di Michela Allegri
Il Messaggero, 9 marzo 2020
Si celebreranno i procedimenti per minorenni e detenuti, sospesi i termini della prescrizione. Udienze rinviate, contatti con il pubblico ridotti il più possibile negli uffici, con l'accesso limitato ad attività urgenti, e lavoro in modalità telematica. Un periodo cuscinetto per entrare a regime e, poi, stretta sulle udienze fino al 31 maggio, in base a quanto verrà deciso dai dirigenti dei tribunali con ordinanze ad hoc. La Giustizia in Italia si ferma, causa coronavirus.
Verranno trattati - a porte chiuse - solo i procedimenti urgenti, con minorenni imputati, o con detenuti. Su proposta del presidente del Consiglio dei Ministri e del ministro della Giustizia, è stato firmato il decreto-legge che dispone "misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria".
È stato stabilito che ci sarà un periodo di transizione che andrà da oggi fino al 22 marzo. Un lasso di tempo necessario per consentire ai dirigenti di stilare misure specifiche per ogni ufficio. Tranne alcune eccezioni, le udienze civili e penali pendenti in tutti gli uffici giudiziari d'Italia verranno rinviate "a data successiva" e, dunque, non si terranno. C'è un dettaglio importante: verranno sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti rinviati e anche quelli relativi alla prescrizione. Ci sono però alcuni casi particolari che rendono comunque necessaria la celebrazione delle udienze, impossibili da posticipare.
Per quanto riguarda il settore civile, si svolgeranno - quando mediante collegamenti da remoto - le cause di competenza del Tribunale per i minorenni che riguardino dichiarazioni di adottabilità, minori stranieri non accompagnati, minori allontanati dalla famiglia, cause di famiglia relative ad alimenti, cause di matrimonio. Si terranno anche i procedimenti cautelari che riguardino "la tutela di diritti fondamentali della persona", l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione.
La stessa cosa vale per quelli relativi all'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, per quelli di convalida dell'espulsione o allontanamento. La regola è di non rinviare "tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti", si legge nel testo. Sarà il capo dell'ufficio giudiziario a stabilire l'urgenza dei procedimenti.
Il penale - Per quanto riguarda il penale, invece, si terranno regolarmente le udienze di convalida di arresti e fermi, i procedimenti in cui scadano i termini di custodia, quelli in cui siano state richieste o applicate misure di sicurezza detentive. Quando i detenuti, gli imputati o i loro difensori espressamente richiedano che si proceda, inoltre, verranno trattate le udienze a carico di detenuti, quelle relative all'applicazione di misure di prevenzione e quelle a carico di minorenni.
Dovranno anche essere trattati i procedimenti in cui sia necessario "assumere prove indifferibili" con incidente probatorio. In questo caso, la dichiarazione di urgenza dovrà essere fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con un provvedimento motivato e non impugnabile. I contatti con il pubblico sono ridotti il più possibile: negli uffici attrezzati, gli atti dovranno essere depositati solo in modalità telematiche. Fino alla fine di maggio, inoltre, sono previste restrizioni anche per quanto riguarda i detenuti: potranno partecipare alle udienze in videoconferenza. Mentre i colloqui in carcere con i familiari dovranno essere svolti "a distanza, mediante, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria, o mediante corrispondenza telefonica". La magistratura di sorveglianza avrà la facoltà di sospendere i permessi premio. Le stesse direttive verranno applicate anche alle commissioni tributarie e alla magistratura militare e contabile.
