di Monica Cirinnà*
Il Domani, 6 gennaio 2021
Ritengo che la vaccinazione delle detenute, dei detenuti, degli operatori carcerari, degli agenti di polizia penitenziaria e di tutti coloro che nelle carceri entrano per motivi di lavoro, di difesa, di affetto, debba rientrare nella scala delle priorità.
di Sarah Grieco
Il Manifesto, 6 gennaio 2021
Nonostante i dati ci dicano che solo l'asintomaticità sta, per il momento, limitando il numero delle vittime, neppure l'appello della senatrice a vita Liliana Segre e di Mauro Palma, garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà ha rotto il muro della resistenza legato al ricatto del consenso.
di Marco Demarco
Corriere della Sera, 6 gennaio 2021
Bassolino e Oliverio riabilitati dalla giustizia che li ha trattenuti per anni sotto processo, e intanto a sindaco di Napoli sta per candidarsi il magistrato Catello Maresca e a governatore della Calabria l'ex pm Luigi de Magistris. Dopo Bassolino in Campania, 19 processi 19 assoluzioni, ecco ora Oliverio in Calabria, appena assolto perché il fatto non sussiste. Due ex governatori meridionali del Pd, entrambi abbandonati dal partito, riabilitati dalla stessa giustizia che li ha trattenuti per anni sotto processo: ma verrebbe quasi da dire in ostaggio. Anche in questi due casi si confermano sia l'aspetto devastante dell'azione inquisitoria sia quello riparatore, se i giudici assolvono. Dunque, il sistema giudiziario ne esce teoricamente salvo, perché risultano rafforzate tanto la funzione interna della dialettica giudiziaria quanto l'idea esterna di una magistratura capace di autocorreggersi. Ma nel concreto non ci sono solo gli alti prezzi pagati individualmente o quelli generali di cui si parla da tempo. C'è anche uno specifico problema spazio-temporale.
Quando tutto si concentra, come in questo caso nel Mezzogiorno, le conseguenze sulla classe dirigente rischiano infatti di risultare insanabili. Solo ora, dopo un decennio, Bassolino prova a rimettersi in gioco, mentre Oliverio non ha potuto partecipare alle ultime regionali poi vinte dal centrodestra. La questione è di ordine culturale, prima che politica. La conferma un paradosso. Quello di una magistratura - intesa come apparato formativo - che proprio in queste aree del Paese si pone come "soluzione" al problema della classe dirigente. Da un lato la seleziona, dall'altro la sostituisce proponendo sé stessa in alternativa.
Come se non ci fossero altre scuole di formazione o altri ambiti professionali a cui attingere. È ciò che sta per accadere. In Campania, con la più che ventilata candidatura a sindaco di Napoli di Catello Maresca, attuale sostituto procuratore generale, e in Calabria con quella a governatore di Luigi de Magistris, che pur essendosi dimesso da tempo non ha mai smesso di sentirsi un pm. Il solo fatto che siano in campo dimostra quanto asfittico può rivelarsi uno scenario dominato da sole toghe.
di Davide Varì
Il Dubbio, 6 gennaio 2021
L'Italia è l'unico Paese, fra le democrazie consolidate, in cui le due funzioni sono affidate allo stesso corpo di magistrati indipendenti. Di regola, nei regimi democratici pm e giudice appartengono ad organizzazioni diverse. Solo in Francia si ha un ordinamento simile a quello italiano, ma Oltralpe il pm è comunque sottoposto alle direttive del ministro della Giustizia.
Il sistema giudiziario italiano, per la prima volta dall'entrata in vigore della Costituzione, dovrà confrontarsi con un pm fortemente gerarchizzato e di nomina politica. Stiamo parlando della Procura europea (EPPO), prevista con il Trattato di Lisbona del 2007, la cui attività dovrebbe andare a regime già nelle prossime settimane.
La scorsa settimana avevamo raccontato del dibattito al Csm sulla votazione del parere sullo schema di ddl approvato al riguardo dal Consiglio dei ministri lo scorso ottobre. Un dibattito, con molte voci critiche, che si allargato in questi giorni agli operatori del diritto.
