di Iuri Maria Prado
Il Riformista, 16 aprile 2020
Che la criminalità organizzata possa tentare di far soldi insinuandosi nelle attività della ripresa economica è un rischio effettivo: ma una ripresa con sigillo "antimafia" rappresenta un rischio anche più grave. Un conto è infatti impostare politiche di sviluppo senza rinunciare al dovuto controllo pubblico sulle attività illegali: tutt'altro conto è che quelle politiche pretendano di trovare fondamento in una specie di presupposto anti-mafioso.
L'andazzo del dibattito pubblico, puntualmente orientato dai romanzieri anticamorra e dalla magistratura in militanza telegiornalistica, è ormai apertamente questo: la criminalità è in agguato, e dobbiamo innanzitutto attrezzarci per impedire che faccia profitto. La ripresa del Paese subordinata alle esigenze di contrasto della criminalità.
È una concezione insieme forsennata e ottusa dell'intervento pubblico, che assume a criterio strategico ed esecutivo la risultanza da mattinale, l'elenco da carico pendente, e trasforma l'indagine burocratico-giudiziaria nella linea-guida del governo in campo economico.
L'altro giorno, sul Corriere della Sera, il procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, in doppio con il giornalista 'ndranghetologo Antonio Nicaso, ha spiegato quel che dovrebbe fare "un Paese serio" per gestire nel modo giusto l'iniziativa pubblica nella situazione di crisi determinata dall'emergenza sanitaria: monitorare "i passaggi di proprietà delle aziende, ma anche le acquisizioni sospette di quote azionarie", che è un modo, appunto, per dire che lo Stato è "serio" nella misura in cui disciplina i movimenti dell'economia osservandoli con l'occhio inquirente della magistratura o, più direttamente, sottoponendoli alla direttiva delle forze dell'ordine.
Non è un caso, e fa rabbrividire, che la specie di programma di governo proposto dal duo Gratteri/Nicaso faccia largo appello alla "nota" inviata ai questori da parte del capo della Polizia, quello che l'altro giorno prometteva mano dura contro i "furbi che vogliono disattendere la legge" (le cronache ci dicono che la categoria malefica è significativamente rappresentata da chi si avventura nella corsetta vietata o da chi si rende responsabile dell'ignominia di comprare tre bottiglie di vino anziché una).
Le mafie, avvisa il dottor Gratteri, "cercheranno sicuramente di mettere le mani sulle risorse comunitarie", e "ci sarà anche chi cercherà di condizionare gli elenchi dei cittadini bisognosi che i sindaci sono chiamati a compilare". Bene, e allora che cosa facciamo? Affidiamo alle procure la gestione delle risorse comunitarie? E gli elenchi dei cittadini bisognosi? Affinché non siano "condizionati" li facciamo compilare ai carabinieri? Non solo la gestione dell'emergenza sanitaria è principalmente connotata da questo approccio di tipo punitivo, come se il dilagare del virus fosse l'effetto dell'irresponsabilità di quei "furbi" che attentano alla perfezione delle politiche di contenimento.
Anche le prospettive verso il "dopo", infatti, si dipartono dal medesimo punto di vista sanzionatorio: la ripresa aziendale come indizio di mafiosità, che ovviamente non è la convinzione del dottor Gratteri ma è l'inevitabile effetto di quell'impostazione se si lascia che diventi una formula di governo. Il pericolo dell'interposizione della criminalità in una transazione non si combatte interponendo polizia e magistratura in tutte le transazioni, così come non si chiudono le pizzerie solo perché in alcune investe la camorra né si fermano le compravendite immobiliari solo perché qualche mafioso ottiene un appezzamento a prezzo di favore.
di Giuseppe F. Mennella
ossigeno.info, 16 aprile 2020
Lo fa pensare la memoria dell'Avvocatura dello Stato depositata alla Corte Costituzionale che deve giudicare due eccezioni di costituzionalità all'applicazione di questa pena ai colpevoli di diffamazione a mezzo stampa. Adesso sappiamo che il governo italiano non disdegna l'idea di veder finire qualche giornalista nelle patrie galere. Lo sappiamo, o meglio lo deduciamo poiché l'Avvocatura dello Stato, chiamata a rappresentare la posizione dello Stato davanti alla Corte Costituzionale, ha sostenuto questa posizione, nero su bianco, nella "memoria difensiva" che ha depositato il 31 marzo 2020 presso la Consulta.
In quella memoria, l'Avvocatura dello Stato sostiene la legittimità costituzionale delle norme che prevedono la pena detentiva per i giornalisti condannati per diffamazione con l'aggravante del mezzo della stampa e dell'attribuzione di fatto determinato.
È questa, dunque, la posizione del Governo Conte su una questione di grande delicatezza? Il presidente dell'Ordine dei Giornalisti, Carlo Verna, lo ha chiesto senza ottenere risposta. Vedremo più avanti se questo silenzio esprime imbarazzo o consenso. È necessario conoscere l'orientamento del presidente del Consiglio dei Ministri su una materia così rilevante per uno Stato democratico.
