di Andrea Cegna
Il Manifesto, 6 ottobre 2020
Ripartono i viaggi collettivi dei migranti dall'Honduras verso gli Stati uniti. Centinaia gli espulsi dal governo guatemalteco. Il presidente messicano Amlo manda l'esercito al confine. Una nuova carovana migrante sta attraversando il centro America con l'obiettivo di entrare in Messico per poi forzare i confini con gli Stati uniti d'America. Il gruppo, di diverse migliaia di persone, si è diviso in più tronconi, almeno due: uno è diretto verso il Rio Suchiate e il confine con il Chiapas, mentre un secondo ha puntato verso il nord del paese, per cercare di entrare il Messico dal Tabasco, stato d'origine del presidente Andres Manuel Lopez Obrador. Questa frammentazione della carovana alimenta confusione e comunicazioni distorte da parte dei media, portando osservatori dei fenomeni migratori a sostenere che a oggi ci sia "un flusso consistente di migranti che si sta muovendo verso nord contemporaneamente, organizzato in gruppi ma non in carovana".
Il fenomeno delle carovane migranti è nato nel 2018 per cercare di trovare forme di attraversamento "sicuro" del Messico e non ha portato a un incremento del numero di migranti che annualmente provano il "grande viaggio", ha solo concentrato e reso visibile la questione. Sono infatti migliaia i migranti di cui si sono perse le tracce una volta entrati in Messico, mentre il numero degli scomparsi durante le carovane si conta in poche unità. La risposta orchestrata dagli Usa di Trump è stata quella di concedere finanziamenti economici e non imporre dazi a Guatemala e Messico, che in cambio devono esercitare di un ferreo controllo delle frontiere e trasformarsi in "terzi paesi sicuri". Così si spiega la violenza, mediatica e fisica, con cui le carovane sono state affrontate in questo 2020.
I dati ufficiali forniti dal governo del Guatemala dicono che in 4.000 tra honduregni e honduregne sono entrati nel paese con la carovana partita il primo ottobre da San Pedro Sula. In 10 hanno fatto richiesta di asilo mentre, dopo il massiccio intervento dell'esercito e della polizia 738 migranti sono stati espulsi dal paese; altri 2.355 hanno deciso, su forti pressioni, di tornare verso l'Honduras.
I rimpatriati vengono trasferiti nei luoghi di origine dalle autorità competenti e secondo il Segretariato per la sicurezza dell'Honduras i migranti che hanno deciso di tornare sono circa 1.250 e dice di non sapere da dove le autorità guatemalteche abbiano ottenuto il numero di 3.093 honduregni rimpatriati. Numeri a parte la carovana è stata smembrata e chi è rimasto in Guatemala si muove in ordine sparso verso nord.
Il Messico dopo aver rafforzato la presenza della Guardia nazionale sui confini di Chiapas e Tabasco e aver minacciato la carcerazione fino a dieci anni per i migranti illegali, dopo aver osservato come le forze di sicurezza del Guatemala abbiano sgretolato la carovana, continua a presidiare il confine per evitare ingressi di massa nel paese. Ma Messico e Guatemala sanno bene che per quanto inaspriscano le loro politiche i flussi migratori non si possono fermare, al massimo nascondere.
La Repubblica, 5 ottobre 2020
Un'esperienza educativa che durerà una settimana e durante la quale i ragazzi in prova saranno accompagnati da due operatori con alta formazione, esperti di relazione di aiuto nel Setting di Cammino
di Federica Olivo
huffingtonpost.it, 5 ottobre 2020
Nel libro "Vendetta pubblica" (Laterza) il magistrato Marcello Bortolato e il giornalista Edoardo Vigna sfatano i luoghi comuni sulla detenzione. E lanciano un messaggio: far scontare la pena non basta, bisogna pensare al dopo. Salvatore è nella sua cella nel carcere di Rebibbia. Ha conosciuto il crimine da bambino: a 9 anni, a Napoli, rubava rossetti e li rivendeva alle prostitute.
