Il Sole 24 Ore, 23 ottobre 2020
Per il Rapporto Cepej i motivi dietro la lunghezza dei processi in Italia sono diversi, ma sicuramente la quantità di arretrato accumulato gioca un ruolo importante. In Italia, nel 2018, il tempo medio per arrivare a una sentenza in primo grado in un processo penale è stato il più elevato d'Europa, 361 giorni (contro una media di 144 giorni), in un processo civile e di contenzioso commerciale è stato di 527 giorni, secondo solo a quello della Grecia (559 giorni), contro una media europea di 233 giorni.
di Errico Novi
Il Dubbio, 23 ottobre 2020
Grandi cambiamenti al Csm. Anche se non tutti sostanziali. Via Davigo, decaduto dalla carica di consigliere in seguito al voto di lunedì scorso in plenum, gli subentra Carmelo Celentano, un giudice di Cassazione dal profilo assai lontano dalla vocazione carismatica del predecessore. Indipendente candidatosi col sostegno di Unicost, si è insediato due giorni fa con un discorso che merita di essere riportato: "Chi si accinge a un compito come quello legato all'autogoverno ha in mente, o deve averlo, un modello di magistrato orientato in senso costituzionale", ha ricordato, anche a proposito del padre, a sua volta giudice e che ha rappresentato "un modello di magistrato riservato e guidato dal senso del dovere, che attende ai suoi altissimi compiti senza l'ansia di avere in cambio né plauso sociale né riconoscimenti tangibili". Una sorta di implicito manifesto contro il protagonismo dei pm.
Intanto si dovrà attendere il ricorso al Tar del Lazio proposto dall'ex pm di Mani pulite, ma si dovrà farlo per alcune settimane, visto che è stato assegnato a un collegio, anziché a un giudice monocratico, l'esame della sospensiva, cioè della richiesta avanzata da Davigo di congelare immediatamente, in vista del giudizio di merito, la propria fuoriuscita dal Csm. Ci sarà un'udienza in camera di consiglio, impossibile dunque un esito fulmineo. Nel frattempo l'addio, definitivo o temporaneo che sia, del fondatore di "Autonomia e indipendenza", è compensato dal pur automatico ingresso di Nino Di Matteo nella sezione disciplinare. Davigo ne ha fatto parte nel turbo-processo Palamara e oggi vi compariranno gli altri cinque ex togati protagonisti della fatale cena all'hotel Champagne: Corrado Cartoni, Gianluigi Morlini, Paolo Criscuoli, Antonio Lepre e Luigi Spina. Di Matteo era già supplente del collegio. Sarà perciò tra i giudici dei colleghi accusati di aver tentato un "condizionamento occulto" della nomina alla Procura di Roma. Certamente una garanzia di rigorismo degna dell'ex pm del Pool di Milano. In realtà l'assegnazione di Di Matteo alla "corte disciplinare" ci sarebbe stata anche con un'eventuale permanenza di Davigo al Csm. I giudici di Palamara non avrebbero potuto esprimersi anche sulle posizioni di altri incolpati nell'ambito delle medesime vicende. A presiedere il collegio sarà come sempre un laico, Filippo Donati (eletto al Csm in quota 5S). Con lui un altro laico, Michele Cerabona, scelto da Forza Italia, e i togati Alessandra Dal Moro di Area, Michele Ciambellini di Unicost, e lo stesso Celentano, sostituto diretto di Davigo anche nelle funzioni disciplinari.
di Paolo Comi
Il Riformista, 23 ottobre 2020
Anche il Fatto Quotidiano, tramite il giudice Antonio Esposito, ha scoperto che diversi temi, giudicati idonei, dell'ultimo concorso per magistrato ordinario sono infarciti di "strafalcioni giuridici" ed "errori di ortografia".
