di Giancarlo Cavalleri
farodiroma.it, 4 maggio 2020
Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha voluto accogliere oggi personalmente i 62 neo assunti operatori socio-sanitari che già da domani presteranno la propria attività presso gli istituti penitenziari per adulti e le strutture minorili del Lazio, nel tentativo di alleggerire l'emergenza Covid 19 che ovviamente ha messo in crisi un sistema caratterizzato da sovraffollamento e promiscuità come quello carcerario, che troverebbe sollievo solo nell'applicazione intelligente delle misure alternative almeno nella misura sufficiente a far rientrare il tasso di occupazione delle celle negli standard previsti.
Secondo i dati del Ministero della Giustizia, al 29 febbraio (dato più aggiornato) in Italia i detenuti erano 61.230, a fronte di una capienza regolamentare delle carceri pari a 50.931 posti. Alla fine dello scorso anno, al 31 dicembre 2019, i detenuti erano 60.769. Il numero è progressivamente aumentato dal 31 dicembre 2015, quando erano calati a 52.164, ed è il più alto dal 2013, quando al 31 dicembre erano 62.356.
"Stiamo lavorando tutti insieme per cercare di affrontare questa emergenza anche in un contesto difficile come quello del carcere. C'è stato un lavoro delle istituzioni e da questo punto di vista sono orgoglioso di quello che stiamo facendo per il Paese, in una situazione già difficile come quella delle carceri", ha detto il ministro a margine dell'incontro di benvenuto ai nuovi operatori socio-sanitari, presenti anche il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia e il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli.
Una cerimonia organizzata al carcere di Rebibbia ed aperta ai giornalisti, nella speranza di far sembrare il mondo carcerario una "casa di vetro", tentativo tuttavia disperato dopo le morti misteriose dei primi giorni di marzo, nel contesto di una protesta che Bonafede stesso aveva derubricato ad "atti criminali" che sono stati portati avanti "da almeno 6000 detenuti su tutto il territorio nazionale".
"Oltre 40 - aveva detto in Senato il ministro - i feriti della polizia penitenziaria cui va tutta la mia vicinanza e l'augurio di pronta guarigione. E purtroppo 12 i morti tra i detenuti per cause che, dai primi rilievi, sembrano perlopiù riconducibili ad abuso di sostanze sottratte alle infermerie durante i disordini". Tutto qui, nemmeno un chiarimento su quella che è stata una strage che non ha precedenti. Certo erano ragazzi poveri, sembra fossero tutti tunisini, forse pusher... Ma un paese civile non può accontentarsi di un "perlopiù" come spiegazioni di un fatto gravissimo e senza precedenti come la morte di 12 ragazzi in carcere. È inaccettabile.
"Non sono al corrente di nessuna rivolta nel carcere di Rebibbia", ha ripetuto anche oggi con la stessa logica Bonafede aggiungendo: "Sulle carceri sono state diffuse menzogne, a cominciare dal fatto che si è detto che i mafiosi stanno uscendo". Sarà... certo è che Bonafede non ha respinto nei giorni scorsi le dimissioni del capo del dipartimento penitenziario, Francesco Basentini.
Che allo stesso ministro, durante l'incontro, avrebbe detto: "Le polemiche di questi giorni sono strumentali e totalmente infondate, ma fanno male al dipartimento". In ogni caso la stampa, sempre alquanto pilotata e distratta in materia, ha attribuito una spiegazione alle dimissioni di Basentini, ovvero collegandole alle scarcerazioni di boss mafiosi considerate inopportune. Dimenticando che i provvedimenti giudiziari attengono ai magistrati dei tribunali delle esecuzioni penali e ai giudici di sorveglianza e non certo all'Amministrazione.
In ogni caso Bonafede ha presentato come un grande successo le decisioni prese in materia delle carceri durante l'emergenza coronavirus. "Adesso uno sforzo in più: abbiamo deciso, con una sinergia importantissima tra il ministero della Giustizia, la Protezione Civile, il ministro Boccia e quello della Salute Speranza". I 62 operatori socio-sanitari fanno parte della task force dei mille operatori selezionati con il bando emanato dalla Protezione civile di concerto con i ministeri della Giustizia, della Salute e degli Affari regionali e che opererà nelle carceri italiane fino al 31 luglio 2020 in ausilio al personale sanitario.
di Giovanbattista Tona
Il Sole 24 Ore, 4 maggio 2020
Tribunale di Milano, decreto del 1° aprile 2020. Il pericolo di diffusione del Covid-19 è motivo di sospensione degli effetti del diniego della protezione internazionale allo straniero, che non potrà essere espulso fino a che il giudizio sulla fondatezza della sua richiesta di asilo non sia definito dalla Corte di cassazione.
