di Guido Salvini*
Il Dubbio, 1 settembre 2020
La condanna a morte del cantante nigeriano quasi ignorata dai grandi media. L'afroamericano George Floyd è morto sotto gli stivali di un poliziotto bianco, soffocato, metaforicamente dal razzismo e tutti, in Italia e in ogni parte del mondo, abbiamo espresso la nostra indignazione per quella violenza che non è né casuale né isolata.
Ma un altro "nero" rischia di essere tra poco soffocato, questa volta con una corda al collo, per via legale e nel silenzio di tutti. Parlo del cantante ventiduenne Yahaya Aminu Sharif, condannato a morte per impiccagione da una Corte islamica del Nord della Nigeria dopo un processo a porte chiuse. La sua colpa sarebbe quella di avere "offeso" in una canzone il Profeta. Yahaya appartiene ad una delle confraternite sufi, spesso accusate di eresia perché sono la tendenza più mistica, pacifica e tollerante dell'Islam. Prima del processo e per chiedere la sua condanna una folla di islamici radicali aveva incendiato la casa di Yahaya.
In Italia pochissimi giornali ne hanno parlato. La condanna di Yahaya è stata emessa nel quadro di una progressiva espansione del radicalismo islamico in Nigeria, di cui le bande di Boko Haram sono solo una delle espressioni. In un numero sempre maggiori di aree di questo grande stato africano è in atto una violenza sistematica e quasi genocidiaria in danno della popolazione cristiana e di alcune minoranze. Negli ultimi vent'anni quasi 100.000 cristiani sono stati uccisi in attacchi terroristici islamici contro villaggi, molti erano anziani, donne che sono state stuprate e mutilate mentre le ragazze sono state spesso rapite.
In dodici tra gli Stati di cui si compone la Nigeria federale è ormai in vigore la Sharia, e i cristiani che vi abitano hanno pochissimo spazio vitale. La legge islamica prevede la pena di morte per l'apostasia e la blasfemia, il taglio delle mani anche per reati minori, divieti di ogni genere dal campo della scuola, a quello della cultura a quello della musica. Vi sono conversioni forzate all'Islam e ovviamente la sottomissione delle donne. Non sono cristiano e quindi leggo queste notizie senza pregiudizi di parte. Probabilmente i cristiani nigeriani sono la popolazione più perseguitata nel mondo dal razzismo religioso.
Certo all'interno di questi pogrom africani ci sono anche ragioni sociali ed economiche ma senza il fanatismo religioso non avrebbero assolutamente raggiunto tale violenza. Ci sono tragedie che non interessano perché, secondo una percezione corrente, è "sbagliato" il luogo ove avvengono e sono "sbagliati" le vittime e i colpevoli. In Italia i progressisti, soprattutto quelli colti e radical chic, di queste cose non si interessano. Sono da sempre filoislamici, forse per un inconscio senso di rivincita, perché gli islamici sono riusciti a colpire gli odiati Usa meglio di loro.
La destra pensa soprattutto ai suoi affari. E in generale, purtroppo, ci si impegna per una causa solo se è vendibile, se ha un fatturato politico, se dà qualche vantaggio, altrimenti non importa, sarebbe solo una inutile chiacchera sui diritti umani. Per Yahaya nessuna protesta nessuna campagna sui giornali, nessuna manifestazione, come nessuna per l'avvocato turco Ebru Timtik, una donna di 42 anni morta in un carcere di Istanbul il 28 agosto dopo 238 giorni di sciopero della fame. Denunciare quanto avviene in Nigeria comporta una presa di coscienza e una capacità di elaborazione un po' più complesse rispetto a scegliere quale avversario, come è successo a Milano, una statua collocata, secondo alcuni ingiustamente, in un giardino.
L'Italia che ha tanti rapporti economici con la Nigeria, soprattutto nel campo dell'energia, anche non sempre limpidi, potrebbe, mentre si attende il processo di appello, fare molto, esigere dal suo partner commerciale il rispetto dei diritti dell'uomo e chiedere la liberazione dell'artista. Ma probabilmente non si farà nulla. Black lives matter? Solo se conviene.
