Ristretti Orizzonti, 19 marzo 2020
Se è vero che i provvedimenti anti Covid19 sono stati la causa scatenante delle recenti rivolte negli istituti penitenziari italiani, è altrettanto vero che la conflittualità sociale delle persone detenute, è esacerbata dalla condizione ambientale in cui si trovano a vivere. Ilgiornaledellarchitettura.com, prestigiosa testata online di architettura, ha ritenuto opportuno avviare una inchiesta a puntate sulla condizione delle carceri del nostro paese ed i temi legati alla sua dimensione architettonica.
A cura l'architetto Cesare Burdese, l'inchiesta coinvolgerà una serie di esperti nel tracciare lo stato dell'arte, confrontando le esperienze virtuose estere con la realtà italiana; la quale, dopo gli anni 70 del secolo scorso, ha rinunciato al contributo della cultura architettonica.
I primi contributi sono degli architetti Luca Zevi e Cesare Burdese e compaiono sul numero di questa settimana della rivista online Il Giornale dell'Architettura. Link:
https://inchieste.ilgiornaledellarchitettura.com/emergenza-carceri/
di Davide Dionisi
L'Osservatore Romano, 19 marzo 2020
Lo straordinario lavoro dei cappellani delle carceri minorili per garantire assistenza e conforto ai detenuti più piccoli. Una volta li chiamavano riformatori, poi sono diventate case di correzioni, carceri minorili, istituti di rieducazione per minorenni. Oggi anche queste realistiche espressioni hanno lasciato il posto a "Istituti Penali per Minorenni" e per la verità gli ospiti di queste strutture, l'aria del carcerato non ce l'hanno.
Tanto più che, collaborando con le figure istituzionali che condividono il loro percorso di detenzione, a partire dai direttori, si è riusciti nel tempo a mutare l'aspetto di un carcere minorile in quello di un collegio neanche troppo rigoroso. Certo, non c'è la libertà, ci sono le pesanti porte di ferro, le serrature robuste e il campanello alla fine delle lezioni non ti invita a uscire per tornare a casa. Andiamo ai numeri.
Cosa sta succedendo? - Secondo il quinto rapporto di Antigone, "Guarire i ciliegi", presentato nei giorni scorsi a Borgo Amigò, la struttura romana alternativa al carcere fondata da Padre Gaetano Greco, al 15 gennaio scorso i minori e giovani adulti detenuti nei 17 Ipm italiani erano 375. Raramente le presenze sono scese sotto le 400 unità (dunque il dato attuale è quasi eccezionale) ma, altrettanto raramente, sono salite sopra le 500. Cifre che rivelano un'Italia che ricorre alla detenzione dei più piccoli in maniera residuale.
"Numeri bassi che sono certamente una buona notizia e che si accompagnano ad una diminuzione anche dei numeri della criminalità minorile" sostiene il Presidente di Antigone, Patrizio Gonnella. Ma sono comunque 375 e in questo momento anche loro stanno vivendo un disagio nel disagio. Come spiegare il contagio da Covid-19, questo evento nefasto epocale, a minorenni che vivono già da ristretti e che difficilmente riescono a comprendere ciò che sta accadendo fuori? Un ruolo centrale lo stanno svolgendo al loro fianco i cappellani.
La vita che cambia - Don Nicolò Ceccolini, che presta servizio nell'Ipm di Casal del Marmo a Roma, racconta che: "È stata la stessa direttrice a chiedermi di incontrare i ragazzi per illustrare questo insolito scenario, perché si è detta convinta che quando i ragazzi vedono il sacerdote si tranquillizzano. Per certi versi ha ragione" aggiunge. "Non possiamo fare miracoli, ma aiutiamo a stemperare tante situazioni di difficoltà". Quale è stata la loro reazione, gli chiediamo: "Ho cercato di fargli capire che quello che sta succedendo fuori, cambierà anche le loro vite. È un momento speciale che chiede a tutti di fare un sacrificio in più".
