di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 29 gennaio 2020
Corte di cassazione - Sezione III - sentenza 28 gennaio 2020. Norme sul contrabbando di sigarette tradizionali estese al liquido per le e-cigarette. La Cassazione (sentenza 3465) respinge il ricorso contro il sequestro probatorio dei flaconi con il liquido per le sigarette elettroniche, trovati dal personale dell'agenzia delle Dogane in quantità superiore a quella dichiarata e eccedente la franchigia prevista per diritti doganali e Iva.
La misura era giustificata dagli indizi del reato di tentato contrabbando di prodotti liquidi da inalazione per 4.500 ml, corrispondenti a 25,335 chili di tabacco estero lavorato. Il ricorrente contestava l'equiparazione dei liquidi ai tabacchi lavorati esteri, fatta dal Tribunale, applicando l'articolo 291-bis del testo unico delle legislazione doganale (Dpr 43/1973), quello appunto sul contrabbando di tabacco. Ad avviso della difesa l'articolo da applicare era il 295-bis sui diritti di confine per beni diversi che prevede solo una sanzione amministrativa pecuniaria.
Ma i giudici ricordano che la norma punisce con la multa e con la reclusione l'importazione di tabacco di contrabbando oltre i dieci chili. Al tabacco lavorato estero sono equiparati i liquidi da inalazione per sigarette elettroniche, con o senza nicotina (Dpr 504/1995, articolo 62-quater).
Quanto ai criteri di equivalenza, sono individuati sulla base di apposite procedure tecniche definite con un provvedimento del direttore dell'agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Una determinazione contenuta nella direttiva doganale 11038/Ru del 25 gennaio 2018 con la quale è stata prevista l'equivalenza di 1 ml di liquido con 5,63 grammi di sigarette convenzionale.
Né si può sostenere, come voleva la difesa, che nell'individuare il criterio di equivalenza, le direttive dell'agenzia delle Dogane volessero solo fornire i parametri utili a quantificare l'imposta di consumo perché richiamano il Dpr 504/95 (articolo 62-quater, commi 1-bis e 7-bis) proprio allo scopo di estendere ai liquidi la disciplina penale dei tabacchi. Si tratta, di fatto, di norme in bianco, integrate dai provvedimenti direttoriali che si basano sul raffronto fra i tempi medi per il consumo di sigarette tradizionali, scelte tra le cinque marche più vendute, e quelli per consumare una e-cigarette, calcolati su un campione di dieci marche in commercio.
Per la Cassazione è una tecnica normativa da considerare consentita. Le norme penali possono essere rivestite di contenuti in base a norme extra-penali, a integrazione del concetto. E queste ultime possono essere emanate da autorità amministrative o sovranazionali che dettano "disposizioni regolatrici o impongono divieti anche in base ad accertamenti scientifici relativi a situazioni storiche determinate". Come avvenuto, appunto, nel confronto tra le sigarette elettroniche e le "bionde" tradizionali.
di Angela Azzaro
Il Riformista, 29 gennaio 2020
Da domenica per il Pd non ci sono più scuse. Se è convinto, come più volte dichiarato, di non essere d'accordo con la riforma della prescrizione, ha tutte le carte in regola per fare un passo indietro, ripristinare la norma esistente a firma Andrea Orlando e delegittimare il ministro della Giustizia Bonafede. Le urne hanno restituito un quadro completamente mutato dei rapporti di forza all'interno del governo che non possono non pesare su un tema così delicato come la giustizia. Se prima i 5stelle potevano ancora dettare legge, ora la fase due dell'esecutivo Conte, annunciata anche dal segretario dem Nicola Zingaretti, ha un'occasione d'oro per prendere il via, bloccando la riforma che allunga i processi e rende la giustizia solo più ingiusta.
A chiederlo a gran voce, non sono solo gli elettori che hanno premiato il Pd più riformista e più liberale, bocciando i "manettari" grillini, ma anche l'Unione delle Camere penali che per oggi ha indetto uno sciopero dalle udienze e una manifestazione davanti alla Camera dei deputati. L'appuntamento è alle 10 a Montecitorio, mentre nel vicino Hotel Nazionale si terrà un convegno che vedrà intervenire studiosi del diritto e della procedura penale. La giornata non è scelta a caso. Dopo che l'emendamento Costa (Forza Italia), che di fatto annulla la riforma Bonafede, era stato respinto in commissione Giustizia alla Camera, oggi potrebbe tornare in Aula e può essere votato anche dalla maggioranza. Italia viva ha già annunciato il suo voto a favore e si vedrà se anche il Pd è disposto ad accogliere le richieste degli avvocati italiani. Oppure i dem, che hanno tentato una mediazione al ribasso con il lodo Conte - che aggiunge solo incostituzionalità a incostituzionalità - potrebbero essere tentati dallo sfiduciare il ministro Bonafede come scrivono alcuni giornali?