*Magistrato
di Bernard Guetta*
La Repubblica, 1 settembre 2020
L'Ue si renderà utile ai manifestanti di Minsk e alla libertà continuando a proporsi come mediatrice. È un ideale che non conosce frontiere. È quell'ideale ad aver fatto cadere la Cortina di ferro nel 1989. È quell'ideale ad aver fatto insorgere gli iraniani per sei mesi, nel 2009. È ancora quell'ideale ad aver animato le Primavere arabe del 2011, la loro forza e il loro insuccesso momentaneo ricordano da vicino la primavera in Europa del 1848. È sempre quello stesso ideale, infine, ad aver fatto insorgere Hong Kong prima di infondere nei bielorussi il coraggio di sfidare il loro dittatore. Quello stesso ideale di libertà lascia presagire - non ci sono più dubbi - il risveglio di una Russia che da troppo tempo si sente stanca di un ritorno al passato.
E dunque, no! Non dobbiamo permettere a nessuno - non a un solo Xi, non a un solo ideologo delle nuove destre, non a un solo Putin o Orbán - di mettere in discussione l'universalità degli ideali di democrazia e legalità, diventati valori fondanti dell'Unione europea. Dobbiamo continuare a difenderli, invece, sempre e ovunque, perché tutto il genere umano li condivide e perché quei valori sono la nostra forza. La rivoluzione bielorussa, tuttavia, ci insegna anche altro. Ci fa capire che il regime russo ha raggiunto i suoi limiti. Putin ha annesso la Crimea, ma ha perso l'Ucraina. Nella zona orientale di quel Paese ha portato la guerra, ma adesso sarà obbligato a scegliere se ritirarsi o prenderne in carico la ricostruzione. In Ucraina Putin ha condotto la Russia in un vicolo cieco, proprio mentre in Libia la situazione non è certo più semplice e mentre in Medio Oriente il regime iraniano, suo unico alleato, va perdendo terreno in Iraq e in Libano e sprofonda in una crisi economica che ne aumenta di continuo l'impopolarità.
In quella povera potenza che è la Russia, il potere del regime russo di arrecare danni è considerevole, ma soltanto le sue armi sono moderne. Le infrastrutture, infatti, sono fatiscenti; il livello di vita è basso e le entrate derivanti dal commercio del petrolio sono in caduta libera. Di conseguenza, in Russia si va espandendo il malcontento sociale. La popolarità del suo presidente non fa che recedere, e la concomitanza delle proteste a Chabarovsk e a Minsk preoccupa Putin che, prima ancora che scoppiassero, aveva già in mente di governare esclusivamente nell'ombra e di lasciare in prima linea soltanto dei prestanomi.
Quel regime, insomma, si sta indebolendo proprio ora che la fermezza dei bielorussi lo costringe a scegliere tra varie opzioni ugualmente rischiose. Una è intervenire con l'esercito a Minsk, creandovi la stessa russofobia presente a Kiev. Un'altra è continuare a inviare truppe ausiliarie civili e di polizia che non saranno sufficienti, però, a salvare il regime al potere. Un'altra ancora è sostituire Alexander Lukashenko, ipotesi che, per quanto negoziata con il Cremlino, potrebbe far venire ai russi qualche altra idea. Per Vladimir Putin, la prossima mossa è così difficile che non stupisce, purtroppo, che si sia voluto attentare alla vita di Alexej Navalnyj, l'unico avversario in grado di incarnare la possibilità di un passaggio di poteri dai tempi dell'assassinio di Boris Nemtsov cinque anni fa.
Gli amici di Putin si accaniscono a fargli terra bruciata intorno. Premesso ciò, la preoccupazione del regime - e terzo insegnamento della rivoluzione bielorussa - è che l'Unione europea deve continuare tanto quanto i bielorussi a prestare grande attenzione per evitare che quel Paese diventi la posta in gioco di una sfida di potere.