Esposito, noto alle cronache per essere stato il presidente del collegio della Cassazione che nel 2013 condannò in via definitiva per frode fiscale Silvio Berlusconi, è da tempo uno degli editorialisti di punta del quotidiano diretto da Marco Travaglio. Nel pezzo di questa settimana, l'ex magistrato ha ripercorso l'intera vicenda del concorso, raccontata dal Riformista già il mese passato con diversi articoli. Alcuni candidati bocciati alle prove scritte, come si ricorderà, avevano chiesto di visionare i temi che la Commissione esaminatrice aveva invece giudicato positivamente. Le sorprese non erano mancate in quanto questi elaborati presentavano errori di diritto e diverse indicazioni grafiche che potevano essere interpretate come simboli identificativi.
Venivano acquisiti anche i verbali delle attività svolte dalla Commissione. Si appurava che le correzioni non erano state effettuate, come previsto, in stretto ordine cronologico. In particolare, alcuni compiti erano stati corretti solo successivamente e senza l'indicazione delle tempistiche.
L'onorevole Pierantonio Zanettin (FI) aveva al riguardo chiesto chiarimenti al ministro della Giustizia, a cui la legge affida "l'alta vigilanza" sul concorso in magistratura. Con una risposta sorprendente, Bonafede la scorsa settimana aveva affermato di non potere entrare "nel merito delle decisioni" della Commissione, invitando i bocciati a presentare ricorso, come qualcuno aveva già fatto, al Tar.
"Il ministro ha dimenticato che può intervenire ogni qualvolta lo ritenga opportuno e ha facoltà di annullare gli esami nei quali siano avvenute irregolarità: è sconfortante constatare che abbia abdicato alle sue prerogative, preferendo obbedire all'ukase dell'Anm che aveva bollato come "strumentalizzazione politica" la richiesta di chiarimenti, era stata la replica di Zanettin.
I ricorsi, è notizia di ieri, sono stati respinti nella fase cautelare dal Tar del Lazio in quanto la discrezionalità tecnica, per quanto "opinabile", non appare "palesemente irragionevole, immotivata o disarticolata dai criteri di valutazione predisposti dalla Commissione". Tornando quindi ad Esposito, da ex magistrato esperto, ha fornito sul concorso un particolare importante, che era sfuggito a tutti, e che riguarda la modalità con cui viene composta la Commissione esaminatrice.
"Vengono sistematicamente nominati quali componenti, per lo più, magistrati non molto conosciuti", ha affermato Esposito, sottolineando che sono "più conosciuti in ambito correntizio". "Tale operazione - ha poi aggiunto - è stata agevolata da una normativa, varata anni orsono con il placet dell'Anm, che ha drasticamente ridotto il numero dei più qualificati magistrati di Cassazione". Insomma, quando c'è un problema che tocca la magistratura è sicuro che le correnti hanno avuto un ruolo - in negativo - di primo piano.
di Marco Belli
gnewsonline.it, 23 ottobre 2020
Presentare la Costituzione come fosse uno spettacolo, raccontando ai detenuti l'importanza e il senso della legge fondamentale del nostro Paese, concentrandosi in particolar modo sugli articoli che la Carta dedica ai loro diritti e alla detenzione. L'iniziativa è del Notariato italiano in collaborazione con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia e sarà realizzata in sette istituti penitenziari domenica prossima, in occasione della V edizione della Giornata Europea della Giustizia Civile.
di Paolo Comi
Il Riformista, 23 ottobre 2020
Ora che Piercamillo Davigo non è più consigliere del Csm che cosa succederà a Palazzo dei Marescialli? Come cambieranno gli equilibri e i rapporti fra le correnti della magistratura? L'inaspettata - per Marco Travaglio - decadenza dell'ex pm di Mani pulite sta determinando in queste ore un "contro ribaltone" al Csm.
Il primo ribaltone, quello originale, si era avuto lo scorso anno con le dimissioni "spontanee" dei cinque consiglieri che avevano partecipato all'incontro notturno dell'hotel Champagne, organizzato dall'ex zar delle nomine Luca Palamara, con i parlamentari Cosimo Ferri e Luca Lotti. La corrente di Davigo, Autonomia & Indipendenza, che aveva perso l'anno prima le elezioni, per un meccanismo elettorale incredibile, era diventata la prima forza a piazza Indipendenza.