Quanto al coinvolgimento personale, Don Ceccolini precisa: "A me hanno chiesto da dove viene questo virus e perché ha colpito proprio la nostra nazione. Ho riposto che il Covid-19 viene dal cuore della Cina, ma non dal cuore di Dio, perché il Signore non vuole il male dei suoi figli. Inoltre" continua il cappellano di Casal del Marmo "li ho invitati a cogliere questa occasione che, se pur drammatica, offre la possibilità per riprendere in mano le questioni più importanti della loro vita. Tanto più che siamo in tempo di Quaresima".
"Tempo favorevole" - Dalla capitale al Beccaria di Milano, storicamente uno degli Istituti Penali Minorili più importanti d'Italia, grazie al grande impegno (anche in termini di risorse economiche) delle istituzioni pubbliche e private milanesi. Qui Don Claudio Burgio nel 2000 ha dato vita all'associazione "Kayrós", a Lambrate, e a Vimodrone, alla prima comunità di accoglienza per minori in difficoltà segnalati dal Tribunale per i Minorenni, dai Servizi Sociali di riferimento e dalle forze dell'Ordine. "Il nostro nome, Kayrós, è in questo momento più che mai importante perché in greco significa tempo favorevole, l'occasione di saper vivere un momento così difficile anche in questa chiusura blindata come se ci fosse un carcere nel carcere" rileva Don Burgio.
"Vivere aiutandosi, riscoprendo il valore dei rapporti umani, andando avanti senza usare sostanze stupefacenti. Non possono vedere nessuno e questa lontananza dai loro familiari e, perché no, anche dalla scuola, li deprime. Sta a noi inventare le loro giornate attraverso attività formative, ludiche e ricreative che possono stimolare pensieri nuovi per un futuro diverso. Anche se oggi ci appare quanto mai incerto".
Affetti via chat - Da Milano a Catania dove il cappellano dell'Ipm Bicocca è don Francesco Bontà: "Per fortuna i ragazzi qui non sono molti. L'Amministrazione ha dato la possibilità di continuare ad avere i colloqui attraverso Skype per non perdere il contatto con i loro cari. Sono molto tranquilli e mi rivolgono tante domande, anche se ovunque sono state sistemate istruzioni su come comportarsi per evitare il contagio.
Su tutte, lavarsi bene le mani ogni volta che si rientra in cella ed evitare qualsiasi contatto. Quanto alle attività" continua Don Bontà "cerchiamo di proporre soprattutto momenti di svago e ci aiutiamo con i giochi da tavolo. Non è facile, ma al cappellano oggi viene chiesto soprattutto questo, perché per loro siamo un padre.
Anzi, non solo per loro, ma anche per gli agenti di Polizia Penitenziaria e per quanti ruotano attorno alla struttura che, costantemente, ci chiedono di pregare". I ragazzi finiti dentro sono quasi sempre portatori di disagi personali enormi. Disagi che si ingigantiscono ulteriormente quando subentra la coscienza di essere ghettizzati, reclusi tutti insieme, come scarto della società.
La mobilitazione del cuore - Al tempo del Coronavirus le istituzioni sono chiamate ad un surplus di progettualità per cercare di eliminare le condizioni di disagio, di emarginazione che hanno portato i ragazzi a commettere reati. Prima della diffusione del Covid-19 il difficile veniva quando uscivano da queste strutture, per mancanza di strutture e di reti di servizi in grado di continuare ad occuparsi di loro. Ma oggi? Secondo il Card. Giuseppe Petrocchi, Arcivescovo de L'Aquila, da sempre attivo nel servizio di pastorale carceraria non solo nella sua diocesi: "Così come il navigante deve porre in atto manovre particolari se il mare è in tempesta, anche la comunità cristiana in questi frangenti deve fare appello a tutte le risorse di mente e di cuore di cui dispone per essere una Comunità Samaritana, cioè una comunità che si fa carico della sofferenza e dei sofferenti".
Il porporato parla dell'esempio di Papa Francesco: "Attraverso la mobilitazione del cuore, animato dalla carità cristiana, il Santo padre pone dei gesti importanti che non hanno solo un valore esemplare nel suo ministero, ma tracciano anche dei percorsi che l'intera comunità ecclesiale è chiamata a vivere in modo corale".
