di Dario Stefano Dell'Aquila
napolimonitor.it, 30 aprile 2020
Il 3 aprile del 2000 nel carcere di San Sebastiano di Sassari era previsto un trasferimento di detenuti, in seguito alle proteste che nei giorni precedenti avevano infranto la vita quieta dell'istituto. Da qualche settimana, infatti, i detenuti protestavano per l'assenza d'acqua, le celle fatiscenti, la sporcizia. Una protesta rumorosa ma simbolica, la classica "battitura", pentole e coperchi battuti a ripetizione sulle sbarre delle finestre.
Una delegazione di parlamentari, per dare ascolto a quelle voci, si era recata in visita ispettiva nell'istituto. Preoccupato per gli sviluppi della situazione, Giuseppe Della Vecchia, provveditore regionale degli istituti di pena, propose ai vertici dell'amministrazione penitenziaria un nuovo comandante degli agenti di custodia e il trasferimento di una ventina di detenuti. Così, ottenuto il via libera per entrambe le richieste, il 3 aprile il nuovo comandante in pectore Ettore Tomassi, giovane ma già con esperienza, formatosi nel carcere napoletano di Poggioreale, guidò un centinaio di agenti in quella che doveva essere, sulla carta, un'operazione di routine.
Qualcosa, però non andò come doveva, se qualche giorno dopo il pubblico ministero Gianni Caria si ritrovò tra le mani la denuncia dei familiari di quei detenuti e a avviò un'indagine che avrebbe riguardato ben novantacinque tra agenti e personale dell'amministrazione penitenziaria. Una settimana dopo, "i fatti di Sassari" erano sulle prime pagine di tutti i quotidiani nazionali.
Cosa era accaduto? Tra le tante testimonianze di quella che fu definita la "galleria degli orrori", ecco cosa scriveva il deputato Giuliano Pisapia in una interrogazione parlamentare di quei giorni: "Secondo quanto riportato dal quotidiano La Nuova Sardegna dell'11 aprile 2000 e secondo quanto riferito all'interrogante dai parenti di alcuni detenuti del carcere di San Sebastiano a Sassari, questi ultimi sono stati vittime di gravi atti di violenza commessi da appartenenti alla polizia penitenziaria nel corso di un'operazione di trasferimento; in particolare, essi sono stati costretti a denudarsi, ammanettati con le mani dietro la schiena, trascinati nei corridoi, colpiti brutalmente con calci e pugni alla schiena, alle gambe e ai testicoli, sollevati in aria - sempre nudi e ammanettati - e 'lanciati' da un agente all'altro; ai familiari dei detenuti è stato impedito per diversi giorni di incontrare i propri congiunti".
Pisapia riportava le parole riferitegli dai familiari, secondo i quali il nuovo comandante "si sarebbe presentato ai detenuti con le seguenti parole: 'Io sono il vostro Dio, qui in quindici giorni diventerete come agnellini. Sappiate che il lager è un paradiso, qui inizia l'inferno'".
L'allora ministro di grazia e giustizia Oliviero Diliberto, negli ultimi scampoli di vita del governo D'Alema (qualche settimana dopo, con Giuliano Amato presidente, il ministero di via Arenula andò a Piero Fassino), che aveva speso il suo mandato investendo risorse ed energie sulla polizia penitenziaria, e Gian Carlo Caselli, allora capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, disposero la sospensione e poi il trasferimento del provveditore, della direttrice del carcere Maria Cristina Di Marzio e del comandante degli agenti.
Nel mentre, come tesi difensiva il provveditore e la direttrice dell'istituto, presenti il giorno del trasferimento, dichiararono di non essersi accorti di nulla, mentre il comandante ribadiva la correttezza dell'operato dei suoi uomini, riconducendo il tutto a qualche tensione dovuta alla estrema criticità della situazione. Di differente opinione, l'accusa. Secondo la procura l'intera operazione era nata con la precisa intenzione di dare un "segnale di cambiamento" ai detenuti, dopo le proteste dei giorni precedenti. Per una serie di rare coincidenze, "i fatti di Sassari" superarono i confini delle testate locali e furono l'occasione per parlare della "questione penitenziaria" come non accadeva da molti anni, andando anche oltre il singolo episodio di cronaca.
Venne così alla luce una storia che in realtà era nota a tutti quelli che del carcere avevano un po' di esperienza: l'esistenza delle "squadrette", gruppi di agenti scelti chiamati a intervenire per riportare l'ordine nelle situazioni di criticità. Un ordine non sempre riportato con guanti bianchi e cortesie per gli ospiti, interventi che sfuggivano a ogni formalizzazione, ma non per questo arbitrari o casuali. Disposizioni date con poche righe burocratiche, dietro le quali si nascondeva una catena gerarchica che non arrivava mai agli anelli di vertice. Se qualcosa trapelava, tra vertici e autorità politica, era sempre un fiorire di punti interrogativi, silenzi e sorprese.
Eppure, come ricordò Alessandro Margara, che guidò il Dap durante una breve stagione riformista, "i fatti accaduti nella prigione di Pianosa erano stati voluti o quanto meno tollerati dal governo in carica. In particolare, i trasferimenti erano effettuati secondo modalità volte a intimorire i detenuti stessi. La famigerata sezione Agrippa era stata gestita ricorrendo ad agenti venuti da altre regioni (ossia reparti speciali) che disponevano di carta bianca. Il tutto corrispondeva a un preciso disegno". Finita quella triste stagione critica ed emergenziale, quei reparti speciali assunsero denominazioni e sigle ufficiali e pubbliche, tra le ultime quella dello Scop.
Si venne a sapere, dal dibattito sulla stampa sviluppatosi dopo Sassari, che nel 1999 erano stati istituiti un ufficio speciale dell'amministrazione penitenziaria, l'Ugap - struttura di intelligence creata per vigilare sulla "sicurezza degli istituti penitenziari" - e il reparto operativo dei Gom (Gruppi operativi mobili), dotato di circa seicento uomini guidati da un generale di brigata alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento, "il quale - si legge sulla pagina ufficiale del ministero di giustizia - può disporne direttamente l'impiego per fronteggiare situazioni di emergenza e particolare pericolo".