La legge elettorale del Csm prevede, infatti, che subentri al dimissionario il primo dei non eletti in ognuna delle tre categorie: pm, giudici di merito e giudici di legittimità. In questo modo può subentrare, come avvenuto, anche chi non faccia parte del gruppo associativo a cui appartiene il magistrato che ha abbandonato il Csm. I davighiani, grazie a questo sistema che non tiene minimamente conto della volontà degli elettori, avevano quasi triplicato la loro presenza al Csm, passando da due a cinque consiglieri.
La presa di distanza di Nino Di Matteo da Davigo, con il voto contrario alla sua permanenza al Csm, e anche la fredda difesa dell'ex pm di Mani pulite da parte dell'altro davighiano, il pm antimafia Sebastiano Ardita, sono segnali che mettono in forse l'attuale alleanza di A&i con la sinistra giudiziaria di Area. L'ex procuratore aggiunto di Roma Giuseppe Cascini, capo delegazione di Area al Csm, proprio per questo motivi si era speso tantissimo per evitare l'uscita di Davigo. Il posto di Davigo verrà preso, già da questa settimana, dal giudice di Cassazione Carmelo Celentano, magistrato di Unicost e un tempo legato a Palamara. I numeri sono sul filo. Soprattutto se dovesse subentrare anche il giudice genovese Pasquale Grasso, esponente di Magistratura indipendente, la destra giudiziaria.
Grasso, si ricorderà, ha il dente avvelenato con le toghe di sinistra. Presidente dell'Anm da pochi mesi, esploso il Palamaragate lo scorso anno, venne sfiduciato in una assemblea infuocata in Cassazione dove mancò poco per l'intervento dei carabinieri. Il Csm lo tiene a bagnomaria da oltre un mese. Sulla carta deve subentrare al giudice di Unicost Marco Mancinetti, dimessosi per essere finito nelle micidiali chat di Palamara. Palazzo dei Marescialli sta studiando cosa fare, non escludendo anche nuove elezioni suppletive, le terze. Un record assoluto.
Il Quirinale, già intervenuto nel caso Davigo, potrebbe comunque sbloccare l'impasse con una moral suasion pro Grasso ed evitare una nuova tornata elettorale. Sul fronte Anm, all'inizio della prossima settimana è previsto l'insediamento della nuova giunta. Le correnti stanno affilando i coltelli.
di Giampaolo Piagnerelli
Il Sole 24 Ore, 23 ottobre 2020
Il Tribunale del riesame aveva già respinto le richieste del soggetto in carcere. In presenza del Covid 19 le patologie fisiche non eccessivamente gravi non garantiscono l'uscita dal carcere e l'ottenimento degli arresti domiciliari: le cure, infatti, benché complicate dalla pandemia, possono essere eseguite presso la casa circondariale. Questo in sintesi il contenuto della sentenza della Cassazione n. 29378/20.
La vicenda - La Corte si è trovata alle prese con un ricorrente che, in unico e complesso motivo di appello, denunciava che il Tribunale del riesame non aveva esaminato le informazioni e soprattutto le conclusioni alle quali era pervenuta la direzione della Casa circondariale di Siracusa ove il ricorrente era ristretto, e che in ragione delle gravi e persistenti patologie doveva decretare la necessità di giovarsi di misure alternative, invocando anche la nota della procura generale sulla riduzione della popolazione carceraria in tempo di Covid-19.
Il Tribunale del riesame, quindi, oltre ad aver "superato" quanto affermato dalla direzione del carcere siciliano non si sarebbe attenuto alla Nota del Procuratore generale della Cassazione del 1° aprile 2020 sull'affollamento carcerario durante la pandemia, escludendo che le condizioni patologiche dell'indagato fossero incompatibili con il regime detentivo carcerario e che la misura degli arresti domiciliari anche con il braccialetto elettronico fosse in grado di assicurare la tutela delle esigenze speciali preventive. Tale misura infatti - si legge nella sentenza - avrebbero finito con il collocare il detenuto proprio su quel territorio che lo aveva visto commettere diversi reati (all'interno di una cosca mafiosa) come il narcotraffico.