Il Card. Petrocchi spiega inoltre che: "La carità non è soltanto fare qualcosa per gli altri, non è soltanto dare, ma è stare con gli altri. Non significa soltanto mettere in campo gesti di beneficenza, anch'essi importanti, ma fare spazio a chi porta nella propria esistenza i segni di una sofferenza in cui riconosciamo la croce del Signore. In questo tempo di difficoltà occorre un amore speciale. Specialmente nei confronti di questi ragazzi".
di Giovanni M. Jacobazzi
Il Dubbio, 19 marzo 2020
"Troppe denunce" per la violazione delle disposizioni sul decreto Coronavirus. L'allarme viene direttamente dalla Procura di Genova, "sommersa" in questi giorni dalle notizie di reato per inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità e falsa attestazione da parte delle Forze di polizia in relazione all'emergenza in corso.
Il problema è nato dalla qualificazione giuridica delle condotte da sanzionare, e quindi dei reati che verrebbero violati, inseriti nei moduli prestampati diffusi dal Ministero dell'interno per giustificare gli spostamenti all'esterno della propria abitazione. L'autocertificazione in questione, peraltro, è stata recentemente aggiornata da parte del capo della polizia con la previsione anche dell'indicazione di "non essere positivo" o in "quarantena".
L'attenzione dei magistrati si è concentrata sull'articolo 495 cp, "falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri", reato punito con la reclusione non inferiore a due anni. Martedì scorso è stata diffusa una circolare alle Forze di polizia firmata da Paolo D'Ovidio, procuratore aggiunto della Procura ligure. Per il magistrato, "il delitto dell'art. 495 viene integrato esclusivamente dalle false attestazioni aventi ad oggetto l'identità lo stato od altre qualità della persona". Nulla a che vedere, dunque, sulla veridicità o meno di quanto indicato nel modulo a proposito dei motivi dello spostamento dal proprio domicilio.
Ma non solo. "Le persone che, fermate per controllo, offrano giustificazioni non veritiere aggiunge D'Ovidio - non possono essere denunciate per l'art. 483", che punisce la "falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico" con la reclusione fino a due anni. Il motivo? "L'impossibilità di qualificare come "attestazione" penalmente valutabile la dichiarazione che, non può ritenersi finalizzata a provare la verità dei fatti esposti", puntualizza la toga. Resta, allora, solo la violazione dell'art. 650 cp, "inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità", una contravvenzione punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecento sei euro. Poca cosa, quindi, rispetto ai due reati che erano stati previsti dal Ministero dell'interno.
L'art. 650 è uno scarso deterrente per le persone che, nonostante i ripetuti avvisi, continuano imperterrite ad uscire di casa senza giustificato motivo. Il governo, infatti, ha già in programma una stretta per cercare di arginare il fenomeno. Ipotizzando, ad esempio, il reato di diffusione di epidemia. Tornando, comunque, alle indicazioni date dalla Procura di Genova alle Forze di polizia, i magistrati ricordano che la ratio della circolare punta a vietare gli immotivati spostamenti delle persone, consentendoli solo all'interno della zona di residenza, ed evitando quelli fra territori limitrofi. Sono vietati, poi, gli spostamenti in gruppo e gli assembramenti di persone. "La percezione del problema sfugge a troppi", ha sottolineato ieri Franco Gabrielli, evidenziando come siano già 700.000 le persone controllate e circa 30.000 quelle denunciate. Numeri elevatissimi che, a questo punto, saranno destinati, per le denunce, ad un forte ridimensionamento in base alle indicazioni dei magistrati liguri.
di Sara Canciani e Andrea Ferrandi
Il Sole 24 Ore, 19 marzo 2020
Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Governo ha introdotto delle misure straordinarie e urgenti anche nell'ambito dell'attività giudiziaria. Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Governo, prima con il decreto legge 11/20 e poi con il Dl 18/20 (decreto "Cura Italia") ha introdotto delle misure straordinarie e urgenti anche nell'ambito dell'attività giudiziaria.