Domani mattina alla Camera e nel pomeriggio al Senato è attesa la relazione del Guardasigilli sullo stato della giustizia in Italia. Da mesi il ministro promette, ma non dà, i dati sulla prescrizione e c'è molta curiosità nel vedere quali numeri tirerà fuori dal cilindro per giustificare una riforma che i penalisti non esitano nei loro comunicati a definire "sciagurata". La norma, anticostituzionale, è il simbolo del "giustizialismo" che in questi anni ha caratterizzato la cultura dei 5stelle. Per questo il Pd si trova davanti a un bivio: appoggiare la riforma della prescrizione significa non rompere con il populismo penale dei grillini. Significa cioè non provare coi fatti a dare vita a una nuova cultura politica che si fondi sullo Stato di diritto.
È una sfida decisiva per il futuro della sinistra e per il futuro del Paese. Il Pd deve scegliere se stare con i Padri e le Madri Costituenti o se invece "sposare" le tesi di Bonafede secondo cui in prigione non ci sono innocenti e se anche ci fossero, come dice il suo mentore Travaglio, chi se ne frega. Il giustizialismo in questi anni è entrato nelle pieghe della società, ha alimentato il consenso delle forze sovraniste. Ora che sono in crisi che senso ha andargli appresso su un tema così delicato? Su, Pd, fai una cosa di sinistra.
di Luigi Ferrarella
Corriere della Sera, 29 gennaio 2020
Una sentenza del giudice del lavoro di Sassari dà torto al ministero della Giustizia che nega lo status di lavoratori subordinati ai magistrati onorari. Sempre più insostituibili. In Tribunale a Sassari una sentenza del giudice del lavoro dà torto al ministero della Giustizia che nega lo status di lavoratori subordinati ai magistrati onorari, e a Milano un sindacato del personale di cancellerie ricorre invece al giudice del lavoro contro l'applicazione di volontari con cui la Corte d'Appello cerca disperatamente di tamponare vuoti d'organico per mantenere i propri standard europei: la giustizia del lavoro come surreale frontiera di maxiquestioni ormai incancrenite. Il primo fronte riguarda quei "precari" del diritto (per lo più avvocati) che da tantissimi anni fanno i magistrati onorari (5.500, di cui quasi 1.800 vpo-viceprocuratori), cioè per funzioni ma non per carriera, reclutati per titoli anziché per concorso, in teoria a tempo ma di fatto continuamente prorogati, pagati a cottimo (98 euro lordi per 5 ore di udienza, compreso tutto il lavoro di studio delle decine di processi di una udienza), e soprattutto senza malattia-pensione-ferie, ma ormai divenuti insostituibili.
Rappresentano, infatti, la pubblica accusa in udienza nella quasi totalità dei procedimenti per reati di competenza del giudice monocratico e dei giudici di pace. Stanchi di essere trattati come co.co.co. del diritto, e storditi dal susseguirsi di progetti di riforma, ieri per i vpo arriva dalla giudice del lavoro sassarese Maria Angioni una sentenza che "accerta e dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato di fatto" tra il ministero della Giustizia e un vpo (patrocinato dagli avvocati Claudio e Ilaria Tani, e Maurizio Serra). E lo fa "dalla data di immissione nelle funzioni di vpo" e "con ogni effetto conseguente per legge": che, nel potenziale impatto generale per il ministero (in risarcimenti per il passato e adempimenti per il futuro) sarà stimabile dopo le motivazioni. A un giudice del lavoro, ma a Milano, ricorre anche un sindacato del personale amministrativo contro il ministero per una condotta della presidenza della Corte d'Appello: la quale, pur continuando a fare i processi in metà della durata media italiana e in linea con quella europea, fatica però a farlo con una media del 29,6% in meno di cancellieri nel distretto (40% a Busto o Monza), e con aggravi di competenze (tipo la gestione edilizia): "Su 15 promessi ingegneri, architetti e geometri, ne è arrivato uno", dice la presidente Marina Tavassi, mentre ad esempio Napoli può contare su una apposita Direzione Generale con 30 persone. Inoltre il rapporto tra cancellieri e magistrato è "di circa 2 a 1 a Milano, 5 a 1 a Roma, 4 a 1 a Napoli".
Prima il ministro Orlando e poi ora Bonafede (che sabato sarà a Milano per l'anno giudiziario) dopo 20 anni hanno meritoriamente ripreso ad assumere migliaia di cancellieri, che però pareggiano appena quelli che vanno in pensione, e sono contesi dai vari uffici giudiziari in una lotta tra poveri attorno a una coperta corta per tutti. Tavassi ha allora cercato di tenere a galla il settore penale applicando su base volontaria (come le norme consentono 6 mesi più 6 mesi per straordinarie necessità) personale dell'Unep, cioè dell'ufficio di 80 persone che notificava atti oggi invece telematici.
