, Woodcock è uno di quei giuristi che la politica dovrebbe ascoltare come un oracolo, quando mette in cantiere riforme".
Ebbene sì, perché ieri l'inquirente Woodcock ha firmato non una requisitoria contro gli "impuniti", ma una splendida arringa a favore della separazione delle carriere. E certo non si può negare l'onore delle armi a un giornale come il Fatto, che ha avuto la correttezza di ospitare idee così diverse da quelle proposte di solito. Non a caso Woodcock ha scritto innanzitutto in replica a una precedente analisi pubblicata, sul giornale di Marco Travaglio, da Gian Carlo Caselli. Alcuni passaggi vanno riportati alla lettera.
A proposito di un'eventuale futura relazione fra priorità indicate dalla politica e indagini giudiziarie (ingranaggio prefigurato, udite udite, nella riforma per la separazione delle carriere proposta dalle Camere penali), Woodcock, anziché lanciare un anatema, scrive: "Una soluzione del genere" sarebbe "quantomeno più trasparente del nostro attuale sistema, che ' nasconde' genesi e gestione delle inchieste sotto l'impenetrabile coltre dell'indipendenza del pm e dell'obbligatorietà dell'azione penale".
Lo dice da anni il meglio dell'accademia processual penalistica italiana. Il pm della Procura di Napoli sostiene che tenere nel fascicolo quanto meno traccia della genesi di un'indagine potrebbe "avvicinare di più il sistema ai valori di trasparenza e di responsabilità che connotano un regime democratico". Ancora: la tradizionale critica con cui le toghe stroncano la separazione delle carriere, ricorda Woodcock, riguarda la necessità che il pm condivida la "cultura della giurisdizione"; ma l'argomento, scrive il magistrato napoletano, "è un po' doubleface, a ben vedere", giacché lo si potrebbe "rovesciare agitando lo spettro che la permanenza del pm nell'unico ordine giudiziario possa mettere a rischio la cultura del giudice, trascinandola verso una deriva poliziesca".
Più che riflessioni, sono tuoni che scuotono le certezze della magistratura.
Pensate sia finita qui? Macché. "Si potrebbe citare come spia e segnale di pericolo di una simile colonizzazione culturale del giudice da parte del pm la tendenza di alcuni giudici al ' copia/ incolla' delle richieste del pm - pratica recentemente 'approvata' perfino dalla Suprema Corte". Altro pilastro delle tesi avanzate dall'avvocatura. Fino alla riflessione più acuta: dopo il "terremoto Palamara" è ancora più urgente che le "decisioni" diventino "conoscibili e trasparenti", sia quando riguardano "la carriera dei magistrati" sia quando si tratta di "genesi e gestione delle inchieste". E qui siamo al cuore di quella che alcuni definiscono "egemonia del partito delle Procure".
"Io personalmente, in quanto pm, non vivrei in modo traumatico una separazione delle carriere, la considererei piuttosto come una nuova sfida positiva, anche sul piano della formazione e della professionalità". Woodcock è tanto nitido quanto esplicito. Da ultimo, non si può tacere un passaggio del suo articolo, sempre relativo alla "circostanza ostativa" abitualmente scagliata dai magistrati contro la separazione: Woodcock la sintetizza come "l'esigenza che il pm continui a coltivare come il giudice, pur nella diversità del ruolo, quella cultura del dubbio, che è un elemento essenziale della funzione giudiziaria".
Non perché ce ne si voglia approfittare: ma sentire evocata la cultura del "Dubbio" sul "Fatto quotidiano" suscita persino un sorriso di speranza. E, di sicuro, ammirazione per un magistrato, come Woodcock, capace di un discorso al limite del rivoluzionario.
di Gian Carlo Caselli
Il Fatto Quotidiano, 16 aprile 2021
"Quod non fecerunt barbari fecerunt barberini": è quel che fa venire in mente il progetto di una commissione parlamentare d'inchiesta sulla magistratura di vari deputati (FI, Lega, Iv e Az). C'è infatti un precedente che non ha funzionato ma che ora si ripropone sperando di farcela. Protagonista del precedente (2003) fu il parlamentare di FI Bondi: per verità un politico- poeta, nient'affatto un barbaro, per cui la "pasquinata" gli va stretta. Ma di fatto fu un precursore dei "barberini" di oggi.
Bondi, mentre l'alleato leghista discettava sul "costo delle pallottole" per i magistrati, aveva pensato a una Commissione parlamentare "per accertare se ha operato e opera tuttora nel nostro paese un'associazione a delinquere con fini eversivi, costituita da una parte della magistratura, con lo scopo di sovvertire le democratiche istituzioni repubblicane".