Ristretti Orizzonti, 9 marzo 2020
Nelle condizioni in cui si trovano oggi le carceri italiane (scarsità di cure adeguate, sovraffollamento, acqua calda spesso razionata, poca igiene), per evitare epidemie al suo interno anche in considerazione della fragilità della popolazione con il conseguente trasferimento d'urgenza in ospedale di decine di detenuti eventualmente affetti da Coronavirus - aggravando perciò il sistema sanitario nazionale sempre più a corto di posti letto e di sale di rianimazione (dopo i tagli alla sanità di questi ultimi anni) - questi dovrebbero essere i provvedimenti da avviare immediatamente:
1) scarcerazione e invio ai domiciliari di anziani, malati gravi terminali, persone con disfunzioni cardiache o affetti da Aids e epatiti, come del resto dovrebbe essere se davvero si volesse tutelare il diritto alla salute, il rispetto della dignità e l'umanizzazione del trattamento, come è garantito dalla Costituzione, dalla riforma del 1975, dalla legge Gozzini del 1986, dal nuovo regolamento penitenziario del 2000, dalle tante Raccomandazioni del Consiglio d'Europa;
2) indulto per tutti i detenuti con pene inferiori ai tre anni, provvedimento che riguarda ad esempio persone che hanno già scontato 28 anni e ne devono scontare solo due, oppure persone che sono state recentemente incarcerate per un cumulo di pena di uno, due o tre anni e per un fatto magari accaduto dieci anni prima. Per essere precisi: 8.682 le persone che hanno da scontare in carcere ancora un periodo inferiore a un anno, 8.144 con un residuo di pena di due anni e 6.171 persone che devono restare ancora in carcere per un periodo fra i due e i tre anni;
3) scarcerazione di 54 mamme e dei loro 59 bambini attualmente detenuti in 9 istituti, mettendo così in pratica le tante inutile promesse ("mai più bambini in carcere") che da almeno un decennio hanno fatto tanti ministri, politici, governanti vari, di tutti i partiti, di tutti i colori. Nel frattempo, in carcere, quei 59 bambini la prima parola che hanno imparato a dire non è stata "mamma", ma "ispettore apri".
4) blocco dei nuovi ingressi per reati minori, pregressi e cumuli di pena,
5) provvedimenti di detenzione domiciliare,
6) affidamento ai servizi sociali del maggior numero di detenuti.
In definitiva un'azione deflattiva che: 1) eviterebbe concretamente un'altra eventuale emergenza oltre a quella che sta già sopportando l'Italia, 2) verrebbe realmente incontro (e non con divieti o palliativi) alle paure che ci sono tra i detenuti e tra i loro familiari, 3) permetterebbe ai detenuti rimasti all'interno degli istituti di avere cure più adeguate e maggiori possibilità di colloqui via skype e via telefono con i loro parenti.
Il direttivo dell'Associazione Voci di dentro
Chieti, 08/03/2020
Il Sole 24 Ore, 9 marzo 2020
Atti processuali - Disposizioni generali - Memorie difensive - Omesso esame - Deducibilità in sede di legittimità - Limiti. L'omessa valutazione di una memoria difensiva può essere dedotta in sede di legittimità come vizio di motivazione a condizione che, in virtù del dovere di specificità dei motivi di ricorso, si rappresenti puntualmente l'efficacia scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronuncia impugnata.
• Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 25 febbraio 2020 n. 7420.
Atti processuali - Disposizioni generali - Memorie e richieste delle parti - Omessa valutazione di memorie difensive - Deducibilità in sede di legittimità ex art. 325 cod. proc. pen. - Condizioni.
L'omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame in materia di misure cautelari reali può essere dedotto in sede di ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen. soltanto quando con la memoria sia stato introdotto un tema potenzialmente decisivo e il provvedimento impugnato sia rimasto sul punto del tutto silente.
• Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 20 settembre 2019 n. 38834.
Atti processuali - Disposizioni generali - Memorie e richieste delle parti - Omessa valutazione di memorie difensive - Deducibilità in sede di legittimità - Condizioni. In tema di ricorso per cassazione, l'omesso esame, da parte del giudice di merito, di una memoria difensiva può essere dedotto in sede di legittimità come vizio di motivazione purché, in virtù del dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, si rappresenti puntualmente la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le difese della memoria e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa della sentenza impugnata.
• Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 29 aprile 2019 n. 17798.
Atti processuali - Disposizioni generali - Memorie e richieste delle parti - Omessa valutazione di memorie difensive - Deducibilità in sede di legittimità - Limiti. Qualora le memorie difensive contengano la mera ripetizione di difese già svolte, oppure siano inconferenti rispetto all'oggetto del giudizio, non può ritenersi che il loro mancato esame invalidi il percorso logico-motivazionale del provvedimento decisorio, poiché altrimenti si costringerebbe il giudice a rispondere a tutti i rilievi avanzati dalle parti, anche se del tutto incongrui o persino formulati con scopi diversivi.
• Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 4 aprile 2018 n. 14975.
Atti processuali - Disposizioni generali - Memorie e richieste delle parti - Omessa valutazione di memorie difensive - Nullità - Esclusione. L'omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, non trattandosi di ipotesi prevista dalla legge ma può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive in quanto devono essere attentamente considerate dal giudice cui vengono rivolte.
• Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 2 febbraio 2018 n. 5075.
di Romina Marceca
La Repubblica, 9 marzo 2020
Protesta di 300 detenuti nel carcere Pagliarelli di Palermo per la sospensione dei colloqui nell'area dove si trovano i carcerati di media sicurezza: una misura, questa, contenuta nel decreto emanato dal governo per l'emergenza coronavirus. "Sono anche preoccupati di eventuali casi di contagio all'interno del penitenziario", dice la direttrice del Pagliarelli, Francesca Vazzana. I detenuti hanno incendiato cuscini, carta e pezzi di stoffa e poi hanno lanciato tutto attraverso le grate delle celle verso l'esterno.
La protesta è scoppiata in circa 150 camere detentive ed è ancora in corso. Non ci sono feriti. Oltre a bruciare cartacce e stoffa, i detenuti hanno anche battuto sulle grate. La direttrice del Pagliarelli sta cercando di riportare la calma dentro al penitenziario. "Stiamo dialogando con i detenuti per fare capire che è una emergenza quella che stiamo vivendo e che stiamo applicando la legge", dice a Repubblica Francesca Vazzana.
Alcuni detenuti, durante la protesta, hanno espresso la volontà di cominciare uno sciopero della fame e della sete, a partire da domani. Il traffico in viale Regione siciliana, la circonvallazione di Palermo, è andato in tilt. Molti gli automobilisti che si sono fermati all'altezza del carcere di Pagliarelli, attirati dalle fiamme che uscivano dalle celle. In strada, dove è arrivata la protesta, è stato il caos. Alcune pattuglie della polizia penitenziaria hanno chiuso un tratto di viale Regione siciliana. Il traffico è andato in tilt. I parenti di alcuni detenuti sono arrivati davanti al penitenziario e hanno chiesto, intonando alcuni cori, che i familiari venissero rimessi libertà per evitare il contagio in carcere.
di Guido Camera
Il Sole 24 Ore, 9 marzo 2020
Sfruttare per guadagno l'emergenza sanitaria scatenata dal Coronavirus rischia di avere conseguenze penali. Ad esempio, vendere prodotti di prima necessità, come disinfettanti e mascherine, a prezzi esorbitanti o offrire mascherine protettive prive del marchio CE sono condotte sanzionate dal Codice penale. E i cittadini che si imbattono in situazioni di questo genere possono usare l'arma della denuncia alla Guardia di finanza per fermare gli abusi. Vediamo quali sono quelli penalmente rilevanti e cosa rischia chi li commette.
Prezzi eccessivi - Il Codice penale, all'articolo 501-bis, prevede il reato di "manovre speculative su merci". Lo ha introdotto il decreto legge 704/1976 - dopo la crisi energetica del 1973 - per contrastare manovre speculative dirette alla maggiorazione dei prezzi di alcuni generi alimentari destinati al largo consumo. È procedibile d'ufficio e protegge gli operatori rispettosi delle esigenze economiche e sociali e i diritti dei consumatori. La Cassazione, con una sentenza del 15 maggio 1989 (sezione VI), ha spiegato che basta l'aumento ingiustificato dei prezzi causato da un singolo commerciante, che profitti di particolari contingenze del mercato e, così facendo, determini la possibile influenza sui comportamenti degli altri operatori del settore, che possa tradursi nel concreto pericolo di un rincaro dei prezzi generalizzato, o, comunque, diffuso.
La condotta è punibile anche se la manovra speculativa non si riflette sul mercato nazionale, ma soltanto su di un mercato locale, purché riguardi una zona territoriale ampia. I repertori non riportano molte altre decisioni, perché è un reato tipico delle situazioni emergenziali; trovare un giusto punto di equilibrio tra il diritto di iniziativa economica privata e i vincoli di solidarietà sociale previsti dall'articolo 41, comma 2, della Costituzione sarà compito dei processi originati dalle inchieste appena iniziate.
La prova del reato - La prova del reato, in una situazione di emergenza come quella attuale, è agevole perché può essere sufficiente dimostrare la messa in vendita di un articolo di prima necessità a prezzi esorbitanti fatta da un singolo commerciante, soprattutto se opera su larga scala. Il comma 2 dell'articolo 501-bis punisce anche chi - in presenza di rarefazione o rincaro sul mercato interno dei beni indicati nel comma precedente e nell'esercizio delle medesime attività - "ne sottrae all'utilizzazione o al consumo rilevanti quantità". In questo caso, il legislatore ha inteso colpire condotte che possono aggravare le speculazioni sui prezzi. La Cassazione (sezione VI, 2 marzo 1983) ha spiegato che la nozione di "rilevante quantità" può essere colta dal giudice di merito in relazione alla normale presenza sul mercato. Sono reati di pericolo e non è punibile il tentativo.