Così 16 lavoratori, divenuti fondamentali per la funzionalità delle cancellerie, hanno confermato la propria disponibilità, ma il sindacato Uilpa ha depositato un ricorso al giudice del lavoro per il danno formale al contratto nazionale che firmò anni fa e che verrebbe violato da quelle applicazioni. Senza le quali i presidenti delle varie sezioni penali hanno scritto al coordinatore Giuseppe Ondei che le cancellerie rischierebbero di collassare, con la prospettiva di dover fare solo i processi con detenuti. Non è certo quello che vogliamo, hanno subito compreso i sindacalisti nella prima udienza, e il giudice del lavoro ha allora rinviato a marzo per consentire una intesa in extremis che scongiuri il "collasso" da nessuno voluto.
di Riccardo Fuzio
Il Dubbio, 29 gennaio 2020
La riflessione del procuratore generale emerito della Corte di Cassazione per il trentesimo anniversario dell'entrata in vigore del Codice Vassalli.
"Occorre concentrarsi sui principi costituzionali a base del nostro sistema penale: il principio di legalità, la presunzione di innocenza, la funzione della pena. Il confronto con questi principi si impone con uno sguardo proiettato al futuro immediato ed alla prossima Procura europea. Posso solo augurare che i trent'anni del codice Vassalli e della vita del nostro Paese non siano trascorsi invano e che, sulle esperienza che ci sono alle spalle, si possa costruire insieme un percorso di rinnovamento del sistema giudiziario. Premessa indispensabile è il confronto fecondo e non armato".
1. Il 22 ottobre 2019 cade il trentesimo anno di vigenza del codice di procedura penale promulgato con la firma del ministro di (grazia e) giustizia Vassalli. Un codice che, approvato il 22 settembre 1988 e pubblicato un mese dopo, è stato sottoposto, in attesa della sua entrata in vigore, ad una attenta preventiva opera di preparazione dell'organizzazione giudiziaria e di formazione degli operatori del diritto di cui va dato merito alla classe forense ed alla magistratura e per essa al Consiglio superiore della magistratura per l'ampia e diffusa attività svolta per adeguare anche il nuovo ruolo che i protagonisti del processo andavano ad assumere passando da un sistema inquisitorio ad uno accusatorio.
La sua effettiva entrata in vigore, il 22 ottobre del 1989, determinò un forte impegno di tutti per studiare ed applicare le nuove regole del processo delineate secondo i rispettivi ruoli. Il pubblico ministero nella funzione di titolare delle indagini sulle notizie di reato (anche nell'interesse dell'indagato) le cui conclusioni vanno sottoposte al giudice terzo, interlocutore e "custode" della legalità del corso delle indagini, al quale è attribuita la decisione sulla richiesta di archiviazione ovvero di rinvio a giudizio da esaminarsi in una udienza in camera di consiglio, che ha funzione di snodo e filtro, per l'eventuale prosecuzione del procedimento in un processo pubblico. La previsione di una disciplina dei mezzi di ricerca della prova funzionali, insieme alle indagini difensive dell'avvocato (invero introdotte 10 anni dopo con la l. n. 397 del 2000), a rendere possibile ad entrambe le parti di essere nelle condizioni di " formare" la prova nel successivo dibattimento pubblico dinanzi al giudice terzo ed imparziale. L'introduzione di riti alternativi al dibattimento.
Un modello processuale che, come sappiamo, è stato poi più volte ritoccato (secondo alcune stime un centinaio di interventi), già agli inizi degli anni ' 90 dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e dalle modifiche normative intervenute per la necessità di prevenzione e contrasto alla criminalità mafiosa (così interrompendo la fase di metabolizzazione del nuovo sistema processuale) e che in contemporanea con l'esecuzione delle stragi (ancora oggi non del tutto chiarite nei suoi completi risvolti) condusse all'istituzione della DNA e delle DDA.
È seguito, tra il 1999 ed il 2001, un percorso legislativo che ha rimodellato l'organizzazione giudiziaria e il processo penale con la disciplina del giudice unico di prima istanza (d. lgs. n. 51 del 1998), le incisive modifiche processuali della l. n. 479 del 1999, l'attribuzione della competenza penale al giudice di pace (d. lgs n. 274 del 2000), la già indicata disciplina delle investigazioni difensive (l. n. 397 del 2000) e, infine, con il recepimento, a livello costituzionale, dei principi del giusto processo e del diritto ad un giudizio in tempo "ragionevole" (l. c. n. 2 del 1999).