Nell'aprile del 2000, pochi erano a conoscenza dell'esistenza di questo reparto, che fu affidato alla guida del generale Enrico Ragosa. La stessa Commissione giustizia della Camera dei deputati non sembrava fosse stata neppure informata della cosa. Nel luglio del 2001, per il G8 di Genova, i Gom furono chiamati a gestire la caserma di Bolzaneto dove giungevano alcuni dei manifestanti fermati e il risultato, in termini di immagine pubblica, non fu tra i migliori. Oggi Il Gom ha sede in Roma e si articola in dodici reparti operativi presenti presso altrettanti istituti penitenziari.
Intanto, "i fatti di Sassari" portano all'attenzione dell'opinione pubblica dinamiche e poteri fino ad allora sconosciuti a chi non fosse del "settore", si affacciano sulla scena politica i sindacati autonomi di polizia penitenziaria, tra cui il potente sindacato Sappe, deciso a difendere a oltranza gli agenti di Sassari senza cedere terreno nemmeno sul piano lessicale, anzi utilizzando un linguaggio crudo, espressione di una forza verbale che non ammette incertezze.
Il sindacato, pur di fronte a una certa evidenza, nega i fatti stessi perché non sono questi il discrimine tra ciò che è giusto o ciò che è sbagliato. La scelta deve essere di campo, solo dopo viene la verità. Chi critica gli abusi o dubita del comportamento degli agenti è di fatto un nemico dello stato o un amico della criminalità o magari entrambe le cose. Così, organizzano una manifestazione nazionale dinnanzi al carcere napoletano di Poggioreale, dove si sono formati i protagonisti di Sassari e dove migliaia di agenti hanno fatto formazione sul campo. Quella manifestazione fa nascere sulla scena pubblica un nuovo soggetto politico.
Gli agenti di polizia penitenziaria solo dal 1990 erano stati de-militarizzati e quindi avevano potuto organizzarsi sindacalmente. Forte di una compattezza e una radicalità rara nel mondo sindacale, i sindacati autonomi non stringono alleanza solo con le forze politiche del centro-destra, ma sapranno allearsi culturalmente anche con forze politiche diverse, dimostrando di essere il potere più forte e organizzato del sistema penitenziario, capace di costruire un discorso egemone sul carcere fondato su due semplici assiomi: più agenti, più carceri. Nel corso degli anni, seppure sul piano istituzionale siano nate figure importanti come il Garante nazionale per le persone prive della libertà e quelle dei garanti regionali, il discorso pubblico sul carcere si è mosso più lungo questi assiomi che ispirato a un'idea della esecuzione della pena rispettosa dei diritti fondamentali della persona e dei principi costituzionali.
Ma siamo andati troppo avanti, forse. Torniamo ai fatti. Come sempre, superata la prima fase di burrasca, il processo per le violenze e i pestaggi di Sassari proseguì sgretolandosi strada facendo. In primo luogo si sgretolò sul piano mediatico, perché il processo fu seguito solo dai due principali quotidiani locali. Poi cominciò a perdere pezzi lungo il rito processuale.
La tesi dell'accusa non fu accolta, il giudice decise che ogni singolo episodio di violenza andava esaminato a sé e non come parte di un unico disegno. Questa scelta, di valutare separatamente singoli fatti, in luogo di una lettura sistemica, affievolì ogni speranza che si facesse almeno chiarezza sulla catena di comando e sulle dinamiche che ne avevano segnato lo sviluppo. Alcuni degli imputati scelsero il rito abbreviato, altri agenti quello ordinario.
Il provveditore Della Vecchia fu condannato in appello a un anno e quattro mesi, la direttrice a dieci mesi, il comandante degli agenti a un anno e quattro mesi. Nessuno fu sospeso dai pubblici uffici, di fatto tutti hanno continuato la loro carriera nell'amministrazione. Il provveditore fu mandato a dirigere la Scuola di formazione della polizia penitenziaria, l'allora direttrice al andò ministero di giustizia, il comandante a dirigere un istituto di un carcere del centro-sud.
Altri sessantaquattro imputati furono assolti. Nel 2010, intervenne la prescrizione per gli agenti che avevano scelto il rito ordinario. Come riporta Daniela Scano, de La Nuova Sardegna, nella sentenza in cui applicò la prescrizione il giudice Massimo Zaniboni, del Tribunale di Sassari, scrisse "quel giorno nella casa circondariale di Sassari si passò da un luogo di detenzione legale, dove la libertà è privata a seguito di precise regole, anche costituzionali, a luogo dove la legalità cedette il passo alle manifestazioni di istinti, di rancori repressi, di spirito di rivalsa, di volontà di manifestare la propria durezza al nuovo comandante". Parole dure, ma prive di qualunque conseguenza giuridica.
Per non avere soddisfatto il requisito di un'indagine approfondita ed efficace, nel 2014 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia a un risarcimento di 14 mila euro riconoscendo le violenze subite da uno di quei detenuti, Valentino Saba. Di lì a pochi anni, nel 2017, è stato finalmente introdotto il reato di tortura nel nostro ordinamento.
Eppure, l'equilibrio dei poteri all'interno del sistema penitenziario, non è determinato dalla norma nel suo astratto, ma dalla capacità che le forze sociali e politiche hanno di affermare i propri discorsi, come insegna la storia recente di questi giorni del carcere di Santa Maria Capua Vetere.
Qui, a fronte delle accuse di violenze sui reclusi su cui la magistratura ha aperto una inchiesta, c'è stata l'immediata reazione di alcuni sindacati autonomi di polizia penitenziaria che hanno replicato alle segnalazioni del Garante nazionale e di quello regionale attaccandoli senza mezzi termini, parlando di un "piano di destabilizzazione contro il sistema carcerario e la polizia penitenziaria" e richiedendo misure per chiudere le carceri a ogni sguardo esterno. Sono passati vent'anni dai fatti di Sassari, ma, a volte, è come se fosse ieri.
di Alberto Giannone* e Alberto Perduca**
Avvenire, 30 aprile 2020
Nel variegato universo della medicina clinica si sta affermando la global health, visione di una sanità che trascende i confini per occuparsi anche delle aree del globo meno avvantaggiate sia sul piano economico che della organizzazione.
La sua ambizione è di poter fornire servizi al più ampio numero di persone bisognose di cura, di essere cioè universale, sicura e tempestiva pur a fronte di contesti non favorevoli. Quando la giustizia del nostro Paese uscirà dalla paralisi quasi totale imposta dalla fase acuta del Covid-19 e dovrà affrontare la graduale ripresa di funzionalità, verrà utile ricordare quantomeno l'ispirazione della global health.