In base a questo appello la Cassazione, pur non potendo riesaminare la vicenda nel merito, ha ricordato che le condizioni patologiche dell'imputato non erano così gravi da giustificare uno sconto di pena domiciliare. Si trattava di una patologia vertebrale, corretta in passato, di una resezione gastrica e di ipertensione arteriosa. La Cassazione spiega che il regime detentivo più leggero poteva essere concesso se le patologie denunciate non potevano essere curate in carcere e richiedevano un intervento esterno.
Conclusioni - Per la Cassazione, infine, i disagi vissuti in carcere rispetto alla difficoltà di diagnostica e alla riabilitazione non erano diversi da quelli affrontati in temi di pandemia dai cittadini che vivono in ambienti chiusi.
di Alessandra Martuscelli
Il Sole 24 Ore, 23 ottobre 2020
Il giudice tributario può legittimamente fondare il proprio convincimento sulle prove acquisite nel giudizio penale purché proceda ad una propria ed autonoma valutazione degli elementi probatori.
Con la recentissima pronuncia in commento, la Cassazione civile, sezione tributaria, ha ribadito il principio di diritto, ormai divenuto tralatizio, per il quale "non può essere attribuita autorità di cosa giudicata alla sentenza penale irrevocabile emessa in materia di reati fiscali, anche se i fatti esaminati siano i medesimi". Si è altresì specificato che "il contribuente assolto in sede penale per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste può comunque essere ritenuto responsabile ai fini fiscali quando l'atto impositivo si fondi su indizi validi, i quali sarebbero insufficienti ai fini di un giudizio di responsabilità penale ma idonei ai fini di quello tributario".
Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania che, confermando la sentenza del giudice di primo grado, aveva rigettato l'appello dell'Ufficio avverso l'annullamento dell'avviso di accertamento notificato al contribuente, con il quale era stato rideterminato il suo reddito di partecipazione nella società, quale socio di fatto. In particolare, la CTR si era limitata a confermare le statuizioni di primo grado, invocando la pregiudiziale penale che aveva escluso la prova del coinvolgimento del contribuente nella compagine sociale. Gli Ermellini hanno cassato la sentenza e rinviato il giudizio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, evidenziando alcuni principi che meritano di essere ripercorsi.
In primo luogo, si è evidenziato come "la sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa con la formula "perché il fatto non sussiste", non spiega automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario, ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l'Amministrazione Finanziaria ha promosso l'accertamento nei confronti del contribuente, ma può essere presa in considerazione come possibile fonte di prova dal giudice tributario, il quale, nell'esercizio dei propri poteri di valutazione, deve verificarne la rilevanza nell'ambito specifico in cui detta decisione è destinata ad operare" (Cass. Pen., sez. V, n. 5820/2007; Cass. Civ., sez. trib., n. 10578/2015; Cass. Civ., sez. trib., n. 17258/2019).
La Corte ricorda, inoltre, che "la motivazione di una sentenza può essere redatta per relationem rispetto a quella di un'altra decisione, anche se non passata in giudicato, purché riproduca i contenuti mutuati e li renda oggetto di un'autonoma valutazione critica, così consentendo la verifica della compatibilità logico - giuridica del rinvio" (Cass. Civ., sez. VI, n. 5209/2018).
Da ultimo, la Suprema Corte precisa che "l'imputato assolto in sede penale, anche con formula piena, per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, può essere ritenuto responsabile fiscalmente qualora l'atto impositivo risulti fondato su validi indizi, insufficienti per un giudizio di responsabilità penale, ma adeguati, fino a prova contraria, nel giudizio tributario" (cfr. Cass. Pen., sez. II, n. 8129/2012; Cass. Civ., sez. VI, n. 16262/2017; Cass. Civ., sez. VI, n. 28174/2017).
Tanto premesso in ordine al caso in esame e ai principi espressi, appare utile ripercorrere - in termini più generali - l'evoluzione della disciplina dei rapporti tra processo penale e procedimento tributario.