Il procedimento presso la Corte Costituzionale, quando si svolgerà, fornirà un'ulteriore occasione per cambiare o confermare la posizione e ci dirà qual è la fondatezza dell'obiezione di costituzionalità in termini di diritto e di coerenza con i Trattati firmati dall'Italia.
Il governo è stato costretto a venire allo scoperto (assumendo questa posizione in contraddizione con quanto sostenuto da altri governi nelle passate legislature) perché davanti agli Ermellini pendono due giudizi incidentali di legittimità costituzionale sollevati dai giudici di Salerno e di Modugno-Bari.
Le norme sulle quali si chiede il giudizio della Corte sono l'articolo 595 del codice penale del 1930, che al terzo comma prevede una pena massima di tre anni (o la multa fino a 50mila euro) per il reato di diffamazione a mezzo stampa e l'articolo 13 della legge sulla stampa del 1948 che prevede il carcere fino a sei anni (più la multa fino a 50mila euro) se lo stesso reato è aggravato dall'attribuzione di fatto determinato. Norme vecchie di 90 e 72 anni ma ancora vigenti. E che il Parlamento tenta (o finge) di abrogare a ogni legislatura, a partire dal 2001.
Le udienze pubbliche erano in calendario per il 21 e 22 aprile. Il 21 sarebbe stata discussa la questione di legittimità costituzionale sollevata - su istanza della difesa degli imputati - dal giudice del tribunale di Salerno, davanti al quale pendeva una causa intentata contro i giornalisti Pasquale Napolitano (diffamazione a mezzo stampa aggravata dall'attribuzione di fatto determinato) e Antonio Sasso (omesso controllo).
La presidenza della Corte Costituzionale - considerata l'emergenza sanitaria - aveva prospettato l'ipotesi di discutere la causa in camera di consiglio, senza intervento delle parti. Ciò è possibile se tutte le parti in causa sono d'accordo. Il sindacato dei giornalisti di Napoli e la presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, erano favorevoli. Invece, il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti si è opposto e il suo presidente ha motivato questa scelta con l'esigenza di una trattazione pubblica alla presenza delle parti in considerazione della rilevanza della materia. La posizione dell'Ordine ha determinato un rinvio a data da destinarsi. Il rinvio e la legittima diversità di posizioni hanno generato forti polemiche nel mondo giornalistico, ma la notizia non è arrivata sui giornali che - tranne rare eccezioni - non dedicano alcuna attenzione a questi problemi che influiscono sulla libertà di informazione.
Quando la Corte costituzionale tornerà a discutere la questione sollevata dal giudice di Salerno potremo ascoltare - e anche vedere in streaming. Carcere sì o no? Ora il Governo deve chiarire - con quali argomenti il governo italiano sosterrà pubblicamente la tesi che i giornalisti possono/devono finire in carcere.
E quando il Senato deciderà di tornare a occuparsi del disegno di legge che, tra l'altro, abolisce il carcere per i giornalisti, sarà interessante osservare quale posizione assumerà pubblicamente il governo (presidenza del Consiglio, ministro della Giustizia, sottosegretario all'editoria).
di Lorena Puccetti*
cfnews.it, 16 aprile 2020
L'attuale emergenza ha imposto specifiche misure, volte ad evitare la diffusione dell'epidemia di coronavirus, le quali sono del tutto inattuabili all'interno del carcere. Infatti, il sovraffollamento, le difficoltà di procedere alla completa sanificazione degli ambienti, e le carenze igieniche possono favorire il dilagare del contagio fra la popolazione carceraria. Per arginare tale drammatica situazione, che espone ad un pericolo mortale i detenuti specie se in già precarie condizioni di salute, è stato invocato da più fronti un provvedimento legislativo emergenziale diretto a diminuire il numero dei reclusi in carcere.
Risponde a tale obiettivo l'art. 123 del d.l. 17 marzo 2020 il quale prevede che la pena detentiva non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, previa richiesta possa essere eseguita presso il domicilio del detenuto.
Tuttavia, tale norma non appare risolutiva in chiave di deflazione della comunità carceraria per molte ragioni. In primo luogo, il decreto legge esclude dalla detenzione domiciliare i detenuti condannati per una serie di reati fra i quali i reati ostativi di cui all'art. 4bis dell'ordinamento penitenziario. Inoltre, in base alla previsione normativa, la detenzione domiciliare richiede l'applicazione dei braccialetti elettronici, mezzi che non sempre sono a disposizione dei singoli istituti penitenziari.
A ciò si aggiunga che il decreto si rivolge ai soli detenuti con condanna definitiva, trascurando completamente la carcerazione derivante da misure cautelari. Infine, ed è il profilo critico più rilevante, il meccanismo individuato dalla manovra lungi dall'essere automatico, presuppone la decisione del giudice con conseguente allungamento dei tempi di scarcerazione.