In particolare sono stati disposti il differimento delle udienze e la sospensione dei termini nei procedimenti giudiziari, con l'obbligo del deposito telematico - negli uffici nei quali è attiva tale funzione - di tutti gli atti e i documenti del processo (obbligo finora valevole per i soli atti endoprocedimentali e non anche per quelli introduttivi). Sempre al fine di garantire il rispetto delle indicazioni fornite dal ministero della Salute, le norme emanate hanno altresì previsto che i capi degli uffici giudiziari possano adottare - come di fatto è avvenuto - misure organizzative volte ad evitare assembramenti all'interno di detti uffici, potendone limitare l'accesso al pubblico e prevedendo lo svolgimento dei processi civili e penali a distanza, mediante collegamenti da remoto, per il periodo contemplato dall'emergenza nonché per i procedimenti eccezionalmente non rinviati, in quanto indifferibili.
Per l'effetto, le udienze civili che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori, e loro assistiti, potranno svolgersi - nel rispetto del diritto al contraddittorio e all'effettiva partecipazione delle parti - mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Del pari, le udienze penali si svolgeranno, ove possibile, utilizzando gli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari o, anche in questo caso, con collegamenti da remoto individuati e regolati, come sopra, con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati (si è in attesa di conoscere se il provvedimento dello scorso 10 marzo, nel quale venivano individuati nei programmi già a disposizione dell'Amministrazione - in particolare "Skype for business" e "Teams" - i collegamenti da remoto utili ai fini dello svolgimento delle udienze, verrà confermato nei contenuti, anche ad esito della sostanziale abrogazione del Dl 11/20 a opera del più recente decreto Cura Italia).
Tali innovazioni, tuttavia, impongono una riflessione più generale. L'adozione di tali misure, se da un lato ha accelerato il ricorso alla tecnologia in campo processuale, dall'altro lato altro non ha fatto che anticipare meccanismi di progressiva dematerializzazione del processo già in atto, frutto del graduale passaggio dalla più tradizionale visione dell'amministrazione della giustizia - fatta di aule, corridoi, pile di fascicoli e lunghe attese - alla più flessibile giustizia offerta dal cosiddetto processo telematico, già ampiamente diffuso.
I vantaggi di una macchina giudiziaria fortemente digitalizzata sono di facile intuizione: maggiore efficienza gestionale delle pratiche, diminuzione dei costi di giustizia, riduzione dei tempi e dei costi per l'avvocatura (si pensi agli spostamenti da un Foro ad un altro, o al ricorso a colleghi domiciliatari), e maggiore accessibilità - alla professione ma anche al processo vero e proprio - per i soggetti impossibilitati alle trasferte, per ragioni di salute o di sicurezza.
Non mancano, però, anche i "contro", tanto in termini di investimenti - sul personale amministrativo e su nuovi strumenti informatici - quanto in termini di rischi connessi a tutto ciò che è "digitale", e che riguardano, nel caso specifico, la necessità di aggiornare costantemente protocolli e tecnologie in modo da verificare l'identità e la libera volontà dei partecipanti e garantire un livello elevato di riservatezza nelle trasmissioni.
Alcuni uffici hanno già avviato la sperimentazione di fasi processuali gestite in modalità telematica, e l'andamento dei prossimi mesi sarà sicuramente determinante al fine di valutare l'opportunità di mantenere, anche ad emergenza superata, le procedure da remoto, così inaugurando un rinnovato dialogo, fra gli operatori del diritto, finalizzato all'adeguamento della giustizia ordinaria - come già avviene nell'ambito delle procedure extra giudiziali di risoluzione alternativa delle controversie - alle esigenze di flessibilità e innovazione, anche culturale, che sempre più caratterizzano la nostra epoca.
di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 19 marzo 2020
Corte di cassazione - Sentenza n. 10354 del 17 marzo 2020. Il reato di frode informatica, al pari della truffa, si consuma nel momento in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto. Di conseguenza, è a quel momento che si deve fare riferimento ai fini del radicamento della competenza giurisdizionale. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 10354/2020, dichiarando inammissibile il ricorso di un uomo condannato per aver trasferito abusivamente 250 euro da una post pay ad un'altra, non sua, ma di cui aveva la disponibilità, in tal modo appropriandosi della somma.
