di Emilio Pucci
Il Messaggero , 28 gennaio 2020
Il ministro Bonafede finisce sotto attacco. Senza più il paracadute di Di Maio e il pieno sostegno di un Movimento 5 stelle uscito con le ossa rotte dalle Regionali. "Ha avuto il coraggio di mettersi contro i magistrati e pure gli avvocati", spiegano i renziani che non hanno alcuna intenzione di arretrare sul no alla riforma della prescrizione.
di Angela Azzaro
Il Riformista , 28 gennaio 2020
Oggi dalle 10 manifestazione contro la riforma indetta dai penalisti davanti alla Camera, nel giorno in cui Bonafede riferisce sullo stato della giustizia e in cui si potrebbe votare l'emendamento Costa.
di Andrea Mastrangelo
Gazzetta di Reggio , 28 gennaio 2020
Situazione invivibile in cucina e nelle sezioni. "Fra pentole, scaffali e cibo la fanno da padrone i topi". È una richiesta d'aiuto lanciata a tanti soggetti, affinché qualcuno li ascolti: il direttore del carcere, il magistrato di sorveglianza, il Tar. Poi anche il sindaco Vecchi, il vescovo Camisasca, i responsabili della Ausl, il Provveditore alle opere pubbliche e infine lo stesso garante nazionale per i diritti dei detenuti.
Questo appello, che assomiglia a un grido di dolore, arriva dai detenuti del carcere della Pulce, che lamentano condizioni di vita non sopportabili a causa della mancanza di alcuni fra i più semplici requisiti igienici. Numerosi reclusi lo hanno messo nero su bianco in un esposto partito in questi giorni.
Di recente ad occuparsi del carcere di via Settembrini è stato Salvini, che si è detto pronto a chiederne la chiusura per tutelare le condizioni di vita degli agenti della polizia penitenziaria. Politica e promesse elettorali a parte, l'esposto parte ora dalle celle.
L'elencazione delle mancanze e dei rischi è lunga e dettagliata e già il primo punto parla di problemi basilari. "All'interno del locale cucina - si legge nell'esposto - luogo questo dove si prepara il cibo per tutti i reclusi, regnano sovrani dei giganti topi che scorrazzano indisturbati fra pentolame, scaffali e cibo".
"Nelle sezioni dove vivono gli stessi detenuti - così continuano i reclusi - l'igiene e le condizioni basilari del pulito, che dovrebbero garantire il rispetto della norma a favore della salute, sono palesemente violati: sporcizia come sputi, fiotti di sangue secco sui muri, escrementi di piccioni e di topi la fanno da padrone".
Non si parla solo della salute dei detenuti; l'argomento è anche la salute dei visitatori. "Le cosiddette sale colloqui - così continua la richiesta di aiuto - sono prive di riscaldamento: non sono installati i termosifoni, quindi persone anziane e bambini, che sono cittadini liberi e che non hanno commesso nessun tipo di reato, debbono ogni volta soffrire il freddo per tutta la durata del loro colloquio. Per i soggetti che provengono da fuori regione questa condizione dura ore e ore".
Dopodiché vi sono altre considerazioni circa la vita quotidiana fra le celle, con riferimenti a mancanze che toccano punti importanti della detenzione: le mansioni lavorative, la possibilità di acquistare alimentari a prezzi congrui e di accedere alle attività pedagogiche. Senza contare un riferimento alla mancanza di acqua calda a fronte dello spreco di acqua corrente in ambienti non utilizzati. Alle autorità alle quali è indirizzato l'esposto si chiede un intervento "rendendo giustizia umana per la dignità delle persone che sono private della libertà fisica e non certo dei diritti che sono rivendicati dalle norme vigenti".
camerepenali.it , 28 gennaio 2020
La Giunta dell'Unione interviene sullo strano caso di Asti e attende una spiegazione sull'intervenuto spostamento del Presidente di quel Collegio addirittura in Corte di Appello di Torino e la conferma degli altri componenti il Collegio nella loro sede e nella loro funzione.
