di Vittorio Sgarbi
Il Giornale, 27 gennaio 2020
Mi era sembrata sveglia e intelligente la giornalista di Repubblica contrapposta da Lilli Gruber allo pseudoministro della giustizia Alfonso Bonafede, disperato difensore di principi e valori che non ha mai avuto. Annalisa Cuzzocrea gli chiede, con grande equilibrio, "se ogni tanto pensa agli innocenti che finiscono in carcere? Perché sono tantissimi".
"Ma cosa c'entra? Gli innocenti non finiscono in carcere", è l'insensata risposta di Bonafede, che subito la Cuzzocrea smentisce: "No, scusi, dal 1992 al 2018 27mila persone sono state risarcite dallo Stato perché erano finite in carcere da innocenti. Quindi gli innocenti finiscono in carcere".
Siccome le considerazioni erano logiche e inappuntabili (dal 1992 ad oggi lo Stato italiano ha speso 700 milioni di euro per ingiusta detenzione. Ogni anno circa 15 milioni di euro), il bilioso Travaglio, per cui un cittadino innocente e libero è un'anomalia, perché l'uomo è sempre colpevole, corre subito in soccorso del criptoministro e scarica le sue metaforiche randellate sulla brava Cuzzocrea: "Una giornalista di Repubblica, ignara di vent'anni di battaglie del suo giornale per bloccare la prescrizione, contestava la legge che blocca la prescrizione: "Lei non pensa agli innocenti che finiscono in carcere?".
Argomento demenziale visto che la blocca-prescrizione non cambia di una virgola la sorte degli eventuali innocenti in carcere, i quali non possono essere detenuti che espiano la pena, ossia i condannati in via definitiva, per definizione colpevoli.
Ma i detenuti in custodia cautelare (arrestati prima della sentenza in base a "gravi indizi di colpevolezza" per evitare che fuggano o inquinino le prove o reiterino il reato): che però, per la nostra Costituzione, sono già "presunti innocenti". Quindi non c'è nulla di scandaloso se un presunto innocente è in carcere: è la legge che lo prevede. Solo la sentenza definitiva dirà se è colpevole o innocente".
Meraviglioso: viviamo tutti in presunto stato di colpevolezza, ed è veramente eccezionale che siamo liberi. Per Travaglio "non c'è nulla di scandaloso se un "presunto innocente" è in carcere", naturalmente.
C'è tutto di scandaloso invece, in particolare l'indifferenza con cui la "Bestia del Fatto" travolge diritti e dignità. Cosa importa che 27mila innocenti siano stati in carcere? Un piccolo errore: la giustizia non deve essere giusta, deve essere minacciosa, violenta, umiliante.
Travaglio ricorda Don Fernando Nino De Guevara, il Cardinale spagnolo inquisitore generale di cui conosciamo il volto segaligno dal ritratto di El Greco. Il grande inquisitore nominava i suoi esecutori con lo spirito di Travaglio: "Noi, per misericordia divina inquisitore generale, fidando nelle vostre cognizioni e nella vostra retta coscienza, vi nominiamo, costituiamo, creiamo e deputiamo inquisitori apostolici contro la depravazione eretica e l'apostasia nell'inquisizione di (qui veniva inserito di volta in volta il nome del luogo dove l'inquisitore veniva mandato) e vi diamo potere e facoltà di indagare su ogni persona, uomo o donna, viva o morta, assente o presente, di qualsiasi stato e condizione che risultasse colpevole, sospetta o accusata del crimine di apostasia e di eresia, e su tutti i fautori, difensori e favoreggiatori delle medesime".
A confortare questi confronti ci sono, incredibilmente, i dati che riguardano il più grande dei grandi inquisitori, Thomas De Torquemada, responsabile della morte sul rogo di 10.280 persone, della punizione con infamia e confisca dei beni di altri 27.021. Si tratta di azioni violente, relative non a reati ma a presunzione di reati secondo lo schema di Travaglio.
Mi sono trovato a parlarne in televisione con una sottospecie di Travaglio, il sinistro Barbacetto, e mi è subito arrivato un messaggio eloquente che mi ha ricordato anni lontani di inaudita violenza, quando iniziarono le persecuzioni che non sono finite: "La vedo in diretta su Rete 4 e mi farebbe piacere ricordasse in quel contesto anche mio padre Franco Quattrone (Dc) arrestato nel 1992, accusato inizialmente come mandante dell'omicidio Ligato assieme ai deputati Battaglia (Dc) e Palamara (Psi) e poi a seguire di tutto di più, a catena, 13 mesi di detenzione, 17 processi e, dopo oltre 20 anni complessivi di sofferenza, assolto o addirittura con sentenza di non luogo a procedere.
Mio padre è morto nel 2012 anche per la sofferenza subita. Sua e di tutti noi. Ho realizzato un documentario che presenterò a fine marzo per raccontare anche questa storia. La ringrazio sempre anche per il suo supporto mai mancato. Non dimenticherò mai Sgarbi quotidiani su di lui. Grazie. Maria Francesca Quattrone". Ma gli inquisitori non si vergognano neanche davanti ai morti.
di Giorgia Baroncini
Il Giornale, 27 gennaio 2020
La giornalista di La7, Gaia Tortora, contro il direttore del Fatto Quotidiano per le parole sugli innocenti in carcere: "Sono stata una signora, Ora basta. Travaglio... Mavaffanculo". Si è sfogata così su Twitter Gaia Tortora, giornalista del Tg de La7 e figlia di Enzo.
