cuneo24.it, 5 maggio 2020
Permane la preoccupazione per la situazione nelle carceri poiché nell'ambito penitenziario i nodi fondamentali rimangono gli stessi: l'uso dei dispositivi individuali di protezione e il monitoraggio dei tamponi, in un contesto in cui le regole di distanziamento sociale che valgono per tutti i cittadini non sono ancora applicabili.
"Dall'inizio dell'emergenza Covid 19 il Piemonte ha registrato casi positivi ad Alessandria, Saluzzo e Torino, soprattutto tra i detenuti, ma non solo. Torino con 66 detenuti contagiati e Saluzzo con 14 sono balzati alle cronache nazionali, ma nell'ambito penitenziario i nodi fondamentali rimangono gli stessi: l'uso dei dispositivi individuali di protezione e il monitoraggio dei tamponi, in un contesto in cui le regole di distanziamento sociale che valgono per tutti i cittadini non sono ancora applicabili". Lo denuncia il garante regionale delle persone private della libertà personale Bruno Mellano.
"In Piemonte - continua Mellano - la capienza regolamentare complessiva delle carceri è di 3.783 posti. La presenza di circa 4.200 detenuti continua a far sì che il sovraffollamento sia superiore alla media italiana: Alessandria San Michele, Asti, Biella, Ivrea e Vercelli sono carceri con un sovraffollamento ancora superiore al 130%".
Per quanto riguarda la situazione complessiva italiana, l'ultimo bollettino informativo del garante nazionale segnala che, al primo maggio, la popolazione detenuta risultava composta da 53.187 detenuti, sottolineando la conferma di un trend di riduzione del numero complessivo dei reclusi, ma rimarcando la necessità di un ulteriore impulso deflattivo "affinché sia possibile disporre di sufficienti possibilità di fronteggiare ogni eventuale negativo sviluppo dell'andamento del contagio".
Al momento - infatti - la capienza nazionale regolamentare effettiva è inferiore ai 47.000 posti. Il garante nazionale ha anche segnalato, in ambito penitenziario, 159 casi di detenuti positivi dall'inizio della pandemia e 215 casi fra il personale (in gran parte agenti), sottolineando come il dato relativo ai reclusi sia "tuttora in ascesa".
In Italia, inoltre, le detenzioni domiciliari sono state dall'inizio di marzo 2.810, di cui 704 con applicazione del braccialetto elettronico. "Detenzioni - sottolinea - che nulla hanno a che vedere con la questione di alcune scarcerazioni che hanno avuto grande sugli organi d'informazione".
Mellano sottolinea infine la soddisfazione per la nomina di Michela Rivelli a garante comunale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà del Comune di Fossano (Cn) al termine del mandato di Rosanna Degiovanni. "Grazie a questa nuova nomina - conclude - la Regione Piemonte continua ad essere l'unica ad avere una figura di garante comunale per ogni città sede di carcere: una sfida non da poco in un momento e in un contesto culturale che fatica a riconoscere il senso vero della pena e a dare reali prospettive ad un'esecuzione penale volta al reinserimento sociale".
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 5 maggio 2020
Corte di cassazione, Seconda sezione penale, sentenza 4 maggio 2020 n. 13552. Il reato di intestazione fittizia di beni richiede il dolo specifico. Per questo va provato che l'intestazione ha come obiettivo l'elusione della normativa in materia di prevenzione patrimoniale. Lo ricorda la corte di cassazione con la sentenza n. 13552 della Seconda sezione penale depositata ieri. La pronuncia ha così accolto il ricorso presentato dalla difesa contro una misura di sequestro preventivo di un nutrito elenco di beni aziendali, mobili e immobili. Il provvedimento si riferiva a un trasferimento ritenuto fittizio, con l'attribuzione di valori in precedenza di proprietà di persona a sua volta sottoposta a misure di prevenzione.