Supplendo a tale deludente intervento normativo, la Magistratura di sorveglianza ha assunto un ruolo attivo nella gestione dell'emergenza facendo ricorso per quanto possibile alle misure alternative al carcere previste dalla legislazione penitenziaria. In tale panorama, si inserisce una recente pronuncia del Tribunale di sorveglianza di Milano che ha preso posizione sul rischio di contagio nell'ambiente carcerario.
Al riguardo, il magistrato di sorveglianza aveva rigettato l'istanza di detenzione domiciliare sostenendo da un lato che il detenuto scontava una pena per reati ostativi di cui all'art. 4bis ord. pen. e al contempo che le sue precarie condizioni di salute non apparivano incompatibili con il regime carcerario. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano, riformando tale decisione, ha accolto l'istanza di detenzione domiciliare in applicazione degli artt. 147 comma 1 n. 2 c.p. e 47-ter comma 1ter ord. pen.
Limitandoci ad un mero accenno, l'art. 147 c.p. consente di disporre il rinvio dell'esecuzione della pena ovvero la sua sospensione allorché il detenuto versi in condizioni di "grave infermità fisica" e purché vi sia una prognosi negativa in merito al rischio di recidiva. Qualora, pur ricorrendo il predetto stato di infermità, residui un margine anche ridotto di pericolosità sociale e quindi di necessità rieducativa del condannato, in luogo del differimento della pena l'art. 47-ter comma 1ter ord. pen. prevede la c.d. detenzione domiciliare "surrogatoria" per la quale si ritiene non operino le preclusioni ex art. 4bis.
È evidente che attraverso tali norme l'ordinamento persegue il raggiungimento del difficile equilibrio tra le funzioni affidate alla pena detentiva, fra le quali l'indefettibilità della pena a la sicurezza sociale, e l'esigenza che il condannato riceva un trattamento ispirato a criteri di umanità. In applicazione di questi principi, rilevando le problematiche cardiache e respiratorie aggravate dall'età del detenuto, e ritenendo che "tali patologie possano considerarsi gravi ai sensi dell'art. 147 c.p. con specifico riguardo al correlato rischio di contagio in corso per Covid 19 che appare più elevato in ambiente carcerario che non consente l'isolamento preventivo", il Tribunale ha disposto la detenzione domiciliare.
Con tale decisione il Tribunale di sorveglianza, nella discrezionalità che le norme richiamate assegnano al giudice nell'accertamento in particolare del problematico requisito della grave infermità, ha dato concreta attuazione ai diritti fondamentali di cui ciascun individuo rimane titolare, anche se detenuto in carcere.
È certamente apprezzabile lo sforzo della Magistratura di sorveglianza chiamata, mediante un'interpretazione di buon senso delle norme di riferimento, a farsi garante della vita e della salute dei condannati. Tuttavia, resta la necessità di un rapido intervento normativo che disponga de plano la scarcerazione per determinate categorie di soggetti al fine di ridurre il sovrannumero dei detenuti rispetto alla capienza degli ambienti penitenziari. Come è noto, la popolazione carceraria è costretta a vivere in spazi ristretti e fatiscenti, in situazioni di promiscuità e in condizioni che impediscono il rispetto delle più elementari norme igieniche. Ma mentre ai detenuti risulta difficile anche solo lavarsi le mani, parte del mondo politico se ne sta invece lavando le mani.
*Avvocato, Foro di Vicenza
di Alessandro Galimberti
Il Sole 24 Ore, 16 aprile 2020
Non basta una rilevazione epidemiologica a stabilire il nesso di causalità tra una condotta - o un'omissione - e l'evento reato. Con una motivazione destinata verosimilmente a sollevare acceso dibattito nei successivi gradi di giudizio, il Gup di Taranto Rita Romano ha respinto la richiesta di rinvio a giudizio per dieci ex direttori e dirigenti e per due medici del lavoro delle acciaierie ex Ilva.
Ma mentre nei confronti dei sanitari si è trattato di un'assoluzione determinata dall'impossibilità di configurare a loro carico una posizione di garanzia nell'organizzazione aziendale (avendo di fatto solo funzioni generiche di consiglieri dell'imprenditore e prive di ogni potere dispositivo), in relazione alle figure apicali succedutesi nel tempo nel polo industriale il giudice dell'udienza preliminare invece ha stigmatizzato i criteri di imputazione contraddittori suggeriti dai consulenti tecnici della procura, rimarcando tra l'altro che non basta un'incidenza epidemiologica anomala a soddisfare i requisiti dl nesso eziologico. I casi di cooperazione colposa del processo che determinarono la morte di quattro dipendenti per mesotelioma erano distribuiti su un lungo arco temporale - dai primi anni Settanta, data di inizio del lavoro, fino ai decessi avvenuti nel 2011 - lasso che aveva inevitabilmente coinvolto una decina di posizioni dirigenziali/direttoriali succedutesi nel tempo.