Per oltre cinquanta anni, tali rapporti sono stati regolati sulla base della c.d. pregiudiziale tributaria: l'azione penale poteva aver corso solo dopo che l'accertamento dell'imposta e della relativa sovraimposta fosse divenuto definitivo a norma delle leggi regolanti tale materia. Tale criterio, finalizzato a subordinare l'instaurazione del processo penale alla definizione del procedimento tributario, se da un lato scongiurava la possibilità di un contrasto di giudicati in ordine agli stessi fatti, dall'altro si traduceva in una evidente compromissione dell'autonomia valutativa del giudice penale.
Del resto, tale vincolatività fu dichiarata incostituzionale (cfr. sentenza n. 88/1982) per violazione sia del diritto di difesa sia del principio di parità del trattamento, oltre che dell'art. 101, secondo comma Cost., volto a garantire l'indipendenza funzionale, in base al quale il giudice è soggetto soltanto alla legge.
Il sistema della pregiudiziale venne definitivamente abbandonato con la c.d. legge "manette agli evasori" (legge n. 516/1982). In particolare, con l'art. 12 della predetta legge si è previsto che "in deroga a quanto disposto dall'articolo 3 c.p.p., il processo tributario non può essere sospeso; tuttavia la sentenza irrevocabile di condanna o di proscioglimento pronunciata in seguito a giudizio relativo a reati previsti in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto ha autorità di cosa giudicata nel processo tributario per quanto concerne i fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale". Si consacrava così, per quanto attiene alla relazione tra giudizio tributario e processo penale, il principio di autonomia e di separazione delle giurisdizioni: la sentenza di condanna o di proscioglimento avrebbe potuto avere autorità nel processo tributario con riferimento ai fatti materiali oggetto del giudizio penale, senza però che il processo tributario venisse sospeso.
Da ultimo, i rapporti tra le due differenti giurisdizioni hanno trovato una compiuta disciplina nel d.lgs. n. 74/2000, con cui il legislatore ha nuovamente disciplinato i rapporti tra procedimento penale e processo tributario alla luce del principio di specialità, riconfermando il principio della piena e reciproca autonomia tra i due sistemi, e l'esclusione di qualsiasi rapporto di pregiudizialità.
Con la predetta novella, infatti, è stato abrogato esplicitamente il menzionato art. 12 e vietata la sospensione del procedimento tributario in pendenza di un procedimento penale (così l'art. 20 d.lgs. n. 74/2000).
L'art. 654 c.p.p. e l'efficacia del giudicato penale - Oggi, come noto, la norma che disciplina l'efficacia del giudicato penale nel procedimento tributario è l'art. 654 c.p.p., ai sensi del quale la sentenza penale irrevocabile di assoluzione o di condanna fa stato nel processo civile ed amministrativo (nonché tributario) solo nei confronti di soggetti che abbiano formalmente partecipato al processo penale (limite soggettivo), sempre che i fatti ivi accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa (limiti oggettivi). Proprio la differente connotazione, in punto di raccolta e valutazione delle prove, ha condotto la dottrina e la giurisprudenza ad affermare il principio della non automatica efficacia vincolante del giudicato penale sul processo tributario, anche qualora i fatti esaminati siano gli stessi.
Le limitazioni alla prova pongono, dunque, il problema (di natura fisiologica, stante l'accoglimento del principio guida del doppio binario) del possibile contrasto tra giudicati.
In materia, il Ministero delle Finanze, nella propria circolare n. 154/2000, aveva ammesso la possibilità che il giudicato penale facesse stato nel processo tributario nella sola ipotesi in cui la pronuncia del giudice penale non avesse - nel caso specifico - impiegato prove non ammesse nel processo tributario (fra tutti, si consideri che l'art. 7, comma 4 d.lgs. n. 546/1992 statuisce che "non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale").
Tale tentativo di salvare l'efficacia del giudicato penale in sede tributaria, attraverso l'analisi del singolo caso, non appare condivisibile, incontrando un ostacolo proprio nella lettera dell'art. 654 c.p.p. Si deve, tuttavia, riconoscere come appaiono condivisibili le ragioni, logiche e di opportunità, per cui potrebbe essere riconosciuta efficacia vincolante ad una decisione del magistrato penale, laddove il giudizio si sia fondato esclusivamente su mezzi di prova di natura documentale.