La polemica dopo le parole del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede sembrava essersi attenuata. L'uscita del Guardasigilli "Gli innocenti non vanno in carcere..." durante una puntata di Otto e Mezzo su La7 aveva creato non pochi malumori.
"Ministro le chiedo di spiegare la sua frase ad Otto e Mezzo 'Gli innocenti non finiscono in carcere'. Grazie", aveva scritto su Twitter Gaia Tortora. Poco dopo, Bonafede aveva cercato di chiarire la sua posizione, ma senza mettere del tutto fine alle polemiche.
A scatenare di nuovo l'ira di Gaia Tortora e di tanti altri è stato un editoriale di Marco Travaglio. In un articolo intitolato "Bonafede e Malafede", il direttore del Fatto Quotidiano ha dichiarato che "la blocca-prescrizione non cambia di una virgola la sorte degli eventuali innocenti in carcere. I quali non possono essere i detenuti che espiano la pena, cioè i condannati in via definitiva, per definizione colpevoli.
Ma i detenuti in custodia cautelare (arrestati prima della sentenza in base a 'gravi indizi di colpevolezza' per evitare che fuggano o inquinino le prove o reiterino il reato): che però, per la nostra Costituzione, sono già presunti innocenti". Quindi, ha sostenuto Travaglio, "non c'è nulla di scandaloso se un presunto innocente è in carcere: è la legge che lo prevede".
Una frase che ha subito indignato la giornalista di La7 che è intervenuta con un Tweet. "Finora ho sopportato e sono stata una signora. Ora basta. Travaglio.. Mavaffanculo", ha scritto Gaia Tortora sul social.
Ma lo scontro tra il direttore del Fatto e la giornalista non è finito lì. Pochi minuti dopo, sul profilo della figlia di Enzo Tortora è apparso un altro forte messaggio: "Chiedo al Signor Marco Travaglio di ripetere in pubblico ciò che mi sta scrivendo via SMS e che custodirò gelosamente. Perché al peggio non c è mai fine".
di Marco Travaglio
Il Fatto Quotidiano, 27 gennaio 2020
Ieri ho scritto un'ovvietà, nota a chiunque abbia una vaga idea di diritto penale: "I detenuti in custodia cautelare (arrestati prima della sentenza in base a "gravi indizi di colpevolezza" per evitare che fuggano o inquinino le prove o reiterino il reato), per la nostra Costituzione, sono presunti innocenti. Quindi non c'è nulla di scandaloso se un presunto innocente è in carcere: è la legge che lo prevede. Solo la sentenza definitiva dirà se era colpevole o innocente".
L'informazione, essendo corretta, ha molto urtato Gaia Tortora. Infatti la vicedirettrice del Tg La7, anziché spiegare quale sarebbe il mio eventuale errore, ha soavemente twittato: "Finora ho sopportato e sono stata una signora. Ora basta. Travaglio... Mavaffanculo".
Le ho scritto via sms di informarsi e studiare prima di insultare. E, siccome la poveretta insisteva imperterrita, le ho brevemente spiegato la differenza fra carcere per custodia cautelare e per espiazione pena. Invano. Allora le ho preannunciato un corso di recupero per ciucci. Infatti subito dopo il circoletto dei giuristi per caso e dei garantisti alle vongole giù giù fino a Renzi ha iniziato a twittare compulsivamente contro di me, solidarizzando con l'insultatrice anziché con l'insultato. Casomai fossero interessati a qualche informazione vera, comunico che la custodia cautelare riguarda gli indagati e gli imputati a cui i giudici limitano la libertà prima della sentenza definitiva, in presenza di "gravi indizi di colpevolezza", per evitare che fuggano, o inquinino le prove, o reiterino il reato.
Quindi, per la Costituzione, sono tutti "presunti innocenti", anche se già si sa che sono sicuramente colpevoli: anche se sono stati colti in flagrante col coltello nella pancia del morto, se la vittima o un testimone li ha visti e denunciati, se hanno confessato, se sono stati filmati o fotografati o intercettati mentre commettevano il reato. Dunque tutti i detenuti in custodia cautelare sono "presunti innocenti". Non lo dico io, ma il Codice di procedura penale (artt. 272-315) e la Costituzione (art. 27 comma 1): ora, volendo, la Tortora e i suoi amichetti somari possono mandare affanculo pure quelli.
di Maria Rosa Tomasello
La Stampa, 27 gennaio 2020
Sfiducia nella Giustizia: troppi non chiedono aiuto. Calano le querele (-13%) e aumentano gli avvertimenti dei questori (+32,5%). Senza supporto psicologico recidiva al 40%. Un caso su tre porta al femminicidio.