Ad Asti, qualche settimana fa, un Collegio ha emesso una sentenza di condanna comminando una pena pesantissima senza che il difensore dell'imputato avesse avuto la possibilità di esporre la sua arringa difensiva. Fatto inaudito. Protesta della difesa. Sorprendenti reazioni dei magistrati che segnalavano come l'errore fosse stato la precoce lettura del dispositivo, non già una decisione maturata senza aver considerato le ragioni della difesa. Di ciò si occuperanno competenti Procure e Organi di disciplina. Per l'Avvocatura rileva la perdita di credibilità della giurisdizione. Camere Penali territoriali e Ordini degli Avvocati hanno indetto lo stato di agitazione; ferma presa di posizione dell'Unione delle Camere Penali.
La Camera Penale del Piemonte Occidentale e Val d'Aosta ha poi riservatamente invitato i tre giudici ad un passo indietro dalla giurisdizione penale. Il Procuratore generale di Torino "richiama" gli avvocati al rispetto delle prerogative degli organi deputati all'azione disciplinare e ironizza sulla loro non coerenza rispetto al principio di presunzione di innocenza. La ANM distrettuale lancia strali minacciando la fine dell'interlocuzione con l'avvocatura penale. Qualche avvocato fuori dal coro - c'è sempre qualcuno che pensa di capirne di più - propone distinguo rispetto alle iniziative dei colleghi.
La Giunta Ucpi denuncia e respinge l'iniziativa polemica del Procuratore Generale di Torino e dell'A.N.M., evidentemente strumentale a distogliere l'attenzione pubblica dal vero problema in discussione. Non un giudice monocratico, magari smarritosi per una qualche imponderabile crisi psico-fisica, ma ben tre giudici di un Collegio chiamato a giudicare reati molto gravi, hanno pronunciato una sentenza di condanna dell'imputato ad 11 anni di reclusione senza dare la parola al difensore, e dunque dando lettura di una decisione già preventivamente e concordemente adottata.
Piuttosto che invocare la gogna perché i Colleghi della Camera Penale di Torino hanno inviato una lettera, esplicitamente riservata, a quei tre giudici, violando non si comprende bene quali regole deontologiche o procedimentali, ci si dia una spiegazione sull'intervenuto spostamento del Presidente di quel Collegio addirittura in Corte di Appello di Torino (sede prestigiosa dove tuttavia non risulta ancora abrogata la discussione del difensore) e la conferma degli altri componenti il Collegio nella loro sede e nella loro funzione.
Non consentiremo che un fatto di questa inaudita gravità venga liquidato come un inspiegabile (ed inspiegato) incidente professionale, e non consentiremo che le doverose riflessioni e conseguenze che occorre trarre da una simile vicenda lasci il posto a pretestuose polemiche su di una missiva riservata che non a caso altri - non certo la Camera Penale di Torino - ha deciso di rendere pubblica.
La Giunta dell'Unione Camere Penali Italiane
di Piero Sansonetti
Il Riformista , 28 gennaio 2020
Gaia Tortora è una giornalista molto seria, estremamente sobria, attenta. La conosco soprattutto come conduttrice in Tv. Non cerca mai di stupirti, cerca solo di costringerti a stare alle cose, a rispettare i fatti. Personalmente la conosco molto poco, non so che tipo sia, professionalmente, è una delle migliori, anche se il suo stile è in controtendenza rispetto al gilettismo vincente. Gaia Tortora è figlia di Enzo Tortora. Tra le sue doti c'è quella di non avere mai fatto per mestiere la figlia di Enzo Tortora. Preferisce essere Gaia e migliorare sempre le sue capacità di giornalista piuttosto che vendersi la memoria di famiglia.
L'altro giorno ha compiuto un atto che non assomiglia per niente all'immagine che ho di lei. Ha sbottato. Quando ha letto che Marco Travaglio sostiene che non c'è niente di male a mettere in prigione anche un po' di innocenti, non ci ha visto più e ha fatto un tweet semplice semplice ma pieno di ragionevole ira: "mavaffanculo".
Travaglio si è molto arrabbiato e le ha risposto citando diversi articoli del codice penale (che lui considera uno dei testi filosoficamente e culturalmente più alti della letteratura italiana) e spiegando che sono proprio le leggi del nostro Paese che impongono, giustamente, di mettere in prigione anche gli innocenti.