Mentre giuristi e politici si interrogano su come disciplinare la condizione degli immigrati irregolari in tempo di emergenza epidemiologica, con un decreto dello scorso 1° aprile il Tribunale di Milano (presidente Tragni, relatore Condino) si è pronunciato su una questione sollevata da uno straniero che aveva avanzato senza successo domanda di riconoscimento dello status di rifugiato alla Commissione territoriale per il diritto di asilo, aveva poi impugnato il provvedimento negativo dinanzi al Tribunale e, dopo che anche questo ricorso era stato respinto, aveva impugnato la decisione del Tribunale dinanzi alla Corte di cassazione. Lo straniero al quale viene respinta la domanda di protezione internazionale non avrebbe titolo a rimanere nel territorio nazionale, proprio per effetto della bocciatura del ricorso da parte del Tribunale.
Le disposizioni - In base all'articolo 7 del decreto legislativo 25 del 2008, al richiedente asilo è consentito rimanere in Italia fino alla decisione della Commissione. Ottiene infatti un permesso di soggiorno a questo titolo, che tra l'altro comporta d'ufficio la sua iscrizione nel Servizio sanitario nazionale.
Se la Commissione respinge la domanda di asilo, l'immigrato ha la facoltà, in base all'articolo 35 dello stesso decreto legislativo 25 del 2008, di impugnare dinanzi al Tribunale il provvedimento a lui sfavorevole. In tal caso, in base al successivo articolo 35-bis, la presentazione del ricorso, di norma, sospende l'efficacia della decisione della Commissione.
Pertanto il permesso di soggiorno rimane valido fino alla decisione del Tribunale. La sospensione degli effetti del provvedimento di diniego viene meno se il Tribunale respinge il ricorso. Ma allo straniero il comma 13 dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 25 del 2008 dà un'ultima chance fino alla definizione dell'ultimo grado di giudizio. Dopo aver presentato il ricorso per Cassazione, egli può chiedere al Tribunale di sospendere il proprio decreto e conseguentemente di ripristinare la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento della Commissione. Deve però allegare "fondati motivi".
La giurisprudenza sinora ha ritenuto che questo presupposto ricorresse in presenza di una positiva delibazione sommaria dei motivi di ricorso (come ha affermato la Cassazione con la sentenza 32319/2018) e al più anche in presenza di un danno grave e irreparabile al richiedente asilo.
L'impatto del Covid-19 - La pandemia ha invece introdotto una prospettiva nuova e il "fondato motivo" per sospendere gli effetti del provvedimento può prescindere dal pregiudizio del singolo straniero e può invece derivare dal pericolo per la salute pubblica.
Il Tribunale di Milano ricorda che i Dpcm susseguitisi nel mese di marzo hanno vietato a chiunque di allontanarsi dalla dimora attuale e che il ministero della Salute il 9 marzo ha impartito specifiche prescrizioni per le persone che presentino sintomi di malattia, tra le quali la permanenza in casa, la consultazione continua con il medico di famiglia o con la guardia medica e il divieto di recarsi in ospedali o ambulatori.
Se non venissero sospesi gli effetti del decreto che rigetta il ricorso del migrante, il permesso di soggiorno dovrebbe essere immediatamente revocato con conseguente cancellazione dal Servizio sanitario nazionale. Ai cittadini stranieri irregolari, secondo l'articolo 35 del decreto legislativo 286 del 1998, sono assicurate cure ambulatoriali e ospedaliere anche per le malattie infettive, ma solo nei presidi pubblici e per attività urgenti.
Sicché, senza permesso di soggiorno, allo straniero sarebbe impedito di osservare le prescrizioni di rivolgersi al medico di famiglia e di non accedere al circuito ospedaliero, con conseguente incremento del rischio per la salute pubblica che le misure vigenti mirano a prevenire. Per evitare questi pregiudizi, quindi, gli effetti del decreto di rigetto sono stati sospesi.
di Giuseppe Amato
Il Sole 24 Ore, 4 maggio 2020
Cassazione - Sezione III penale - Sentenza 26 febbraio 2020 n. 7590. Ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale, è sufficiente qualsiasi forma di costringimento psico-fisico idoneo a incidere sull'altrui libertà di autodeterminazione, senza che rilevi in contrario né l'esistenza di un rapporto di coppia coniugale o para-coniugale tra le parti, e né la circostanza che la donna non si opponga palesemente ai rapporti sessuali, subendoli, laddove risulti la prova che l'agente, per le violenze e minacce poste in essere nei riguardi della vittima in un contesto di sopraffazione e umiliazione, abbia la consapevolezza di un rifiuto implicito da parte di quest'ultima al compimento di atti sessuali. Così la sentenza 7590/2020 della Corte di cassazione.
