di Giulia Merlo
Il Domani, 28 settembre 2020
Al Csm 11 udienze in 20 giorni per arrivare a sentenza sul pm accusato di gestire le nomine. L'obiettivo è chiudere prima del pensionamento di Davigo. E chi lo cercava non corre rischi. La giustizia disciplinare dei magistrati corre come il vento, quando vuole. Nel caso di Luca Palamara, il pubblico ministero accusato di corruzione e ritenuto il regista occulto delle nomine nelle procure, la volontà c'è tutta: il procedimento davanti alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, l'organo di autogoverno delle toghe, è cominciato il 21 luglio e la sentenza è già stata fissata per il 16 ottobre.
di Desi Bruno*
Ristretti Orizzonti, 28 settembre 2020
Era il 2013 quando la Regione Emilia-Romagna, l'ufficio del Garante delle persone private della libertà personale e l'Università stipularono un accordo per favorire una diversa cultura della pena che aveva come presupposto l'utilizzo del carcere solo quando assolutamente necessario. Tra i progetti, poi realizzati, ci fu una importante ricognizione regionale delle risorse del volontariato al fine di favorire in concreto una mappa delle possibili alternative alla detenzione.
giurisprudenzapenale.com, 28 settembre 2020
Cassazione Penale, Sezioni Unite, informazione provvisoria n. 17 del 2020. Presidente Cassano, Relatore Rocchi. Come avevamo anticipato, era stata rimessa alle Sezioni Unite le seguenti questioni di diritto:
di Selene Pascasi
Il Sole 24 Ore, 28 settembre 2020
Rumori molesti e ricorrenti, minacce, animali lasciati liberi negli spazi comuni, fino a veri atti di teppismo: sono alcune delle condotte a danno del vicino che passano la soglia delle liti civili e sfociano nel reato di minaccia (previsto dall'articolo 612 del Codice penale) o in quello di stalking, che sanziona (in base all'articolo 612-bis) chi compie atti tali da causare un perdurante e grave stato di ansia o di paura o un fondato timore per l'incolumità propria o di un congiunto o di una persona legata da relazione affettiva o tali da costringere il vicino ad alterare le proprie abitudini di vita.
La giurisprudenza ha definito il perimetro del reato, includendo le minacce o molestie ripetute - ne bastano due (Tribunale di Taranto, 202/2020) - astrattamente idonee a sconvolgere la vittima inducendola ad alterare abitudini di vita.
I casi - Così, è reato tediare il vicino collegando al telefono una campana elettrica, attivando ogni mattina l'allarme e lasciando il camion in moto per ore sotto le sue finestre (Cassazione, 20473/2018). Per i giudici, sono riconducibili allo stalking - reato di natura abituale (Corte d'appello di Napoli, 1866/2020) che si consuma con l'ultimo atto della serie - pedinamenti, avvertimenti, scarico di rifiuti, intralci al passaggio auto (Cassazione, 17000/2020). Frequente l'uso degli animali per minare la serenità condominiale e irritare il vicino. Se non saper tenere a bada il cane si configura come incuria colposa nella sua gestione (Cassazione, 25097/2019), farlo scorrazzare per il palazzo e lasciare i suoi escrementi negli spazi comuni diventa reato se è un modo di fare volutamente vessatorio e consueto.
Stalking indiretto per chi, per snervare una coppia e costringerla a traslocare, sguinzaglia il cane e terrorizza le figlie piccole (Cassazione, 31981/2019). Si tratta di persecuzioni che, nella causa penale, possono essere dimostrate anche con dei video, purché girati dall'esterno dell'abitazione e diretti a parti dello stabile accessibili dall'esterno. Così possono "entrare" nel fascicolo del processo come documenti (Cassazione a Sezioni Unite, 26795/2006). Chi gira i video altrimenti rischia di commettere illecite interferenze nella vita privata (Cassazione 17346/2020).