Nell'ultimo ventennio il processo penale italiano si è "confrontato" con l'impatto che la normativa sovranazionale e la giurisprudenza delle corti della UE e di Strasburgo hanno determinato sulla nostra giurisprudenza e legislazione penale e che, di volta in volta, ha imposto ulteriori modifiche normative ed il recepimento di accordi, direttive, regolamenti e decisioni quadro. Si pensi alla contumacia (l. 28 aprile 2014, n. 67), all'applicazione diretta del diritto della UE e all'interpretazione conforme al diritto convenzionale che hanno inciso su molte materie.
2. Negli ultimi anni l'attenzione si è rivolta all'esigenza di adeguare il processo penale ai tempi di durata ragionevole e si sono registrati interventi su diversi temi: a) rivalutazione ed incremento delle categorie di reato per i quali, nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi, si deve assicurare "priorità assoluta" (art. 132 bis c. p. p.); b) numero elevato di estinzione dei reati per prescrizione cui si è cercato di porre rimedio mediante l'elevazione della pena per allungare i tempi della prescrizione; c) termini di durata delle indagini preliminari con la nuova previsione della avocazione "collaborativa" del Procuratore generale in caso di inerzia del pubblico ministero; d) obbligatorietà dell'azione penale e criteri di priorità di tipo organizzatorio all'interno degli uffici del Pubblico ministero; e) la circolare del CSM sul Pubblico ministero; f) i criteri di orientamento adottati dal procuratore generale presso la Corte di Cassazione in tema di avocazione collaborativa.
3. Non è la sede per approfondire il discorso ma l'assetto organizzativo del pubblico ministero in Italia non può prescindere dai principi generali previsti in Costituzione che nel 1948, con lo sguardo anche al passato, delineava una forte garanzia di autonomia ed indipendenza per la magistratura vista come un unico "ordine" cui è attribuita la giurisdizione ed un solo Consiglio superiore della magistratura. Le giuste preoccupazioni dell'epoca costituente sono state ribadite con l'espresso richiamo alla figura del Pubblico ministero all'art. 107, norma che impone una differenza tra i magistrati solo per "funzioni" e prevede che quella requirente deve ottenere espresse "garanzie" dalle norme di ordinamento giudiziario.
Cioè da norme di legge che presuppongono e richiedono il mantenimento della autonomia ed indipendenza dei magistrati del Pubblico ministero. Questo assetto costituzionale si fonda sull'architrave del bilanciamento dei poteri che innerva la nostra legge fondamentale. Qualunque proposta di modifica non può essere avversata a priori ma deve essere calata nel contesto della complessiva architettura della nostra Repubblica. Ciò richiede capacità politica e progettuale che, sinora, si è sempre dimostrata carente nelle varie occasioni di riforma costituzionale.
È fondamentale credere nella "forza del nostro Stato- istituzione" e non unicamente nelle rispettive posizioni contrapposte e, per tornare al tema del processo penale, penso sia utile investire nella reciproca legittimazione del ruolo dei protagonisti del processo: il pubblico ministero, l'avvocato difensore dell'indagato/ imputato ed il giudice.
La storia della magistratura italiana, pubblici ministeri e giudici, ci racconta - prima e dopo l'attuale codice Vassalli - di "risultati" giudiziari eccellenti e sono convinto che l'esito delle indagini e delle sentenze non può essere ascritto solo a merito dei magistrati; ogni processo si svolge con l'avvocato e conosciamo il tributo che l'avvocatura ha fornito anche in termini di vita. Nel pensare a mutare l'assetto del processo penale, e della giustizia in generale, non possiamo pensare solo ai grandi processi ma l'attenzione deve andare alla "ordinaria e quotidiana attività di amministrazione della giustizia". In essa è importante e fondamentale il contraddittorio tra le parti e il ruolo che la nostra Costituzione assegna alla difesa tecnica (art. 24) e alle regole del giusto processo che richiedono sempre "condizioni di parità".
Se così è, e ne sono pienamente convinto, allora è indispensabile investire sulla cultura di ciascuno degli operatori di giustizia, sul valore della tempestività delle indagini e delle sue conclusioni, sul rispetto delle prerogative dell'indagato/ imputato e, quindi, del suo difensore e del suo ruolo nel processo (per legge professionale "l'avvocato svolge una funzione sociale volta a garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti per i fini della giustizia e secondo i princìpi del nostro ordinamento"), sul contributo che tutte le parti devono offrire alla imparzialità del giudice e al rispetto delle sue decisioni autonome ed indipendenti, sui doveri professionali di aggiornamento e lealtà processuale, sull'osservanza dei codici disciplinari e di quelli deontologici. Nella legislatura precedente, non a caso, si era insistito per soluzioni soft in grado di attuare forme di vigilanza e controllo di tipo organizzativo sui termini di durata delle indagini e sull'ampliamento dell'avocazione. Era parso evidente che, al di là dell'inserimento di forme di chiusura a monte dell'accesso al processo (vedi la irrilevanza o tenuità del fatto) l'esercizio di una azione penale tempestiva e l'adeguata preparazione di tutte le notizie di reato con le conseguenti determinazioni non deriva da considerazioni di opportunità ma da un limite oggettivo alla capacità di smaltimento del carico giudiziario.
