di Giulia Merlo
Il Domani, 13 aprile 2021
Matteo Salvini in un tweet ha definito "roba da matti" vaccinare i detenuti e gli agenti della penitenziaria nel Lazio prima di disabili e anziani, immediata la risposta, ma Lombardia e Veneto già vaccinano da marzo. I vaccini procedono a ritmi diversi in ogni regione e questo vale anche per le carceri, dove il numero dei contagiati rimane costante: 823 detenuti e 683 agenti, secondo gli ultimi dati pubblicati dal ministero della Giustizia.
di Giorgio Spangher
Il Dubbio, 13 aprile 2021
La condanna "sociale" inflitta con le indagini vale più del processo. È il lato buio del nostro sistema. A proposito della direttiva Ue sulla presunzione d'innocenza che vieta gli abusi mediatici delle procure. È inevitabile che, in un meccanismo delicato e sofisticato come il processo penale italiano, reso ulteriormente complesso da un sistema di diritto penale stratificatosi nel tempo che è chiamato a integrarlo in molti dei presupposti di alcuni suoi istituti e percorsi, lo spostamento di alcuni "mattoncini" dell'edificio determinino squilibri e scompensi. Il tutto, naturalmente, è amplificato dalle dinamiche che tutto ciò può determinare sui poteri delle parti e dei soggetti processuali che le varie previsioni sono chiamate ad applicare, con ulteriori ricadute di sistema.
Il potere, perché di potere si tratta, dentro il processo non è infinito: la dilatazione dei poteri di una parte restringe e ridimensiona quelli dell'altra, nel nuovo equilibrio che si determina. Sono state più volte scandagliate le implicazioni di sistema delle sentenze del 1992 e 1994 della Corte costituzionale e le implicazioni della riforma costituzionale dell'articolo 111 della Costituzione e della legge n. 63 del 2001. Sono state a più riprese valutate le ricadute dell'evoluzione giurisprudenziale nella dinamica dei rapporti tra indagini preliminari e dibattimento. Si sono già affrontate le tematiche della dinamica dei rapporti tra pubblici ministeri e giudici delle indagini preliminari nella considerazione degli esiti delle richieste degli uni e della determinazione degli altri, anche a prescindere da possibili patologie, in linea astratta irrilevanti.
Sono già state considerate, pur nell'alterato equilibrio, i rapporti tra indagini "preliminari", esercizio dell'azione penale, controllo-filtro dell'udienza preliminare e dibattimento. Sono già state a più riprese evidenziate le espansioni mediatiche delle indagini preliminari, non corrette dalla natura dell'iscrizione nel registro di reato della notizia criminosa del soggetto indagato e dell'informazione di garanzia, nonché della misura cautelare e del successivo interrogatorio, tutti connotati dall'indicazione di garanzia che li caratterizza. Si sono a più riprese richiamate le previsioni costituzionali in tema di presunzione di non colpevolezza fino alla sentenza irrevocabile.
In questo contesto, alcuni recenti episodi, anche clamorosi, hanno evidenziato ulteriori risvolti del rapporto tra indagini preliminari, esercizio dell'azione penale in relazione alla fase e alle fasi del giudizio. Non si tratta di considerazioni inedite ma che, pur tuttavia, nella misura in cui trascendono da riflessioni astratte meritano di essere considerate, anche nella loro prospettazione dogmatica e di sistema.
Ora, controllata o no che sia da un giudice, richiesto di un provvedimento (proroga delle indagini, misura cautelare, intercettazione), il pubblico ministero sviluppa per un tempo alquanto ampio con pienezza di poteri di indagine, unitamente alla polizia giudiziaria il fondamento dell'ipotesi investigativa da lui formulata, la consolida con l'attività probatoria irripetibile o dotata comunque di una "resistenza" e la cristallizza dapprima in una preimputazione (art. 415 bis c.p.p.) e poi nell'imputazione (art. 416 c.p.p.).