Allora è bene riprendere tutta la storia dall'inizio. Per due ragioni. Primo, per spiegare a Travaglio alcuni errori che commette per scarsa conoscenza del problema (e suggerirgli di abbandonare Davigo, come consigliere, e trovarne uno più preparato); secondo, per capire qual è la concezione politica di Travaglio, e il suo progetto di società futura, tenendo conto anche del fatto che in questi giorni, dopo le dimissioni di Di Maio, lui, di fatto, ha assunto in modo diretto la guida del Movimento Cinque Stelle.
La storia è questa. Il povero ministro Bonafede, quando una giornalista di Repubblica - Annalisa Cuzzocrea - gli pone, assai gentilmente, durante la trasmissione "Otto e Mezzo", una domanda sugli innocenti in prigione, risponde cadendo dalle nuvole: "Non ci sono innocenti in galera". La Cuzzocrea, sbalordita, gli fa notare che i dati ufficiali del ministero parlano di circa 1000 innocenti all'anno passati per la prigione. E lui - Bonafede - balbetta: "Ma questo è un altro discorso...". E poi cambia argomento e viene salvato dal gong.
Il giorno dopo qualcuno probabilmente lo avverte che ha fatto una figuraccia. E allora lui precisa: "Io mi riferivo alle persone assolte, e spiegavo che se una persona viene assolta, in Italia, poi non viene messa in prigione". Dimostrando in questo modo non solo una fede incrollabile nella propria ferrea logica surrealista, ma anche una scarsa conoscenza della Costituzione, che non prevede la necessità di essere assolti per essere considerati innocenti, ma anzi dichiara a chiare lettere che tutti noi siamo innocenti - o comunque non colpevoli - fino alla condanna definitiva. Caso chiuso, ragionevolmente, anche perché nessuno ha tanta voglia di fare polemiche con Bonafede che - questo è noto - sa qualcosa, forse, di matematica e di astrologia, ma non fategli mai domande sul diritto perché non è materia sua.
E invece Marco Travaglio, che anche lui non è che ne sappia molto di diritto, il giorno dopo è intervenuto a difesa del suo ministro, coraggiosamente, per spiegare che non c'è nulla di scandaloso se un presunto innocente è in carcere, e per farci sapere che esiste un solo vero errore giudiziario: quello che avviene quando si scarcerano dei colpevoli.
Non so se Bonafede l'ha presa bene, perché in realtà Travaglio non ha scritto che il suo ministro aveva ragione a dire che non ci sono innocenti in carcere, ma ha scritto che è una cosa buona e giusta che ci siano questi innocenti in carcere. Aiuta la società a essere più sana. So però come l'ha presa Gaia Tortora. Che ha giudicato esagerato e oltre i limiti del surrealismo l'amor di forca di Travaglio e si è lasciata andare ritorcendogli contro il grido di battaglia del suo M5S: "Vaffanculo".
Ma la storia non finisce qui. Travaglio inizia - a quanto si sa - a tempestare la Tortora di sms nei quali l'accusa di essere ciuccia e le offre un corso di recupero. Per spiegare che cosa? Che quei 27mila ingiustamente detenuti che hanno ricevuto il risarcimento per ingiusta detenzione, erano in realtà giustamente detenuti perché su di loro pesavano gravi indizi, e perché c'era il rischio di fuga, di reiterazione del reato e di inquinamento delle prove.
Ovviamente non è vero. Purtroppo non disponiamo delle cifre ufficiali sulla ingiusta detenzione, perché i ministri della giustizia non si sono mai decisi a fornirle. Però le cose stanno così. Un numero molto grande di ex prigionieri assolti (pare che siano circa 75mila negli ultimi 25 anni) ha chiesto il risarcimento, ma solo 27mila l'hanno ottenuto. Agli altri è stato risposto che non ne hanno diritto, perché pur essendo loro sicuramente innocenti, hanno tenuto però, prima di essere arrestati, comportamenti di scarso livello etico e hanno frequentato persone di pessima reputazione, e in questo modo hanno indotto i Pm all'errore.
Per gli altri 27mila invece la magistratura ha accertato che proprio non c'era nessunissima ragione per arrestarli. Capito: nessunissima ragione, mancavano i presupposti. Siccome non esiste la responsabilità del Pm, il Pm che ha commesso l'errore non è tenuto in nessun modo a risponderne (e questo prevede la legge, e dunque, come dice Travaglio, va bene così.