L'Unione si renderà utile ai bielorussi e alla libertà continuando a proporsi come mediatrice. L'Ue riuscirà ad avere un ruolo concreto in questa crisi se esigerà, senza sosta, la liberazione dei prigionieri politici, se promuoverà un movimento d'opinione nei 27 Stati che la compongono, se eserciterà pressioni su Lukashenko affinché torni alla ragione, se chiederà di essere ricevuta immediatamente dal presidente russo per invitarlo a essere realista, prendendo a testimoni il mondo intero e il suo Paese. A Putin è indispensabile dire: "Vuole contare qualcosa? Vuole che la Russia abbia peso nel mondo? Ebbene, allora difenda il diritto e l'armonia in Bielorussia e, così facendo, difenderà gli interessi della Russia, la sua immagine, la sua autorità e il suo ruolo di potenza responsabile, invece di minarli di continuo".
*Traduzione di Anna Bissanti
di Giovanni Galli
Italia Oggi, 31 agosto 2020
Enti e Associazioni chiamati a raccolta dal Ministero della Giustizia per accogliere persone detenute che potrebbero teoricamente fruire di misure alternative alla carcerazione ma non sono in grado di farlo a causa della mancanza di una casa o di risorse familiari o economiche.
di Laura Ambrosi e Antonio Iorio
Il Sole 24 Ore, 31 agosto 2020
Con la conclusione oggi della pausa feriale, dovrebbero riprendere le ordinarie attività che caratterizzano il processo tributario. Il condizionale è d'obbligo perché in questi mesi il contenzioso fiscale, rispetto agli altri tipi di processo, è stato certamente quello maggiormente caratterizzato da incertezze, non solo normative ma anche - e soprattutto - operative e organizzative. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (Cpgt) aveva emanato, nel periodo emergenziale, indicazioni abbastanza univoche esortando i presidenti delle commissioni di valutare la possibilità di:
di Valentina Maglione
Il Sole 24 Ore, 31 agosto 2020
Se la giustizia, nei mesi difficili dell'emergenza Covid, non si è fermata del tutto, il merito è soprattutto della digitalizzazione: non solo delle udienze, ma anche degli adempimenti. E il settore civile, dove il processo telematico esiste dal 2014 e la trattazione per iscritto è stata ben accolta, ha rallentato meno di quello penale, in cui, peraltro, la possibilità di celebrare le udienze a distanza è stata vincolata al consenso delle parti.
di Valentina Maglione
Il Sole 24 Ore, 31 agosto 2020
Sarà una ripresa complessa quella di giovedì 3 settembre, quando gli uffici giudiziari usciranno dalla sospensione feriale e torneranno, in teoria, a funzionare a regime. La sfida è quella di recuperare i ritmi di lavoro pre-Covid e i ritardi accumulati durante il lockdown ma rispettando le prescrizioni sanitarie per evitare la diffusione del virus, a partire dal distanziamento. Ad aumentare le preoccupazioni c'è la fiammata dei contagi di questi giorni: il problema - dicono da molti uffici - è che se si scopre un positivo al Covid si rischia di dover chiudere interi settori.
di Gian Domenico Caiazza*
camerepenali.it, 31 agosto 2020
A tutti i Presidenti delle Camere penali territoriali italiane, per il rilancio delle iniziative dell'Unione per la piena ripresa delle attività giudiziarie, con la richiesta di monitoraggio in ogni singolo ufficio giudiziario dell'attività, e delle relative modalità, delle cancellerie e delle segreterie, e della celebrazione o meno delle udienze e delle eventuali motivazioni ed entità del rinvio delle stesse.