Si tratta di un fatto di rilevanza giuridica, in quanto prospettata da un organo avente ruolo e status significativo connesso al suo ruolo, che - prescindendo da altri elementi - è considerato muoversi nella dimensione della parte, ma pur sempre connotato, nella sua configurazione istituzionale, come organo condizionato dal principio di legalità, dal rispetto delle leggi che lo riguardano, ancorché nell'interpretazione che del suo egli intenda essere destinatario. È indubitabile che l'orizzonte nel quale si sviluppa questa attività nella prospettiva di chi la compie abbia precisi significati e fondamenti e che questa prospettazione sia destinata ad incidere nel convincimento di quanti ne vengano a conoscenza. Si consideri che la prospettazione accusatoria è supportata - come detto - dalla raccolta di materiale probatorio di supporto, selezionato e coordinato in quella prospettiva.
Questi elementi potranno essere certamente superati, modificati, attenuati o esclusi nei successivi sviluppi processuali dibattimentali, dalle decisioni intermedie e da quelle definitive, ma non potranno essere cancellati o obliterati, essendosi medio tempore stratificati e comunque essendo escluso il loro assoluto superamento. Peraltro, sino a questi momenti la loro presenza giuridica processuale, nei riferiti termini, permane. Quanto detto consente di capire meglio alcuni scontri in atto tra Procura della Repubblica e organi giudicanti, soltanto silenziati nel reciproco formale riconoscimento delle rispettive funzioni.
È sempre successo che, a fronte di un esito processuale non in linea con l'ipotesi accusatoria, la Procura abbia evidenziato, ricorrendo le condizioni (prescrizione del reato oppure operatività dell'art. 530, comma 2, c.p.p.), che l'ipotesi accusatoria non era stata smentita. Restava sullo sfondo il dato "storico" della vicenda processuale (si pensi al processo Andreotti, in via esemplificativa). L'accentuarsi delle ipotesi di contrapposti esiti processuali ha rafforzato alcune questioni del ruolo delle indagini preliminari rimaste sotto traccia.
Se in termini, un po' brutali, a fronte di un pieno proscioglimento in primo grado per non aver commesso il fatto, si è affermato che - essendo passato un arco temporale molto lungo - comunque l'imputato era stato "sfregiato", in termini più meditati si è parlato, anche con riferimento a risultati delle indagini ancora in corso, di diffusione di atti parziali selezionati, di investigazione preliminare della polizia giudiziaria e del pubblico ministero, non ancora sottoposti a verifica dibattimentale, alla distinzione tra "verità storicizzata" e "verità processuale" in qualche modo attribuendo alla prima una sorta di "primazia" o comunque di un dato che va accreditato come "verità", a prescindere dal futuro processo che, governato da sue regole, le seleziona in funzione dell'accertamento della sola responsabilità penale.
Il dato si ricollega all'atteggiamento conseguente comunque all'accertamento e alla prospettazione di un soggetto facente parte, per quanto in una prospettiva unilaterale, pur sempre, dell'autorità giudiziaria.
Ancora, da ultimo, si è riconosciuto, con qualche accento critico, che con la chiusura delle indagini, ma si direbbe ancor prima durante il loro svolgimento, il p.m. "abbia una storia da narrare" in termini compiuti, e che il processo su questa tela tracciata dall'accusa abbia una cadenza frammentata sino alla sintesi decisoria che comunque non potrà rimuovere e cancellare quella narrazione.
Tutto ciò ha indotto e induce ad affermare la presenza di una forte "presunzione sociale della colpevolezza e della responsabilità" durante una lunga parte dello scorrere processuale, che se vede alcune Procure contestare, come detto, con sempre più forza e atteggiamento dialettico, gli esiti alternativi del giudizio, superando quegli atteggiamenti cui si è fatto cenno, vede altri trincerandosi dietro la solidità delle proprie posizioni, coperte dalla ritenuta neutralità dell'obbligatorietà dell'azione penale, e altri ancora soddisfatti del loro lavoro, e altri imputare a vario titolo e ragione la diversa valutazione alla quale il processo è pervenuto.
Al di là delle tensioni negli uffici giudiziari e la difficoltà per la società di comprendere i contrastanti esiti della singola vicenda giudiziaria e dello sconcerto della divaricazione di organi chiamati ad applicare la legge, resta comunque non rimossa la sedimentazione del narrato accusatorio, di una possibile verità storicizzata e di una presunzione sociale di colpevolezza.
di Valentina Stella
Il Dubbio, 13 aprile 2021
Il "Memento" del Sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, che partecipa all'iniziativa condotta a via Arenula da Rita Bernardini, consigliere generale del Partito Radicale e Presidente di "Nessuno Tocchi Caino".