Facile prevedere che le crisi relazionali, sociali ed economiche indotte da quella sanitaria, avranno un pesante impatto sull'apparato giudiziario chiamato a rispondere alle crescenti sollecitazioni civili e penali. I conflitti - tra imprese e persone - non diminuiranno di certo, al pari delle diverse forme di criminalità: organizzata, economica, da strada, di genere.
Senonché l'apparato che dovrà sostenere queste impetuose domande è quello stesso affetto dalle croniche insufficienze che il Covid-19 sta impietosamente svelando in non pochi suoi comparti. Valga un esempio per tutti: il ritardo nell'informatizzazione dei servizi, messo a nudo allorché alla necessaria desertificazione degli uffici giudiziari dettata da ragioni di sicurezza avrebbe dovuto subentrare e supplire il telelavoro, di fatto realizzatosi in misura assai ridotta proprio mancando le connessioni e le dotazioni informatiche necessarie. fronte del già avviato gigantesco impegno dello Stato per rilanciare in primis l'economia, è realistico pensare che questo apparato non beneficerà - quantomeno nei tempi brevi - di finanziamenti importanti.
Dunque, destinato ancora a rimanere povero, esso sarà chiamato a intervenire su un contenzioso civile e penale ben più pesante di quello attuale, dove il nuovo si sovrapporrà a quello già esistente, quest'ultimo per giunta immobile da lunghe settimane. Poiché l'uso sapiente delle risorse diventerà imperativo sin d'ora funzionamento del sistema penale non può sfuggire al test di effettività rispetto alla sua missione.
Rimuovere questa verifica significa di nuovo rinunciare, più o meno consapevolmente, alla vocazione universale della Giustizia. Coloro che scrivono non ignorano, insieme a tanti, che l'inveramento di questa vocazione implicherebbe un intervento di lungo respiro, sui diversi piani della legislazione - sia sostanziale che processuale - e della organizzazione. E che quindi esso appare poco realizzabile nella sua interezza a fronte delle più impellenti priorità della ripresa dalla pandemia e del mai stabile quadro politico. on dovrebbe, però, perdersi questo drammatico momento per quantomeno attenuare il pan-penalismo - che alimenta l'incessante introduzione di nuove figure di reato - sì da abbattere la domanda penale, che già prima dl Covid-19 era assolutamente eccessiva rispetto alla capacità di risposta con le forze e al modello di processo in campo, che su qualsiasi delitto può impegnare tre gradi di giudizio ed almeno nove giudici.
Così la seria sterzata verso la sanzione amministrativa per non poche ipotesi (ora) di reato potrebbe dar respiro, purché le pubbliche competenti vengano poste nelle condizioni effettive di applicarla. Sarebbe poi giudizioso lavorare su qualche limitata riforma che introduca elementi di razionalità e sostenibilità nel procedimento penale senza intaccare il nocciolo duro delle garanzie dei cittadini, siano essi indagati, imputati o vittime.
Per convincersene bastano le relazioni annuali di presidenti delle Corti e di procuratori generali che da lustri si susseguono nel denunciare l'enorme arretrato giudiziario. Arretrato che non è solo una fredda statistica ma, quel che conta, la somma enorme di energie pubbliche e risorse finanziarie dissipate, legittime pretese individuali mortificate, tutele collettive mancate, perdita di credibilità delle Istituzioni. E allora, pensando ad un legislatore minimo che voglia togliere un po' di piombo alle gambe della nostra affaticata Giustizia penale, è auspicabile l'apertura di cantieri lungo alcune direttrici mirate.
Così, senza alcuna pretesa di completezza, varrebbe la pena di muoversi per:
1) approdare così come già avviene nel contenzioso civile al deposito telematico degli atti con formazione digitale dei fascicoli nonché all'invio con posta elettronica certificata al difensore di fiducia delle comunicazioni destinate all'assistito, invio ora ammesso solo per la fase emergenziale in corso; in generale: l'economia di tempo, dotazioni e persone sarebbe enorme tanto più se si pensa che tali notifiche distolgono non poco la polizia giudiziaria dalle proprie funzioni primarie;
2) abolire l'obbligo generalizzato di informare ex ante la persona offesa della richiesta di archiviazione del pubblico ministero, compresa quella in cui l'autore del reato rimane ignoto: di nuovo il risparmio di risorse sarebbe rilevante e tanto più obbligato se si considera che percentualmente minime sono le opposizioni avanzate dalle vittime, alle quali andrebbe data comunque la facoltà di proporre reclami ex post su cui il giudice deciderebbe una volta ottenuto il parere della pubblica accusa, così evitando il rituale - comunque energivoro - delle udienze, per lo più stancamente ripetitive di quanto affidato ad atti scritti;
3) consentire ai giudici del dibattimento di acquisire documenti la cui controvertibilità di contenuto è spesso prossima alla zero, come ad esempio i tabulati del traffico delle comunicazioni elaborato in automatico dalle Società di gestione: posto che raramente la dialettica tra pubblico ministero e avvocato è in grado di apportare un qualche valore aggiunto sulla veridicità di quanto ivi registrato, si verrebbe in tal modo evitata l'irragionevole dilatazione dei dibattimenti insieme all'inutile - e financo farsesca - cross examination di un funzionario di polizia costretto a riferire sul contenuto dei tabulati... dopo essere stato autorizzato a leggerli;
4) prevedere la possibilità di celebrare da remoto processi-in tutto o in parte - a carico di imputati detenuti, tanto più se numerosi, ferma la facoltà dei difensori di essere fisicamente accanto agli assistiti ovvero di fruire di linee di comunicazione riservata con costoro: i protocolli responsabilmente intervenuti tra magistrati e avvocati in queste settimane non stanno dando cattiva prova sia in punto garanzia della difesa che speditezza del giudizio sicché l'esperienza ben potrebbe proseguire oltre la crisi sanitaria di queste settimane;
5) ammettere forme di motivazione semplificata e contestuale delle sentenze quando il giudice di primo grado accolga le conclusioni concordi di pubblici ministeri e difensori;
6) correggere l'attuale pressoché illimitata facoltà di appello delle sentenze prevedendone l'inammissibilità, ad esempio quando le condanne di primo grado hanno soddisfatto le istanze della difesa, l'imputato ha reso confessione, la pena inflitta è nel minimo assoluto; ovvero disincentivarlo ammettendo che il giudice di secondo grado possa essere più severo e restituendo alla pubblica accusa il pieno potere di impugnazione;
7) rendere non impugnabile la sentenza di patteggiamento, in cui la pena (anche nella sua entità temporale) è stata chiesta o accettata dallo stesso imputato;
8) contenere il giudizio della Corte di Cassazione ai casi di effettiva violazione di legge sostanziale e processuale, con esclusione del semplice vizio di motivazione che già i giudici di primo e secondo grado hanno redatto: per tale via la Suprema Corte - ad oggi composta da quasi 200 giudici penali gravati da oltre 50.000 ricorsi - potrebbe recuperare appieno il suo ruolo, naturale e cruciale, di orientamento uniforme nell'interpretazione delle leggi.