L'Italia è l'unico Paese, fra le democrazie consolidate, in cui le due funzioni sono affidate allo stesso corpo di magistrati indipendenti. Di regola, nei regimi democratici pm e giudice appartengono ad organizzazioni diverse. Solo in Francia si ha un ordinamento simile a quello italiano, ma Oltralpe il pm è comunque sottoposto alle direttive del ministro della Giustizia. Il tema principale riguarda, essenzialmente, le modalità di nomina del procuratore europeo, da parte del Consiglio e del Parlamento europeo, e dei procuratori europei, da parte della Commissione europea. Come "garantire", allora, l'autonomia e l'indipendenza di un pm di nomina politica?
In primo luogo, secondo quanto stabilito dal Regolamento, il personale della Procura europea agisce nell'interesse dell'intera Unione e non sollecita né accetta istruzioni da altre istanze esterne. Ciò assicura che le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione e gli Stati membri rispettino l'indipendenza della Procura europea e non cerchino di influenzarla nell'esercizio delle sue funzioni.
Poi, la Procura europea sarà strutturalmente indipendente, in quanto non sarà integrata in un'altra istituzione o in un altro servizio dell'Unione. Ed infine, la nomina del procuratore capo europeo avrà luogo a seguito di un invito generale a presentare candidature e sarà effettuata dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Una commissione composta da membri emeriti della Corte di giustizia dell'Unione europea, delle Corti supreme, delle Procure nazionali e/ o avvocati di chiara fama contribuirà a selezionare una rosa di candidati.
Il mandato è limitato a sette anni e non è rinnovabile. In questo modo si è voluto evitare che l'operato del procuratore capo europeo sia dettato da considerazioni legate a un'eventuale rielezione. Il procuratore capo europeo può essere sollevato dall'incarico soltanto con decisione della Corte di giustizia, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione. Infine, per quanto riguarda i procuratori europei delegati, il Regolamento garantisce che i procuratori nazionali nominati alla Procura europea siano completamente indipendenti dalle Procure nazionali.
Le attribuzioni, come è stato ricordato, sono molto specifiche. Attualmente, solo le Autorità nazionali possono svolgere indagini penali e perseguire le frodi lesive degli interessi finanziari dell'Unione, ma le loro competenze si arrestano ai confini nazionali. I reati a danno del bilancio dell'UE sono complessi: il buon esito delle indagini presuppone una conoscenza profonda del quadro giuridico e amministrativo del caso.
Ottenere una cooperazione efficace tra gli Stati membri non è mai facile: i sistemi penali sono diversi, non è chiara quale sia la legge applicabile, le procedure di assistenza giudiziaria sono lunghe, sorgono problemi linguistici, mancano le risorse e variano le priorità. La sfida, dunque, sarà quelle di far convivere le Procure italiane con la Procura europea. Quest'ultima agirà senza dover ricorrere agli strumenti tradizionali di diritto dell'UE per avviare una cooperazione tra le Autorità giudiziarie dei diversi Stati membri.
La Procura europea riunirà, poi, esperienze e competenze in un organismo unico per tutti gli Stati membri partecipanti, intervenendo rapidamente a livello transfrontaliero senza le lungaggini delle procedure di cooperazione giudiziaria e consentendo di instaurare una politica comune in materia di azione penale. In pratica si punta a mettere fine all'attuale approccio frammentario nelle indagini per le frodi relative ai fondi dell'UE e nei complessi casi di frode all'IVA transfrontaliere che comportano un danno superiore ai 10 milioni di euro.
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 6 gennaio 2021
Le ricostruzioni si rincorrono e alimentano leggende senza lo straccio di una prova. Gli ultimi servizi sulle stragi mafiose hanno fatto il giro dei social ma di novità e di cose verificate ce ne sono ben poche. Per riassumere la puntata di Report sulla trattativa stato mafia e le stragi, può essere utile una citazione messa a epigrafe del libro "Complotto!" scritto a quattro mani dal compianto Massimo Bordin e Massimo Teodori. Si tratta quella di Mordecai Richler: "Il mio problema con i teorici della cospirazione è che, se gli dai un dito di porcherie accertate, loro si prendono tutto un braccio di fantasie. O peggio".