È un dato oggettivo e su questo va compiuta una riflessione. Il moltiplicarsi delle fattispecie penali e l'evoluzione legislativa che amplia gli ambiti di della tutela della persona umana come conseguenza della maggiore complessità della società, già solo sotto il profilo quantitativo, rappresenta - come acutamente messo in rilievo in dottrina un'evidente smentita della teoria delle cosiddette "costanti criminologiche".
Il carico di lavoro eccessivo impone una forte accelerazione sull'uso delle tecnologie e sui riti alternativi, due fronti sui quali è necessaria e fondamentale la figura dell'avvocato (Corte cost. 29 maggio 2019 n. 131 secondo cui la richiesta di riti alternativi "costituisce una modalità tra le più qualificanti di esercizio del diritto di difesa").
Ma un vero contributo per alleviare gli uffici di Procura può venire solo da un mutamento culturale - interpretativo ovvero normativo che conduca il PM ed il GIP ad una applicazione delle norme processuali, in tema di regola dell'archiviazione e regola di giudizio per l'udienza preliminare, nell'ottica di un effettivo bilanciamento tra l'interesse alla persecuzione penale e quello all'efficienza giudiziaria secondo le linee esposte nei vari documenti della Associazione tra gli studiosi del processo penale e in alcuni dei principi esposti nel Manifesto approvato dalla Unione delle camere penali. In tal modo si potranno concentrare risorse materiali e personali verso quei reati che mettono a rischio la stessa convivenza civile: criminalità organizzata, economia illegale (dal riciclaggio alla evasione fiscale alla corruzione), tutela del territorio e dell'ambiente. Occorre superare la strategia solo emergenziale che si limita ad ampliare le categorie di reati del 132 bis o le competenze delle DDA rischiando di indebolirne le loro funzioni specifiche.
Si impone, poi, un approccio realistico al tema della prescrizione, partendo dal superamento dell'equivoco della prescrizione come istituto di diritto sostanziale o processuale, nonostante l'ultima pronuncia della Corte costituzionale che sembra abbia voluto consacrare la copertura costituzionale della prescrizione di natura sostanziale. E che si superi lo sterile dibattito sulle cause e sulla responsabilità della prescrizione: è la prescrizione che allunga i processi o la lunghezza dei processi che determina la prescrizione; ed ancora la responsabilità grava sulle "cavillosità avvocatesche", sul PM, sul Gip o sul giudice.
La verità è che la prescrizione è solo un sintomo della malattia del sistema; ovvero, come si è espresso un giovane e bravo magistrato, siamo in presenza di un impietoso decadimento del livello di qualità del sistema, di cui la prescrizione è un impietoso "marcatore".
Occorre concentrarsi sui principi costituzionali a base del nostro sistema penale. La funzione del diritto penale, il principio di legalità, la presunzione di innocenza, la funzione della pena, la tutela del contraddittorio, la parità tra le parti, il rispetto dei principi sovranazionali. Quale la attuale identità del codice processuale Vassalli?
Il confronto con questi principi si impone con uno sguardo proiettato al futuro immediato ed alla prossima Procura europea. In questo quadro generale si inseriscono anche le proposte sulla separazione delle carriere e sull'inserimento dell'avvocato in Costituzione che provengono dai vertici istituzionali ed associativi dell'avvocatura.
Posso solo augurare che i 30 anni del codice Vassalli e della vita del nostro Paese non siano trascorsi invano e che, sulle esperienze che ci sono alle spalle, si possa costruire insieme un percorso di rinnovamento del nostro complessivo sistema giudiziario. Premessa indispensabile è il confronto fecondo e non armato.
di Franesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 29 gennaio 2020
Corte di cassazione - Sentenza n. 3290 del 27 gennaio 2020. Tempi più rapidi per rideterminare le pene accessorie in caso di condanna per bancarotta dopo la sentenza 222/2018 della Corte costituzionale. Non sarà più necessario infatti disporre un nuovo giudizio ma sarà sufficiente presentare una istanza al giudice dell'esecuzione che potrà agire autonomamente nell'ambito della sua discrezionalità. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 3290 del 27 gennaio 2020. La questione riguarda la sanzione accessoria del divieto di esercitare un'impresa commerciale e l'esclusione dai ruoli direttivi nella misura fissa di dieci anni per tutti i condannati che era previsto dall'articolo 216, ultimo comma, del Rd 267/1942.