Come andava bene così anche quando la legge, che è sempre la legge, prevedeva che i bambini ebrei fossero buttati fuori dalle scuole, e non si capisce bene, se tutto era legale, perché poi si sono fatte tante storie co' 'sta storia del razzismo...), tuttavia l'ex carcerato, almeno in questo caso, ha diritto al risarcimento. E lo Stato, gli dice: scusa, la tua carcerazione è stata ingiusta. Dice così: ingiusta. E la parola "ingiusta" (breve ripetizione di italiano con l'aiuto di Zingarelli, è il contrario esatto della parola "giusta".
Ora, per concludere, si pongono tre problemi. Il primo è questo: perché i Pm arrestano le persone pur non essendoci le condizioni di legge per arrestarle? La risposta è semplice: per farle confessare o per indurle ad accusarne altre. Questo - bisogna rendergliene atto - Davigo lo ha sempre ammesso. e non solo lui. Ma questo è massimamente illegale.
Secondo problema: come si può impedire questo scempio? In un solo modo: approvando una legge che dica che i presunti innocenti possono essere arrestati, prima della condanna, solo se sono pericolosi. Altrimenti si giudicano a piede libero. Si tratterebbe di fare un decreto "spazza-ingiustizie".
Terzo problema. Se Travaglio continuerà, quando scrive di diritto, a farsi ispirare da Davigo, sono guai. La cosa migliore è che si rivolga a un esperto. Ce ne sono tanti anche nel campo giustizialista. Persone preparate. Gustavo Zagrebelsky, per esempio, è uno che sa tutto di diritto e di Costituzione. Marco, lascia stare Davigo, che ti frega, citofona a Zagrebelsky
di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore , 28 gennaio 2020
Corte d'Appello di Lecce - Sentenza del 27 settembre 2019 n. 1082. Il reato di guida in stato di ebbrezza è configurabile anche quando lo scontrino dell'alcoltest, oltre a riportare un tasso alcolemico superiore alle soglie di punibilità, contenga la dicitura "volume insufficiente", sempreché l'apparecchio non segnali espressamente l'avvenuto errore. Lo ha stabilito la Sezione penale della Corte d'Appello di Lecce, con la sentenza n. 1082 del 27 settembre 2019, respingendo (sotto questo profilo) il ricorso dell'automobilista.
Il guidatore, già condannato dal Tribunale di Brindisi perché trovato dai Carabinieri alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5g/l, si era difeso sostenendo che i risultati dell'esame "non erano sufficienti per ritenere provato lo stato di ebbrezza poiché su entrambi gli scontrini emessi dall'apparecchiatura risultava la dicitura "volume insufficiente", facendo sorgere una incompatibilità logica tra i dati rilasciati dall'apparecchiatura stessa".
Secondo il giudice di secondo grado tuttavia, come stabilito anche dalla Cassazione (n. 6636/2017), "solo la dicitura dell'"errore" nello scontrino della rilevazione è indicativa del funzionamento difettoso". Nella disciplina relativa al funzionamento degli strumenti di misura della concentrazione di alcool nel sangue (allegato al Dm 22 maggio 1990, n. 196), infatti, si precisa che "qualora l'apparato non dia un inequivocabile messaggio di errore, la misurazione deve ritenersi correttamente effettuata, anche nell'ipotesi in cui compaia un "messaggio di servizio" teso ad evidenziare che l'espirazione è stata effettuata con ridotto volume di aria".
Il Collegio poi boccia anche il secondo motivo di appello relativo alla discrasia tra gli orari riportati sugli scontrini e sul verbale dei militari. Mentre infatti nel capo di imputazione e nella notizia di reato i rilevamenti risultano alle ore 1,00 e 1,10, sugli scontrini sono riportati i differenti orari delle 2,00 e 2,10. Per i giudici tuttavia l'"incongruenza può trovare una razionale giustificazione nella mancata sincronizzazione del rilevatore dell'orario con l'ora in corso". Per cui "tale apparente incongruenza (piuttosto diffusa nelle macchine rilevatrici dell'orario) consistendo in un errore, non può inficiare il giudizio di penale responsabilità dell'imputato".