Gli orientamenti della Corte di Cassazione - In ogni caso, come più volte specificato dagli Ermellini "il risultato raggiunto in sede penale non rappresenta qualcosa di completamente avulso dal gravame tributario" (cfr. Cass. Civ., sez. trib., n. 12577/2000). Il giudice tributario, infatti, può legittimamente fondare il proprio convincimento sulle prove acquisite nel giudizio penale, purché proceda ad una propria ed autonoma valutazione degli elementi probatori.
Al riguardo, si deve evidenziare che la struttura e la finalità del contenzioso tributario, volto ad accertare la sussistenza e l'entità dell'obbligazione tributaria, di spiccata rilevanza pubblicistica, mal si conciliano con un'efficacia vincolante del giudicato conseguito in sede penale, che può essere valutato, dunque - ai fini del libero convincimento del giudice ex art. 116 c.p.c. - solo come elemento a carattere presuntivo ed indiziario, necessariamente da porsi a confronto, come anticipato, con tutti gli elementi probatori acquisiti agli atti (sul punto: Cass. Civ., sez. trib., n. 19786/2011).
In altri termini, il giudice tributario non può passivamente rilevare l'esistenza di una sentenza penale definitiva in materia di reati fiscali, recependone acriticamente le conclusioni assolutorie ma deve - nell'esercizio dei propri poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti - procedere all'apprezzamento del contenuto della decisione, ponendola a confronto con gli elementi di prova acquisiti al giudizio.
Tanto è vero che la Corte di Cassazione, in un'ottica di sempre maggiore responsabilizzazione del giudice tributario, si è spinta fino ad affermare che "anche la sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice tributario il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione" (per tutte: Cass. Civ., sez. trib., n. 24587/2010).
Peraltro, il quadro probatorio complessivo emerso in sede penale potrà costituire fonte di prova sotto un profilo meramente oggettivo dell'accertamento dei fatti materiali: di conseguenza, non sarà invece vincolante per il giudice tributario la valutazione espressa del giudice penale sulla qualificazione giuridica dell'atto in termini di invalidità (sub specie di annullabilità o nullità del provvedimento amministrativo).
L'efficacia del giudicato tributario nel giudizio penale - Infine, sempre con riferimento all'interconnessione tra i due procedimenti in esame, è utile osservare come - allo stesso modo - il giudice penale non sia vincolato alle determinazioni assunte dall'amministrazione finanziaria e dal giudice tributario. Per esempio, ai fini del superamento della soglia di punibilità per i reati tributari, si è affermato come il giudice possa legittimamente avvalersi dell'accertamento, anche induttivo, dell'imponibile compiuto dagli uffici finanziari (cfr. Cass. Pen, sez. III, n. 32490/2018), potendo tale accertamento rappresentare un valido elemento di indagine per stabilire, anche in sede penale, se vi sia stata evasione e se questa abbia raggiunto le soglie di punibilità previste dalla legge.
Tuttavia, questo è possibile, sempre che il giudice proceda ad un'autonoma valutazione degli elementi indicati, potendo egli rilevare il quantum evaso con le (diverse) regole del rito penale, compresa la prova testimoniale, attraverso una verifica che può, quindi, anche contraddire quella raggiunta dinanzi al giudice tributario (cfr. Cass. Pen., sez. III, n. 12050/2020).
D'altra parte, il giudicato tributario potrà valere come uno degli elementi valutabili dal giudice penale, alla luce dell'art. 238-bis c.p.p., il quale consente l'acquisizione di sentenze irrevocabili come prova documentale nell'ambito del processo penale e la loro conseguente valutazione critica, alla luce degli artt. 187 e 192, comma terzo c.p.p. Per quanto attiene alle sentenze non definitive, è invece opportuno far riferimento ad una pronuncia del Supremo Collegio secondo cui "le sentenze, come qualsiasi atto valutativo, possono considerarsi documenti ed essere utilizzati come prova, solo per i fatti documentali in esse rappresentati e non per il fatto documentato" (cfr. Cass. Pen., sez. III, n. 10258/1999).
di Riccardo Campolo
palermotoday.it, 23 ottobre 2020
Si tratta di un 37enne e di un 48enne morto dopo l'arrivo in ospedale. A stroncarli sarebbe stato un infarto fulminante. Per averne conferma però bisognerà attendere il risultato degli esami che verranno eseguiti all'Istituto di medicina legale. Morti due detenuti del Pagliarelli. La Procura ha disposto l'autopsia per fare luce su entrambi i casi, registrati in poco meno di 24 ore.