Proprio questo è uno dei problemi focalizzati dal Gup, secondo cui la pluralità di posizioni soggettive impone di individuare i profili di colpa proprio in relazione all'insorgenza o all'aggravamento (cioè all'accorciamento delle aspettative di vita) delle patologie. Ma sul punto il Gup di Taranto, distanziandosi dalle conclusioni dei consulenti del pubblico ministero, rileva la mancanza di un chiaro consenso scientifico sulla tesi della "dose-risposta" (cioè: tanto più respiri amianto tanto più rischi di ammalarti e/o di aggravare la malattia), mentre più accettata è la teoria della "dose-killer" che una volta inalata determinerà l'insorgenza della patologia oncologica in un periodo compreso tra 5 e 70 anni successivi.
Nella prima ipotesi, nulla osterebbe a sommare temporalmente le responsabilità dei dirigenti avvicendatisi alla guida dell'acciaieria, nel secondo caso invece bisognerebbe "fotografare" il momento dell'evento respiratorio lesivo. In questo contesto per arrivare a un'imputazione penale è perciò necessario individuare il momento di innesco del nesso causale, mentre non può soccorrere allo scopo né una constatazione epidemiologica (che secondo il Gup è priva di ogni significato causale, a differenza anche di una rilevazione statistica) né tantomeno una "regola di esperienza" dell'id quod plerumque accidit, che non può mai essere posta a fondamento di un messo causale, di cui è anzi la negazione ontologica.
di Alessandro Galimberti
Il Sole 24 Ore, 16 aprile 2020
Corte di cassazione - Sentenza 12151/2020. Quando è impossibile stabilire il momento di innesco irreversibile del mesotelioma - ed essendo irrilevante ogni esposizione successiva all'asbesto - ai fini del riconoscimento della responsabilità dell'imputato è necessaria l'integrale o quasi integrale sovrapposizione temporale tra la durata dell'attività della singola vittima e la durata della posizione di garanzia rivestita dall'imputato nei confronti della stessa. La Cassazione (Quarta penale, sentenza 12151 /20 depositata ieri)?torna a ribadire la caratteristica del nesso eziologico in tema di responsabilità colposa per le morti provocate dall'amianto sui posti di lavoro.
La Corte, ribadendo il principio di legittimità anche recentemente riaffermato (Quarta sezione, 25532/19), esclude ogni valenza della teoria cosiddetta dell'effetto acceleratore - secondo cui l'esposizione successiva alla dose-killer da cui origina l'infezione contribuisce ad avvicinare l'esito infausto - e riconduce il collegamento causale a un giudizio sostanzialmente individuale, in quanto verificato in relazione alla singola vicenda.
Nel caso specifico però la Quarta ha respinto il ricorso dei due imputati contro la condanna per omicidio colposo aggravato, ma solo perché la posizione di garanzia da loro rivestita - non modificata dai pur ripetuti cambi di ragione sociale e/o di forma societaria - di fatto coincideva con l'intero periodo del rapporto di lavoro della dipendente deceduta per mesotelioma.
I fatti ripercorsi dai giudici di legittimità erano avvenuti nei primi anni 80 nel reparto di decoibentazione di un'azienda che lavorava per conto delle ferrovie. La dipendente, stando alle risultanze di causa, aveva respirato per un lungo periodo ingenti dosi di polveri di amianto che, a quell'epoca, non venivano neppure aspirate dai luoghi di lavorazione e infestavano ubiquitariamente tutti gli ambienti aziendali.
di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 16 aprile 2020
Tribunale del Riesame di Lecce - Ordinanza 24 gennaio 2020. Anche l'usucapione è suscettibile di integrare gli estremi del reato di lottizzazione abusiva. "Tra gli "atti equivalenti" alla "vendita", cui fa riferimento il primo comma dell'articolo 30 del Dpr 380/2001, rientra infatti anche l'acquisto della proprietà dei singoli lotti parcellizzati mediante "usucapione", nell'ipotesi in cui la stessa risulti fittizia, in quanto tesa a dissimulare il reale accordo traslativo sottostante, a titolo oneroso o a titolo gratuito, senza che a ciò osti l'eventuale sentenza del Giudice civile passata in giudicato che abbia dichiarato l'usucapione.
A questo inedito approdo arriva una articolatissima ordinanza del Tribunale di Lecce, Sezione Riesame (Presidente, Carlo Cazzella; Giudice, Pia Verderosa; Giudice relatore, Antonio Gatto), confermando il sequestro probatorio di alcuni terreni fronte mare nella rinomata località turistica di Porto Cesareo, disposto dalla Polizia giudiziaria e convalidato dalla Procura, a seguito della trasformazione urbanistica ed edilizia di una zona a vocazione agricola "a mezzo del frazionamento di fatto del terreno in lotti, con conseguente realizzazione di immobili ad uso residenziale".