Per la Cassazione, invece, l'ordinanza è da annullare perché ha ritenuto non conestabile l'esistenza dell'elemento psicologico del reato sulla base della semplice consapevolezza del carattere fittizio dell'intestazione dei beni, trascurando però del tutto di proporre argomentazioni sugli obiettivi perseguiti con l'intestazione fittizia da parte della persona indagata, elemento indispensabile anche solo per valutare l'esistenza del fondamento per la misura cautelare.
cronachedellacampania.it, 5 maggio 2020
Via dal carcere grazie alle norme anti Covid contenute nel decreto del marzo scorso emanato dal presidente del Consiglio. Sono 61 detenuti del carcere di Avellino che, avendo meno di 18 mesi di pena, potranno scontare il periodo residuo in regime di arresti domiciliari a casa o presso altre strutture autorizzate.
Il numero di detenuti nella struttura di Bellizzi Irpino scende dai 556 conteggiati a fine febbraio scorso, a 495, risolvendo anche il problema del sovraffollamento della struttura penitenziaria adeguata per un numero di ospiti non superiore a 500. Nel carcere di Avellino è stata attrezzata fin dal primo momento una tenda esterna per il triage rispetto ai nuovi arrivi e per verificare le condizioni di detenuti sospetti ma sono sospese le visite specialistiche e soprattutto psichiatriche all'interno. Solo in casi di emergenza i detenuti vengono condotti in ospedale.
Finora non si è registrato alcun caso di contagio nel carcere di Avellino, dove i colloqui con i familiari sono bloccati fino al 17 maggio prossimo, come in tutti gli altri istituti di pena, ma sono stati potenziati i mezzi per favorire le videochiamate, sempre alla presenza di agenti penitenziari. Da alcuni giorni la direzione del carcere di Avellino ha avviato la procedura per consentire la didattica a distanza per i detenuti che seguivano corsi scolastici e di formazione.
di Titti Beneduce
Corriere del Mezzogiorno, 5 maggio 2020
La ripartenza delle udienze è prevista il 12 maggio. Si riaccende la polemica sui processi in aula. Avvocati in pressing, l'Anm chiede test sierologici. Positivi al coronavirus una giudice e due carabinieri della sezione di pg della Procura: a pochi giorni dalla ripresa dei processi, fissata per uil 12 maggio, torna la paura negli uffici giudiziari napoletani. La notizia dei nuovi contagi si è diffusa rapidamente tra gli addetti ai lavori, suscitando una profonda preoccupazione e riaccendendo la polemica sul processo da remoto, in particolare per il settore penale.
Gli uffici in cui lavorano la giudice (una gip descritta dai colleghi come attentissima al rispetto delle regole) e i carabinieri sono stati disinfettati; si sta ora procedendo a identificare le persone con cui sono entrati in contatto. Dei militari, uno lavora nell'edificio della Procura, l'altro nell'isola F4 del Centro direzionale, dove ha sede la sezione di polizia giudiziaria. Intanto ferve il dibattito sulle modalità di ripresa dei processi: l'unica cosa certa è che non saranno quelle del passato.
Il presidente della Corte d'Appello, Giuseppe De Carolis di Prossedi, e quella del Tribunale, Elisabetta Garzo, stanno mettendo a punto le linee guida. La priorità sarà, ovviamente, dare la precedenza ai processi con gli imputati detenuti per i quali è prossima la scadenza dei termini di custodia cautelare. Dall'11 maggio al 30 giugno, è stato calcolato, dovrebbero essere celebrati ben 400 processi con imputati per cui la scadenza dei termini è a novembre. Si cercherà in tutti i modi di mantenere il distanziamento sociale, per esempio tenendo le udienze a porte chiuse e fissando orari distanziati; ciascun presidente di sezione valuterà caso per caso.