Ci sono poi le situazioni estreme. Condannato per stalking, ad esempio, chi bersaglia il vicino con atti di teppismo: lanci di varechina e imbrattamento dell'uscio (Cassazione 44323/2019), getto di cemento, olii esausti, acqua, sassi ed esplosioni di colpi ad aria compressa (Cassazione 10994/2020). Commette reato anche chi passeggia continuamente davanti casa altrui brandendo bastoni, danneggiando, apponendo e rimuovendo catene (Tribunale di Campobasso 530/2019).
I giudici hanno inoltre condannato chi invia lettere anonime con minacce e chiari riferimenti a fatti condominiali (Cassazione 57760/2017). Condannato per stalking (con custodia cautelare in carcere) anche chi pratica un buco sul soffitto, munendosi di tubo su misura e pistola per far deflagrare la famiglia del piano superiore (Cassazione 12515/2020). E, in un condominio teatro di faide familiari, è scattata la condanna piena per il molestatore seriale, a sua volta tempestato da prevaricazioni (Cassazione 2726/2020).
Le tutele - Per difendersi dallo stalking condominiale è possibile chiedere misure cautelari da applicare ai vicini. La Cassazione (3240/2020) non ha però riconosciuto il divieto di avvicinamento alla vittima se ciò impedisce al persecutore di rientrare a casa. Sancito, invece, il divieto di dimora nel Comune di residenza con uno stop alla frequentazione del paese natìo per chi assoldi terzi incaricandoli di assalire la condomina che aveva intralciato con un cancello (Cassazione 4473/2020). Custodia carceraria anche per il clan di condòmini che tormenti un altro gruppo con gesti vandalici, provocazioni e incendi, paventando amicizie malavitose per estorcere soldi (Cassazione 28340/2019).
di Alessandro Barbano
huffingtonpost.it, 28 settembre 2020
Siamo il Paese dell'ergastolo ostativo o dove la direttrice del penitenziario di Reggio Calabria è tenuta per oltre un mese agli arresti per aver riconosciuto ai detenuti trattamenti umanitari. Nel carcere confiniamo il male del mondo. E buttiamo la chiave, ma davvero.
caserta24ore.altervista.org, 28 settembre 2020
Venerdì 2 ottobre prossimo, arrivano nel carcere di Secondigliano il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Giorgis e il Ministro dell'Università e della Ricerca Gaetano Manfredi. "Il ruolo centrale dell'istruzione nell'edificare una società inclusiva e consapevole, la sua valenza di strumento di riabilitazione e riscatto culturale nelle carceri, ai fini del reinserimento sociale dei detenuti, sono i presupposti che mi hanno portato a volere fortemente un incontro su questo tema.
Esso avrà luogo venerdì 2 ottobre a Napoli, presso l'Istituto penitenziario di Secondigliano, nella forma di un seminario dal titolo "Polo Universitario in Carcere: Diritto allo studio per costruire il futuro". L'occasione impegnerà i relatori in una riflessione comune sulla materia, darà modo di fare il punto della situazione e di valutarne le prospettive sottolineando il contributo fondamentale del volontariato operante in questo settore, delle istituzioni locali, del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, e della scelta coraggiosa e rilevante dell'Università Federico II, di aprire un polo. Il seminario avrà luogo dalle 15.00 alle 17.00. Le conclusioni sono affidate al Sottosegretario alla Giustizia, Andrea Giorgis e al Ministro dell'Università e della Ricerca Gaetano Manfredi". È quanto dichiarato in una nota dal Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Campania, Samuele Ciambriello.
di Marianna Vallone
La Città di Salerno, 28 settembre 2020
Il portavoce della "Sant'Egidio" incontra i detenuti di Poggioreale da 15 anni "Mi hanno scritto 600 lettere. Il mistero del male non si risolve solo in cella". I detenuti gli affidano sogni e speranze, ma anche rabbia, frustrazione, delusioni e paura. Lui li ascolta, li rassicura, li perdona. La sua voce è rasserenante. Lo sguardo è quello di quelli di cui ci si può fidare.
Antonio Mattone, portavoce della Comunità di Sant'Egidio della Campania, da 15 anni vive parte della sua esistenza con uomini e donne che hanno perso il bene più prezioso, la libertà. Da volontario all'interno del carcere di Poggioreale, ne racconta, attraverso i suoi editoriali e libri, l'avventura inedita all'interno di mura dove si pensa regni male e violenza.