Nel medio termine poi sulla base delle evidenze empiriche andrebbero fatti i conti sulla tenuta del nuovo codice di procedura penale in vigore da oltre 30 anni. Senza anticiparli né banalizzarli, quel che si può dire è che la scommessa di avere un processo pienamente accusatorio, in grado di essere vitale grazie alla definizione alternativa della stragrande maggioranza dei casi, è ormai persa posto che patteggiamento e giudizio abbreviato non coprono che il 10% circa degli interi affari penali. Idealmente sarebbe tempo di una riforma organica del codice di rito, con meno mitizzazione del modello e più attenzione al servizio.
Senonché il dopo Covid-19 della fase acuta non sollecita soltanto Parlamento e Governo, qui ed ora, a rendere, pur parzialmente, meno distanti strumenti e obiettivi della Giustizia penale. Esso esige con pari forza, dagli operatori, l'uso sapiente delle risorse, in primis del tempo. Così l'utilizzo dello spazio nei Palazzi di Giustizia, il ricorso all'informatica, le tecniche di indagine, la selezione dei casi da portare giudizio, la pianificazione e tenuta delle udienze, la dialettica delle parti e le modalità di discussione e motivazione, dovranno ispirarsi ai criteri di sobrietà e necessità - né di più né di meno di quanto occorre - da valere per giudici, pubblici ministeri ed avvocati.
Rimuovere questa necessità ignorando la fragilità del sistema penale impietosamente disvelata da questi tempi ed illudersi di tornare a tutto come prima sarebbe nel contempo atto di presunzione e di ulteriore fallimento. Non è da dimenticare infatti che quel "prima" è (anche) fatto da una giustizia penale che non poche volte s'è mostrata tardiva, monadica, autoreferenziale e insensibile al progresso tecnologico.
* Alberto Giannone è Giudice del Tribunale di Asti
**Alberto Perduca è Procuratore della Repubblica di Asti
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 30 aprile 2020
Processo penale da remoto dimezzato. Il giudizio "dematerializzato" come uscito dalla conversione del decreto Cura Italia viene già fatto oggetto di profonde correzioni dopo la levata di scudi dell'avvocatura. Ma la magistratura esprime il suo disaccordo. Nella bozza di decreto legge all'esame del Consiglio dei ministri di ieri sera infatti viene previsto che il collegamento da remoto per lo svolgimento delle udienze penali che il Cura Italia prevedeva come modalità ordinaria di svolgimento delle udienze non potrà applicarsi se non con il consenso delle parti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio.
Inoltre la modalità "video" sarà esclusa nelle udienze chiave per la formazione della prova, quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti. Il ministero della Giustizia traduce così con qualche giorno di ritardo l'accordo politico saltato all'ultimo momento alla Camera la scorsa settimana e viene incontro alla netta ostilità che da subito l'avvocatura aveva espresso sull'utilizzo, su larga scala, delle modalità virtuali nel penale.
In un documento diffuso poche ore fa e firmato da Camere penali e civili si sottolinea come "è la difesa, nei processi penali, a dover accettare che il teste si trovi lontano dal giudice presso la Polizia giudiziaria, organo ausiliario del Pubblico Ministero; è l'imputato a essere costretto lontano dal giudice; è la parte a dover proporre le proprie argomentazioni da un luogo diverso dall'aula di giustizia, a giudici che non condividono più la contestualità e la segretezza della camera di consiglio. È il popolo a dover accettare che il processo sia segreto, rinunciando a ogni forma di controllo sociale".
Dove però l'affidamento alle parti della decisione sulle modalità di svolgimento vede l'Anm fortemente perplessa: "la soluzione di rimettere alla sola volontà delle parti la scelta della modalità da remoto per alcune attività, oltre a non considerare che il rispetto dei principi e delle garanzie è il primo scrupolo di ogni giudice che, ad esso, ispira l'esercizio del delicato potere di direzione del processo anche in tempi ordinari, impedirebbe ogni razionale programmazione di tali attività, perché non ancorata ad alcun presupposto oggettivo, con conseguente frustrazione non solo dell'efficienza dell'attività giudiziaria ma anche della tutela dei diritti dei cittadini".
In ogni caso, ma questo vale in materia civile, si prevede poi che anche quando l'udienza da remoto è possibile questa debba avvenire, oltre che con misure idonee a salvaguardare il contraddittorio, anche "con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario".
Nel decreto anche un impulso all'utilizzo del canale digitale per una serie di passaggi. Sino al 31 luglio, con modalità che dovranno essere definite dal ministero della Giustizia, presso tutti gli uffici del Pm che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo, è autorizzato il deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415 bis, comma 3, del codice di procedura penale. Si tratta, per esempio, del risultato delle indagini difensive, delle richieste della difesa al pm per lo svolgimento di atti d'indagine, delle domande di interrogatorio. Come pure il canale digitale può essere utilizzato, sempre fino al 31 luglio, da parte della polizia giudiziaria per la comunicazione alla pubblica accusa di atti e documenti d'indagine.
di Simona Musco
Il Dubbio, 30 aprile 2020
La richiesta di Malinconico: "subito un tavolo unitario per la giurisdizione". "La fase 2 sarà un delirio". L'allarme arriva dall'Organismo congressuale forense, che ha redatto un dossier per monitorare la situazione dei tribunali in periodo d'emergenza. E ciò che emerge, stando alla nota di Giovanni Malinconico, coordinatore dell'Ocf, è drammatico.
"Ogni ufficio decide per sé, ma non solo ogni tribunale, perfino ogni sezione, talvolta". E in assenza di certezze, l'unica cosa chiara è che "se il Governo non fissa delle linee guida comuni per tutti sarà il caos. Abbiamo parlato di babele giudiziaria, e mai termine fu più appropriato: ciascun ufficio appunto parla una lingua propria senza dialogare con gli altri".