Ci si è attrezzati per i dispositivi di sicurezza, dalle mascherine al gel sanificante ai termo laser per la misurazione della temperatura di chi entra negli uffici giudiziari. L'Anm non nasconde la preoccupazione: "La recente notizia di ulteriori casi di positività - si legge in una nota a firma di Marcello De Chiara, segretario della Giunta - getta i magistrati in uno stato di dolorosa prostrazione. Non è un caso che ciò sia avvenuto nell'ufficio Gip e nella Procura, uffici che richiedono la continuativa presenza di magistrati e personale ausiliario.
È perciò giusto sgomento dei magistrati che, pur costretti ad operare in condizioni non adeguate, ancora oggi vedono non riconosciuta la propria condizione di categoria a rischio. Se si vuole evitare che l'imminente riapertura del Tribunale determini un incontrollabile aggravamento della situazione è necessario procedere ad una completa mappatura, mediante test sierologi, del personale degli uffici giudiziari".
Intanto, dopo l'ultimo decreto, l'ipotesi del processo penale telematico si allontana: c'è bisogno infatti del consenso delle parti. Il flash mob che gli avvocati avevano organizzato per stamattina davanti all'ingresso principale di Palazzo di Giustizia si svolgerà, ma per via telematica. Davanti al Tribunale ci sarà una bilancia con una toga e l'avvocato Raffaele Esposito leggerà un documento. Quanti sono favorevoli al processo nelle aule potranno partecipare tramite Zoom.
L'argomento in queste ore è molto dibattuto sui social. Ieri pomeriggio diretta Facebook sulla pagina "L'Italia che merita"; tra i partecipanti all'incontro, la presidente Garzo. In serata altra diretta con gli interventi dell'avvocato Claudio Botti e del consigliere di Corte d'Appello Alberto Maria Picardi, protagonista nei giorni scorsi di schermaglie con i penalisti.
Picardi infatti è scettico sulla possibilità di celebrare i processi in aula senza esporsi a rischi. Su Facebook ha sottolineato "la notevole differenza di esposizione a rischio virale di un negozio rispetto ad un Tribunale organizzato come quello di Napoli (struttura verticale, ascensori, affluenza media di decine di migliaia di persone, assenza di ricambio di aria, presenza di reflusso di aria da strumenti di ventilazione meccanica)".
di Rodolfo Bettiol*
vicenzapiu.com, 5 maggio 2020
Ai sensi dell'art. 146 del Codice Penale è obbligatorio il differimento della pena quando la persona sia affetta da malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione. Ai sensi dell'art. 47 ter dell'Ordinamento Penitenziario quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale il Tribunale di Sorveglianza può disporre l'applicazione della misura della detenzione domiciliare anche in relazione a pena detentiva superiore ai quattro anni.
In via provvisoria nei casi in cui vi sia prova di grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione la detenzione domiciliare può essere disposta dal magistrato di Sorveglianza. La detenzione domiciliare è una misura alternativa alla detenzione e può essere espiata nella abitazione del condannato o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza.
Nella sostanza la legislazione penale riconosce la prevalenza del diritto alla salute, rispetto al diritto punitivo dello Stato quando ricorrono particolari condizioni che rendono incompatibile il carcere col rispetto della salute del detenuto. Si tratta di normativa di ispirazione umanitaria diretta ad evitare situazioni che finirebbero per trasformare il carcere da luogo di rieducazione secondo i principi costituzionali in strumento di crudeltà. Ricorrendo le condizioni di differimento della pena con l'eventuale applicazione della detenzione domiciliare è prevista per tutti i detenuti quali che siano i reati per i quali sono stati condannati.