Contro questa decisione il ricorrente aveva sostenuto che la competenza territoriale sarebbe stata illegittimamente identificata nella Corte di appello di Torino, luogo dove sarebbe stato conseguito l'ingiusto profitto, "mentre avrebbe dovuto essere identificata nel luogo ove aveva sede il sistema informatico oggetto di manipolazione" oppure "nel luogo dove si era consumato il depauperamento della persona".
Una lettura bocciata dalla Seconda sezione penale per cui è da confermare l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui il reato di frode informatica (articolo 640 ter c.p.) ha la medesima struttura e quindi i medesimi elementi costitutivi della truffa, dalla quale si differenzia solamente perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona, "di cui difetta l'induzione in errore", bensì il suo sistema informatico, attraverso la relativa manipolazione. Anche la frode informatica, pertanto, "si consuma nel momento in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui". Deve dunque ritenersi "definitivamente superato" il risalente indirizzo che identificava la consumazione della frode informatica nel luogo in cui veniva eseguita l'attività manipolatoria del sistema.
La manipolazione del sistema informatico, prosegue la decisione, "rappresenta infatti una modalità speciale e tipizzata di espressione dei comportamenti fraudolenti necessari per integrare la truffa semplice". "Si tratta - spiega ancora la Corte - di una modalità della condotta che non esaurisce e perfeziona l'illecito che si consuma nel momento dell'ottenimento del profitto".
Nessun vizio dunque nella scelta della Corte territoriale di confermare la legittimità della competenza territoriale. Bocciata anche la richiesta di non punibilità per particolare tenuità del fatto (131-bis c.p.) considerati i precedenti per usura, bancarotta fraudolenta e calunnia, ritenuti "indicativi della propensione alla consumazione di fatti illeciti" e dunque riconducibili al concetto ostativo alla misura di favore della "abitualità".
di Angelo Busani
Il Sole 24 Ore, 19 marzo 2020
Non adempiere le obbligazioni contrattuali in questo periodo, in cui sono attive le "misure di contenimento" disposte per arginare Covid-19, non genera automaticamente conseguenze negative per il debitore: il giudice che sia chiamato a decidere in ordine alle conseguenze generate dall'inadempimento dovrà necessariamente "valutare" la situazione concreta mettendo l'inadempimento su un piatto della bilancia e la necessità di rispettare le "misure di contenimento" (ad esempio: le limitazioni agli spostamenti) sull'altro piatto.
Lo stabilisce l'articolo 91 del Dl 18/2020 nel suo intento di "sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", con ciò raccogliendo l'allarme che Il Sole 24 Ore aveva lanciato il 17 marzo: infatti, in mancanza di una norma di legge che esplicitamente provvedesse sul punto, la norma di cui all'articolo 1218 del codice civile sarebbe stata implacabile: "Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile".
La norma è scritta affinché chi assume obblighi pensi bene a quel che sta facendo e si organizzi al meglio: solo l'impossibilità sopravvenuta della prestazione (e non la mera difficoltà, anche grave) che, in più, derivi da causa non imputabile al debitore, rende l'inadempimento incolpevole. In ogni altro caso l'inadempimento è colpevole (è una sorta di responsabilità "oggettiva" che colloca sul debitore il rischio dell'inadempimento) e obbliga il debitore inadempiente a risarcire il danno provocato al creditore e che sia conseguenza "immediata e diretta" dell'inadempimento (sia nella sua componente di danno emergente che nella sua componente di lucro cessante: articolo 1223 del Codice civile).
Oltre alla disattivazione della norma di cui all'articolo 1218, l'articolo 91, del Dl 18/2020 rimette alla valutazione del giudice anche la maturazione di una "decadenza" o la pretesa di una "penale" "connesse a ritardati o omessi adempimenti" i quali siano, a loro volta, da porre in relazione al "rispetto delle misure di contenimento".
In altre parole, alla luce di questa normativa emergenziale, può stare sufficientemente tranquillo chi:
a) pretenda uno spostamento di qualche settimana di una data per la stipula di un contratto definitivo, decisa in un contratto preliminare;
b) abbia pattuito un "termine essenziale" per l'adempimento di una data obbligazione (l'articolo 1457 del Codice civile);
c) abbia dato o ricevuto una "caparra confirmatoria": in questo caso, l'inadempimento di una parte provoca che l'altra parte può recedere dal contratto e può trattenere la caparra o pretendere il doppio di quella data;
d) abbia pattuito una "penale": si tratta di una somma dovuta per il caso di inadempimento di un'obbligazione che "ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore" (articolo 1382 del codice civile).