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 13 aprile 2021
Cinque anni di Dubbio, cinque anni dalla parte "sbagliata". Nel corso di questi cinque anni, cinque giorni su sette, abbiamo parlato del carcere e di tutto ciò che ruota intorno alla privazione della libertà. Abbiamo attraversato quattro governi diversi e quindi ben quattro approcci differenti, da parte delle istituzioni, di affrontare le annose problematiche che riguardano il sistema penitenziario che inevitabilmente si legano a quello giudiziario.
di Giorgio Beretta*
Il Manifesto, 13 aprile 2021
La strage di Rivarolo Canavese solleva più di un interrogativo sulle norme che regolano la detenzione di armi e su un fenomeno crescente negli ultimi anni: gli omicidi-suicidi in famiglia con armi legalmente detenute. I fatti innanzitutto: sabato scorso un anziano pensionato di 83 anni, Renzo Tarabella dopo aver ucciso a colpi di pistola la moglie, Maria Grazia Valovatto di 70 anni e il figlio disabile Wilson di 51 anni ha sparato e ucciso i proprietari dell'appartamento in cui viveva, Osvaldo Dighera di 74 anni e la moglie Liliana Heidempergher di 70 anni e poi ha tentato di suicidarsi. Non è ancora chiaro il motivo, ma l'arma utilizzata è una pistola semiautomatica regolarmente detenuta: nonostante la presenza del figlio affetto da disturbi psichici, l'anziano era solito tenerla in bella vista in casa.
Mentre, secondo i dati Istat, gli omicidi in Italia sono in costante calo dagli anni novanta, tanto da aver raggiunto nel 2019 un minimo storico e, con un tasso di 0,53 omicidi volontari ogni 100mila abitanti, il nostro Paese è oggi uno dei più sicuri in Europa, permangono invece costanti gli omicidi in ambito famigliare e relazionale: sono stati più 150 nel 2019, poco meno della metà di tutti gli omicidi (315 casi).
Le statistiche però non riportano un dato fondamentale: il numero di omicidi commessi con armi regolarmente detenute. La rilevanza di questo elemento risalta dalle informazioni raccolte nel database online dell'Osservatorio permanente sulle armi leggere (Opal) di Brescia. Nel triennio 2017-19 sono stati almeno 129 gli omicidi commessi con armi regolarmente detenute a fronte di 91 omicidi di tipo mafioso e di 37 omicidi per furto o rapina. In altre parole, oggi in Italia è più facile essere uccisi da un legale detentore di armi che dalla mafia o dai rapinatori. La gran parte di questi omicidi avvengono in famiglia e almeno uno su quattro sono commessi da anziani legali detentori di armi spesso per stanchezza e solitudine, ma anche per rabbia e rancore.
Tutto questo dovrebbe portare all'attenzione pubblica e del legislatore il problema delle norme che regolano la detenzione di armi: oggi, infatti, tutto si basa su una autocertificazione controfirmata dal medico curante, una breve visita presso l'Asl, simile a quella per ottenere la patente di guida, e da un controllo da parte della questura, circa la "affidabilità" di chi richiede la licenza per armi. Non è prevista, di solito, alcuna visita specialistica né un esame tossicologico o psichico. Non solo: le licenze per "nulla osta" per detenere armi, così come quella per "tiro sportivo" e per la caccia hanno una validità di cinque anni, sia per un giovane alle prime armi sia per un ottuagenario. Di più: in caso di mancato rinnovo non è prevista alcuna sanzione anzi, addirittura, spetta alle autorità di pubblica sicurezza notificare allo smemorato la necessità di presentare il certificato medico, cosa che può fare comodamente entro 30 giorni.