Giustizia ordinaria - Per quanto riguarda la giustizia ordinaria, evidenzia Ocf, il "Cura Italia" prevede udienza in compresenza fisica, con assunzione di precauzioni nell'accesso e nell'interazione all'interno degli ambienti giudiziari; udienza da remoto, con l'ausilio di strumenti telematici; sostituzione dell'udienza con lo scambio di atti scritti la cui modulazione però è demandata ai regolamenti e ai provvedimenti emanati dei capi dei singoli uffici giudiziari.
Giustizia amministrativa - La giustizia amministrativa ha disposizioni totalmente differenti. "Inspiegabilmente i termini processuali hanno ricominciato il loro decorso a far data dal 16 aprile - spiega Malinconico. Per tutta la durata della fase due inoltre, "tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati".
Giustizia contabile - Le attività sono regolate attraverso un generico richiamo alle disposizioni in materia di Giustizia ordinaria e amministrativa, ma "in quanto compatibili", con ampia possibilità di regolamentazione da parte dei vertici degli uffici territoriali e centrali. Si prevede in via ordinaria il rinvio dei giudizi alla fine della fase due, ma con la possibilità di trattazione da remoto mediante strumenti telematici.
Giustizia militare - Anche qui formalmente si applicano le disposizioni per la giustizia ordinaria, ma solo "in quanto compatibili". Per il resto decide il giudice. "Un caos regolamentato insomma, che però non fa i conti con i classici problemi dell'inadeguatezza dell'apparato giudiziario italiano - conclude Malinconico - Qualche esempio: ovunque si registra tanto una grave insufficienza dei presidi sanitari atti a consentire l'accesso sicuro agli uffici, quanto la carenza di strumentazioni informatiche per il cosiddetto processo telematico. E per finire, nessuno ha pensato a garantire l'esercizio della funzione difensiva ai colleghi con disabilità. Una dimenticanza inaccettabile".
Il tavolo unitario per la giurisdizione - Con un'altra nota, Malinconico ha poi sollecitato il presidente del Consiglio, il ministro della Giustizia e quello dell'Economia per la costituzione di un tavolo unitario per la giurisdizione. "Se la prima fase è stata caratterizzata da inammissibili differenziazioni nella regolazione delle attività giudiziarie nei vari plessi in cui la Giurisdizione si articola, con delle distinzioni non ammissibili e non spiegabili con il solo riferimento alle differenze dei vari riti, la questione si pone con maggior gravità e urgenza per la fase due, che ormai incombe", scrive Malinconico.
Che non dimentica di sottolineare la mancanza di misure adeguate a garantire l'esercizio della funzione difensiva ai colleghi con disabilità, "problema che incide contemporaneamente sulla problematica delle pari opportunità e sul diritto delle parti a essere difesi dall'avvocato verso il quale abbiano fiducia, sebbene portatore di handicap fisico".
Una situazione complicata, che rende, dunque, necessaria la costituzione di un "tavolo unico per la giurisdizione" "che, operando in una visione complessiva e unitaria della giurisdizione e riducendo le inutili differenziazioni tra i vari settori, metta al centro il ruolo propulsivo del Dicastero della Giustizia e, con una concertazione piena ed effettiva con le rappresentanze istituzionali e politiche dell'avvocatura, adotti le più opportune iniziative atte a consentirne l'esercizio nella salvaguardia delle garanzie costituzionali per le parti".
di Jacopo Rosatelli
Il Manifesto, 30 aprile 2020
Parla il pm Stefano Musolino, coordinatore del convegno online di Magistratura democratica. La giustizia ai tempi del Coronavirus va avanti, la tecnologia sta aiutando a non fermare la macchina, ma i problemi non mancano. Stefano Musolino, pm a Reggio Calabria, è il coordinatore del convegno online che Magistratura democratica (Md) ha promosso per affrontare opportunità e rischi delle innovazioni. L'appuntamento per le toghe è oggi alle 16, ciascuno davanti al suo tablet.
Dottor Musolino, le chiedo senza giri di parole: nel 'processo da remoto', quello via computer, le garanzie per gli imputati sono indebolite?
Sì, purtroppo. Le forme non sono neutrali, ma inverano le garanzie. La relazione fra i soggetti di un processo si sostanzia in un rapporto fisico: c'è un diritto dell'imputato a guardare il suo giudice, nell'aula di udienza, che nessuno può contestare.
La pensa così l'intera magistratura italiana?
Ci sono sensibilità diverse. Noi di Md temiamo che il paradigma tecnocratico possa essere percepito come la panacea di tutti i mali e imporsi oltre l'emergenza. Secondo noi è un pericolo, perché la tecnologia può aiutare, ma deve essere al servizio dei diritti e delle garanzie. L'innovazione tecnologica non è più reversibile, ma non può essere la tecnologia a dettare la linea: serve spirito critico, senza la pretesa, nemmeno da parte nostra, di avere la verità in tasca.
L'esperienza di questi giorni cosa sta mostrando?
Durante questa emergenza una compromissione minima dei diritti e delle garanzie è resa necessaria. Le faccio un esempio: chi è arrestato in flagranza di reato ha diritto a comparire davanti a un giudice entro 48 ore, ma ora è fisicamente impossibile. Quindi, entro 48 ore si fa l'udienza da remoto, e la giustizia può andare avanti, grazie alla collaborazione di tutti, polizia e avvocatura comprese. Passata questa fase, però, l'eccezione non deve diventare regola, perché la presenza fisica in aula è un elemento essenziale.
Diceva che con gli avvocati c'è stata collaborazione, non era scontato...
Sì, nella gestione dell'emergenza si sono firmati molti protocolli. Poi, anche legittimamente, l'avvocatura ha cominciato a temere che quello che è una regola eccezionale possa diventare strutturale. E di fronte a ciò alza le barricate.
Abbiamo visto i problemi, ma invece c'è qualche innovazione tecnologica che a suo giudizio dovrà rimanere anche nel futuro?