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 19 marzo 2020
Corte di cassazione - Sezione I - Sentenza 18 marzo 2020 n. 7427. La relazione tra due fratelli, entrambi maggiorenni e non conviventi, non è riconducibile al concetto di vita familiare rilevante secondo l'articolo 8 della Cedu, in assenza di elementi dai quali presumere l'esistenza di un legame affettivo qualificato da un progetto di vita comune. Di conseguenza perché un fratello possa ottenere un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare con un altro fratello o sorella, è necessario il requisito della convivenza effettiva.
La Corte di cassazione, con la sentenza 7427del 18 marzo, ha respinto il ricorso di un cittadino straniero che invocava il diritto al permesso di soggiorno per motivi familiari, avendo una sorella cittadina italiana. Una richiesta respinta dalla Corte d'Appello perché mancava la prova della convivenza. Il ricorrente non aveva, infatti, saputo spiegare le ragioni della sua assenza in casa in occasione dei sopralluoghi. E le dichiarazioni della sorella non bastavano.
Per la difesa il verdetto della Corte d'Appello violava l'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sul diritto alla vita privata e familiare. La Suprema corte, con una sentenza in linea con la giurisprudenza sovranazionale e costituzionale, precisa che i fratelli, maggiorenni, non rientrano nella nozione di famiglia, rilevante ai fini del ricongiungimento.
Né è ipotizzabile la violazione della Cedu. La Cassazione ricorda che il concetto di vita familiare, è stato esteso dai giudici di Strasburgo anche a situazioni di comunione affettiva in cui non c'è un vincolo giuridico, come nel caso delle coppie di fatto omosessuali. Tuttavia l'estensione non è tale da comprendere il rapporto tra fratelli maggiorenni se non conviventi.
di Agostino Siviglia*
Ristretti Orizzonti, 19 marzo 2020
Nelle carceri della Calabria ad oggi non si registrano casi di positività al virus, permane tuttavia una grave criticità rispetto all'assistenza sanitaria, specie, presso l'istituto penitenziario di Arghillà dove si registra ancora l'assenza di copertura infermieristica h24 e la mancanza di un referente sanitario. Ho scritto formalmente a chi di dovere e continuo quotidianamente a segnalare l'annosa problematica eppure ancora non si riesce a risolvere la situazione.
Nella malaugurata ipotesi di un contagio, si ribadisce, in particolare presso il carcere di Arghillà, la situazione rischia di degenerare irrimediabilmente, nonostante fino ad oggi le persone detenute, i loro familiari e tutto il personale di Polizia Penitenziaria, sanitario ed educativo, oltre le Direzioni dei singoli istituti ed il Provveditorato regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, abbiamo dato prova di un alto senso di responsabilità collettiva.
A ciò si aggiunga che sono stati trasferiti nei 12 istituti penitenziari della Calabria ben 150 detenuti provenienti dalle carceri in rivolta (Poggioreale, Prato, Foggia, Salerno, Modena, solo per citarne alcuni). Fra questi, oltre 30 detenuti sono stati trasferiti presso il carcere di Arghillà. Risulta perciò improcrastinabile l'immediata attivazione dell'assistenza infermieristica h24 presso il carcere di Arghillà ed il completamento orario degli specialisti già presenti, con particolare rilevanza rispetto all'assistenza psichiatrica e psicologica.
L'ufficio Gestione Risorse Umane dell'Asp di Reggio Calabria deve, pertanto, procedere subito con il reclutamento del personale infermieristico attingendo alle mobilità e alle graduatorie vigenti per incarichi a tempo determinato garantendo contratti almeno semestrali, eventualmente rinnovabili. Rispetto alla specialistica ambulatoriale è fondamentale avviare la procedura prevista dal vigente Accordo Collettivo Nazionale: convocare immediatamente gli Specialisti dell'Asp che ancora non hanno avuto il completamento dell'orario di lavoro e garantire, secondo le priorità previste dal contratto, il monte orario previsto pari a 38h settimanali.