Ed invece sono storie d'umanità, di solitudine e di sofferenza. Si sa poco e male delle carceri. Se ne parla in termini aggressivi, rancorosi, magari senza conoscere. C'è chi parla del carcere senza esserci mai stato. Invece è una realtà molto complessa che merita approfondite discussioni.
Com'è iniziata la sua vita nelle carceri?
Da una proposta, più di 15 anni fa: dovevamo iniziare un nuovo servizio nel carcere di Poggioreale. Qualcuno doveva andarci ed è toccato a me. Da lì è nata una passione, è nato un percorso. Sono diventato volontario, poi ho iniziato a scrivere. Da giornalista ho anche quella fortuna di girare liberamente nel carcere e cogliere quegli aspetti che poi ho la possibilità di raccontare, a partire dall'"Estate calda", con 16 detenuti per cella, mentre si parlava di hotel a 5 stelle, e vedevo come si soffriva.
In una cella con tante persone quanta solitudine c'è?
Tanta. Ce n'è tanta, soprattutto quando ci sono più nazionalità diverse, quando magari non si conosce la lingua, quando hai parenti lontani, quando non hai nessuno con cui parlare.
Com'è la situazione nelle carceri campane?
Dopo il Covid c'è stato un aumento di detenuti.
E aumentano anche i suicidi: come lo spiega?
È sempre una sconfitta: è un dramma, che però non è solo dei familiari e della persona, ma di tutti. È una cosa orribile. Le motivazioni nascono dallo sconforto. C'è gente che si toglie la vita poco prima di uscire, perché mancano le prospettive e allora si avvilisce. È frequente che il suicidio lo scelga chi sconta la pena per i reati di violenza, non reggono la vergogna.
Cosa le dicono i detenuti, cosa le scrivono?
In genere i detenuti studiano chi hanno di fronte. Si parla del carcere come se fossero tutti uguali ma non è così, sono storie completamente diverse. Cercano di sfogarsi, di raccontare, di avere qualcuno che possa parlare per loro: nel caso dei separati, mi chiedono di dire all'ex coniuge di fargli visita. Si crea un legame tra me e loro, perché vedono quel qualcosa che a loro è mancato, ad esempio un legame familiare. Ho 600 lettere di detenuti, molti li vedo da 10 anni fuori dal carcere.
Le lettere le raccoglierà?
Le raccolgo. Adesso sto scrivendo un libro sulla storia di Giuseppe Salvia, un libro molto tosto e faticoso, ci lavoro da 4 anni: ho anche incontrato Cutolo e penso che non ne scriverò altri.
Quali sono le esperienze che le sono rimaste dentro?
Sono tante, sono gli incontri personali, ed anche vedere come questi giovani sono attratti dal male. Un'esperienza che mi ha colpito molto è quella con gli ex ergastolani, che facevano parte della mafia, della 'ndrangheta: per un periodo ne ho incontrati alcuni, facevamo incontri settimanali. Il male è un mistero, il carcere non é l'unica soluzione per combattere la criminalità.
Ne ricorda una in particolare, d'esperienza?
Una di un ragazzo che tornò in carcere. Andai a trovarlo e lo trattai malissimo. Lui quel giorno scrisse una lettera bellissima.
Da volontario cosa fa in carcere?
Faccio colloqui con loro: con alcuni prosegue, con un gruppo facciamo incontri di catechesi, con altri momenti di musica, incontri culturali, presentazioni di libri. Ad esempio una volta ho portato in carcere Gianni Morandi. Sono anche direttore dell'ufficio Lavoro della diocesi, con cui abbiamo fatto un progetto, insieme al Ministero, per una pizzeria nel carcere di Poggioreale. È un modo per aiutare i detenuti a trovare un lavoro. Il cardinale ha messo a disposizione una chiesa del centro storico, non più adibita al culto, nella quale realizzeremo una pizzeria, all'interno della quale transiteranno i detenuti per essere accompagnarli al mercato del lavoro.