La condanna per l'articolo 501-bis comporta:
1) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, se il fatto è stato commesso in danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale;
2) la pubblicazione della sentenza sul sito internet del ministero della Giustizia, nonché nei Comuni dove l'imputato è residente, è stato commesso il delitto e la sentenza è stata pronunciata;
3) l'interdizione dall'esercizio di attività commerciali o industriali per cui sia chiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza da parte dell'autorità.
Prodotti senza marchio CE - La frode in commercio (articolo 515 del Codice penale) punisce chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, o in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, o una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella pattuita. Il delitto tutela la correttezza e la lealtà degli scambi commerciali, nonché la fiducia che negli stessi devono riporre i consumatori, ed è procedibile di ufficio.
La Cassazione ha sancito che "la divergenza qualitativa è data anche dalla contraffazione o assenza del marchio CE, assumendo che la sigla CE è marcatura ed è finalizzata ad attestare la conformità del prodotto a standard minimi di qualità" (sentenza 17686/2019); il delitto scatta anche se l'acquirente non controlla la merce offerta in vendita, essendo irrilevanti sia l'atteggiamento, fraudolento o meno, del venditore, sia la possibilità per l'acquirente di accorgersi della diversità della merce consegnatagli rispetto a quella richiesta (sentenza 54207/2016).
La prova del reato è abbastanza semplice: basta sequestrare il prodotto venduto per compararne le caratteristiche con l'originale. È punita anche la persona giuridica nel cui interesse o vantaggio è stato commesso il reato, in base all'articolo 25-bis1 del decreto legislativo 231/2001; la sanzione è una multa che va da 25.800 a 774.500 euro.
di Giovanni Bianconi
Corriere della Sera, 9 marzo 2020
Detenuti in rivolta a Modena, Napoli, Salerno e Frosinone. Rientrata sabato sera la rivolta nel carcere di Salerno, di domenica la protesta si sposta a Modena, Frosinone, Napoli e - denunciano alcuni sindacati di Polizia penitenziaria - Alessandria. Provocando momenti di forte tensione.
di Maria Berlinguer
La Stampa, 9 marzo 2020
Rita Bernardini: "Amnistia o indulto per sfoltire le carceri. In Iran lo hanno fatto. Ci sono 8.000 detenuti condannati a 2 o 3 mesi: se uscissero si potrebbero sanificare gli edifici". Pochi controlli, nessuna sanificazione sanitaria, "nessun presidio medico per i parenti che fino a ieri sono potuti andare a trovare i loro cari almeno in alcune carceri".
Cremona Oggi, 9 marzo 2020
Rivolta nel carcere di Cremona. Nella serata di domenica un centinaio di detenuti hanno iniziato una agitazione all'interno della casa circondariale, con azioni dimostrative, come dare fuoco a varie suppellettili presenti nel carcere stesso, oltre ai materassi. Secondo le prime informazioni circolate sono coinvolte tre sezioni. Si tratterebbe dell'ennesima protesta che sta interessando gli istituti penitenziari di tutta Italia a causa dell'epidemia di Coronavirus. Sul posto, ad affiancare gli uomini della Polizia Penitenziaria, sono intervenuti una quarantina di carabinieri in tenuta antisommossa e i Vigili del Fuoco. La situazione per il momento è sotto controllo.
di Giuseppe Crimaldi
Il Mattino, 9 marzo 2020
Divieto di colloqui fino al 22 marzo. L'ammutinamento in 4 padiglioni ha dato il via: reclusi per ore sui tetti. Solo in serata il rientro nelle celle. Improvvisa - ma non inattesa - la rabbia dei detenuti di Poggioreale esplode alle tre del pomeriggio. A ventiquattr'ore dal caso del carcere salernitano di Fuorni, l'onda lunga della protesta arriva nel carcere più sovraffollato d'Italia: a Poggioreale sono attualmente recluse 2.200 persone.
Una bomba ad orologeria, specie nel momento in cui il terrore del contagio da Coronavirus si rafforza. In momenti come quello attuale il contagio più pericoloso resta quello generato dalle psicosi. E dalle voci incontrollate.
Non c'è dubbio che quanto accaduto ieri a Poggioreale (come in molte altre carceri italiane) sia frutto di un disegno probabilmente preordinato. Ma a scatenare la furia di oltre 600 detenuti che a Napoli dopo il periodo di "socializzazione" si sono rifiutati di tornare nelle celle e si sono dati a devastazioni e minacce c'è anche dell'altro: tre giorni fa un recluso ha avvertito un malore, è stato immediatamente trasferito al Cardarelli, dove poche ore dopo è morto.