In un crescendo di reati, entra nel mondo dello spaccio diventa latitante a Madrid. Arrestato, viene riportato in Italia. Ed è lì, tra le mura del carcere della periferia romana, che la sua vita cambia. Ha dei fogli in mano, Salvatore, che immaginiamo in una cella piccola, pochi metri, poca luce, seduto sul letto. È un copione teatrale.
Il Dubbio, 5 ottobre 2020
Nell'enciclica "Fratelli Tutti" Papa Bergoglio difende anche i diritti dei detenuti. Poi l'attacco alle tecnocrazie e alla finanza che provocano odio e marginalità. "Si tratta di un'altra logica. Se non ci si sforza di entrare in questa logica, le mie parole suoneranno come fantasie": citando quasi alla pari il Grande Imam al Tayyeb, ricordando San Francesco ed il suo viaggio dal Sultano, Papa Francesco riconosce la spinta dei "fratelli non cattolici" Martin Luther King, Gandhi e Tutu (ma soprattutto al beato Charles de Foucauld) nel denunciare "il deterioramento dell'etica, che condiziona l'agire internazionale, e un indebolimento dei valori spirituali e del senso di responsabilità". È la malattia che rischia di distruggere li mondo contemporaneo. Bisogna rispondere con un nuovo senso di fratellanza, con il dialogo che unisca e valorizzi le singole culture, con un ripensamento dell'economia.
di Valentina Maglione
Il Sole 24 Ore, 5 ottobre 2020
Permettono di chiudere il processo penale in tempi rapidi e con uno sconto di pena. Eppure i riti alternativi a quello ordinario sono stati finora poco utilizzati. Come il giudizio abbreviato, con cui nel 2019 si è chiuso appena l'11% dei procedimenti definiti, o il patteggiamento, scelto per circa l'8% delle cause. A incentivarli prova il disegno di legge delega per la riforma del processo penale, con misure che rischiano però di non essere sufficienti.
di Giuseppe Amato
Il Sole 24 Ore, 5 ottobre 2020
Cassazione - Sezione VI penale - Sentenza 2 settembre 2020 n. 24996. Non è abnorme e, quindi, non è impugnabile, il provvedimento con cui il Gip rigetti la richiesta di incidente probatorio presentata dal pubblico ministero ex articolo 392, comma 1-bis, del Cpp,in quanto l'atto impugnato non è estraneo al sistema processuale, ne è tale da comportare una stasi delle attività processuali. Lo dice la Cassazione con la sentenza 2 settembre 2020 n. 24996.
La Corte, nel motivare la decisione, ha ritenuto che il rigetto della richiesta di incidente probatorio costituisce un atto pienamente conforme al modello generale di decisione che il giudice può adottare ex articolo 398, comma 1, del Cpp ("il giudice pronuncia ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio") e, nel contempo, trattandosi di richiesta di incidente probatorio finalizzato alla escussione di una vittima del reato vulnerabile, ha escluso che il rigetto potesse porsi in contrasto con le fonti normative internazionali (segnatamente: l'articolo 35 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali, fatta a Lanzarote, in data 25 ottobre 2007, e ratificata dall'Italia con la legge 1° ottobre 2012 n. 172; l'art. 18 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata a Istanbul, in data 11 maggio 2011, ratificata dall'Italia con legge 23 giugno 2013, n. 77; gli articoli 18 e 20 della direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e sostituisce la precedente decisione-quadro 2001/220/GAI, recepita nel nostro ordinamento con il Dlgs 15 dicembre 2015 n. 212).