Sì, perché ogni evento tragico di questo Paese, ed è un fatto, può essere però preso per comporre un mosaico a proprio piacimento. Così si possono unire i puntini e dire che tutte le stragi che hanno attraversato questo nostro strano Paese siano mosse da una unica regia. Quindi, come fa intendere Report, la strage di Bologna e quelle siciliane di Capaci e Via D'Amelio appartengono ad un unico piano eversivo.
Vale la pena ricordare cosa disse, in una intervista su radio radicale a cura di Sergio Scandura, l'ex magistrato ed ex parlamentare di Rifondazione comunista Giuseppe Di Lello: "Ho già in passato espresso delle perplessità enormi per la ricostruzione secondo me un po' giornalistica di questo pezzo della storia d'Italia che accomuna soggetti molto diversi tra di loro e mescola due epoche storiche distinte". Di Lello non è un personaggio qualsiasi. È un pezzo pregiato della storia dell'antimafia. Ha fatto parte del pool antimafia dal primissimo momento. Il Pool lo fondò Rocco Chinnici, nei primi anni ottanta, e chiamò con sé quattro giovani magistrati quarantenni: Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Leonardo Guarnotta e Peppino Di Lello.
Quest'ultimo è stato uno dei protagonisti del celeberrimo maxiprocesso alla mafia ed è restato fino alla fine nel pool, cioè fino a che non lo smantellarono. Ma ritorniamo al mosaico composto da Report. Ogni tassello affrontato mostra però alcune lacune. Sicuramente per distrazione. Partiamo dallo scoop sull'agenda rossa. Anche perché è l'unico, il resto è stato tutto già affrontato dalle motivazioni relative alla sentenza di primo grado sulla trattativa stato mafia. Sì, perché nelle stesse pagine , si auto-certifica anche la peculiarità dell'attività ricognitiva svolta, definendola espressamente "ardua e pressoché titanica" dal momento che ha riguardato non i singoli fatti contestati agli imputati, ma un insieme amplissimo di "vicende complesse e mai del tutto chiarite che hanno riguardato la storia repubblicana in un arco temporale ricompreso tra la metà degli anni sessanta e i giorni nostri", passando dai tentativi di golpe dei primi anni settanta, al sequestro Moro, sino al terrorismo brigatista e alla P2, oltre, ovviamente, alle stragi mafiose. Esattamente quello che ha riportato Report.
Nulla, appunto, di esclusivo. Però sull'agenda rossa di Borsellino sì. Report ha intervistato Salvatore Baiardo, l'uomo che ha coperto la latitanza dei fratelli Graviano, potente famiglia mafiosa accusata anche della strage di via D'Amelio. In sostanza dice che ci sono più copie dell'agenda sottratta dall' auto in fiamme del giudice Borsellino, finite a diverse persone. Non solo a Matteo Messina Denaro e i Graviano stessi, ma anche ad altri soggetti. Stupefacente. Un uomo che faceva il gelataio ad Omegna (località dove appunto latitava Graviano), ha custodito per tutti questi anni un segreto di tale portata. Ma è una persona attendibile?
Non possiamo giudicarlo noi. Ma per rispetto della cronaca, dobbiamo ricordare che Baiardo, condannato per favoreggiamento ai Graviano, nel 94 aveva raccontato molte cose alla Dia di Firenze che stava indagando sulla strage di Via dei Georgofili. Il risultato di allora? Nessun riscontro alle sue affermazioni che non hanno portato a delle certezze giudiziarie. Non solo. Baiardo ha sostenuto che, il giorno dell'attentato in Via D'Amelio, Graviano fosse con lui, nella sua gelateria di Omegna, e che, appresa la notizia, si sarebbero diretti verso casa per vedere il telegiornale. Parliamo di un personaggio, appunto, ambiguo. Report l'avrebbe dovuto dire.
Magari evocando cosa disse Vincenzo Amato, giornalista de La Stampa scelto da Baiardo in quanto suo conoscente, per rilasciargli le sue dichiarazioni: "La mia personale impressione su Salvatore Baiardo è, al di là delle vicende accertate, questa: che lui "venda" un po' di fumo per cercare di ritagliarsi un qualche spazio. Non mi sembra del tutto credibile. Lui effettivamente è stato arrestato e si è fatto in carcere dal '95 al '99 effettivamente per questi rapporti con i Graviano.