Non erano le rose. Era il messaggio silenzioso che accompagnava le rose, benché non ci fosse alcun biglietto. Un mazzo che arrivava alla stessa studentessa nell'aula dell'università a ogni lezione, sotto lo sguardo sorpreso dei presenti. Un omaggio apparentemente innocuo, diventato ossessione.
"È iniziata così: in principio la ragazza ha creduto che fosse il suo fidanzato a spedirle, ma quando l'invio si è ripetuto più e più volte, mentre lui continuava a negare, ha capito di essere finita nel mirino di qualcuno. Ha smesso di andare a lezione, e alla fine ha fatto denuncia contro ignoti e ha sparso la voce che la polizia era sulle tracce di chi mandava i fiori. Solo a quel punto le spedizioni sono cessate".
Cambiamento delle abitudini - Il racconto di Anna Campanile, operatrice del centro antiviolenza Voce Donna di Pordenone e consigliera di Dire (Donne in rete conto la violenza), definisce con precisione cos'è lo stalking: un atto persecutorio che genera nella vittima ansia e paura, costringendola a cambiare abitudini. Senza che ci sia aggressione fisica, eppure spesso altrettanto spaventoso per chi lo subisce. Soprattutto, in un caso su tre, secondo gli esperti, è l'anticamera del femminicidio.
La recidiva è del 40%. "È una forma di violenza fatta di cose che sembrerebbero piccole, ma che crea in chi le subisce uno stato di tensione tale da orientare tutta la vita a difendersi. Abbiamo seguito il caso di una ragazza che aveva capovolto la sua stessa esistenza: lavorava di notte. La veglia le consentiva di essere vigile in caso di intrusioni in casa o di altro pericolo".
Le donne non sono le sole vittime di stalking, ma in tre casi su quattro le vittime sono di sesso femminile e nel 50-60% dei casi l'ex partner è indicato dalla vittima come presunto autore di stalking, maltrattamenti o violenza. L'Istat stima che il 21,5% delle donne tra i 16 e i 70 anni (pari a 2.151.000 persone) abbia subito comportamenti persecutori almeno una volta nella vita. Di queste, il 15,3% più volte.
Dal primo agosto 2018 al 31 luglio 2019 (ultimi dati resi disponibili dal Viminale), le denunce sono state 12.733, e nel 76% dei casi a denunciare (si tratta di un reato perseguibile solo a querela di parte) sono state donne. Nello stesso periodo 2017-2018, la banca dati delle forze dell'ordine aveva registrato numeri più alti: 14.633 denunce. In un anno c'è stata una flessione del 13%. Dal 2014 al 2018 secondo dati Istat le segnalazioni per atti persecutori tuttavia sono state in costante aumento, passando da 11.096 a 14.145.
A cosa è dovuto il calo di denunce dell'ultimo periodo? Nello stesso arco temporale sono aumentati del 32,5% gli ammonimenti del questore (un "avvertimento" allo stalker perché smetta di molestare la vittima), che sono passati da 1.819 a 2.411, con un aumento del 76% degli ammonimenti per violenza domestica (da 666 a 1.171 sul totale di 2.411). Da quando, nel 2009, è entrata in vigore la legge che definisce il reato, sono in forte crescita anche le condanne per stalking: 37 sentenze nel 2009, 1.827 nel 2017 (dati Istat).
Ad arrivare a sentenza, tuttavia, è una percentuale limitata di casi: nel 2016 a fronte di 16.910 indagati per stalking, 9.141 casi sono stati archiviati, con l'avvio dell'azione penale per 7.769 casi. Nello stesso anno le condanne con sentenza irrevocabile (per processi che avevano preso il via negli anni precedenti) sono state 1.343, attorno al 17%.
"Normalmente lo stalking non è troppo difficile da dimostrare e le denunce sono più frequenti rispetto ai maltrattamenti in famiglia, che spesso non vengono segnalati-osserva Giulia Masi, avvocata ed esponente dell'associazione "GiuridicaMente Libera" di Roma. Per questo la riduzione delle denunce e il maggior ricorso all'ammonimento del questore denota sfiducia nella giustizia, con il ricorso a un metodo meno invasivo".
Al contrario, la maggiore attenzione alle violenze di genere e l'introduzione, un anno fa del "Codice rosso" che innova la disciplina penale e inasprisce le sanzioni per chi commette i reati, consente spesso di arrivare a una soluzione veloce. "Il nostro centro anti-violenza ha seguito una giovane donna che, dopo aver interrotto una relazione durata due anni, ha cominciato a essere perseguitata dall'ex fidanzato, che la seguiva al lavoro, parlava con i suoi amici, mandava anche dieci mail al giorno a lei e ai suoi familiari, minacciando di allegare filmati dei loro rapporti sessuali, la intimidiva sui social.
Era così sotto pressione da manifestare idee di suicidio. Finché si è rivolta al centro, che ha iniziato a collaborare con la procura, informando tempestivamente di ogni cosa: grazie al Codice rosso, in tre mesi è stato inviato l'avviso di conclusione delle indagini e lo stalker ha smesso". Non è sempre così. "Lo stalking è spesso l'anticamera del femminicidio- conferma-. Ecco perché non bisogna mai accettare quell'ultimo appuntamento chiarificatore, né mettersi in situazioni di rischio".