È principio pacifico quello secondo cui integra il reato violenza nella forma cosiddetta "per costrizione" qualsiasi forma di costringimento psico-fisico idonea a incidere sull'altrui libertà di autodeterminazione, ivi compresa l'intimidazione psicologica che sia grado di provocare la coazione della vittima a subire gli atti sessuali, a nulla rilevando l'esistenza di un rapporto di coppia coniugale o para-coniugale tra le parti, atteso che non esiste all'interno di un tale rapporto un "diritto all'amplesso", né conseguentemente il potere di esigere o imporre una prestazione sessuale senza il consenso del partner. E anzi, in questa prospettiva, non avrebbe valore scriminante neppure il fatto che la donna non si opponga palesemente ai rapporti sessuali e li subisca, quando è provato che l'autore, per le violenze e le minacce ripetutamente poste in essere nei confronti della vittima, abbia la consapevolezza del rifiuto implicito della stessa agli atti sessuali.
di Andrea Di Pietro
articolo21.org, 4 maggio 2020
Perché la memoria depositata alla Corte Costituzionale appare incongruente rispetto agli orientamenti del Parlamento e della Corte Europea dei Diritti Umani.
Aprile doveva essere il mese della decisione, attesissima, sulla legittimità costituzionale dell'articolo 595 del codice penale e dell'articolo 13 della legge sulla stampa n. 47 del 1948. Oggetto di scrutinio doveva essere la parte in cui queste norme prevedono ancora oggi la pena detentiva per il reato di diffamazione che, se commesso con il mezzo della stampa, diventa un problema serio per la professione giornalistica.
La questione è strategica ed è dibattuta da molti anni. Dal 2001 si sono succeduti, infatti, vari disegni di legge che hanno previsto espressamente l'abolizione del carcere per la diffamazione, ma, con fortune alterne, nessuno di essi è mai riuscito a diventare legge dello Stato.
La Corte europea dei diritti umani di Strasburgo, dal canto suo, sin dal 1996 (con la sentenza Cumpana e Mazare c. Romania) invita gli Stati membri a rimuovere le norme che prevedono il carcere per i giornalisti perché in contrasto con l'articolo 10 della Convezione Edu.
Successivamente a Strasburgo c'è stata la sentenza Belpietro del 2013 e da ultimo la sentenza Sallusti del 7 marzo 2019. Queste due ultime pronunce, ancora una volta, hanno condannato l'Italia per violazione dell'articolo 10 Cedu. Nonostante l'univoca e costante giurisprudenza europea, sempre critica nei confronti delle norme italiane sul carcere per i giornalisti, il legislatore non è mai riuscito ad approvare una legge abrogativa di quelle norme.
Lo scorso anno, prima il Tribunale di Salerno e poi quello di Modugno-Bari hanno rimesso la questione di costituzionalità alla Consulta che, prima di pronunciarsi, avrebbe dovuto sentire le parti costituite nelle pubbliche udienze del 21 e del 22 aprile 2020.
Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, anch'esso intervenuto nel giudizio di legittimità, non ha però prestato il consenso alla trattazione camerale della questione, ritenendo necessaria la partecipazione delle parti e insistendo quindi nell'affermazione di principio secondo cui la questione, quando l'emergenza sanitaria sarà finalmente rientrata, deve meritare un dibattito nell'ambito di una pubblica udienza.
Per completezza deve essere ricordato che il legale del Sugc, Sindacato unitario giornalisti della Campania, che aveva sollevato la questione dinanzi al Tribunale di Salerno, aveva espresso consenso alla rinuncia alla discussione pubblica, così come l'Avvocatura dello Stato che, con una breve memoria, ha sorpreso tutti chiedendo che la questione dell'illegittimità costituzionale delle norme che prevedono la pena detentiva per i giornalisti sia dichiarata inammissibile e comunque infondata. Con ciò, di fatto, difendendo il mantenimento dello status quo che prevede una pena fino a sei anni di reclusione per il giornalista condannato per il reato di diffamazione a mezzo stampa aggravata dall'attribuzione di fatto determinato.