Oggi in Italia, con una semplice licenza per "tiro sportivo" o per la caccia si è abilitati ad acquistare e detenere un ampio arsenale di armi. Grazie alle modifiche apportate nel 2018 dalla Lega di Salvini con il consenso del Movimento 5 Stelle, chiunque - anche chi non pratica alcuna disciplina sportiva o la caccia - può detenere tre pistole o revolver con caricatori fino a 20 colpi, 12 fucili semiautomatici con un numero illimitato, e senza obbligo di denuncia, di caricatori fino a 10 colpi e numero illimitato di fucili da caccia. Sono norme fatte apposta per favorire i produttori e i rivenditori di armi. A fronte di una popolazione che sta invecchiando, spesso rancorosa, talvolta abbandonata dai servizi sociali, l'arma legalmente detenuta sta diventando per molti anziani il modo più semplice per "farla finita". Mentre aspettiamo una legge sul fine vita, si dovrebbe almeno cominciare con regolamentare in modo più rigoroso la detenzione di armi togliendole almeno agli anziani a rischio.
*Osservatorio permanente sulle armi leggere e le politiche di sicurezza e difesa (Opal)
di Valentina Errante
Il Messaggero, 13 aprile 2021
"La pandemia ha significato una grande spinta verso la modernizzazione, soprattutto in chiave di digitalizzazione. Credo che si tratti di uno strumento da utilizzare con le dovute cautele ma anche sfruttandone tutte le potenzialità", all'incontro "La giustizia alla prova dell'emergenza", organizzato dalla Fondazione Vittorio Occorsio, il ministro Marta Cartabia prova a fare un bilancio. E non è del tutto negativo.
La sfida, rappresentata dall'emergenza, è stata parzialmente vinta. "Abbiamo fatto molto dal punto di vista della dematerializzazione e credo - aggiunge - che non torneremo indietro facilmente", ma anzi "si deve pensare a quanto si possa ancora fare, senza arrivare a futuribili e discutibili forme di giustizia predittiva attraverso l'intelligenza artificiale, si può pensare alle nuove tecnologie che sostituiscono le vecchie banche dati, che possono permettere di alleggerire e dare maggiore uniformità agli indirizzi giurisprudenziali".
Il dibattito ha un titolo emblematico: "Il giudice amministrativo come giudice dell'emergenza", il webinar è il primo appuntamento del ciclo di incontri promosso dalla Fondazione in collaborazione con l'Università Roma Tre su "La giustizia alla prova dell'emergenza", realizzato con il patrocinio della Corte costituzionale, del Consiglio di Stato e in collaborazione con l'Avvocatura generale dello Stato.
Non è casuale la scelta di iniziare dal giudice amministrativo, se si considera che l'emergenza è stata prevalentemente gestita attraverso provvedimenti amministrativi e che anche le misure di sostegno e rilancio dell'economia sono attuate attraverso atti amministrativi.
Da qui l'interesse a una riflessione sulla risposta che la giustizia amministrativa ha dato sul piano della tutela processuale nella prima e nelle successive fasi della pandemia, con particolare riferimento all'esame delle istanze cautelari e all'organizzazione delle udienze da remoto. Moderata dalla professoressa di Roma Tre, Maria Alessandra Sandulli, la discussione è stata aperta dal Rettore Luca Pietromarchi e dal Procuratore Generale della Corte di Cassazione Giovanni Salvi.
A introdurre il dibattito la riflessione della ministra Cartabia Quindi Filippo Patroni Griffi, presidente del Consiglio di Stato, Bruno Lasserre, Vice-Président Conseil d'Etat; Gabriella Palmieri Sandulli, Avvocato generale dello Stato. Le conclusioni sono state affidate a Sabino Cassese, giudice emerito della Corte Costituzionale.
"La Costituzione non si sospende nel tempo dell'emergenza: deve essere un punto di riferimento davanti al carattere mutevole della storia L'Italia ha affrontato l'emergenza senza una sospensione dei principi costituzionali, senza fare ricorso a uno stato d'eccezione, ossia uno stato di sospensione dell'ordine e di immobilizzazione delle strutture, per poi rimetterle in gioco a pericolo superato - ha aggiunto la ministra Cartabia.
Dire che la Costituzione non è stata sospesa in tempo d'emergenza non vuol dire che nulla sia cambiato: con l'emergenza rileggiamo i principi. Dunque, una Costituzione che non si sospende, ma che parla, mostrando implicazioni sempre nuove". Le criticità maggiori nel rapporto tra diritto e pandemia secondo Filippo Patroni Griffi, presidente del Consiglio di Stato "si sono avute sul sistema delle fonti, sia a livello Governo-Parlamento, sia nel rapporto con le Regioni sia in termini di bilanciamento dei principi. Il Parlamento è stato inizialmente marginalizzato.