Il terreno, passato in successione, era stato prima parcellizzato in numerosi lotti di modestissime dimensioni (alcuni addirittura di mq. 250-350), e poi interessato sia da opere di urbanizzazione (strada centrale, impianto idrico e impianto elettrico di uso comune), sia dalla costruzione di manufatti di varia natura (villette per civile abitazione, bungalows, roulottes stabili, tettoie, WC e varie altre opere destinate a finalità turistico-residenziali).
Nel caso di specie, dunque, argomenta la decisione, si versa in un'ipotesi di lottizzazione abusiva "mista", essendo state poste in essere, sia attività giuridiche finalizzate al frazionamento e alla vendita del terreno lasciato in eredità, sia attività strettamente materiali, come la realizzazione dei manufatti edilizi abusivi.
Inoltre, prosegue il Collegio, se è vero che la lottizzazione "negoziale" è esclusa "laddove il frazionamento del terreno è stato effettuato al fine di procedere ad una divisione ereditaria", ciò vale "solo nell'ipotesi in cui il frazionamento si riveli indispensabile ai fini divisori e comunque scevro da qualsiasi surrettizio intento di trasformazione urbanistica o edilizia dell'area". Mentre nel caso concreto a fronte di 4 eredi erano state costituite 15 particelle.
La difesa ha poi sostenuto la palese insussistenza del reato di lottizzazione abusiva, "atteso che svariati lotti hanno mutato proprietario, non sulla base di un "atto negoziale di trasferimento", così come richiesto per il reato oggetto di imputazione provvisoria, bensì in virtù di sentenze dichiarative di usucapione ventennale".
Per il Collegio, tuttavia - e qui inizia l'argomentazione che conduce ad un esito fino ad ora privo di precedenti giurisprudenziali - non si può trascurare che "uno strumento di agevole "aggiramento" dei divieti di alienazione normativamente previsti può essere rappresentato proprio da una "fittizia usucapione", (finto) vestito esteriore di un accordo (reale) precedentemente intervenuto tra "alienante" (originario proprietario che perde il suo diritto per usucapione) e "acquirente" (colui che, correlativamente, ma apparentemente a titolo originario, acquista il medesimo diritto)".
In tal modo, il titolo di proprietà, a differenza dell'utilizzo dello strumento della compravendita, non è più un contratto nullo, bensì una sentenza pienamente valida, che accerta, con efficacia dichiarativa, la già intervenuta usucapione, suscettibile di trascrizione presso i pubblici registri immobiliari.
nove.firenze.it, 16 aprile 2020
Nominato dal Consiglio regionale a maggioranza. Avvocato, è stato deputato, sindaco di Arezzo e componente laico del Consiglio superiore della Magistratura. È Giuseppe Fanfani il nuovo Garante dei diritti dei detenuti della Toscana. È stato nominato dal Consiglio regionale a maggioranza, dopo un lungo dibattito, con ventuno voti favorevoli, nove contrari e sette astensioni. Nato nel 1947, avvocato, è stato deputato, sindaco di Arezzo e componente laico del Consiglio superiore della Magistratura.
Perplesso sul percorso seguito per procedere alla nomina, alla luce di una mozione approvata dal Consiglio, si è detto Marco Casucci (Lega), che ha dichiarato il voto contrario: "Basta con due pesi e due misure. La situazione delle carceri è esplosiva e va affrontata nel suo complesso - ha affermato - Bisogna spostare lo sguardo anche sulle condizioni della polizia penitenziaria".
Di parere opposto Tommaso Fattori (Sì-Toscana a sinistra): "C'è assoluto bisogno invece di una figura come questa - ha affermato - Specie in una situazione di emergenza come l'attuale". Sulla stessa lunghezza d'onda Gabriele Bianchi (Gruppo misto), che ha ringraziato il predecessore Franco Corleone, in carica dal 2013, "che ha portato avanti questa missione".
"Diamo corso ad una nomina di questo livello - ha sottolineato Leonardo Marras (Pd) - in un ruolo di coordinamento, da tutti ritenuto necessario". "Nominiamo una figura di garanzia - ha affermato Serena Spinelli (Gruppo misto), annunciando voto di astensione - Abbiamo perso fin troppo tempo. Se ci fosse stata maggiore condivisione, sarebbe stato meglio".
Per queste stesse ragioni Monica Pecori (Gruppo misto) ha dichiarato voto di astensione. Voto contrario invece per Paolo Marcheschi (FdI): "Si è persa un'occasione, proprio perché non si è cercato una condivisione - ha detto - che avrebbe rafforzato il lavoro che il Garante è chiamato a svolgere". Lo stesso motivo che ha spinto Andrea Quartini (M5S) ad annunciare il voto di astensione: "È un segnale su una modalità di agire che ci lascia perplessi".