Si tratta di due palermitani di 37 e 48 anni. Il primo è deceduto ieri mattina, nonostante le manovre di rianimazione eseguite dal personale in servizio nell'istituto penitenziario. Il secondo si sarebbe sentito male ieri sera, mentre si trovava nella sua cella. Dopo i primi soccorsi è intervenuta un'ambulanza che ha portato il detenuto in ospedale, dove si è spento questa mattina. A stroncarli potrebbe essere stato un infarto, ma per avere una conferma ufficiale bisognerà attendere l'esito degli esami autoptici che verranno eseguiti all'Istituto di medicina legale del Policlinico.
informazionecomunicazione.it, 23 ottobre 2020
Sit-in dinanzi alla Casa di Reclusione di Rossano in programma domenica 25 ottobre alle ore 10,30 per rivendicare "Dignità per tutti i detenuti". L'iniziativa, che nasce in seguito ad una missiva inviata al Dap (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) dall'avv. Adriano D'Amico, consigliere comunale di San Demetrio Corone e membro del Comitato Politico Provinciale Rifondazione Comunista Cosenza, mira ad accendere i riflettori sul "pianeta carcere" e sulle sue finalità, richiamando quanto sancito dall'art. 27 della Costituzione Italiana: "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato".
Lo stesso D'Amico cita nella missiva al Dap l'opera di Cesare Beccaria, che "certamente non può essere annoverato tra comunisti ed estremisti nemici del Popolo e dello Stato" e che "a proposito della pena riferisce che non può essere "Uno strumento per raddoppiare con altro male il male prodotto dal delitto commesso" ma uno strumento "Per impedire che al male già arrecato se ne aggiunga altro ad opera dello stesso criminale o ad opera di altri che dalla sua impunità potrebbero essere incoraggiati".
Partendo dalle situazioni denunciate da Cesare Battisti, attualmente ristretto nella sezione AS2 del carcere di Rossano, dedicata ai detenuti imputati e/o condannati per terrorismo, i promotori del sit-in intendono sensibilizzare sulle condizioni di tutti i detenuti: "La richiesta di aiuto che giunge forte dal super carcere di Rossano (CS), ci ha fatto incontrare nei giorni scorsi per discutere di diritti e dignità dei detenuti. Le privazioni ed i soprusi subiti da Cesare Battisti, emerse dalle sue dichiarazioni riportate dai media nazionali e locali, sono comuni, purtroppo, a moltissimi detenuti italiani, che a discapito della citata Carta Costituzionale sono costretti in uno spazio vitale ai minimi termini di sopravvivenza; all'ozio forzato in una cella che il più delle volte non rispetta i canoni di legge; sprovvisti molto spesso di suppellettili indispensabili, quali, ad esempio, un computer o dei francobolli, che consentirebbero al detenuto di continuare a vivere oltre la dimensione disumana del carcere e comunicare con i suoi cari.
Nel caso specifico di Battisti, detenuto nel super carcere di Rossano da qualche settimana, nel momento in cui al predetto, che ha scritto numerosi libri pubblicati in Italia ed all'estero, si impedisce l'uso del computer, ritenendosi, provocatoriamente "che non risulta alle autorità una sua professione che implichi la disponibilità del computer o di altro materiale didattico", è evidente che gli si vuole impedire di interagire con le istanze esterne, culturali e mediatiche, che potrebbero fargli guadagnare il consenso di democratici e garantisti.
Se così non è, si diano segnali altri, diversi; si ridia dignità a Cesare Battisti ed a tutti i detenuti italiani; che possano scontare la loro pena secondo le regole e le leggi dello Stato, senza subire da questi, dallo Stato, una vile ed inutile vendetta.