Il processo civile è già tutto in digitale, il processo penale è molto più indietro. Tutto quello che riguarda la dematerializzazione degli atti va bene, ma l'udienza da remoto è un'altra cosa, perché il rapporto fra gli attori del processo è più delicato. Ci sono certamente situazioni nelle quali si può fare tutto a distanza senza ledere i diritti di nessuno: una separazione consensuale, ad esempio, o la nomina di un perito. Il problema che noi vediamo nasce quando l'innovazione tecnologica diventa un espediente per 'liberarè dagli 'intralci' delle garanzie, come quelle del migrante nei procedimenti per l'asilo e quelle dell'imputato nel processo penale.
È l'efficientismo "modello Davigo"?
Diciamo che esiste un nesso profondo fra le posizioni che, da sempre, vedono diritti e garanzie degli imputati come un intralcio e il paradigma tecnocratico che si fa avanti adesso.
In questi giorni si discute molto anche di presunte scarcerazioni facili, soprattutto di boss mafiosi. Il Dap è nell'occhio del ciclone, la nomina del nuovo vicecapo Roberto Tartaglia, ex pm antimafia a Palermo, ha tutta l'aria di un commissariamento...
Io lavoro nella direzione distrettuale antimafia da nove anni, e posso dirle che la capacità dello Stato di fronteggiare il fenomeno mafioso dipende dalla capacità dello Stato di far rispettare le regole, anche quando tali regole determinano la scarcerazione di persone che hanno condanne per mafia. Bisogna fare attenzione a logiche semplificatorie che individuano un ultraottantenne malato come un nemico la cui morte in carcere risolverebbe i problemi. Così facendo si trasformano le persone in simboli: non solo è profondamente anticostituzionale, ma non serve. La supremazia dello Stato nei territori in cui essa è contesa della criminalità organizzata si afferma proprio attraverso il rispetto dei diritti di tutti.
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 30 aprile 2020
Slitta (ancora) la riforma delle intercettazioni. E si puntellano le decisioni dei giudici di sorveglianza su permessi premio e detenzione domiciliare con i pareri delle Procure e, nel caso di detenuti al 41bis, delle Procure antimafia. Questi due degli elementi chiave del testo della bozza di decreto legge all'esame del Consiglio dei ministri di ieri sera. A poche ore dall'entrata in vigore, viene ancora rinviata, al 1° settembre, la nuova disciplina delle intercettazioni, frutto di un lungo e faticoso lavoro di preparazione, cristallizzato poi nelle norme concordate nella maggioranza nell'ultimo consiglio dei ministri dell'anno scorso. Ora le difficoltà degli uffici giudiziari a fronteggiare anche solo l'ordinaria amministrazione hanno sconsigliato di fare debuttare una riforma con aspetti di novità molto significativi e che, comunque, nella fase di passaggio dal vecchio al nuovo regime non sarebbe stata indolore.
La Cassazione poche settimane fa aveva infatti sottolineato come si profilava problematica la previsione dell'applicazione ai procedimenti iscritti dopo il 30 aprile perché avrebbe fatto nascere questioni di diritto transitorio, per esempio, nel caso in cui all'iscrizione di un reato, avvenuta prima del 30 aprile, ne seguano altre in epoca successiva aventi ad oggetto nuovi titoli di reato. In questa ipotesi, puntualizzava la Cassazione, l'eventuale applicazione del principio dell'autonomia di ogni iscrizione, che è stato elaborato per il conteggio del termine di durata delle indagini preliminari, avrebbe provocato l'applicazione delle nuove norme per le indagini relative alle successive iscrizioni. Con l'effetto paradossale di un doppio regime nella medesima inchiesta.
Sulla scia delle polemiche per le recenti scarcerazioni di alcuni boss della criminalità organizzata, la bozza di decreto legge rivede poi il percorso di concessione di alcuni benefici previsti dall'ordinamento penitenziario. Senza però, ha precisato ieri il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede che questo possa suonare come atto di sfiducia nei confronti della magistratura di sorveglianza, "si fa solo in modo che il giudice abbia un quadro chiaro e completo della pericolosità del soggetto".
La scelta è quella di fare precedere la decisione del tribunale o del magistrato di sorveglianza dal parere della procura. Così, in materia di permessi, nel caso di detenuti per reati previsti dall'articolo 51 commi 3 bis e 3 quater del Codice di procedura penale (associazione criminale, terrorismo), l'autorità giudiziaria competente, prima di pronunciarsi chiede un parere al Procuratore del capoluogo del distretto dove si trova il tribunale che ha emesso la sentenza. In caso di detenuti sottoposti al regime del 41bis sarà necessario anche il parere del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Medesima procedura per quanto riguarda la detenzione domiciliare. In un caso e nell'altro vengono anche definiti i termini: per i permessi premio, la concessione non può arrivare prima di 24 ore dalla richiesta dei pareri, mentre per la detenzione domiciliare, i termini sono di 2 e di 40 giorni (nel caso del 41bis). La Procura generale della Corte d'appello è poi informata dei permessi concessi e del loro esito.
di Armando Veneto
Il Riformista, 30 aprile 2020
Dopo alcuni giorni dedicati quasi esclusivamente al distanziamento sociale ed alla reclusione volontaria, con il conseguente calo dei delitti, attendevo con ansia il tempo nel quale la mafia sarebbe tornata a spadroneggiare in TV e sui media. Attendevo con ansia, ma anche con la certezza che i cantori della giurisprudenza creativa e della galera a vita e per ceppi familiari non si sarebbero lasciati sfuggire l'emergenza per tornare alle loro ossessioni. Un susseguirsi di eventi ha placato la mia attesa; alcuni esempi lo confermano. Quasi contemporaneamente all'annunzio delle sovvenzioni a famiglie e aziende, erano insorti quanti paventavano ulteriori arricchimenti illeciti dei mafiosi; venne riaperta la contrapposizione tra il nord virtuoso (con l'accantonamento di mani pulite) e il sud a struttura mafiosa.
Ed un sommo magistrato con vocazioni politiche, tanto da decidere chi debba o non candidarsi alle cariche pubbliche, offrì la soluzione miracolosa: siano i PM a gestire l'assegnazione delle risorse, probabilmente per i pochi non ancora raggiunti da interdittiva antimafia; almeno al Sud.