La Corte ha poi negato anche la richiesta di non punibilità della particolare tenuità del fatto (ex articolo 131-bis del Cp) "in quanto le modalità della condotta e il pericolo per l'incolumità pubblica che ne è derivato non possono essere ritenuti inoffensivi". Il riferimento è ai "gravi e non trascurabili elementi sintomatici dell'imputato" e alle "pericolose modalità di guida", riportate nel verbale dei militari. In esso infatti si dà conto di "ingiustificati e improvvisi scarti laterali; imprudenze varie; reazioni inconsuete e scoordinate all'intimazione dell'Alt". Tutto ciò, conclude sul punto la decisione, "induce a ritenere che l'imputato abbia posto in essere una condotta pericolosa per la incolumità pubblica" tale da ritenere che "il fatto non fosse di particolare tenuità".
La Corte, infine, rileva, a favore del ricorrente, che il Tribunale ha erroneamente deliberato un aumento di pena per l'aggravante di aver commesso il fatto in orario notturno (comma 2-sexies dell'art.186 e non comma 2 bis del Cds, come erroneamente indicato nel capo di imputazione), mentre per questa ipotesi si prevede un aumento della sola pena pecuniaria e non anche della pena detentiva.
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore , 28 gennaio 2020
Corte di cassazione - Sezione V - Sentenza 27 gennaio 2020 n.3240. Nello stalking condominiale non può essere applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento, se questa si traduce nel divieto di rientrare in casa. La Cassazione (sentenza 3240/2020) accoglie il ricorso di un indagato per stalking e lesioni aggravate.
Oggetto delle "attenzioni" del ricorrente era un vicino di casa insultato, anche a causa di una minorazione fisica, e, secondo l'accusa, in un'occasione aggredito fisicamente. Il Pm aveva disposto un divieto di avvicinamento alla persona offesa. Il Gip aveva inasprito la misura aggiungendo l'obbligo di mantenersi ad una distanza di 50 metri dall'edificio in cui abitava la presunta vittima.
La Suprema corte annulla, con rinvio, l'ordinanza, perché la misura comporta, di fatto, un divieto di dimora, tra l'altro, non richiesto dal Pm. I giudici del riesame, premesso che l'indagato abitava al piano sopra a quello occupato dalla parte offesa, avevano osservato che la contiguità degli appartamenti avrebbe agevolato il reato. La soluzione stava, appunto, nel divieto di avvicinamento a 50 metri, in base all'articolo 282-ter del Codice di rito penale. Una scelta fatta senza pensare, che questo comportava l'obbligo di abitare in un altro luogo: una misura diversa, che rientra nel raggio d'azione dell'articolo 283 del Codice di procedura penale. La Cassazione sottolinea la necessità di conciliare i diversi interessi in gioco: tutelare la persona offesa ma senza sacrificare ogni libertà del ricorrente. E nello specifico si trattava del diritto fondamentale di usare la propria abitazione.
di Giulio Benedetti
Il Sole 24 Ore , 28 gennaio 2020
Corte di cassazione - Sezione V - Sentenza 23 gennaio 2020 n. 2726. Il reato di stalking (articolo 612 bis del Codice penale) è molto diffuso nel condominio e consiste nelle condotte reiterate minacciose che cagionano nella persona offesa un grave stato di ansia e di paura per la propria incolumità e dei famigliari, di intensità tale da fargli cambiare il tenore e le abitudini di vita.
La Corte di Cassazione (sentenza 2726/2019) ha esaminato il caso di una faida condominiale incorsa tra due famiglie in cui un componente della prima famiglia era stato condannato per il reato di cui all' articolo 612 bis del Codice penale, per lesioni aggravate e per percosse, mentre gli altri due erano condannati per lesioni aggravate.
La Corte dichiarava inammissibile il ricorso e condannava i tre ricorrenti a pagare ciascuno tremila euro alla cassa delle ammende. In particolare un ricorrente si lamentava di essere stati condannato per il reato di stalking, nonostante fosse stato, a sua volta, aggredito dalle persone offese. E affermava l'insussistenza del reato perché vi era stato uno sbilanciamento tra le parti e perché la motivazione della sentenza di condanna si basava solo sulle dichiarazioni delle persone offese. Inoltre la reciproca aggressione avvenuta tra le parti escludeva la sussistenza delle aggravanti dei futili motivi, poiché la reciprocità della contesa rendeva la condotta dei ricorrenti non sintomo di una gratuita aggressione criminale.