La salute e la dignità dell'uomo vanno riconosciuti in ogni caso. Va rilevato come il differimento della pena e la possibile disposizione della detenzione domiciliare sono disposti dopo un rigoroso esame da parte della magistratura di Sorveglianza. Spesso si ricorre ad una perizia medica. Non si tratta di provvedimenti adottati con facilità. Molto rumore ha sollevato i recenti caso di detenuti condannati per delitti di mafia dei quali è stata disposta la scarcerazione. Chiaramente il riferimento alla mafia crea una attenzione particolare per il pubblico che si viene a chiedere come possa un mafioso essere scarcerato. In realtà il mafioso ha diritto alla salute e alla dignità come ogni altro detenuto. La pena va in ogni caso intesa come proporzionata reazione dell'ordinamento al delitto, non come crudele vendetta nei confronti del reo.
Fatte queste premesse va valutata le decisioni dei magistrati di Sorveglianza di applicare la normativa suindicata. Le stesse hanno provocato grande scalpore, tanto che si è inteso procedere ad una inchiesta, ed addirittura si è emesso un decreto legge che prevede per i provvedimenti in questione il parere obbligatorio del Pubblico Ministero, della Polizia Distrettuale Antimafia ed addirittura nei casi di cui all'art. 41bis dell'ordinamento penitenziario del Procuratore Generale Antimafia.
Si temono invero ulteriori scarcerazioni di detenuti per i reati di mafia. Tanto appare ingiustificato con riferimento ai casi che hanno suscitato scalpore. In un caso, invero, il primo, il detenuto prossimo ormai alla scarcerazione era affetto da una gravissima forma tumorale. Analoga situazione ricorreva per un altro detenuto scarcerato affetto da cancro alla vescica. Inutilmente il Magistrato di Sorveglianza aveva assunto informazioni sulla possibilità di cure nell'ambito carcerario. Da quello di cui si ha notizia pertanto i magistrati non hanno fatto altro se non applicare la legge. Ad evitare scarcerazioni si dovrebbe provvedere ad un idoneo servizio ospedaliero carcerario.
Stiamo in realtà vivendo un periodo, definito di populismo giudiziario. La pena ora non viene più intesa come razionale e proporzionale reazione al delitto, ma come vendetta nei confronti del reo. Da parte di molti si sta tornando indietro rispetto agli sviluppi della cultura illuministica fondata su criteri razionali del diritto penale. Si torna praticamente a concessioni medioevali della stessa; si perde il senso dell'umanizzazione delle pene. Si tratta all'evidenza di un regresso culturale, regresso purtroppo che è dato riscontrare non solo nell'ambito del diritto penale. Tanto preoccupa perché come è stato efficacemente detto il sonno della ragione genera i mostri.
*Avvocato e docente di Diritto
estense.com, 5 maggio 2020
Il Consigliere presenta interpellanza per conoscere le ragioni del diniego alla richiesta avanzata dal Consorzio di Cooperative e dalla Ats di partecipare al bando. Ritiene non pertinenti e pretestuose le argomentazioni dell'assessore Cristina Coletti ed è per questo che il consigliere comunale Pd Francesco Colaiacovo ha presentato un'interpellanza per sapere dal sindaco e dalla sua giunta con quali motivazioni si sia respinta la richiesta avanzata da un consorzio di cooperative e da una Ats di partecipare al bando per il reinserimento sociale dei detenuti ammessi alle misure alternative ma non aventi fissa dimora.
L'assessore Coletti aveva risposto a una lettera di protesta inviata dall'associazione Viale K (una delle associazioni facenti parte della Ats), sostenendo che al Comune di Ferrara non è pervenuto alcun progetto dettagliato, ma solo," a pochissimi giorni dalla scadenza del bando, una richiesta generica di approvazione, su ipotesi di lavoro non specificate nel dettaglio, senza indicare chiaramente né le risorse utilizzate, né le interrelazioni del progetto con le realtà territoriali, nè le reali possibilità di successo, né tantomeno chi siano i destinatari".