Da tale complesso normativo, ha argomentato la Cassazione, emerge solo un interesse primario all'adozione di misure finalizzate alla limitazione delle audizioni della vittima (mediante la previsione di specifiche forme di cautela, quali la videoregistrazione e le precauzioni a salvaguardia dell'interessato vulnerabile), ma dallo stesso non può farsi discendere ex se la previsione di alcun automatismo probatorio legato all'introduzione di un vero e proprio obbligo, in capo al giudice, di disporre l'assunzione delle prove dichiarative della persona offesa vulnerabile a seguito della mera presentazione di una richiesta di incidente probatorio. Per l'effetto, si è osservato in parte motiva, nell'esercizio del suo potere discrezionale di bilanciamento dei contrastanti interessi legati, da un lato, alle esigenze di tutela della vittima e, dall'altro, alle garanzie processuali del diritto di difesa dell'imputato, il giudice, al quale è rimessa la decisione sull'istanza presentata, è tenuto a vagliare, in un primo momento, i requisiti di ammissibilità della richiesta e, solo successivamente, la fondatezza della stessa; valutazione, quest'ultima, che egli compie, nella prospettiva della rilevanza della prova ai fini della decisione dibattimentale, sulla base sia delle argomentazioni addotte dalla parte istante, sia delle eventuali deduzioni presentate dalla parte avversa, in ragione del contraddittorio cartolare sviluppatosi sull'istanza. Provvedimento, quello previsto in forma di ordinanza dall'articolo 398, comma 1, del Cpp, che l'ordinamento processuale classifica come inoppugnabile, sia per non sacrificare la speditezza del procedimento penale nella fase dell'indagine preliminare, sia per non appesantire oltre modo una "parentesi istruttoria" che la ratio del sistema vuole quanto più possibile snella, in considerazione della sua originaria eccezionalità nel flusso delle sequenze procedimentali.
Va osservato che la Cassazione ha espressamente preso le distanze dal diverso orientamento (sezione III, 10 ottobre 2019, Proc. Rep. Trib. Tivoli in proc. X.), che, invece, ha ritenuto abnorme il provvedimento con cui il Gip rigetti la richiesta di incidente probatorio presentata dal pubblico ministero (nella specie, motivato con l'esigenza della necessità della previa escussione della persona offesa in sede di indagini). In tale occasione, la Cassazione aveva affermato l'obbligo per il giudice di disporre l'incidente probatorio, traendo spunto, a conforto, dal rilievo che, con la disposizione contenuta nell'articolo 392, comma 1- bis, del codice di procedura penale, il legislatore ha inteso evitare i fenomeni di vittimizzazione secondaria ritenendo detto interesse prevalente sul principio generale secondo cui la prova si forma in dibattimento, e dall'ulteriore rilievo che, proprio con tale disposizione, il legislatore ha inteso, in ossequio agli obblighi internazionali, non conculcare la tutela dei diritti delle vittime.
di Giuseppe Amato
Il Sole 24 Ore, 5 ottobre 2020
Il giudice di merito può trarre il proprio convincimento anche da ricognizioni non formali. Nella specie, sentenza Cassazione penale 23881/2020, si trattava di individuazione fotografica, utilizzabile in virtù dei principi di non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice, atteso che la valenza dimostrativa della prova sta non nell'atto in sé, bensì nella testimonianza che dà conto dell'operazione ricognitiva.
Assolutamente pacifico è il principio secondo cui il giudice di merito può trarre il proprio convincimento anche da ricognizioni non formali - quali l'individuazione fotografica - utilizzabili in virtù dei principi di non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice, atteso che la valenza dimostrativa della prova sta non nell'atto in sé, bensì nella testimonianza che dà conto dell'operazione ricognitiva (tra le tante, sezione II, 13 maggio 2009, Perrone).