Occorreva "sistemare" i magistrati che davano fastidio, non rispettando certi "santuari" tradizionalmente impuniti. Di quel progetto non si fece nulla, ma chi non crede nella giustizia vi trovò una spinta formidabile. Può accadere anche oggi, tanto più che si tratta di colpire un corpo (sia pure con lodevoli eccezioni) culturalmente indebolito e tramortito da crisi non solo di efficienza, ma anche di credibilità.
Crisi che da tempo erodono la fiducia nella magistratura, da ultimo con il pingue contributo del caso Palamara (motore di un Sistema di cui ora si proclama vittima) e della pandemia che non ha risparmiato il servizio giustizia. Certo, non è più quella di Bondi la formula oggi usata. Vi si parla di correnti, attribuzioni di incarichi direttivi e funzioni del Csm, di fatto accusato di "far come gli struzzi" a fronte delle sconvolgenti rilevazioni del sullodato Palamara.
Ma la sostanza rimane la stessa: indagare sul supposto uso politico della giustizia e sul lavoro delle toghe in generale, compreso il Csm nell'esercizio nelle sue funzioni istituzionali. Si può rigirarlo fin che si vuole, ma resta - come ai tempi di Bondi - un attacco all'indipendenza della magistratura. E se allora l'iniziativa era stata di un "semplice" parlamentare, portavoce di FI, oggi tra i primi promotori troviamo addirittura un esponente dell'esecutivo, la ministra, sempre di FI, Gelmini. Ma certe cose non si possono fare in uno Stato democratico fondato sul principio della separazione dei poteri (legislativo, esecutivo, giudiziario): una conquista storica e politica della civiltà occidentale che garantisce l'indipendenza dei giudici.
In Italia mai gradita dai poteri (pubblici e privati) restii al controllo di legalità, che in vari modi han sempre cercato di regolare i conti in sospeso, ricacciando i magistrati nel loro "tradizionale" angolo di sottomissione. La voglia di indagini parlamentari sulla magistratura per un verso o per l'altro tende sempre a questo scopo, tipico di chi si sgola per chiedere più giustizia ma in realtà ne vuole sempre meno.
L'obiettivo sembra oggi a portata di mano grazie al clima mefitico che incombe. E allora ecco che invece delle serie riforme di ampio respiro assolutamente necessarie (quelle impostate dai ministri Bonafede e poi Cartabia), una certa politica innesca un'indebita ingerenza nell'esercizio di un altro potere dello Stato e quindi un conflitto fra poteri istituzionali le cui conseguenze potrebbero essere devastanti. Prima di tutto per l'indipendenza della magistratura: patrimonio dei cittadini che credono nell'uguaglianza, non della "casta" dei magistrati. Che però devono essere i primi a difenderlo, scacciando "i mercanti dal tempio" per recuperare l'orgoglio e la responsabilità che in momenti ben peggiori (terrorismo e stragi) han saputo esprimere.
di Angela Stella
Il Riformista, 16 aprile 2021
Sempre più spesso nell'immaginario collettivo, ma soprattutto in quello della magistratura requirente, l'avvocato viene percepito e perseguito perché si sostiene che la sua funzione di difensore si trasformi in quella di fiancheggiatore dell'assistito. Da qui spesso anche un uso illegittimo delle intercettazioni tra legale e cliente. Se per l'opinione pubblica il difensore è molto spesso rappresentato come un azzeccagarbugli che vuole farla fare franca al colpevole, per alcune procure diviene il sodale dell'organizzazione criminale. Ogni caso è a sé stante ma esiste comunque un problema culturale nella giurisdizione su tale fenomeno.
Oggi vi parliamo della vicenda dell'avvocata Annamaria Marin, condannata in primo grado nell'ambito dell'inchiesta contro il clan dei casalesi di Eraclea che, secondo la Procura di Venezia, avrebbe spadroneggiato per un ventennio nel Veneto orientale. I pm le avevano contestato il favoreggiamento personale con l'aggravante mafiosa per aver aiutato tre membri dell'organizzazione criminale, tra cui il boss Luciano Donadio che ha scelto il rito ordinario, "ad eludere le investigazioni dell'Autorità nei loro confronti fornendogli indebitamente informazioni acquisite in virtù del mandato difensivo esercitato in favore di altri ovvero di informazioni acquisite illegalmente ovvero divulgando informazioni che debbono rimanere riservate" e per aver agevolato l'attività di una associazione mafiosa.