Nella sua interpellanza Colaiacovo fa presente che "la richiesta è stata inoltrata in una settimana dove tre giorni erano di festa e che risorse e destinatari erano "esplicitate nell'avviso pubblico". Il consigliere ricorda inoltre che "l'associazione Viale K da anni svolge attività di volontariato presso la Casa Circondariale di Ferrara, con progetti volti alla formazione professionale e al recupero sociale dei detenuti" e che "la Giunta ha una perfetta conoscenza della capacità progettuale delle associazioni, delle imprese sociali e delle cooperative partecipanti al bando, la professionalità dei loro operatori, i contesti in cui vengono realizzati i singoli progetti in rete con le tante realtà del territorio".
Fatte queste premesse, dunque, Colaiacovo vuole sapere "quali siano le ragioni del diniego alla richiesta avanzata dal Consorzio di Cooperative e dalla Ats", diniego che sta "privando le persone detenute nella Casa Circondariale di Ferrara, con i requisiti per usufruire delle pene alternative al carcere, di poter sperimentare esperienze di reinserimento nella società". Vuole infine sapere "quali siano i progetti per il reinserimento sociale di quelle persone detenute, prive di domicilio, quando avranno terminato la pena detentiva e saranno rimesse in libertà".
ilreggino.it, 5 maggio 2020
Praticò sottolinea l'importanza di piccoli accorgimenti: utilizzo dell'area verde all'aperto per i colloqui, almeno per il periodo emergenziale, la possibilità di rendere permanente l'aumento di un'ora dell'aria.
"Inizia la fase 2 anche nelle carceri di via San Pietro e Arghillà, bisogna dire che la prima fase è stata gestita egregiamente dagli operatori dei due Istituti, infatti nessun caso è stato rilevato anche per il corretto comportamento dei detenuti. Una qualche preoccupazione desta l'avvio della seconda fase, quando saranno riaperti i colloqui con i familiari". Così, in una nota, Paolo Praticò, Garante Metropolitano dei diritti delle persone private o limitate nella libertà personale.
"Il Ministero della Giustizia ha predisposto l'assunzione di circa mille operatori sanitari da destinare nei vari istituti di pena, sarebbe auspicabile che un numero sufficiente venisse destinato alle carceri della città metropolitana che dal punto di vista sanitario, soffre per la carenza di personale.
Inoltre, questo ufficio è stato interessato dai detenuti per una serie di problematiche che viste dall'esterno sembrano irrisorie ma, per chi è ristretto assumono un'importanza rilevante come: la possibilità di rendere permanente l'aumento di un'ora dell'aria che è stata concessa per l'emergenza, la scelta mirata degli alimenti per evitare sprechi, attrezzare a palestra i bordi del campo di calcio con attrezzi che già sono in possesso dell'amministrazione, acquisto di congelatori per la conservazione del cibo e quindi evitare ancora sprechi, utilizzo dell'area verde all'aperto per i colloqui, almeno per il periodo emergenziale, film in Dvd da proiettare come di consueto e questo ufficio si è interessato presso un club service perché possa fornirli. Sono tutti piccoli accorgimenti che servono per allentare la tensione che inevitabilmente si crea quando ci si trova costretti a condividere spazi ristretti. Il nostro ruolo è anche questo, cioè portare all'attenzione dell'opinione pubblica ma, soprattutto di chi può decidere per la soluzione dei problemi, nel rispetto della dignità della persona".
cuneodice.it, 5 maggio 2020
È stata eletta lo scorso 30 aprile. Lei: "Sono onorata della nomina, mi impegnerò per svolgere al meglio questo compito". Il Consiglio Comunale di Fossano, nella seduta dello scorso 30 aprile, ha eletto la dottoressa Michela Revelli come garante dei detenuti. "Questo è un ruolo molto sentito in città ed è un tema molto delicato per questo alla base dell'incarico ci deve essere l'assoluto rapporto fiduciario tra il Garante il Sindaco Dario Tallone, la Giunta ed il Consiglio comunale.