Infine, i ricorrenti chiedevano che fossero loro concesse le attenuanti generiche per la natura condominiale del conflitto, che ne attenuava la gravità. La Corte di Cassazione rigettava tutti i motivi di ricorso in quanto osservava che la sussistenza del reato, di cui all'articolo 612 bis del codice penale, non è esclusa dalle condotte aggressive delle persone offese.
Il giudice non ha accertato una condotta aggressiva da parte delle persone offese, che non è stata dimostrata dalle denunce querele e dai certificati medici prodotti dai ricorrenti, in quanto detto materiale non era stato esaminato nel dibattimento, per dimostrare lo stalking a parti invertite. La Corte di Cassazione sosteneva che la condotta dei ricorrenti fosse stata del tutto sproporzionata rispetto a quella delle persone offese. Pertanto nel caso trattato i ricorrenti avevano commesso i reati per futili motivi, in quanto la loro determinazione criminosa è stata cagionata da uno stimolo esterno di tale lievità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune sentire, un pretesto per nascondere, in realtà, lo sfogo di un impulso violento.
Infine la Corte di Cassazione condivideva la motivazione del Tribunale che negava la concessione delle attenuanti generiche, perché non le riteneva sussistenti, nonostante l'incensuratezza dei ricorrenti, in quanto la natura condominiale della contesa non rendeva meno grave il reato che cagionava aggressioni gravi alle persone.
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio , 28 gennaio 2020
Era in attesa di giudizio, molto depresso, aveva richiesto i domiciliari. Prende sempre più largo l'ipotesi che Pino Gregoraci, detenuto in attesa di giudizio nel carcere di Voghera, avrebbe voluto simulare il suicidio per attirare l'attenzione su se stesso perché le sue richieste non venivano ascoltate. Ma alla fine è morto.
Una vicenda tragica che l'Associazione Yairaiha Onlus ha voluto portare a conoscenza dopo aver ascoltato le testimonianze di alcuni detenuti che lo conoscevano. Pino era molto depresso e non era mai riuscito a rassegnarsi a vivere senza un piede. Con l'aiuto dei suoi compagni aveva presentato decine di istanze per parlare con uno psicologo, ma non è mai stato chiamato.
"I suoi compagni sono arrabbiati - denuncia Sandra Berardi dell'associazione Yairaiha Onlus - e ci fanno sapere che la morte di Pino peserà sulla coscienza dei sanitari che non hanno ascoltato le sue richieste di aiuto. Ogni volta che tornava dalla telefonata o dai colloqui piangeva disperato".
Dai racconti emerge che gli stessi agenti penitenziari sono rimasti scioccati e hanno chiesto ai compagni di Pino: "Perché se sapevate che era così depresso non ci avete informato? Avremmo potuto fare qualcosa di più, era un bravo ragazzo!".
L'associazione spiega che Pino aveva saputo che stavano per trasferirlo a Busto Arsizio ma non voleva, perché a Voghera si era "abituato", aveva trovato qualche amico e in sezione i compagni lo curavano. Quindi Pino non voleva uccidersi realmente, ma voleva solo attirare l'attenzione sul suo disagio contro una eventuale indifferenza dei sanitari?
Resta il fatto che poco tempo fa un ragazzo con problemi di depressione aveva tentato il suicidio e in seguito venne trasferito in una casa di cura. Forse Pino ha pensato che avrebbe potuto farcela anche lui ad aggirare l'indifferenza.
L'uomo, sposato e padre di tre figli, era indagato dalla Procura distrettuale di Reggio Calabria per le ipotesi di reato di associazione mafiosa e attività finanziaria abusiva in concorso. Dopo l'arresto, i legali di Gregoraci, avevano chiesto la sostituzione degli arresti in carcere con una misura alternativa quale gli arresti domiciliari, che ritenevano più consona ai problemi di salute del 51enne, peraltro rappresentate attraverso delle consulenze mediche.