Ancora: durante una trasmissione TV un noto conduttore aveva intanto zittito il politologo Luttwak che, rimbeccando il sommo magistrato, aveva osservato che gli investitori non vengono in Italia per timore dei magistrati, non dei mafiosi. Il povero Luttwak, catalogato tra gli esponenti del partito della mafia, aveva inteso dire, come esplicitò prima che le esigenze della pubblicità lo bloccassero, che era l'incertezza della giurisprudenza e la lentezza della giustizia a tenere lontani gli investitori. Non sapeva, Luttwak, che basta evocare certi poteri per mettere a repentaglio la libertà di parola. Cosa che non teme altro sommo magistrato che proprio in questi giorni tuona contro altri magistrati rei di avere scarcerato un moribondo, con l'assordante silenzio di altri magistrati che dovrebbero esercitare pur essi un potere; ma di controllo!
E che dire di quanti, magistrati, giornalisti, politici disinformati, tramano o fanno da tramiti irresponsabili per demolire il processo penale accusatorio; quello nel quale un giudizio terzo rispetto alle parti, in pubblica udienza dirige il contraddittorio e, attraverso di esso, tenta di avvicinarsi alla verità processuale, o di sbagliare il meno possibile. Chi vive il dramma del processo " da remoto" nel quale l'avvocato è "ospite", come precisa la didascalia delle postazioni riservate ai difensori dalla piattaforma scelta dal Ministero della giustizia (rectius: dal cerchio magico che sovviene il Ministro nelle sue molteplici giravolte) sa come sia inesistente ogni rapporto dialogico; e come esso sia l'anticamera di un nuovo processo inquisitorio che, complice l'emergenza, si tenta di introdurre nel sistema, sconvolgendolo.
"Tenete fuori gli avvocati dal processo" tuona il capo dei sommi magistrati: trattasi di ossessione da virus professionale; con possibilità di combatterlo solo mediante isolamento; anche se esso è reso difficile per la quantità di suffragi dei quali gode tra benpensanti, profittatori di contingenza e simili. Importante è schierarsi per la legalità; se poi essa non coincide con la giustizia (che include la norma morale prima che quella giuridica), poco importa.
Ciò che conta è far parte degli onesti, scheletri negli armadi a parte: cioè della maggioranza ciarliera e combattente; magari conseguendo profitti o usando poteri (legittimamente?) conseguiti. Importante è manifestare quale sia il fine da raggiungere senza badare ai mezzi per conseguirlo: perché solo il fine prefisso dà gloria, acquisisce consenso, genera soddisfazione. Importante è essere riconosciuti quale adepto della parte migliore del Paese; perché tutto il resto è da aborrire; tutto il resto è mafia. Senza capire che la mafia si combatte seminando legalità vera; e vissuta senza arroganza; e senza violentare una storia fatta di ribellione ad ogni prepotenza.
agi.it, 30 aprile 2020
Vaglio della Corte costituzionale sul divieto, previsto dall'articolo 41bis dell'ordinamento penitenziario, per i detenuti in regime differenziato, di scambiarsi oggetti anche tra appartenenti allo stesso "gruppo di socialità".
I giudici della Consulta, martedì prossimo, in camera di consiglio - in base alle regole adottate in questa fase di emergenza Covid-19 - affronteranno la questione sollevata, con due ordinanze, dalla Cassazione, secondo la quale il divieto di scambio di oggetti tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità determinerebbe, in "violazione" dell'articolo 3 della Costituzione, una "ingiustificata disparità di trattamento" rispetto ai detenuti in regime ordinario: tale divieto, si sostiene nelle ordinanze di rimessione, avrebbe esclusivamente "portata afflittiva", e non potrebbe ritenersi "funzionale" a rescindere i collegamenti ancora attuali sia tra i detenuti che appartengano a determinate organizzazioni criminali, sia tra gli stessi e gli altri componenti del sodalizio che si trovano in libertà.
Secondo la Cassazione, inoltre, la "comune appartenenza al medesimo gruppo di socialità", consentirebbe "a monte" lo scambio di qualunque contenuto informativo e il divieto previsto dall'articolo 41bis sarebbe "in contrasto" anche con il principio della finalità rieducativa della pena, enunciato dall'articolo 27, terzo comma, della Costituzione, in quanto impedirebbe anche quelle "forme minime di socialità" che si estrinsecano nello "scambio di oggetti di scarso valore e di immediata utilità o di generi alimentari" tra "persone che si frequentano 'senza filtri' ogni giorno e in una prospettiva di normalità di rapporti interpersonali".
linkabile.it, 30 aprile 2020
Sedici Garanti regionali delle persone private della libertà individuale hanno scritto ai Presidenti delle Regioni per rappresentare la istituzione di una task force in materia di contenimento e coordinamento dell'emergenza coronavirus in carcere. Tra i primi firmatari Samuele Ciambriello, Garante dei detenuti della Regione Campania.
Illustre Presidente, in data 21 aprile 2020, su sollecitazione del Ministero della Giustizia, il Ministero della Salute ha istituto in quella sede un Gruppo di lavoro interministeriale ad hoc per il contenimento dell'emergenza Covid-19 nel settore penitenziario, a cui sono stati invitati a partecipare anche il Garante nazionale delle persone private della libertà, l'Istituto Superiore di Sanità e tre rappresentanti del Gruppo tecnico interregionale della sanità penitenziaria.
Come ogni altro luogo di convivenza forzata di una pluralità di persone, gli Istituti penitenziari sono particolarmente a rischio per le condizioni di potenziale diffusività del virus Covid-19, già purtroppo riscontrata in alcuni di essi. Dopo un periodo di incertezza, che ha generato confusione e preoccupazione tra i detenuti, i loro familiari e gli operatori delle amministrazioni penitenziaria e sanitaria, le Regioni e l'Amministrazione penitenziaria, ciascuna per la propria parte, hanno condiviso alcune modalità operative di prevenzione e di primo intervento (il pre-triage dei nuovi ingressi, la limitazione dei trasferimenti dei detenuti, l'isolamento dei positivi). Sopravvivono particolari criticità, relative - come è noto - alle condizioni di cronico sovraffollamento degli istituti penitenziari, che impediscono l'adozione delle misure di distanziamento sociale prescritte alla generalità della popolazione e, specificamente, la quarantena precauzionale dei detenuti che siano stati a contatto con persone di cui sia stata riscontrata la positività. In prospettiva è da valutare con particolare attenzione le misure da adottare nella cd. fase 2, che in ambito penitenziario sarà possibile identificare con il venir meno della interdizione ai colloqui in presenza dei detenuti con i loro familiari, la progressiva ripresa delle attività scolastiche, formative e lavorative all'interno e all'esterno delle carceri e la riapertura delle carceri al fondamentale contributo del volontariato e del terzo settore.