Spiega l'assessore competente Ivana Tolardo: il garante dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio che lo ha eletto ed avrà vari compiti a tutela delle persone private della libertà personale, come indicato dall'art. 3 del suddetto regolamento. Riferirà al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio comunale e alle commissioni consiliari". "Mi sono messa al lavoro fin da subito analizzando nel dettaglio quelle che sono le linee guida dell'OMS sull'emergenza Covid-19 in merito alle case di reclusione, ed essendo uno dei compiti del Garante quello di vigilare, avere competenze mediche, in un momento così delicato potrebbe essere davvero un vantaggio per la massima tutela dei detenuti.
Ho sentito nei giorni scorsi anche Bruno Mellano, Garante dei Detenuti della Regione Piemonte e ho già in programma una videoconferenza con lui e gli altri nuovi colleghi. Sono onorata della nomina, mi impegnerò per svolgere al meglio questo compito" il commento di Michela Revelli.
cn24tv.it, 5 maggio 2020
"Vedere orizzonti dove vengono segnati confini, in un momento storico che ci richiede di ripensare a noi stessi e superare quello che ci rende distanti dal rimanere umani è ciò che muove il nostro welfare resiliente": il sindaco di Rende Marcello Manna ha spiegato così lo spirito dell'ultima delle iniziative che la sua amministrazione ha messo in moto all'indomani dello scoppio della pandemia a sostegno delle famiglie più bisognose. In collaborazione con la casa circondariale "Sergio Cosmai", la Terra di Piero e l'IIS "Cosentino-Todaro", il comune dell'oltre Campagnano promuove "CuciniAmo" progetto che coinvolgerà alcuni dei detenuti nella preparazione dei pasti da destinare alle persone in difficoltà.
Da lunedì al sabato i fornelli della cucina all'interno delle carceri cosentine ritorneranno ad accendersi alimentando la rete solidale che "sinora ha raggiunto più di seicento persone con generi di prima necessità e pasti", ha dichiarato l'assessore alle politiche sociali Annamaria Artese che ha aggiunto come: "le scelte di vita possono essere messe in discussione solo se prima si è compreso come si è vissuto ed essere quindi trasformate in azioni reali nella vita fuori dal carcere. Questa iniziativa dimostra come, nonostante la situazione detentiva, queste persone dimostrino vicinanza a chi soffre".
"Gli studenti iscritti alle cinque classi della sezione carceraria dell'istituto alberghiero rendese a turno prepareranno il pranzo seguendo il menù dei docenti Marigliano e Caloprese che hanno realizzato, per l'occasione, un ricettario con il procedimento dei pasti. I ragazzi sono particolarmente motivati perché è emersa la volontà di aiutare chi adesso si trova in difficoltà" ha affermato la dirigente dell'istituto alberghiero Tina Nicoletti. Ma a cucinare saranno idealmente tutti i detenuti che, proprio nei giorni scorsi hanno scritto una lettera di ringraziamento alle ragazze e ai ragazzi che ogni giorno operano: "per gli ultimi e i bisognosi".
"Abbiamo creduto molto in questa iniziativa - ha affermato Francesco Chiarello, chef e a capo della squadra di volontari che prepara i pasti per tutta l'area urbana- perché in questo percorso di riabilitazione il fattore umano e sociale deve essere sempre garantito". "Siamo certi - ha sottolineato la direttrice del carcere Maria Luisa Mendicino - che sentirsi di nuovo utili per la società è processo fondamentale. Per questo è importante che negli istituti penitenziari venga offerta la possibilità di professionalizzarsi, imparare un mestiere, studiare, in modo che chi sconta la pena possa strutturare la fiducia in sé stesso, negli altri, nelle istituzioni e nello Stato".
di Chiara Savazzi
Il Sole 24 Ore, 5 maggio 2020
Corte di Cassazione - Sezioni Unite - Sentenza 3 marzo 2020 n. 8545. Con la sentenza n. 8545 del 3 marzo 2020, le Sezioni Unite della Cassazione hanno posto rimedio ad una querelle interpretativa riguardante la natura della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa, contenuta nel recente articolo 416 bis-1 del codice penale.