La Consulta l'ha infatti dichiarato incostituzionale proprio nella parte in cui disponeva che la condanna per bancarotta comportava l'inabilitazione "per la durata di dieci anni" anziché "fino a dieci anni". Da qui una pioggia di ricorsi volti alla riduzione della misura. Il caso affrontato riguarda l'istanza presentata dal sindaco di una società, condannato a due anni per bancarotta, affinché gli venissero rideterminate le pene accessorie.
La Corte ricorda come le Sezioni unite abbiano risolto la questione soltanto riguardo i processi non ancora definiti con sentenza irrevocabile, stabilendo che in quei casi spetta al giudice di merito procedere alla rinnovata commisurazione della sanzione. Lasciando però scoperta la questione della rideterminazione, tramite incidente esecutivo, quando sulla durata, già stabilita in misura fissa ed invariabile di dieci anni, si era formato il giudicato.
Ebbene facendo un notevole passo avanti, la Suprema corte con un principio di diritto ha affermato che: "È consentito anche al giudice dell'esecuzione procedere alla nuova determinazione della durata delle pene accessorie, previste dall'art. 216 ult. co. l. fall., quando siano state inflitte in misura pari a dieci anni e sia richiesto di adeguarle al nuovo testo della norma come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, che prevede una durata variabile con il solo limite massimo insuperabile di dieci anni".
Ciò detto, la Corte chiarisce che non vi è però un diritto "all'automatica rideterminazione della pena accessoria in replica dell'entità di quella detentiva principale". Al contrario, "la nuova misura va stabilita dal giudice in via discrezionale e caso per caso, facendo ricorso ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen", secondo i quali la pena va commisurata alla gravità del reato.
Tornando al caso concreto la questione ha una sfumatura ancora diversa. Il giudice dell'esecuzione infatti aveva "implicitamente" ammesso il suo potere di rideterminare la pena ma non si era conformato alla richiesta ritendo la condotta grave. Secondo la Corte però la motivazione è "palesemente incongrua" perché non tiene conto del fatto che, "pur a fronte della natura fraudolenta delle condotte compiute in danno dei soci e dei terzi", la pena della reclusione è stata graduata partendo dal minimo edittale e previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Per cui la fattispecie è stata ritenuta di "non particolare gravità". In questo senso, le conclusioni del giudice dell'esecuzione sono rimaste "prive di un supporto giustificativo che desse conto della scelta del massimo rigore punitivo", in modo, dunque, del tutto sperequato rispetto alla pena principale di due anni.
In definitiva, conclude la Corte, al giudice dell'esecuzione va riconosciuta "la libertà di stabilire in via autonoma la durata delle pene accessorie fallimentari, senza dover rispettare la perfetta simmetria di decisione rispetto a quanto statuito per la pena della reclusione", tuttavia deve adeguatamente motivare. Per cui "l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio alla Corte di appello di Milano, che procederà al rinnovato esame dell'incidente esecutivo sanando le lacune argomentative riscontrate".
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 29 gennaio 2020
Corte di cassazione - Sezione I - Sentenza 28 gennaio 2020 n. 3477. Il giudice non può negare la libertà condizionale all'ex terrorista per la mancata collaborazione con la giustizia, se i reati sono stati commessi prima del 2002: data in cui è stata imposta la condizione. La corte di cassazione, con la sentenza 3477, accoglie il ricorso contro il no del tribunale alla libertà condizionale. Il tribunale aveva prorogato la detenzione domiciliare speciale alla ricorrente, che espiava la pena per reati di terrorismo commessi nel 1999, in considerazione dell'assenza di pericolosità sociale della condannata.
La donna si era infatti "definitivamente allontanata da logiche devianti, si era dedicata agli studi e alla cura della prole, aveva svolto attività di volontariato e si era sempre attenuta alle prescrizioni imposte". Tutto questo però non era sufficiente per concedere la libertà condizionale, in assenza del requisito della collaborazione con la giustizia, rispetto alla quale la condannata non aveva dichiarato né l'impossibilità né l'inesigibilità.