Certamente sarà necessario il massimo coordinamento di tutti gli attori del sistema coinvolti nella prevenzione della ulteriore diffusione del virus e nella garanzia di uniformi livelli essenziali di assistenza per tutte le persone detenute. A tal fine, la normativa vigente prevede che il confronto tra le Amministrazioni centrali dello Stato e le Regioni si svolga nell'ambito del Tavolo di consultazione permanente istituito presso la Conferenza unificata a seguito del Dpcm 1 aprile 2008 di trasferimento delle competenze al Servizio sanitario nazionale dell'assistenza sanitaria delle persone detenute.
Viceversa, l'autorità di Governo ha inteso istituire una nuova sede in cui le Regioni e le Province autonome, pur titolari della responsabilità del servizio sanitario negli istituti penitenziari come sul territorio, appaiono coinvolte in maniera marginale, in un organismo che appare squilibrato nelle rappresentanze tra Amministrazioni centrali dello Stato e Regioni e tra responsabilità sanitarie e di giustizia. Così composto, il Gruppo di lavoro potrebbe provocare - anche involontariamente - effetti perturbatori di quel modello di gestione della sanità penitenziaria che, ancorché bisognoso di ulteriori miglioramenti, nel suo insieme in questi anni è andato positivamente assestandosi.
In qualità di Garanti delle persone private della libertà delle Regioni e delle Province autonome ci preme rappresentare alla Loro attenzione quanto segue:
- l'accettabilità istituzionale del Gruppo di lavoro di cui all'oggetto solo in via temporanea (fino al termine dello stato di emergenza in corso) e limitatamente alle misure di prevenzione e assistenza in materia di Covid-19;
- la necessità di una adeguata rappresentanza della Conferenza delle Regioni nell'ambito del Gruppo di lavoro o almeno di un chiaro mandato da parte della sua Commissione Salute ai rappresentanti del Gruppo tecnico invitati a parteciparvi.
Sappiamo bene che nelle circostanze del momento le Autorità politiche e amministrative regionali competenti stanno fronteggiando la più grave crisi che il Servizio sanitario nazionale abbia dovuto affrontare dalla sua istituzione, ma dal 2008 l'assistenza sanitaria dei detenuti è parte organica di esso e delle sue articolazioni regionali in virtù della universalità del diritto alla salute riconosciuta dall'art. 32 della Costituzione. Questa responsabilità delle Regioni e del Servizio sanitario nazionale, se non sempre ha garantito in concreto le migliori condizioni possibili di assistenza sanitaria, certo ha consentito di rivendicarle alla luce del principio di eguale trattamento dei detenuti con i cittadini in stato di libertà, come recita l'art. 1 del d. lgs. 230/1999. Auspichiamo, quindi, che l'emergenza in corso possa essere un'occasione di potenziamento dell'impegno delle Regioni e delle Province autonome nell'offerta di servizi sanitari penitenziari e nella valorizzazione delle professionalità che vi sono impiegate.
Sottoscrivono
Stefano Anastasìa, Regioni Lazio e Umbria, Portavoce
Samuele Ciambriello, Regione Campania
Gianmarco Cifaldi, Regione Abruzzo
Giuseppe Fanfani, Regione Toscana
Giovanni Fiandaca, Regione Sicilia
Enrico Formento Dojot, Regione Valle d'Aosta
Mirella Gallinaro, Regione Veneto
Leontina Lanciano, Regione Molise
Carlo Lio, Regione Lombardia
Marcello Marighelli, Regione Emilia-Romagna
Bruno Mellano, Regione Piemonte
Antonia Menghini, Provincia Autonoma di Trento
Andrea Nobili, Regione Marche
Paolo Pittaro, Regione Friuli-Venezia Giulia
Piero Rossi, Regione Puglia
Agostino Siviglia, Regione Calabria
di Lucio Boldrin*
Avvenire, 30 aprile 2020
Per una persona detenuta il giorno più bello dovrebbe essere quello della scarcerazione. Oggi, complice anche la grave situazione provocata dalla pandemia, si sono riaccese le polemiche sulle scarcerazioni e sulle misure alternative alla detenzione. Ma spesso ci si dimentica che, quando si esce dalla prigione, inizia un percorso che può essere anche più difficile: rientrare in famiglia, cercare un lavoro, affrontare una società per cui sei ormai "etichettato".
Il recupero e l'inclusione dei carcerati e degli ex carcerati è un aspetto fondamentale dell'amministrazione della giustizia. Recuperare alla società chi è stato in galera è molto più di un atto di solidarietà. E un principio sancito dall'articolo 27 della Costituzione. Elemento fondamentale per rompere l'isolamento e offrire la possibilità di ricominciare una nuova vita è la formazione al lavoro che, oltre a essere una garanzia per il proprio sostentamento materiale, diventa anche un'occasione di formazione in senso ampio, includendo un percorso di rieducazione a valori come la legalità, l'impegno e il sacrificio.
Il ruolo degli educatori e degli psicologi all'interno degli istituti penitenziari diventa perciò molto importante nel risvegliare le energie positive e creative in persone doppiamente segnate dall'esperienza della devianza: per la scelta dell'illegalità che le ha portate a delinquere e per l'esperienza del carcere, spesso ancora più traumatica.
Il primo passo consiste nella rottura dell'isolamento sociale e morale in cui viene a trovarsi il carcerato, per questo diventa importante creare occasioni di relazione con il resto della società, sia attraverso il lavoro sia organizzando incontri. Il livello di istruzione, coni deficit di tipo scolastico, formativo e professionale, è un'ulteriore difficoltà di accesso nel mondo del lavoro.
Senza dimenticare l'età non più giovane della maggioranza delle persone recluse, che costituisce ovviamente un ostacolo aggiuntivi). A 45-50 anni è difficile trovare un lavoro, per un ex detenuto lo è ancora di più. Nella società vi sono pregiudizi rispetto a coloro che hanno compiuto reati: è difficile perdonare, riconoscere che colui che è stato detenuto possa rifarsi una vita.
Lo stereotipo associa la sua figura all'impossibilità di cambiamento. Ma tutti meritano, a mio avviso, una seconda possibilità. Evitiamo di costruire muri tra le cosiddette persone "per bene" e gli ex carcerati, perché la sola conseguenza è che chi è stato in prigione finisce per tornarci.
*Cappellano Casa circondariale maschile "Nuovo Complesso" di Rebibbia
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