Si sono sovrapposte due catene normative: abbiamo avuto provvedimenti che trovavano la fonte nella legislazione sulla protezione civile e d'emergenza. L'incontro tra le due catene normative ha portato a una sovrapposizione critica". La seconda criticità "è stata la difficoltà di rapporti tra le regioni e il Governo". Quanto al bilanciamento "il giudice amministrativo si è trovato davanti a principi di stesso rango. Più complicato capire chi debba effettuare il bilanciamento".
di Giovanni Guzzetta
Il Riformista, 13 aprile 2021
La nostra Costituzione non prevede una tale responsabilità diretta dei magistrati di fronte ai cittadini sul proprio operato. Anzi, fa di tutto per sottrarli a qualsiasi condizionamento dell'opinione pubblica. Il giudice è soggetto soltanto alla legge. All'eterno dibattito sulla giustizia e, in particolare, sul rapporto tra processo penale, informazione e garanzie dell'indagato/ imputato si sono registrate negli ultimi giorni almeno tre novità legate alla decisione parlamentare di recepire nel nostro ordinamento la direttiva UE 2016/343.
La prima è il fatto in sé. La direttiva del 2016 languiva in attesa che le si desse adempimento da alcuni anni, gli ultimi tre dei quali il nostro paese è stato in patente violazione dell'obbligo di darvi esecuzione (fissato dalla direttiva stessa al 2018). Un inadempimento grave, che gli ultimi governi hanno ignorato, a cominciare dai titolari del dicastero della Giustizia, benché esso riguardasse il rispetto di principi fondamentali di civiltà giuridica e imponesse anche la previsione di procedure (rimedi effettivi) nel caso della loro violazione.
La seconda novità riguarda invece il contenuto della previsione, che impone, come ormai a tutti noto, che, "le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole" (art. 4). Si tratta di un obbligo - peraltro conforme all'articolo 27 della nostra Costituzione - che si applica per le dichiarazioni al di fuori, ma anche nel processo.
La terza novità è che la direttiva è rivolta espressamente alle autorità pubbliche e ai magistrati, non riguarda cioè la libertà di stampa o di cronaca, ma i doveri di ufficio dei soggetti pubblici che ruotano intorno all'amministrazione della giustizia. Nel far ciò la direttiva, benché non pare sia stato messo in luce da nessuno, delimita anche il campo di quelle che possono essere le "dichiarazioni pubbliche rilasciate dall'autorità".
E afferma un principio molto chiaro: tali dichiarazioni sono ammissibili solo se funzionali ad esigenze del processo, non per dare una generica informazione all'opinione pubblica Perché il diritto all'informazione è assicurato dalla pubblicità, qualora sia prevista, degli atti giudiziari, non da un'attività informativa generale che non è compito delle autorità pubbliche, le quali parlano appunto attraverso quegli atti giudiziari.
Che tale sia l'interpretazione corretta della direttiva, lo dimostra, chiaramente la motivazione della stessa, la quale, ne costituisce, com'è noto, parte integrante anche al fine della corretta interpretazione dei suoi articoli. E cosa dice tale disposizione? Che la divulgazione di informazioni da parte delle autorità pubbliche su procedimenti penali è ammessa "qualora ciò sia strettamente necessario per motivi connessi all'indagine penale, come nel caso in cui venga diffuso materiale video e si inviti il pubblico a collaborare nell'individuazione del presunto autore del reato, o per l'interesse pubblico, come nel caso in cui, per motivi di sicurezza, agli abitanti di una zona interessata da un presunto reato ambientale siano fornite informazioni o la pubblica accusa o un'altra autorità competente fornisca informazioni oggettive sullo stato del procedimento penale al fine di prevenire turbative dell'ordine pubblico".
Inoltre il ricorso a tali dichiarazioni dovrebbe essere "ragionevole" e "proporzionato". Com'è evidente, l'interesse pubblico che giustifichi le dichiarazioni è un interesse intrinseco al processo (come, in ipotesi, la diffusione di informazioni che consentano di localizzare un latitante) non un presunto interesse generale all'informazione dei sulle ragioni del processo e su chi ne è coinvolto. L'informazione dei cittadini spetta semmai ad altri (giornalisti, studiosi, opinionisti), nell'esercizio del diritto di cronaca e di manifestazione del pensiero, e nei limiti previsti dall'ordinamento. Perché anche il diritto di cronaca (così come il diritto di manifestazione del pensiero) subisce dei limiti per la tutela di valori costituzionali altrettanto fondamentali È bene dunque che si continui e si alimenti il dibattito su questi temi, perché ci sono ancora molte questioni che devono essere affrontate.