Certo, le denunce rappresentano solo una piccola parte del fenomeno. L'Istat ha certificato che il 78% delle vittime (8 su 10) non chiede aiuto: solo il 15% si rivolge alle forze dell'ordine, il 4,5% a un avvocato e 1'1,5% a un centro specializzato. E tra queste, solo il 48,3% presenta una denuncia formale. Tuttavia qualcosa sta cambiando.
Sorta di attività di indagine "L'ammonimento è una misura di prevenzione che garantisce alle vittime una tutela rapida e anticipata rispetto ai tempi del procedimento penale - spiega Alessandra Simone, dirigente della Divisione Anticrimine della questura di Milano.
Viene svolta una sorta di attività di indagine per capire se l'istanza è fondata, e spesso, se si tratta di atti non troppo invasivi e se non ci sono state aggressioni fisiche, la donna sceglie la misura di prevenzione. È sì un provvedimento amministrativo, ma viene inserito nel sistema di indagine interforze e determina un alert sul soggetto, che ha una spada di Damocle su di sé".
Del resto, è la legge stessa a prevedere che se gli atti persecutori sono commessi da una persona già ammonita, si può procedere anche d'ufficio. "L'esperienza milanese dimostra che funziona - prosegue Simone - soprattutto perché noi abbiamo associato all'ammonimento del questore l'invito a seguire un percorso di recupero comportamentale nell'ambito del protocollo Zeus, una intesa in materia di atti persecutori sottoscritta con il Centro italiano per la promozione e la mediazione (Cipm)".
Avviato nell'aprile 2018 con il nome del "primo maltrattante noto della storia", Zeus sta dando risultati significativi: dal 5 aprile 2018 a novembre 2019 sono stati invitate a rivolgersi al centro 213 persone, 170 delle quali si sono presentate, ovvero il 79%. Di questi, 93 erano state ammonite per stalking e 76 per violenza domestica. "Dei 170 - sottolinea Simone - solo 17 son tornati a commettere reati e sono stati arrestati in flagranza di reato".
Nei soggetti ammoniti, secondo dati parziali del Viminale sul 2019, la recidiva è pari al 13%. L'esperienza, nata a Milano, è stata estesa in tutta Italia e oggi iniziative analoghe sono in corso tra l'altro a Modena, a Viterbo, Pescara e L'Aquila. Nelle questure di Lazio e Abruzzo è impegnata l'Associazione italiana di Psicologia e Criminologia (Aipc) coordinata da Massimo Lattanzi, psicologo e psicoterapeuta, a cui fanno capo anche l'Osservatorio nazionale sullo stalking e il Centro presunti autori. "Il protocollo Offender viene applicato a presunti autori di violenza domestica, abusi, atti persecutori perché la nostra idea è di lavorare alla pari sia con la presunta vittima che con il presunto autore - afferma.
Nel 2007 abbiamo spostato il baricentro su quest'ultimo, formando il personale delle questure e offrendo un percorso di socializzazione alle persone che hanno subito un ammonimento in modo da chiudere il cerchio della violenza, altrimenti in queste persone sopravviverà sempre una zona d'ombra che, solo con l'azione giudiziaria, non si riuscirà a spazzare via.
Nel 2012 abbiamo cominciato a lavorare anche nelle carceri, prima a Rebibbia e oggi, dal novembre 2018, a Velletri, dove esiste una sezione speciale per uomini maltrattanti. Facciamo colloqui di gruppo con le persone che hanno deciso di aderire".
Certo, la strada del recupero è lunga: "Il nostro protocollo - conclude Lattanzi - ha fatto emergere che la maggior parte di queste persone ha traumi non elaborati, anche molto precoci, abbandoni, separazioni, lutti, che hanno segnato il loro profilo relazionale. Si trovano in grande difficoltà nelle relazioni, benché siano persone che in altri ambiti sono funzionali. E questo vale per tutte le relazioni: dal partner al vicino di casa".
di Mario Morcone
Il Riformista, 27 gennaio 2020
Ho letto con ammirazione e gratitudine l'intervento di Monsignor Paglia su Il Riformista (23 gennaio) dal titolo "Dobbiamo diventare primi in umanità". Certamente non posseggo la carica umana e pastorale, né l'autorevolezza di don Vincenzo, e tuttavia vorrei aggiungere qualche considerazione che mi viene dall'esperienza professionale e da una qualche sensibilità maturata in questi anni. Sul tema della cattiva comunicazione, del linguaggio aggressivo e di un allarme sociale totalmente costruito ad arte non posso che sottoscrivere le parole di verità pronunciate dal Vescovo; ma la vicenda di Gradisca e la morte del ragazzo georgiano mi spinge a porre più chiaramente il grave problema determinato dai cosiddetti Decreti Sicurezza di cui fanno vanto alcune forze politiche.
Lo so da me che i centri per i rimpatri, o come si chiamavano prima i Cie e prima ancora i Cpt, sono luoghi di cui davvero vorremmo fare a meno perché non onorano la nostra civiltà giuridica e nemmeno i valori della nostra comunità civile. Capisco però che il tema della detenzione amministrativa non può essere liquidato con la semplicità dei buoni propositi e che invece è un'esigenza legata alle situazioni che impongono un rimpatrio forzato di persone che non solo non hanno titolo, ma soprattutto non hanno rispettato le regole del nostro Paese.