di Ivan Cimmarusti e Marcello Maria De Vito
Il Sole 24 Ore, 31 agosto 2020
Il contraddittorio "documentale" previsto per il processo civile allo scopo di evitare gli assembramenti nelle udienze pubbliche è applicabile anche alla giurisdizione tributaria? È questo l'interrogativo al centro di uno scontro interpretativo sull'articolo 221 del Dl Rilancio - quello che prevede lo svolgimento delle udienze civili attraverso il deposito di memorie scritte - che rischia di ostacolare la ripresa del contenzioso fiscale. Di fatto si tratterebbe di una problematica facilmente aggirabile se la video-udienza, messa a punto dal Mef ma per la quale si attende da luglio il parere del Garante della privacy e dell'Agid, fosse operativa. E invece magistrati e professionisti si ritrovano a discutere sull'applicabilità della norma, figlia di questa fase emergenziale, e degli effetti che potrebbe avere sul contenzioso. Perché, nel caso in cui le Commissioni optassero per lo svolgimento dell'udienza "documentale", i difensori, da sempre a favore della discussione orale, chiederebbero un rinvio della trattazione con il conseguente accumulo dei carichi giudiziari.
Le disposizioni - Di fatto l'ordinamento prevede all'articolo 1, comma 2, del Dlgs 546 del 1992(Disposizioni sul processo tributario) che "i giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del Codice di procedura civile". Il tema, dunque, è se questa norma debba essere letta in modo ampio, ricomprendendo tutte le statuizioni relative al processo civile (quindi anche l'articolo 221 del Dl Rilancio) o se invece l'interpretazione debba essere restrittiva, facendo riferimento esclusivamente alle norme contenute nel Codice di procedura civile. Gli stessi presidenti delle Commissioni tributarie provinciali e regionali, nel licenziare i provvedimenti organizzativi delle udienze per la ripresa dell'attività dopo la pausa feriale, non hanno raggiunto una interpretazione uniforme. C'è da dire che la tesi dell'inapplicabilità dell'articolo 221 al processo tributario prevarrebbe di misura: si stima che sia d'accordo il 60%. Ma andiamo per gradi.
L'applicabilità - I fautori dell'applicabilità ritengono che l'articolo 221 non abbia un contenuto autonomo, ma abbia modificato l'articolo 83(disposizioni sul contenimento del Covid in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare) del Dl 18/2020. Ne conseguirebbe che - poiché il comma 21 dell'articolo 83, che espressamente sancisce l'applicabilità delle disposizioni anche al processo tributario, è rimasto invariato - l'articolo 221 varrebbe anche per i procedimenti relativi alle Commissioni tributarie.
Alcuni autori osservano, inoltre, che la tesi dell'inapplicabilità al processo tributario dell'articolo 221 determinerebbe un irragionevole vuoto normativo, mancando ancora le disposizioni di attuazione per la concreta operatività dell'udienza da remoto.
L'inapplicabilità - I fautori dell'inapplicabilità, invece, ritengono che l'articolo 221 abbia un contenuto autonomo essendo privo di uno specifico richiamo di applicabilità al processo tributario, al contrario di quanto previsto dall'articolo 83 stesso, comma 21. Ne conseguirebbe che la portata modificativa dell'articolo 83 è limitata alla sola disposizione contenuta nel primo comma dell'articolo 221. Pertanto, le disposizioni dei commi da 2 a 10 di quest'ultima norma riguarderebbero il solo ambito civile regolando la trattazione scritta, le udienze da remoto e il processo telematico avanti la Corte di Cassazione.
Il presidente della Ctp di Pesaro, nel proprio provvedimento organizzativo, ha opportunamente puntualizzato che non è neanche possibile ricorrere all'articolo 1, comma 2, del Dlgs 546/1992 per richiamare le norme del codice di procedura civile, ivi comprese quelle emergenziali. L'estensione analogica dell'articolo 221 sarebbe in contrasto con la natura eccezionale della disposizione, stante la previsione dell'articolo 14 delle disposizioni sulla legge in generale (cosiddette preleggi), secondo cui "le leggi ... che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati". Pertanto, l'articolo 221 recherebbe un riferimento all'articolo 83 al solo primo comma e disporrebbe per il solo ambito civile regolando la trattazione scritta, le udienze da remoto e il processo telematico avanti la Corte di Cassazione.