Accuse pesantissime per l'avvocata - professionista molto nota ed ex presidente della Camera penale di Venezia - soprattutto per la contestazione del 416bis. Il gup l'ha condannata a 8 mesi, rispetto ai due anni richiesti dell'accusa, per uno solo dei cinque episodi contestati (uno è andato in prescrizione, per gli altri tre è stata assolta perché il fatto non sussiste). Il gip già nel 2009 aveva respinto la richiesta dei pm di sospenderla dalla professione, così come ha fatto il collegio di disciplina del Consiglio dell'Ordine degli avvocati. Per il suo legale, l'avvocato Tommaso Bortoluzzi, la vicenda "mostra il pregiudizio secondo cui il difensore viene assimilato al suo cliente, sovrapponendosi ad esso ed evidenzia una grave lesione del diritto di difesa".
Infatti "leggendo le motivazioni della sentenza ci accorgiamo che in nessun passaggio viene presa in considerazione la documentazione da noi prodotta a difesa della collega Marin che andava perfettamente ad incidere sui profili di responsabilità. Metà delle prove da noi prodotte riguardavano proprio il reato per il quale è stata condannata. Ma dalla sentenza sembrerebbe che io non abbia mai partecipato a questo processo perché quello da me detto e allegato non è stato minimamente affrontato". Al contrario, "il gup riprende tutte le argomentazioni del pubblico ministero, anche extra probatorie". L'avvocato Bortoluzzi fa riferimento al fatto che addirittura "il capo di imputazione conteneva anche un episodio verificatosi nell'anno 2002, che, pur se prescritto, è stato inserito a presunta dimostrazione della serialità dei comportamenti illeciti della mia assistita. L'episodio medesimo, peraltro, è riportato nella richiesta di emissione dell'ordinanza cautelare, nell'ordinanza di rigetto della richiesta stessa, nell'invito a rendere interrogatorio e, da ultimo, nella richiesta di rinvio a giudizio".
Nello specifico la Marin è stata condannata per aver rivelato a Donadio che avrebbero fatto una perizia sulle armi sequestrate al suo sodale Furnari. "L'aspetto folle è che qualche ora prima di questa comunicazione era stato pubblicato un articolo su uno dei giornali locali più letti in cui un dirigente della squadra mobile diceva la stessa cosa. Pertanto la notizia era pubblica e la mia assistita non stava comunicando illegalmente nessuna informazione che avrebbe potuto alterare le indagini ancora in corso. Se l'avvocato Marin ha commesso favoreggiamento, allora anche il dirigente della Mobile deve essere accusato dello stesso reato".
Inoltre l'hanno accusata di aver ricevuto il mandato a difendere Furnari da Donadio al di fuori delle norme di legge. "Peccato - dice l'avvocato - che io abbia prodotto il fax ricevuto dalla Procura in cui era il fratello del Furnari a nominare la Marin. Ma anche questo elemento è come se non fosse mai stato prodotto".
Per quanto concerne l'annosa questione delle intercettazioni tra avvocato e cliente, che per legge sono - anzi sarebbero vietate - nel caso dell'avvocato Marin "lei è stata indirettamente intercettata perché erano sotto controllo alcuni dei suoi interlocutori: nella sentenza c'è scritto che siccome formalmente non erano suoi clienti le intercettazioni sono state ritenute legittime. Il gup, per far emergere l'associazione mafiosa, in sentenza ha scritto che Donadio, il boss, si preoccupava di trovare l'avvocato per tutti i sodali, ossia la Marin, per avere un controllo totale sulle investigazioni e tenere a bada i complici.
Ma il nostro codice deontologico, prevedendo che la parcella dell'assistito possa essere pagata da un'altra persona, consente a quella stessa persona di conoscere gli sviluppi della causa: in questo caso Donadio era cliente pagante per altri, ma la sentenza non ha messo in luce questo elemento che è importante perché avrebbe potuto avere anche dei risvolti sull'utilizzabilità delle intercettazioni".
In conclusione l'avvocato Bortoluzzi rileva che "sicuramente esiste il problema dell'utilizzo delle intercettazioni tra legale e assistito: cercare in tutti i modi qualche scappatoia per consentirle, dando ad esempio una diversa qualità al difensore, ha alla base una distorsione culturale del ruolo dell'avvocato. I pubblici ministeri primi e i giudici poi dovrebbero rispettare di più la nostra funzione. Probabilmente inserire l'avvocato in Costituzione potrebbe essere un segno importante".
di Don Franco Esposito
Il Riformista, 16 aprile 2021
Un po' di tempo fa, papa Francesco, durante la messa a Santa Marta, ha sentito l'esigenza di pregare per tutti coloro che incappano nella malagiustizia e portano addosso ferite che difficilmente guariscono col passare del tempo: "Vorrei pregare per tutte le persone che soffrono una sentenza ingiusta per l'accanimento". È agli innocenti perseguitati e condannati che il papa ha dedicato la messa celebrata a Santa Marta: "In questi giorni di Quaresima abbiamo visto la persecuzione che ha subito Gesù e come i dottori della legge si sono accaniti contro di lui: è stato giudicato sotto accanimento, con accanimento, essendo innocente".