A cominciare, ad esempio, dall'abitudine di molti rappresentanti dell'accusa (tra cui i capi degli uffici del pubblico ministero) di indire conferenze stampa o rilasciare interviste "informative" sull'attività svolta nell'ambito dei processi penali. Tali posizioni, benché sia probabilmente impopolare, non convincono da un punto di vista costituzionale e, a questo punto, anche dell'ordinamento europeo. Anche perché, se tale facoltà di informare veramente fosse prevista, non si comprende perché essa sia esercitata nella quasi totalità dei casi dai pubblici ministeri (che sono una parte del processo, quindi non completamente "disinteressata") e non ad esempio dai giudici che adottano gli atti (si pensi alle misure cautelari, quelle che, in genere, producono il clamore mediatico) e che, in ipotesi, sarebbero gli unici titolati a "spiegare" le ragioni di quelle scelte.
E tantomeno convince la tesi (su questo punto dissento dalle considerazioni, per altro condivisibili, del Dott. Pignatone su La Stampa di ieri) che questa attività di comunicazione pubblica, oltre che facoltativa sarebbe addirittura doverosa, perché costituirebbe un obbligo corrispondente al diritto di ogni cittadino di essere informato e alla "responsabilità" gravante su chiunque eserciti pubblici poteri. La nostra Costituzione non prevede una tale responsabilità diretta dei magistrati di fronte ai cittadini e anzi fa di tutto per sottrarre costoro a qualsiasi forma di condizionamento da parte dell'opinione pubblica.
Essa prescrive infatti che il giudice è soggetto soltanto alla legge (art.101) e alla legge deve rispondere. La giustizia è amministrata "in nome" del popolo (art. 101) e non "per conto" del popolo, proprio non c'è da "rendere conto" al popolo, ma solo alla legge. Non solo non c'è, dunque, una responsabilità politica diretta (essendo l'indipendenza assicurata proprio per spoliticizzare l'azione della magistratura) ma non esiste nemmeno una responsabilità politica "diffusa", generica, qual è quella - secondo alcuni studiosi - imputabile ad altre cariche dello Stato sottoposte al "diritto di critica" dei cittadini, per le proprie azioni.
Le critiche dei cittadini, anche contro i provvedimenti giudiziari, benché legittime, ovviamente, dal punto di vista costituzionale non possono e non debbono avere alcuna influenza nelle decisioni di chi quei provvedimenti assume. L'unica responsabilità imputabile ai magistrati, accomunati in questo a tutti i funzionari e i dipendenti pubblici (art. 28 Cost.), è quella giuridica, da far valere nelle sedi e coni procedimenti all'uopo previsti (e sicuramente migliorabili.
Insomma, rispetto della presunzione di non colpevolezza, limitazione delle dichiarazioni delle pubbliche autorità, rimedi effettivi nel caso di violazione; questo è il significato della Direttiva europea 2016/343, tardivamente, attuata. È bene esserne consapevoli, per non tradirne lo spirito e la lettera, e non tradire cosi anche la nostra Costituzione.
di Simona Musco
Il Dubbio, 13 aprile 2021
Da Catania l'appello alla Guardasigilli: "Così l'articolo 24 della Costituzione rischia di essere congelato". Circa settecento firme in poche ore. Non solo in Sicilia, dove il bubbone delle intercettazioni delle conversazioni di avvocati e giornalisti è scoppiato prepotentemente. Tutti i fori d'Italia si sono uniti alla protesta lanciata ieri dall'ordine degli avvocati di Catania, che ha deciso di chiedere un intervento della ministra della Giustizia, del Consiglio Nazionale Forense e dell'Organismo Congressuale Forense affinché venga messa in atto "ogni iniziativa idonea a tutelare il diritto di difesa, il segreto professionale, nonché la libertà di ciascun soggetto di poter consultare il difensore di fiducia, confidando sulla natura strettamente riservata del colloquio". La nota a firma del presidente Rosario Pizzino e del segretario Maria Concetta La Delfa richiama l'articolo 103 del codice di procedura penale, che ai commi 5 e 7 stabilisce i limiti posti dal legislatore all'autorità giudiziaria quando ci si trova di fronte alle conversazioni tra un avvocato e un proprio assistito o consulente.