La voce si è diffusa con un tam tam immediato di padiglione in padiglione, e ieri è arrivato lo sbocco di rabbia con relativa clamorosa protesta, sedata solo grazie ad una carica della Penitenziaria, quando i riottosi erano ad un passo dagli uffici amministrativi. Inutile dire che al recluso deceduto era stato fatto il tampone, risultato negativo.
Questo non ha rassicurato tuttavia gli altri detenuti, e così circa 600 di loro - tutti provenienti dai padiglioni "Napoli", "Salerno", "Livorno" e "Milano" - hanno iniziato a devastare sale, bruciare materassi e lenzuola; una quarantina è riuscita a raggiungere il tetto del carcere, mentre la casa circondariale veniva cinturata dal personale della Polizia penitenziaria, oltre che da un robusto rinforzo di poliziotti e carabinieri.
A rendere ancor più incandescente la situazione è stato l'arrivo di oltre un centinaio di familiari dei detenuti, soprattutto donne con bambini al seguito. Gridavano: "Indulto! Indulto!". Sul posto, accanto ai vertici del carcere e della direzione regionale dell'amministrazione penitenziaria, sono giunti anche il procuratore Giovanni Melillo, il coordinatore del Gruppo carceri, Nunzio Fragliasso, il questore Alessandro Giuliano e il comandante provinciale dei carabinieri Giuseppe La Gala. La tensione è durata per oltre tre ore. Poi la protesta è rientrata.
Tutti i rivoltosi hanno così fatto rientro nelle rispettive celle. Il bilancio degli scontri è di quattro agenti della Polizia Penitenziaria ed un detenuto contusi. Intorno alle 18 una delegazione di reclusi è stata anche ricevuta dal direttore Carlo Berdini, al quale è stata reiterata una serie di richieste. In nottata sono scattati numerosi trasferimenti di detenuti verso altre destinazioni. Ora le posizioni di chi si è reso responsabile della sommossa sono al vaglio della magistratura inquirente.
Ma c'è anche un'altra denuncia da registrare, e a rendersene portavoce per conto degli oltre 2200 detenuti costretti a vivere nell'inferno-Poggioreale è il Garante dei detenuti Samuele Ciambriello: "Nell'incontro - spiega - sono state fatte presenti le condizioni di fortissimo disagio vissute da chi è costretto a convivere in celle di pochi metri quadri anche in 12 persone.
Una situazione oggi ancor più drammatica e insostenibile. Ho chiesto al presidente del Tribunale di Sorveglianza di iniziare a decongestionare Secondigliano, dove si potrebbe consentire a 170 detenuti in semilibertà di rientrare la sera, vista l'eccezionalità del momento, nelle proprie abitazioni". A far sentire la propria voce, sottolineando la grande professionalità della Polizia Penitenziaria, sono intervenuti i sindacati Sappe, Uspp e Sinappe.
brindisireport.it, 9 marzo 2020
Rivolte in tutta Italia contro le limitazioni per il contenimento del coronavirus. I detenuti del carcere di Brindisi protestano contro le limitazioni imposte nell'ambito delle misure di contenimento del coronavirus adottate a livello nazionale. La protesta è iniziata intorno alle ore 23 di domenica (8 dicembre), con degli incendi appiccati all'interno delle celle, accompagnati dalle urla dei detenuti e di un gruppo di familiari che si sono radunati nelle vie limitrofe. Sul posto sono intervenute pattuglie di polizia, carabinieri e guardia di finanza".
Altre proteste dello stesso tenore, per la medesima motivazione, si sono registrate nel fine settimana nelle strutture detentive di Salerno, Napoli e Frosinone, Vercelli, Alessandria, Palermo, Bari, Foggia e Napoli Poggioreale. L'episodio più grave è accaduto a Modena, dove un detenuto ha perso la vita. A Pavia due agenti sono stati tenuti sotto sequestro. Le rivolte sono scaturite in particolare dalla sospensione dei colloqui disposta dall'amministrazione, per scongiurare il rischio di contagi all'interno dei penitenziari. In alternativa si è pensato al ricorso alle videochiamate.
- Genova. Covid-19: chiuse le visite, forte e rumorosa protesta dei detenuti a Marassi
- Palermo. I parenti dei detenuti bloccano viale Regione con cassonetti e pali
- Modena. Violenta rivolta nel carcere, morti sei detenuti
- Frosinone. Detenuti in rivolta, nel carcere situazione incandescente
- Pavia. Rivolta nel carcere, agenti sequestrati, fiamme e detenuti sui tetti