Allora in primo luogo andrebbe esplorata la disponibilità del migrante ad accettare un rimpatrio concordato e immediato nei Paese di origine. E questo, a prescindere dai motivi umanitari, ci farebbe risparmiare un po' di soldi. Peraltro aumenterebbe il numero delle persone che rientrerebbero nei loro Paesi.
In mancanza di questa disponibilità, la sostenibilità della detenzione amministrativa è determinata dalla qualità dei servizi offerti, dalla professionalità degli enti gestori, dalla formazione delle forze di polizia, i soli pilastri che possono rendere accettabile un luogo di disperazione come il Cpr.
Ricordo, penso di non essere il solo, che proprio a Gradisca, in attesa del perfezionamento delle procedure per il rimpatrio, era organizzata un'attività di formazione professionale per consentire a queste persone, al loro ritorno, di avere qualche strumento in più per il reinserimento.
Venivano svolte varie attività sportive, tra cui naturalmente quella del calcio, e veniva offerta alle istituzioni, non solo pubbliche, una trasparenza della vita interna attraverso l'accesso di organizzazioni e organi di informazione. Una particolare attenzione era dedicata alle donne e alla complessità della loro sofferenza attraverso l'impegno di professionisti, mentre era a disposizione una struttura legale per chi ne avesse avuto bisogno. Tutto questo non rappresentava una soluzione ad un problema doloroso, ma parte della necessità; in ogni caso era un contesto più umano e soprattutto più generoso verso coloro erano stati privati della libertà personale. Ed è tutto questo che si è voluto eliminare con il taglio dei servizi previsto dal primo Decreto Sicurezza di cui non ci vergogneremo mai abbastanza.
Il Sole 24 Ore, 27 gennaio 2020
Reato - Non punibilità per particolare tenuità del fatto - Condotta non abituale - Nozione - Condanna per reati della stessa indole. In tema di elementi ostativi al riconoscimento del beneficio della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la preclusione opera nei confronti dei soggetti che abbiano subito condanne (almeno due) per reati della stessa indole passate in giudicato, risultando indifferente il dato connesso all'epoca in cui tali pronunce siano state adottate. Datazione che, mentre può essere determinante ai fini dell'apprezzamento del distinto profilo connesso all'applicazione della recidiva, non ha invece alcun concreto riflesso in ordine ai requisiti che, ai sensi dell'art. 131-bis, comma terzo, c.p., costituiscono impedimenti all'operatività dell'istituto deflattivo.
• Corte di cassazione, sezione VI, sentenza 14 gennaio 2020 n. 1213.
Impugnazioni - Cassazione - Cause di non punibilità, di improcedibilità, di estinzione del reato o della pena - Declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto - Reato continuato - Presupposto ostativo del comportamento abituale - Configurabilità - Fattispecie. La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen.non può essere dichiarata in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, specie se consumati in un significativo arco temporale, in quanto anche il reato continuato configura un'ipotesi di "comportamento abituale", ostativo al riconoscimento del beneficio. (Fattispecie in tema di pluralità di truffe poste in essere da un medico ospedaliero che, omettendo di informare il datore circa la misura delle prestazioni eseguite intramoenia, induceva lo stesso in errore, conseguendo somme a titolo di indennità di esclusiva e di posizione non dovute).
• Corte di cassazione, sezione VI, sentenza 2 maggio 2019 n. 18192
Impugnazioni - Cassazione - Cause di non punibilità, di improcedibilità, di estinzione del reato o della pena - Declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto - Reato continuato - Compatibilità - Condizioni - Fattispecie.
Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non osta la presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, qualora questi riguardino azioni commesse nelle medesime circostanze di tempo e di luogo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva escluso la causa di non punibilità in relazione ad ipotesi di continuazione tra reati commessi in tempi diversi).
• Corte di cassazione, sezione IV, sentenza 19 ottobre 2018 n. 47772.
Reato - Cause di non punibilità, di improcedibilità, di estinzione del reato o della pena - Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto - Condizione ostativa del 'comportamento abitualè - Accertamento - Condizioni. In tema di applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudice non può ritenere sussistente la condizione ostativa del "comportamento abituale" sulla sola base di testimonianze da cui sia emersa la reiterazione da parte dell'imputato di condotte identiche a quella di cui all'imputazione (nella specie, appropriazione indebita di telefoni cellulari consegnati per effettuare delle riparazioni), quando di tali condotte non si conosce se abbiano formato oggetto di accertamento processuale e, prima ancora, se abbiano dato luogo a denunce o querele. (In motivazione, la Corte ha indicato al giudice del rinvio la necessità di valutare eventuali elementi oggettivi di fatto che possano consentire ovvero escludere l'applicazione della causa di non punibilità).
• Corte di cassazione, sezione II, sentenza 26 settembre 2018 n. 41774.