"Non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori", si legge, e "quando le comunicazioni e conversazioni sono comunque intercettate, il loro contenuto non può essere trascritto, neanche sommariamente".
Nulla di tutto ciò è accaduto a Trapani, dove la polizia giudiziaria non solo ha continuato a registrare le conversazioni tra la giornalista Nancy Porsia e cinque avvocati siciliani - alcuni dei quali si erano rivolti a lei in veste di consulente nel corso di alcuni delicati processi (in quel momento in corso) a carico di alcuni loro assistiti, accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina - ma hanno addirittura trascritto quelle conversazioni nell'informativa finale, allegata all'avviso di conclusione delle indagini. Solo così, grazie alla lettura degli atti, i professionisti coinvolti, pur senza essere indagati, in questa vicenda sono venuti a conoscenza di quella che, agli occhi di tutti, appare come una grave violazione del diritto di difesa e della segretezza delle fonti giornalistiche.
"L'affermazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, secondo cui le intercettazioni non saranno utilizzate in sede processuale, non risolve la frustrazione del principio di libertà di difesa - sottolinea il Coa di Catania. Seguendo tale impostazione, infatti, sarebbe possibile ascoltare le conversazioni tra il difensore ed il proprio assistito, ritenendo che tali dialoghi non potranno essere utilizzati processualmente, mentre, invece, la "ratio" del divieto di captazione è quella di impedire a chi svolge le indagini di entrare, comunque, in possesso di informazioni riservate circa l'attività difensiva".
E così, di fatto, è stato. Il Dubbio, nei giorni scorsi, ha raccontato il clamoroso caso dell'avvocato Michele Calantropo, difensore di Medhanie Tesfamariam Behre, il giovane eritreo rimasto in carcere per tre anni per uno scambio di persona. Calantropo è stato intercettato al telefono con Porsia, alla quale aveva chiesto di testimoniare al processo che vedeva imputato il giovane, con lo scopo di ricostruire le reali dinamiche migratorie della Libia, diverse, secondo il difensore, da quelle ricostruite dalla polizia giudiziaria attraverso le sole intercettazioni telefoniche. Ad ascoltare la telefonata, all'insaputa dei due interlocutori, c'erano però anche gli uomini dello Sco. Gli stessi che al processo a carico di Behre furono interpellati dall'accusa come testimoni della sua colpevolezza. Un corto circuito, dunque, che avvalora i timori dell'avvocatura, oggi alla ricerca di una tutela effettiva.
"Il diritto alla segretezza dei colloqui tra avvocato ed assistito è tutelato anche dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e rientra tra le "esigenze elementari del processo equo in una società democratica" - continuano Pizzino e La Delfa.
A tal proposito, con recente sentenza, datata 17 dicembre 2020 (caso n. 459/18, Saber c. Norvegia), la Corte Edu, sezione V, ha affermato che sussiste un interesse generale all'inviolabilità delle conversazioni tra difensore e cliente". E sempre la Cedu, lo scorso primo aprile, nella sentenza Sedletska contro Ucraina depositata, ha sottolineato l'importanza della protezione delle fonti giornalistiche per la libertà di stampa in una società democratica, affermando che "le limitazioni alla riservatezza delle fonti giornalistiche richiedono il controllo più attento".