Ed è proprio la posizione inopinatamente assunta dall'Avvocatura dello Stato che ha indotto l'Ordine nazionale a invocare un confronto interno alle istituzioni governative. Occorre infatti comprendere quale sia effettivamente la posizione dello Stato italiano, considerata la palese incongruenza che emerge dalla memoria difensiva depositata dalla Avvocatura rispetto alle pregresse iniziative legislative assunte in materia di abolizione del carcere per i giornalisti. Questo confronto, per ragioni sin troppo ovvie, non può esserci in questo momento storico.
Al netto della accesa polemica poi innestatasi tra Ordine e Sugc sull'opportunità o meno del rinvio dell'udienza, che rischia effettivamente di rimandare sine die una decisione fondamentale per la libertà di informazione, credo che la posizione assunta dalla Avvocatura dello Stato, sia detto con il dovuto rispetto, appaia ormai anacronistica rispetto all'evoluzione giurisprudenziale europea sulla materia.
Già con la proposta di legge Pecorella-Costa presentata l'8 maggio 2008 si prevedeva l'abolizione del carcere per i giornalisti e così con le proposte di legge successive, tutte diverse, tutte naufragate, ma tutte accomunate dalla volontà politica di modificare il regime sanzionatorio della diffamazione a mezzo stampa.
Viene quindi da interrogarsi del perché l'Avvocatura dello Stato abbia imboccato la via del regresso giuridico, assumendo una posizione che appare incurante non soltanto della volontà del Parlamento, ma anche degli ultimi governi in carica, dell'opinione pubblica tutta (basti pensare alla trasversalità del sostegno ricevuto dal caso Sallusti) e, soprattutto, dei continui richiami della Corte Edu.
Per comprendere in che cosa concretamente consista il contrasto giuridico tra le norme italiane che prevedono il carcere per i giornalisti e l'articolo 10 Cedu, non esistono forse parole migliori di quelle spese dalla Corte Edu nella sentenza Cumpana e Mazare c. Romania del 1996, dove si dice efficacemente che "L'effetto dissuasivo che il timore di sanzioni di questo tipo [il carcere, n.d.r.] comporta per l'esercizio da parte dei giornalisti della loro libertà di espressione è evidente e nocivo per la società nel suo complesso.
La Corte considera che una pena detentiva inflitta per un reato commesso nell'ambito della stampa sia compatibile con la libertà di espressione giornalistica sancita dall'art. 10 solo in circostanze eccezionali, in particolare quando altri diritti fondamentali siano gravemente lesi, come nel caso, ad esempio, della diffusione di un discorso di odio o di incitazione alla violenza".
In tutti gli altri casi, invece, quando si ha a che fare con il giornalismo vero e proprio, indipendentemente da quanto sia grave la diffamazione, la pena detentiva non dovrebbe mai trovare spazio in una previsione di legge.
*Coordinatore dell'Ufficio di Assistenza Legale Gratuita di Ossigeno per l'Informazione
di Ascanio Amenduni*
Gazzetta del Mezzogiorno, 4 maggio 2020
Secondo un articolo pubblicato nel 2017 sul giornale inglese "The Guardian", i soggetti più pericolosi in una società sono i governanti, perché sottratti a ogni controllo. L'unico rimedio contro il loro strapotere sarebbe un soggetto bipartisan che funga da watchman, da osservatorio, per segnalare alla collettività le loro eventuali devianze.
Noi avvocati siamo un po' i watchmen di turno, forse i più qualificati, sui gravi rischi della totale e indiscriminata smaterializzazione del processo penale, laddove venisse totalmente trasferito dall'aula al sito virtuale. Tanto prevede la recentissima legislazione, pur con le correzioni in corso che postulano il consenso del difensore, almeno per le udienze di assunzione probatoria e discussione.
E a chi, tra gli amici Magistrati, difende a spada tratta questa mutazione genetica, ricordiamo la riflessione di uno di loro, il compianto Dante Troisi, citata in un libro del Professor Caringella: "Si dovrebbe imporre ai giudici di osservare nell'aula di udienza quanto accade mentre gli altri giudici sono in camera di consiglio.
Almeno una volta al mese, mescolarsi alla folla dietro la transenna, guardare gli imputati, i testimoni, gli avvocati; soprattutto guardare gli imputati quando suona il campanello che annuncia il ritorno del collegio per la lettura del dispositivo della sentenza. Non dimenticheranno gli occhi sul crocefisso o sul difensore che pare possa ancora aiutarli, la mano sulla spalla della madre o della sposa, l'espressione di fiducia, di rimorso, la silenziosa promessa di ravvedimento".