Quanti innocenti ha incontrato?
Sicuramente qualcuno. Non sono giudice, per fortuna; sono un volontario, sempre per fortuna. Non chiedo mai dei loro reati, a volte se ne parla durante i discorsi. Alcuni sono certo fossero innocenti, sono quelli che spesso si sanno difendere di meno.
Esiste la certezza della pena?
È un discorso importante, certezza della pena non vuol dire certezza della galera. L'articolo 27 della Costituzione parla di pene al plurale: devono attenersi al principio di umanità, anche le misure alternative siano una pena. Le misure alternative sono importanti, chi esce di galera da un giorno all'altro è più fragile. Chi esce piano, nel frattempo trova un lavoro, si affaccia alla vita di tutti i giorni con gradualità.
Cos'altro non si racconta delle carceri?
Dei bambini che stanno con le madri, è un grande dramma. Crescono male, non è giusto che le colpe delle madri ricadano sui figli.
Il Sole 24 Ore, 28 settembre 2020
Reato - Reo - Reiterazione dell'illecito - Applicazione della recidiva - Elementi di valutazione. Ai fini della rilevazione della recidiva, è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali.
• Corte di cassazione, sezione feriale, sentenza 9 settembre 2020 n. 25577.
Reato - Circostanze - In genere - Utilizzazione dello stesso fattore per negare le attenuanti generiche e applicare la recidiva - Legittimità - Ragioni. Il giudice può negare la concessione delle attenuanti generiche e, contemporaneamente, ritenere la recidiva, valorizzando per entrambe le valutazioni il riferimento ai precedenti penali dell'imputato, in quanto il principio del "ne bis in idem" sostanziale non preclude la possibilità di utilizzare più volte lo stesso fattore per giustificare scelte relative ad istituti giuridici diversi.
• Corte di cassazione, sezione VI, sentenza 19 dicembre 2018 n. 57565
Recidiva - In genere - Applicazione da parte del giudice - Condizioni - Indicazione. Ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice".
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 10 luglio 2017 n. 33299.
Recidiva - In genere - Recidiva facoltativa - Richiesta di applicazione - Accoglimento - Motivazione implicita - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie. L'applicazione della recidiva facoltativa contestata richiede uno specifico onere motivazionale da parte del giudice, che, tuttavia, può essere adempiuto anche implicitamente, ove si dia conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto implicita la motivazione della ritenuta recidiva, desumendola dal richiamo operato nella sentenza alla negativa personalità dell'imputato, quale evincibile dall'altissima pericolosità sociale della condotta da costui posta in essere).
• Corte di cassazione, sezione VI, sentenza 16 maggio 2016 n. 20271.
Recidiva - Contestazione - Recidiva - Contestazione - Obbligatorietà - Applicazione da parte del giudice - Necessità - Esclusione. La recidiva, operando come circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole, va obbligatoriamente contestata dal pubblico ministero, in ossequio al principio del contraddittorio, ma può non essere ritenuta configurabile dal giudice, a meno che non si tratti dell'ipotesi di recidiva reiterata prevista dall'articolo 99, comma 5°, del codice penale, nel qual caso va anche obbligatoriamente applicata.
• Corte di cassazione, sezioni Unite, sentenza 5 ottobre 2010 n. 35738.
di Giuseppe Amato
Il Sole 24 Ore, 28 settembre 2020
Cassazione - Sezione II penale - Sentenza 6 agosto 2020 n. 23594. Quando il giudice di appello riforma la pronuncia assolutoria del primo grado è richiesta l'adozione della cosiddetta "motivazione rafforzata", consistente, spiega la Cassazione con la sentenza 23594/2020, nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina delle questioni controverse, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore. Ciò, peraltro, vale solo con riferimento alle sole questioni relative all'accertamento e ricostruzione del fatto, perché la necessità, per il giudice di appello, di redigere una motivazione "rafforzata" sussiste solo allorché la riforma della decisione di primo grado si fondi su una mutata valutazione delle prove acquisite, e non anche quando essa sia legittimata da una diversa valutazione in diritto, operata sul presupposto dell'erroneità di quella formulata del primo giudice.