Al riguardo si è anche precisato che, in materia di riconoscimento fotografico, non rilevano le modalità di formazione dell'album, integrate dalla scelta delle immagini effettuata dalla polizia giudiziaria, su cui viene operato il riconoscimento e per le stesse non viene in considerazione una questione di legalità della prova, giacché la relativa forza probatoria non discende dalle modalità formali, bensì dal valore della dichiarazione confermativa e quindi dalla credibilità della deposizione, al pari di quella testimoniale (sezione VI, 7 marzo 2017, Sabatini; nonché, sezione V, 12 gennaio 2018, Proc. gen. App. Trento in proc. Pasquale).
di Sergio Lorusso*
Il Sole 24 Ore, 5 ottobre 2020
Lo chiamano il Parlamentino dei giudici. E questo basterebbe a descrivere e a inquadrare la natura politica del Csm, organo che gestisce le carriere dei magistrati e le nomine dei vertici degli uffici giudiziari. E che proprio su questo terreno è scivolato con il caso Palamara, da cui è emerso un quadro impietoso delle dinamiche di conferimento degli incarichi apicali legate a doppio filo all'azione delle correnti.
Il Sole 24 Ore, 5 ottobre 2020
Misure cautelari - Reali - Impugnazioni - Ricorso per saltum - Esperibilità - Possibile solo contro il decreto che dispone il sequestro preventivo. Il ricorso per saltum è previsto quale alternativa del riesame anche per i provvedimenti cautelari reali. Trattasi però di strumento di controllo che, in seguito alla modifica apportata dall'art. 19, D.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, non rappresenta più una regola generale attuabile nei confronti di entrambe le specie di provvedimenti cautelari reali. L'univoco riferimento da parte dell'articolo 325 c.p.p. al "decreto" di sequestro induce a ritenere esperibile il ricorso per saltum solo nei confronti del sequestro preventivo e ad escluderne l'applicabilità in ordine al decreto di rigetto della richiesta di sequestro preventivo.
• Corte di cassazione, sezione III, ordinanza 23 settembre 2020 n. 26534.
Misure cautelari - Reali - Impugnazioni - Cassazione - In genere - Rigetto dell'istanza di revoca di sequestro preventivo - Ricorso immediato per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
Avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo non può essere proposto ricorso immediato per cassazione, ma appello cautelareex art. 322 bis cod. proc. pen.(Fattispecie in cui la Corte ha qualificato il ricorso proposto come appello e trasmesso gli atti al tribunale del riesame).
• Corte di cassazione, sezione II, sentenza 10 marzo 2017 n. 11869.
Misure cautelari - Reali - Impugnazioni - Cassazione - In genere - Sequestro preventivo - Rigetto dell'istanza di sequestro - Ricorso immediato per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Qualificazione del ricorso come appello - Legittimità. Avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari di rigetto della richiesta di sequestro preventivo non può essere proposto, ex art. 321 cod. proc. pen., il ricorso "per saltum" in cassazione che, in materia cautelare reale, è proponibile ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. solo contro il decreto che dispone il sequestro preventivo, con la conseguenza che, ove erroneamente esperita, detta impugnazione deve essere qualificata come appello, ai sensi degli artt. 322 bise 568, ultimo comma, cod. proc. pen.
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 24 aprile 2015 n. 17132.
Misure cautelari reali - Impugnazioni - Ricorso per cassazione - Sequestro preventivo. Avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che rigetti l'istanza di revoca del provvedimento di sequestro preventivo non può essere proposto, ex art. 321 c.p.p., il ricorso per saltum in cassazione il quale, ai sensi dell'art. 569, primo comma, c.p.p., è proponibile esclusivamente avverso le sentenze di primo grado e, in materia cautelare, solo in relazione al decreto iniziale e genetico, ex art. 325 c.p.p., con la conseguenza che, ove erroneamente esperita, detta impugnazione deve essere qualificata appello, ex art. 322 bise 568, ultimo comma, c.p.p.
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 10 dicembre 2002 n. 41179.
Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - Impugnazioni - Ricorso per saltum. Nessuna disposizione di legge consente il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di dissequestro: non certamente la norma di carattere generale, di cui al nuovo articolo 568 c.p.p., comma 2, perché questa sancisce la ricorribilità contro i provvedimenti relativi alla libertà personale e contro le sentenze, e nessuna norma di carattere particolare, perché nessuna di essa è rinvenibile in relazione ai provvedimenti in materia di sequestro preventivo. Per questi ultimi è, invece, esperibile l'appello di cui all'articolo 322 bis c.p.p. Di conseguenza, ove erroneamente esperito il ricorso per saltum, detta impugnazione deve essere qualificata appello,ex articoli 322 bise 568 c.p.p.