La Cassazione accoglie però il ricorso chiarendo che la previsione, contenuta nella versione aggiornata al 2002 dell'articolo4-bis dell'ordinamento penitenziario, non è retroattiva. Con una disposizione transitoria si è infatti stabilito che la nuova previsione restrittiva non era applicabile alle persone detenute per reati di terrorismo ed eversione commessi prima dell'entrata in vigore della legge 279 del 2002.
di Alice Scaglioni
Corriere della Sera, 29 gennaio 2020
Come sancito dall'Articolo 27 della Costituzione, la pena per i detenuti in carcere deve avere valore rieducativo. È questo il principio che ha guidato la prima edizione del Corso per la ricerca attiva del lavoro, promosso dalla sezione Consulenza formazione e attività professionali di Unindustria e patrocinato dal Garante dei detenuti del Lazio. Il progetto, attivo presso la Casa di reclusione di Rebibbia a Roma, si è concluso martedì 28 gennaio 2020 con l'incontro finale tra i detenuti che hanno partecipato alla formazione - 50 ore di lezione - e le aziende che hanno aderito all'iniziativa, ma il 21 gennaio è già stata avviata una seconda edizione.
Il reinserimento dopo la pena - Sette persone del primo corso hanno potuto sostenere dei colloqui di lavoro con imprenditori e responsabili del reclutamento di Bridgestone, Orienta, Bat, Abbvie e Fassi, per farsi conoscere e per consentire alle aziende di valutare le loro competenze. L'obiettivo? Il reinserimento nel mondo del lavoro. In caso di riscontro positivo verrebbero attivati dei canali per permettere ai detenuti di muovere i primi passi in un mondo con cui hanno perso i contatti (o che non hanno mai conosciuto).
La missione - "Il tutto è nato due anni fa, quando sono stato invitato a parlare in carcere durante una giornata di formazione - racconta Roberto Santori, presidente della sezione Consulenza di Unindustria - Sono rimasto molto colpito dal vedere i detenuti così affranti e ho compreso l'importanza di agire". Da lì, la ricerca dei fondi che hanno permesso l'avvio del corso pilota.
Durante la formazione i detenuti hanno appreso come relazionarsi sul posto di lavoro e scrivere un curriculum per valorizzare le proprie competenze. "Si pensa al carcere come luogo di pena e non come luogo in cui può prodursi una nuova volontà di modificarsi e diventare uomini nuovi, ma è sbagliato" - dice Nadia Cersosimo, direttrice della Casa di reclusione di Rebibbia -. C'è la volontà dell'imprenditoria di trovare posto per queste persone all'interno del mondo del lavoro: bisogna cominciare a pensare al detenuto come risorsa positiva". La missione è creare un ponte tra il penitenziario e le industrie, per far sì che si riduca il rischio della recidiva da parte dei detenuti, e per consentire alle aziende di guardare a queste persone in maniera più razionale, usufruendo anche delle agevolazioni fiscali previste. "Quello di Rebibbia è un esempio virtuoso - conclude Santori - e il nostro sogno è portarlo anche a livello nazionale".
di Argentino Tellini
L'Unione Sarda, 29 gennaio 2020
Il 38enne di Andria ha detto di aver conficcato una penna nel viso di un agente mentre lo stavano pestando. "Sta bene, chiaramente è turbato per l'accaduto. Nel viso non ha segni particolari, ma nel corpo presenta dei lividi". Così esordisce l'avvocato Maria Teresa Pintus, dopo il colloquio avuto oggi in carcere a Bancali con il 38enne di Andria, detenuto in regime di 41bis, che ha sostenuto di avere subito nei giorni scorsi un pestaggio da parte di alcuni agenti del carcere, ma è stato a sua volta accusato di avere conficcato nel viso di un agente stesso un tappo di penna.
Il difensore comunica che, a detta sua, "ha compiuto quel gesto solo per reazione, durante la collutazione". Quindi i fatti, il tappo della penna sull'agente e la presunta aggressione, per il detenuto sarebbero accaduti contemporaneamente. Ipotesi naturalmente da verificare.
Sulla vicenda si sta interessando la Magistratura. Il detenuto due giorni fa ha esposto anche querela nei confronti degli agenti. Non è la prima volta che si verifica un episodio di violenza nella struttura carceraria sassarese: "Sbaglia chi dice che in questo carcere le cose vanno bene - il commento di Maria Teresa Pintus. Purtroppo non è così e questo oramai lo sanno tutti. Sulla vicenda non posso dire al momento altro. Lo farò nelle sedi opportune".
Il Gazzettino, 29 gennaio 2020
Carcere sovraffollato, poco personale e articolazione di salute mentale (Asm) con assistenza sanitaria insufficiente. È la fotografia del carcere di Baldenich data dalla Procura nella relazione sull'amministrazione della giustizia per l'anno 2019. "La casa circondariale di Belluno risale al 1933 - si ricorda nella relazione - ed ha una capienza di 90 detenuti.