La norma - L'articolo 416 bis-1 è stato inserito all'interno del codice penale, con il Dlgs 21 del 2018, per dar seguito alla concreta attuazione del cosiddetto principio della riserva di codice, come sancito dalla riforma Orlando. La consapevolezza delle norme e la conoscibilità dell'entità delle pene derivanti dalle stesse, sono apparse al legislatore come due priorità che non potevano più esistere, nel sistema penalistico italiano, solo su un piano astratto. Pertanto, si è proceduto - e si procede tutt'oggi - ad inserire nel codice, molti dei precetti presenti in numerose leggi, esterne alle linee guida codicistiche, tra cui gli articoli 7 e 8 del Dl 152 del 1991, confluiti nel predetto articolo. Esso disciplina, al comma 1, due figure circostanziali attinenti ai reati connessi ad attività mafiose.
Al di là della costituzione e dell'attività in sé dei partecipanti - a vario titolo - di un'associazione di tipo mafioso, già punita in base all'articolo 416 bis c.p., il legislatore intende porre l'attenzione sui reati-fine legati alla stessa. Invero, essi, muniti di una illiceità propria, vengono ad aggravarsi qualora siano collegati ad un sodalizio criminoso, del quale condividono gli strumenti o le finalità. Si tratta delle circostanze dell'utilizzo del metodo mafioso e dell'agevolazione dell'attività delle associazioni di cui all'articolo 416 bis c.p.
É bene precisare, per sciogliere ogni dubbio, che tali circostanze non siano inerenti all'istituto del concorso esterno, di cui all'articolo 110 c.p. in combinato disposto con l'articolo 416 bis c.p. Questo, infatti, presuppone un'atipicità della condotta del soggetto agente, poiché non facente parte del sodalizio, il quale pone in essere un agito necessario ed infungibile, funzionale alla struttura associativa, che non potrebbe di fatto farne a meno. Inoltre, un concorrente esterno non potrebbe mai essere, al contempo, un associato, per una contraddizione logica. Al contrario, colui che commette una fattispecie di reato aggravata dalle circostanze in esame, può operare in qualità di associato o di avventore, sempre allo scopo di commettere un determinato illecito penale, caratterizzato dal dolo specifico inerente uno degli elementi accessori circostanziali. La sua azione appare utile al gruppo, ma non imprescindibile, sebbene volta ad un sostegno effettivo della compagine criminosa. Accanto a ciò è fondamentale che l'azione del concorrente esterno raggiunga il suo scopo; mentre non è ugualmente essenziale per chi intende attuare il reato-fine.
La decisione - Le Sezioni Unite intervengono con una pronuncia che appare significativa non solo per il motivo specifico trattato, ma altresì per far luce sulla caratterizzazione e sull'individuabilità degli elementi circostanziali, nel loro complesso, di qualsiasi specie. Se infatti, la differenziazione tra circostanze oggettive e circostanze soggettive, di cui all'articolo 70 c.p., è rimasta invariata, l'applicabilità delle stesse, nel corso del tempo, ha subito delle modifiche, le quali hanno suscitato - prima facie - qualche incertezza.
Prima della legge 19 del 1990 il combinato disposto di cui agli articoli 59e 118 c.p., prevedeva che le circostanze oggettive fossero attribuite all'autore del reato anche se da lui non conosciute e che quelle soggettive fossero estese alla condotta di uno o più correi, nel caso in cui esse avessero assunto una sostanziale rilevanza per l'agevolazione della commissione del fatto. Con le modifiche apportate dalla novella, ad oggi si prevede l'applicazione delle aggravanti oggettive solo se conosciute dall'agente e la non estensibilità solo di talune - determinate - tra quelle soggettive.