Dobbiamo rassegnarci a lasciare dietro le spalle questa giustizia dal volto umano, fatta e celebrata in un'aula d'udienza davanti al pubblico in carne e ossa? La dobbiamo considerare come un fossile, ed esclamare col filosofo Nietzsche "umano, troppo umano"?
È proprio inevitabile abdicare a quel reticolo di emozioni, percezioni e sensazioni che il processo smaterializzato, da remoto, non ci potrà mai dare? È proprio necessario accettare il passaggio "dall'habeas corpus all'habeas streaming", bellissima metafora provocatoria inventata dal giornalista barese Fabio Modesti, che mi ha spronato a scrivere questo articolo? Sembrerebbe di sì, in apparenza!
E a dircelo è pure il Presidente emerito della Corte Costituzionale Sabino Cassese, nel suo libro "Dentro la Corte", pubblicato cinque anni fa, dove, commentando un articolo sull'influenza della discussione orale nella Corte Suprema, così si esprime: "Leggo che le argomentazioni svolte oralmente influenzano il voto finale del giudizio di merito. Quanto diversa la situazione italiana!
Ma gli avvocati italiani fingono di non accorgersi che l'udienza pubblica è un mero rituale!". Questa riflessione parrebbe canzonatoria verso la classe forense, ma è un atto d'accusa verso il sistema giudiziario italiano, che invece di dare un contenuto al rito, ha pensato progressivamente di eliminarlo! Non in nome della giustizia, ma della propria comodità!
Cioè, non adeguando l'essere al dover essere, ma adeguando il dover essere alla sciatteria e alle degenerazioni della prassi. Si procede per mutilazione, non per accrescimento, il tutto in nome dell'efficienza! Il Ministero di Giustizia, però, prima di pensare all'efficienza, dovrebbe pensare a migliorare il tasso qualitativo dei provvedimenti in cui sfocia la giurisdizione. Altrimenti l'efficienza diventa fine a sé stessa: serve, cioè, ad appagare le aspettative e gli interessi degli operatori, anziché quelle degli utenti!
Il giurista britannico Richard Susskind si chiede: il Tribunale è un luogo oppure un servizio? Certamente un servizio! Che può essere molto aiutato dalla tecnologia, ma attenzione: esiste una tecnologia di sostegno e una tecnologia dirompente, quella che gli inglesi chiamano disruptive! La prima agevola, la seconda stravolge e sovverte, dipende dai settori e dalle occasioni!
Sicuramente agevola nel civile, dove il processo, più scritto è, meglio è, anche perché il Giudice non è obbligato a emettere la decisione in udienza, può portarsi le carte a casa, passarle al setaccio e decidere con tutta calma; ma nel penale la decisione finale dev'essere presa con la lettura del dispositivo, in quel poco tempo trascorso in Camera di Consiglio.
E lì la compresenza fisica, l'oralità, l'immediatezza, l'influsso del pubblico che vigila, sono quasi sempre essenziali, anzi imprescindibili! "Civilizzare" il processo penale, escludendo l'udienza pubblica, pure per l'assunzione delle prove e per la discussione, è "quasi un delitto", dunque! Perché è una mutilazione di garanzie.
Non tanto e non solo per l'imputato, ma per il sistema giudiziario. Ed è per questo che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha più volte sanzionato l'Italia nei casi di esclusione dell'udienza pubblica. L'art. 6, comma 1 della Cedu, sancisce, infatti, il diritto di ogni persona a che la sua causa sia esaminata pubblicamente. La logica di siffatta disposizione è stata rintracciata dalla Corte Edu, nella necessità di tutela "contro una giustizia segreta sottratta al controllo del pubblico", "il mezzo per realizzare la trasparenza dell'amministrazione della giustizia".
E si deve tenere "in un luogo facilmente accessibile, in un'aula capace di contenere un certo numero di spettatori, normalmente raggiungibile e riconoscibile attraverso adeguata informazione", in modo da poter preservare la fiducia nelle corti e nei tribunali da parte della collettività. Dall'altro lato la pubblica udienza in aula mira a rendere l'imputato intimamente persuaso che la sua causa sia stata instaurata innanzi a un organo giudicante di cui egli ha potuto verificare direttamente indipendenza e imparzialità.