È anche noto alle forze dell'ordine locali perché ha avuto una serie di, diciamo di vicende, di guai giudiziari; tra l'altro per piccole truffe anche da mille euro, da cifre di questo genere". Ecco, stando alle parole del giornalista Amato, parliamo di uno che avrebbe millantato per truffare persone. Anche l'intervista a Gioacchino Genchi è interessante. Ha parlato della sparizione di alcuni file dal computer di Falcone.
Ebbene, appare strano che al giornalista di Report non abbia specificato i nomi dei file. Sì, perché c'è una lunga intervista di giugno scorso che Genchi ha rilasciato al giornale on line Ilsicilia.it, dove disse testuali parole: "C'era un file nascosto, denominato "Orlando.bak", un file di backup per il quale mancava il file "Orlando.doc". Era sparito. Qualcuno lo ha cancellato, probabilmente perché dava fastidio. Il file "Orlando.bak" conteneva tracce degli appunti di Falcone per difendersi al Csm dalle accuse dell'allora sindaco Orlando".
Invece a Report questo passaggio non compare. Possibile che Genchi non glielo abbia riferito? Sicuramente sarebbe stato un altro tassello interessante, anche se difficoltoso per comporre il mosaico che ne è uscito fuori. Anche la famosa frase di Borsellino riportata a conclusione dal conduttore di Report, sarebbe diventato un altro tassello anomalo se fosse stata riportata nella sua interezza.
Perché? Manca il riferimento ai magistrati. Allora la diciamo noi. Nel verbale di assunzione di informazioni del 18 agosto 2009, davanti al Pubblico Ministero presso il tribunale di Caltanissetta, la signora Agnese Piraino Borsellino ha dichiarato: "Ricordo perfettamente che il sabato 18 luglio 1992 andai a fare una passeggiata con mio marito sul lungomare di Carini senza essere seguiti dalla scorta.
In tale circostanza, Paolo mi disse che non sarebbe stata la mafia ad ucciderlo, della quale non aveva paura, ma sarebbero stati i suoi colleghi ed altri a permettere che ciò potesse accadere. In quel momento era allo stesso tempo sconfortato, ma certo di quello che mi stava dicendo". Paolo Borsellino, in tale occasione, non fece nessun nome alla moglie, la quale però ha soggiunto: "comunque non posso negare che quando Paolo si riferì ai colleghi non potei fare a meno di pensare ai contrasti che egli aveva in quel momento con l'allora Procuratore Giammanco".
Sarebbe stato un tassello difficile da farlo incastrare nel mosaico ricostruito da Report. Così come sarebbe stato ancora più "anomalo" rendere pubblici in TV i verbali che Il Dubbio, dopo 28 anni, ha pubblicato per la prima volta dove si parla dell'ultima riunione in procura alla quale partecipò Borsellino: emerge che ci fu tensione e avanzò rilievi sulla conduzione del procedimento mafia appalti, facendosi portavoce delle lamentele dei Ros Mori e De Donno. Parliamo del 14 luglio. Il giorno dopo qualcuno andò da Borsellino a parlar male del carabiniere dei Ros. Cinque giorni dopo la strage. "Del nido di vipere si continua a non parlare", esclama polemicamente su Facebook l'avvocato Fabio Trizzino, legale della famiglia Borsellino. "Nido di vipere" è un'altra espressione di Paolo Borsellino, riferendosi alla procura di Palermo di allora.
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 6 gennaio 2021
L'assenza di abitualità e la riparazione del danno, come l'adeguatezza del programma elaborato non bastano se il reato è considerato grave. L'assenza di abitualità nel reato, la sua riparazione e l'adeguatezza del programma elaborato non bastano per ottenere la messa alla prova, se il crimine non rientra tra quelli di minore allarme sociale.