Il rinvio - Nell'ipotesi in cui il giudice ritenesse comunque applicabile l'articolo 221 e, quindi, la trattazione scritta, la questione della possibile nullità della sentenza appare più teorica che pratica. Infatti, lo stesso articolo 221, comma 4, terzo periodo, concede a ciascuna delle parti la facoltà di presentare istanza di trattazione orale entro 5 giorni dalla comunicazione del provvedimento che sostituisce l'udienza con lo scambio di note scritte. I giudici, almeno in questa prima fase, rinviano a una data successiva al 31 ottobre 2020, togliendo portata sostanziale al problema. Il rischio, dunque, è che un danno ricada direttamente sui professionisti del Fisco, che si vedrebbero rinviare le cause per mesi.
La posizione del Cpgt - Allo stato il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria sta valutando di mettere a punto linee guida per una procedura unica per tutte le Commissioni. Il presidente Antonio Leone non nasconde l'intenzione di sostenere la tesi dell'applicabilità dell'articolo 221: "Sarebbe auspicabile che la trattazione orale delle controversie venisse sostituita con il deposito di brevi note scritte. Ovviamente si tratta solo di un invito".
di Antonio Ciccia Messina
Italia Oggi, 31 agosto 2020
Gli effetti della sentenza n. 156/2020 della Consulta sull'art. 131-bis del codice penale. Sempre più reati non punibili. Si allarga la fascia degli illeciti penali, che, se particolarmente tenui, possono essere perdonati. Non conta se il reato è grave e se ha una pena, sulla carta, elevata, cioè più di cinque anni.
Conta, invece, se, nella realtà, il fatto è stato trascurabile e se l'imputato è meritevole. Il giudice penale, infatti, può ritenere non punibile qualunque reato, per cui il codice o la legge penale speciale non prevede una sanzione minima (e usa la formula della punizione "fino a" seguito dal massimo della pena).
Il principio è stato formulato dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 156/2020, nella quale ha dichiarato illegittimo l'articolo 131bis del codice penale nella parte in cui non consente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva.
Il codice penale. Per comprendere a pieno di che cosa si stia parlando, va ricordato che, in base all'articolo 131-bis del codice penale, un reato (punito in astratto dalla legge nel massimo fino a 5 anni), non è in concreto sempre punibile. È il giudice che deve valutare l'offensività in concreto del singolo fatto, oltre ad altri presupposti che riguardano le caratteristiche soggettive e comportamentali dell'autore del fatto.
In relazione al fatto, bisogna considerare se è di "particolare tenuità". Se il reato è particolarmente tenue, allora il giudice (che deve accertare la tenuità) può assolvere l'incolpato. Anche chi ha commesso un fatto, che coincide esattamente con il divieto/obbligo previsto dalla legge penale, avrà la possibilità di sostenere che, per le caratteristiche del fatto specifico e per il suo curriculum di vita e per la sua personalità, il suo comportamento è inoffensivo e, quindi, la punizione penale è esagerata.
La Consulta. La Corte costituzionale è intervenuta per dire che la causa di non punibilità della "particolare tenuità del fatto" è applicabile a tutti i reati per i quali, pur essendo previsto un massimo di pena superiore a cinque anni, non sia, però, previsto il minimo edittale di pena. La Consulta ha motivato lo sforamento della soglia massima dei cinque anni ragionando sul fatto che il solo fatto che non sia prevista una pena minima significa che alcune condotte possano essere della più tenue offensività.
Per esse, quindi, dice la Corte costituzionale, è irragionevole escludere a priori l'applicazione dell'esimente. In sintesi. Abbiamo una legge che non punisce chi commette un reato sanzionato nel massimo fino a cinque anni. La Consulta ha, in maniera ineccepibile, allargato le maglie e conseguentemente evita la punizione chi commette un reato che non ha una sanzione minima. Ciò innegabilmente rafforza la constatazione che, ormai, in questi casi, il codice penale e le leggi penali non predeterminano più le conseguenze dei comportamenti illeciti.