Allora che vogliamo fare, cari Ministro Bonafede, e Parlamento italiano, generare una serie di sentenze penali contrarie alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e quindi revisionabili, perché non emesse in aula d'udienza accessibile al pubblico, sicuramente più accessibile e più sicura di una piattaforma digitale? La Corte Europea sembra stare più dalla parte di Troisi, che di Susskind, autore tre anni fa, di questa inquietante profezia, ora tradotta in legge: "Sono persuaso che già nel 2020 potranno diventare norma.
In futuro, molte aule di tribunale non saranno troppo diverse dai centri di controllo della Nasa" (dal libro "L'Avvocato di domani"). Susskind si starà sicuramente compiacendo di quanto il nostro Parlamento italiano ha legiferato, al momento, sul Processo penale da remoto.
E par che ci dica: "Ma non siete contenti voi avvocati, in fondo minore fastidio e maggiore comodità anche per voi, che non sarete più costretti a lunghe attese e tempi morti e potrete fare tutto il lavoro da studio?"
La risposta, caro Susskind, è "No", non siamo contenti, perché la nostra comodità andrebbe a danno del nostro cliente; cioè del popolo nel cui nome viene resa quella Giustizia, da amministrare necessariamente in un'aula e possibilmente ampia e confortevole, per garanzia di tutti e di tutto il sistema. Siamo i custodi e le sentinelle di questi principi, anche perché il popolo, quello in carne e ossa, non va a sfogarsi dal Giudice, ma viene nei nostri studi a farlo.
Poco ci importa se lo Stato non vuole creare cittadelle, preferendo disfunzionali arcipelaghi della Giustizia, perché è nostro dovere chiedere più investimenti e più attenzione su un'edilizia giudiziaria accorpata. Anche per non ripetere l'emergenza barese delle tendopoli, che, come tante altre emergenze, ha colto impreparate le Autorità preposte!
Però, a pensarci bene, le udienze sotto la tenda sono una privazione più accettabile di nessuna udienza in nessun luogo. Almeno per la giustizia penale, almeno per le udienze destinate all'assunzione delle prove e alla discussione, dove il capitale umano rende migliore quella giurisdizione, di cui nemmeno l'eventuale consenso del difensore può privarci.
*Avvocato
Il Sole 24 Ore, 4 maggio 2020
Giudice di pace - Definizioni alternative - Estinzione del reato per condotte riparatorie - Valutazione di congruità - Criteri. In tema di estinzione del reato per condotta riparatoria nel procedimento dinanzi al giudice di pace, la valutazione di congruità rimessa al giudice si fonda su una comparazione tra le attività poste in essere dall'imputato e la gravità del fatto, al fine di ricomporre il conflitto attraverso la compensazione dell'offesa, in modo coerente con gli obiettivi di prevenzione generale e speciale che caratterizzano l'ordinamento penale e per evitare che la mancata applicazione della pena abbia ripercussioni negative sulla tenuta general-preventiva del sistema.
• Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 24 aprile 2020 n. 12926.
Giudice di pace - Giudizio - Definizioni alternative - Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie termine per procedere alla riparazione - Udienza di comparizione - Natura perentoria - Sussistenza - Fattispecie. In tema di processo avanti al giudice di pace, il termine dell'udienza di comparizione, previsto per procedere alla riparazione del danno cagionato dal reato, ha natura perentoria, con la conseguenza che, in caso di inosservanza, l'imputato decade dall'accesso al trattamento di favore nè grava sul giudice alcun onere di informare l'imputato della possibilità di provvedere alle condotte riparatorie. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto immune da vizi la decisione del giudice di merito che aveva escluso l'applicabilità della causa di estinzione del reato prevista dall'art. 35 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 per essere stato effettuato in data successiva all'udienza di comparizione il deposito della documentazione attestante l'avvenuto risarcimento, non idonea a dimostrare la data di sottoscrizione degli atti di quietanza a opera delle parti civili).
• Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 31 ottobre 2017 n. 50020.
Giudice di pace - giudizio - Definizioni alternative - Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie - Presupposti di operatività - Consenso della persona offesa - Necessità - Esclusione - Valutazione di congruità del giudice - Sufficienza. Nel procedimento davanti al giudice di pace, l'art. 35, comma primo del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, nel correlare l'estinzione del reato alla valutazione di congruità del giudice, presuppone che siano state sentite le parti ma non che sia stato acquisito il consenso della persona offesa; ne deriva che è legittima la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta riparazione del danno qualora, pur nel dichiarato dissenso della persona offesa per l'inadeguatezza della somma di denaro posta a sua disposizione dall'imputato quale risarcimento, il giudice esprima una motivata valutazione di congruità della stessa con riferimento alla soddisfazione tanto delle esigenze compensative quanto di quelle retributive e preventive.
• Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 31 luglio 2015 n. 33864.
Giudice di pace - Giudizio - Definizioni alternative - Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie - Presupposti di operatività - Riparazione del danno ed eliminazione delle conseguenze dannose del reato - Alternatività - Esclusione. Nel procedimento davanti al giudice di pace, l'operatività della speciale causa di estinzione del reato, prevista dall'art. 35, D.Lgs. 28 agosto n. 274 del 2000, presuppone sia la riparazione del danno cagionato mediante le restituzioni o il risarcimento sia l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, non essendovi alternatività tra le due condotte previste dalla norma, atteso che tali esigenze, ove sussistenti, devono essere entrambe soddisfatte.
• Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 31 luglio 2015 n. 33864.
Giudice di pace - Giudizio - Definizioni alternative - Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie meccanismo di estinzione del reato ex art. 35, d.lgs. 274 del 2000 - Consenso della parte offesa - Irrilevanza. Nel procedimento davanti al giudice di pace, il rifiuto opposto dalla parte lesa ad accettare la somma offerta quale integrale risarcimento del danno non può avere efficacia preclusiva all'applicabilità dell'art. 35, D.Lgs. n. 274 del 2000, se il Giudice di pace ha ritenuto la somma congrua e proporzionata alla gravità del danno (e, quindi, adeguata ad estinguere il reato), sulla base dell'imputazione (nella specie: lesioni personali colpose lievi) formulata sulla scorta di quanto la stessa parte lesa aveva esposto e sostenuto.
• Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 18 marzo 2010 n. 10673.
bresciatoday.it, 4 maggio 2020
Gli ospiti di Canton Mombello e Verziano piangono la scomparsa di Salvatore Ingiulla, medico carcerario amato da tutti. Grande e grosso, ma con l'animo gentile e premuroso. Tra le tante vittime mietute dal Covid-19, tra i tanti medici e sanitari scomparsi, Brescia piange anche una persona che lavorava con pazienti speciali, gli ospiti delle carceri di Canton Mombello e Verziano. Nei giorni se n'è andato il dottor Salvatore Ingiulla, medico carcerario nelle due strutture.
Per onorare il ricordo del medico, ed esprimere la loro vicinanza ai familiari, gli ospiti dei due istituti di pena cittadini hanno scritto una lettera accorata, nella quale hanno ricordato le doti - non solo strettamente professionali - del dottore.
"La popolazione penitenziaria di Brescia - si legge nella lettera, pubblicata dal quotidiano Brescia Oggi in edicola stamane - piange la morte di un uomo buono e gentile a causa del Covid-19, per questa ragione abbiamo sentito la necessità di dimostrare la nostra solidarietà alla famiglia, con un pensiero che intendiamo rivolgere al nostro amato medico, rappresentando il rammarico per la sua inattesa dipartita. Ha sempre saputo trasmetterci tutto il senso di umanità di cui era dotato. Non ci ha mai fatto sentore emarginati e per ognuno di noi ha avuto parole di conforto".
Il Mattino, 4 maggio 2020
Si è chiusa la Fase dell'emergenza epidemiologica determinata dal coronavirus e "nel carcere di Poggioreale non ci sono contagiati". Lo sottolinea, in una nota, Luigi Castaldo, vice segretario dell'Osapp in Campania che loda le efficaci prevenzioni adottate dal direttore del carcere, Carlo Berdini, e dal dirigente medico competente Vincenzo Irollo, con il supporto dell'equipe della "sicurezza sul lavoro".
Castaldo definisce veri e propri eroi medici, infermieri, operatori socio-sanitari e, infine, il Corpo della Polizia Penitenziaria, a Poggioreale diretta dal dirigente aggiunto Gaetano Diglio, afflitto "dalla cronica carenza di organico e dotato di scarse risorse strumentali". A questo, inoltre, dice ancora Castaldo, stanno andando a gravare "pensionamenti in atto a fronte dall'aumento in questi anni di benefici a favore dei ristretti" che determinano maggiori carichi di lavoro e quindi serve più personale.
di Nadia Cossu
La Nuova Sardegna, 4 maggio 2020
Un documento di solidarietà ai magistrati del Tribunale di sorveglianza di Sassari è stato sottoscritto dai responsabili Sardegna dell'Osservatorio carcere Ucpi Franco Villa e Maria Teresa Pintus e dai presidenti delle camere penali sarde Rodolfo Meloni, Marco Palmieri, Rosaria Manconi, Salvatore Murru, Marcella Lepori e Giovanni Azzena.