Arrestato a luglio, da agosto era recluso in alta sorveglianza nel carcere di Voghera in attesa del processo. L'associazione Yairaiha Onlus fa sapere che pochi giorni prima del suicidio aveva avuto rassicurazioni anche in merito al suo processo: erano state trovate le telefonate che lo avrebbero scagionato dalle accuse. Ma forse, quel giorno, aveva nuovamente perso la speranza. "La depressione - spiega l'associazione- è campanello d'allarme di malesseri più profondi che stanno lì, ed esplodono quando meno te lo aspetti. I suoi compagni non sanno di preciso quale pensiero abbia attraversato la sua mente fragile".
I suoi compagni, alle 13.50 di mercoledì scorso, mentre andavano in saletta, lo hanno visto che stava seduto in carrozzina, da solo. lo invitarono a fare una partita a carte, rispose che aveva mal di testa e preferiva risposarsi. Al rientro dall'aria, poco dopo le 14, sono risaliti tutti in sezione trovando Pino appeso nel bagno, con il cuore che ancora gli batteva.
Ma non c'è stato niente da fare. L'associazione Yairaiha Onlus racconta che è seguita la telefonata alla moglie per comunicarle l'accaduto: "signora suo marito è deceduto". La signora riattacca il telefono pensando ad uno scherzo di pessimo gusto. La richiamano nel giro di pochi minuti: "signora ma lei ha capito che suo marito è morto?". "Una macabra telefonata a 1300 km di distanza, neanche la delicatezza di mandare un assistente sociale ad avvisare", conclude amaramente l'associazione.
Resta il fatto che non è la prima volta che al carcere di Voghera emergono problemi dal punto di vista dell'assistenza sanitaria. Abbiamo già parlato su Il Dubbio del caso di Salvatore Giordano segnalato sempre dall'associazione Yairaiha Onlus. Ai familiari era stato detto che il detenuto - recluso nel carcere di Voghera - aveva un lieve ingrassamento del fegato da curare con l'alimentazione, ma quando sono andati a trovarlo in ospedale la vigilia di Natale lo hanno trovato in condizioni devastanti. Poi è morto.
Oppure, ad ottobre del 2017, c'è stato il caso Franco Morabito, ergastolano, morto di tumore a 48 anni, con tutti gli organi in metastasi, nell'ospedale di Voghera a distanza di un mese dalla sospensione della pena. In carcere veniva curato per coliche renali.
di Paola Rossi
Il Sole 24 Ore , 28 gennaio 2020
Corte di cassazione - Sezione V penale - Sentenza 27 gennaio 2020 n. 3236. Non scatta il reato previsto dall'articolo 617-quinquies del Codice penale se si manomette lo sportello Bancomat con mezzi inadeguati all'intercettazione della banda informatica e dei codici pin della carte introdotte dagli utenti. Commette, al contrario, il reato chi occulta nello sportello Bancomat mezzi idonei al furto dei dati, anche se non ci si riesce. Così la quinta sezione penale della Corte di cassazione con la sentenza n. 3236depositata ieri ha cancellato la condanna, con rinvio a nuovo giudizio, di un giovane che aveva nascosto - in uno sportello Postamat - un sistema di captazione skimmer per la lettura delle bande magnetiche delle carte e una videocamera per registrare i pin digitati dagli ignari utenti. Non basta, infatti,dice la Cassazione, accertare la condotta di posizionamento delle apparecchiature occultate, ma ne va dimostrata in concreto l'attitudine a registrare le comunicazioni telematiche e i dati informatici altrui. Quindi per chi tenta - senza riuscirvi - di rubare i dati e i codici delle carte bancomat scatta comunque la condanna in sede penale per il solo fatto di aver installato apparecchiature occulte "idonee" a commettere il furto telematico, anche se in concreto non ha raccolto e memorizzato alcuna informazione.
Condotta irrilevante in sé - La Cassazione chiarisce che è un reato di pericolo, ma "concreto" e non "generico", quello previsto dall'articolo 617-quinquies del Codice penaleper chi installa apparecchiature atte a intercettare comunicazioni informatiche o telematiche. Generalmente nei reati di pericolo, basta infatti aver realizzato la condotta incriminata dalla legge con la conseguenza che il pericolo è presunto. Nel caso dei reati di pericolo concreto, invece, la minaccia al bene va accertata dal giudice che verifica l'attitudine delle azioni poste in essere anche se non si è raggiunto un ulteriore scopo illecito.
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