Questo perché avere commesso un fatto descritto da una norma incriminatrice non basta per essere puniti. È come se tutte le disposizioni penali avessero un'aggiunta che più o meno suona così: "A condizione che il fatto non sia di particolare tenuità". Questo sistema, in un'organizzazione statuale che pretende di ispirarsi al principio di uguaglianza, per diventare effettivo deve costruire e diffondere una casistica di situazioni in cui la collettività sociale avverte la sussistenza della particolare tenuità del fatto. Inoltre, la percezione collettiva deve basarsi su un alto grado di condivisione sociale dei valori della convivenza.
A ciò si aggiunge che al fatto tenue deve conseguire una risposta tenue e non una inerzia (altrimenti la tenuità diventa un'abrogazione parziale della norma penale). Impossibile, infine, prescindere da un sistema di responsabilizzazione del giudice togato e/o da un diverso meccanismo di assunzione della decisione sulla colpevolezza (non basato solo su un raffronto tecnico tra condotta del reo e norma incriminatrice astratta).
fanpage.it, 31 agosto 2020
Un detenuto di 34 anni si è suicidato la notte scorsa nel carcere di Benevento, impiccandosi. Omar Araschid, di origini marocchine, era recluso nell'area dei "sex offenders" e avrebbe nuovamente guadagnato la libertà nel 2021. Samuele Ciambriello, garante campano dei detenuti, ha parlato di "una strage silente".
Tragedia nel carcere di Benevento dove un detenuto di 34 anni si è tolto la vita nella notte tra ieri, sabato 29, e oggi, domenica 30 agosto. A denunciare l'accaduto è Samuele Ciambriello, garante campano per i carcerati, che descrive così l'amaro episodio: "Ancora una volta disagi psicologici personali, sommati alle condizioni di vita nelle carceri, all'isolamento affettivo, al clima ambientale psicologicamente usurante delle carceri, alla mancanza di progettualità specifiche portano a morire di carcere e in carcere".
Il detenuto in questione è Omar Araschid, cittadino marocchino, arrivato nel centro di detenzione beneventano il primo agosto da Carinola. Prima delle due case circondariali, era stato nel carcere di Poggioreale e quello si Santa Maria Capua Vetere. Era nel reparto "sex offenders" insieme ad altre diciotto persone. Dopo il suicidio dell'uomo, arrivato tramite impiccagione, il magistrato ha liberato la salma, mentre la direzione del carcere ha avvisato l'Ambasciata del Marocco di Roma poiché nessuno, nel suo periodo di detenzione, era andato a visitarlo. A quanto pare Araschid non aveva parenti né conoscenti reperibili. Il 34enne avrebbe concluso la sua reclusione nel 2021. L'ultimo suicidio da parte di un detenuto registrato nel carcere di Benevento risaliva al maggio del 2019.
Ciambriello ha continuato la sua denuncia spiegando che "in Campania siamo all'ottavo suicidio dall'inizio dell'anno, quaranta in tutta Italia". Il garante dei detenuti campano ha dichiarato che si tratta di una "strage silente, nell'indifferenza generale, anche degli addetti ai lavori, della politica, del ministero della Giustizia, delle Istituzioni ai vari livelli". Ciambriello è tornato quindi sul tema della prevenzione dei suicidi che "non può essere ristretto alla riflessione e alla responsabilità solo di chi si trova a gestire il carcere". Per questo motivo le sue richieste sono semplici ma diverse: "Invoco più personale di figure sociali, di progetti, di attività anche in questo periodo", ha detto, aggiungendo che "nel mese di settembre a cura del mio ufficio di garante inizieranno una serie di progetti, di iniziative nelle carceri campane. Proprio a Benevento, è stato previsto un progetto per i detenuti e le detenute in carcere per reati sessuali".
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