"Tutte le candidature erano di ottimo livello - ha osservato Maurizio Marchetti (Fi), annunciando il suo voto di astensione - Non abbiamo avuto modo di confrontarci per giungere ad una larga condivisione".
Il Garante dei diritti dei detenuti svolge, in collaborazione con le competenti amministrazioni dello Stato e della Regione, numerose funzioni tra cui assumere ogni iniziativa volta a verificare che ai soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro. Segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno dei quali venga a conoscenza su indicazione dei soggetti interessati o di associazioni e organizzazioni. Interviene nei confronti delle strutture e degli enti regionali in caso di accertate omissioni o inosservanze.
La Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Toscana Bianchi plaude alla nomina. "Sono rilevanti i temi che dovrà affrontare e sono certa che saprà interpretare al meglio sentimenti e necessità". Tra queste ricorda l'esigenza di "garantire ai figli di genitori reclusi il diritto alla continuità del legame affettivo" e di "allargare le possibilità di comunicazione per evitare la crescita della solitudine". Attenzione anche per le mamme in carcere con i figli: "Ora più che mai servono misure per evitare i danni della detenzione su bambine e bambini".
di Alessandro Luna
Il Foglio, 16 aprile 2020
Forte impegno della magistratura di sorveglianza: 300 ingressi in meno. ma il sovraffollamento preoccupa. I numeri del Lazio, come d'altra parte quelli nazionali, segnerebbero un trend decisamente positivo se non fosse per le Rsa, i centri anziani o gli ospizi che, di giorno in giorno, si stanno trasformando in piccoli focolai che sporcano i numeri e mantengono alta la curva dei contagi. Sono strutture che hanno in comune il fatto di ospitare in spazi abbastanza ristretti e comunitari le persone che ci vivono.
Ed è per questo che si comincia a guardare con un po' di preoccupazione ed apprensione un altro tipo di strutture che, pur molto diverse, hanno alcune caratteristiche comuni alle Rsa: le carceri. È diffuso il timore, tra le associazioni e i famigliari dei detenuti, che la storica condizione di sovraffollamento di queste strutture possa diventare la scintilla di focolai simili a quelli delle Rsa. Come ci ha spiegato Stefano Anastasia, uno dei fondatori dell'associazione Antigone, da sempre impegnato nelle condizioni delle carceri e in costante contatto con le direttrici del carcere romano di Rebibbia: "Si tratta di strutture, per promiscuità, molto simili e quindi non bisogna abbassare la guardia, per evitare che diventino i nuovi focolai.
A Rebibbia si è scoperto qualche settimana fa che due operatori sanitari della sezione femminile del carcere erano risultati positivi. Uno di loro non faceva visite a Rebibbia da tempo, mentre l'altro era stato nella sezione femminile proprio il giorno prima di essere risultato positivo. Così la direttrice ha isolato tutte e sei le donne che lo avevano incontrato per sottoporle a tampone. La situazione sembrava quindi essere rientrata, ma altri nove operatori sono risultati positivi e si è quindi dovuto procedere a uno screening a tappeto che ha coinvolto quasi un centinaio di persone, tra cui una detenuta è risultata positiva ed è stata trasferita allo Spallanzani.
La buona notizia è che queste strutture non hanno visto ancora un'esplosione simile a quella delle Rsa perché si è agito con estrema tempestività nell'isolarle rispetto al mondo esterno, sospendendo visite e limitando gli ingressi già a febbraio, mentre nei centri anziani e negli ospizi si è agito a inizio marzo. Ma il problema è che le carceri potrebbero essere, per una ragione storica e strutturale, un terreno estremamente fertile per questo virus.
Infatti, mentre nel paese il trend è in discesa e i casi giornalieri diminuiscono, tra le celle la progressione è più sostenuta rispetto al mondo esterno. I casi sono raddoppiati in sole due settimane, sia per via del problema del sovraffollamento delle nostre carceri, che per il fatto che molti detenuti presentano storie di vulnerabilità sanitaria pregressa. Spesso si parla di quadri clinici già complicati e questo è un altro punto in comune con le strutture sanitarie come Rsa, ospizi e centri anziani".
Affidandoci a una similitudine, si potrebbe dire che un caso di coronavirus viaggia nel mondo civile come una fiamma in una casa di mattoni, mentre in un ospizio o in un carcere divampa come il fuoco in una casa di paglia.
Ma quali sono quindi le precauzioni che si possono prendere? Ci dice la sua Riccardo Magi, deputato di +Europa e leader radicale, che avverte: "Nelle carceri stiamo scherzando col fuoco. Sono strutture in cui non si può applicare la norma di distanziamento sociale e, quando si trovano dei positivi, individuare la catena di contatti da isolare è praticamente impossibile, visto che i detenuti condividono spazi e ambienti comuni ed entrano in contatto gli uni con gli altri continuamente. Andrebbero fatte uscire almeno 10.000 persone, con depenalizzazioni o conversioni in isolamento domiciliare di alcune sentenze. E si dovrebbe cercare di non affollare ulteriormente le carceri già piene".