Peraltro, il budget di spesa risulta già previsto a causa dei numerosi pensionamenti e, inoltre, l'art. 5 del recente Dl n. 14 del 9.3.2020, "Cura Italia" per l'emergenza Covid-19, autorizza le aziende sanitarie ad incrementarne la quota. Questo è solo il primo passo da compiere per iniziare a garantire un minimo di livello assistenziale sanitario alle persone detenute, nelle more dell'implementazione di altre necessarie figure specialistiche (cardiologo, odontoiatra, fisiatra, ortopedico).
Infine mi preme evidenziare che il DL del 17 marzo 2020 n. 18 seppur prevede, agli artt. 123 e 124, alcune misure volte ad alleggerire il sovraffollamento penitenziario (in specie l'esecuzione della pena in detenzione domiciliare purché non superiore a 18 mesi, anche come residuo di maggior pena, ovvero un ampliamento delle licenze per i semiliberi fino al 30 giugno 2020), nella sostanza, nel breve periodo, difficilmente riusciranno a dispiegare effetti deflativi, considerata la necessaria attività procedimentale e giurisdizionale da compiersi che, pare, non essere sufficientemente semplificata. Mi appello, pertanto, ancora una volta a chi di dovere affinché si intervenga al più presto, prima che la situazione degeneri irrimediabilmente.
*Garante regionale dei detenuti della Calabria
di Mario Consani
Il Giorno, 19 marzo 2020
Sconterà 3 anni e 10 mesi ai "domiciliari" un detenuto anziano e già malato. Il magistrato: "Lo stress da contagio può aggravare i suoi problemi". Scarcerato causa virus. Un detenuto che doveva restare in cella 3 anni e 10 mesi per reati finanziari, è da tre giorni in detenzione domiciliare perché è seriamente malato e si potrebbe aggravare visti "i rischi connessi all'emergenza sanitaria".
Indica una strada precisa il provvedimento del magistrato di sorveglianza Rosanna Calzolari dopo l'istanza urgente presentata dall'avvocato Antonella Calcaterra. Nella decisione depositata lunedì, scrive infatti che va considerato il "rischio di evoluzione negativa della grave patologia" del detenuto e bisogna tenere conto, in questo senso, dei "rischi connessi all'emergenza sanitaria in atto", che può essere un "fattore di aggravamento" date le "condizioni di salute compromesse".
Nell'istanza il legale aveva sottolineato anche l'esigenza, in questo momento, di ridurre il sovraffollamento nelle carceri. Una questione che è all'attenzione in questi giorni della Sorveglianza milanese presieduta da Giovanna Di Rosa, che sta lavorando a ciclo continuo per concedere il più presto possibile le misure alternative a quei detenuti che hanno i requisiti per accedere alla detenzione domiciliare o all'affidamento in prova ai servizi sociali.
Un appello in questo senso è partito ieri anche dal Garante per i diritti dei detenuti del Comune di Milano. "Ritengo necessari - scrive in un comunicato Francesco Maisto - provvedimenti normativi deflattivi di immediata applicazione e tali da non richiedere il vaglio della magistratura di sorveglianza che già ora, per le condizioni dei propri uffici, non sarebbe in grado di poterli applicare in tempi ragionevoli ed adeguati alla diffusione del virus".
Il Garante spiega pure di aver ricevuto "informazioni su presunti maltrattamenti" nel carcere di Opera dopo le recenti proteste dei detenuti, e di aver presentato su questo un esposto alla Procura. Procura dove intanto il pm Alberto Nobili ha aperto un'inchiesta sulla rivolta di San Vittore per i reati di devastazione e saccheggio ma sta per allargare lo sguardo ad ampio raggio alla protesta di Opera dove, nel frattempo, un magistrato di sorveglianza ha effettuato due ispezioni.