Reato - Cause di non punibilità - Esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto - Condizioni ostative - Abitualità del comportamento - Rilevanza di mere denunce - Esclusione. (C.p. articolo 131-bis). La mera presenza di denunzie nei confronti dell'imputato o di "precedenti di polizia", di cui si ignora l'esito, non può, di per sé, costituire elemento ostativo al riconoscimento dell'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'articolo 131-bis del Cp. Il giudice, quindi, ove risultino in atti denunzie o precedenti di polizia, ove sollecitato dalla difesa o anche di ufficio, deve verificare l'esito di tali segnalazioni, per trarne l'esistenza di eventuali concreti elementi fattuali che dimostrino, in ipotesi, la abitualità del comportamento dell'imputato.
• Corte di cassazione, sezione IV, sentenza 15 novembre 2018 n. 51526.
Reato - Cause di non punibilità, di improcedibilità, di estinzione del reato o della pena - Declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto - Presupposto ostativo del comportamento abituale - Nozione. Ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame. (In motivazione, la Corte ha chiarito che, ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla sua cognizione - nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui- ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131-bis cod. pen.).
• Corte di cassazione, sezioni Unite penali, sentenza 6 aprile 2016 n. 13681.
di Giuseppe Amato
Il Sole 24 Ore, 27 gennaio 2020
Cassazione - Sezione IV penale - Sentenza 10 dicembre 2019 n. 49897. Ai fini del riconoscimento o dell'esclusione del fatto di lieve entità ex articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, è necessaria la valutazione complessiva degli indici elencati dalla disposizione, sicché (come argomentato dalle sezioni Unite, 27 settembre 2018, Murolo) occorre abbandonare l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo o escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri.
Così come è da abbandonare - proseguono i giudici della Suprema corte con la sentenza 49897/29019 - l'idea anche che tali indici debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo. Infatti, va riconosciuta la possibilità che tra gli stessi si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso.
Valutazione globale di tutti gli indici del fatto di lieve entità - Solo all'esito della "valutazione globale" di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri
Da queste premesse, la Corte ha annullato il diniego del riconoscimento del fatto di lieve entità, siccome inadeguatamente motivato solo sul numero delle dosi detenute - neppure 40 - e sul luogo ove l'imputato si era recato per spacciare, senza alcun accenno al grado di purezza e di capacità drogante dello stupefacente, derivando per l'effetto arbitraria la ritenuta collocazione dell'imputato in un ambiente criminale.
Giurisprudenza precedente - La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che fattispecie di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 richiede una valutazione complessiva di tutti i parametri richiamati dalla norma stessa (mezzi, modalità, circostanze dell'azione, quantità e qualità della sostanza), nessuno escluso, sì da giustificare il riconoscimento dell'ipotesi attenuata soltanto quando gli stessi depongano nel senso di un fatto di lieve entità; con la speculare conseguenza per cui, di contro, è sufficiente che uno solo dei canoni citati ecceda questo limite per giustificare il diniego dell'ipotesi di reato di minore gravità (tra le tante, sezione III, 4 dicembre 2014, M. e altro, nella specie, la Corte, accogliendo il ricorso del procuratore generale, ha ritenuto immotivata la qualificazione del fatto come lieve operata dal giudice di merito, che, a tal fine, aveva impropriamente proceduto ad un frazionamento della condotta - detenzione di cocaina e marijuana - non consentito alla luce della contestualità spazio-temporale che aveva caratterizzato la detenzione delle sostanze, valorizzando solo il quantitativo di una delle due; nonché, sezione VI, 6 dicembre 2018, Izzo, laddove si è precisato che, nell'ambito di questa valutazione complessiva della vicenda, anche la condotta del reo successiva al fatto di reato - nella specie, il perdurante svolgimento della attività illecita pur in costanza di arresti domiciliari - può legittimamente essere valorizzata dal giudice, all'interno della valutazione globale ed unitaria del fatto, giacché tale dato rientra a pieno titolo tra le "modalità e circostanze dell'azione", cui fa espresso riferimento il citato comma 5, se e in quanto è in grado di rivelare rivela l'inserimento del reo all'interno di una rete commerciale, sia di clienti che di fornitori, significativamente vasta e stabile).
di Associazione Yairaiha Onlus
osservatoriorepressione.info, 27 gennaio 2020
La morte di Pino Gregoraci, morto suicida alcuni giorni fa nel carcere di Voghera, forse si sarebbe potuta evitare. Era molto depresso, non era mai riuscito a rassegnarsi a vivere senza un piede. Con l'aiuto dei suoi compagni aveva presentato decine di istanze per parlare con uno psicologo; non è mai stato chiamato.
I suoi compagni sono arrabbiati e ci fanno sapere che la morte di Pino peserà sulla coscienza dei sanitari che non hanno ascoltato le sue richieste di aiuto. Ogni volta che tornava dalla telefonata o dai colloqui piangeva disperato. Anche gli agenti sono rimasti shockati ed oggi chiedono ai compagni di Pino "Perché se sapevate che era così depresso non ci avete informato? Avremmo potuto fare qualcosa di più, era un bravo ragazzo!?".