A che punto siamo su questo fronte lo abbiamo chiesto ad Anastasia: "Nel Lazio so che la magistratura di sorveglianza sta lavorando per evitare in tutti i casi possibili il carcere e per fortuna in Italia ci sono stati, nell'ultimo mese, 5000 ingressi in meno, di cui 3-400 solo nel Lazio, il che dà un po' di respiro a strutture come Rebibbia o Regina Coeli. Ma le misure del governo ancora sono insufficienti. L'articolo 123 del decreto Cura Italia prevede l'utilizzo del braccialetto elettronico per pene superiori ai sei mesi, mentre l'isolamento domiciliare ordinario no.
Arcuri si è impegnato, in un accordo con Fastweb, a comprare i braccialetti necessari per mandare quante più persone possibile ai domiciliari, ma nel frattempo ci sono giudici che procedono per isolamento ordinario e altri che non lo fanno. Nel frattempo, non ci resta che sperare e pregare che in carceri come Rebibbia non scoppino altri casi o che quelli che emergono vengano gestiti in tempo e con tempestività". Un mese di tempo prima che le condizioni delle carceri possano cominciare ad avvicinarsi agli standard cui già dovrebbero rispondere.
Nel frattempo a Roma, come spiega Riccardo Magi, "non ci sono state grandi emergenze perché in generale nel Lazio la situazione è sotto controllo. Ma non bisogna abbassare la guardia e serve agire subito per evitare che le carceri diventino le prossime Rsa. Sono proprio le strutture in cui le persone vivono in poco spazio e condividendo ambienti comuni che i focolai possono trasformarsi in nuove emergenze".
di Ambra Notari
Redattore Sociale, 16 aprile 2020
La Casa circondariale bolognese registra 10 nuovi casi di contagio da coronavirus: con 15 accolti, la zona riservata ai detenuti positivi è piena. Nicola D'Amore (Sinappe): "Si provveda a screening a tappeto". E i detenuti del giudiziario da un mese non godono dell'ora d'aria.
Nel carcere di via del Gomito ci sono i detenuti del reparto giudiziario che da un mese non godono dell'ora d'aria, chiusi h24 nelle loro camere detentive. Ci sono dieci nuovi detenuti positivi al coronavirus, che vanno ad aggiungersi ad altrettanti detenuti - tra cui il 76enne morto lo scorso 2 aprile: era ai domiciliari all'ospedale Sant'Orsola -, a venti professionisti del personale sanitario e a due agenti penitenziari contagiati dal Covid-19 nelle scorse settimane.
E poi ci sono le misure alternative, concesse dalla magistratura a un cospicuo numero di persone: "È un momento difficile e molto complicato - riassume Nicola D'Amore, agente della Dozza di Bologna ed esponente del Sinappe, il sindacato autonomo di polizia penitenziaria. I contagi aumentano quotidianamente, da settimane chiediamo tamponi e test a tappeto. Al momento ha eseguito il tampone solo il 20 per cento del totale, tra detenuti e agenti. Troppo pochi, e intanto la zona Covid del carcere, l'ex infermeria predisposta per accogliere i detenuti positivi, è satura: accoglie 15 detenuti. I numeri sono fortemente sottostimati: come si può pensare che siano solo due gli agenti contagiati? Noi siamo gli untori, lo sappiamo bene: chissà quanti asintomatici ci sono. Ma continuiamo a lavorare qui, e poi a uscire, per tornare a casa o fare la spesa: dobbiamo essere controllati".
Come altri istituti penitenziari italiani, anche la casa circondariale Rocco D'Amato è stata teatro di una rivolta: era il 9 marzo, piena emergenza sanitaria. Tra le cause scatenanti, il blocco dei colloqui e la richiesta di tamponi per tutti. Molti detenuti del giudiziario coinvolti, numerosi intossicati e alcuni ricoverati. Nel bilancio, anche una vittima, morta forse per avere assunto un mix letale di medicinali recuperati in infermeria durante gli scontri.
Da allora, parte della popolazione detenuta è stata trasferita - a partire dai protagonisti dei tragici eventi - mentre chi resta si trova a fare i conti con spazi tuttora inagibili, a partire da quelli comuni (in questi giorni dovrebbero riaprire i passeggi a sezioni alterne, compatibilmente con la gestione dell'emergenza sanitaria, ndr). "I detenuti della sezione giudiziaria da oltre un mese non possono usufruire né dell'ora d'aria, né degli spazi comuni.
La situazione è insostenibile: nei corridoi vedo fantasmi, volti pallidi ed emaciati. Lo stesso garante nazionale Mauro Palma ha inviato una lettera per denunciare la situazione - continua D'Amore. Sì, si sta procedendo con le sanificazioni e la ristrutturazione, ma in presenza delle persone, costrette dunque a respirare le sostanze tossiche dei trattamenti.