È vero, Gesù era innocente ma potremmo dire che se l'era cercata, sapeva bene che le sue azioni, le sue parole, le sue denunce contro il potere religioso e politico di allora avrebbero avuto conseguenze tragiche come la condanna a morte per crocifissione: una morte ignobile dopo una condanna "costruita a tavolino". Sono passati 2mila anni, eppure ci ritroviamo a fare i conti con una giustizia dove sono tanti, troppi gli innocenti condannati, spesso senza aver compiuto nessuna azione tale da determinare un epilogo così tragico come giorni mesi o anni passati da innocente nelle "patrie galere".
Non credo che si possa immaginare la sofferenza di chi, senza colpa, deve scontare un tempo di carcere. Gente che non sa darsi una spiegazione per quello che le è accaduto, che pensa continuamente alla famiglia agli amici e attende - spesso invano - che si faccia chiarezza. Sono centinaia le persone che ogni anno vengono risarcite dallo Stato per essere finite dietro alle sbarre da innocenti: a Napoli, nel 2020, sono state ben 101. Tante altre, però, dopo essere state scarcerate, rimangono così segnate da decidere di non avere niente a che fare con la giustizia e di non chiedere alcuna riparazione per l'ingiusta detenzione. In tutti e due i casi la giustizia ne esce sconfitta, sia perché non è certo con un risarcimento che si ripara un tempo di detenzione ingiusta sia perché la fiducia nell'istituzione ne rimane ferita a morte.
Sono tanti i casi che, durante il mio servizio in carcere, ho seguito e tanti sono i colloqui fatti di lacrime e disperazione. Molte volte non mi restava altro da fare che ascoltare e pregare. È vero, tanti detenuti si dichiarano innocenti per il reato che è loro contestato, ma dopo tanti anni s'impara a riconoscere quasi subito, già al primo colloquio, coloro che realmente stanno subendo un'ingiusta condanna, soprattutto quando certe confidenze vengono fatte in confessione. Lì ti rendi conto che davanti a te dovrebbero esserci altri a chiedere perdono.
Ricordo un caso emblematico, quello di un tale accusato di un reato ignobile come la pedofilia. A denunciarlo era stata la moglie e le vittime erano i due suoi figli, vittime di presunte molestie sessuali. Ricordo i colloqui fatti durante un anno di detenzione: in quelle conversazioni, fatte più di pianti che di parole, mi rendevo sempre più conto che quell'uomo non avrebbe potuto compiere atti così infamanti. Mi raccontava del suo amore per la famiglia e, anche quando aveva scoperto una relazione extraconiugale della moglie, aveva reagito perdonandola. Purtroppo quest'amore e questo perdono non erano bastati perché la moglie, pur di vivere la sua vita, lo aveva accusato di molestie sessuali ai danni dei figli. Non entro nei particolari, ma posso dire che, dopo il primo grado in cui era stato condannato, quell'uomo è stato assolto perché il fatto contestatogli non si era mai verificato. Ora sono trascorsi vari anni, so che lui si è separato dalla moglie, ma vede con regolarità i suoi figli e provvede alle loro esigenze perché, nel frattempo, ha ritrovato il lavoro che aveva perso a causa della sua odissea giudiziaria. L'ho incontrato in qualche circostanza e la sua ferita è sempre aperta e sanguinante.
Questo è un caso certamente dei più dolorosi perché, oltre la vergogna, coinvolge anche il rapporto con gli altri detenuti. Per questo in carcere c'è un reparto destinato ai sex offender dove ci si trova gomito a gomito con persone che hanno violentato e abusato e spesso soffrono di gravi disturbi psichici. Credo che un solo giorno in carcere da innocente con questa colpa sia un marchio indelebile che neppure mille assoluzioni possono cancellare. Ma chi paga per questi errori giudiziari? Quanta ipocrisia in un sistema di giustizia retributiva dove, quando è lo Stato a commettere il reato di "sequestro di persona" (questo è la carcerazione ingiusta), si pensa che tutto si possa risolvere con un risarcimento. L'ipocrisia sta nel fatto che quel risarcimento viene pagato dai proventi delle tasse dei cittadini, cioè di altri innocenti che, con il loro contributo, sopportano il peso gli sbagli commessi dai veri colpevoli.
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