Pino aveva saputo che stavano per trasferirlo a Busto Arsizio ma non voleva essere trasferito, a Voghera si era "abituato", aveva trovato qualche amico, in sezione i compagni lo curavano. Forse Pino non voleva uccidersi realmente, forse voleva solo attirare l'attenzione sul suo disagio contro l'indifferenza dei medici. Poco tempo fa anche un altro ragazzo con problemi di depressione aveva tentato il suicidio e in seguito venne trasferito in una casa di cura. Forse Pino ha pensato che avrebbe potuto farcela anche lui ad aggirare l'indifferenza..
Pochi giorni prima aveva avuto rassicurazioni anche in merito al suo processo: erano state trovate le telefonate che lo avrebbero scagionato dalle accuse. Ma forse, quel giorno, aveva nuovamente perso la speranza. La depressione è campanello d'allarme di malesseri più profondi che stanno lì, ed esplodono quando meno te lo aspetti..I suoi compagni non sanno di preciso quale pensiero abbia attraversato la sua mente fragile.
I suoi compagni, alle 13.50, mentre andavano in saletta, lo hanno visto che stava seduto in carrozzina, da solo; lo invitarono a fare una partita a carte, rispose che aveva mal di testa e preferiva risposarsi. Al rientro dall'aria, poco dopo le 14, sono risaliti tutti in sezione trovando Pino appeso nel bagno, con il cuore che ancora gli batteva... ma non c'è stato niente da fare. Segue la telefonata alla moglie per comunicarle l'accaduto: "signora suo marito è deceduto".
La signora riattacca il telefono pensando ad uno scherzo di pessimo gusto. La richiamano nel giro di pochi minuti: "signora ma lei ha capito che suo marito è morto?" Una macabra telefonata a 1300 km di distanza, neanche la delicatezza di mandare un assistente sociale ad avvisare.
di Mauro Ungaro
Voce Isontina, 27 gennaio 2020
Una riflessione dopo la morte di un cittadino georgiano nel Cpr di Gradisca. Sarà la magistratura ad individuare le responsabilità nella vicenda di Vakhtang Enukidze, il cittadino georgiano morto al Cpr di Gradisca d'Isonzo. Il dato che balza agli occhi, però, ancora una volta è l'insostenibilità di un sistema che dovrebbe avere proprio in questi Centro di permanenza per il rimpatrio uno dei suoi punti di riferimento in tema di politiche di migrazione ed accoglienza e che invece è riuscito a trasformarli in uno di quei tragici "non-luoghi" così diffusi anche nei nostri territori.
I Cpr nascono come centri di detenzione amministrativa destinati ad ospitare persone non comunitarie che siano state rintracciate prive di documenti regolari di soggiorno oppure siano destinatarie di un provvedimento di espulsione dal nostro Paese (ed attendano quindi l'accertamento dell'identità e l'accettazione del ritorno nel Paese d'origine da parte di quelle autorità).
La permanenza, al loro interno, può durare sino a 180 giorni: il Garante nazionale per i detenuti ha più volte sottolineato che c'è ben poca differenza fra un Cpr ed i comuni istituti penitenziari.
Uomini che non sono riusciti a rinnovare il proprio permesso di soggiorno (magari perché il datore di lavoro li ha licenziati) accanto a chi, da pregiudicato, giunge al Cpr direttamente dal carcere dove era stato rinchiuso per scontare una pena: una miscela esplosiva le cui vittime sono quanti nel Cpr vengono detenuti ma anche coloro che in tali strutture si trovano, a vario titolo, a dover lavorare.
In un Paese come il nostro in campagna elettorale perpetua, il tema delle migrazioni attende da decenni di essere affrontato mettendo da parte preconcetti e paure partendo dalla presa d'atto che stiamo parlando prima di tutti di persone: "sono persone - ha ricordato papa Francesco nell'omelia della messa dello scorso 8 luglio nel sesto anniversario della sua visita a Lampedusa - non si tratta solo di questioni sociali o migratorie! 'Non si tratta solo di migranti' nel duplice senso che i migranti sono prima di tutto persone umane e che oggi sono il simbolo di tutti gli scartati della società globalizzata". Cercare di ripartire da qui, potrebbe permettere di evitare il ripersi di quanto accaduto a Vakhtang ed a tanti altri che come lui in questi mesi, in questi anni hanno trovato la morte nei non-luoghi per migranti in tutto il nostro Paese.
di Sebastiano Maffettone
Corriere della Sera, 27 gennaio 2020
Strumenti comunicativi creano oggi una nuova piattaforma discorsiva che permette di relazionarsi inter-personalmente senza le grandi organizzazioni mediatiche. Ci sono molti modi e diversi per dare maggiore peso all'opinione pubblica allo scopo di recuperare la legittimazione perduta dai sistemi democratici.
Uno di questi è quello basato sulla democrazia digitale. È lecito infatti pensare che il mutamento di struttura produttiva, di modi di pensare, di relazioni interpersonali, e in sostanza di ontologia, causato dalla digitalizzazione progressiva del mondo, possa avere anche conseguenze politiche. E, sotto questa assunzione, sembra utile domandarsi se tali conseguenze politiche sarebbero in grado di fornire proprio quella nuova legittimazione di cui sistemi democratici hanno bisogno.