E le nuove regole per la detenzione domiciliare introdotte dal Governo sembrano troppo deboli anche ad Aldo Di Giacomo, segretario del sindacato di polizia penitenziaria Spp: "Il provvedimento crea confusione tra arresti domiciliari e detenzione domiciliari. Una frittata. Sterile nell'efficacia in quanto escono solo 2.000 detenuti e povero di contenuti perché non si prendono in considerazione le persone fortemente a rischio di contagio".
di Francesco Mazzanti e Francesca Maria Chiamenti
incronaca.unibo.it, 19 marzo 2020
Le misure alternative alla detenzione previste dal decreto servono, ma mancano i braccialetti elettronici. Parla l'avvocatessa Francesca Modaffari. Ammassati nel carcere, i diritti ridotti al minimo dopo le rivolte e in attesa di una riforma che, oltre l'emergenza, risolva i problemi decennali delle prigioni italiane. Uno su tutti il sovraffollamento.
L'avvocatessa Francesca Modaffari assiste dei detenuti di Bologna. La scorsa settimana, durante la rivolta alla Dozza, era fuori dall'istituto penitenziario, cercando notizie su ciò che avveniva all'interno. Silenzio assoluto, almeno fino a pochi giorni fa. Ora il decreto ha riattivato la possibilità di fare colloqui con i legali, preoccupati però per le contraddizioni nella gestione dell'emergenza. E ieri quattro detenuti nelle carceri lombarde sono risultati positivi al Covid-19.
Modaffari, è riuscita ad avere un colloquio con i suoi assistiti?
"Si, anche se è difficile a causa del Coronavirus. I detenuti vengono portati uno alla volta dagli avvocati. Secondo me è un controsenso: stanno in tre o quattro in una cella di pochi metri quadrati, ma il colloquio possono farlo solo uno alla volta".
Quali sono le loro condizioni di salute?
"Per quanto riguarda l'incolumità fisica stanno bene, perché non ci sono casi di rappresaglia sui detenuti da parte della penitenziaria. Chi viene dall'esterno, come noi avvocati, deve rispettare le misure. Dentro però ci sono molti problemi, i detenuti sono ammassati fra loro: il sovraffollamento già esisteva e adesso dopo la rivolta sono agibili due piani su tre. Non c'è un estremo rispetto di quelle che sono le regole imposte dal governo sulla distanza. I poliziotti hanno mascherine vecchie e ai detenuti non è stato fornito materiale".
La rivolta ha altre motivazioni, oltre alle misure restrittive imposte dal Governo?
"Il sovraffollamento, soprattutto. La situazione è oggettivamente insostenibile. Sicuramente la sospensione dei colloqui con i familiari imposta dal decreto è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Pur temendo il contagio, non comprendono questo distacco totale dal mondo esterno. Forse andavano attivati da subito i colloqui via skype, magari la situazione non sarebbe degenerata fino a questo punto".
Nelle carceri italiane dove non ci sono state rivolte violente i detenuti hanno comunque protestato. Che cosa si chiede principalmente?
"Pensando al lungo periodo, aspettano tutti una riforma penitenziaria. Per molti di loro la rivolta è già una storia vecchia. La mente di una persona carcerata ha un approccio diverso agli eventi. In carcere alcuni diritti fondamentali sono violati da anni e quindi è il momento che lo Stato ne prenda atto. Indipendentemente dalla partecipazione o dalla condanna verso la rivolta, in questo momento tutti temono il trasferimento. Anche i familiari sono preoccupati, perché non hanno avuto contatti con i detenuti da due settimane".
Nel decreto "Cura Italia" sono previste misure alternative alla detenzione per chi ha un residuo pena inferiore ai 18 mesi. Che ne pensa?
"Alcuni colleghi mi hanno detto che già qualche detenuto ha beneficiato degli arresti domiciliari. Lo stesso ministero sta incentivando l'uso del braccialetto elettronico. Però in Italia mancano gli strumenti tecnologici sufficienti. Chi arriva per primo riuscirà a prenderlo, chi arriva tardi purtroppo rimarrà dov'è o avrà una misura diversa. Il ministero dovrebbe fornire più braccialetti. Purtroppo si sta aspettando con ansia una riforma penitenziaria, che rischia di passare in secondo piano anche questa volta a causa dell'emergenza sanitaria".
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