La Cassazione (sentenza 37696/20) ha accolto il ricorso del Pm contro l'ordinanza del Gip che aveva sospeso il procedimento penale a carico di un imputato, inserito nel racket criminale delle scommesse, accusato di aver minacciato con una pistola due funzionari dell'agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, che ispezionavano una sala giochi. Ad avviso del giudice per indagini preliminari c'erano gli estremi per sospendere il procedimento e accogliere l'istanza dimessa alla prova, perché sulla carta era tutto in regola.
L'istanza era stata tempestiva, compreso il reato contestato, mancava l'elemento dell'abitualità presunta dalla legge, nel reato e anche nelle contravvenzioni. Non si poteva neppure affermare la professionalità e la tendenza a delinquere. Conclusioni che la Cassazione bolla come mere formule di stile, dando peso ad altri elementi. Dalle informative della polizia giudiziaria della Direzione distrettuale antimafia emergeva che l'imputato era inserito in un contesto criminale, ed era noto negli ambienti malavitosi. Mentre il Pm ricorrente aveva messo l'accento sulla gravità del reato commesso, trascurata dal Gip in favore di parametri neutri.
I giudici di legittimità, nell'accogliere la tesi della pubblica accusa ricordano le finalità dell'istituto della messa alla prova, introdotto dalla legge 67/14 con l'inserimento degli articoli 168-bis e 168-quater del Codice penale. Ispirata alla probation inglese, la messa alla prova ha l'obiettivo di offrire ai condannati per reati di minore allarme sociale un percorso di reinserimento alternativo e, al tempo stesso, di deflazionare i procedimenti penali, grazie all'estinzione del reato in caso di percorso con esito positivo.
Alla base del sì alla misura ci sono dunque il reinserimento e lo scarso allarme sociale: due elementi che vanno verificati, al di là dell'esistenza degli astratti presupposti normativi per riconoscere il trattamento di favore. Nello specifico la minaccia con un'arma da fuoco rivolta a due pubblici ufficiali in servizio, per farli desistere dal loro dovere, non si può considerare di ridotto allarme sociale. Né c'erano effettive esigenze di reinserimento sodale dell'imputato che, dalle informative di polizia, risultava già molto ben inserito in contesti sociali deviati.
di Simona Musco
Il Dubbio, 6 gennaio 2021
Parla Lorenzo Diana, vittima di malagiustizia. "Sa qual è il problema? Che questa antimafia, che con quella di Falcone e Borsellino non c'entra nulla, si erge a tribunale morale. E chi fa politica ha una sorta di peccato originale da espiare, anche se non ha commesso alcun reato". Cinque anni e mezzo fa la vita di Lorenzo Diana venne stravolta. Per nulla, scopre dopo tanto tempo, ma quello che era prima ormai non c'è più. Perché dal 3 luglio 2015, giorno in cui gli vennero notificati due distinti avvisi di garanzia per concorso esterno e abuso d'ufficio, tutto il suo impegno contro la camorra è stato messo in discussione.
Quelle accuse, oggi, si sono rivelate infondate. E nonostante nessun ulteriore atto di indagine sia stato compiuto da allora ad oggi, ci sono voluti comunque anni prima di mettere la parola fine ad una brutta storia di malagiustizia. Diana, ex senatore del Pds, ex segretario della Commissione antimafia, a maggio del 2019 ha visto archiviare la prima delle accuse a suo carico, quella per concorso esterno. Mentre ha dovuto attendere fino a dicembre scorso affinché il gip Marco Giordano archiviasse, su richiesta del pm Catello Maresca, lo stesso che lo ha indagato, l'ultima delle due indagini aperte sul suo conto. Si tratta di un presunto abuso d'ufficio nella nomina di un avvocato, che, da presidente del Centro agroalimentare di Napoli, Diana aveva dovuto nominare per difendere la società in giudizio contro un la Cesap, "appartenente ad un noto camorrista tuttora detenuto".
Quel 3 luglio Diana viene costretto a lasciare la sua casa, a causa del divieto di dimora firmato dal gip, annullato 18 giorni dopo dallo stesso senza nemmeno passare dal Riesame. E viene pure interdetto dai pubblici uffici. "Fui mandato via come un pericoloso criminale", racconta oggi al Dubbio ripercorrendo cinque anni di battaglia, questa volta contro lo Stato che ha sempre creduto di rappresentare. I clan lo volevano morto. Ci hanno provato con una bomba, poi con le minacce, con una lettera del boss Francesco Schiavone "Sandokan" spedita direttamente dal carcere. Ma nulla è stato efficace come l'azione giudiziaria che, suo malgrado, lo ha travolto.