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 25 luglio 1992 n. 1003.
di Conchita Sannino
La Repubblica, 5 ottobre 2020
"Era nel regime di messa in prova e lavorava, voleva fare il pizzaiolo". Amici e parenti davanti alla casa della famiglia e fuori dalla questura. Due stanze con mobili laccati a piano terra, bambini e ragazzi ovunque vestiti di nero, il vicolo rudimentalmente chiuso al traffico per l'assembramento del popolo del lutto. E in quel basso dove un bambino mangia popcorn e dieci donne piangono o stanno in silenzio, un padre, agli arresti domiciliari, gli occhi gonfi di pianto, dice a Repubblica: "Voglio chiarezza e giustizia per mio figlio Luigi".
Accanto a lui, c'è il padre di Ugo Russo, l'altro minore ucciso durante un analogo assalto predatorio, in pieno centro. Padri con i rosari al collo, precedenti penali alle spalle, il dolore e l'impotenza che non riesce a cambiare la vita di altri figli. Ciro Caiafa è un quarantenne vestito giá a lutto, uno dei tanti pregiudicati che vivono nei bassi del rione Forcella, due passi dalla cattedrale, dai miracoli di San Gennaro e dalle sontuose chiese del centro antico. Luigi, solo diciassette anni, era il suo primogenito ed era già incappato nelle maglie della giustizia: prima di finire ucciso dall'intervento e da una pallottola sparata dalla polizia, la scorsa notte, durante una rapina, commessa insieme a Ciro De Tommaso, il figlio del pregiudicato più noto in ambito ultras, oltre che giudiziario, come Genny 'a Carogna.
Il minore Luigi era però destinatario della chance della "messa alla prova", l'istituto con il quale si spera di reinserire nella società i minori segnalati per reati: stava lavorando da alcuni mesi, per un paio di ore al giorno, in una pizzeria vicino casa. E ora suo padre, ripensa alla vita che il suo ragazzo voleva cambiare e non a quella che non si è riusciti a fermare.
"Me lo hanno ucciso alle tre di notte, la polizia non ci ha mai avvertito, so che lo hanno sollevato cadavere solo alle sei e mezza del mattino. Quando mia moglie è andata in questura, allertata stanotte dagli amici che avevano notato lo scooter insanguinato davanti all'ingresso di via Medina, le hanno detto che doveva andare in obitorio".
Ma perché era su uno scooter rubato: "Non lo so". Perché era insieme a quel Ciro con una pistola giocattolo: "Ma non lo so". Suo figlio era travolto da queste amicizie da questo ambiente? "Non lo so, non lo so. Ma comunque non si può morire a 17 anni così, non si può essere ucciso come animali".
Fuori, nel vicolo, parole meno umane e molto più violente rivolte alle forze dell'ordine e alla polizia. Le dicono i ragazzi, i coetanei, i ventenni: "Sono dei bastardi, sono delle m... se proprio devi, perché non si può sparare a un piede, a una gamba. Perché in pochi mesi prima Ugo, ai Quartieri, adesso Luigi". Interviene una zia di Luigi: "Ma allora chiudeteli queste carceri minorili. Uccideteli, uccideteli tutti".
Scene già viste mille volte, nel cuore di quella Napoli dove, proprio a pochi passi, è ancora oggetto di culto la storia di un ragazzo boss come Emanuele Sibillo, ucciso a 19 anni dopo una carriera criminale cominciata a 15. E poco cambia, purtroppo, che Luigi non fosse un boss. Disperazione, rabbia, e impotenza. Generale. Quella di famiglie che riescono solo ad assistere alle vite dei figli che si bruciano, quella delle forze dell'ordine che intervengono su banditi minorenni.
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