La rieducazione è il fine ideale della pena; e lo Stato, durante l'esecuzione della stessa, dovrebbe creare le condizioni necessarie affinché il condannato possa reinserirsi nella società in modo dignitoso, mettendolo in condizioni, una volta libero, di non commettere nuovi reati; finalità introdotta per salvaguardare la dignità umana quale diritto fondamentale dell'uomo in quanto tale. Sulla scorta di queste brevi ma sentite considerazioni, Vi invitiamo al sit in che si terrà innanzi il super carcere di Rossano".
I primi firmatari: Franco Piperno (docente Unical); Adriano D'Amico (avvocato); Sandra Berardi (associazione Yairaiha onlus); Francesco Saccomanno (segretario provinciale Rifondazione Comunista-Cosenza); Andrea De Bonis (operatore culturale); Francesco Cirillo (giornalista-scrittore); Daniela Ielasi (giornalista); Claudio Dionesalvi (giornalista); Delio Di Blasi (CGIL-Cosenza); Lisa Sorrentino (avvocato); Maurizio Nucci (avvocato); Fortunato Cacciatore (ricercatore Unical); Paolo Perri (ricercatore UniFi); Oscar Greco (ricercatore UniCal); Angelo Broccolo (medico); Eugenio Naccarato (avvocato); Italo Di Sabato (Osservatorio sulla repressione); Elisabetta della Corte (ricercatrice UniCal); Silverio Tucci (musicista); Franco Iachetta (attivista).
milano-positiva.it, 23 ottobre 2020
Entrare in un carcere non è una cosa semplice, neppure come visitatori. Isola di dolore, luogo di riflessione, ma anche di sofferenza personale, di libertà compressa per legge. Milano Positiva ci è entrata nelle scorse ore, a Bollate, nelle more di un processo rieducativo che ha permesso che alcuni detenuti del penitenziario possano essere autorizzati, con permessi speciali, a consegnare in alcune chiese della città quel cibo che Milano Positiva si occupa di raccogliere attraverso le imprese che lo mettono a disposizione, per quelle famiglie che in un momento di crisi come questo hanno bisogno prima di tutto di mangiare.
Il percorso condiviso sia con le istituzioni giudiziarie sia con il penitenziario della città metropolitana, prevedono che accanto a Gianni Zais sia consentito ad alcuni detenuti di accompagnare quest'ultimo nella consegna che viene fatto in alcune diocesi cittadine (a proposito: vi ricordiamo che Milano Positiva cerca un benefattore per poter comprare un pulmino per distribuire il pane alla gente).
Un'esperienza importante che segna da vicino quei ragazzi che, macchiati di reati anche gravi, hanno così la facoltà di maturare la coscienza della necessità di tanti e della sofferenza di troppi cui il contributo della presenza oltre che del cibo offre ristoro a chi più di ogni altra cosa soffre di solitudine. Una condizione che molto detenuti hanno imparato a riconoscere come fratello nella propria esistenza, soprattutto quando le porte del carcere si chiudono dietro di te, generando una lacerazione con il mondo esterno e con le figure affettive che da quel momento non possono più incontrarli. Una scelta importante quella della nostra associazione: innanzitutto esserci per chi non ha la forza di vivere la dimensione del carcere se non nel senso di una punizione.
Invece dal male si guarisce con l'amore, con le emozioni, scavando a fondo dentro il dolore di cui tanti, troppi, fuori dal carcere decidono di rinunciare. Una rinuncia fatale che porta all'ignavia e alla tracotanza di tanti anziani medici, sulla bocca di tutti oggi, che proliferano davanti alle telecamere con il loro narcisismo ferito e la loro rabbia repressa, che genera paura.
A volte si è in prigione anche a piede libero. E si è liberi pur essendo costretti all'esercizio di misure restrittive. Stare a contatto con il dolore può essere una chiave di volta per provare a cambiare. Mettendosi in prima linea per cambiare con la fatica di guardarsi attorno e capire la complessità sociale. Stare dentro la realtà, un modo per far finta di essere sani in un mondo di disturbati.
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