Nell'analizzare l'estensibilità di una determinata circostanza ad uno o più concorrenti, ci si rende conto che essa non sembra dipendere dalla natura oggettiva o soggettiva che la contraddistingue, bensì da ciascuna di esse, singolarmente presa in considerazione. L'articolo 118 c.p. non menziona più, nel novero delle circostanze applicabili solo alla persona cui si riferiscono, le condizioni e le qualità personali del colpevole e i rapporti tra il colpevole e l'offeso, che quindi non subiscono tale preclusione.
Come affermano le Sezioni Unite: "l'analisi storica della modifica porta a correggere l'assunto generalizzato secondo cui le circostanze soggettive devono essere escluse dall'estensione ai concorrenti, posto che, a ben vedere, tale esclusione, sancita solo dall'art. 118 c.p., è circoscritta a quelle aggravanti attinenti alle sole intenzioni dell'agente, pertanto potenzialmente non riconoscibili dai concorrenti".
La percezione ab externo della circostanza appare il reale discrimen tra la possibilità o meno di attribuirla al compartecipe, in base all'evidenza che egli, appurandola, sia stato dissuaso dall'agire oppure abbia proseguito nell'intento comune insieme agli altri concorrenti.
La Corte prosegue analizzando, più nello specifico, l'aggravante in commento. Il metodo mafioso, di cui alla prima parte dell'articolo416 bis 1 c.p., è costituito dall'avvalersi della forza intimidatoria, caratteristica dell'organizzazione mafiosa, così da ingenerare, a scapito dei soggetti passivi coinvolti, un clima di timore e di assoggettamento. L'incidenza di tale metodo sull'azione, rende la circostanza inevitabilmente oggettiva, non palesandosi pertanto, alcun dubbio sulla natura della stessa. L'agevolazione dell'attività mafiosa, di cui alla seconda parte dell'articolo, si configura quando un soggetto agevoli, mediante una propria condotta il sodalizio mafioso, a prescindere dall'essere parte integrante in modo stabile della compagine. Su di essa si sono formate, nel corso degli anni, tre orientamenti.
Secondo il primo, essa si sostanzierebbe in una circostanza di tipo soggettivo, incentrata sull'intenzione del soggetto agente, e dunque caratterizzata dal dolo specifico della finalità di supporto al sodalizio. Il secondo, viceversa, sostiene la natura oggettiva dell'aggravante, in quanto afferente alla modalità dell'azione ma necessitante, comunque, del dolo specifico in capo ad almeno uno dei correi.
Secondo l'ultimo orientamento, cosiddetto misto, è necessario valutare in concreto caso per caso, in base al reato cui la circostanza accede. Risulta importante comprendere se si configura in modo tale da oltrepassare l'intenzione del singolo, e riguardare la commissione del reato da parte degli altri concorrenti, coinvolgendo il piano dell'azione.
A fronte delle tre tesi, i punti cruciali individuati dalla Suprema Corte appaiono due: la presenza del dolo specifico o della mera consapevolezza ed il requisito necessario per l'estensibilità ai concorrenti. Quanto al primo punto, la Corte ritiene indispensabile la presenza dell'intento specifico di arrecare vantaggio all'associazione, sebbene poi, l'effettivo raggiungimento del fine possa non verificarsi. La circostanza assume quindi connotati soggettivi.
Riguardo, invece, all'estensibilità della aggravante ai correi, in base alla novella legislativa di cui si è detto, l'applicabilità di una circostanza soggettiva ai concorrenti, dipende - ad oggi - dalla riconoscibilità della stessa da parte degli altri soggetti agenti.
L'estensibilità non può basarsi sul mero sospetto o su un'ignoranza colposa, necessitando, al contrario, del dolo diretto anche nella forma del dolo eventuale. Si valuta la riconoscibilità all'esterno di quel determinato intento agevolatore e la conseguente condotta del compartecipe, che non venga dissuaso dal porre in essere il reato.
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