Dramma nel dramma, alcuni dei detenuti protagonisti della rivolta dopo il trasferimento sono risultati positivi - continua D'Amore. Questo però non è bastato a convincere l'amministrazione sulla necessità di controllare tutti. E pochi giorni dopo sono stati registrati una ventina di casi positivi tra il personale sanitario".
Come rispondere, allora, a questa emergenza? "C'è chi, addirittura, ha parlato di costruire nuove carceri. Certo questo potrebbe rispondere al problema del sovraffollamento, ma credo che, sul breve periodo, non possa essere questa la strada da intraprendere: meglio pensare a un adeguamento di quelle esistenti. Tanto per cominciare, sarebbe utile avere le docce nelle camere detentive, per evitare gli assembramenti nei locali comuni.
In alcuni bracci questa misura è già prevista, e le cose, lì, vanno meglio. Sì anche alla promozione di misure alternative: da questo punto di vista, va detto che l'impegno della magistratura è stato subito convinto e produttivo. Fortunatamente anche gli ingressi oggigiorno sono limitatissimi. E poi servono test per tutti, subito.
Per adesso ci hanno detto che sì, saranno fatti, ma non si sa quando. Purtroppo, però, le carceri non sono ai primi posti dell'agenda politica: non lo sono dal 1986, anno della legge Gozzini. È ora che la politica faccia la sua parte, anche correndo il rischio di fare scelte impopolari: perché, per esempio, non pensare a uno sconto speciale di pena?
Perché non realizzare spazi fuori dal carcere dove accogliere i detenuti positivi, oppure coloro che possono godere di misure alternative ma non sanno dove andare? Le ex caserme, per esempio. È assurdo che nessuno dei governi che si sono succeduti abbiamo pensato a opzioni simili. Ma adesso, piaccia o no, tutti i nodi sono venuti al pettine".
veneziatoday.it, 16 aprile 2020
La proposta del segretario Luca Mandro. Martini: "Occasione per misurare la politica". Lihard: "Tutelare la polizia penitenziaria". Speranzon: "Pronti a collaborare, ma prima ci sono i meritevoli".
Detenuti trasferiti nelle case di proprietà dell'Ater. La proposta viene ancora una volta dalla Camera Penale di Venezia, attraverso un nuovo comunicato. "Abbiamo contattato il presidente (Raffaele Speranzon) - si legge nel comunicato del segretario dell'organo di diritto penale, l'avvocato Luca Mandro - e l'assessore alla Coesione sociale (Simone Venturini) del Comune di Venezia, proponendo anche un tavolo di lavoro operativo per definire gli interventi più idonei e urgenti per arginare il rischio di trasmissione della malattia, Covid-19, all'interno delle carceri. Per la Regione Veneto è previsto uno stanziamento pari a 475.000 euro, rivolto a interventi quali la collocazione in unità abitative indipendenti o di accoglienza. Sul tema - viene precisato - intendiamo sollecitare, anche tramite gli amministratori locali, i privati e il mondo delle imprese, come Federalberghi.
C'è la conferma della disponibilità "ad avviare una collaborazione con il Comune per affrontare il tema", dice il presidente dell'Ater Venezia, Raffaele Speranzon. Un'altra cosa è disporre materialmente degli alloggi. L'aver messo a disposizione, temporaneamente e per l'emergenza coronavirus, alcune abitazioni, "in via del tutto eccezionale per i sanitari", afferma Speranzon, costituisce già una "deroga".
Man a mano che verrà meno la ragione della concessione degli appartamenti, cioè dare un tetto temporaneo ai sanitari arrivati da fuori provincia, se non da fuori regione, per svolgere il loro lavoro nelle Terapie intensive, la situazione tornerà alla normalità. "Ater non può sottrarre alloggi destinati ad altre categorie di persone fragili e meritevoli di tutela secondo i criteri stabiliti dalla legge 39 del 2017. Per il resto, ben comprendiamo la situazione emergenziale dei detenuti", conclude.
L'iniziativa della Camera penale veneziana "apre una sfida alle istituzioni che richiede coraggio e grande capacità di coinvolgimento dei vari soggetti sociali che dovrebbero diventare protagonisti di questo processo - scrive Giovanni Andrea Martini, presidente della Municipalità di Venezia Murano Burano - La Magistratura di sorveglianza già oggi possiede la capacità di applicare varie misure alternative alla carcerazione, ma deboli e timide sono le risposte, in questo caso del Comune di Venezia - scrive Martini - come del resto gli stanziamenti messi a disposizione a favore delle attività carcerarie. Questa, come dice la Camera penale di Venezia, potrebbe essere l'occasione per misurare le volontà politiche in relazione all'umanizzazione della pena e per l'affermazione dei diritti costituzionali".
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