L'inchiesta di Trapani, dunque, fa sorgere più di un timore. E, soprattutto, pone il problema "del congelamento del diritto di difesa - continua il Coa di Catania - perché il difensore potrebbe non sentirsi libero di confrontarsi con l'assistito per il timore di essere intercettato". Da qui l'invito a via Arenula - che ha già inviato gli ispettori ministeriali a Trapani per approfondire la vicenda - a tutelare il diritto di difesa. Lo scopo è anche quello di avviare una riflessione, sulla continua svalutazione del ruolo dell'avvocato all'interno del sistema giustizia. Sul punto, nei giorni scorsi, la Camera penale di Roma ha tenuto un dibattito al termine del quale a tirare le somme è stato Renato Borzone, presidente della Camera penale di Roma dal 2002 al 2006. "C'è un problema culturale: è come se la cultura della giurisdizione appartenesse solo ai pubblici ministeri e non agli avvocati", ha sottolineato, evidenziando come l'abitudine, ormai diffusissima, di intercettare le conversazioni tra avvocato e assistito dipenderebbe da un pregiudizio che vuole l'avvocato "corresponsabile del reato commesso dal proprio assistito".
immediato.net, 13 aprile 2021
"Diceva di subire violenze da guardie e detenuti. Dubbi sul suicidio". L'avvocato dei familiari: "Poche ore prima aveva parlato al telefono con il padre e appariva sereno e tranquillo, in attesa che io tornassi a trovarlo il martedì successivo". Il pm della Procura di Foggia Laura Simeone ha conferito incarico al suo consulente medico-legale per procedere con l'autopsia sul cadavere di Gerardo Tarantino, il presunto omicida di Tiziana Gentile, morto suicida in carcere alla vigilia di Pasqua. Il pubblico ministero ha dato ordine di accertare le cause della morte, ma anche l'eventuale presenza nel sangue e nelle urine di eventuali residui di medicinali e anche la presenza di lividi o graffi che possano far pensare ad un gesto non volontario. Il medico legale della Procura ha comunicato che procederà domani con l'autopsia sul cadavere di Tarantino e farà conoscere le proprie conclusioni entro i prossimi 60 giorni. Queste saranno decisive per comprendere come e perché è morto Gerardo Tarantino. Al momento non trapelano altri particolari, ma ci sarebbero già degli indagati.
Abbiamo sentito il difensore dei familiari di Tarantino, Michele Sodrio, che nei giorni scorsi aveva preannunciato una denuncia contro ignoti: "Questa mattina era presente per il mio studio anche il collega Giuseppe Cassano per il conferimento dell'incarico. Abbiamo nominato un nostro consulente medico-legale, che assisterà all'autopsia e alle successive analisi dei reperti. Nei giorni scorsi abbiamo anche formalizzato una denuncia contro ignoti, alla quale ho allegato i numerosi scritti di Gerardo Tarantino, dove lui lamentava maltrattamenti e minacce sia da altri detenuti che dalle guardie penitenziarie.
Non conosco i dettagli della morte del mio cliente, ma ho enormi dubbi sul fatto che si sia potuto davvero suicidare. Era sottoposto alla sorveglianza h24, cioè un poliziotto lo teneva d'occhio in ogni momento. Com'è possibile che abbia avuto tempo e modo di togliersi la vita? Non disponeva nemmeno dei lacci delle scarpe. Con cosa si sarebbe impiccato?
Poche ore prima aveva parlato al telefono con il padre e appariva sereno e tranquillo, in attesa che io tornassi a trovarlo il martedì successivo. Cosa può averlo fatto cadere solo poche ore dopo in una disperazione tale da togliersi la vita? Tutte domande alle quali speriamo sia data risposta nei prossimi mesi. Quello che appare chiaro già oggi, però, è che vi sono gravi responsabilità da parte di chi avrebbe dovuto vigilare e non lo ha fatto, nonostante io avessi segnalato in ogni modo che Tarantino era un soggetto a rischio suicidio. Quando un detenuto si toglie la vita, lo Stato italiano dimostra tutta la sua inadeguatezza".
di Jacopo Norfo
castedduonline.it, 13 aprile 2021
Un altro dramma nel carcere cagliaritano: un carcerato di Sinnai si toglie la vita e riapre il dibattito sulla sicurezza nel penitenziario, più volte messo in luce dai sindacati della polizia penitenziaria e dall'associazione Sdr. Il corpo del detenuto, O.O. le sue iniziali, di 56 anni, è stato scoperto dai compagni di cella. L'uomo si è tagliato la gola durante un momento di solitudine, troppo forte evidentemente la depressione in un momento come questo, in piena emergenza Covid, dove le carceri stanno diventando sempre più pericolose. L'uomo era stato condannato per una serie di furti, in una vicenda che non sembrava ancora chiusa. Sulla vicenda è stata comunque aperta una inchiesta.
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