"Partiamo dalle intercettazioni: erano inutilizzabili, perché autorizzate per accuse di 416 bis e non per il reato che veniva contestato a me spiega Diana -. Difficile capire cosa c'entrasse la Dda con il reato di abuso d'ufficio: fatto sta che i pm fecero un unico comunicato, nel quale mi definirono come una personalità trasgressiva, disposta senza remore a commettere reati, solo formalmente incensurato. Non sono ancora riuscito a capire cosa significhi, giuridicamente, "solo formalmente incensurato".
Ad un certo punto l'indagine si sposta effettivamente dalla Dda al settore pubblica amministrazione, ma assieme a Maresca, che terminato il periodo in antimafia cambia settore. E così l'indagine, di fatto, rimane sempre e solo nelle sue mani. Il fascicolo, in compenso, rimane tale e quale a com'era 5 anni e mezzo fa. Nessun'altra attività inquirente viene svolta. Ma la richiesta di archiviazione arriva soltanto nel 2020.
"Perché ci sono voluti tutti questi anni, dal momento che è stato il pm a chiedere l'archiviazione?", si chiede oggi Diana. Il clamore è micidiale: per mesi e mesi viene sbattuto sui giornali, trattato come un mostro, il falso paladino dell'anticamorra connivente con i clan. "E le accuse, di tanto in tanto, venivano rilanciate da pseudo pentiti e altri detenuti che erano stati arrestati grazie alle mie denunce", spiega. Gli interrogativi sono molti. Ad esempio che fine abbia fatto la presunzione di innocenza. "Ho subito una gogna mediatica, in un processo pubblico che mi ha massacrato e ha danneggiato la mia immagine - sottolinea -.
Sono stato allontanato dalla mia funzione di presidente del mercato di Napoli, che avevo portato risollevato, salvando 140 posti di lavoro: tutto perso. È una ferita che mi brucia ancora. Ho speso la vita intera a lottare contro la Camorra, con seri rischi, al punto che lo Stato mi ha scortato per 21 anni".
Per cinque anni e mezzo la sua è stata una vita sospesa, da un punto di vista privato, sociale e istituzionale. Senza contare i problemi economici. "Il gip revocò il divieto di dimora dopo 18 giorni. La stessa misura che aveva firmato. Serviva giusto a sparare la notizia: mi contestavano la nomina di un avvocato senza avviso pubblico, ma per legge si tratta di un incarico fiduciario. E sa qual è la cosa buffa? Durante l'interrogatorio di garanzia il giudice mi disse candidamente: mi spieghi come si nomina un avvocato, perché io mica sono esperto. Eppure, per questo, ho dovuto subire due misure cautelari".
Ma a Diana fa anche male l'uso di un linguaggio da tribunale morale. Un linguaggio che lo spinge a rivalutare l'antimafia. "C'è una presunzione di pezzi della magistratura nei confronti di una società che ritengono persa, corrotta e degenerata e tanto più nei confronti della politica, che ritengono irrimediabilmente compromessa e criminogena", aggiunge. Un anno e mezzo dopo l'avvio dell'inchiesta gli viene revocata la scorta.
Lo stesso Stato che lo riteneva in pericolo, dunque, decide che può diventare un bersaglio mobile perché sospettato di aver commesso dei reati. "Non contesto mai il principio di controllo di legge esercitato dai pm, ma l'approssimazione con cui si è proceduto - continua -. Si poteva constatare subito che le accuse erano infondate, invece sono stato esposto e delegittimato nei confronti di un clan che mi ha avuto sempre nel mirino.
Dall'altra parte, così facendo i pm hanno trasmesso il messaggio che non vale la pena di impegnarsi nella lotta contro la camorra, perché puoi ritrovarti contro lo stesso Stato che tu cerchi di sostenere. In quel territorio è passato per anni il principio che tutti, anche i paladini anticamorra, sono in un modo o nell'altro collusi. Per cui tutti collusi, nessun colluso".