"In questi giorni - scrivono riferendosi alle polemiche nate dopo la scarcerazione del boss Pasquale Zagaria, detenuto nel carcere di Sassari - abbiamo assistito con preoccupazione a un indegno attacco alla magistratura di sorveglianza in relazione ad alcuni provvedimenti di differimento pena per motivi di salute nella forma della detenzione domiciliare nei confronti di detenuti sottoposti al regime del 41bis. Tale campagna denigratoria ha trovato cassa di risonanza nella politica e anche in alcuni autorevoli esponenti della magistratura".
La scarcerazione di Zagaria ha creato molto dibattito, accesissimo quello nella trasmissione di Massimo Giletti "Non è l'arena" dove era intervenuto telefonicamente anche il direttore del Dap - che sabato si è dimesso dall'incarico - Francesco Basentini. "Nessuno degli ospiti - si legge nel documento - ha fatto riferimento al necessario bilanciamento tra la salute, la vita umana, l'esigenza di sicurezza e di tutela sociale.
Valutazione che deve essere necessariamente demandata al magistrato. E che in questo caso è stata operata con coraggio, nel rispetto di quella autonomia di giudizio che viene sistematicamente messa in discussione e che non è stata tutelata neanche dalla magistratura. Assordante in questo senso il silenzio del Csm e della giunta di Anm". Ieri, intanto, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha destinato il procuratore generale presso la corte d'appello di Reggio Calabria, Bernardo Petralia, a capo del Dap.
Il Riformista, 4 maggio 2020
Protesta nel carcere romano di Rebibbia. I detenuti di un reparto hanno messo in atto una manifestazione in concomitanza con la visita presso l'istituto del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, che si è recato nella sala teatro della Casa circondariale romana. Insieme con il guardasigilli anche il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia e il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. L'Amministrazione carceraria ha fatto sapere che si sarebbe trattato di una protesta di una ventina di detenuti.
Bonafede in un punto stampa ha illustrato come un grande successo le decisioni prese in materia delle carceri durante l'emergenza coronavirus. "Adesso uno sforzo in più: abbiamo deciso, con una sinergia importantissima tra il ministero della Giustizia, la Protezione Civile, il ministro Boccia e quello della Salute Speranza".
Il ministro ha presentato a Rebibbia i 62 operatori socio-sanitari che già da domani presteranno la propria attività presso gli istituti penitenziari per adulti e le strutture minorili del Lazio. Fanno parte della task force dei mille operatori selezionati con il bando emanato dalla Protezione civile di concerto con i ministeri della Giustizia, della Salute e degli Affari regionali e che opererà nelle carceri italiane fino al 31 luglio 2020 in ausilio al personale sanitario.
Secondo il ministro la situazione sarebbe sotto controllo nelle carceri, perché "i contagi sarebbero comunque bassi, circa 150 in tutto il Paese". Per Bonafede non sono quindi preoccupanti le norme di distanziamento sociale difficilmente osservabili nelle carceri, la possibilità che si trasformino in un focolaio, il sovraffollamento e le rivolte che si sono animate il mese scorso. E infatti il ministro ha annunciato di aver "firmato per nuove applicazioni e proroghe 686 provvedimenti per 41 bis".
Nella stessa struttura di Rebibbia, allo scoppio dell'epidemia all'inizio della quarantena, si era verificata una rivolta come in altre decine di carceri italiane. A causare in quel caso le proteste, anche violente, la sospensione dei colloqui con i familiari a causa dell'emergenza coronavirus. Le rivolte di inizio marzo avevano provocato la morte di 13 detenuti. Appelli per le condizioni in cui versano le carceri italiane, e per il pericolo coronavirus, sono stati lanciati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, da Papa Francesco, dalla Corte di Cassazione, dall'Unione delle Camere penali, da ong e organizzazioni di volontariato.
Il Garante Nazionale dei Detenuti Mauro Palma ha dichiarato che al primo maggio i detenuti contagiati sono 159, un dato in ascesa, 215 gli agenti di polizia penitenziaria. Sono 53.187 le persone nelle carceri italiane, un numero in riduzione, ma che secondo Palma lascia inalterata la necessità di un "ulteriore impulso affinché sia possibile, in termini di spazi di gestione e di tutela della salute di chi negli istituti opera e di chi vi è ospitato, disporre di sufficienti possibilità per fronteggiare ogni possibile negativo sviluppo dell'andamento del contagio".
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