È assunto pacifico quello secondo cui, in tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato e la insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti ivi contenuti (sezioni Unite, 12 luglio 2005, Mannino; cfr., tra le tante, anche sezione III, 26 giugno 2014, Marini, nonché, sezione IV, 20 marzo 2018, Borgnino, laddove si è specificato il significato di motivazione "rafforzata", da intendere nel senso che il giudice di secondo grado deve confutare specificamente, pena altrimenti il vizio di motivazione, le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi redigere una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata a elementi di prova diversi o diversamente valutati).
Per converso, è altrettanto pacifico il principio dell'"integrazione" tra la motivazione della sentenza di secondo grado con quella della sentenza di primo grado in caso di decisione di conferma, cosicché non sussiste mancanza o vizio di motivazione allorquando il giudice di secondo grado, in conseguenza della ritenuta completezza e correttezza dell'indagine svolta in primo grado, confermi la decisione del primo giudice: in tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione.
In questa prospettiva, nella motivazione della sentenza, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi logicamente le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di avere tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive, che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (tra le tante, sezione VI, 19 ottobre 2012, Muià e altri).
di Luigi Benelli
Corriere Adriatico, 28 settembre 2020
Piove all'interno del carcere di Pesaro, una sezione allagata e detenuti costretti in alloggi di fortuna. È quanto fanno sapere Osapp, Uilpa, Uspp, Cnpp, Fp Cgil, Fns Cisl. "Siamo costrette a denunciare l'ennesima emergenza che ha colpito la Casa Circondariale di Pesaro.
Nella giornata di venerdì scorso, in concomitanza dei lavori di rifacimento dei solai dell'Istituto, tuttora in corso, per i quali sono state rimosse le vecchie e deteriorate coperture dei tetti ed a causa delle copiose piogge di questi giorni, un'intera sezione detentiva si è completamente allagata. Il corridoio e quasi tutte le camere detentive nel giro di poche ore si sono trasformate in delle vere e proprie piscine. L'impianto elettrico, già di per sé obsoleto e fatiscente, è andato in tilt in quanto compromesso dall'abbondante acqua che cadeva dal soffitto".
I sindacalisti della polizia penitenziaria aggiungono che i detenuti sono stati "dislocati in spazi di fortuna, si trattava di una sezione di detenuti protetti quindi non potevamo unirli ad altre sezioni. Per fortuna nessuno è rimasto folgorato, l'acqua usciva dagli impianti elettrici". Gli agenti sono stanchi e continuano.
"Evidenti e gravi sono state le ripercussioni sulla sicurezza e l'ordine dell'Istituto sin dalle prime ore del mattino, fino ad arrivare al tardo pomeriggio di ieri, quando la Direzione del Carcere è stata costretta a chiudere e rendere inagibile l'intera sezione detentiva coinvolta dall'allagamento, trasferendo ben quaranta detenuti in tutti gli spazi e locali disponibili all'interno dell'Istituto, impiegando tutto il personale al momento presente il quale ha potuto terminare il proprio turno di servizio solo nella tarda serata".
Secondo le sigle "ci sono sicuramente gravi responsabilità per quanto accaduto, soprattutto ci si chiede chi e perché abbia ritenuto idoneo procedere con i lavori senza effettuare lo sfollamento di almeno una sezione detentiva. Era facilmente prevedibile che si sarebbero verificate delle problematiche, che si potevano evitare, chiudendo, prima dell'inizio dei lavori, i reparti detentivi come solitamente avviene in altri Istituti Penitenziari.
"Purtroppo i primi a subire le conseguenze di decisioni prese da "altri", sono gli uomini e le donne della polizia penitenziaria, ai quali dopo viene chiesto di intervenire per far fronte alle emergenze. A nome di tutto il Personale di Polizia Penitenziaria costretto a doppi turni e a subire continue aggressioni, ci riserviamo di avviare azioni concrete ed incisive, affinché si ottenga la dovuta considerazione e quei cambiamenti che tutto il personale chiede ad alta voce".
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