Diana parla di un vero e proprio "virus", una mentalità autoritaria "che fa ritenere a pm e polizia giudiziaria che siano essi stessi lo Stato e pertanto autorizzati a muoversi anche al di sopra della legge". A cui si associa la gogna mediatica, con una sentenza comminata ancor prima di arrivare in aula. "È come se gli stessi pm non si fidassero del processo giudiziario e pertanto si affidassero a quello mediatico per isolare e distruggere una persona - racconta. E così diventa una condanna anticipata. Chi ripagherà i cittadini che capiteranno in una tale bolgia?".
L'unica soluzione è eliminare la spettacolarizzazione, evitare i clamori non risolutivi, seguiti poi da un incredibile silenzio. "I territori vengono presentati continuamente come liberati, per poi accorgersi che così non è - conclude. L'antimafia deve liberarsi dalla convinzione di essere tribunale morale e tenere come stella di riferimento solo lo Stato di diritto. Alcuni pm fanno cattivo servizio alla Giustizia, gettando discredito e sfiducia. Ed è per questo che oggi voglio aderire a tutte le associazioni che lottano per la riforma della giustizia e debellare il virus dell'autoritarismo".
brocardi.it, 6 gennaio 2021
La detenzione di entrambi i genitori integra uno stato di abbandono idoneo a giustificare l'adottabilità del figlio. La Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 319/2020, si è pronunciata in merito alla possibilità o meno di considerare adottabile, in quanto in stato di abbandono, il figlio di genitori che risultino essere entrambi detenuti. La questione sottoposta al vaglio della Suprema Corte era nata dalla decisione, presa dalla Corte d'Appello di Genova, di dichiarare adottabile il figlio di una coppia di detenuti.
Di fronte a tale pronuncia, il padre del bambino decideva di ricorrere in Cassazione, eccependo, innanzitutto, una violazione degli articoli 10, 11 e 12 della legge sull'adozione, l. n. 184/1983, considerato che non era stato dato avviso dell'apertura del procedimento, né erano stati convocati i parenti entro il quarto grado, con particolare riferimento ai bisnonni paterni e al nonno materno del minore. Il ricorrente lamentava, inoltre, una violazione degli articoli 1 e 8 della legge sull'adozione, degli articoli 7 e 9 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, nonché dell'art. 8 della Cedu.
La Suprema Corte ha, tuttavia, rigettato il ricorso, giudicando infondati i motivi di doglianza proposti. Gli Ermellini hanno, innanzitutto, osservato come la giurisprudenza di legittimità, in tema di procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore, abbia già più volte precisato come la Legge sull'adozione "prevede che parti necessarie e formali dell'intero procedimento di adottabilità e, quindi, litisconsorti necessari pure nel giudizio di appello, quand'anche in primo grado non si siano costituiti, sono i soli genitori, ove esistenti, talché quando i genitori siano esistenti e siano stati sentiti dal Tribunale per i Minorenni, il coinvolgimento o la mancata audizione dei parenti entro il quarto grado - che non abbiano avuto rapporti significativi con il minore, né si siano attivati per dare il loro sostegno - è priva di conseguenze sulla legittimità del procedimento" (cfr. Cass. Civ., n. 16280/2014; Cass. Civ., n. 15755/2013).
La stessa Cassazione, con un orientamento ritenuto condivisibile anche in relazione al caso in esame, ha, altresì, stabilito che la convocazione dei parenti entro il quarto grado è richiesta dalla norma "in mancanza" dei genitori, e sempre che detti familiari abbiano mantenuto "rapporti significativi con il minore", il che impone una valutazione della loro pregressa condotta in funzione del soddisfacimento del diritto del minore ad essere allevato nell'ambito della propria famiglia (cfr. Cass. Civ., n. 26879/2018; Cass. Civ., n. 15369/2015).