La media di ospiti annua è stata di 81 unità. Nel periodo dal primo luglio 2018 al 30 giugno 2019 si è registrata una situazione di lieve sovraffollamento nella sezione maschile, dove, a fronte di una capienza regolamentare di 53 unità, sono stati mediamente presenti 66 detenuti".
Non sono mancati poi gli eventi critici, con detenuti che hanno dato in escandescenze o hanno aggredito le guardie penitenziarie. "Si sono verificati 55 eventi critici con rilevanza penale", scrive la Procura. "La sezione maschile necessita di ristrutturazione in linea con quanto previsto dal Dpr 230/2000", si sottolinea nella relazione. È composta da un unico plesso con piano terra, primo e secondo piano a custodia chiusa (ovvero con apertura delle camere nel limite di 8 ore e possibilità di andare in cortile per 4 ore).
Sono presenti 20 camere di cui 5 da due posti e 15 da 4 posti. C'è poi la sezione transessuali. E infine quella di salute mentale con capienza di 7 detenuti. "La sezione vede la presenza media di 6 detenuti e negli orari di apertura delle camere viene adottata una vigilanza rinforzata, con due unità, per la presenza di soggetti psichiatrici alcuni dei quali particolarmente pericolosi. Nella sezione viene assicurata un'assistenza sanitaria integrativa, che comunque risulta insufficiente a soddisfare e esigenze di questi detenuti". Infine le sezioni nuovi giunti e quella dimittendi o semiliberi. La polizia penitenziaria come pianta organica dovrebbe essere di 95 unità, al 30 giugno 2019 ce ne erano solo 85. "L'attuale forza personale risulta insufficiente a garantire un'adeguata sorveglianza".
dire.it, 29 gennaio 2020
Cala leggermente il numero dei detenuti nelle Marche che passano dai 929 del 2018 agli 898 del 2019. Contestualmente negli istituti penitenziari marchigiani diminuisce anche la presenza di stranieri che continua a rappresentare quasi un terzo dell'intera popolazione carceraria (278).
Sono alcuni dei dati emersi nel corso della presentazione del Report 2019 sugli istituti penitenziari delle Marche a cui hanno preso parte, tra gli altri, il garante regionale dei diritti Andrea Nobili ed il presidente del consiglio regionale Antonio Mastrovincenzo. Altro dato che desta preoccupazione è quello relativo alla presenza di tossicodipendenti: sono 270 le persone con problemi di tossicodipendenza (29%).
"Dall'analisi del report emergono difficoltà legate al sovraffollamento nelle carceri di Ancona Montacuto e Pesaro Villa Fastiggi - premette Mastrovincenzo. Ma continuano ad esserci carenze anche per quanto riguarda le attività trattamentali. Su questo tema come consiglio insisteremo perché sono misure fondamentali per garantire il reinserimento dei detenuti nella società e nel mondo del lavoro".
A Montacuto sono presenti 328 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 256 persone, mentre a Villa Fastiggi a fronte di una popolazione carceraria pari a 232 unità la capienza prevista si ferma a 153. Va molto meglio ad Ancona-Barcaglione (97 detenuti per una capienza di 100), Ascoli Piceno (102 detenuti per una capienza di 105), Fossombrone (89 detenuti per una capienza di 179), meno a Fermo (63 detenuti per una capienza di 40).
Nelle strutture marchigiane lavorano 613 agenti di Polizia penitenziaria, 18 educatori e 8 psicologi. La carenza organica di agenti complessivamente è di 44 unità ed in particolare riguarda Montacuto (-18 unità) e Ascoli (-13). Una fotografia che il Garante ha scattato nel corso del 2019 grazie ad oltre 50 visite nelle strutture e piu' di 400 colloqui con i detenuti.
"Dobbiamo ancora una volta segnalare le carenze di organico per quanto riguarda gli agenti di Polizia penitenziaria, ma anche quelle che riguardano gli operatori destinati ad area trattamentale e Uepe (misure alternative) - spiega Nobili.
Ma, nonostante tutto, le Marche esprimono un livello di attenzione al sistema carcerario che è alto e rispetto ad altre regioni viviamo difficoltà minori. Anche il livello di assistenza sanitaria risulta adeguato e di questi tempi non è nè banale nè scontato.
Nota dolente è anche l'assenza nelle Marche degli uffici del Dipartimento di amministrazione penitenziaria. Il Provveditorato non ha piu' una sede nelle Marche ma a Bologna". Il maggiore numero di detenuti è presente a Montacuto (328 di cui 112 stranieri), segue Pesaro-Villa Fastiggi (232 di cui 85 stranieri), Ascoli (102 di cui 26 stranieri), Ancona-Barcaglione (89 di cui 31 stranieri), Fossombrone (89 di cui uno straniero) ed, infine, Fermo (63 di cui 16 stranieri).
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