Strumenti comunicativi diversi tra loro - dalle semplici e mailing lists al sistema Wiki, dai social networks ai siti qualificati e ai blog, dalle app interattive alle operazioni dei nuovi Makers e così via - creano un cambiamento profondo della sfera pubblica. In sostanza, si crea una nuova piattaforma discorsiva che permette di relazionarsi inter-personalmente senza ricorrere alle grandi organizzazioni mediatiche.
I vantaggi democratici della digitalizzazione in politica sono legati alla riduzione dei costi necessari per avere diritto di voce nel sistema politico. Se consideriamo l'effetto mediatico-politico della Tv - e in paesi come l'Italia di Berlusconi come si fa a non tenerlo presente? - l'architettura di sistema cambia da un modello costituito da un grande hub centrale che raggiunge molti milioni di utenti periferici unilateralmente a quello in cui un'architettura flessibile vede operare un insieme puntiforme di soggetti produttori di informazione.
Questo comporta una sostanziale diminuzione dei costi intesi come barriere di ingresso nel sistema della comunicazione pubblica. Il mutamento però non è solo quantitativo, ma anche qualitativo. Il cittadino diventa protagonista della sfera pubblica con la possibilità di avere voce in essa e il diritto-dovere di assumersi responsabilità.
Ci sono comunque numerose e note obiezioni a una visione come questa. E va detto che, in generale, nel tempo, all'ottimismo tecnologico dei primi anni si è gradualmente sostituito il sospetto. Una prima obiezione dice che alla fine dei giochi il potere economico controllerà ancora il sistema della comunicazione pubblica sia pure in maniera diversa.
In altre parole, passeremmo da Berlusconi a Google, Facebook e Apple. Una seconda sostiene che l'eccessiva dispersione crea effetti perversi di incomprensione e confusione (la Babele democratica). La terza (Cass Sunstein) dice che un sistema di parlanti individuali impegnati politicamente genera polarizzazione (le cosiddette echochambers). La quarta insiste sul cosiddetto digital divide: senza diffusione universale queste forme di comunicazione riproducono e anzi rafforzano differenza tra classi e generazioni.
A nostro avviso, il rischio più grave connesso alla politica digitale è comunque quello legato alla possibilità di una sistematica manipolazione delle preferenze del cittadino-elettore.
La manipolazione delle preferenze, che è implicita nella propaganda economica e aziendale, sembra però assai meno accettabile nell'universo della politica democratica. Il metodo democratico è basato sulle preferenze dei cittadini e se cominciamo a pensare che una distorsione sistematica di queste sia normale, allora rischiamo di perdita di senso della procedura democratica stessa.
Il modo tipico in cui si manipolano le preferenze politiche nel mondo digitale è costituito dal micro-targeting. Il microtargeting digitale politico è un metodo importato dalla pubblicità economica in rete. Per cui, le campagne politiche sempre più mettono insieme ricerca sui dati del votante con messaggi politici personalizzati che mirano a rafforzarne i pregiudizi. In sintesi, il microtargeting digitale politico può progressivamente: (1)identificare i votanti vulnerabili da convincere. (2)Indirizzare loro un messaggio specifico. (3)Manipolarne progressivamente le preferenze.
Un'indagine del New York Timese del Guardian ha rivelato che Cambridge Analytica, una discussa società di analisi politiche, ha avuto un'influenza notevole sia nella campagna elettorale di Trump sia nel Referendum sulla Brexit. Per riuscirci, Cambridge Analytica ha ottenuto e utilizzato strategicamente dati personali di oltre 50 milioni di utenti di Facebook.
In sostanza, sarebbe stato trovato un algoritmo capace di raggiungere i cittadini - imitando la pubblicità commerciale - con messaggi in grado di produrre significativi effetti di natura politica, per esempio suscitando paura, rinforzando pregiudizi e polarizzando le opinioni (va detto che sulla validità teorica, matematica e statistica, di questo modello si possono nutrire dubbi)
La premessa è che ogni volta che andiamo in Rete siamo tracciati, e si raccolgono informazioni su di noi. Esiste un'industria da miliardi di dollari nella quale queste informazioni sono merce di scambio. Le informazioni che si raccolgono possono, potenzialmente, creare un profilo completo dal nome all'indirizzo, dalle preferenze politiche a quelle sessuali, dalla capacità di acquisto alle marche preferite.
Un fatto del genere non è solo un'invasione della sfera protetta delle persone poiché implica un cambiamento radicale delle relazioni umane. E, potenzialmente, una immensa capacità di controllo nelle mani di governi autoritari, o comunque nelle mani di organizzazioni economiche prive di accountability democratica.
Così che il sogno di avvicinare attraverso lo strumento digitale il cittadino alla politica ridando legittimazione alla democrazia, rischia di trasformarsi nell'incubo di un Grande Fratello che sa tutto di noi e può condizionare le nostre vite come mai prima è accaduto. Ciò in maniera ancora più distopica della dittatura dei sapienti immaginata da Platone. Una dittatura, in altre parole, di chi ci sorveglia e ci controlla.
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