Quanto, poi, all'accertamento dello stato di abbandono del minore, gli Ermellini hanno sottolineato come costituisca, ormai, un principio generale in materia, quello per cui la prioritaria esigenza del figlio di vivere nell'ambito della propria famiglia di origine, può essere sacrificata in presenza di un pregiudizio grave e non transeunte, al fine di garantirgli un equilibrato ed armonioso sviluppo della sua personalità, quando la famiglia di origine non sia in grado di garantirgli la necessaria assistenza e stabilità affettiva.
Le gravi carenze morali e materiali integranti lo stato di abbandono non devono, poi, dipendere da cause di forza maggiore transitorie, poiché l'adozione, recidendo ogni legame con la famiglia d'origine, costituisce una misura eccezionale a cui è possibile ricorrere solo quando si siano dimostrate impraticabili le altre misure, anche di carattere assistenziale, volte a favorire il ricongiungimento con i genitori biologici (Cass. Civ., n. 13435/2017; Cass. Civ., n. 7391/2016).
Peraltro, la giurisprudenza della Suprema Corte ha già più volte precisato che la condizione di abbandono del minore può essere dimostrata anche dallo stato di detenzione al quale il genitore sia temporaneamente assoggettato, trattandosi di una circostanza che, essendo imputabile alla condotta criminosa posta in essere dal genitore nella consapevolezza della possibile condanna e carcerazione, non integra gli estremi della causa di forza maggiore di carattere transitorio individuata, dall'art. 8 della legge sull'adozione, quale causa di giustificazione della mancata assistenza (cfr. Cass. Civ., n. 1431/2018; Cass. Civ., n. 26624/2017).
La Cassazione, dunque, non ha potuto far altro che dimostrarsi concorde con i giudici di merito, sottolineando come, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata abbia, in realtà, applicato correttamente i summenzionati principi di diritto, avendo attribuito una valenza fondamentale, ai fini della decisione, sia allo stato di carcerazione di entrambi i genitori del minore, per reati contro il patrimonio e contro la persona, connessi, peraltro, all'uso di stupefacenti, sia al fatto che, nel novembre 2016, fosse stato emanato un provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti del ricorrente.
dirittoegiustizia.it, 6 gennaio 2021
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 36884/20; depositata il 21 dicembre. La Corte di Cassazione si esprime in merito al diniego relativo alla richiesta dell'imputato di sostituire la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari al fine di assistere il figlio infraseienne affetto da un grave disturbo dello spettro autistico, nonostante la presenza della madre. In particolare, afferma che nella valutazione relativa alla "assoluta impossibilità" della madre ad occuparsi del figlio minore deve porsi al centro l'integrità psico-fisica del piccolo da accudire in relazione alla necessaria assistenza da parte di entrambi i genitori.
Il Sole 24 Ore, 6 gennaio 2021
Il bene tutelato è la libertà psichica, compromesso dalla coercizione della volontà non sanzionata con altre fattispecie specifiche. Non è la violenza o la minaccia, bensì la coercizione, il fatto costitutivo del bullismo. Il reato di violenza privata, infatti, scatta per il ragazzo bullo che con diverse azioni pone la vittima, cioè un proprio coetaneo, in una condizione di soggezione psichica in conseguenza dell'atto violento che non si esaurisca in sé.
Così la Corte di cassazione penale, con la sentenza n. 163/2020, ha respinto il motivo di ricorso che contestava la configurabilità del reato ex articolo 610 del Codice penale, a fronte di simulazioni di atti sessuali davanti ad altri compagni di scuola, di calci, di sputi in faccia e di sottrazione di materiale scolastico appartenente alla medesima vittima.
Il ricorrente, minorenne all'epoca dei fatti, sosteneva che le condotte violente e prevaricatrici si sarebbero esaurite nel loro stesso compimento, ossia senza determinare quel patema d'animo che tipicamente si ingenera nelle vittime di bullismo. La Cassazione, invece, ha respinto l'affermazione della coincidenza tra le condotte violente e minacciose e l'evento del reato quale conseguenza istantanea e priva di risvolti successivi.
La compressione della libertà psichica del compagno di scuola, costretto a subire prevaricazioni o messo alla berlina pubblicamente, è sufficiente all'imputabilità per violenza privata dell'autore delle condotte che il giudice accerta abbiano determinato tale effetto lesivo dell'autodeterminazione della vittima.
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